NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLE LL. 10-5-1976 N.319 E 24-12-1979 N.650 E DELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.
(con le modifiche apportate dalla L.R.92/88)
Art.1.
L'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalle
Leggi 10 maggio 1976 n.319 e 24 dicembre 1979 n.650,
in materia di tutela delle acque dall'inquinamento,
è disciplinato dalla presente legge.
Art.2.
Il Consiglio regionale provvede, su proposta della Giunta
regionale:
a) all'approvazione del piano regionale di risanamento
delle acque;
b) all'approvazione dei programmi relativi alla concessione
di contributi ai comuni e ai consorzi intercomunali
per gli interventi di cui all'art.19 della legge 10
maggio 1976 n.319 e alle Province per l'espletamento
dei compiti ad esse affidati dagli artt. 5 e 15, settimo
comma, della predetta legge, come modificati dalla
legge 24-12-1979 n.650;
c) all'approvazione dei programmi concernenti la concessione
di contributi ad imprese ai sensi dell'art.20 della
legge 10 maggio 1976 n.319;
d) all'approvazione delle tariffe per i servizi di fognatura
e depurazione nonché alla fissazione dei modi
e termini per la presentazione delle denunce relative
alla quantità e alla qualità delle acque
scaricate di cui all'art.16 della legge n.319/76.
Art.3.
La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni
amministrative che in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento sono attribuite alla Regione, fatta
eccezione per quelle di cui ai successivi articoli
4 e 5.
Le funzioni amministrative di cui al precedente comma
possono essere delegate dalla Giunta regionale al Presidente
o a singoli componenti della Giunta stessa, secondo
le direttive da questa deliberate.
Spetta, comunque, al Presidente il coordinamento delle
funzioni delegate.
La Giunta regionale può, altresì, delegare
le funzioni amministrative di cui al primo comma, limitatamente
ad atti di natura esecutiva di deliberazioni previamente
da essa assunte, a funzionari in servizio presso la
Regione che le esercitano secondo direttive vincolanti
e sotto il controllo del componente della Giunta preposto
al settore.
La delega prevista dai comma precedenti ha effetto dal
giorno di pubblicazione della relativa deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione e può
essere in ogni momento, revocata, con le stesse formalità.
La Giunta con propria deliberazione può in qualsiasi
momento, avocare a sé l'esercizio di qualsiasi
funzione amministrativa delegata.
Art.4.
E' attribuito alle province (dizione così modificata
con L.R.92/88) di cui alla L.R. 17 agosto 1979 n.37,
il compito di rilasciare l'autorizzazione agli scarichi
diretti nelle acque del mare.
Art.5.
E' delegata ai comuni la funzione di rilasciare le autorizzazioni
previste dall'art.2 della legge 24 dicembre 1979 n.650
per 1'attuazione dei programmi che adeguano, alle previsioni
della tabella C della legge 10 maggio 1976 n.319, gli
scarichi degli insediamenti produttivi in pubbliche
fognature oppure nel suolo o nel sottosuolo.
La funzione di cui al precedente comma è delegata
alle Province quando gli scarichi avvengono in acque
superficiali.
Ai comuni è, altresì, delegato il compito
di vigilare sull'osservanza da parte degli interessati
dei programmi di cui all'art.2 della legge 24 dicembre
1979 n.650 e dei tempi di attuazione dei medesimi,
con 1'obbligo di provvedere a segnalare tempestivamente
alla Giunta regionale le eventuali inadempienze, ai
fini dell'adozione da parte della stessa della revoca
delle autorizzazioni concesse.
Ai fini dell'applicazione del 7o comma del citato art.2
della legge 24 dicembre 1979 n.650, copie delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi dei comma precedenti devono essere
tempestivamente inviate alla Giunta regionale, con
1'indicazione dei costi dei programmi cui esse si riferiscono.
Art.6.
Nell'esercizio della funzione loro delegata con 1'articolo
precedente, i Comuni e le province dovranno tenere
particolare conto degli elementi indicati al 2o comma
dell'art.2 della legge 24-12-1979 n.650 nonché:
a) di tutti i provvedimenti che riguardano gli scarichi
quali revoche, sospensioni, modifiche, ampliamenti,
trasferimenti, fino alla data di presentazione dei
programmi relativi agli scarichi stessi;
b) delle caratteristiche degli effluenti quali la portata
e le analisi chimico-fisiche relative ai principali
inquinanti presenti negli effluenti medesimi;
c) delle caratteristiche dell'intervento che si intende
adottare per adeguare gli scarichi ai limiti della
tabella <<C>> della legge 10 maggio 1975,
n.319.
Direttive ulteriori di attuazione della delega potranno
essere impartite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art.8
della L.R. 30-4-1973 n.30.
Art.7.
Per lo svolgimento delle attività istruttorie
relative alle funzioni loro delegate i Comuni (dizione
così modificata con L.R.92/88) possono chiedere
alla Giunta regionale la collaborazione degli uffici
della Regione.
Nell'esercizio delle funzioni attribuite a norma del
precedente art.4 dovrà essere acquisito il parere
degli uffici tecnici di cui al 6o comma dell'art.15
della legge 10-5-1976 n.319 nel testo sostituito dall'art.18
della legge 24 dicembre 1979 n.650 secondo le procedure
fissate dalla legge regionale.
Art.8.
Nel caso in cui i Comuni e le Province non provvedono
al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente
art.5 entro il termine stabilito dall'art.2, 2o comma,
della legge 24 dicembre 1979 n.650, si applica 1'art.9,
3o comma della L.R. 30-4-1973 n.30.
Art.9.
Alla spesa relativa alle funzioni delegate ai comuni
e alle Province ai sensi dell'art.5 si farà
fronte con i fondi stanziati nell'apposito capitolo
del bilancio per 1'esercizio finanziario 1980.
La spesa di cui al precedente comma sarà ripartita
a consuntivo fra gli Enti interessati, con deliberazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
d'intesa con l'ANCI regionale e l'URPT, con particolare
riferimento al numero e alla complessità delle
pratiche trattate e in misura forfettaria per ognuna
di esse.
Art.10 - NORMA TRANSITORIA
Le Associazioni intercomunali esercitano le funzioni
loro attribuite dall'art.4 della presente legge a decorrere
dal 1o gennaio 1981.
Fino al 31 dicembre 1980 le funzioni predette sono esercitate
dai singoli comuni territorialmente competenti.
(c) 1996 Note's