[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 15 MAGGIO 1980, N.52

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE ALLA REGIONE DALLE LL. 10-5-1976 N.319 E 24-12-1979 N.650 E DELEGA IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.

(con le modifiche apportate dalla L.R.92/88)

Art.1.
L'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalle Leggi 10 maggio 1976 n.319 e 24 dicembre 1979 n.650, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, è disciplinato dalla presente legge.

Art.2.
Il Consiglio regionale provvede, su proposta della Giunta regionale:
a) all'approvazione del piano regionale di risanamento delle acque;
b) all'approvazione dei programmi relativi alla concessione di contributi ai comuni e ai consorzi intercomunali per gli interventi di cui all'art.19 della legge 10 maggio 1976 n.319 e alle Province per l'espletamento dei compiti ad esse affidati dagli artt. 5 e 15, settimo comma, della predetta legge, come modificati dalla legge 24-12-1979 n.650;
c) all'approvazione dei programmi concernenti la concessione di contributi ad imprese ai sensi dell'art.20 della legge 10 maggio 1976 n.319;
d) all'approvazione delle tariffe per i servizi di fognatura e depurazione nonché alla fissazione dei modi e termini per la presentazione delle denunce relative alla quantità e alla qualità delle acque scaricate di cui all'art.16 della legge n.319/76.

Art.3.
La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative che in materia di tutela delle acque dall'inquinamento sono attribuite alla Regione, fatta eccezione per quelle di cui ai successivi articoli 4 e 5.
Le funzioni amministrative di cui al precedente comma possono essere delegate dalla Giunta regionale al Presidente o a singoli componenti della Giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate.
Spetta, comunque, al Presidente il coordinamento delle funzioni delegate.
La Giunta regionale può, altresì, delegare le funzioni amministrative di cui al primo comma, limitatamente ad atti di natura esecutiva di deliberazioni previamente da essa assunte, a funzionari in servizio presso la Regione che le esercitano secondo direttive vincolanti e sotto il controllo del componente della Giunta preposto al settore.
La delega prevista dai comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della relativa deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e può essere in ogni momento, revocata, con le stesse formalità.
La Giunta con propria deliberazione può in qualsiasi momento, avocare a sé l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art.4.
E' attribuito alle province (dizione così modificata con L.R.92/88) di cui alla L.R. 17 agosto 1979 n.37, il compito di rilasciare l'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare.

Art.5.
E' delegata ai comuni la funzione di rilasciare le autorizzazioni previste dall'art.2 della legge 24 dicembre 1979 n.650 per 1'attuazione dei programmi che adeguano, alle previsioni della tabella C della legge 10 maggio 1976 n.319, gli scarichi degli insediamenti produttivi in pubbliche fognature oppure nel suolo o nel sottosuolo.
La funzione di cui al precedente comma è delegata alle Province quando gli scarichi avvengono in acque superficiali.
Ai comuni è, altresì, delegato il compito di vigilare sull'osservanza da parte degli interessati dei programmi di cui all'art.2 della legge 24 dicembre 1979 n.650 e dei tempi di attuazione dei medesimi, con 1'obbligo di provvedere a segnalare tempestivamente alla Giunta regionale le eventuali inadempienze, ai fini dell'adozione da parte della stessa della revoca delle autorizzazioni concesse.
Ai fini dell'applicazione del 7o comma del citato art.2 della legge 24 dicembre 1979 n.650, copie delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei comma precedenti devono essere tempestivamente inviate alla Giunta regionale, con 1'indicazione dei costi dei programmi cui esse si riferiscono.

Art.6.
Nell'esercizio della funzione loro delegata con 1'articolo precedente, i Comuni e le province dovranno tenere particolare conto degli elementi indicati al 2o comma dell'art.2 della legge 24-12-1979 n.650 nonché:
a) di tutti i provvedimenti che riguardano gli scarichi quali revoche, sospensioni, modifiche, ampliamenti, trasferimenti, fino alla data di presentazione dei programmi relativi agli scarichi stessi;
b) delle caratteristiche degli effluenti quali la portata e le analisi chimico-fisiche relative ai principali inquinanti presenti negli effluenti medesimi;
c) delle caratteristiche dell'intervento che si intende adottare per adeguare gli scarichi ai limiti della tabella <<C>> della legge 10 maggio 1975, n.319.
Direttive ulteriori di attuazione della delega potranno essere impartite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art.8 della L.R. 30-4-1973 n.30.

Art.7.
Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alle funzioni loro delegate i Comuni (dizione così modificata con L.R.92/88) possono chiedere alla Giunta regionale la collaborazione degli uffici della Regione.
Nell'esercizio delle funzioni attribuite a norma del precedente art.4 dovrà essere acquisito il parere degli uffici tecnici di cui al 6o comma dell'art.15 della legge 10-5-1976 n.319 nel testo sostituito dall'art.18 della legge 24 dicembre 1979 n.650 secondo le procedure fissate dalla legge regionale.

Art.8.
Nel caso in cui i Comuni e le Province non provvedono al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art.5 entro il termine stabilito dall'art.2, 2o comma, della legge 24 dicembre 1979 n.650, si applica 1'art.9, 3o comma della L.R. 30-4-1973 n.30.

Art.9.
Alla spesa relativa alle funzioni delegate ai comuni e alle Province ai sensi dell'art.5 si farà fronte con i fondi stanziati nell'apposito capitolo del bilancio per 1'esercizio finanziario 1980.
La spesa di cui al precedente comma sarà ripartita a consuntivo fra gli Enti interessati, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, d'intesa con l'ANCI regionale e l'URPT, con particolare riferimento al numero e alla complessità delle pratiche trattate e in misura forfettaria per ognuna di esse.

Art.10 - NORMA TRANSITORIA
Le Associazioni intercomunali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art.4 della presente legge a decorrere dal 1o gennaio 1981.
Fino al 31 dicembre 1980 le funzioni predette sono esercitate dai singoli comuni territorialmente competenti.






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