NORME PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI IN TOSCANA.
Si omette in quanto abrogata dall'art.27 della L.R.
11 aprile 1995, n.49.
(con L.R.59/95, modificativa della L.R.5/95, continuano
altresì ad applicarsi, fino all'approvazione
del P.T.C., le sanzioni previste dalla legge regionale
29 giugno 1982, n.52 e successive modificazioni per
violazioni alla disciplina del sistema regionale delle
aree protette. Si riportano pertanto solo gli articoli
inerenti).
Art. 16 - SANZIONI - DISPOSIZIONI GENERALI
Gli strumenti di piano e di programma e i regolamenti
degli Enti locali che vengono adeguati alle direttive
di cui all'art.9, n.2 devono indicare le sanzioni applicabili
per la violazione delle singole disposizioni relative
alle aree protette, entro i minimi e i massimi di cui
all'articolo successivo, salva la possibilità
di deroga di cui all'ultimo comma di detto articolo.
La violazione delle prescrizioni delle normative di
cui all'art.9 obbliga in ogni caso il contravventore
alla immediata restituzione in pristino ed al risarcimento
del danno eventualmente prodotto a norma del successivo
art.18, alla restituzione in pristino sono tenuti anche
i successivi proprietari degli immobili abusivamente
modificati. Le Amministrazioni. interessate possono
inoltre revocare o sospendere concessioni od autorizzazioni
che riguardino l'utilizzazione delle aree nelle quali
la violazione è stata commessa.
Le stesse violazioni comportano inoltre l'applicazione
a carico del contravventore delle sanzioni pecuniarie
seguenti, salva l'applicabilità delle altre
sanzioni eventualmente previste da leggi statali e
regionali. Nel caso che il contravventore sia una società
o una persona giuridica, sono solidamente tenuti al
pagamento anche i legali rappresentati in proprio oltre
agli altri eventuali responsabili. E' inoltre tenuto
al pagamento il direttore dei lavori ove esistente.
Art. 17 - SANZIONI PECUNIARIE
Per le violazioni commesse nelle aree di cui alla lett.
a) dell'art.10, 1o comma, si applica la sanzione amministrativa
da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.
Nel caso che alla violazione consegua un pregiudizio
apprezzabile alle caratteristiche dell'area, tutelata
dalla presente legge, e non sia possibile la restituzione
in pristino, e applicabile, oltre a quella di cui al
comma precedente, una ulteriore sanzione amministrativa
da L. 300.000 a L. 3.000.000.
La prosecuzione della violazione dopo una diffida o
un ordine di sospensione dell'autorità competente
comporta, oltre alle precedenti sanzioni, l'applicazione
della sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Per l'inosservanza dell'ordine di ripristino formalmente
notificato all'obbligato si applica la sanzione da
L. 300.000 a L. 3.000.000, fermo restando il potere
dell'amministrazione di procedere al ripristino a spese
dell'obbligato.
Per le violazioni commesse nelle aree di cui alle lett.
b), c), d) di cui all'art. 10, 1o comma le sanzioni
sono rispettivamente raddoppiate, triplicate e quadruplicate.
Per le aree di cui alle lett. c) e d) non è
ammessa l'oblazione salvi i casi indicati nelle singole
normative.
Le singole normative possono derogare ai minimi suddetti
per le ipotesi di violazioni di entità particolarmente
tenute: in tali casi i massimi non possono superare
il decuplo dei minimi.
Art. 18 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
La misura della sanzione pecuniaria applicabile in concreto
è determinata tenendo conto dei criteri stabiliti
dall'art.11 della Legge 24-11-1981, n.689.
Le violazioni sono contestate, oltre che dagli appositi
organi degli Enti competenti, dai dipendenti pubblici
con funzione di pubblica sicurezza.
Tutti i dipendenti di qualsiasi Ente pubblico che, per
ragioni del proprio ufficio, vengano a conoscenza di
violazioni contemplate nei precedenti articoli, sono
tenuti a farne rapporto alla <<Provincia>>
(espressione così sostituita con L.R. 27 aprile
1987, n.25) competente e alla Giunta regionale.
Il risarcimento del danno si riferisce a qualsiasi spesa
che gli Enti pubblici si trovino a sostenere, anche
in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della
violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di
valore che derivi a beni pubblici in seguito alla violazione
stessa. Nel caso che il contravventore abbia ottenuto
dalla violazione un profitto maggiore del danno arrecato,
il risarcimento e dovuto nella misura del profitto
stesso. La somma da pagare è liquidata dall'ente
danneggiato mediante una stima analitica comunicata
al soggetto obbligalo, ed e riscossa ai sensi del R.D.14-4-1910,
n.639.
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