[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 29 GIUGNO 1982, N.52

NORME PER LA FORMAZIONE DEL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI IN TOSCANA.

Si omette in quanto abrogata dall'art.27 della L.R. 11 aprile 1995, n.49.
(con L.R.59/95, modificativa della L.R.5/95, continuano altresì ad applicarsi, fino all'approvazione del P.T.C., le sanzioni previste dalla legge regionale 29 giugno 1982, n.52 e successive modificazioni per violazioni alla disciplina del sistema regionale delle aree protette. Si riportano pertanto solo gli articoli inerenti).

Art. 16 - SANZIONI - DISPOSIZIONI GENERALI
Gli strumenti di piano e di programma e i regolamenti degli Enti locali che vengono adeguati alle direttive di cui all'art.9, n.2 devono indicare le sanzioni applicabili per la violazione delle singole disposizioni relative alle aree protette, entro i minimi e i massimi di cui all'articolo successivo, salva la possibilità di deroga di cui all'ultimo comma di detto articolo.
La violazione delle prescrizioni delle normative di cui all'art.9 obbliga in ogni caso il contravventore alla immediata restituzione in pristino ed al risarcimento del danno eventualmente prodotto a norma del successivo art.18, alla restituzione in pristino sono tenuti anche i successivi proprietari degli immobili abusivamente modificati. Le Amministrazioni. interessate possono inoltre revocare o sospendere concessioni od autorizzazioni che riguardino l'utilizzazione delle aree nelle quali la violazione è stata commessa.
Le stesse violazioni comportano inoltre l'applicazione a carico del contravventore delle sanzioni pecuniarie seguenti, salva l'applicabilità delle altre sanzioni eventualmente previste da leggi statali e regionali. Nel caso che il contravventore sia una società o una persona giuridica, sono solidamente tenuti al pagamento anche i legali rappresentati in proprio oltre agli altri eventuali responsabili. E' inoltre tenuto al pagamento il direttore dei lavori ove esistente.

Art. 17 - SANZIONI PECUNIARIE
Per le violazioni commesse nelle aree di cui alla lett. a) dell'art.10, 1o comma, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 200.000 ad un massimo di L. 2.000.000.
Nel caso che alla violazione consegua un pregiudizio apprezzabile alle caratteristiche dell'area, tutelata dalla presente legge, e non sia possibile la restituzione in pristino, e applicabile, oltre a quella di cui al comma precedente, una ulteriore sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000.
La prosecuzione della violazione dopo una diffida o un ordine di sospensione dell'autorità competente comporta, oltre alle precedenti sanzioni, l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 4.000.000.
Per l'inosservanza dell'ordine di ripristino formalmente notificato all'obbligato si applica la sanzione da L. 300.000 a L. 3.000.000, fermo restando il potere dell'amministrazione di procedere al ripristino a spese dell'obbligato.
Per le violazioni commesse nelle aree di cui alle lett. b), c), d) di cui all'art. 10, 1o comma le sanzioni sono rispettivamente raddoppiate, triplicate e quadruplicate. Per le aree di cui alle lett. c) e d) non è ammessa l'oblazione salvi i casi indicati nelle singole normative.
Le singole normative possono derogare ai minimi suddetti per le ipotesi di violazioni di entità particolarmente tenute: in tali casi i massimi non possono superare il decuplo dei minimi.

Art. 18 - APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
La misura della sanzione pecuniaria applicabile in concreto è determinata tenendo conto dei criteri stabiliti dall'art.11 della Legge 24-11-1981, n.689.
Le violazioni sono contestate, oltre che dagli appositi organi degli Enti competenti, dai dipendenti pubblici con funzione di pubblica sicurezza.
Tutti i dipendenti di qualsiasi Ente pubblico che, per ragioni del proprio ufficio, vengano a conoscenza di violazioni contemplate nei precedenti articoli, sono tenuti a farne rapporto alla <<Provincia>> (espressione così sostituita con L.R. 27 aprile 1987, n.25) competente e alla Giunta regionale.
Il risarcimento del danno si riferisce a qualsiasi spesa che gli Enti pubblici si trovino a sostenere, anche in futuro, per eliminare o attenuare gli effetti della violazione, nonché a qualsiasi diminuzione di valore che derivi a beni pubblici in seguito alla violazione stessa. Nel caso che il contravventore abbia ottenuto dalla violazione un profitto maggiore del danno arrecato, il risarcimento e dovuto nella misura del profitto stesso. La somma da pagare è liquidata dall'ente danneggiato mediante una stima analitica comunicata al soggetto obbligalo, ed e riscossa ai sensi del R.D.14-4-1910, n.639.




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