[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 30 AGOSTO 1989, N.54

MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI.

Articolo unico

1. Le sospensioni previste al primo e secondo comma dell'articolo unico della L.3-11-1952, n.1902 non possono essere protratte oltre tre anni dalla data di adozione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti.

2. Nei casi in cui il Comune invii gli atti adottati alla Regione nell'ultimo anno del periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, il termine di cui al primo comma e prorogato fino alla data della pubblicazione sul B.U. della Regione dell'atto di approvazione regionale e comunque non oltre due anni dalla trasmissione alla Regione degli atti adottati.

3. Per i Comuni che, entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione dello strumento urbanistico generale o delle varianti, abbiano inviato l'atto adottato alla Regione per l'approvazione, le sospensioni previste al primo e secondo comma dell'articolo unico della L.3-11-1952, n.1902 potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della delibera di adozione.

4. Le misure di salvaguardia si applicano anche alle prescrizioni e modifiche fissate nel provvedimento della Regione sugli strumenti urbanistici ai sensi del 4o comma dell'art.10 e dell'8o comma dell'art.16 della L.17-8-1942, n.1150 e successive modificazioni non appena il Comune abbia ricevuto il provvedimento stesso fino alla data di pubblicazione sul B.U. della Regione dell'atto di approvazione regionale e comunque non oltre i termini fissati al primo, secondo o terzo comma.

5. L'art.3 della L.R.24-2-1975, n.16 è abrogato.

6. Per gli strumenti urbanistici da approvarsi da parte dei Comuni, le sospensioni non possono essere protratte per oltre tre anni dalla data della deliberazione di adozione.

7. Il Comune, qualora non trasmetta gli atti adottati alla Regione entro il termine indicato al primo comma, e tenuto ad una nuova adozione e conseguente pubblicazione.

8. Le disposizioni contenute nella presente Legge si applicano anche agli atti adottati dai Comuni prima della data della loro entrata in vigore.




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