(B.U.R.T. 17-5-1985, n.24)
FINANZIAMENTI PER LA REDAZIONE E L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
(con le modifiche apportate dalla L.R.5/95)
Art.1 - FINALITÀ
1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio
esistente, la presente legge promuove il finanziamento
della redazione dei piani di recupero definiti dall'art.28
della legge 5 agosto 1978, n.457 e dall'art.17 della
L.R. 21 maggio 1980, n.59, e della realizzazione degli
interventi in essi compresi.
Art.2 - INTERVENTI FINANZIARI
1. I fondi, con i quali far fronte alle finalità
di cui all'articolo precedente, sono quelli relativi
ai finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed agevolata
di cui alla legge n.457/78, nonché quelli appositamente
stanziati nel bilancio regionale.
2. Tali finanziamenti sono concessi dalla Regione, anche
in attuazione dell'art.29 della legge 5-8-1978, n.457:
a) per la redazione dei piani di recupero;
b) per la realizzazione di interventi di recupero sul
patrimonio edilizio di proprietà di enti pubblici;
c) per la realizzazione di interventi di recupero su
patrimonio edilizio di proprietà di privati;
d) per l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e
secondarie;
e) per l'acquisto anche tramite esproprio od occupazione
d'urgenza nei casi previsti dall'art.28 della legge
5-8-1978, n.457, di immobili compresi nel piano di
recupero;
f) per il trasferimento e la sistemazione anche temporanea
delle famiglie occupanti immobili interessati a interventi
di recupero;
g) per la prosecuzione delle attività economiche
collocate negli immobili interessati agli interventi.
3) La Regione inoltre:
a) promuove convenzioni con gli istituti di credito
per la concessione agli operatori di mutui agevolati
e non;
b) stipula apposite convenzioni come concorso alla copertura
degli oneri relativi ai rischi di cambio, nel caso
in cui gli operatori contraggono prestiti con Istituti
di Credito ed Enti pubblici di paesi appartenenti alla
CEE.
Art.3 - CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI RECUPERO
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Comuni che intendono
usufruire dei contributi regionali per la redazione
del piano di recupero, inoltrano domanda alla Giunta
regionale corredata dalle seguenti indicazioni:
a) una relazione che descriva gli obiettivi del piano,
gli immobili e le urbanizzazioni oggetto dell'intervento,
i rapporti tra proprietari ed utenti, la quantificazione
in linea di massima dei fondi necessari;
b) gli elaborati grafici e tecnici atti ad illustrare
quanto sopra.
2. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale
individua i Comuni ai quali assegnare un contributo
di entità fino a 30 milioni di lire.
Art.4 - INTEGRAZIONI AL PIANO DI RECUPERO
1. Il piano di recupero previsto dagli artt. 9 e 10
della L.R. 21-5-1980, n.59 è integrato, ai fini
della presente legge, dai seguenti elaborati:
a) dettagliata descrizione degli interventi previsti
suddivisi per ciascun soggetto operatore comprovante
la immediata fattibilità degli interventi stessi;
b) anagrafe dell'utenza residente e descrizione della
sistemazione abitativa delle famiglie nel corso e,
successivamente, alla fine dei lavori;
c) il piano finanziario degli interventi previsti;
d) la richiesta dei mezzi finanziari da attribuire a
ciascun operatore, in riferimento ai diversi canali
di finanziamento;
e) una convenzione in cui siano indicati i tempi, le
modalità e gli strumenti di attuazione degli
interventi, integrata da quanto previsto al successivo
art.8;
f) la documentazione attestante la disponibilità
degli immobili oggetto degli interventi.
Art.5 - MODIFICAZIONI AGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
1. (Comma abrogato dall'art.41 della L.R.5/95).
2. Gli interventi edilizi compresi nei piani di recupero
di cui alla presente legge, anche se non ammessi a
contributi, sono soggetti al pagamento degli oneri
previsti dall'art.3 della legge 28 gennaio 1977, n.10
determinati in misura pari al 10% di quelli risultanti
dall'applicazione della legge regionale 30 giugno 1984,
n.41 e successive modificazioni.
Art.6 - INTERVENTI FINANZIARI
1. I finanziamenti di edilizia sovvenzionata sono concessi
ai Comuni ed agli IACP per la realizzazione degli interventi
previsti al secondo comma dell'art.2, lettere b), d),
e), f), g).
2. 1 finanziamenti di edilizia agevolata sono concessi
ai privati singoli e associati, alle imprese di costruzione
e alle cooperative per la realizzazione degli interventi
previsti al secondo comma dell'art.2, lettera c) e
g).
3. I contributi regionali sono concessi in conto capitale
ai Comuni per la realizzazione degli interventi previsti
nel secondo comma dell'art.2, lettere a), b), d), e),
ed ai privati per la realizzazione degli interventi
previsti alle lettere c) e g).
Art.7 - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI
1. I Comuni interessati presenteranno alla Giunta regionale
le richieste di finanziamento proprie e degli operatori,
in sede di prima applicazione entro il 31-12-1985,
e successivamente ogni due anni in relazione alle scadenze
temporali dei progetti biennali della legge 5 agosto
1978, n.457. Alla richiesta è allegato il piano
di recupero integrato con gli elaborati di cui al precedente
art.4.
2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta, i piani ai quali attribuire i finanziamenti
di cui al precedente art.2, considerando prioritariamente
quelli che manifestano la maggiore incidenza sul tessuto
urbano interessato.
Con lo stesso atto il Consiglio regionale attribuisce:
a) i finanziamenti di edilizia sovvenzionata di cui
al primo comma dell'art.6, individuando altresì
i soggetti beneficiari;
b) i finanziamenti di edilizia agevolata di cui al secondo
comma dell'art.6, individuando altresì i soggetti
beneficiari;
c) i contributi di cui al 3o comma dell'art.6, finanziati
in fondi della Regione, individuando altresì
i soggetti beneficiari e stabilendo la misura dei finanziamenti,
nonché le modalità e i termini per l'erogazione
degli stessi.
3. Il programma di localizzazione e la scelta dei soggetti
operatori è effettuato in deroga alle procedure
previste nella L.R. n.26/1983.
4. 1 finanziamenti relativi all'edilizia agevolata ed
ai contributi regionali sono assegnati agli operatori
anche in assenza dei requisiti soggettivi previsti
dall'art.9 della L.R. n.26/1983 previa sottoscrizione
della convenzione di cui al successivo art.8.
Art.8 - CONVENZIONI
1. Mediante firma di apposita convenzione, gli operatori
assegnatari dei finanziamenti si impegnano a:
rispettare le modalità e i tempi di attuazione
previsti nel piano;
fissare, limitatamente agli interventi di edilizia
agevolata, gli eventuali prezzi di vendita e i canoni
di locazione degli alloggi;
concedere, in caso di vendita degli alloggi recuperati,
la prelazione ai soggetti indicati dal Comune;
seguire, in caso di affitto, le priorità indicate
dal Comune stesso.
2. Il mancato rispetto della convenzione comporta la
decadenza dai finanziamenti.
Art.9 - COPERTURA FINANZIARIA
Si omette.
(c) 1996 Note's