(B.U.R.T. 30-5-1980, n.32, parte prima)
NORME PER GLI INTERVENENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 5/95, 64/95)
Art.1. - FINALITÀ
La presente legge disciplina gli interventi sul patrimonio
edilizio esistente.
Gli interventi sono finalizzati al recupero dell'edificio,
al superamento delle condizioni di degrado presenti
nelle zone di recupero di cui all'art.27 della legge
5 agosto 1978, nonché a conseguire:
a) valorizzazione degli assetti sociali e produttivi
esistenti;
b) le utilizzazioni compatibili rispetto al carattere
degli immobili tese al riequilibrio delle funzioni
sul territorio;
c) il soddisfacimento delle esigenze residenziali e
il recupero delle attività produttive compatibili;
d) la dotazione dei servizi pubblici e collettivi e
degli standards di legge;
e) la tutela e la valorizzazione dei caratteri culturali,
espressivi, ambientali e di testimonianza storica degli
edifici nonché delle aree di particolare valore
paesistico.
Titolo I
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art.2. - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE
Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono:
a) la manutenzione ordinaria;
b) 1a manutenzione straordinaria;
c) il restauro ed il risanamento conservativo;
d) 1a ristrutturazione edilizia;
e) la ristrutturazione urbanistica.
Le opere e gli interventi ricadenti nelle suddette categorie sono specificati nell'allegato alla presente legge. Le definizioni in esso contenute prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dai regolamenti edilizi.
Art.3. - NORME SULLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
I Comuni provvedono ad integrare i propri regolamenti
edilizi per dettare norme relative alla documentazione
da allegare alle domande di autorizzazione ad eseguire
i lavori di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art.48
della legge 5-8-1978, n.45.
Fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione
comunale prevista dal comma precedente, l'istanza rivolta
al Sindaco deve essere corredata da apposita relazione
nella quale siano indicate le caratteristiche dell'edificio
e degli interventi previsti, comprendente documentazione
fotografica nonché, quando necessario, adeguata
rappresentazione grafica delle parti interessate ai
lavori. Deve essere inoltre indicato il nominativo
del direttore dei lavori, ove previsto nella legislazione
vigente e quello dell'assuntore dei lavori.
Nell'atto di autorizzazione sono indicati i termini
di inizio e di ultimazione dei lavori e le eventuali
modalità esecutive degli interventi.
Il termine di inizio non può essere superiore
a un anno; il termine di ultimazione non può
essere superiore a tre anni. Nel caso di cui al secondo
comma dell'art.48 della legge 5 agosto 1978, n.457,
il termine per l'ultimazione dei lavori decorre dalla
data della comunicazione al Sindaco del loro inizio.
Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria
devono comunque essere rispettate le eventuali prescrizioni
dei regolamenti edilizi o degli strumenti urbanistici
in ordine ai materiali e ai colori da usare; non devono
inoltre essere alterati i caratteri espressivi degli
edifici riguardo sia agli elementi architettonici e
decorativi sia all'arredo urbano.
Qualora i lavori di manutenzione siano effettuati senza
che sia stata richiesta l'autorizzazione del Sindaco,
o questa sia stata negata, o i lavori siano iniziati
prima della scadenza del termine di cui al secondo
comma dell'art.48 della citata legge 5 agosto 1978
n.457 ovvero siano effettuati in difformità
dalla autorizzazione stessa, si applica una sanzione
amministrativa pari al costo presunto delle opere eseguite.
Agli effetti del comma precedente sono responsabili
in solido il committente, il direttore e l'assuntore
dei lavori.
Nel caso di cui al secondo comma dell'art.48 della legge
5 agosto 1978, n.457 qualora il richiedente dia corso
ai lavori senza darne comunicazione al Sindaco. si
applica una sanzione amministrativa da L. 100.000 a
lire 300.000.
Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui al
quinto comma e nei casi contemplati dal sesto comma
del presente articolo - in alternativa alle sanzioni
pecuniarie per questi ultimi previste - il Sindaco
può, qualora lo richieda l'interesse pubblico,
ordinare la remissione in pristino o l'adeguamento
delle opere ai sensi dell'articolo 32 della legge 17
agosto 1942, n.1150.
Art.4. - INTERVENTI AMMISSIBILI SUL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE
1. Nelle zone omogenee classificate <<A>>
ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444 ed in quelle
ad esse assimilate dagli strumenti urbanistici vigenti
sono consentiti i seguenti interventi sul patrimonio
edilizio esistente, ancorché dagli strumenti
urbanistici non previsti o subordinati a piano particolareggiato
fermo restando quanto previsto dall'art.14 della presente
legge:
a) gli interventi di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo
2 della presente legge;
b) gli interventi di cui alla lettera D1 dell'allegato
alla presente legge con esclusione di quelli relativi
agli immobili oggetto di notifica ai sensi della legge
1 giugno 1939 n.1089 e agli immobili ad essi assimilati
ai sensi del punto 2) del secondo comma del successivo
articolo 7.
2. Nelle zone omogenee diverse da quelle classificate
<<A>> sono consentiti tutti gli interventi
previsti dallo strumento urbanistico, esclusi quelli
riguardanti gli edifici oggetto di notifica ai sensi
della legge 1-6-39, n.1089, per i quali sono consentiti
unicamente gli interventi di cui alla lettera a) del
comma precedente.
3. (comma abrogato dall'art.10 della L.R.64/95).
4. Gli interventi di cui al presente articolo non potranno
comportare destinazioni d'uso in contrasto con quelle
consentite dal vigente strumento urbanistico comunale,
o - in mancanza di tali previsioni - destinazioni diverse
da quelle in atto al momento di entrata in vigore della
presente legge, a meno che, previo parere motivato
espresso con deliberazione del Consiglio comunale,
soggetta al solo controllo di legittimità di
cui all'art. 59 della legge 10-12-1953, n.62, non sia
consentita la destinazione di singoli edifici ad uso
pubblico, per attività sanitarie, culturali,
ricreative scolastiche, o a sedi di uffici di enti
pubblici. In difetto di specifiche previsioni dello
strumento urbanistico comunale, possono essere consentite,
con 1a stessa procedura anche utilizzazioni ad uso
residenziale per singoli immobili o complessi edilizi
riconosciuti non più necessari agli usi precedenti,
o per parti di edifici in funzione di adeguamenti igienico
funzionali rispetto alla prevalente destinazione residenziale
in atto.
5. (comma abrogato dall'art.10 della L.R.64/95).
6. Nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge
5 agosto 1978, n.457 - ad esclusione che per gli immobili,
i complessi edilizi, gli isolati o le aree soggetti
al disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo
- sono consentiti, oltre agli interventi sul patrimonio
edilizio esistente previsti dagli ultimi 2 commi del
suddetto art.27, anche quelli di cui al presente articolo
ed al seguente articolo 5.
7. Per le zone assoggettate al piano di recupero deve
inoltre essere osservato il disposto dell'art.27, ultimo
comma della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art.5. - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE CON VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
VIGENTE (modificato dall'art.41 della L.R.5/95)
Al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle finalità
di cui al precedente articolo 1, i Comuni possono adottare
una variante che definisca il complesso degli interventi
sul patrimonio edilizio esistente secondo le categorie
previste dal precedente articolo 2. Per tale variante
non è necessario autorizzazione regionale.
Con 1a predetta variante:
- si procede alla classificazione dei singoli immobili,
complessi edilizi isolati o aree, sulla base di parametri
riferiti ai caratteri architettonici e urbanistici,
al grado di testimonianza storica, al valore culturale
espressivo ed ambientale ed alla tipologia;
- si indicano le destinazioni d'uso eventualmente incompatibili
con i caratteri di cui al precedente alinea, tenuto
conto anche delle utilizzazioni in atto e delle esigenze
del recupero.
- si disciplinano per categorie omogenee:
a) i tipi di intervento ammissibili, in rapporto alle
definizioni di cui al precedente articolo 2;
b) le modalità di attuazione degli interventi,
le unità minime degli interventi stessi o i
criteri per 1a loro successiva individuazione, le tecnologie;
c) i parametri per gli standards edilizi e tipologici,
igienico-funzionali e tecnologici.
In presenza di particolari caratteristiche tipologiche
ed espressive degli edifici, al solo scopo di agevolare
il mantenimento delle funzioni residenziali in atto,
o l'eventuale recupero delle stesse nel rispetto delle
caratteristiche, la variante di cui al comma precedente
può prevedere deroghe alle vigenti disposizioni
in materia di altezze minime interpiano e di standards
tecnologici e igienico sanitari.
La classificazione e 1a disciplina normativa di cui
ai precedenti commi, potranno essere disposte con atti
separati ciascuno dei quali riguardanti una o più
zone, o parti di esse, purché costituenti ambiti
unitari organici.
Potranno essere prescritti, per i vati tipi di interventi
sul patrimonio edilizio esistente, particolari materiali,
tipologie o modalità costruttive in relazione
alle peculiarità dei relativi centri abitati
e alle opere di cui alle categorie di intervento di
cui all'art.2.
Art.6. - CONTENUTO DELLA VARIANTE
L'atto di cui all'articolo precedente e formato da:
a) una relazione illustrativa dei dati conoscitivi dei
criteri di base della classificazione e della normativa,
dello stato dei servizi e delle infrastrutture urbane
esistenti, degli obbiettivi e delle finalità
di cui al secondo comma del precedente articolo l.
In caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni
di dissesto idrogeologico, la relazione sarà
corredata da perizia tecnica a firma del geologo abilitato
all'esercizio professionale e dal progetto di massima
degli interventi di consolidamento;
b) una cartografia in scala l:1000/1:2000 sulla quale
sono riportati distintamente la classificazione, i
tipi di intervento ammissibili e le destinazioni consentite;
c) l'elenco degli immobili, nonché dei complessi
edilizi e delle aree di rilevante valore storico, artistico,
ambientale, anche in rapporto alle notificazioni di
cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089 e agli ambiti
assoggettati alla legge 29 giugno 1939, n.149;
d) l'elenco delle costruzioni esistenti nelle zone agricole
che sono ritenute, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
1 della legge regionale l9 febbraio 1979, n.10 di particolare
valore culturale o ambientale;
e) gli elementi costituendi l'arredo urbano da salvaguardare
e valorizzare;
f) le norme di attuazione degli interventi previsti.
Art.7. - PROCEDURE PER CONSENTIRE NELLE ZONE <<A>>
IN ASSENZA DI VARIANTE, GLI INTERVENTI DI CUI ALLA
LETTERA D2 DELL'ALLEGATO
1. Gli interventi di cui alla lettera D2 dell'allegato
alla presente legge possono essere attuati nei singoli
immobili o complessi edilizi ricadenti nelle zone omogenee
classificate <<A>> e in quelle ad esse
assimilate dai vigenti strumenti urbanistici, anche
in assenza della variante di cui al precedente articolo
5 fatta eccezione per quegli immobili e complessi edilizi
compresi in elenchi appositamente redatti dai Comuni.
2. Nei precedenti elenchi sono inclusi gli immobili,
i complessi edilizi e le zone edificate aventi carattere
architettonico e urbanistico significativo per testimonianza
storica, per valore culturale ed ambientale, per connotazione
tipologica o di aggregazione effettuandosi, fra tali
immobili, la seguente distinzione:
1) immobili dichiarati di interesse storico o turistico
ai sensi della L.1 giugno 1939, n.1089;
2) quelli di speciale interesse, parificati, agli effetti
dell'articolo 4 della presente legge, agli immobili
suddetti;
3) immobili o complessi edilizi diversi da quelli precedenti.
3. Dell'elenco possono far parte anche i singoli immobili
e complessi edilizi ricadenti in zone omogenee classificate
in modo diverso dalle <<A>> nei vigenti
strumenti urbanistici, quando essi abbiano caratteri
architettonici e urbanistici analoghi a quelli di cui
al secondo comma del presente articolo (così
modificato dall'art.11 della L.R.64/95).
4. Negli immobili di cui ai punti 1) e 2) possono attuarsi
gli interventi indicati alla lettera a) del precedente
articolo 4.
5. Gli elenchi sono approvati con 1a procedura prevista
per le varianti agli strumenti urbanistici (così
modificato con L.R.5/95).
6. (comma abrogato dall'art.41 della L.R.5/95).
7. Gli interventi di cui alla lettera D2 dell'allegato
alla presente legge sono consentiti negli immobili
o complessi edilizi ricadenti nelle zone omogenee classificate
<<A>> o in quelle ad esse assimilale dai
vigenti strumenti urbanistici, che non siano compresi
nei suddetti elenchi solo dopo l'approvazione definitiva
degli elenchi stessi.
Titolo II
ZONE DI RECUPERO E DISCIPLINA DEI PIANI Dl RECUPERO
Art.8. - CATEGORIE DI DEGRADO
Agli effetti della individuazione delle zone di recupero
di cui all'art.27 della legge 5 agosto 1978, n.457
sono definite le seguenti categorie di degrado:
a) degrado urbanistico, ove vi sia carenza della funzionalità
dell'impianto urbano dovuta ad insufficienza degli
standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n.1444, o delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) degrado fisico, ove le condizioni d'uso dei singoli
edifici o complessi edilizi siano ridotte a causa delle
precarie condizioni di staticità connesse all'usura
del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive rispetto
alla funzione dell'immobile, ovvero a causa della fatiscenza
delle strutture e delle finiture, della inadeguatezza
tipologica rispetto alle esigenze funzionali, della
carenza o inadeguatezza degli impianti tecnologici;
c) degrado igienico, ove vi sia mancanza o insufficienza
degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione
che come organizzazione funzionale, o insufficiente
aerazione e illuminazione diurna, nonché ridotte
condizioni di abitabilità e di utilizzazione
in relazione all'impianto planivolumetrico o alla presenza
di condizioni generali di umidità;
d) degrado socio-economico, ove sussistano condizioni
di abbandono, di sotto utilizzazione o sovraffollamento
degli immobili, o - comunque - vi sia impropria utilizzazione
degli stessi, ovvero sussistano strutture produttive
non compatibili con le preesistenti funzioni residenziali,
o siano presenti fenomeni comportanti la sostituzione
del tessuto sociale e delle forme produttive ad esso
integrate;
e) degrado geofisico, in presenza di fenomeni di dissesto
idrogeologico richiedenti complessi interventi di consolidamento
dei substrati dell'abitato, di aree libere impropriamente
utilizzate o su cui insistono ruderi di edifici distrutti
da eventi naturali o artificiali, di superfetazioni
che alterino la morfologia e l'impianto storico architettonico
dell'immobile, del complesso edilizio o dell'impianto
urbano, nonché nei casi di impropria utilizzazione,
abbandono o impoverimento fisico delle aree libere
urbane ed extraurbane.
Art.9. - PIANI DI RECUPERO
All'interno delle zone di recupero, gli immobili, i
complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali
il rilascio della concessione è subordinato
alla formazione dei piani di recupero di cui all'articolo
28 della legge 5 agosto 1978, n.457 sono individuati
dal Comune con deliberazione consiliare soggetta al
solo controllo di legittimità di cui all'articolo
59 della legge l0 febbraio 1953, n.62. Tale deliberazione
può essere presa anche contestualmente a quella
di adozione del piano di recupero.
Il Comune procede all'individuazione di cui al comma
precedente in relazione alle condizioni di cui al precedente
articolo.
Proposte di piani di recupero di cui al primo comma
possono essere presentate anche dai proprietari qualora
rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno
i tre quarti del valore degli immobili interessati.
Ai piani di recupero di iniziativa dei privati si applicano
le disposizioni di cui all'art.10 della legge 5 agosto
l978, n.457.
Il piano di recupero prevede 1a disciplina per il recupero
degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati
e delle aree di cui al primo comma del presente articolo.
In particolare esso può indicare:
- gli assetti di massima degli edifici;
- gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere,
attrezzature o impianti di interesse pubblico;
- gli interventi di rilevante e preminente interesse
pubblico;
- gli edifici, o le parti di essi, eventualmente destinati
alla demolizione;
- le unità minime di intervento;
- i tipi edilizi e le eventuali tecnologie;
- le modalità, i tempi di attuazione, le finalità
degli interventi e le eventuali convenzioni tipo;
- gli interventi alla cui attuazione siano tenuti i
proprietari e quelli ai quali deve provvedere il Comune;
- le modalità sostitutive da parte del Comune
nel caso di inadempienza dei privati tenuti all'attuazione
degli interventi.
Art.10. - ELABORATI DEL PIANO DI RECUPERO
Fanno parte del piano di recupero i seguenti elaborati:
a) descrizione storica fisica, sociale e patrimoniale
dell'immobile o degli immobili assoggettati al piano,
con elenco dei proprietari e piano particellare delle
proprietà da espropriare o sottoposte a particolari
vincoli nonché con planimetria in scala 1:200
indicante lo stato attuale delle funzioni e le carenze
igienico-sanitarie, strutturali e tecnologiche;
b) relazione illustrativa degli obiettivi del piano
e delle modalità di conseguimento, corredata
dalle norme tecniche di attuazione, dalle planimetrie
in scala adeguata contenenti l'eventuale rilievo degli
immobili e delle aree o indicanti i tipi di intervento,
le unità minime di interventi, le nuove unità
abitative e funzionali le eventuali destinazioni d'uso
diverse da quelle residenziali, gli interventi di preminente
e rilevante interesse pubblico, la relazione individua
inoltre i soggetti operatori e le eventuali modalità
di convenzionamento. In caso di degrado ambientale
per 1a presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico,
la relazione sarà corredata da perizia tecnica
a firma di geologo abilitato all'esercizio professionale
ed il progetto di massima degli interventi di consolidamento;
c) le eventuali convenzioni-tipo;
d) relazione di previsione di massima delle spese occorrenti
per l'eventuale acquisizione di aree, immobili o porzioni
di essi e per le sistemazioni generali necessarie per
l'attuazione del piano;
e) programma di attuazione e di coordinamento degli
atti e degli interventi necessari a realizzare il piano.
Qualora il piano di recupero interessi immobili, complessi edilizi o aree ricadenti sotto il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n.1497, esso dovrà essere redatto - per le parti oggetto del vincolo stesso - nelle forme di cui al terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1979, n.52.
Art.11. - FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO
Si omette in quanto abrogato dall'art.41 della L.R.5/95.
Art.12. - RAPPORTO FRA PIANI DI RECUPERO E PROGRAMMI
PLURIENNALI DI ATTUAZIONE
Si omette in quanto abrogato dall'art.41 della L.R.5/95.
Art.13. - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAI PIANI
DI RECUPERO
All'attuazione dei piani di recupero provvedono i Comuni
nei seguenti casi:
a) per gli interventi che essi intendono eseguire direttamente
per il recupero del patrimonio edilizio degli enti
pubblici, anche avvalendosi degli istituti autonomi
per le case popolari;
b) per gli interventi di adeguamento delle urbanizzazioni;
c) per gli interventi ti rilevante e preminente interesse
pubblico, anche mediante il convenzionamento con i
privati.
L'approvazione dei piani di recupero equivale a dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza di tutte le opere riguardanti gli interventi
di cui alle lett. b) e c) del precedente comma. I Comuni
possono affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione
ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, che
eseguono gli interventi previsti dai piani di recupero.
Gli interventi di cui alla lettera c) sono individuati
come tali dal piano di recupero, sulla base di congrue
ed espresse motivazioni.
All'attuazione degli interventi che non competono al
Comune a norma del primo comma, del presente articolo,
provvedono i proprietari degli immobili e delle aree,
singoli o riuniti in consorzio.
I proprietari, singoli o riuniti in consorzio, possono
altresì chiedere di realizzare, mediante convenzionamento
con il Comune, gli interventi di rilevante e preminente
interesse pubblico previsti dal piano di recupero ai
quali siano interessate le loro aree ed i loro immobili.
In caso di inerzia dei proprietari, trascorsi i tempi
previsti dal piano di recupero, il Comune, previa diffida
ad iniziare i lavori entro il termine di un anno, ha
la facoltà di provvedere all'esecuzione delle
opere previste dal piano, mediante occupazione temporanea,
con diritto di rivalsa delle spese sostenute, nei confronti
dei proprietari.
Nei Comuni esonerati dall'obbligo di dotarsi di programmi
pluriennali di attuazione ai sensi dell'art.3 della
legge regionale 24 agosto 1977, n.60 gli interventi
che secondo i piani di recupero devono essere attuati
dai privati, in caso di inerzia dei medesimi, possono
essere attuati dal Comune mediante esproprio. L'esproprio
può aver luogo solo dopo che il Comune abbia
diffidato i proprietari delle unita minime di intervento
a dare corso alle opere previste dal piano di recupero
con inizio delle stesse in un termine non inferiore
ad un anno.
Per i Comuni che adottano i programmi pluriennali di
attuazione, ai sensi dell'art.l3 della legge 28 gennaio
1977, n.10, la diffida di cui al comma precedente può
effettuarsi, ai fini dell'esproprio, soltanto una volta
decorso il termine di scadenza del programma nel quale
ciascun piano di recupero approvato viene incluso.
Alle occupazioni ed alle espropriazioni di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo
II della legge 22 ottobre 1971, n.865 e successive
modificazioni.
Titolo III
NORME FINALI
Art.14. - STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
I piani particolareggiati, i piani per 1'edilizia economica
e popolare e le varianti agli strumenti urbanistici
generali finalizzati a regolamentare gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio esistente, approvati
alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono fatti salvi nei confronti delle presenti norme,
fermo restando il disposto dell'art.34 della legge
5 agosto l978, n.457.
Art.15 - RILASCIO TEMPORANEO DEGLI IMMOBILI
Per il trasferimento e la sistemazione temporanea delle
famiglie che abitano in immobili nei quali l'intervento
di recupero e realizzato dal Comune, questo provvede:
a) utilizzando la riserva di alloggi di cui all'art.10
del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1035;
b) utilizzando, anche attraverso l'acquisto di alloggi
esistenti, i fondi che saranno determinati dalla Regione
ai sensi dell'art.29, legge 5 agosto 1978, n.457.
Art.16. - ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVI AGLI INTERVENTI
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Con deliberazione comunale, soggetta a solo controllo
di legittimità di cui all'art.59 della legge
10 febbraio 1953, n.62, ai coefficienti di cui ai nn.
1 e 2 della tabella C e Cl, allegate alla L.R. 24 agosto
1977, n.60, possono essere apportate riduzioni non
superiori al 60% dei valori ivi indicati. Tali riduzioni
possono essere differenziate per le singole categorie
di intervento di cui all'art. 2 della presente legge,
o per gruppi di esse e sono comunque comprensive di
quelle previste dall'art.19 della citata Legge regionale
n.60. Sono comunque esclusi da tali riduzioni gli interventi
riguardanti immobili, complessi edilizi o singoli alloggi
che siano censiti al Nuovo Catasto Edilizio Urbano
in categoria di lusso ai sensi della normativa vigente.
Il testo della descrizione degli interventi indicati
ai punti 1, 2 e 3 delle tabelle C e C1, allegate alla
citata Legge regionale n.60, è cosi modificato:
l) interventi di restauro e risanamento conservativo;
2) interventi di ristrutturazione edilizia;
3) interventi di nuova edificazione:
a) con indice di fabbricabilità inferiore a 1,5
mc/mq, oppure nel caso di ricostruzione, a seguito
di demolizione, senza aumento di volumi.
Restano immutati la descrizione dei rimanenti interventi
di cui al n.3 e le altre indicazioni delle tabelle.
Art.17. - CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI (il presente articolo,
già modificato con LL.RR. n.64/81 e n.7/82,
è stato così definito con L.R. 29 novembre
1982, n.83)
Per agevolare la formazione delle varianti di cui al
precedente art.5 e dei piani di recupero di iniziativa
comunale, la Regione concede ai Comuni interessati
contributi ai sensi dell'art.2 della Legge regionale
17 gennaio 1973, n.8 e successive modificazioni.
Ai Comuni che provvedono entro la data del 31 ottobre
1982 alla redazione e alla adozione degli elenchi
di cui al precedente art.7 o di quelli di cui all'ultimo
comma dell'art.1 della L.R. 19-2-1979, n.10 la Regione
concede il rimborso del 90% delle spese occorse per
la redazione degli elenchi stessi, fino ad un massimo
di L. 10 milioni per ogni Comune.
Il rimborso è erogato dopo l'approvazione dell'elenco
o degli elenchi, da parte della Regione.
Al rimborso provvede la Giunta regionale con proprio
atto deliberativo.
I contributi ed i rimborsi di cui ai precedenti comma
possono riguardare le spese incontrate dai Comuni per
rilievi, ricerche storiche e documentazione; le spese
occorse per l'acquisizione di dati conoscitivi relativi
al patrimonio edilizio esistente, ivi compresi i rilievi
aerofotogrammetrici, e le spese concernenti eventuali
incarichi professionali commissionati dai Comuni.
Delle suddette spese i Comuni forniscono documentazione
con la domanda di rimborso.
Al fine di favorire interventi di recupero sul patrimonio
edilizio esistente, la Regione promuove convenzioni
con istituti di credito per la concessione di mutui
a tasso agevolato ai Comuni e i privati.
Art.18. - DISPOSIZIONI FINANZIARIE (articolo così
sostituito con L.R. 29 novembre 1982, n.83)
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge é fatto fronte, per l'anno 1982, con i
fondi iscritti al Cap.41160 del bilancio del corrente
esercizio di cui viene modificata la direzione come
segue:
- rimborso ai Comuni delle spese per la redazione degli
elenchi di cui all'art.7 della L.R. 21-5-1980, n.59
e all'art.1, ultimo comma, della L.R. 19-2-1979, n.10.
Per gli anni successivi l'onere sarà determinato
dalle singole leggi di bilancio.
Art.19. - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1975,
N.56
All'articolo unico della legge regionale 28 maggio 1975,
n.56, modificato con Legge regionale 19 agosto 1976,
n.56, recante norme per gli interventi nei centri storici,
sono apportate le seguenti modifiche.
I commi secondo e terzo sono abrogati.
Il primo periodo del quarto comma e cosi sostituito:
<<Gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio
esistente compresi quelli non previsti dall'art.4 della
Legge regionale sulla "Disciplina degli interventi
sul patrimonio edilizio esistente" possono essere
effettuati anche attraverso i seguenti strumenti attuativi
di piani regolatori generali e programmi di fabbricazione>>.
Gli ultimi due commi sono abrogati
Allegato
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
A) MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli
che riguardano le opere di riparazione rinnovamento
e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti.
Tali interventi non possono comunque comportare modifiche
o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi
degli edifici.
B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono costituiti
dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire le parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
d'uso.
Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare
alterazioni alle strutture orizzontali o a quelle verticali
aventi carattere strutturale, né potranno comportare
alterazioni del carattere architettonico dell'edificio.
Sono interventi di manutenzione straordinaria le seguenti
opere, quando siano eseguite con materiali, caratteri
o colori diversi da quelli esistenti:
1) rifacimento di intonaci e coloriture esterne;
2) rifacimento degli infissi esterni;
3) rifacimento della sistemazione esterna;
4) rifacimento dei pavimenti o rivestimenti interni
ed esterni;
5) rifacimento del manto di copertura.
In particolare sono considerati interventi di manutenzione
straordinaria quelli sottoelencati quando comportino
esecuzione di opere murarie:
6) rifacimento o installazione di materiali di isolamento;
7) rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento
o raffreddamento;
8) rifacimento o installazione di impianti di ascensore
o di montacarichi;
9) rifacimento o installazione di impianti di accumulazione
o sollevamento idrico;
10) rifacimento di impianti igienico-sanitari.
Sono comunque considerate interventi di manutenzione
straordinaria le seguenti opere:
11) installazione di impianti igienico-sanitari ricavati
nell'ambito del volume dell'unità immobiliare;
12) realizzazione di chiusure o di aperture interne
che non modifichino lo schema distributivo;
13) consolidamento delle strutture di fondazione o di
elevazione;
14) costruzione di vespai o scannafossi.
C) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio
e ad assicurarne 1a funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio.
D) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino
o 1a sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, 1a modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti.
Le opere di ristrutturazione edilizia si suddividono
nelle seguenti categorie:
D1 - Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle singole unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi e le superfici, con modifiche agli elementi verticali non strutturali, e fermi restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonché gli elementi costituenti arredo urbano.
D2 - le opere che, anche in deroga agli artt.7, 8 e
9 del D.M. 2-4-1968, n.1444, comportino la riorganizzazione
funzionale interna delle singole unità immobiliari
e il loro adeguamento igienico-sanitario, con modifiche
non incidenti anche sugli elementi verticali strutturali
per:
- costruzione di servizi igienici in ampliamento alla
volumetria esistente;
- rialzamento dell'ultimo piano, nel caso che questo
risulti abitato e senza che si costituiscano nuove
unità immobiliari;
- ristrutturazione e destinazione residenziale di volumi
destinati ad altri usi.
D3 - Opere che comportino 1a ristrutturazione e 1a modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio.
E) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi anche con 1a modificazione del disegno
dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Le opere di ristrutturazione urbanistica si suddividono
nelle seguenti categorie:
- Opere che comportino 1a complessiva riorganizzazione
distributiva e funzionale, nonché di quella
planivolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso
opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione
del volume originario, fermi restando i preesistenti
rapporti urbanistici.
- Le opere rivolte alla sostituzione e alla modifica
del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono
comprese 1a demolizione degli edifici, o di parte di
essi, non compatibili dal punto di vista morfologico
e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto
urbanistico edilizio, o la ricostruzione, parziale
o totale, di edifici distrutti per eventi naturali
o bellici.
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