[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 23 OTTOBRE 1989, N.67

ULTERIORE INTEGRAZIONE ALLA L.R. 23-1-1986, N.5 CONCERNENTE DISCIPLINA REGIONALE DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI.

Articolo unico

1. Al fine di consentire la conclusione dell'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del servizio pubblico, nei soli Comuni ove sia in corso di realizzazione il piano di risanamento delle acque conformemente agli obiettivi del Piano regionale, fermo restando il termine stabilito dal paragrafo 4 della delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento concernente i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile riportati nell'allegato I alla delibera stessa, relativamente agli altri parametri il termine di cui agli articoli 8 secondo comma e 9 primo comma della L.R. 23 gennaio 1986 n.5 per il conseguimento dei limiti indicati nella tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modificazioni e integrazioni, e stabilito in quello fissato dal primo comma dell'articolo unico della L.R. 17 luglio 1989 n.44. Fino a tale data resta comunque fermo per i suddetti parametri l'obbligo del rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla citata legge 10 maggio 1976 n.319.

2. In relazione ai Comuni di cui al comma precedente, e con le limitazioni ivi previste, entro il mese di novembre 1989 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con propria deliberazione, provvede a dettare, per ciascuno dei parametri contemplati della legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modificazioni e integrazioni, criteri e prescrizioni, anche di ordine temporale, specificamente relativi ai singoli scarichi di cui all'art.8, secondo comma e 9, primo comma citati, per l'allineamento progressivo degli stessi ai limiti di accettabilità della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n.319 medesima entro il termine di cui al comma precedente.

3. La suddetta deliberazione potrà altresì fissare, in riferimento agli scarichi di cui sopra, limiti di accettabilità per ciascuno dei parametri contemplati dalla legge 10 maggio 1976 n.319 e successive modificazioni e integrazioni, più restrittivi di quelli riportati nella tabella A allegata alla legge stessa, nonché i termini per il loro raggiungimento, tenendo conto dei criteri generali stabiliti dalla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.




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