[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 6 DICEMBRE 1982, N.88

(B.U.R.T. 14-12-1982, n.65, parte prima)

DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO.

Art.1. - FINALITÀ DELLA LEGGE
La presente legge regionale in parziale attuazione dell'art.20 della legge 10 dicembre 1981, n.741 per la ravvisata opportunità di inserire nella normativa regionale sull'uso del territorio i criteri per l'adeguamento degli strumenti urbanistici in vigore e per la formazione di quelli nuovi ai fini della prevenzione del rischio sismico, disciplina allo scopo predetto i controlli sulle costruzioni in zone dichiarale sismiche ai sensi dell'art.3 della legge 2 febbraio 1974, n.64.

Art.2. - ADEMPIMENTI PER INIZIO LAVORI
Fermi restando tutti gli adempimenti relativi alla concessione ad edificare previsti dalle vigenti disposizioni statali e regionali e quelli di cui all'art.17 della legge 2 febbraio 1974, n.64 non modificati dalle presenti norme nelle località sismiche comunque classificate ai sensi dell'art.3 della legge predetta per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizzazione dell'ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio.
Gli adempimenti di cui al citato art.17 della legge 2 febbraio 1974, n.64 possono aver luogo anche direttamente presso il menzionato ufficio del Genio Civile che in ogni caso restituisce all'interessato una copia del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, in duplice esemplare di cui uno da consegnare al Comune per i provvedimenti di competenza, ivi compreso l'accertamento di conformita del progetto dei lavori alle prescrizioni per le zone sismiche concernenti le distanze e le altezze delle costruzioni.
Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione almeno dieci giorni prima mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al suddetto ufficio del Genio Civile.
Tutti gli adempimenti di cui sopra sono prescritti anche per le varianti che nel corso dei lavori si volessero apportare alle opere previste nel progetto originario depositato.
Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti nei modi e nei termini della legge 2 febbraio 1974, n.64 nonché della presente legge sono valide anche agli effetti dell'art.4 della legge 5 novembre 1971, n.1086, se effettuate dal costruttore.

Art.3. - RESPONSABILITÀ
Il progettista ha la responsabilità diretta della rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n.64 e nei decreti interministeriali di cui agli artt.1 e 3 della legge stessa.
Il direttore dei lavori, cui compete anche la verifica della adeguatezza del progetto alle suddette prescrizioni, e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonché alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.

Art.4. - DOCUMENTI IN CANTIERE
Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione dal competente ufficio del Genio Civile regionale, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonché un apposito giornale dei lavori stessi.
Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricali dei controlli, é responsabile il direttore dei lavori, il quale è anche tenuto a vistare periodicamente ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

Art.5. - RELAZIONE A LAVORI ULTIMATI
A lavori ultimati, sarà redatta dal direttore dei lavori, in duplice copia, la relazione finale prevista dall'art.6 della legge 5 novembre 1971, n.1086, anche nel caso di opere in cui non siano state impiegate strutture in conglomerato cementizio armato o in metallo.
Detta relazione sarà depositata entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori presso il competente ufficio regionale del Genio Civile, che ne restituirà la copia, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, al direttore dei lavori.

Art.6. - CONTROLLI
Gli uffici del Genio Civile regionale effettueranno il controllo sia dei progetti delle opere che dei lavori in corso o ultimati, con il metodo a campione.
Il campione sarà scelto, mensilmente, nella misura del l0% dei preavvisi pervenuti nello stesso periodo a termine dell'art.17 della legge 2 febbraio 1974, n.64, mediante sorteggio.
Il sorteggio avverrà entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello a cui esso si riferisce e sarà immediatamente reso noto. Entro i successivi 60 giorni sarà reso noto l'esito della verifica effettuata sui progetti oggetto di campionatura.
I criteri in base ai quali il sorteggio dovrà avvenire saranno stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, tenendo conto delle caratteristiche e della natura degli interventi.
Saranno sottoposti in ogni caso a controllo i progetti ed i lavori concernenti opere di particolare rilievo nei riguardi della pubblica incolumità quali edifici ed impianti destinati a manifestazioni, spettacoli, grandi magazzini, mercati e simili.
Saranno altresì sottoposti a controllo i progetti ed i lavori riguardanti opere di grande dimensione o che presentino particolari caratteristiche tecniche e costruttive.

Art.7. - UTILIZZAZIONE DELLE OPERE
Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'art.28 della legge 28 febbraio 1974, n.64 é rilasciato dal competente ufficio del Genio Civile regionale soltanto nei casi in cui il medesimo abbia proceduto agli accertamenti diretti ai termini del precedente articolo 6.
Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato per opere in cemento armato e a struttura metallica, quello di collaudo previsto dall'art.7 della legge 5 novembre 1971, n.1086, che deve essere integrato dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza delle opere medesime alla normativa antisismica e per le altre opere la relazione finale redatta dal direttore dei lavori ai sensi dell'art.5 della presente legge integrata con la dichiarazione predetta.

Art.8. - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le violazioni delle norme contenute nella presente legge, ove non soggette alle sanzioni penali di cui al titolo III della legge 2 febbraio 1974, n.64, saranno passibili di sanzione pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000, a seconda della gravità.




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