(B.U.R.T. 14-12-1982, n.65, parte prima)
DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE A RISCHIO SISMICO.
Art.1. - FINALITÀ DELLA LEGGE
La presente legge regionale in parziale attuazione dell'art.20
della legge 10 dicembre 1981, n.741 per la ravvisata
opportunità di inserire nella normativa regionale
sull'uso del territorio i criteri per l'adeguamento
degli strumenti urbanistici in vigore e per la formazione
di quelli nuovi ai fini della prevenzione del rischio
sismico, disciplina allo scopo predetto i controlli
sulle costruzioni in zone dichiarale sismiche ai sensi
dell'art.3 della legge 2 febbraio 1974, n.64.
Art.2. - ADEMPIMENTI PER INIZIO LAVORI
Fermi restando tutti gli adempimenti relativi alla concessione
ad edificare previsti dalle vigenti disposizioni statali
e regionali e quelli di cui all'art.17 della legge
2 febbraio 1974, n.64 non modificati dalle presenti
norme nelle località sismiche comunque classificate
ai sensi dell'art.3 della legge predetta per l'inizio
dei lavori non è necessaria l'autorizzazione
dell'ufficio del Genio Civile regionale competente
per territorio.
Gli adempimenti di cui al citato art.17 della legge
2 febbraio 1974, n.64 possono aver luogo anche direttamente
presso il menzionato ufficio del Genio Civile che in
ogni caso restituisce all'interessato una copia del
progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, in duplice esemplare di cui uno da consegnare
al Comune per i provvedimenti di competenza, ivi compreso
l'accertamento di conformita del progetto dei lavori
alle prescrizioni per le zone sismiche concernenti
le distanze e le altezze delle costruzioni.
Dell'inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione
almeno dieci giorni prima mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno al suddetto ufficio del Genio Civile.
Tutti gli adempimenti di cui sopra sono prescritti anche
per le varianti che nel corso dei lavori si volessero
apportare alle opere previste nel progetto originario
depositato.
Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a
struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione
dei relativi progetti nei modi e nei termini della
legge 2 febbraio 1974, n.64 nonché della presente
legge sono valide anche agli effetti dell'art.4 della
legge 5 novembre 1971, n.1086, se effettuate dal costruttore.
Art.3. - RESPONSABILITÀ
Il progettista ha la responsabilità diretta della
rispondenza delle opere progettate alle prescrizioni
contenute nella legge 2 febbraio 1974, n.64 e nei decreti
interministeriali di cui agli artt.1 e 3 della legge
stessa.
Il direttore dei lavori, cui compete anche la verifica
della adeguatezza del progetto alle suddette prescrizioni,
e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza,
hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera
realizzata al progetto nonché alle sue eventuali
varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione
contenute negli elaborati progettuali, della qualità
dei materiali impiegati e della posa in opera degli
elementi prefabbricati.
Art.4. - DOCUMENTI IN CANTIERE
Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino
a quello della loro ultimazione, devono essere conservati
gli atti restituiti con vidimazione dal competente
ufficio del Genio Civile regionale, datati e firmati
anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonché
un apposito giornale dei lavori stessi.
Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti,
che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici
ufficiali incaricali dei controlli, é responsabile
il direttore dei lavori, il quale è anche tenuto
a vistare periodicamente ed in particolare nelle fasi
più importanti dell'esecuzione, il giornale
dei lavori.
Art.5. - RELAZIONE A LAVORI ULTIMATI
A lavori ultimati, sarà redatta dal direttore
dei lavori, in duplice copia, la relazione finale prevista
dall'art.6 della legge 5 novembre 1971, n.1086, anche
nel caso di opere in cui non siano state impiegate
strutture in conglomerato cementizio armato o in metallo.
Detta relazione sarà depositata entro il termine
di 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori presso
il competente ufficio regionale del Genio Civile, che
ne restituirà la copia, con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, al direttore dei lavori.
Art.6. - CONTROLLI
Gli uffici del Genio Civile regionale effettueranno
il controllo sia dei progetti delle opere che dei lavori
in corso o ultimati, con il metodo a campione.
Il campione sarà scelto, mensilmente, nella misura
del l0% dei preavvisi pervenuti nello stesso periodo
a termine dell'art.17 della legge 2 febbraio 1974,
n.64, mediante sorteggio.
Il sorteggio avverrà entro i primi dieci giorni
del mese successivo a quello a cui esso si riferisce
e sarà immediatamente reso noto. Entro i successivi
60 giorni sarà reso noto l'esito della verifica
effettuata sui progetti oggetto di campionatura.
I criteri in base ai quali il sorteggio dovrà
avvenire saranno stabiliti con apposita deliberazione
del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,
tenendo conto delle caratteristiche e della natura
degli interventi.
Saranno sottoposti in ogni caso a controllo i progetti
ed i lavori concernenti opere di particolare rilievo
nei riguardi della pubblica incolumità quali
edifici ed impianti destinati a manifestazioni, spettacoli,
grandi magazzini, mercati e simili.
Saranno altresì sottoposti a controllo i progetti
ed i lavori riguardanti opere di grande dimensione
o che presentino particolari caratteristiche tecniche
e costruttive.
Art.7. - UTILIZZAZIONE DELLE OPERE
Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla
normativa antisismica, previsto dall'art.28 della legge
28 febbraio 1974, n.64 é rilasciato dal competente
ufficio del Genio Civile regionale soltanto nei casi
in cui il medesimo abbia proceduto agli accertamenti
diretti ai termini del precedente articolo 6.
Negli altri casi tiene luogo del suddetto certificato
per opere in cemento armato e a struttura metallica,
quello di collaudo previsto dall'art.7 della legge
5 novembre 1971, n.1086, che deve essere integrato
dal collaudatore con la dichiarazione della rispondenza
delle opere medesime alla normativa antisismica e per
le altre opere la relazione finale redatta dal direttore
dei lavori ai sensi dell'art.5 della presente legge
integrata con la dichiarazione predetta.
Art.8. - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Le violazioni delle norme contenute nella presente legge,
ove non soggette alle sanzioni penali di cui al titolo
III della legge 2 febbraio 1974, n.64, saranno passibili
di sanzione pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000,
a seconda della gravità.
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