[Note's] RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE TOSCANO 30-9-1986

(B.U.R.T. 22-10-1986, n.50)

RISOLUZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 30-9-1986 IN MERITO AI REQUISITI DI IDONEITÀ DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI CUI ALL'ART.1 DELLA L.R. N.28/1980.

Considerato che la L.R. n.28/1980 prevede all'art.1 che i <<comuni singoli o associati determinano con proprio regolamento i requisiti di idoneità delle strutture di ospitalità>>;
Considerato che a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore della suddetta legge solamente da parte di un numero limitato di comuni è stato adottato il citato regolamento;
Considerata l'esigenza che i comuni singoli o associati provvedano rapidamente a tale adempimento;
Rilevata la necessità che siano assunti criteri il più possibile omogenei sul territorio nella determinazione dei requisiti di idoneità;
Visto lo schema di regolamento - allegato alla presente risoluzione, unitamente al documento illustrativo - per farne parte integrante - elaborato da un gruppo tecnico di lavoro, appositamente costituito dalla Giunta regionale e trasmesso da tale organo al Consiglio regionale con decisione del 21-1-1985;
Ritenuto che tale schema rappresenta la corretta applicazione degli indirizzi di cui alla L.R. n.28/80 e costituisce pertanto un utile ed opportuno contributo per la formulazione dei regolamenti da parte dei comuni singoli o associati, in riferimento agli aspetti relativi alle strutture residenziali per anziani;
Rileva inoltre nel mentre sollecita i comuni ad adottare il regolamento sui requisiti di idoneità delle strutture residenziali per anziani, la necessità di predisporre a favore degli enti e delle associazioni che gestiscono strutture di ospitalità, un programma di interventi per agevolare sotto l'aspetto dell'impegno finanziario e dell'accesso al credito, la realizzazione delle opere edilizie di adeguamento alle nuove normative;

INVITA

la giunta a promuovere, avvalendosi anche della collaborazione della FIDI Toscana, un'approfondita ricerca nell'ambito delle possibili soluzioni finanziarie da presentare al Consiglio regionale insieme ad un preciso quadro degli impegni regionali;

DECIDE

di invitare i comuni singoli o associati ad adottare il regolamento di cui alla citata legge regionale, sulla base delle indicazioni contenute nello schema di regolamento allegato al presente atto, raccomandando che tale adempimento sia assolto in tempi brevi;
che la presente risoluzione, unitamente al suddetto schema di regolamento e alla relazione al regolamento, sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

1. PREMESSA.
L'anziano, che, a causa dell'età avanzata e di eventi morbosi perde la sua autonomia ed autosufficienza, subisce, nell'attuale organizzazione sociale, uno stato di emarginazione con le inevitabili conseguenze negative sul suo equilibrio psico-fisico.
Tale situazione si accentua maggiormente quando l'anziano è costretto a lasciare la sua casa, l'ambiente in cui è vissuto e dove ha tutte le sue relazioni per andare a vivere in una struttura residenziale.
Il ricovero, infatti, il più delle volte, determina involuzioni della personalità, i cui tratti più drammatici sono rappresentati da passività, indifferenza, rassegnazione, malinconia, chiusura in se stessi, repentino degrado psico-fisico.
Sulla base di queste considerazioni assume fondamentale importanza evitare di allontanare la persona anziana dal proprio ambiente e dalle proprie abitudini, favorendo al massimo la permanenza nel luogo, nel quale vive ed in cui ha consumato buona parte della propria esistenza.
Nelle circostanze per cui fosse indispensabile un trasferimento in struttura, alloggio o residenza comunitaria, è di particolare importanza che questa sia situata nel luogo o vicino al luogo nel quale fino a quel momento la persona è vissuta.
E' da notare che, comunque, il ricovero produce un'accentuazione della condizione di rischio dovuta se non altro al fatto che il trasferimento dal proprio ambiente presuppone eventi che hanno intaccato l'autonomia del soggetto.
Ogni iniziativa che porti ad uno sradicamento, dovuto da stato di necessità, viene ad assumere carattere meramente riparatorio e come tale deve limitare al massimo le conseguenze negative derivanti dalla nuova condizione.
L'antidoto più efficace contro l'aggravarsi dei fattori di rischio è riposto nelle occasioni interrelazionali che la collocazione della struttura nel proprio ambiente di origine è in grado di far mantenere agli interessati: facoltà, frequenza e continuità di rapporti con i familiari, amici; possibilità di rientrare frequentemente in famiglia; mantenimento di un rapporto con il proprio ambiente, con la propria cultura, con i servizi di un territorio già conosciuto.
Più evidenti, più spinti e potenzialmente portatori di processi irreversibili di degrado sono i fattori di rischio legati al trasferimento di persone anziane in strutture lontane dal loro ambiente di origine.
Se si considerano anche qui le premesse della perdita di autonomia, si può ben comprendere come la assoluta privazione delle possibilità di rapporto immediato con il proprio ambiente, la rottura cioè del cordone che lega il soggetto ai suoi luoghi naturali, produca la privazione di spazi vitali e, drammaticamente, un'accelerazione del processo di deterioramento psicologico e fisico, senza ritorno.
Poiché si debbono limitare i danni inevitabili, provocati da questa situazione, occorre approntare rimedi, strumenti riparatori, che possiedono notevoli caratteri di efficacia.
L'ospitalità in strutture residenziali deve tener conto di questa esigenza ed ispirarsi pertanto, più che ad una semplice necessità di dare comunque risposta di ricovero ad un soggetto, ad un obiettivo di massima umanizzazione del servizio e della più ampia compensazione di quanto l'anziano, attraverso il ricovero, viene a perdere per effetto del distacco dal proprio ambiente.
Sulla base di questa premessa non è difficile ribadire, e con forza, l'essenzialità dei servizi alternativi al ricovero: assistenza domiciliare, sociale e sanitaria, servizi territoriali di riabilitazione e di assistenza diurna, aiuti alla famiglia per trattenere l'anziano nel proprio nucleo familiare, sviluppo dei servizi di prevenzione, sanitari e sociali, promozione ed utilizzazione del volontariato: aspetti, questi, che debbono costituire i punti prioritari dei programmi di intervento di assistenza sociale.
I servizi sanitari vengono ad assumere una collocazione centrale nel discorso del mantenimento e del recupero dell'autonomia fisica dei soggetti anziani. Lo stesso ospedale, i servizi sanitari di base ed i servizi specialistici territoriali diventano momenti nei quali può decidersi il futuro di una persona.
Vanno pertanto esaminati più attentamente potenzialità e limiti del servizio sanitario, per meglio definire le possibilità e gli ambiti d'intervento nei confronti di soggetti verso i quali può maturare una tendenza alla espulsione prematura o intempestiva dall'ospedale e, comunque, un trasferimento da questo in struttura extraospedaliera, mentre sono ancora in atto azioni terapeutiche: esempli classici, i soggetti colpiti da tumori, ictus cerebrali, infarti...
Allo stesso tempo va perseguita l'espansione dei servizi socio-sanitari territoriali riabilitativi, di accudimento alla persona, di assistenza infermietistica a domicilio o ambulatoriale, dei centri diurni.

2. TIPOLOGIE - CARATTERI
Muovendo da queste considerazioni, dovendo riservare in questo momento l'attenzione all'assistenza degli anziani in strutture di ospitalità, si vuole affrontare innanzitutto la questione delle tipologie residenziali individuate dalla L.R.28/80, volgendo in particolare l'osservazione alle residenze assistite (centri residenziali) e protette.
Va ribadito subito il loro carattere di presidio assistenziale e non sanitario.
In questa logica l'Unità Sanitaria Locale predispone e coordina il rapporto dei servizi socio-sanitari del territorio con le strutture di ospitalità. Viene salvaguardato in tal modo il diritto dei singoli ospiti alle prestazioni del servizio sanitario nazionale: diritto alla libera scelta del medico personale, ricorso ai servizi territoriali di riabilitazione dell'U.S.L., accesso ai servizi specialistici del S.S.N., collegamento delle strutture di ospitalità con i servizi sociali del distretto.
Non contraddice a questo schema la dimensione di organizzazione autonoma che le strutture debbono pur tuttavia dimostrare di saper realizzare sul piano dell'adeguatezza, in termini di figure sociali e sanitarie operanti nel loro assetto interno. Così nelle residenze protette è dato prevedere una presenza di addetti all'assistenza diretta e di infermieri in numero non inferiore ad un'unità per ogni due ospiti.
La fisioterapia, prestazione indispensabile per soggetti non autosufficienti, è assicurata da figure professionali specifiche, delle quali le strutture vengono a disporre autonomamente o per apporti dei servizi territoriali (quest'ultima ipotesi dovrebbe essere per le strutture pubbliche la norma).
Deve essere posta particolare attenzione per una presenza costante dei medici e delle altre figure richiamate in precedenza non limitata soltanto all'insorgere dello stato di necessità. Per tale motivo gli istituti privati, che non hanno potuto definire mediante lo strumento della convenzione con le UU.SS.LL. un apporto di tali figure professionali, debbono essere in grado di assicurare in proprio ed in modo adeguato le relative prestazioni.
E' possibile in tutti i casi organizzare il ricorso ai medici di libera scelta, rispondente alle maggiori necessità dei soggetti non autosufficienti, avvalendosi delle forme incentivanti previste dal Piano regionale dei servizi sociali e sanitari per il triennio 1984-86.

3. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
La L.R.28/80 connota le strutture residenziali idonee per anziani ed inabili che rispondono al minore o al maggiore bisogno di assistenza.
Il Piano Sanitario regionale individua come unica soluzione di tipo residenziale la creazione di << residenze >> (assistite e protette a seconda del grado di dipendenza dell'utente) nel tentativo di riportare ad un'unica tipologia la risposta che attualmente viene data nelle varie forme istituzionali (case di riposo, case albergo, ecc.). Alla luce di quanto fin qui espresso abbiamo ritenuto opportuno puntualizzare l'articolazione tipologica che scaturisce dalla L.R.28/80.
Le residenze assistite denotano una risposta residenziale agli anziani autosufficienti e agli inabili che, o in quanto presentano un modesto grado di dipendenza psicologica o fisica, o per cause contingenti, avvertono il bisogno o necessitano di lasciare la propria residenza e di essere inseriti in un contesto abitativo integrato e dotato di servizi di sostegno.
Riteniamo opportuno soffermarci più che sul modello tipologico delle strutture assistite di nuova realizzazione, sul tipo di rapporto struttura-ambiente, queste infatti nella loro articolazione non devono differenziarsi dalle normali abitazioni, ma devono uniformarsi alle tipologie residenziali in uso, tenendo conto dell'inserimento effettivo nell'ambiente e nel contesto sociale.
L'inserimento nei vari contesti territoriali può infatti determinare delle variabili non indifferenti nella individuazione tipologica della residenza.
La scelta di tipologie residenziali di tipo tradizionale abitative è resa tanto più opportuna e necessaria in quanto contribuisce al mantenimento dell'autonomia psico-fisica degli anziani e degli inabili.
Essi non sono in tal modo costretti a :radicali e traumatici mutamenti di vita e le attività che si trovano a svolgere, nel contesto della vita quotidiana (igiene della persona, allestimento del vitto, igiene della casa, relazioni sociali, ecc.) costituiscono quindi i migliori e più efficaci ausili di mantenimento delle funzioni.
Una sia pur limitata assistenza, quando occorra, la disponibilità di alcuni servizi generali, facenti parte delle strutture o fruibili nel contesto dei servizi di zona, possono integrare in modo opportuno le residenze.
Comunque tali residenze, e più in generale qualsiasi altro tipo di risposta abitativa rivolta ad anziani ed inabili, dovranno:
essere accessibili, sia per quanto riguarda gli spazi individuali che collettivi, e perciò essere prive di barriere architettoniche;
essere flessibili per meglio rispondere con eventuali adeguamenti alle mutevoli esigenze della utenza;
godere di un'adeguata ubicazione in contesti territoriali, in cui si realizzi un intenso scambio sociale;
usufruire di spazi all'aperto (giardini, terrazze...) opportunamente disposti ed attrezzati per consentire varie attività (individuali, collettive, percorsi, sosta...).
Le considerazioni precedentemente espresse ribadiscono che per offrire una risposta adeguata ai bisogni di anziani autosufficienti o inabili non è necessario ricorrere ad un'organizzazione particolare di servizi, che presupponga dal punto di vista tipologico una struttura accentrata e spersonalizzante.
In tale ottica riteniamo che le strutture esistenti (Istituti, Pensionati, Case Albergo, ecc.) debbano considerarsi, ai fini della utenza suddetta, oggetto di graduale superamento e possono eventualmente andare a costituire, con opportuni riadeguamenti, residenze protette qualora ne venga considerata la necessità all'interno dei piani di zona, o essere riconvertite ad altri usi.
Infatti, dal momento che esse, già oggi non rispondono nella maggior parte dei casi ai bisogni, risulteranno tanto più inadeguate nei prossimi anni, che vedranno una crescente e sostanziale modifica dei bisogni dell'utenza, a causa delle caratteristiche culturali che differenziano gli ultra-sessantenni di oggi dai prossimi.
Comunque, considerato che il processo di riconversione avrà dei tempi più o meno lunghi in rapporto sia all'attuazione dei programmi di zona, sia alle disponibilità fìnanziarie necessarie, si ritiene che il regolamento debba contenere alcune indicazioni minimali e inderogabili, anche ai fini della gestione corrente e del controllo.

Residenze protette
Mentre per quanto riguarda l'inserimento a livello urbanistico e l'accessibilità, si riconfermano come necessari gli stessi requisiti già espressi a proposito di residenze assistite, per quanto riguarda la tipologia riteniamo opportuno che le residenze protette debbano essere oggetto di particolare attenzione e specificità; queste, infatti, rappresentano la risposta residenziale rivolta all'utenza varia e complessa degli anziani e invalidi non autosufficienti.
Occorre comunque tener presente come idea guida che il modello tipologico dovrà sostanzialmente uniformarsi al modello architettonico condominiale, e cioè strutture articolate in nuclei alloggio per 10-12 max persone, dotati dí camere preferibilmente per 1-2 ospiti, fino ad un massimo di 4 nel caso di recupero; servizi igienici adeguati; spazi di relazione e di servizio all'interno di ogni nucleo (es.: soggiorno pranzo con punto cottura, piccolo spazio attrezzato per lavaggio ìndumenti personali), oltre naturalmente ai servizí generali e spazi di relazione comunitari per la intera struttura.
In particolare si sottolinea quanto segue:
per quanto riguarda strutture di nuova costruzione, l'opportunità di privilegiare uno sviluppo orizzontale anziché verticale con l'indicazione comunque a non superare i due, tre piani oltre il piano terra;
relativamente ai percorsi interni e interno-esterno la necessità che costituiscano un insieme ordinato, facilmente individuabile e protetto;
in rapporto all'esigenza di privacy lo spazio.camera deve garantirne ai massimo la potenzialità, considerato che, spesso e in particolare per certe categotie di utenza, la camera costituisce il luogo maggiormente utilizzato nell'arco della giornata.
La tipologia inoltre dovrà consentire la massima apertura e fruibilità della struttura da parte dell'esterno, sia dei servizi propri della struttura (cucina-mensa), sia con l'inserimento di servizi funzionanti oltre che per gli ospiti anche per il territorio (es.: centro diurno, attività di riabilitazione) in rapporto alla presenza e alla consistenza dei servizi socio-sanitari territoriali e ai programmi delle singole UU.SS.LL.
Occorre rilevare che tale articolazione tipologica contribuisce ad innescare un processo di riabilitazione e recupero psico-fisico del non autosufficiente, tramite la predisposizione di uno spazio di vita e di relazione simile a quello della residenza; permette di accogliere in maniera adeguata ospiti affetti da diverso tipo di handicaps, in maniera tale da rendere tali residenze effettivamente polivalenti, offre la possibilità in prospettiva, data la non rigidità della struttura, di un recupero anche per altri usi più prettamente abitativi.

4. ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI ARREDAMENTO
Le residenze per anziani ed invalidi dovranno denotare il carattere di normali abitazioni anche per quanto riguarda elementi costruttivi ed arredi, che saranno scelti per quanto sia possibile nell'ambito della normale produzione, individuando quelli che maggiormente corrispondano ai requisiti dettati dalle varie esigenze dell'utenza. Dovranno inoltre non essere facilmente deteriorabili, consentire una normale manutenzione ed il contenimento dei consumi per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento, elettrico, ecc.
Elementi, arredi ed ausili più specifici potranno essere individuati e disposti attraverso il lavoro interdisciplinare di varie competenze (medici, operatori della riabilitazione, tecnici, ecc.).
In questo contesto si ritiene opportuno non formulare una serie di elencazioni, che non risulterebbero comunque esaurienti, ma sottolineare la necessità di tenere nel dovuto conto le indicazioni ed i modelli che 1a ricerca continuamente elabora e propone in relazione alle esigenze psicofisiche dell'utenza svantaggiata (anziani, handicappati) relativamente a strutture, attrezzature, arredi, ausili, ecc. (manuali, pubblicazioni specifiche, modelli).
Per quanto riguarda accessibilità e fruibilità, dall'ambito della ricerca, finalizzata all'eliminazione delle barriere in senso lato (mediante proposte di ausili individuali, idonei mezzi di trasporto, strutture accessibili, ecc.), scaturiscono indicazioni che consentono di dimensionare, attrezzare e arredare gli spazi in modo da creare un ambiente usufruibile a tutti comprese le categorie svantaggiate di utenza.
Molte indicazioni tengono anche conto del contenimento dei costi e si denotano come utile strumento per l'individuazione di elementi di normale produzione, dotati anche di prezzi commerciali, talvolta già di per sé idonei, talvolta adeguabili con l'apporto di modifiche di portata non rilevante, da realizzare nel modo e nel momento più conveniente e opportuno (precedentemente o successivamente alle consegne).
Ci limitiamo pertanto a formulare di seguito alcuni requisiti relativi alle strutture, arredi, ecc., ribadendone il carattere non esaustivo ma orientativo anche perché riteniamo che non si possano definire i requisiti una volta per tutte in quanto essi scaturiscono da esigenze che l'utenza attuale denota e che sono mutevoli in quanto dipendenti da condizioni sociali, stato fisico e tipi di handicap in continua evoluzione e trasformazione.
Ciò evidenzia l'importanza che strutture, arredi, ecc. siano dotati della massima flessibilità.

A) Nella scelta a disposizione di elementi costruttivi, arredi, ecc. e nel dimensionamento degli spazi si dovrà fare attenzione che, ne sia consentito agli utenti l'uso nella massima autonomia al fine di non limitare, bensì mantenere e potenziare le attività funzionali individuali.
In tal senso sia le strutture che gli arredi ecc. si denotano come ausili fondamentali intendendo per tali il complesso di provvidenze realizzate ed attuate allo scopo di mettere chi è svantaggiato in grado di superare alcuni deficit causati dalle sue condizioni fisiche o grado di invalidità.
Ciò sarà consentito da idonee caratteristiche di elementi ed arredi relative per lo più alle dimensioni e alla conformazione: caratteristiche ergonomiche, misure antropometriche e antropodinamiche (il D.P.R.384/78 contiene in merito alcune norme con riferimento alle strutture pubbliche con particolare riferimento a quelle collettivo-sociali).
Oltre alle scelte generalizzabili si rendono frequentemente necessari ulteriori adeguamenti personalizzati deducibili come già precedentemente accennato dalle indicazioni opportunamente espresse dalle varie competenze.
Infatti le modalità di organizzazione di alcune funzioni (per lo più relative agli spazi bagno, cucina, ecc.) sono condizionate dai diversi tipi di handicap ed appare perciò opportuno predisporre quegli elementi che sono considerati generalmente usufruibili, opportunamente dimensionati e collocati (doccia, w.c., lavandino), e prevedere poter ulteriormente attrezzare l'ambiente in modo flessibile con quegli elementi che più dipendono dalle specifiche esigenze individuali degli utenti (barre di sostegno, maniglioni, ecc.).
A titolo di esemplificazione per quanto riguarda gli elementi di arredo le sedute dovranno essere: dotate di braccioli, piano di seduta (sufficientemente rigido) e schienale di altezza a conformazione adeguata a garantire all'utente di sedersi ed alzarsi con la massima facilità ed il minore sforzo oltre che una confortevole seduta.
I contenitori dotati di piani facilmente raggiungibili anche da un utente in carrozzina.
I cassetti ubicati ad altezza idonea.
Si dovranno evitare le soglie rialzate, le sporgenze (es.: pilastri), i dislivelli.
Verranno scelti infissi (finestre e porte) apribili per peso e dimensioni (le porte di larghezze non inferiore a 85 cm.), le finestre ad altezza che permetta la visuale anche a utenti in carrozzina (le maniglie dovranno garantire una facile presa, sono da escludere i pomelli).

B) Siano adottati elementi costruttivi e di arredo che oltre ad essere funzionali soddisfino le esigenze psicologiche degli utenti di vivere in ambienti gradevoli e di tipo familiare (come già espresso nella premessa).
Da ciò la necessità di limitare al minimo indispensabile l'uso di elementi ed arredi prettamente sanitari e tecnicistici.
A tal fine si dovrà fare una scelta adeguata relativamente al materiale, alla forma e ai colori degli elementi costruttivi ed arredi e provvedere ad una loro opportuna disposizione che ne consenta l'abituale uso.
Dovrà perciò essere previsto e concesso:
l'impiego di colori adeguati che contribuiscono, oltre a creare un confort ambientale, a stimolare le attività percettive e sensoriali degli anziani (diminuite da età e stato fisico), punto C;
l'uso di materiali come il legno;
l'uso del metallo anche verniciato o plastificato;
l'impiego per rivestimenti delle sedute anche del tessuto e dei colori chiari, purché lavabili (preferibilmente sfilabili), ecc.;
l'impiego di materiali usuali per pavimenti, rivestimenti, infissi, scegliendo quelli con requisiti di idoneità (punti E, F, G).
Alle esigenze inizialmente espresse può notevolmente contribuire anche la facoltà offerta agli utenti di personalizzare l'ambiente individuale con l'uso, almeno in parte, dei mobili propri, facilmente realizzabile e consigliabile soprattutto relativamente ai mobili di piccolo ingombro ed ai complementi di arredo. L'inserimento dei mobili di grande ingombro (armadi, ecc.) è opportuno che venga valutato in base a criteri relativi alla corretta fruibilità ed igiene dell'ambiente (soprattutto quando trattasi di camere a più letti).

C) Siano adottati elementi costruttivi, impianti e arredi che garantiscano il mantenimento della salute ed il benessere degli utenti.
La vista, l'udito, le sensazioni del calore, ecc. subiscono negli utenti anziani modifiche dovute all'età, allo stato fisico, ecc.
E' necessario perciò che siano garantiti:
un'idonea illuminazione naturale, curando di evitare il riverbero del cielo mediante idonei accorgimenti (altezza delle finestre, frangisole, trattamento dei vetri, ecc.) o di arredo (tende);
una sufficiente illuminazione artificiale che eviti la creazione di punti d'ombra pericolosi per i percorsi, mediante una luce diffusa e consenta lo svolgimento di attività di maggior concentrazione , (lettura, attività manuali, ecc.) mediante punti di illuminazione concentrata, dotata comunque sempre di schermature;
una buona acustica da ottenere anche mediante eventuale idoneo isolamento, per garantire la privacy e il riposo individuali;
una buona temperatura (che per gli anziani viene prevista generalmente superiore di alcuni gradi a quella usuale), garantendo il calore soprattutto agli arti inferiori, un corretto grado di umidità;
un buon ricambio d'aria evitando la creazione di correnti o spifferi in quanto con l'età diminuisce la resistenza dell'apparato respiratorio, ecc.

D) Sia tenuto nel dovuto conto che le caratteristiche dell'utenza sono diversificate fra loro, mutevoli nel tempo ed inoltre dipendenti dal processo di continua evoluzione dei bisogni, dovuto alle mutevoli caratteristiche socio-culturali.
Si impone perciò una particolare cura nel dotare della massima flessibilità gli spazi, gli elementi costruttivi e gli arredi, a garanzia di eventuali modifiche e adeguamenti richiesti nel tempo, anche da necessità di confort ambientale, oltre che da mutevoli esigenze funzionali.
Si rendono perciò opportune per gli arredi la componibilità e la mobilità in modo che risultino aggregabili in più soluzioni e per più funzioni garantendo anche robustezza e stabilità nell'uso.
Saranno preferiti elementi (infissi, sanitari, ecc.) sostituibili o intercambiabili (mobili componibili ecc.).

E) Sia garantita la massima sicurezza mediante un'idonea prevenzione dei vari eventuali rischi.
Si dovrà perciò prestare attenzione alla scelta di elementi costruttivi e di arredo per conformazione e materiali idonei a tal fine, considerando che:
una sufficiente stabilità e robustezza sono rese ancor più necessarie dalle condizioni fisiche della utenza che necessita spesso di sostegno e appoggio, sia nell'uso di arredi che nel percorrere gli spazi. Per evitare le cadute ed agevolare i percorsi dovranno essere collocati opportuni e idonei corrimano nei collegamenti, corridoi, ecc., inoltre i pavimenti non dovranno risultare sdrucciolevoli. I componibili se sovrammessi e aggregati, dovranno essere fissati fra loro e, se occorre, alla parete (in modo reversibile), le sedute dotate di opportuni schienali e idonei braccioli per consentire uno stabile appoggio ed una sicura presa; i comodini non ribaltabili, i cassetti, facilmente scorrevoli, non fuoriuscire, ecc.
I materiali dovranno essere resistenti all'urto a maggior ragione quando siano ad altezza da terra che li renda soggetti ad usura o rottura, dovute alla circolazione o all'impiego degli ausili per la deambulazione (carrozzini, bastoni, ecc.). Sono perciò sconsigliabili l'uso del vetro o cristallo in generale ed in particolare per ante e tavoli bassi.
Si dovranno evitare spigoli vivi e taglienti (preferendo: angoli arrotondati, smussati o rivestiti); elementi troppo sporgenti (maniglie, chiavi, ecc.); materiali ruvidi e scabrosi.
Si dovranno adottare materiali ignifughi (soprattutto per tessuti, rivestimenti, ecc.).
Gli impianti elettrici ed a gas dovranno garantire la massima sicurezza nell'uso e nell'ambiente (le cucine, a gas, saranno dotate di meccanismo automatico di sicurezza).

F) Sia infine consentita un'adeguata manutenzione dell'igiene dell'ambiente e degli arredi rendendone agevole la pulizia, a maggior ragione nel caso che vi provvedano o contribuiscano gli utenti stessi, a vantaggio del mantenimento della loro autonomia e delle loro funzioni (probabilità prevista e consentita, almeno in parte, dalle tipologie strutturali: unità alloggio). Saranno perciò adottati accorgimenti nella scelta di materiali e forme confacenti.
Saranno quindi preferibili letti, sedute, tavoli, ecc. che non abbiano elementi strutturali od imbottiture fino a terra di estensione notevolmente superiore ai necessari appoggi; tale requisito risponde anche alle esigenze espresse al punto B in quanto permette e facilita, col minore ingombro, un maggior movimento della carrozzina, col massimo sfruttamento dello spazio disponibile.
Gli elementi di arredo saranno trattati o rivestiti con materiali che risultino facilmente lavabili (soprattutto nelle parti maggiormente esposte come i piani dei tavoli e dei comodini, le ante degli armadi, ecc.), le sedute dovranno essere dotate di rivestimento lavabile (se di tessuto, preferibilmente sfilabile). I pavimenti e rivestimenti facilmente lavabili.

5. OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO E DEI CONTROLLI
I comuni singoli o associati detengono la funzione fondamentale del controllo e della vigilanza sulle strutture di ospitalità.
Tali funzioni trovano i presupposti nei criteri per l'accertamento e per la determinazione dei requisiti di idoneità delle strutture, che i comuni singoli o associati sono chiamati a stabilire a norma dell'art.6, comma 1, L.R.15/76.
Discende da questa premessa l'obbligatorietà del regolamento, alla cui emanazione debbono provvedere le Associazioni Intercomunali, secondo il dettato della L.R.28/80, la quale ha voluto ribadire e ripuntualizzare tale competenza.
Con riferimento alle strutture di ospitalità, aventi natura di presidi di assistenza sociale, la legge regionale 15/76 all'art.6, comma 2, sancisce altresì nei loro confronti l'autorizzazione preventiva da parte del Comune ove sono situate.
Il legislatore regionale con la L.R.28/80 ha fissato alcuni punti fondamentali, ai quali i regolamenti devono ispirarsi nel determinare i requisiti di idoneità. Si richiamano quelli relativi alla capienza massima della struttura, vale a dire 80 posti per le residenze protette, 60 per le residenze assistite; alla dimensione delle camere, con il massimo di quattro posti letto per ciascuna; alla qualità e quantità di personale: per cui nelle residenze protette gli addetti all'assistenza diretta (qualifiche di ausiliario s.s. e addetto all'assistenza) più gli infermieri devono assommare ad un numero che realizza il rapporto di un'unità di personale ogni due utenti; ai tempi di attuazione della L.R.28/80.
Appare giusto dover affrontare subito la questione relativa ai tempi di ristrutturazione delle residenze, mancanti di alcuni o tutti i requisiti generali di cui alla L.R. 28.
I nove anni fissati non debbono far ritenere che fino alla scadenza prevista dalla legge si possa mantenere un comportamento di inerzia, senza che ciò dia luogo ad alcuna conseguenza.
Per questo si presume che siano state già promosse iniziative programmatiche, d'intesa fra U.S.L. e strutture, allo scopo di stabilire tempi intermedi per il raggiungimento, attraverso risultati parziali verificabili, dell'obiettivo della completa idoneità.
Ove ciò non fosse avvenuto si reputa di dover richiamare ad un sollecito avvio dei programmi di ristrutturazione.
Il regolamento rappresenta, a questo scopo, lo strumento insostituibile per dotare le UU.SS.LL. di criteri certi ed omogenei, sui quali basare i giudizi di idoneità, sia nella fase del controllo di strutture funzionanti, sia nella fase di impianto di nuove ovvero di riadattamento di già esistenti.
La bozza di regolamento elaborata dalla regione si presenta come un contributo per l'assunzione di uno strumento omogeneo sul territorio regionale, che spetta alle UU.SS.LL. fare proprio, anche mediante adattamenti alla realtà del proprio territorio.

6. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
Poiché l'art.6 della L.R.15/76 prevede un controllo su tutte le strutture di ospitalità, quindi anche quelle riservate ai minori, come le comunità educative, le case famiglia, le famiglie o persone affidatarie o ospitanti, si può affermare fin d'ora che a questo campo sarà dedicato un lavoro specifico, simile a quello realizzato per le strutture ospitanti anziani.
Precisiamo allora che il regolamento del quale parliamo investe i centri residenziali per anziani ed inabili e le Residenze Sociali protette (art.5 e 6 LR.28/80), considerati come presidi di assistenza sociale.
Il regolamento introduce una procedura secondo la quale tutte le strutture di ospitalità; che presumano di operare come presidio di assistenza sociale, devono munirsi di autorizzazione e pertanto sono obbligate a rivolgere apposita domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio sono situate o intendono insediarsi, volta ad ottenere il giudizio di idoneità a funzionare.
L'applicazione della procedura suggerisce ai comuni singoli o associati di assumere una linea di comportamento amministrativo per le distinte situazioni.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni, atte ad adeguare la residenza ai requisiti indicati della L.R. 28 e specificati nel regolamento, occorre convenire con la struttura sui tempi durante i quali, a scadenze prefissate, debbono essere introdotte le innovazioni progettate, relativamente alla capienza; al personale, alla organizzazione, agli aspetti edilizi fondamentali come ad esempio le barriere architettoniche, l'adattamento degli ambienti alle dimensioni date, la loro suddivisione ed utilizzazione, etc.

7. VENIR MENO DELLA IDONEITÀ GIÀ RICONOSCIUTA
Nel momento in cui il regolamento fissa i criteri di idoneità, viene ad affermarsi il principio secondo il quale, ogni qualvolta vengono meno i requisiti fondamentali fissati dal rego!amento, la idoneità della struttura viene revocata.
Deriva da questo assunto la necessità di visite, di verifica e controllo con carattere di sistematicità ed a scadenze programmate o improvvise, alle quali i comuni singoli o associati debbono provvedere nei confronti delle strutture.
Allo scopo di assicurare per questi compiti un gruppo stabile di lavoro le Unità Sanitarie Locali devono istituire commissioni tecniche composte dall'Assistente Sociale, il Medico (anche geriatra), un Tecnico dell'U.O. Patrimonio, un operatore dell'Igiene pubblica e del territorio, coordinate dall'Unità Operativa <<Servizio di ospitalità e socializzazione>>, opportunamente costituita.

8. VALORE DA ATTRIBUIRE ALLA SCADENZA DEI 9 ANNI DI CUI ALL'ART.11 L.R.28/80
Il criterio prima enunciato dovrà servire ad evitare che i nove anni, indicati nell'art.11 L.R. 28, vengano interpretati come arco di tempo nel corso del quale la struttura può mantenere legittimamente una difformità, a causa di una condizione preesistente, rispetto ai requisiti imposti dalla L.R. 28 e dal regolamento.
Le strutture, alle quali vengono contestate carenze ed inadeguatezze, devono conformarsi ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, concordando con le U.S.L. tempi di attuazione, da rispettare scrupolosamente.
Il legislatore regionale ha infatti previsto un arco di tempo relativamente lungo, proprio nell'intento di favorire una progettazione e realizzazione seria e graduale.
In questo contesto si può affermare allora che, se alla. ristrutturazione della parte edilizia possono essere riconosciuti come indispensabili tempi medio lunghi, sul piano organizzativo-gestionale, del personale e dell'assetto dei servizi gli adeguamenti debbono prevedere tempi medio-brevi.
In tal modo l'U.S.L. può esigere che il personale venga adeguato a scadenze più ravvicipate, in quanto requisito che risponde immediatamente alle esigenze vitali di accudimento e di assistenza degli ospiti.
A questo proposito diventa indispensabile la conoscenza dei costi di gestione degli Istituti e pertanto del rapporto tra i bilanci e le rette praticate; come anche la conoscenza della dinamica finanziaria e gestionale alla quale le strutture sono sottoposte per effetto della propria ragione giuridica.

9. LE STRUTTURE MISTE
Prendendo in considerazione l'orientamento a realizzare strutture miste, adatte cioè per autosufficienti e non autosufficienti, ovvero a trasformare parzialmente quelle riservate agli autosufficienti, è necessario assumere un criterio che contempli le caratteristiche dell'una e dell'altra tipologia, pervenendo alle conclusioni logiche che secondo le quali:
la capienza non deve superare 80 posti;
il personale deve garantire, per la parte della struttura riservata ai N.A. il rapporto di 1 unità di addetti per ogni 2 ospiti, mentre per la parte della struttura convenzionalmente operante per i soggetti autosufficienti verrebbe ad assumersi l'indice di 1 addetto per ogni 1O ospiti;
gli assetti organizzativi generali saranno commisurati alla gamma complessiva degli ospiti.

10. CENTRI DIURNI
Va sottolineata l'importanza del Centro diurno, al quale il regolamento riserva particolare funzione, e fondamentalmente quella di evitare l'allontanamento degli anziani dal proprio nucleo familiare per motivi strettamente assistenziali.
Il centro diurno viene introdotto come uno degli aspetti organizzativo-strutturali obbligatori delle strutture di ospitalità.

REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI IDONEITÀ A FUNZIONARE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI CUI ALL'ART.1 DELLA L.R. 16 APRILE 1980, N.28

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - SOGGETTI.
Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art.6 della L.R. 7-4-1976, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni, della L.R. 27-3-1980, n.20, della L.R. 16-4-1980, n.28 e della L.R. 1-6-1983, n.36.
Le norme del presente regolamento si applicano alle strutture gestite da Enti pubblici o privati che svolgono, anche a titolo gratuito, attività di tipo assistenziale mediante ospitalità, a tempo pieno o a tempo parziale, con particolare riferimento a:
centri residenziali per anziani ed inabili (residenze sociali assistite);
residenze sociali protette.
Le strutture di ospitalità che intendono operare nel territorio dell'Associazione Intercomunale devono essere preventivamente riconosciute idonee a funzionare dal Sindaco del Comune ove hanno sede.
L'Ufficio di direzione dell'U.S.L. esprime al Sindaco del Comune interessato un parere vincolante sulla idoneità della struttura di ospitalità dal punto di vista tecnico-organizzativo.

Art.2. - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Per ottenere l'autorizzazione a porre in esercizio, ampliare, ristrutturare, trasferire una delle strutture di cui all'art.1 del presente regolamento il legale rappresentante della strutture deve indirizzare al Sindaco apposita domanda corredata da:
atto relativo alla natura giuridica (copia dell'atto di costituzione dello Statuto, dichiarazione sostitutiva);
dotazione organica effettiva e disponibile del personale, con indicazione delle qualifiche, funzioni e articolazione degli orari di servizio;
numero degli utenti previsti, suddivisi fra residenti e ospiti a tempo parziale;
indicazione della sede e dell'ubicazione della struttura;
planimetria dei locali e degli eventuali spazi verdi annessi con indicazione della destinazione di ciascun locale;
copia dell'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco in materia di adempimento delle norme relative alla prevenzione degli incendi, ed agli strumenti, mezzi di segnalazione e di estinzione degli stessi;
copia dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici Provinciali del Genio Civile;
certificato di abitabilità e di uso, rilasciato dal Sindaco del Comune dove la struttura ha sede, subordinatamente alla attestazione della conformità dell'impianto elettrico alle norme di Sicurezza (D.P.R. 27-4-55, n.547), o buona tecnica (Leggi 1-3-68, n.186 e norme C.E.I.), alla attestazione della avvenuta denuncia dell'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 547/55, alla valutazione della idoneità degli ambienti ai sensi del D.P.R. 303/56;
regolamento interno di funzionamento;
tabella dietetica approvata dai servizi competenti dell'U.S.L.;
indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento della attività;
codice fiscale del richiedente.
Nella domanda deve essere indicato se la struttura intende funzionare come residenza sociale assistita o come residenza sociale protetta.
Le strutture miste che intendono accogliere ospiti autosuflicienti e non autosufficienti devono indicare il numero dei posti letto da destinare a ciascuna delle due tipologie di utenti.
In ogni caso la capienza complessiva non può superare gli 80 posti letto.
Nella domanda deve essere anche indicato il numero degli utenti a tempo parziale che la struttura intende ospitare.
Quando la capienza della struttura raggiunge gli 80 posti letto, il numero degli ospiti diurni non deve superare il 25% di detta capienza.
Ove trattasi di nuova struttura l'ambito territoriale di funzionamento e la capienza complessiva devono tenere conto altresì di quanto previsto dal piano regionale dei servizi socio-sanitari. Progetto obiettivo anziani.

Art.3 - STRUTTURE GIÀ IN FUNZIONE
Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento le strutture di ospitalità già funzionanti e che si configurano di fatto come Centri Residenziali per anziani e inabili, come residenze sociali protette e come residenze miste, devono presentare domanda con le formalità previste all'articolo precedente per ottenere il riconoscimento di idoneità a funzionare. La documentazione tecnica da allegare non deve essere anteriore ai tre mesi.
In mancanza dei requisiti previsti dal presente regolamento la richiesta di autorizzazione a funzionare deve essere accompagnata da un programma di adeguamento, nel quale vengono indicati i tempi prevedibili per l'attuazione delle trasformazioni, ivi compreso l'adattamento alle norme sulle barriere architettoniche.
L'autorizzazione provvisoria al funzionamento da parte del Sindaco del Comune ove hanno sede può essere ottenuta, sulla base di indicazioni dell'Ufficio di Direzione della U.S.L. competente in ordine alla reale possibilità, ai tempi, alle modalità e gradualità di adeguamento di ciascuna struttura alla presente normativa.
La autorizzazione provvisoria è condizionata all'impegno formale che ciascuna struttura interessata deve assumere di provvedere agli adeguamenti di cui sopra nei tempi e nei modi indicati dall'U.S.L. e viene sospesa o revocata all'atto della verifica della inadempienza rispetto ai programmi di adeguamento.

Art.4 - REGOLAMENTO INTERNO
Tutte le strutture di ospitalità devono avere un proprio regolamento interno di funzionamento, che tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente normativa.
Il regolamento interno, fra l'altro, deve contenere:
le finalità e le caratteristiche della struttura;
le norme particolareggiate riguardo alla vita comunitaria;
le modalità di ammissione e dimissione;
i servizi forniti agli ospiti;
le modalità di corresponsione della retta;
la durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;
gli orari dei pasti e del rientro serale;
i criteri di organizzazione delle attività ricreative;
i rapporti con la comunità locale ed i servizi territoriali;
le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti di cui all'articolo seguente.

Art.5 - PARTECIPAZIONE
Deve essere favorita e promossa la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla organizzazione ed alla verifica del buon funzionamento della struttura.
In ogni struttura di ospitalità deve essere prevista la presenza di un organismo di rappresentanza, eletto democraticamente in seno agli ospiti con integrazione di familiari ed eventuali altri organismi di tutela degli ospiti.
L'organismo di rappresentanza realizza la partecipazione e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari alla organizzazione della vita comunitaria, (orario, menù giornaliero, etc.) fornisce alla direzione suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione dei programmi, mantiene rapporti coi servizi socio-sanitari distrettuali, l'associazionismo ed il volontariato.
Le modalità di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza degli ospiti sono stabilite nel regolamento interno di funzionamento di ciascuna struttura.
L'organo di rappresentanza si riunisce almeno una volta ogni bimestre e di ogni seduta viene compilato il verbale.

Art.6 - DOCUMENTAZIONE
Le strutture di ospitalità devono tenere costantemente aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli ospiti che alla vita comunitaria.
In particolare la documentazione deve comprendere:
registro delle presenze degli ospiti;
registro delle presenze del personale con indicazione delle mansioni e turni di lavoro;
tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale pranzo, approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L.;
cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti leggi in materia di vigilanza igienico sanitaria;
registro delle terapie individuali;
quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per le consegne fra gli operatori;
ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'U.S.L. dove ha sede la struttura.
La documentazione personale degli ospiti è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale.

Art.7 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Le strutture devono:
riservare di norma l'ospitalità a persone residenti nel Comune dove hanno sede o negli altri Comuni facenti parte dell'Associazione Intercomunale;
funzionare anche come centri diurni al fine di evitare l'allontanamento degli anziani dal proprio nucleo familiare per motivi strettamente assistenziali;
riservare almeno il 10% del totale dei posti-letto per soggiorni temporanei.
Le strutture devono altresì prevedere, in circostanze particolari, la possibilità di offrire ospitalità ai familiari degli utenti.
Le ammissioni, dimissioni e trasferimenti di persone per le quali vi sia impegno di spesa da parte di un Ente pubblico, relativamente alle rette di ospitalità, devono essere adeguatamente programmate e comunque concordate con il Servizio Sociale operante nella zona di residenza dell'interessato, al fine di verificare:
per l'ammissione, che il bisogno non possa essere sostenuto da risposte alternative al ricovero;
per le dimissioni e trasferimenti, che questi siano determinati nell'interesse dell'utente.
Nelle strutture la modifica dello stato degli ospiti da autosufficiente a non autosufficiente deve essere diagnosticato dai servizi sanitari dell'U.S.L. a cui fa carico l'onere della retta.

Titolo II

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Art.8 - UBICAZIONE
Le strutture di ospitalità devono essere ubicate nei luoghi più vitali della città, quartiere o paese in cui si realizza un intenso scambio sociale, o nelle immediate vicinanze e essere facilmente raggiungibili con mezzi pubblici in modo da consentire agli ospiti un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici ed al territorio di appropriarsi della struttura e delle sue funzioni.
Le strutture di nuova costruzione devono essere dotate di adeguati spazi esterni, adibiti a verde.
Nel caso di nuove edificazioni e ristrutturazioni, laddove è consentito in rapporto alla normativa in materia di tutela ambientale, le strutture devono essere dotate di balconi e verande di dimensioni tali che consentano l'accesso e la fruibilità da parte dei soggetti portatori di handicaps.

Art.9 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
Gli edifici, le attrezzature igienico-sanitarie e gli arredi, devono essere conformi al dettato del D.P.R. 384 del 27-4-78 <<Norme per l'abolizione delle barriere architettoniche>> e tenere conto delle esigenze particolari e delle limitazioni fisiche e psicologiche di anziani ed invalidi.
Al fine di evitare scadimenti nella funzionalità ed estetica della struttura medesima, deve essere curata in modo particolare la manutenzione dell'edificio.

Art.10 - CARATTERISTICHE TECNICHE E ARREDAMENTO
Le strutture residenziali per quanto riguarda l'articolazione tipologica, i requisiti strutturali e gli arredi, devono fare riferimento oltre che a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali e dalla normativa di cui all'art.9, alle indicazioni minime sotto specificate:

A - Le strutture di nuovo impianto devono essere articolate in più nuclei alloggio dotati di spazi comuni atti a consentire momenti di aggregazione intermedia. Devono anche essere dotate di servizi generali e di spazi comunitari di relazione. Il nucleo alloggio deve avere una capacità recettiva di 10-12 persone al massimo e deve essere composto da:
camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio igienico adeguato che può anche essere articolato in spazi differenziati tra zona wc e zona bagno; i relativi apparecchi sanitari e le attrezzature devono tenere conto delle esigenze dell'utenza (art.9);
uno spazio soggiorno che consenta anche la fruizione del pranzo ad alcuni ospiti;
un punto di cottura;
un piccolo spazio attrezzato per il lavaggio degli indumenti personali.

B - Per le strutture già esistenti, ove non sia possibile realizzare quanto indicato nel punto A, devono essere previste camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio igienico adeguato (di cui al comma precedente).

Stanze a tre e quattro letti possono essere previste nelle residenze protette e quando non vi sia altra possibilità di ristrutturazione, mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare al singolo ospite le migliori condizioni di privatezza e di autonomia.
Nei casi di ristrutturazione nei quali non sia possibile dotare le camere da letto di un locale attrezzato con servizio igienico adeguato, queste devono avere almeno un lavandino con acqua calda e fredda conforme al dettato dell'art.9.
In tal caso deve essere prevista la dotazione minima di un servizio igienico adeguato ogni due camere.
La superficie minima delle stanze da letto, esclusi i servizi igienici è la seguente:
camera a 1 letto mq. 12
camera a due letti mq. 18
camera a tre letti mq. 24
camera a quattro letti mq. 30.
In tutte le strutture devono essere previste camere per coniugi e congiunti.
Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi devono consentire l'autonoma fruibilità e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell'ambiente.
Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente familiare confortevole, garantendo inoltre una agevole manutenzione igienica.
I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze individuali.

Art.11 - STANZE DA LETTO
Le stanze da letto devono essere arredate con mobili funzionali in relazione ai bisogni e alle caratteristiche degli ospiti e all'articolazione tipologica della struttura.
L'arredo deve essere costituito da:
uno o più letti appoggiati alla parete dalla sola parte della testata e separati fra loro in modo da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio e accesso al letto da parte di utenti in carrozzina;
tavolini da notte (uno per ciascun ospite);
armadio degli effetti personali (almeno un'anta ed una cassettiera per ciascun ospite);
un tavolo scrittoio;
sedie (una per ciascun ospite) fornite di braccioli;
- poltroncine fornite di braccioli adeguate come quantità al numero e alle esigenze degli ospiti;
complementi di arredo e accessori necessari.
Di norma è data facoltà all'ospite di personalizzare lo spazio individuale arredandolo, almeno in parte, con mobili propri.
Per le nuove strutture deve essere previsto un impianto di comunicazione che consenta la recezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno in ogni camera.
Per l'esistente, come minimo, deve essere previsto un impianto di recezione e chiamata per ogni piano.
Devono essere altresì predisposti per ciascun letto e ciascun servizio igienico impianti adeguati per la comunicazione e/o la chiamata interna.

Art.12 - SERVIZI GENERALI E SPAZI COMUNITARI
In tutte le strutture, inoltre, tenendo conto deile indicazioni generali di cui all'art.9, devono essere previsti:
- un locale attrezzato per il bagno assistito situato in ogni piano in cui vi siano stanze da letto oppure, in alternativa, un locale dello stesso tipo ogni 30 posti letto;
- uno o più locali, dotati di servizi igienici da destinare a brevi degenze per situazioni di malattia il cui trattamento, pur non richiedendo il ricovero ospedaliero, renda opportuno il temporaneo allontanamento dalla camera comune;
- un locale da adibire ad ambulatorio medico dotato di lavandino, attrezzato con armadio farmaceutico, schedario per le cartelle sanitarie degli ospiti, lettino da visita, scrivania, bilancia pesa-persona con statimetro e quanto altro necessario oltre al materiale sanitario per visita medica;
- spazi destinati a sale di riunione e di soggiorno tali da costituire un complesso ben organizzato, preferibilmente suddivisibile in più locali con funzioni diverse, di dimensioni e arredamento tali da risultare accoglienti e da favorire la lettura, la conversazione, l'ascolto di programmi radiofonici e televisivi, i giuochi, il soddisfacimento di hobbies, le attività di tempo libero e di animazione in genere. Tali locali per l'eventuale uso anche da parte di esterni devono rispondere alle relative norme di legge. Nel caso di ristrutturazioni quando ciò non sia consentito, deve essere prevista, almeno una sala di soggiorno per ogni piano, distinta dalla sala da pranzo;
- sale da pranzo di superficie non inferiore a mq.1,50 per commensale e con un massimo di 40 posti per ciascuna, arredate con tavoli a due e quattro posti;
- un numero adeguato di servizi igienici nelle immediate vicinanze dei locali comunitari;
- locali adeguati e debitamente attrezzati, nel rispetto delle norme vigenti, per organizzare il servizio di cucina e dispensa;
locali spogliatoio debitamente attrezzati con armadietti e servizi igienici, in numero sufficiente, riservati al personale;
locale guardaroba con annesso altro ambiente attrezzato con lavatrici per il lavaggio di indumenti personali;
un locale per ufficio per le attività relative all'amministrazione e gestione della struttura.

Art.13 - SPAZI ESTERNI ATTREZZATI
Lo spazio esterno di cui la struttura dispone deve essere facilmente accessibile e adeguatamente attrezzato per gli ospiti, i loro familiari ed amici; deve esserne inoltre prevista l'apertura al territorio.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA

Art.14 - PRESTAZIONI
Le strutture devono garantire agli ospiti i seguenti servizi:

agli ospiti residenti:
* unità di alloggio ed uso delle stanze comunitarie;
* riscaldamento e fornitura d'acqua calda;
* disponibilità di impianti di comunicazione secondo quanto previsto dall'art.11;
* vitto completo nel rispetto della tabella dietetica approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'U.S.L. e con possibilità di diete particolari su prescrizione medica;
* manutenzione e lavaggio biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, etc.), biancheria e vestiario personale;
* assistenza generica ed attività di animazione, per le residenze protette inoltre devono essere garantite assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito e fornitura di materiale sanitario e per l'igiene personale;
* pedicure, parrucchiere per uomo e donna almeno nelle residenze protette;

agli ospiti a tempo parziale:
* riscaldamento e fornitura acqua calda;
* almeno un pasto giornaliero;
* assistenza generica ed attività di animazione; per le residenze protette devono inoltre essere garantite assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale, bagno assistito, materiale sanitario e per l'igiene personale (durante le ore di permanenza nella struttura).

Art.15 - ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA
Le strutture al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti devono:

- offrire un ambiente il più familiare possibile, favorire l'attivazione sia fisica che psicologica degli ospiti, e consentire loro di continuare le proprie abitudini di vita, pur all'interno e nei limiti di quanto consentito dalla vita comunitaria, rimanendo collegati al proprio contesto familiare e sociale;

- garantire all'ospite la massima libertà, salvo i limiti imposti dallo stato di salute.
L'ospite deve essere libero di organizzare la propria giornata; di entrare, uscire, ricevere visite, frequentare liberamente gli spazi comunitari e accedere alla propria camera in qualsiasi ora del giorno, evitando solo di arrecare disturbo agli altri ospiti, specie nelle ore di riposo, e fatto salvo il rispetto dell'orario dei pasti e del rientro serale;

- prevedere programmi e relative attrezzature per le attività ricreative ed occupazionali, rispondenti agli interessi degli ospiti, organizzate con la consulenza e l'opera di personale qualificato, avvalendosi anche della collaborazione dei servizi socio-sanitari distrettuali, delle associazioni ricreative, culturali e di volontariato in genere, che operano nella zona;

- assicurare interventi specifici di mantenimento e recupero attraverso prestazioni di riattivazione funzionale;

regolare gli orari di vita interna della comunità in modo tale da favorire tutte quelle iniziative e quei rapporti con l'ambiente esterno che contribuiscano a rompere lo staro di isolamento psicologico e materiale degli ospiti;

- adoperarsi, anche in collaborazione col servizio sociale del territorio, affinché gli ospiti mantengano significativi rapporti con i familiari, parenti e amici favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;

- prevedere momenti ed occasioni di partecipazione degli ospiti alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza e sociali in genere, che vengono attuate nella zona, nonché facilitazioni per l'accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici del territorio;

- favorire l'uso dei locali della struttura per iniziative, di interesse per gli ospiti, promosse da Enti ed organizzazioni del territorio.

Titolo IV

TUTELA DELLA SALUTE

Art.16 - RAPPORTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Gli ospiti delle strutture usufruiscono liberamente delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi socio-sanitari.
Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici, viene seguito dai medici liberamente scelti dagli stessi. A tal fine le strutture di ospitalità devono mettere a disposizione dei medici di fiducia degli ospiti il proprio ambulatorio.
Le strutture di ospitalità devono promuovere ogni rapporto con i servizi socio-sanitari dell'U.S.L. per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative.
Nel caso in cui non sia possibile realizzare tale rapporto, le strutture devono assicurare le attrezzature ed il personale con competenza specifica per 1'attivazione funzionale degli ospiti, di cui all'art.15 del presente regolamento.

Art.17 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE
Le strutture di ospitalità sono tenute a:
predisporre e rendere attivi, per ciascun ospite, <<programmi individuali>> con caratteri preventivi e riabilitativi da verificare periodicamente;
- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite; - prestare all'ammalato le necessarie cure, su prescrizione del medico;
- fornire le necessarie prestazioni infermieristiche mediante personale abilitato a termini di legge;
- curare l'approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali ordinati dal medico;
- organizzare, su ordine del medico, il trasporto in ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- interessarsi perché gli ammalati seguano la dieta prescritta dal medico;
- avvisare i parenti in caso di pericolo di vita o di grave infermità.
Tutte le attività e gli interventi contenuti nei punti sopraindicati devono essere registrati nella cartella personale degli ospiti di cui all'art.6.

Titolo V

PERSONALE

Art.18 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Tutte le strutture di ospitalità devono avere un responsabile.
Questi è tenuto a coordinare e controllare la gestione organizzativa della struttura in tutte le sue attività, ad assicurare il buon andamento della vita comunitaria al fine di garantire il benessere psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza ed attivazione che la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi fissati con leggi regionali e regolamenti.
Risponde del proprio operato all'organo di amministrazione della struttura stessa.

Art.19 - PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA
Il personale di assistenza diretta aiuta l'ospite nelle sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità fisiche e psichiche, salvaguardando la costante igiene personale degli ospiti ed osservando in ogni caso i principi dell'attivazione; esplica il servizio di pulizia nelle camere e nei locali destinati agli ospiti.
Il personale utilizzato per l'assistenza diretta agli ospiti deve avere una qualificazione professionale e mansioni almeno pari a quelle di addetto ai servizi socio-assistenziali, di cui alle piante organiche comunali, o di ausiliario socio-sanitario specializzato del ruolo sanitario regionale.
Gli addetti in modo esclusivo alla cucina, alla lavanderia ed agli altri servizi generali non sono compresi nel personale di assistenza diretta.

Art.20 - PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA NELLE RESIDENZE ASSISTITE
Per le residenze assistite, assicurati i servizi generali, il rapporto numerico personale di assistenza diretta/ospiti verrà stabilito dai regolamenti di ogni U.S.L. in relazione alle realtà delle strutture della propria zona.
Le residenze assistite, oltre al personale necessario ad assicurare i servizi generali, devono essere dotate di personale addetto alla assistenza diretta in numero comunque non inferiore ad un operatore ogni 10 ospiti.
Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore ogni 30 posti letto.

Art.21 - PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA NELLE RESIDENZE PROTETTE
In attuazione all'art.6 della L.R.28/80 le Residenze Sociali Protette devono prevedere nel proprio organico una unità di personale, fra quello di assistenza diretta ed inferimeristico, per ogni due ospiti, al fine di garantire una presenza di personale sufficiente nell'intero arco delle 24 ore.

Art.22 - PERSONALE DI ANIMAZIONE
Le strutture devono prevedere figure di animatore con il compito di attivare ed utilizzare le risorse interne ed esterne per la realizzazione dei programmi di attività ricreativa ed occupazionale, previsti dall'art.15 del presente regolamento.

Art.23.- TESSERE SANITARIE
Il personale di assistenza diretta, il personale infermieristico, il personale di cucina, lavanderia e pulizia deve essere in possesso della tessera sanitaria.

Titolo VI

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Art.24 - RETTE
La retta deve essere omnicomprensiva e deve garantire tutte le prestazioni previste dal presente regolamento.
Possono essere previste rette differenziate in relazione allo stato di autosufficienza o di non autosufficienza degli ospiti sia residenti che a tempo parziale.
Gli importi delle rette devono essere comunicate annualmente ai Comuni singoli o associati nei territori dove hanno sede le strutture.
I Comuni singoli o associati che intendono avvalersi di una struttura di terzi con sede nel proprio territorio devono stipulare con la stessa una convenzione con la quale vengono regolati gli importi delle rette di ricovero da corrispondere.
Le rette convenzionate valgono nei confronti degli altri Enti Locali che si avvalgono della struttura stessa.
Le predette convenzioni valgono nei confronti di ciascuna U.S.L. che dispone il ricovero.

Art.25 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
Le attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sono svolti da una apposita commissione tecnica composta da:
operatori nominati dall'Ufficio di Direzione su proposta dei responsabili del Servizio di Assistenza Sociale, Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio, Servizio Amministrazione Contabile e Patrimonio ed integrata di volta in volta dall'Assistente Sociale e dal medico di distretto ove ha sede la struttura.

La commissione effettua sopraluoghi con frequenza almeno annuale e redige una relazione scritta, sulla funzionalità della struttura visitata, da presentare al responsabile del servizio di assistenza sociale dell'U.S.L..
Questi riferisce nell'Ufficio di Direzione per le necessarie valutazioni e per le eventuali proposte tecniche definitive ai competenti organi.
Nel caso emergano difformità delle strutture di ospitalità rispetto ai requisiti richiesti, o gravi inadempienze nella gestione delle strutture stesse, il sindaco del comune ove la struttura ha sede, su parere motivato da parte dell'ufficio di direzione dell'U.S.L., notifica alla struttura interessata i provvedimenti formali. Può inoltre disporre la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

Art.26 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni in materia emesse dallo Stato e dalla Regione Toscana.






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