(B.U.R.T. 22-10-1986, n.50)
RISOLUZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA SEDUTA DEL 30-9-1986 IN MERITO AI REQUISITI DI IDONEITÀ DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI CUI ALL'ART.1 DELLA L.R. N.28/1980.
Considerato che la L.R. n.28/1980 prevede all'art.1
che i <<comuni singoli o associati determinano
con proprio regolamento i requisiti di idoneità
delle strutture di ospitalità>>;
Considerato che a distanza di alcuni anni dall'entrata
in vigore della suddetta legge solamente da parte di
un numero limitato di comuni è stato adottato
il citato regolamento;
Considerata l'esigenza che i comuni singoli o associati
provvedano rapidamente a tale adempimento;
Rilevata la necessità che siano assunti criteri
il più possibile omogenei sul territorio nella
determinazione dei requisiti di idoneità;
Visto lo schema di regolamento - allegato alla presente
risoluzione, unitamente al documento illustrativo -
per farne parte integrante - elaborato da un gruppo
tecnico di lavoro, appositamente costituito dalla Giunta
regionale e trasmesso da tale organo al Consiglio regionale
con decisione del 21-1-1985;
Ritenuto che tale schema rappresenta la corretta applicazione
degli indirizzi di cui alla L.R. n.28/80 e costituisce
pertanto un utile ed opportuno contributo per la formulazione
dei regolamenti da parte dei comuni singoli o associati,
in riferimento agli aspetti relativi alle strutture
residenziali per anziani;
Rileva inoltre nel mentre sollecita i comuni ad adottare
il regolamento sui requisiti di idoneità delle
strutture residenziali per anziani, la necessità
di predisporre a favore degli enti e delle associazioni
che gestiscono strutture di ospitalità, un programma
di interventi per agevolare sotto l'aspetto dell'impegno
finanziario e dell'accesso al credito, la realizzazione
delle opere edilizie di adeguamento alle nuove normative;
INVITA
la giunta a promuovere, avvalendosi anche della collaborazione della FIDI Toscana, un'approfondita ricerca nell'ambito delle possibili soluzioni finanziarie da presentare al Consiglio regionale insieme ad un preciso quadro degli impegni regionali;
DECIDE
di invitare i comuni singoli o associati ad adottare
il regolamento di cui alla citata legge regionale,
sulla base delle indicazioni contenute nello schema
di regolamento allegato al presente atto, raccomandando
che tale adempimento sia assolto in tempi brevi;
che la presente risoluzione, unitamente al suddetto
schema di regolamento e alla relazione al regolamento,
sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
1. PREMESSA.
L'anziano, che, a causa dell'età avanzata e di
eventi morbosi perde la sua autonomia ed autosufficienza,
subisce, nell'attuale organizzazione sociale, uno stato
di emarginazione con le inevitabili conseguenze negative
sul suo equilibrio psico-fisico.
Tale situazione si accentua maggiormente quando l'anziano
è costretto a lasciare la sua casa, l'ambiente
in cui è vissuto e dove ha tutte le sue relazioni
per andare a vivere in una struttura residenziale.
Il ricovero, infatti, il più delle volte, determina
involuzioni della personalità, i cui tratti
più drammatici sono rappresentati da passività,
indifferenza, rassegnazione, malinconia, chiusura in
se stessi, repentino degrado psico-fisico.
Sulla base di queste considerazioni assume fondamentale
importanza evitare di allontanare la persona anziana
dal proprio ambiente e dalle proprie abitudini, favorendo
al massimo la permanenza nel luogo, nel quale vive
ed in cui ha consumato buona parte della propria esistenza.
Nelle circostanze per cui fosse indispensabile un trasferimento
in struttura, alloggio o residenza comunitaria, è
di particolare importanza che questa sia situata nel
luogo o vicino al luogo nel quale fino a quel momento
la persona è vissuta.
E' da notare che, comunque, il ricovero produce un'accentuazione
della condizione di rischio dovuta se non altro al
fatto che il trasferimento dal proprio ambiente presuppone
eventi che hanno intaccato l'autonomia del soggetto.
Ogni iniziativa che porti ad uno sradicamento, dovuto
da stato di necessità, viene ad assumere carattere
meramente riparatorio e come tale deve limitare al
massimo le conseguenze negative derivanti dalla nuova
condizione.
L'antidoto più efficace contro l'aggravarsi dei
fattori di rischio è riposto nelle occasioni
interrelazionali che la collocazione della struttura
nel proprio ambiente di origine è in grado di
far mantenere agli interessati: facoltà, frequenza
e continuità di rapporti con i familiari, amici;
possibilità di rientrare frequentemente in famiglia;
mantenimento di un rapporto con il proprio ambiente,
con la propria cultura, con i servizi di un territorio
già conosciuto.
Più evidenti, più spinti e potenzialmente
portatori di processi irreversibili di degrado sono
i fattori di rischio legati al trasferimento di persone
anziane in strutture lontane dal loro ambiente di origine.
Se si considerano anche qui le premesse della perdita
di autonomia, si può ben comprendere come la
assoluta privazione delle possibilità di rapporto
immediato con il proprio ambiente, la rottura cioè
del cordone che lega il soggetto ai suoi luoghi naturali,
produca la privazione di spazi vitali e, drammaticamente,
un'accelerazione del processo di deterioramento psicologico
e fisico, senza ritorno.
Poiché si debbono limitare i danni inevitabili,
provocati da questa situazione, occorre approntare
rimedi, strumenti riparatori, che possiedono notevoli
caratteri di efficacia.
L'ospitalità in strutture residenziali deve tener
conto di questa esigenza ed ispirarsi pertanto, più
che ad una semplice necessità di dare comunque
risposta di ricovero ad un soggetto, ad un obiettivo
di massima umanizzazione del servizio e della più
ampia compensazione di quanto l'anziano, attraverso
il ricovero, viene a perdere per effetto del distacco
dal proprio ambiente.
Sulla base di questa premessa non è difficile
ribadire, e con forza, l'essenzialità dei servizi
alternativi al ricovero: assistenza domiciliare, sociale
e sanitaria, servizi territoriali di riabilitazione
e di assistenza diurna, aiuti alla famiglia per trattenere
l'anziano nel proprio nucleo familiare, sviluppo dei
servizi di prevenzione, sanitari e sociali, promozione
ed utilizzazione del volontariato: aspetti, questi,
che debbono costituire i punti prioritari dei programmi
di intervento di assistenza sociale.
I servizi sanitari vengono ad assumere una collocazione
centrale nel discorso del mantenimento e del recupero
dell'autonomia fisica dei soggetti anziani. Lo stesso
ospedale, i servizi sanitari di base ed i servizi specialistici
territoriali diventano momenti nei quali può
decidersi il futuro di una persona.
Vanno pertanto esaminati più attentamente potenzialità
e limiti del servizio sanitario, per meglio definire
le possibilità e gli ambiti d'intervento nei
confronti di soggetti verso i quali può maturare
una tendenza alla espulsione prematura o intempestiva
dall'ospedale e, comunque, un trasferimento da questo
in struttura extraospedaliera, mentre sono ancora in
atto azioni terapeutiche: esempli classici, i soggetti
colpiti da tumori, ictus cerebrali, infarti...
Allo stesso tempo va perseguita l'espansione dei servizi
socio-sanitari territoriali riabilitativi, di accudimento
alla persona, di assistenza infermietistica a domicilio
o ambulatoriale, dei centri diurni.
2. TIPOLOGIE - CARATTERI
Muovendo da queste considerazioni, dovendo riservare
in questo momento l'attenzione all'assistenza degli
anziani in strutture di ospitalità, si vuole
affrontare innanzitutto la questione delle tipologie
residenziali individuate dalla L.R.28/80, volgendo
in particolare l'osservazione alle residenze assistite
(centri residenziali) e protette.
Va ribadito subito il loro carattere di presidio assistenziale
e non sanitario.
In questa logica l'Unità Sanitaria Locale predispone
e coordina il rapporto dei servizi socio-sanitari del
territorio con le strutture di ospitalità. Viene
salvaguardato in tal modo il diritto dei singoli ospiti
alle prestazioni del servizio sanitario nazionale:
diritto alla libera scelta del medico personale, ricorso
ai servizi territoriali di riabilitazione dell'U.S.L.,
accesso ai servizi specialistici del S.S.N., collegamento
delle strutture di ospitalità con i servizi
sociali del distretto.
Non contraddice a questo schema la dimensione di organizzazione
autonoma che le strutture debbono pur tuttavia dimostrare
di saper realizzare sul piano dell'adeguatezza, in
termini di figure sociali e sanitarie operanti nel
loro assetto interno. Così nelle residenze protette
è dato prevedere una presenza di addetti all'assistenza
diretta e di infermieri in numero non inferiore ad
un'unità per ogni due ospiti.
La fisioterapia, prestazione indispensabile per soggetti
non autosufficienti, è assicurata da figure
professionali specifiche, delle quali le strutture
vengono a disporre autonomamente o per apporti dei
servizi territoriali (quest'ultima ipotesi dovrebbe
essere per le strutture pubbliche la norma).
Deve essere posta particolare attenzione per una presenza
costante dei medici e delle altre figure richiamate
in precedenza non limitata soltanto all'insorgere dello
stato di necessità. Per tale motivo gli istituti
privati, che non hanno potuto definire mediante lo
strumento della convenzione con le UU.SS.LL. un apporto
di tali figure professionali, debbono essere in grado
di assicurare in proprio ed in modo adeguato le relative
prestazioni.
E' possibile in tutti i casi organizzare il ricorso
ai medici di libera scelta, rispondente alle maggiori
necessità dei soggetti non autosufficienti,
avvalendosi delle forme incentivanti previste dal Piano
regionale dei servizi sociali e sanitari per il triennio
1984-86.
3. TIPOLOGIA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI
La L.R.28/80 connota le strutture residenziali idonee
per anziani ed inabili che rispondono al minore o al
maggiore bisogno di assistenza.
Il Piano Sanitario regionale individua come unica soluzione
di tipo residenziale la creazione di << residenze
>> (assistite e protette a seconda del grado
di dipendenza dell'utente) nel tentativo di riportare
ad un'unica tipologia la risposta che attualmente viene
data nelle varie forme istituzionali (case di riposo,
case albergo, ecc.). Alla luce di quanto fin qui espresso
abbiamo ritenuto opportuno puntualizzare l'articolazione
tipologica che scaturisce dalla L.R.28/80.
Le residenze assistite denotano una risposta residenziale
agli anziani autosufficienti e agli inabili che, o
in quanto presentano un modesto grado di dipendenza
psicologica o fisica, o per cause contingenti, avvertono
il bisogno o necessitano di lasciare la propria residenza
e di essere inseriti in un contesto abitativo integrato
e dotato di servizi di sostegno.
Riteniamo opportuno soffermarci più che sul modello
tipologico delle strutture assistite di nuova realizzazione,
sul tipo di rapporto struttura-ambiente, queste infatti
nella loro articolazione non devono differenziarsi
dalle normali abitazioni, ma devono uniformarsi alle
tipologie residenziali in uso, tenendo conto dell'inserimento
effettivo nell'ambiente e nel contesto sociale.
L'inserimento nei vari contesti territoriali può
infatti determinare delle variabili non indifferenti
nella individuazione tipologica della residenza.
La scelta di tipologie residenziali di tipo tradizionale
abitative è resa tanto più opportuna
e necessaria in quanto contribuisce al mantenimento
dell'autonomia psico-fisica degli anziani e degli inabili.
Essi non sono in tal modo costretti a :radicali e traumatici
mutamenti di vita e le attività che si trovano
a svolgere, nel contesto della vita quotidiana (igiene
della persona, allestimento del vitto, igiene della
casa, relazioni sociali, ecc.) costituiscono quindi
i migliori e più efficaci ausili di mantenimento
delle funzioni.
Una sia pur limitata assistenza, quando occorra, la
disponibilità di alcuni servizi generali, facenti
parte delle strutture o fruibili nel contesto dei servizi
di zona, possono integrare in modo opportuno le residenze.
Comunque tali residenze, e più in generale qualsiasi
altro tipo di risposta abitativa rivolta ad anziani
ed inabili, dovranno:
essere accessibili, sia per quanto riguarda gli spazi
individuali che collettivi, e perciò essere
prive di barriere architettoniche;
essere flessibili per meglio rispondere con eventuali
adeguamenti alle mutevoli esigenze della utenza;
godere di un'adeguata ubicazione in contesti territoriali,
in cui si realizzi un intenso scambio sociale;
usufruire di spazi all'aperto (giardini, terrazze...)
opportunamente disposti ed attrezzati per consentire
varie attività (individuali, collettive, percorsi,
sosta...).
Le considerazioni precedentemente espresse ribadiscono
che per offrire una risposta adeguata ai bisogni di
anziani autosufficienti o inabili non è necessario
ricorrere ad un'organizzazione particolare di servizi,
che presupponga dal punto di vista tipologico una struttura
accentrata e spersonalizzante.
In tale ottica riteniamo che le strutture esistenti
(Istituti, Pensionati, Case Albergo, ecc.) debbano
considerarsi, ai fini della utenza suddetta, oggetto
di graduale superamento e possono eventualmente andare
a costituire, con opportuni riadeguamenti, residenze
protette qualora ne venga considerata la necessità
all'interno dei piani di zona, o essere riconvertite
ad altri usi.
Infatti, dal momento che esse, già oggi non rispondono
nella maggior parte dei casi ai bisogni, risulteranno
tanto più inadeguate nei prossimi anni, che
vedranno una crescente e sostanziale modifica dei bisogni
dell'utenza, a causa delle caratteristiche culturali
che differenziano gli ultra-sessantenni di oggi dai
prossimi.
Comunque, considerato che il processo di riconversione
avrà dei tempi più o meno lunghi in rapporto
sia all'attuazione dei programmi di zona, sia alle
disponibilità fìnanziarie necessarie,
si ritiene che il regolamento debba contenere alcune
indicazioni minimali e inderogabili, anche ai fini
della gestione corrente e del controllo.
Residenze protette
Mentre per quanto riguarda l'inserimento a livello urbanistico
e l'accessibilità, si riconfermano come necessari
gli stessi requisiti già espressi a proposito
di residenze assistite, per quanto riguarda la tipologia
riteniamo opportuno che le residenze protette debbano
essere oggetto di particolare attenzione e specificità;
queste, infatti, rappresentano la risposta residenziale
rivolta all'utenza varia e complessa degli anziani
e invalidi non autosufficienti.
Occorre comunque tener presente come idea guida che
il modello tipologico dovrà sostanzialmente
uniformarsi al modello architettonico condominiale,
e cioè strutture articolate in nuclei alloggio
per 10-12 max persone, dotati dí camere preferibilmente
per 1-2 ospiti, fino ad un massimo di 4 nel caso di
recupero; servizi igienici adeguati; spazi di relazione
e di servizio all'interno di ogni nucleo (es.: soggiorno
pranzo con punto cottura, piccolo spazio attrezzato
per lavaggio ìndumenti personali), oltre naturalmente
ai servizí generali e spazi di relazione comunitari
per la intera struttura.
In particolare si sottolinea quanto segue:
per quanto riguarda strutture di nuova costruzione,
l'opportunità di privilegiare uno sviluppo orizzontale
anziché verticale con l'indicazione comunque
a non superare i due, tre piani oltre il piano terra;
relativamente ai percorsi interni e interno-esterno
la necessità che costituiscano un insieme ordinato,
facilmente individuabile e protetto;
in rapporto all'esigenza di privacy lo spazio.camera
deve garantirne ai massimo la potenzialità,
considerato che, spesso e in particolare per certe
categotie di utenza, la camera costituisce il luogo
maggiormente utilizzato nell'arco della giornata.
La tipologia inoltre dovrà consentire la massima
apertura e fruibilità della struttura da parte
dell'esterno, sia dei servizi propri della struttura
(cucina-mensa), sia con l'inserimento di servizi funzionanti
oltre che per gli ospiti anche per il territorio (es.:
centro diurno, attività di riabilitazione) in
rapporto alla presenza e alla consistenza dei servizi
socio-sanitari territoriali e ai programmi delle singole
UU.SS.LL.
Occorre rilevare che tale articolazione tipologica contribuisce
ad innescare un processo di riabilitazione e recupero
psico-fisico del non autosufficiente, tramite la predisposizione
di uno spazio di vita e di relazione simile a quello
della residenza; permette di accogliere in maniera
adeguata ospiti affetti da diverso tipo di handicaps,
in maniera tale da rendere tali residenze effettivamente
polivalenti, offre la possibilità in prospettiva,
data la non rigidità della struttura, di un
recupero anche per altri usi più prettamente
abitativi.
4. ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI ARREDAMENTO
Le residenze per anziani ed invalidi dovranno denotare
il carattere di normali abitazioni anche per quanto
riguarda elementi costruttivi ed arredi, che saranno
scelti per quanto sia possibile nell'ambito della normale
produzione, individuando quelli che maggiormente corrispondano
ai requisiti dettati dalle varie esigenze dell'utenza.
Dovranno inoltre non essere facilmente deteriorabili,
consentire una normale manutenzione ed il contenimento
dei consumi per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento,
elettrico, ecc.
Elementi, arredi ed ausili più specifici potranno
essere individuati e disposti attraverso il lavoro
interdisciplinare di varie competenze (medici, operatori
della riabilitazione, tecnici, ecc.).
In questo contesto si ritiene opportuno non formulare
una serie di elencazioni, che non risulterebbero comunque
esaurienti, ma sottolineare la necessità di
tenere nel dovuto conto le indicazioni ed i modelli
che 1a ricerca continuamente elabora e propone in relazione
alle esigenze psicofisiche dell'utenza svantaggiata
(anziani, handicappati) relativamente a strutture,
attrezzature, arredi, ausili, ecc. (manuali, pubblicazioni
specifiche, modelli).
Per quanto riguarda accessibilità e fruibilità,
dall'ambito della ricerca, finalizzata all'eliminazione
delle barriere in senso lato (mediante proposte di
ausili individuali, idonei mezzi di trasporto, strutture
accessibili, ecc.), scaturiscono indicazioni che consentono
di dimensionare, attrezzare e arredare gli spazi in
modo da creare un ambiente usufruibile a tutti comprese
le categorie svantaggiate di utenza.
Molte indicazioni tengono anche conto del contenimento
dei costi e si denotano come utile strumento per l'individuazione
di elementi di normale produzione, dotati anche di
prezzi commerciali, talvolta già di per sé
idonei, talvolta adeguabili con l'apporto di modifiche
di portata non rilevante, da realizzare nel modo e
nel momento più conveniente e opportuno (precedentemente
o successivamente alle consegne).
Ci limitiamo pertanto a formulare di seguito alcuni
requisiti relativi alle strutture, arredi, ecc., ribadendone
il carattere non esaustivo ma orientativo anche perché
riteniamo che non si possano definire i requisiti una
volta per tutte in quanto essi scaturiscono da esigenze
che l'utenza attuale denota e che sono mutevoli in
quanto dipendenti da condizioni sociali, stato fisico
e tipi di handicap in continua evoluzione e trasformazione.
Ciò evidenzia l'importanza che strutture, arredi,
ecc. siano dotati della massima flessibilità.
A) Nella scelta a disposizione di elementi costruttivi,
arredi, ecc. e nel dimensionamento degli spazi si dovrà
fare attenzione che, ne sia consentito agli utenti
l'uso nella massima autonomia al fine di non limitare,
bensì mantenere e potenziare le attività
funzionali individuali.
In tal senso sia le strutture che gli arredi ecc. si
denotano come ausili fondamentali intendendo per tali
il complesso di provvidenze realizzate ed attuate allo
scopo di mettere chi è svantaggiato in grado
di superare alcuni deficit causati dalle sue condizioni
fisiche o grado di invalidità.
Ciò sarà consentito da idonee caratteristiche
di elementi ed arredi relative per lo più alle
dimensioni e alla conformazione: caratteristiche ergonomiche,
misure antropometriche e antropodinamiche (il D.P.R.384/78
contiene in merito alcune norme con riferimento alle
strutture pubbliche con particolare riferimento a quelle
collettivo-sociali).
Oltre alle scelte generalizzabili si rendono frequentemente
necessari ulteriori adeguamenti personalizzati deducibili
come già precedentemente accennato dalle indicazioni
opportunamente espresse dalle varie competenze.
Infatti le modalità di organizzazione di alcune
funzioni (per lo più relative agli spazi bagno,
cucina, ecc.) sono condizionate dai diversi tipi di
handicap ed appare perciò opportuno predisporre
quegli elementi che sono considerati generalmente usufruibili,
opportunamente dimensionati e collocati (doccia, w.c.,
lavandino), e prevedere poter ulteriormente attrezzare
l'ambiente in modo flessibile con quegli elementi che
più dipendono dalle specifiche esigenze individuali
degli utenti (barre di sostegno, maniglioni, ecc.).
A titolo di esemplificazione per quanto riguarda gli
elementi di arredo le sedute dovranno essere: dotate
di braccioli, piano di seduta (sufficientemente rigido)
e schienale di altezza a conformazione adeguata a garantire
all'utente di sedersi ed alzarsi con la massima facilità
ed il minore sforzo oltre che una confortevole seduta.
I contenitori dotati di piani facilmente raggiungibili
anche da un utente in carrozzina.
I cassetti ubicati ad altezza idonea.
Si dovranno evitare le soglie rialzate, le sporgenze
(es.: pilastri), i dislivelli.
Verranno scelti infissi (finestre e porte) apribili
per peso e dimensioni (le porte di larghezze non inferiore
a 85 cm.), le finestre ad altezza che permetta la visuale
anche a utenti in carrozzina (le maniglie dovranno
garantire una facile presa, sono da escludere i pomelli).
B) Siano adottati elementi costruttivi e di arredo che
oltre ad essere funzionali soddisfino le esigenze psicologiche
degli utenti di vivere in ambienti gradevoli e di tipo
familiare (come già espresso nella premessa).
Da ciò la necessità di limitare al minimo
indispensabile l'uso di elementi ed arredi prettamente
sanitari e tecnicistici.
A tal fine si dovrà fare una scelta adeguata
relativamente al materiale, alla forma e ai colori
degli elementi costruttivi ed arredi e provvedere ad
una loro opportuna disposizione che ne consenta l'abituale
uso.
Dovrà perciò essere previsto e concesso:
l'impiego di colori adeguati che contribuiscono, oltre
a creare un confort ambientale, a stimolare le attività
percettive e sensoriali degli anziani (diminuite da
età e stato fisico), punto C;
l'uso di materiali come il legno;
l'uso del metallo anche verniciato o plastificato;
l'impiego per rivestimenti delle sedute anche del tessuto
e dei colori chiari, purché lavabili (preferibilmente
sfilabili), ecc.;
l'impiego di materiali usuali per pavimenti, rivestimenti,
infissi, scegliendo quelli con requisiti di idoneità
(punti E, F, G).
Alle esigenze inizialmente espresse può notevolmente
contribuire anche la facoltà offerta agli utenti
di personalizzare l'ambiente individuale con l'uso,
almeno in parte, dei mobili propri, facilmente realizzabile
e consigliabile soprattutto relativamente ai mobili
di piccolo ingombro ed ai complementi di arredo. L'inserimento
dei mobili di grande ingombro (armadi, ecc.) è
opportuno che venga valutato in base a criteri relativi
alla corretta fruibilità ed igiene dell'ambiente
(soprattutto quando trattasi di camere a più
letti).
C) Siano adottati elementi costruttivi, impianti e arredi
che garantiscano il mantenimento della salute ed il
benessere degli utenti.
La vista, l'udito, le sensazioni del calore, ecc. subiscono
negli utenti anziani modifiche dovute all'età,
allo stato fisico, ecc.
E' necessario perciò che siano garantiti:
un'idonea illuminazione naturale, curando di evitare
il riverbero del cielo mediante idonei accorgimenti
(altezza delle finestre, frangisole, trattamento dei
vetri, ecc.) o di arredo (tende);
una sufficiente illuminazione artificiale che eviti
la creazione di punti d'ombra pericolosi per i percorsi,
mediante una luce diffusa e consenta lo svolgimento
di attività di maggior concentrazione , (lettura,
attività manuali, ecc.) mediante punti di illuminazione
concentrata, dotata comunque sempre di schermature;
una buona acustica da ottenere anche mediante eventuale
idoneo isolamento, per garantire la privacy e il riposo
individuali;
una buona temperatura (che per gli anziani viene prevista
generalmente superiore di alcuni gradi a quella usuale),
garantendo il calore soprattutto agli arti inferiori,
un corretto grado di umidità;
un buon ricambio d'aria evitando la creazione di correnti
o spifferi in quanto con l'età diminuisce la
resistenza dell'apparato respiratorio, ecc.
D) Sia tenuto nel dovuto conto che le caratteristiche
dell'utenza sono diversificate fra loro, mutevoli nel
tempo ed inoltre dipendenti dal processo di continua
evoluzione dei bisogni, dovuto alle mutevoli caratteristiche
socio-culturali.
Si impone perciò una particolare cura nel dotare
della massima flessibilità gli spazi, gli elementi
costruttivi e gli arredi, a garanzia di eventuali modifiche
e adeguamenti richiesti nel tempo, anche da necessità
di confort ambientale, oltre che da mutevoli esigenze
funzionali.
Si rendono perciò opportune per gli arredi la
componibilità e la mobilità in modo che
risultino aggregabili in più soluzioni e per
più funzioni garantendo anche robustezza e stabilità
nell'uso.
Saranno preferiti elementi (infissi, sanitari, ecc.)
sostituibili o intercambiabili (mobili componibili
ecc.).
E) Sia garantita la massima sicurezza mediante un'idonea
prevenzione dei vari eventuali rischi.
Si dovrà perciò prestare attenzione alla
scelta di elementi costruttivi e di arredo per conformazione
e materiali idonei a tal fine, considerando che:
una sufficiente stabilità e robustezza sono
rese ancor più necessarie dalle condizioni fisiche
della utenza che necessita spesso di sostegno e appoggio,
sia nell'uso di arredi che nel percorrere gli spazi.
Per evitare le cadute ed agevolare i percorsi dovranno
essere collocati opportuni e idonei corrimano nei collegamenti,
corridoi, ecc., inoltre i pavimenti non dovranno risultare
sdrucciolevoli. I componibili se sovrammessi e aggregati,
dovranno essere fissati fra loro e, se occorre, alla
parete (in modo reversibile), le sedute dotate di opportuni
schienali e idonei braccioli per consentire uno stabile
appoggio ed una sicura presa; i comodini non ribaltabili,
i cassetti, facilmente scorrevoli, non fuoriuscire,
ecc.
I materiali dovranno essere resistenti all'urto a maggior
ragione quando siano ad altezza da terra che li renda
soggetti ad usura o rottura, dovute alla circolazione
o all'impiego degli ausili per la deambulazione (carrozzini,
bastoni, ecc.). Sono perciò sconsigliabili l'uso
del vetro o cristallo in generale ed in particolare
per ante e tavoli bassi.
Si dovranno evitare spigoli vivi e taglienti (preferendo:
angoli arrotondati, smussati o rivestiti); elementi
troppo sporgenti (maniglie, chiavi, ecc.); materiali
ruvidi e scabrosi.
Si dovranno adottare materiali ignifughi (soprattutto
per tessuti, rivestimenti, ecc.).
Gli impianti elettrici ed a gas dovranno garantire la
massima sicurezza nell'uso e nell'ambiente (le cucine,
a gas, saranno dotate di meccanismo automatico di sicurezza).
F) Sia infine consentita un'adeguata manutenzione dell'igiene
dell'ambiente e degli arredi rendendone agevole la
pulizia, a maggior ragione nel caso che vi provvedano
o contribuiscano gli utenti stessi, a vantaggio del
mantenimento della loro autonomia e delle loro funzioni
(probabilità prevista e consentita, almeno in
parte, dalle tipologie strutturali: unità alloggio).
Saranno perciò adottati accorgimenti nella scelta
di materiali e forme confacenti.
Saranno quindi preferibili letti, sedute, tavoli, ecc.
che non abbiano elementi strutturali od imbottiture
fino a terra di estensione notevolmente superiore ai
necessari appoggi; tale requisito risponde anche alle
esigenze espresse al punto B in quanto permette e facilita,
col minore ingombro, un maggior movimento della carrozzina,
col massimo sfruttamento dello spazio disponibile.
Gli elementi di arredo saranno trattati o rivestiti
con materiali che risultino facilmente lavabili (soprattutto
nelle parti maggiormente esposte come i piani dei tavoli
e dei comodini, le ante degli armadi, ecc.), le sedute
dovranno essere dotate di rivestimento lavabile (se
di tessuto, preferibilmente sfilabile). I pavimenti
e rivestimenti facilmente lavabili.
5. OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO E DEI CONTROLLI
I comuni singoli o associati detengono la funzione fondamentale
del controllo e della vigilanza sulle strutture di
ospitalità.
Tali funzioni trovano i presupposti nei criteri per
l'accertamento e per la determinazione dei requisiti
di idoneità delle strutture, che i comuni singoli
o associati sono chiamati a stabilire a norma dell'art.6,
comma 1, L.R.15/76.
Discende da questa premessa l'obbligatorietà
del regolamento, alla cui emanazione debbono provvedere
le Associazioni Intercomunali, secondo il dettato della
L.R.28/80, la quale ha voluto ribadire e ripuntualizzare
tale competenza.
Con riferimento alle strutture di ospitalità,
aventi natura di presidi di assistenza sociale, la
legge regionale 15/76 all'art.6, comma 2, sancisce
altresì nei loro confronti l'autorizzazione
preventiva da parte del Comune ove sono situate.
Il legislatore regionale con la L.R.28/80 ha fissato
alcuni punti fondamentali, ai quali i regolamenti devono
ispirarsi nel determinare i requisiti di idoneità.
Si richiamano quelli relativi alla capienza massima
della struttura, vale a dire 80 posti per le residenze
protette, 60 per le residenze assistite; alla dimensione
delle camere, con il massimo di quattro posti letto
per ciascuna; alla qualità e quantità
di personale: per cui nelle residenze protette gli
addetti all'assistenza diretta (qualifiche di ausiliario
s.s. e addetto all'assistenza) più gli infermieri
devono assommare ad un numero che realizza il rapporto
di un'unità di personale ogni due utenti; ai
tempi di attuazione della L.R.28/80.
Appare giusto dover affrontare subito la questione relativa
ai tempi di ristrutturazione delle residenze, mancanti
di alcuni o tutti i requisiti generali di cui alla
L.R. 28.
I nove anni fissati non debbono far ritenere che fino
alla scadenza prevista dalla legge si possa mantenere
un comportamento di inerzia, senza che ciò dia
luogo ad alcuna conseguenza.
Per questo si presume che siano state già promosse
iniziative programmatiche, d'intesa fra U.S.L. e strutture,
allo scopo di stabilire tempi intermedi per il raggiungimento,
attraverso risultati parziali verificabili, dell'obiettivo
della completa idoneità.
Ove ciò non fosse avvenuto si reputa di dover
richiamare ad un sollecito avvio dei programmi di ristrutturazione.
Il regolamento rappresenta, a questo scopo, lo strumento
insostituibile per dotare le UU.SS.LL. di criteri certi
ed omogenei, sui quali basare i giudizi di idoneità,
sia nella fase del controllo di strutture funzionanti,
sia nella fase di impianto di nuove ovvero di riadattamento
di già esistenti.
La bozza di regolamento elaborata dalla regione si presenta
come un contributo per l'assunzione di uno strumento
omogeneo sul territorio regionale, che spetta alle
UU.SS.LL. fare proprio, anche mediante adattamenti
alla realtà del proprio territorio.
6. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
Poiché l'art.6 della L.R.15/76 prevede un controllo
su tutte le strutture di ospitalità, quindi
anche quelle riservate ai minori, come le comunità
educative, le case famiglia, le famiglie o persone
affidatarie o ospitanti, si può affermare fin
d'ora che a questo campo sarà dedicato un lavoro
specifico, simile a quello realizzato per le strutture
ospitanti anziani.
Precisiamo allora che il regolamento del quale parliamo
investe i centri residenziali per anziani ed inabili
e le Residenze Sociali protette (art.5 e 6 LR.28/80),
considerati come presidi di assistenza sociale.
Il regolamento introduce una procedura secondo la quale
tutte le strutture di ospitalità; che presumano
di operare come presidio di assistenza sociale, devono
munirsi di autorizzazione e pertanto sono obbligate
a rivolgere apposita domanda al Sindaco del Comune
nel cui territorio sono situate o intendono insediarsi,
volta ad ottenere il giudizio di idoneità a
funzionare.
L'applicazione della procedura suggerisce ai comuni
singoli o associati di assumere una linea di comportamento
amministrativo per le distinte situazioni.
Per quanto riguarda le ristrutturazioni, atte ad adeguare
la residenza ai requisiti indicati della L.R. 28 e
specificati nel regolamento, occorre convenire con
la struttura sui tempi durante i quali, a scadenze
prefissate, debbono essere introdotte le innovazioni
progettate, relativamente alla capienza; al personale,
alla organizzazione, agli aspetti edilizi fondamentali
come ad esempio le barriere architettoniche, l'adattamento
degli ambienti alle dimensioni date, la loro suddivisione
ed utilizzazione, etc.
7. VENIR MENO DELLA IDONEITÀ GIÀ RICONOSCIUTA
Nel momento in cui il regolamento fissa i criteri di
idoneità, viene ad affermarsi il principio secondo
il quale, ogni qualvolta vengono meno i requisiti fondamentali
fissati dal rego!amento, la idoneità della struttura
viene revocata.
Deriva da questo assunto la necessità di visite,
di verifica e controllo con carattere di sistematicità
ed a scadenze programmate o improvvise, alle quali
i comuni singoli o associati debbono provvedere nei
confronti delle strutture.
Allo scopo di assicurare per questi compiti un gruppo
stabile di lavoro le Unità Sanitarie Locali
devono istituire commissioni tecniche composte dall'Assistente
Sociale, il Medico (anche geriatra), un Tecnico dell'U.O.
Patrimonio, un operatore dell'Igiene pubblica e del
territorio, coordinate dall'Unità Operativa
<<Servizio di ospitalità e socializzazione>>,
opportunamente costituita.
8. VALORE DA ATTRIBUIRE ALLA SCADENZA DEI 9 ANNI DI
CUI ALL'ART.11 L.R.28/80
Il criterio prima enunciato dovrà servire ad
evitare che i nove anni, indicati nell'art.11 L.R.
28, vengano interpretati come arco di tempo nel corso
del quale la struttura può mantenere legittimamente
una difformità, a causa di una condizione preesistente,
rispetto ai requisiti imposti dalla L.R. 28 e dal regolamento.
Le strutture, alle quali vengono contestate carenze
ed inadeguatezze, devono conformarsi ai requisiti fissati
dalla legge e dal regolamento, concordando con le U.S.L.
tempi di attuazione, da rispettare scrupolosamente.
Il legislatore regionale ha infatti previsto un arco
di tempo relativamente lungo, proprio nell'intento
di favorire una progettazione e realizzazione seria
e graduale.
In questo contesto si può affermare allora che,
se alla. ristrutturazione della parte edilizia possono
essere riconosciuti come indispensabili tempi medio
lunghi, sul piano organizzativo-gestionale, del personale
e dell'assetto dei servizi gli adeguamenti debbono
prevedere tempi medio-brevi.
In tal modo l'U.S.L. può esigere che il personale
venga adeguato a scadenze più ravvicipate, in
quanto requisito che risponde immediatamente alle esigenze
vitali di accudimento e di assistenza degli ospiti.
A questo proposito diventa indispensabile la conoscenza
dei costi di gestione degli Istituti e pertanto del
rapporto tra i bilanci e le rette praticate; come anche
la conoscenza della dinamica finanziaria e gestionale
alla quale le strutture sono sottoposte per effetto
della propria ragione giuridica.
9. LE STRUTTURE MISTE
Prendendo in considerazione l'orientamento a realizzare
strutture miste, adatte cioè per autosufficienti
e non autosufficienti, ovvero a trasformare parzialmente
quelle riservate agli autosufficienti, è necessario
assumere un criterio che contempli le caratteristiche
dell'una e dell'altra tipologia, pervenendo alle conclusioni
logiche che secondo le quali:
la capienza non deve superare 80 posti;
il personale deve garantire, per la parte della struttura
riservata ai N.A. il rapporto di 1 unità di
addetti per ogni 2 ospiti, mentre per la parte della
struttura convenzionalmente operante per i soggetti
autosufficienti verrebbe ad assumersi l'indice di 1
addetto per ogni 1O ospiti;
gli assetti organizzativi generali saranno commisurati
alla gamma complessiva degli ospiti.
10. CENTRI DIURNI
Va sottolineata l'importanza del Centro diurno, al quale
il regolamento riserva particolare funzione, e fondamentalmente
quella di evitare l'allontanamento degli anziani dal
proprio nucleo familiare per motivi strettamente assistenziali.
Il centro diurno viene introdotto come uno degli aspetti
organizzativo-strutturali obbligatori delle strutture
di ospitalità.
REGOLAMENTO SUI REQUISITI DI IDONEITÀ A FUNZIONARE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI DI CUI ALL'ART.1 DELLA L.R. 16 APRILE 1980, N.28
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - SOGGETTI.
Il presente regolamento è emanato in attuazione
dell'art.6 della L.R. 7-4-1976, n.15 e successive modificazioni
ed integrazioni, della L.R. 27-3-1980, n.20, della
L.R. 16-4-1980, n.28 e della L.R. 1-6-1983, n.36.
Le norme del presente regolamento si applicano alle
strutture gestite da Enti pubblici o privati che svolgono,
anche a titolo gratuito, attività di tipo assistenziale
mediante ospitalità, a tempo pieno o a tempo
parziale, con particolare riferimento a:
centri residenziali per anziani ed inabili (residenze
sociali assistite);
residenze sociali protette.
Le strutture di ospitalità che intendono operare
nel territorio dell'Associazione Intercomunale devono
essere preventivamente riconosciute idonee a funzionare
dal Sindaco del Comune ove hanno sede.
L'Ufficio di direzione dell'U.S.L. esprime al Sindaco
del Comune interessato un parere vincolante sulla idoneità
della struttura di ospitalità dal punto di vista
tecnico-organizzativo.
Art.2. - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
Per ottenere l'autorizzazione a porre in esercizio,
ampliare, ristrutturare, trasferire una delle strutture
di cui all'art.1 del presente regolamento il legale
rappresentante della strutture deve indirizzare al
Sindaco apposita domanda corredata da:
atto relativo alla natura giuridica (copia dell'atto
di costituzione dello Statuto, dichiarazione sostitutiva);
dotazione organica effettiva e disponibile del personale,
con indicazione delle qualifiche, funzioni e articolazione
degli orari di servizio;
numero degli utenti previsti, suddivisi fra residenti
e ospiti a tempo parziale;
indicazione della sede e dell'ubicazione della struttura;
planimetria dei locali e degli eventuali spazi verdi
annessi con indicazione della destinazione di ciascun
locale;
copia dell'autorizzazione rilasciata dai Vigili del
Fuoco in materia di adempimento delle norme relative
alla prevenzione degli incendi, ed agli strumenti,
mezzi di segnalazione e di estinzione degli stessi;
copia dell'autorizzazione rilasciata dagli Uffici Provinciali
del Genio Civile;
certificato di abitabilità e di uso, rilasciato
dal Sindaco del Comune dove la struttura ha sede, subordinatamente
alla attestazione della conformità dell'impianto
elettrico alle norme di Sicurezza (D.P.R. 27-4-55,
n.547), o buona tecnica (Leggi 1-3-68, n.186 e norme
C.E.I.), alla attestazione della avvenuta denuncia
dell'impianto di messa a terra e di protezione contro
le scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 547/55,
alla valutazione della idoneità degli ambienti
ai sensi del D.P.R. 303/56;
regolamento interno di funzionamento;
tabella dietetica approvata dai servizi competenti
dell'U.S.L.;
indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento
della attività;
codice fiscale del richiedente.
Nella domanda deve essere indicato se la struttura intende
funzionare come residenza sociale assistita o come
residenza sociale protetta.
Le strutture miste che intendono accogliere ospiti autosuflicienti
e non autosufficienti devono indicare il numero dei
posti letto da destinare a ciascuna delle due tipologie
di utenti.
In ogni caso la capienza complessiva non può
superare gli 80 posti letto.
Nella domanda deve essere anche indicato il numero degli
utenti a tempo parziale che la struttura intende ospitare.
Quando la capienza della struttura raggiunge gli 80
posti letto, il numero degli ospiti diurni non deve
superare il 25% di detta capienza.
Ove trattasi di nuova struttura l'ambito territoriale
di funzionamento e la capienza complessiva devono tenere
conto altresì di quanto previsto dal piano regionale
dei servizi socio-sanitari. Progetto obiettivo anziani.
Art.3 - STRUTTURE GIÀ IN FUNZIONE
Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente
regolamento le strutture di ospitalità già
funzionanti e che si configurano di fatto come Centri
Residenziali per anziani e inabili, come residenze
sociali protette e come residenze miste, devono presentare
domanda con le formalità previste all'articolo
precedente per ottenere il riconoscimento di idoneità
a funzionare. La documentazione tecnica da allegare
non deve essere anteriore ai tre mesi.
In mancanza dei requisiti previsti dal presente regolamento
la richiesta di autorizzazione a funzionare deve essere
accompagnata da un programma di adeguamento, nel quale
vengono indicati i tempi prevedibili per l'attuazione
delle trasformazioni, ivi compreso l'adattamento alle
norme sulle barriere architettoniche.
L'autorizzazione provvisoria al funzionamento da parte
del Sindaco del Comune ove hanno sede può essere
ottenuta, sulla base di indicazioni dell'Ufficio di
Direzione della U.S.L. competente in ordine alla reale
possibilità, ai tempi, alle modalità
e gradualità di adeguamento di ciascuna struttura
alla presente normativa.
La autorizzazione provvisoria è condizionata
all'impegno formale che ciascuna struttura interessata
deve assumere di provvedere agli adeguamenti di cui
sopra nei tempi e nei modi indicati dall'U.S.L. e viene
sospesa o revocata all'atto della verifica della inadempienza
rispetto ai programmi di adeguamento.
Art.4 - REGOLAMENTO INTERNO
Tutte le strutture di ospitalità devono avere
un proprio regolamento interno di funzionamento, che
tenga conto degli indirizzi contenuti nella presente
normativa.
Il regolamento interno, fra l'altro, deve contenere:
le finalità e le caratteristiche della struttura;
le norme particolareggiate riguardo alla vita comunitaria;
le modalità di ammissione e dimissione;
i servizi forniti agli ospiti;
le modalità di corresponsione della retta;
la durata del periodo di conservazione del posto in
caso di assenza prolungata e relativi oneri economici;
gli orari dei pasti e del rientro serale;
i criteri di organizzazione delle attività ricreative;
i rapporti con la comunità locale ed i servizi
territoriali;
le modalità di formazione e di funzionamento
dell'organismo di rappresentanza degli ospiti di cui
all'articolo seguente.
Art.5 - PARTECIPAZIONE
Deve essere favorita e promossa la partecipazione dei
cittadini e degli utenti alla organizzazione ed alla
verifica del buon funzionamento della struttura.
In ogni struttura di ospitalità deve essere prevista
la presenza di un organismo di rappresentanza, eletto
democraticamente in seno agli ospiti con integrazione
di familiari ed eventuali altri organismi di tutela
degli ospiti.
L'organismo di rappresentanza realizza la partecipazione
e la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari
alla organizzazione della vita comunitaria, (orario,
menù giornaliero, etc.) fornisce alla direzione
suggerimenti e proposte per la migliore realizzazione
dei programmi, mantiene rapporti coi servizi socio-sanitari
distrettuali, l'associazionismo ed il volontariato.
Le modalità di formazione e di funzionamento
dell'organismo di rappresentanza degli ospiti sono
stabilite nel regolamento interno di funzionamento
di ciascuna struttura.
L'organo di rappresentanza si riunisce almeno una volta
ogni bimestre e di ogni seduta viene compilato il verbale.
Art.6 - DOCUMENTAZIONE
Le strutture di ospitalità devono tenere costantemente
aggiornata tutta la documentazione relativa sia agli
ospiti che alla vita comunitaria.
In particolare la documentazione deve comprendere:
registro delle presenze degli ospiti;
registro delle presenze del personale con indicazione
delle mansioni e turni di lavoro;
tabella dietetica, esposta in cucina e nelle sale pranzo,
approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica
e del territorio dell'U.S.L.;
cartelle personali, contenenti i dati anagrafici, amministrativi,
sociali e sanitari degli ospiti;
ogni altro documento o attestato previsto dalle vigenti
leggi in materia di vigilanza igienico sanitaria;
registro delle terapie individuali;
quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per
ciascun ospite, utile per le consegne fra gli operatori;
ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'U.S.L.
dove ha sede la struttura.
La documentazione personale degli ospiti è assoggettata
al segreto d'ufficio e professionale.
Art.7 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO
Le strutture devono:
riservare di norma l'ospitalità a persone residenti
nel Comune dove hanno sede o negli altri Comuni facenti
parte dell'Associazione Intercomunale;
funzionare anche come centri diurni al fine di evitare
l'allontanamento degli anziani dal proprio nucleo familiare
per motivi strettamente assistenziali;
riservare almeno il 10% del totale dei posti-letto
per soggiorni temporanei.
Le strutture devono altresì prevedere, in circostanze
particolari, la possibilità di offrire ospitalità
ai familiari degli utenti.
Le ammissioni, dimissioni e trasferimenti di persone
per le quali vi sia impegno di spesa da parte di un
Ente pubblico, relativamente alle rette di ospitalità,
devono essere adeguatamente programmate e comunque
concordate con il Servizio Sociale operante nella zona
di residenza dell'interessato, al fine di verificare:
per l'ammissione, che il bisogno non possa essere sostenuto
da risposte alternative al ricovero;
per le dimissioni e trasferimenti, che questi siano
determinati nell'interesse dell'utente.
Nelle strutture la modifica dello stato degli ospiti
da autosufficiente a non autosufficiente deve essere
diagnosticato dai servizi sanitari dell'U.S.L. a cui
fa carico l'onere della retta.
Titolo II
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE
Art.8 - UBICAZIONE
Le strutture di ospitalità devono essere ubicate
nei luoghi più vitali della città, quartiere
o paese in cui si realizza un intenso scambio sociale,
o nelle immediate vicinanze e essere facilmente raggiungibili
con mezzi pubblici in modo da consentire agli ospiti
un facile contatto con l'ambiente sociale esterno ed
un agevole accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici
ed al territorio di appropriarsi della struttura e
delle sue funzioni.
Le strutture di nuova costruzione devono essere dotate
di adeguati spazi esterni, adibiti a verde.
Nel caso di nuove edificazioni e ristrutturazioni, laddove
è consentito in rapporto alla normativa in materia
di tutela ambientale, le strutture devono essere dotate
di balconi e verande di dimensioni tali che consentano
l'accesso e la fruibilità da parte dei soggetti
portatori di handicaps.
Art.9 - BARRIERE ARCHITETTONICHE
Gli edifici, le attrezzature igienico-sanitarie e gli
arredi, devono essere conformi al dettato del D.P.R.
384 del 27-4-78 <<Norme per l'abolizione delle
barriere architettoniche>> e tenere conto delle
esigenze particolari e delle limitazioni fisiche e
psicologiche di anziani ed invalidi.
Al fine di evitare scadimenti nella funzionalità
ed estetica della struttura medesima, deve essere curata
in modo particolare la manutenzione dell'edificio.
Art.10 - CARATTERISTICHE TECNICHE E ARREDAMENTO
Le strutture residenziali per quanto riguarda l'articolazione
tipologica, i requisiti strutturali e gli arredi, devono
fare riferimento oltre che a quanto stabilito dagli
strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali
e dalla normativa di cui all'art.9, alle indicazioni
minime sotto specificate:
A - Le strutture di nuovo impianto devono essere articolate
in più nuclei alloggio dotati di spazi comuni
atti a consentire momenti di aggregazione intermedia.
Devono anche essere dotate di servizi generali e di
spazi comunitari di relazione. Il nucleo alloggio deve
avere una capacità recettiva di 10-12 persone
al massimo e deve essere composto da:
camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio
igienico adeguato che può anche essere articolato
in spazi differenziati tra zona wc e zona bagno; i
relativi apparecchi sanitari e le attrezzature devono
tenere conto delle esigenze dell'utenza (art.9);
uno spazio soggiorno che consenta anche la fruizione
del pranzo ad alcuni ospiti;
un punto di cottura;
un piccolo spazio attrezzato per il lavaggio degli
indumenti personali.
B - Per le strutture già esistenti, ove non sia possibile realizzare quanto indicato nel punto A, devono essere previste camere con uno o due posti letto, dotate di un servizio igienico adeguato (di cui al comma precedente).
Stanze a tre e quattro letti possono essere previste
nelle residenze protette e quando non vi sia altra
possibilità di ristrutturazione, mettendo in
atto tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare
al singolo ospite le migliori condizioni di privatezza
e di autonomia.
Nei casi di ristrutturazione nei quali non sia possibile
dotare le camere da letto di un locale attrezzato con
servizio igienico adeguato, queste devono avere almeno
un lavandino con acqua calda e fredda conforme al dettato
dell'art.9.
In tal caso deve essere prevista la dotazione minima
di un servizio igienico adeguato ogni due camere.
La superficie minima delle stanze da letto, esclusi
i servizi igienici è la seguente:
camera a 1 letto mq. 12
camera a due letti mq. 18
camera a tre letti mq. 24
camera a quattro letti mq. 30.
In tutte le strutture devono essere previste camere
per coniugi e congiunti.
Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli
arredi devono consentire l'autonoma fruibilità
e garantire sicurezza nel loro uso ed in quello dell'ambiente.
Devono inoltre possedere requisiti che contribuiscano
a rendere l'ambiente familiare confortevole, garantendo
inoltre una agevole manutenzione igienica.
I corpi illuminanti dovranno consentire sia una illuminazione
diffusa nell'ambiente, sia concentrata per le esigenze
individuali.
Art.11 - STANZE DA LETTO
Le stanze da letto devono essere arredate con mobili
funzionali in relazione ai bisogni e alle caratteristiche
degli ospiti e all'articolazione tipologica della struttura.
L'arredo deve essere costituito da:
uno o più letti appoggiati alla parete dalla
sola parte della testata e separati fra loro in modo
da consentire in maniera autonoma un agevole passaggio
e accesso al letto da parte di utenti in carrozzina;
tavolini da notte (uno per ciascun ospite);
armadio degli effetti personali (almeno un'anta ed
una cassettiera per ciascun ospite);
un tavolo scrittoio;
sedie (una per ciascun ospite) fornite di braccioli;
- poltroncine fornite di braccioli adeguate come quantità
al numero e alle esigenze degli ospiti;
complementi di arredo e accessori necessari.
Di norma è data facoltà all'ospite di
personalizzare lo spazio individuale arredandolo, almeno
in parte, con mobili propri.
Per le nuove strutture deve essere previsto un impianto
di comunicazione che consenta la recezione e la chiamata
dall'interno verso l'esterno in ogni camera.
Per l'esistente, come minimo, deve essere previsto un
impianto di recezione e chiamata per ogni piano.
Devono essere altresì predisposti per ciascun
letto e ciascun servizio igienico impianti adeguati
per la comunicazione e/o la chiamata interna.
Art.12 - SERVIZI GENERALI E SPAZI COMUNITARI
In tutte le strutture, inoltre, tenendo conto deile
indicazioni generali di cui all'art.9, devono essere
previsti:
- un locale attrezzato per il bagno assistito situato
in ogni piano in cui vi siano stanze da letto oppure,
in alternativa, un locale dello stesso tipo ogni 30
posti letto;
- uno o più locali, dotati di servizi igienici
da destinare a brevi degenze per situazioni di malattia
il cui trattamento, pur non richiedendo il ricovero
ospedaliero, renda opportuno il temporaneo allontanamento
dalla camera comune;
- un locale da adibire ad ambulatorio medico dotato
di lavandino, attrezzato con armadio farmaceutico,
schedario per le cartelle sanitarie degli ospiti, lettino
da visita, scrivania, bilancia pesa-persona con statimetro
e quanto altro necessario oltre al materiale sanitario
per visita medica;
- spazi destinati a sale di riunione e di soggiorno
tali da costituire un complesso ben organizzato, preferibilmente
suddivisibile in più locali con funzioni diverse,
di dimensioni e arredamento tali da risultare accoglienti
e da favorire la lettura, la conversazione, l'ascolto
di programmi radiofonici e televisivi, i giuochi, il
soddisfacimento di hobbies, le attività di tempo
libero e di animazione in genere. Tali locali per l'eventuale
uso anche da parte di esterni devono rispondere alle
relative norme di legge. Nel caso di ristrutturazioni
quando ciò non sia consentito, deve essere prevista,
almeno una sala di soggiorno per ogni piano, distinta
dalla sala da pranzo;
- sale da pranzo di superficie non inferiore a mq.1,50
per commensale e con un massimo di 40 posti per ciascuna,
arredate con tavoli a due e quattro posti;
- un numero adeguato di servizi igienici nelle immediate
vicinanze dei locali comunitari;
- locali adeguati e debitamente attrezzati, nel rispetto
delle norme vigenti, per organizzare il servizio di
cucina e dispensa;
locali spogliatoio debitamente attrezzati con armadietti
e servizi igienici, in numero sufficiente, riservati
al personale;
locale guardaroba con annesso altro ambiente attrezzato
con lavatrici per il lavaggio di indumenti personali;
un locale per ufficio per le attività relative
all'amministrazione e gestione della struttura.
Art.13 - SPAZI ESTERNI ATTREZZATI
Lo spazio esterno di cui la struttura dispone deve essere
facilmente accessibile e adeguatamente attrezzato per
gli ospiti, i loro familiari ed amici; deve esserne
inoltre prevista l'apertura al territorio.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA
Art.14 - PRESTAZIONI
Le strutture devono garantire agli ospiti i seguenti
servizi:
agli ospiti residenti:
* unità di alloggio ed uso delle stanze comunitarie;
* riscaldamento e fornitura d'acqua calda;
* disponibilità di impianti di comunicazione
secondo quanto previsto dall'art.11;
* vitto completo nel rispetto della tabella dietetica
approvata dal responsabile del servizio di igiene pubblica
e del territorio dell'U.S.L. e con possibilità
di diete particolari su prescrizione medica;
* manutenzione e lavaggio biancheria di uso corrente
(lenzuola, tovaglie, asciugamani, etc.), biancheria
e vestiario personale;
* assistenza generica ed attività di animazione,
per le residenze protette inoltre devono essere garantite
assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale,
bagno assistito e fornitura di materiale sanitario
e per l'igiene personale;
* pedicure, parrucchiere per uomo e donna almeno nelle
residenze protette;
agli ospiti a tempo parziale:
* riscaldamento e fornitura acqua calda;
* almeno un pasto giornaliero;
* assistenza generica ed attività di animazione;
per le residenze protette devono inoltre essere garantite
assistenza infermieristica e di riattivazione funzionale,
bagno assistito, materiale sanitario e per l'igiene
personale (durante le ore di permanenza nella struttura).
Art.15 - ORGANIZZAZIONE VITA COMUNITARIA
Le strutture al fine di garantire il benessere psico-fisico
e favorire il più possibile l'autonomia degli
ospiti devono:
- offrire un ambiente il più familiare possibile, favorire l'attivazione sia fisica che psicologica degli ospiti, e consentire loro di continuare le proprie abitudini di vita, pur all'interno e nei limiti di quanto consentito dalla vita comunitaria, rimanendo collegati al proprio contesto familiare e sociale;
- garantire all'ospite la massima libertà, salvo
i limiti imposti dallo stato di salute.
L'ospite deve essere libero di organizzare la propria
giornata; di entrare, uscire, ricevere visite, frequentare
liberamente gli spazi comunitari e accedere alla propria
camera in qualsiasi ora del giorno, evitando solo di
arrecare disturbo agli altri ospiti, specie nelle ore
di riposo, e fatto salvo il rispetto dell'orario dei
pasti e del rientro serale;
- prevedere programmi e relative attrezzature per le attività ricreative ed occupazionali, rispondenti agli interessi degli ospiti, organizzate con la consulenza e l'opera di personale qualificato, avvalendosi anche della collaborazione dei servizi socio-sanitari distrettuali, delle associazioni ricreative, culturali e di volontariato in genere, che operano nella zona;
- assicurare interventi specifici di mantenimento e recupero attraverso prestazioni di riattivazione funzionale;
regolare gli orari di vita interna della comunità in modo tale da favorire tutte quelle iniziative e quei rapporti con l'ambiente esterno che contribuiscano a rompere lo staro di isolamento psicologico e materiale degli ospiti;
- adoperarsi, anche in collaborazione col servizio sociale del territorio, affinché gli ospiti mantengano significativi rapporti con i familiari, parenti e amici favorendo frequenti visite da parte di questi e, quando è possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;
- prevedere momenti ed occasioni di partecipazione degli ospiti alle iniziative ricreative, culturali, di vacanza e sociali in genere, che vengono attuate nella zona, nonché facilitazioni per l'accesso a tutti i servizi comunitari e pubblici del territorio;
- favorire l'uso dei locali della struttura per iniziative, di interesse per gli ospiti, promosse da Enti ed organizzazioni del territorio.
Titolo IV
TUTELA DELLA SALUTE
Art.16 - RAPPORTO CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Gli ospiti delle strutture usufruiscono liberamente
delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale,
organizzate sul territorio in base al piano regionale
dei servizi socio-sanitari.
Lo stato di salute dei singoli ospiti, ai fini terapeutici,
viene seguito dai medici liberamente scelti dagli stessi.
A tal fine le strutture di ospitalità devono
mettere a disposizione dei medici di fiducia degli
ospiti il proprio ambulatorio.
Le strutture di ospitalità devono promuovere
ogni rapporto con i servizi socio-sanitari dell'U.S.L.
per assicurare agli ospiti la fruizione di attività
preventive, curative e riabilitative.
Nel caso in cui non sia possibile realizzare tale rapporto,
le strutture devono assicurare le attrezzature ed il
personale con competenza specifica per 1'attivazione
funzionale degli ospiti, di cui all'art.15 del presente
regolamento.
Art.17 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE
Le strutture di ospitalità sono tenute a:
predisporre e rendere attivi, per ciascun ospite, <<programmi
individuali>> con caratteri preventivi e riabilitativi
da verificare periodicamente;
- chiamare in caso di necessità il medico di
fiducia dell'ospite; - prestare all'ammalato le necessarie
cure, su prescrizione del medico;
- fornire le necessarie prestazioni infermieristiche
mediante personale abilitato a termini di legge;
- curare l'approvvigionamento e la somministrazione
dei medicinali ordinati dal medico;
- organizzare, su ordine del medico, il trasporto in
ospedale del malato e mantenere costanti rapporti con
lo stesso durante il periodo di degenza;
- interessarsi perché gli ammalati seguano la
dieta prescritta dal medico;
- avvisare i parenti in caso di pericolo di vita o di
grave infermità.
Tutte le attività e gli interventi contenuti
nei punti sopraindicati devono essere registrati nella
cartella personale degli ospiti di cui all'art.6.
Titolo V
PERSONALE
Art.18 - RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
Tutte le strutture di ospitalità devono avere
un responsabile.
Questi è tenuto a coordinare e controllare la
gestione organizzativa della struttura in tutte le
sue attività, ad assicurare il buon andamento
della vita comunitaria al fine di garantire il benessere
psico-fisico e favorire il più possibile l'autonomia
degli ospiti, curando la realizzazione dei fini generali
di ospitalità, assistenza ed attivazione che
la struttura persegue, nel rispetto degli indirizzi
fissati con leggi regionali e regolamenti.
Risponde del proprio operato all'organo di amministrazione
della struttura stessa.
Art.19 - PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA
Il personale di assistenza diretta aiuta l'ospite nelle
sue esigenze quotidiane, avendo riguardo alle sue peculiarità
fisiche e psichiche, salvaguardando la costante igiene
personale degli ospiti ed osservando in ogni caso i
principi dell'attivazione; esplica il servizio di pulizia
nelle camere e nei locali destinati agli ospiti.
Il personale utilizzato per l'assistenza diretta agli
ospiti deve avere una qualificazione professionale
e mansioni almeno pari a quelle di addetto ai servizi
socio-assistenziali, di cui alle piante organiche comunali,
o di ausiliario socio-sanitario specializzato del ruolo
sanitario regionale.
Gli addetti in modo esclusivo alla cucina, alla lavanderia
ed agli altri servizi generali non sono compresi nel
personale di assistenza diretta.
Art.20 - PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA NELLE RESIDENZE
ASSISTITE
Per le residenze assistite, assicurati i servizi generali,
il rapporto numerico personale di assistenza diretta/ospiti
verrà stabilito dai regolamenti di ogni U.S.L.
in relazione alle realtà delle strutture della
propria zona.
Le residenze assistite, oltre al personale necessario
ad assicurare i servizi generali, devono essere dotate
di personale addetto alla assistenza diretta in numero
comunque non inferiore ad un operatore ogni 10 ospiti.
Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza
di almeno un operatore ogni 30 posti letto.
Art.21 - PERSONALE ASSISTENZA DIRETTA NELLE RESIDENZE
PROTETTE
In attuazione all'art.6 della L.R.28/80 le Residenze
Sociali Protette devono prevedere nel proprio organico
una unità di personale, fra quello di assistenza
diretta ed inferimeristico, per ogni due ospiti, al
fine di garantire una presenza di personale sufficiente
nell'intero arco delle 24 ore.
Art.22 - PERSONALE DI ANIMAZIONE
Le strutture devono prevedere figure di animatore con
il compito di attivare ed utilizzare le risorse interne
ed esterne per la realizzazione dei programmi di attività
ricreativa ed occupazionale, previsti dall'art.15 del
presente regolamento.
Art.23.- TESSERE SANITARIE
Il personale di assistenza diretta, il personale infermieristico,
il personale di cucina, lavanderia e pulizia deve essere
in possesso della tessera sanitaria.
Titolo VI
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
Art.24 - RETTE
La retta deve essere omnicomprensiva e deve garantire
tutte le prestazioni previste dal presente regolamento.
Possono essere previste rette differenziate in relazione
allo stato di autosufficienza o di non autosufficienza
degli ospiti sia residenti che a tempo parziale.
Gli importi delle rette devono essere comunicate annualmente
ai Comuni singoli o associati nei territori dove hanno
sede le strutture.
I Comuni singoli o associati che intendono avvalersi
di una struttura di terzi con sede nel proprio territorio
devono stipulare con la stessa una convenzione con
la quale vengono regolati gli importi delle rette di
ricovero da corrispondere.
Le rette convenzionate valgono nei confronti degli altri
Enti Locali che si avvalgono della struttura stessa.
Le predette convenzioni valgono nei confronti di ciascuna
U.S.L. che dispone il ricovero.
Art.25 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
Le attività di vigilanza e controllo sul rispetto
delle leggi e regolamenti vigenti sono svolti da una
apposita commissione tecnica composta da:
operatori nominati dall'Ufficio di Direzione su proposta
dei responsabili del Servizio di Assistenza Sociale,
Servizio di Igiene Pubblica e del Territorio, Servizio
Amministrazione Contabile e Patrimonio ed integrata
di volta in volta dall'Assistente Sociale e dal medico
di distretto ove ha sede la struttura.
La commissione effettua sopraluoghi con frequenza almeno
annuale e redige una relazione scritta, sulla funzionalità
della struttura visitata, da presentare al responsabile
del servizio di assistenza sociale dell'U.S.L..
Questi riferisce nell'Ufficio di Direzione per le necessarie
valutazioni e per le eventuali proposte tecniche definitive
ai competenti organi.
Nel caso emergano difformità delle strutture
di ospitalità rispetto ai requisiti richiesti,
o gravi inadempienze nella gestione delle strutture
stesse, il sindaco del comune ove la struttura ha sede,
su parere motivato da parte dell'ufficio di direzione
dell'U.S.L., notifica alla struttura interessata i
provvedimenti formali. Può inoltre disporre
la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.
Art.26 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente regolamento si
rinvia alle disposizioni in materia emesse dallo Stato
e dalla Regione Toscana.
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