[Note's] CIRCOLARE REGIONE TOSCANA 21 SETTEMBRE 1995, N.1

(B.U.R.T. 25-10-1995, n.65)

LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1994, N.76 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE".

1 - CONSIDERAZIONI GENERALI
La legge regionale 17 ottobre 1994, n.76 "Disciplina delle attività agrituristiche", recentemente modificata in più parti dalla legge regionale 14 aprile 1995, n.64 recante "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola", riconferma i presupposti fondamentali per l'esercizio dell'agriturismo in Toscana già previsti nella legge regionale 3 giugno 1987, n.36.
In particolare, si richiama l'articolo 5, concernente il rapporto di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica ed il carattere di principalità delle attività agricole propriamente dette, condizioni che devono essere dimostrate mediante apposita relazione sulle attività agrituristiche, sostituita dal piano agricolo aziendale per le imprese che intendono accedere ai finanziamenti pubblici (cfr. legge regionale n.76/94, art.5).
Per le imprese che svolgono una attività agrituristica limitata alla ricezione ed ospitalità in alloggi fino a sei posti letto, il rapporto di principalità si intende presunto. Anche in tali casi l'azienda è tenuta ad iscriversi nell'elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo di cui all'articolo 12 della L.R.76/94 e a presentare, ove necessario, apposito programma di miglioramento agricolo-ambientale per destinare i fabbricati aziendali all'agriturismo come previsto dalla richiamata legge regionale n.64/95.
La nuova disciplina delle attività agrituristiche ha superato la nozione di "zone a prevalente interesse agrituristico"; di conseguenza, al momento attuale, l'esercizio dell'agriturismo assume connotazioni omogenee per l'intero territorio regionale, tranne per alcune aree, caratterizzate da condizioni di svantaggio naturale e socio economico, per le quali sono state dettate norme particolari favorevoli alla rivitalizzazione delle medesime (cfr. L.R.76/94, art.7).
Tra le varie attività agrituristiche consentite sono state previste, accanto alle attività ricreative e culturali, le attività didattiche, che possono essere organizzate a favore di una larga fascia di utenza, compresi gli ospiti che non pernottano in azienda. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività didattiche, ricreative e culturali occorre evidenziare che non può essere oggetto di autorizzazione comunale la semplice messa a disposizione degli ospiti di strutture per la ricreazione: la legge prevede che dette attività siano "organizzate" sulla base di specifici e dettagliati programmi proposti dall'imprenditore agricolo (articolo 6, comma 1, lettera c, legge regionale n.76/94). Il ruolo dell'imprenditore agricolo risulta pertanto determinante sia nella fase di prospettazione delle attività (elaborazione di dettagliati programmi) sia nella fase di realizzazione delle medesime.
Nei confronti degli ospiti che fruiscono del pernottamento e delle attività ricreative, culturali e didattiche autorizzate è possibile somministrare pasti. Le Province, sentiti i Comuni interessati, possono individuare all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268 CEE aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio o di frammentazione fondiaria o con strutture edilizie di limitate dimensioni entro le quali è consentita la somministrazione di pasti a base di prodotti prevalentemente aziendali fino a un massimo di 30 coperti giornalieri; in tali casi non è necessario (anche se ovviamente possibile) che l'autorizzazione comprenda lo svolgimento delle altre attività agrituristiche (articolo 6, comma 1, lettera d, legge regionale n.76/94). Ai fini ricognitivi e di conoscenza appare opportuno che tali aree territoriali siano contenute nel Piano di Indirizzo di cui all'articolo 17 della L.R.76/94.

2. NORME IGIENICO-SANITARIE ED EDILIZIE

2.1 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI EDIFICI
I requisiti strutturali ed igienico-sanitari degli alloggi destinati allo svolgimento delle attività agrituristiche sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione, come previsto al comma 1, articolo 10, legge regionale n.76/94.
Il comma 2 del medesimo articolo 10, per consentire il più ampio e corretto recupero degli edifici all'uso agrituristico secondo quanto espressamente riportato all'articolo 9 comma 3, prevede che nella valutazione di tali requisiti, in senso complessivo, debba essere tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici. Si aggiunge poi che "in particolare ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante .... purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti all'accertamento dell'autorità sanitaria". I casi particolari di deroga ricordati da detta disposizione non escludono valutazioni, e dunque eventuali deroghe, anche in ordine ad elementi diversi dall'altezza e dalla superficie aereo-illuminante, che, per la loro rilevanza, sono espressamente richiamati dalla legge. Il richiamo del legislatore alle deroghe specifiche assume pertanto il duplice significato di chiarire che la disposizione di cui alla prima parte del comma 2 (valutazione dei requisiti in relazione alle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici) contiene sicuramente i casi di deroga ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante, e di richiamare, per la rilevanza di dette deroghe, la necessità di attenersi per i locali interessati al criterio della garanzia delle condizioni strutturali ed igienico sanitarie comunque sufficienti (criterio peraltro generale e dunque da utilizzarsi anche per le altre deroghe).
Le norme ricordate, pertanto, affidano all'autorità competente la valutazione delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici e la possibilità di concedere l'autorizzazione in ordine a standard diversi da quelli fissati con D.M. 5 luglio 1975, purché comunque sussistano condizioni strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti. La valutazione di sufficienza potrà riguardare diversi requisiti, e comunque quelli espressamente richiamati; essa andrà effettuata "caso per caso" e avrà carattere complessivo in ordine alla sussistenza di sufficienti condizioni strutturali ed igienico-sanitari, e comporterà una specifica valutazione per i locali interessati alle deroghe espressamente richiamate.
A titolo di esempio, e ferma restando la valutazione complessiva di cui si è detto, è possibile fare riferimento ad altezze medie delle camere non inferiori a m 2,50 (come previsto per le abitazioni rurali nelle Istruzioni Ministeriali del 20 giugno 1896: Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato), con altezze minime non inferiori a m 2. In presenza dl altezze in gronda inferiori, la prescrizione dell'uso di appositi arredi potrà consentire di riportare l'altezza minima a m 2. Relativamente al rapporto aereo-illuminante è da ritenersi compatibile con la vivibilità degli ambenti un rapporto fino ad 1/14, purché vi sia idonea distanza del fabbricato in oggetto dalle altre abitazioni. Rapporti aereo-illuminanti inferiori dovranno essere valutati di volta in volta e comunque supportati da idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
Le deroghe sopra descritte sono applicabili anche nel caso del procedimento di rilascio della concessione edilizia, ove sia chiaro e provato l'utilizzo dell'immobile ai fini agrituristici.
La legge regionale introduce inoltre la possibilità di utilizzare anche edifici con requisiti strutturali ed igienico-sanitari diversi da quelli delle civili abitazioni, ma riconducibili alla tipologia dei rifugi o degli ostelli (cfr. rispettivamente art.7 e art.3 della legge regionale 10 gennaio 1987, n.1).
Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n.76/94 infatti ha come duplice obiettivo quello di promuovere ed incrementare l'attività escursionistica e di dare alle aziende agricole, mediante l'esercizio dell'agriturismo, la possibilità di ospitare gli escursionisti. A tal fine è consentito che gli immobili ricadenti in zone montane e svantaggiate perimetrate ai sensi della Direttiva 75/268 CEE, possano possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitarie dei rifugi. La soluzione prevista consente, nell'ambito dell'agriturismo, di dare una risposta alle richieste sempre maggiori dello sport escursionistico. Nel caso dell'escursionismo a cavallo, poi, l'azienda agricola attraverso le proprie strutture e personale risulta particolarmente idonea allo svolgimento di dette attività.
Il comma 5 del medesimo articolo 10 consente invece di qualificare ulteriormente lo svolgimento delle attività didattiche attraverso l'utilizzo di strutture con i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti per gli ostelli. Come ricordato al precedente punto 1 non c'è dubbio che lo svolgimento di attività didattiche, ricreative e culturali necessiti nella maggior parte dei casi di un adeguamento e specializzazione dell'azienda agricola medesima in termini dl strutture utilizzate, di programmi di attività come pure di personale addetto.
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n.76/94 fissa la dotazione di servizi igienico-sanitari in rapporto alle persone alloggiate. Tale rapporto passa da un servizio igienico-sanitario ogni sei persone alloggiate, come previsto dalla precedente normativa agrituristica, ad un servizio igienico-sanitario ogni quattro persone alloggiate. Il medesimo comma prevede, infine, che, per il suddetto rapporto, siano fatti salvi i casi di alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n.76/94: ad essi pertanto si applica il rapporto già disciplinato dalla legge regionale n.36/87. In tale eccezione rientrano non solamente tutti gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività agrituristiche autorizzate ai sensi della legge regionale n.36/87 ma anche tutti quegli edifici per i quali siano già state rilasciate autorizzazione e/o concessioni edilizie e pareri igienico-sanitari ai fini di un loro recupero e/o riutilizzazione ad uso agrituristico, senza che l'imprenditore agricolo sia al momento in possesso dell'autorizzazione comunale a svolgere attività agrituristiche.

2.2 PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI
L'articolo 10, comma 8 della legge regionale n.76/94 dispone che la produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande siano soggetti alle prescrizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.283 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della legge n.283/62, comunque dovrà essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta.
Un elemento di valutazione di particolare rilievo è rappresentato dal numero dei pasti che contemporaneamente vengono preparati nei locali a ciò adibiti. In caso di un limitato numero di pasti appare sufficiente l'uso della cucina di tipo familiare salvo alcuni adeguamenti, quali la presenza, ad esempio, di pareti e di piani di lavoro lavabili ed impermeabili, oltre agli altri requisiti minimi previsti per legge (L.283/62 e D.P.R.327/80). In caso di un numero rilevante di pasti appare necessaria una disposizione della cucina tale da consentire linee separate di lavorazione.

2.3 DEGUSTAZIONE E ASSAGGIO DI PRODOTTI AZIENDALI
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della legge regionale n.76/94 anche la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali sono attività consentite nell'ambito dell'esercizio dell'agriturismo.
Con il termine "degustazione ed assaggio" deve essere intesa una attività di somministrazione di prodotti aziendali senza che questi abbiano subito per tale scopo operazioni di particolare manipolazione e cottura. Qualora invece il prodotto aziendale venga posto in assaggio e degustazione con le caratteristiche di un pasto, si configura una attività soggetta ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) della legge regionale n.76/94.
L'assaggio e degustazione, generalmente accompagnati alla vendita dei prodotti medesimi disciplinata dalla legge 9 febbraio 1963, n.59, possono essere svolti indipendentemente dalle altre attività agrituristiche aziendali.
Particolare importanza sotto il profilo dell'innovazione e della promozione dei prodotti assumono quelle forme di degustazione ed assaggio di prodotti legate alla organizzazione di attività culturali e didattiche.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo assume rilevanza l'attività di degustazione e di assaggio esercitata in forma esclusiva per la quale si ha il pagamento del servizio da parte dell'ospite. In quest'ultimo caso l'attività dovrà essere oggetto di valutazione nell'ambito della relazione sulle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n.76/94, e le modalità di svolgimento di detta attività dovranno essere menzionate nella autorizzazione comunale, così come sono autorizzate le attività didattiche, ricreative e culturali (cfr. punto 1.).
Relativamente agli aspetti igienico-sanitari si distinguono i seguenti casi in base alle caratteristiche dei prodotti posti in assaggio e degustazione:
1) se è un prodotto per la cui produzione è richiesta autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2, legge n.283/62, come ad esempio il vino, l'olio, i salumi, le marmellate, il miele, il formaggio ecc., nel parere igienico sanitario per l'agriturismo dovranno essere citati gli estremi dell'atto autorizzativo, individuando nel contempo i locali o le zone dove avviene la degustazione;
2) se è un prodotto per la cui produzione non è prevista autorizzazione sanitaria, ad esempio la frutta, nel contesto della domanda per l'esercizio dell'agriturismo con degustazione l'interessato dovrà specificare le modalità con cui intende attuare la degustazione e in tal caso nel parere igienico-sanitario si esprimerà un parere specifico anche sulla degustazione, individuando i locali e le zone dove l'interessato intende effettuarle.
In entrambi i casi appare opportuno garantire una attrezzatura minima per il lavaggio delle stoviglie ed il loro deposito; in alternativa potrà essere utilizzato materiale a perdere.
Anche il personale addetto alle attività di degustazione ed assaggio dovrà possedere il libretto di idoneità sanitaria (cfr. articolo 13, comma 1, lettera e, legge regionale n.76/94).
Agli ospiti che fruiscono delle attività di degustazione e di assaggio dovranno essere messi a disposizione servizi igienici secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 10 della legge regionale n.76/94.
Qualora le attività di degustazione e assaggio siano svolte in locali appositamente adibiti alla somministrazione di pasti e bevande valgono le specifiche norme igienico-sanitarie per tali locali.

2.4 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 11 della legge regionale n.76/94, per la sicurezza degli impianti occorre fare riferimento alla legge 5 marzo 1990, n.46.
Ai sensi di tale legge gli impianti devono conformarsi alle norme e nei tempi ivi previsti per le abitazioni, con modalità diverse per quelli già esistenti al marzo 1990.
Unica eccezione è rappresentata dalla conformità dell'impianto elettrico che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale n.76/94, viene richiesta già in fase di rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'agriturismo. Se al momento del sopralluogo di verifica da parte dell'autorità sanitaria, tali impianti, pur nelle more della Legge 46/90, non fossero giudicati sicuri, l'autorità sanitaria può richiedere gli opportuni adeguamenti. In tali casi il parere igienico-sanitario per l'agriturismo è subordinato alla messa in atto di tali adeguamenti.

2.5 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche si richiama il comma 9, articolo 9, della legge regionale n.76/94.
In proposito appare necessario sottolineare che con "ricettività complessiva aziendale" è da intendersi la capacità ricettiva totale dell'azienda agrituristica in termini di camere, indipendentemente dal numero degli edifici ed unità abitative all'interno dei quali sono localizzate tali camere.

2.6 DISPOSIZIONI EDILIZIE
La legge regionali 14 aprile 1995, n.64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola", che ha abrogato la legge regionale 19 febbraio 1979, n.10, ha introdotto novità di rilievo in materia di edificabilità e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente in zone agricole.
Tale normativa ha quindi sensibili ripercussioni per l'esercizio dell'agriturismo, sia sul piano generale per quanto concerne la dimostrazione della non necessarietà ai fini agricoli dei fabbricati da destinare ad agriturismo e per quanto concerne gli interventi edilizi ammessi, sia in particolare per alcune modifiche operate direttamente nei confronti della legge medesima.
L'articolo 8 della legge regionale n.64/95 prevede che il Consiglio Regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa ne approvi il regolamento di attuazione. Tale regolamento costituirà l'occasione per i necessari approfondimenti della materia e per fornire ulteriori specificazioni in merito alle disposizioni procedurali e alla strumentazione per l'applicazione della legge. Pur tuttavia, e comunque in attesa della approvazione del citato regolamento attuativo, appare opportuno evidenziare alcuni aspetti che hanno immediato effetto per l'esercizio dell'agriturismo.
Gli interventi edilizi consentiti per il recupero dei fabbricati esistenti risultano ampliati.
Sono possibili infatti tutti gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 21 maggio 1980 n.59, compresa la ristrutturazione urbanistica, venendo meno le limitazioni poste dalla legge regionale n.10/79.
Relativamente al tipo di immobili esistenti utilizzabili per l'agriturismo, le modifiche apportate dalla legge regionale n.64/95 all'articolo 9 della legge regionale n.76/94 evidenziano che oltre ai locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata sul fondo, o nei centri abitati qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, possono essere utilizzati per l'agriturismo tutti gli edifici aziendali esistenti sul fondo purché si dimostri la loro non necessarietà alla conduzione del fondo medesimo.
A seguito di ulteriori modifiche apportate dalla legge regionale n.64/95 possono essere utilizzati per agriturismo anche i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica.
L'articolo 4 della legge regionale n.64/95 disciplina il programma di miglioramento agricolo ambientale quale strumento tecnico attraverso il quale mettere in evidenza (e giustificare) la realizzazione degli interventi edilizi previsti (in sostituzione del piano di utilizzazione aziendale previsto dall'articolo 2 della legge regionale n.10/79).
Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n.76/94 modificato dalla legge regionale n.64/95, qualora sussistano le condizioni per la presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientale, la relazione sulle attività agrituristiche integra tale strumento.
Il confronto tra i contenuti del programma di miglioramento agricolo ambientale e i contenuti della relazione sulle attività agrituristiche permette di evidenziare che l'integrazione risulta necessaria limitatamente agli "interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale" (cfr. legge regionale n.64/95, art.4, comma 2, lettera b) e alla individuazione dei fondi collegati agli edifici aziendali (cfr. legge regionale n.64/95, art.4, comma 2, lettera d).
Relativamente a questo secondo aspetto il collegamento degli edifici ad uso agrituristico deve essere riferito o a tutta l'azienda o a fondi capaci di soddisfare il requisito della principalità della attività agricola.
In attesa di una puntuale definizione della modulistica del programma di miglioramento agricolo ambientale, per gli interventi a scopo agrituristico appare pertanto sufficiente fare riferimento alla modulistica di relazione sulle attività agrituristiche evidenziando nella scheda 2 "Relazione tecnica" gli aspetti da integrare sopra richiamati.

3. ALCUNI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

3.1 - SUPERAMENTO LIMITI DI OSPITALITÀ
L'attività di ricezione ed ospitalità in camere o in unità abitative indipendenti è consentita fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale n.76/94 tale limite può essere superato utilizzando unità abitative indipendenti per il recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con particolare riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'articolo 1 della legge regionale n.10/79 e all'articolo 7 della legge regionale n.59/80, nonché di nuclei classificati zone "A" non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.
Il superamento dei limiti è consentito esclusivamente in aree individuate dai Comuni con apposite varianti agli strumenti urbanistici. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5 le varianti di cui all'articolo 8, comma 2 della legge regionale n.76/94 vengono approvate con la procedura di cui all'articolo 40, commi da 3 a 7 della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5.
Il contenuto della variante sarà costituito dall'individuazione dell'ambito di applicazione, che potrà anche coincidere con tutte le zone del comune in cui è possibile l'esercizio dell'agriturismo, nonché dalla individuazione degli immobili per i quali è consentito il superamento dei limiti di ospitalità.
Qualora il comune disponga già degli elenchi previsti dall'articolo 7 della legge regionale n.59/80 e dall'articolo 1 della legge regionale n.10/79, la variante potrà fare riferimento a tali elenchi.
In mancanza degli elenchi, ovvero qualora gli immobili considerati non siano in essi ricompresi, gli immobili utilizzabili dovranno essere individuati attraverso la documentazione necessaria a dimostrarne il particolare valore e dovrà essere definita la relativa disciplina urbanistico edilizia di tutela.

3.2 ATTI E PROVVEDIMENTI PENDENTI
L'articolo 24, comma 2 della legge regionale n.76/94 dispone che gli atti e i provvedimenti autorizzatori pendenti sono fatti salvi se conformi alle disposizioni della legge medesima.
Non essendo pertanto previsto un regime transitorio tra la vecchia e la nuova normativa, i procedimenti autorizzatori pendenti sono direttamente soggetti alla nuova legge nell'accezione che tutti gli atti e le attività ancora da compiersi (tra cui spicca il rilascio dell'autorizzazione) debbano regolarsi sulla base della nuova normativa.
Unica eccezione al principio sopraddetto è data dall'articolo 10, comma 3 che, come già evidenziato nel precedente punto 2.1, nel disporre un determinato rapporto tra numero di servizi igienici e numero di persone alloggiate prevede che siano "fatti salvi gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge".
In base alla norma di cui sopra, che determina i suoi effetti sia in fase di rilascio che di rinnovo dell'autorizzazione, qualora vi sia un atto della pubblica amministrazione, diverso dall'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo, da cui risulti però una "autorizzazione" relativa agli alloggi (ad esempio il parere dell'U.S.L., o una concessione o autorizzazione edilizia) si può ritenere che la condizione prevista sia ugualmente soddisfatta, e cioè siano fatti salvi tutti quegli edifici per i quali siano stati già rilasciati autorizzazioni e/o concessioni edilizie e pareri igienico-sanitari ai fini del loro restauro ad uso agrituristico.
Quanto sopra trova valenza soltanto quando dalla domanda di autorizzazione o di concessione edilizia e/o dall'istruttoria relativa risulti chiaramente la volontà di chiedere e/o di consentire interventi edilizi per destinare gli immobili alle attività agrituristiche.

3.3 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n.76/94 specifica che l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'agriturismo ha durata triennale e che alla scadenza del triennio l'imprenditore agricolo deve presentare domanda di rinnovo.
La legge non indica un termine, anteriore alla scadenza del triennio, entro il quale l'imprenditore debba, se vuole, proporre domanda di rinnovo. E' pertanto possibile che la domanda di rinnovo sia presentata in tempo non sufficiente alla conclusione del procedimento di rinnovo, procedimento che è anch'esso soggetto alla disciplina prevista dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 gennaio 1995, n.9 in quanto applicabili (in generale vedasi disposizioni di cui all'articolo 63; in particolare, rientrando l'autorizzazione comunale per l'agriturismo tra i procedimenti attinenti l'esercizio di funzioni amministrative nelle materie di attribuzione regionale, l'autorizzazione medesima potrà essere coinvolta nella disciplina regolamentare prevista dal titolo III della legge regionale n.9/95).
In assenza di precise disposizioni di legge, e in attesa delle eventuali disposizioni procedurali del piano di indirizzo (articolo 17, comma 4, legge regionale n.76/94) nonché della emanazione dei regolamenti di cui al titolo III della legge regionale n.9/95, e affinché il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione si concluda in tempo utile a consentire la continuità dell'attività senza che eventuali necessità istruttorie incidano negativamente sugli interessati, è necessario che il Comune informi preventivamente questi sui tempi del procedimento di rinnovo (e su quelli presumibili dei subprocedimenti previsti dall'articolo 13, comma 2, legge regionale n.76/94), invitando espressamente gli interessati medesimi a presentare la domanda in tempi che ragionevolmente possano consentire la continuità dell'attività.
Resta fermo che, in ogni caso, gli interessati possano presentare domanda di rinnovo entro la data di scadenza dell'autorizzazione triennale.
La domanda di rinnovo dovrà essere presentata con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n.76/94, fatta salva la possibilità di autocertificazione per tutte quelle condizioni che non hanno subito variazioni nel corso del triennio.
In particolare alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:
- documentazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 in luogo della documentazione prescritta alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art.13 della legge regionale n.76/94, nonché alla lettera f) qualora sia già stata presentata la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e non siano intervenute variazioni nel corso del triennio;
- copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciato al personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti, alimenti e bevande, rinnovato ai sensi della legge n.283/62;
- autorizzazione del proprietario alla utilizzazione degli immobili nel caso il rinnovo venga effettuato da affittuario colono del fondo e/o mezzadro;
- documentazione di cui alla lettera f) del comma 1, art.13, legge regionale n.76/94, che dovrà essere presentata solo nel caso siano intervenute variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione oggetto del rinnovo o qualora non sia già in possesso del Comune;
- relazione sulle attività agrituristiche che si intende svolgere nel triennio successivo.
Al fine di dimostrare che l'esercizio dell'agriturismo viene svolto effettivamente in condizioni di connessione e complementarietà con l'attività agricola e che quest'ultima non ha perso, nel corso del triennio, la condizione di principalità rispetto alle attività agrituristiche, è necessario che alla scadenza del triennio venga nuovamente acquisita la relazione per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale n.76/94.
Come è noto, la relazione che l'agricoltore presenta in sede di prima autorizzazione ha il duplice scopo di dimostrare la sussistenza delle condizioni suddette nonché di verificare la possibilità di utilizzare per l'attività agrituristica edifici riconosciuti non più necessari per la conduzione del fondo agricolo. In sede di rinnovo, qualora non sia richiesto un ampliamento della attività agrituristica, la relazione sarà mirata soltanto a dimostrare il permanere delle condizioni di connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e la principalità dell'attività agricola, fatti salvi i casi per i quali la principalità si intende presunta (cfr. legge regionale 76/94, art.3, comma 3).
Tale relazione deve essere presentata anche qualora in fase iniziale fosse stato predisposto un piano agricolo aziendale per accedere a finanziamenti pubblici.
Le modalità di presentazione della relazione in occasione del rinnovo sono analoghe a quelle indicate in sede di prima autorizzazione.
Ai fini dell'istruttoria delle domande di autorizzazione all'esercizio delle attività agrituristiche il Comune acquisisce il parere dell'Ente Delegato competente per territorio in merito alla relazione per lo svolgimento delle attività agrituristiche.
Un caso particolare di rinnovo è rappresentato dalle aziende già autorizzate al superamento del limite dei trenta posti letto, ai sensi della legge regionale n.36/87.
Con la legge regionale n.76/94 il superamento del limite dei 30 posti letto viene autorizzato con una procedura di esclusiva competenza del Comune, comune già descritto al punto 3.1.
Di conseguenza, in sede di rinnovo delle suddette autorizzazioni deve essere attivata tale procedura.
Ai sensi del comma 4, articolo 13, legge regionale n.76/94, il Comune, in fase di rinnovo, è tenuto a verificare le presenze effettivamente registrate nel triennio precedente.
Alla luce delle recenti modifiche introdotte relativamente alle modalità di registrazione e notifica dei movimenti delle persone alloggiate con legge 30 maggio 1995, n.203 (cfr. successivo punto 4.2), appare sufficiente che il Comune si avvalga, per la verifica suddetta, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del titolare relativa alle presenze effettivamente verificatesi nel triennio, distinte in base alle attività agrituristiche esercitate, desumibili dai dati fiscali aziendali.

4. PREZZI E PRESENZE

4.1 PREZZI
Si ricorda che in data 12 gennaio 1995 (prot. n. V/355/4.45) il Dip. Turismo, d'intesa con il Dip. Agricoltura, ha fornito alcune precisazioni in merito alla nuova normativa in materia di pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature agrituristiche.
Si richiamano di seguito le principali novità introdotte dalla legge regionale n.76/94.
Innanzitutto si evidenzia che la nuova disciplina attribuisce la competenza a ricevere le comunicazioni (annuale e suppletiva) alle Amministrazioni Provinciali anziché ai Comuni (cfr. legge regionale n.76/94, art.15).
Vengono modificate anche le norme vigenti in ordine alla vigilanza e al controllo in materia dei prezzi dei servizi agrituristici (ripartendo le competenze tra Province e Comuni) e viene stabilito un nuovo sistema sanzionatorio (cfr. legge regionale n.76/94, artt. 20 e 21).
Sono invece sostanzialmente confermati, pur con alcune modifiche, gli adempimenti già praticati dai soggetti autorizzati all'esercizio delle attività agrituristiche:
- comunicazione entro il 1o ottobre di ogni anno alla Provincia territorialmente competente (e non più al Comune) dei prezzi giornalieri minimi e massimi che si intendono praticare a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo, utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Giunta Regionale;
- comunicazione alla Provincia (e non più al Comune), contemporaneamente alla comunicazione dei prezzi, dei dati riguardanti i principali servizi e attrezzature presenti nella struttura, sempre utilizzando i modelli citati;
- presentazione di una comunicazione suppletiva, (facoltativa), consentita ai soli operatori che abbiano presentato regolare comunicazione annuale, da inoltrarsi alla Provincia entro il 1o marzo e contenente i prezzi differenziati da applicare dal 1o giugno del medesimo anno;
- obbligo di esporre in luogo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella riassuntiva dei prezzi praticati, nonché di esporre in ogni camera o unità abitativa un cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso strettamente collegati, sempre secondo i modelli predisposti dalla Giunta Regionale.

4.2 REGISTRAZIONE E NOTIFICA DEI MOVIMENTI DELLE PERSONE ALLOGGIATE
La legge regionale n.76/94, all'articolo 14, comma 1, lettere e) ed f), prevede, come obbligo amministrativo del titolare dell'autorizzazione, la tenuta di un registro con le generalità delle persone alloggiate e l'obbligo di comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza.
Con legge 30 maggio 1995, n.203 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 1995) sono state introdotte innovazioni in merito alle modalità di registrazione e notifica dei movimenti delle persone alloggiate.
Secondo tali norme, in sostituzione degli adempimenti di cui alla legge regionale n.76/94, art.14, lettere e) ed f) sopra richiamati, è prevista la compilazione di apposite schede di dichiarazione delle generalità, recanti un numero di serie progressivo, e conformi ad un modello che sarà approvato dal Ministro dell'Interno.
In attesa della approvazione di tale modulistica i titolari delle strutture ricettive potranno utilizzare le schede conformi al modello di cui al D.M. 5 luglio 1994, tralasciando di apporre su di esso la propria firma in quanto non è più richiesta.
Questo modello, che può essere compilato nella parte informativa anche a cura del personale della struttura ricettiva, deve essere obbligatoriamente sottoscritto dalle persone alloggiate.
Per i nuclei familiari ed i gruppi turistici il modello dichiarativo può essere sottoscritto, rispettivamente, anche da uno dei coniugi per gli altri familiari e dal capo-comitiva per gli altri componenti del gruppo.
Le schede di dichiarazione devono essere conservate presso i locali della struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.
I titolari delle strutture ricettive devono inoltre provvedere a comunicare giornalmente l'arrivo degli ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza mediante consegna di copia delle schede di dichiarazione delle generalità, ovvero a mezzo trasmissione, anche attraverso apparecchi informatici, dei dati in essa contenuti secondo modalità che vengono stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Da rilevare quindi che la comunicazione dell'arrivo delle persone alloggiate deve essere inoltrata non più all'Autorità locale di P.S. ma all'Autorità Provinciale di P.S., cioè il Questore. Nel caso di esercizi ricettivi ubicati in Comuni diversi da quelli capoluogo di Provincia è stato consentito, con circolare del Ministero dell'Interno del 4 gennaio 1995, che i titolari dell'esercizio ricettivo consegnino copia delle schede di dichiarazione alle Autorità Locali di P.S., le quali, a loro volta, provvederanno a trasmetterle tempestivamente al Questore.
Infine si richiama l'attenzione in merito agli adempimenti statistici (cfr. legge regionale n.76/94, art.14, comma 1, lettere g ed h). In particolare, al fine di acquisire ed elaborare le informazioni relative al flusso turistico, è necessario che i titolari delle autorizzazioni compilino mensilmente e spediscano alle Amministrazioni Provinciali di competenza la Tavola di Spoglio A di cui alla Deliberazione Consiglio Regionale 27 dicembre 1989, n.546.
Le informazioni ottenute da tali rilevazioni consentiranno la creazione di un sistema informativo sugli aspetti più propriamente turistici in grado di soddisfare le esigenze informative sia degli operatori pubblici che privati, assicurando così la congruità dei servizi resi agli utenti finali e dando indirizzi gestionali agli operatori agrituristici.




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