(B.U.R.T. 25-10-1995, n.65)
LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1994, N.76 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE".
1 - CONSIDERAZIONI GENERALI
La legge regionale 17 ottobre 1994, n.76 "Disciplina
delle attività agrituristiche", recentemente
modificata in più parti dalla legge regionale
14 aprile 1995, n.64 recante "Disciplina degli
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone con prevalente funzione agricola",
riconferma i presupposti fondamentali per l'esercizio
dell'agriturismo in Toscana già previsti nella
legge regionale 3 giugno 1987, n.36.
In particolare, si richiama l'articolo 5, concernente
il rapporto di connessione e complementarietà
dell'attività agrituristica ed il carattere
di principalità delle attività agricole
propriamente dette, condizioni che devono essere dimostrate
mediante apposita relazione sulle attività agrituristiche,
sostituita dal piano agricolo aziendale per le imprese
che intendono accedere ai finanziamenti pubblici (cfr.
legge regionale n.76/94, art.5).
Per le imprese che svolgono una attività agrituristica
limitata alla ricezione ed ospitalità in alloggi
fino a sei posti letto, il rapporto di principalità
si intende presunto. Anche in tali casi l'azienda è
tenuta ad iscriversi nell'elenco regionale dei soggetti
abilitati ad esercitare l'agriturismo di cui all'articolo
12 della L.R.76/94 e a presentare, ove necessario,
apposito programma di miglioramento agricolo-ambientale
per destinare i fabbricati aziendali all'agriturismo
come previsto dalla richiamata legge regionale n.64/95.
La nuova disciplina delle attività agrituristiche
ha superato la nozione di "zone a prevalente interesse
agrituristico"; di conseguenza, al momento attuale,
l'esercizio dell'agriturismo assume connotazioni omogenee
per l'intero territorio regionale, tranne per alcune
aree, caratterizzate da condizioni di svantaggio naturale
e socio economico, per le quali sono state dettate
norme particolari favorevoli alla rivitalizzazione
delle medesime (cfr. L.R.76/94, art.7).
Tra le varie attività agrituristiche consentite
sono state previste, accanto alle attività ricreative
e culturali, le attività didattiche, che possono
essere organizzate a favore di una larga fascia di
utenza, compresi gli ospiti che non pernottano in azienda.
Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio delle attività
didattiche, ricreative e culturali occorre evidenziare
che non può essere oggetto di autorizzazione
comunale la semplice messa a disposizione degli ospiti
di strutture per la ricreazione: la legge prevede che
dette attività siano "organizzate"
sulla base di specifici e dettagliati programmi proposti
dall'imprenditore agricolo (articolo 6, comma 1, lettera
c, legge regionale n.76/94). Il ruolo dell'imprenditore
agricolo risulta pertanto determinante sia nella fase
di prospettazione delle attività (elaborazione
di dettagliati programmi) sia nella fase di realizzazione
delle medesime.
Nei confronti degli ospiti che fruiscono del pernottamento
e delle attività ricreative, culturali e didattiche
autorizzate è possibile somministrare pasti.
Le Province, sentiti i Comuni interessati, possono
individuare all'interno delle zone montane e svantaggiate
di cui alla direttiva 75/268 CEE aree territoriali
caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio
o di frammentazione fondiaria o con strutture edilizie
di limitate dimensioni entro le quali è consentita
la somministrazione di pasti a base di prodotti prevalentemente
aziendali fino a un massimo di 30 coperti giornalieri;
in tali casi non è necessario (anche se ovviamente
possibile) che l'autorizzazione comprenda lo svolgimento
delle altre attività agrituristiche (articolo
6, comma 1, lettera d, legge regionale n.76/94). Ai
fini ricognitivi e di conoscenza appare opportuno che
tali aree territoriali siano contenute nel Piano di
Indirizzo di cui all'articolo 17 della L.R.76/94.
2. NORME IGIENICO-SANITARIE ED EDILIZIE
2.1 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI EDIFICI
I requisiti strutturali ed igienico-sanitari degli alloggi
destinati allo svolgimento delle attività agrituristiche
sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai
regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali
di abitazione, come previsto al comma 1, articolo 10,
legge regionale n.76/94.
Il comma 2 del medesimo articolo 10, per consentire
il più ampio e corretto recupero degli edifici
all'uso agrituristico secondo quanto espressamente
riportato all'articolo 9 comma 3, prevede che nella
valutazione di tali requisiti, in senso complessivo,
debba essere tenuto conto delle caratteristiche di
ruralità degli edifici. Si aggiunge poi che
"in particolare ai fini della utilizzazione agrituristica
è consentito derogare ai limiti di altezza e
di superficie aereo-illuminante .... purché
vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie
considerate sufficienti all'accertamento dell'autorità
sanitaria". I casi particolari di deroga ricordati
da detta disposizione non escludono valutazioni, e
dunque eventuali deroghe, anche in ordine ad elementi
diversi dall'altezza e dalla superficie aereo-illuminante,
che, per la loro rilevanza, sono espressamente richiamati
dalla legge. Il richiamo del legislatore alle deroghe
specifiche assume pertanto il duplice significato di
chiarire che la disposizione di cui alla prima parte
del comma 2 (valutazione dei requisiti in relazione
alle particolari caratteristiche di ruralità
degli edifici) contiene sicuramente i casi di deroga
ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante,
e di richiamare, per la rilevanza di dette deroghe,
la necessità di attenersi per i locali interessati
al criterio della garanzia delle condizioni strutturali
ed igienico sanitarie comunque sufficienti (criterio
peraltro generale e dunque da utilizzarsi anche per
le altre deroghe).
Le norme ricordate, pertanto, affidano all'autorità
competente la valutazione delle particolari caratteristiche
di ruralità degli edifici e la possibilità
di concedere l'autorizzazione in ordine a standard
diversi da quelli fissati con D.M. 5 luglio 1975, purché
comunque sussistano condizioni strutturali ed igienico-sanitarie
sufficienti. La valutazione di sufficienza potrà
riguardare diversi requisiti, e comunque quelli espressamente
richiamati; essa andrà effettuata "caso
per caso" e avrà carattere complessivo
in ordine alla sussistenza di sufficienti condizioni
strutturali ed igienico-sanitari, e comporterà
una specifica valutazione per i locali interessati
alle deroghe espressamente richiamate.
A titolo di esempio, e ferma restando la valutazione
complessiva di cui si è detto, è possibile
fare riferimento ad altezze medie delle camere non
inferiori a m 2,50 (come previsto per le abitazioni
rurali nelle Istruzioni Ministeriali del 20 giugno
1896: Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene
del suolo e dell'abitato), con altezze minime non inferiori
a m 2. In presenza dl altezze in gronda inferiori,
la prescrizione dell'uso di appositi arredi potrà
consentire di riportare l'altezza minima a m 2. Relativamente
al rapporto aereo-illuminante è da ritenersi
compatibile con la vivibilità degli ambenti
un rapporto fino ad 1/14, purché vi sia idonea
distanza del fabbricato in oggetto dalle altre abitazioni.
Rapporti aereo-illuminanti inferiori dovranno essere
valutati di volta in volta e comunque supportati da
idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
Le deroghe sopra descritte sono applicabili anche nel
caso del procedimento di rilascio della concessione
edilizia, ove sia chiaro e provato l'utilizzo dell'immobile
ai fini agrituristici.
La legge regionale introduce inoltre la possibilità
di utilizzare anche edifici con requisiti strutturali
ed igienico-sanitari diversi da quelli delle civili
abitazioni, ma riconducibili alla tipologia dei rifugi
o degli ostelli (cfr. rispettivamente art.7 e art.3
della legge regionale 10 gennaio 1987, n.1).
Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n.76/94
infatti ha come duplice obiettivo quello di promuovere
ed incrementare l'attività escursionistica e
di dare alle aziende agricole, mediante l'esercizio
dell'agriturismo, la possibilità di ospitare
gli escursionisti. A tal fine è consentito che
gli immobili ricadenti in zone montane e svantaggiate
perimetrate ai sensi della Direttiva 75/268 CEE, possano
possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitarie
dei rifugi. La soluzione prevista consente, nell'ambito
dell'agriturismo, di dare una risposta alle richieste
sempre maggiori dello sport escursionistico. Nel caso
dell'escursionismo a cavallo, poi, l'azienda agricola
attraverso le proprie strutture e personale risulta
particolarmente idonea allo svolgimento di dette attività.
Il comma 5 del medesimo articolo 10 consente invece
di qualificare ulteriormente lo svolgimento delle attività
didattiche attraverso l'utilizzo di strutture con i
requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti per
gli ostelli. Come ricordato al precedente punto 1 non
c'è dubbio che lo svolgimento di attività
didattiche, ricreative e culturali necessiti nella
maggior parte dei casi di un adeguamento e specializzazione
dell'azienda agricola medesima in termini dl strutture
utilizzate, di programmi di attività come pure
di personale addetto.
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n.76/94
fissa la dotazione di servizi igienico-sanitari in
rapporto alle persone alloggiate. Tale rapporto passa
da un servizio igienico-sanitario ogni sei persone
alloggiate, come previsto dalla precedente normativa
agrituristica, ad un servizio igienico-sanitario ogni
quattro persone alloggiate. Il medesimo comma prevede,
infine, che, per il suddetto rapporto, siano fatti
salvi i casi di alloggi agrituristici autorizzati precedentemente
all'entrata in vigore della legge regionale n.76/94:
ad essi pertanto si applica il rapporto già
disciplinato dalla legge regionale n.36/87. In tale
eccezione rientrano non solamente tutti gli edifici
utilizzati per lo svolgimento di attività agrituristiche
autorizzate ai sensi della legge regionale n.36/87
ma anche tutti quegli edifici per i quali siano già
state rilasciate autorizzazione e/o concessioni edilizie
e pareri igienico-sanitari ai fini di un loro recupero
e/o riutilizzazione ad uso agrituristico, senza che
l'imprenditore agricolo sia al momento in possesso
dell'autorizzazione comunale a svolgere attività
agrituristiche.
2.2 PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI
L'articolo 10, comma 8 della legge regionale n.76/94
dispone che la produzione, la preparazione, il confezionamento
e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande
siano soggetti alle prescrizioni di cui alla legge
30 aprile 1962, n.283 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Nell'accertamento dell'idoneità dei locali, degli
immobili e delle attrezzature per tali attività
ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria
di cui all'articolo 2 della legge n.283/62, comunque
dovrà essere tenuto conto delle particolari
caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati
e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta.
Un elemento di valutazione di particolare rilievo è
rappresentato dal numero dei pasti che contemporaneamente
vengono preparati nei locali a ciò adibiti.
In caso di un limitato numero di pasti appare sufficiente
l'uso della cucina di tipo familiare salvo alcuni adeguamenti,
quali la presenza, ad esempio, di pareti e di piani
di lavoro lavabili ed impermeabili, oltre agli altri
requisiti minimi previsti per legge (L.283/62 e D.P.R.327/80).
In caso di un numero rilevante di pasti appare necessaria
una disposizione della cucina tale da consentire linee
separate di lavorazione.
2.3 DEGUSTAZIONE E ASSAGGIO DI PRODOTTI AZIENDALI
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della
legge regionale n.76/94 anche la degustazione e l'assaggio
dei prodotti aziendali sono attività consentite
nell'ambito dell'esercizio dell'agriturismo.
Con il termine "degustazione ed assaggio"
deve essere intesa una attività di somministrazione
di prodotti aziendali senza che questi abbiano subito
per tale scopo operazioni di particolare manipolazione
e cottura. Qualora invece il prodotto aziendale venga
posto in assaggio e degustazione con le caratteristiche
di un pasto, si configura una attività soggetta
ai criteri e alle modalità di cui all'articolo
6, comma 1, lettera d) della legge regionale n.76/94.
L'assaggio e degustazione, generalmente accompagnati
alla vendita dei prodotti medesimi disciplinata dalla
legge 9 febbraio 1963, n.59, possono essere svolti
indipendentemente dalle altre attività agrituristiche
aziendali.
Particolare importanza sotto il profilo dell'innovazione
e della promozione dei prodotti assumono quelle forme
di degustazione ed assaggio di prodotti legate alla
organizzazione di attività culturali e didattiche.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio
dell'agriturismo assume rilevanza l'attività
di degustazione e di assaggio esercitata in forma esclusiva
per la quale si ha il pagamento del servizio da parte
dell'ospite. In quest'ultimo caso l'attività
dovrà essere oggetto di valutazione nell'ambito
della relazione sulle attività agrituristiche
ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale
n.76/94, e le modalità di svolgimento di detta
attività dovranno essere menzionate nella autorizzazione
comunale, così come sono autorizzate le attività
didattiche, ricreative e culturali (cfr. punto 1.).
Relativamente agli aspetti igienico-sanitari si distinguono
i seguenti casi in base alle caratteristiche dei prodotti
posti in assaggio e degustazione:
1) se è un prodotto per la cui produzione è
richiesta autorizzazione sanitaria di cui all'articolo
2, legge n.283/62, come ad esempio il vino, l'olio,
i salumi, le marmellate, il miele, il formaggio ecc.,
nel parere igienico sanitario per l'agriturismo dovranno
essere citati gli estremi dell'atto autorizzativo,
individuando nel contempo i locali o le zone dove avviene
la degustazione;
2) se è un prodotto per la cui produzione non
è prevista autorizzazione sanitaria, ad esempio
la frutta, nel contesto della domanda per l'esercizio
dell'agriturismo con degustazione l'interessato dovrà
specificare le modalità con cui intende attuare
la degustazione e in tal caso nel parere igienico-sanitario
si esprimerà un parere specifico anche sulla
degustazione, individuando i locali e le zone dove
l'interessato intende effettuarle.
In entrambi i casi appare opportuno garantire una attrezzatura
minima per il lavaggio delle stoviglie ed il loro deposito;
in alternativa potrà essere utilizzato materiale
a perdere.
Anche il personale addetto alle attività di degustazione
ed assaggio dovrà possedere il libretto di idoneità
sanitaria (cfr. articolo 13, comma 1, lettera e, legge
regionale n.76/94).
Agli ospiti che fruiscono delle attività di degustazione
e di assaggio dovranno essere messi a disposizione
servizi igienici secondo quanto previsto all'articolo
10, comma 10 della legge regionale n.76/94.
Qualora le attività di degustazione e assaggio
siano svolte in locali appositamente adibiti alla somministrazione
di pasti e bevande valgono le specifiche norme igienico-sanitarie
per tali locali.
2.4 SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 11 della
legge regionale n.76/94, per la sicurezza degli impianti
occorre fare riferimento alla legge 5 marzo 1990, n.46.
Ai sensi di tale legge gli impianti devono conformarsi
alle norme e nei tempi ivi previsti per le abitazioni,
con modalità diverse per quelli già esistenti
al marzo 1990.
Unica eccezione è rappresentata dalla conformità
dell'impianto elettrico che, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera f) della legge regionale n.76/94,
viene richiesta già in fase di rilascio dell'autorizzazione
comunale all'esercizio dell'agriturismo. Se al momento
del sopralluogo di verifica da parte dell'autorità
sanitaria, tali impianti, pur nelle more della Legge
46/90, non fossero giudicati sicuri, l'autorità
sanitaria può richiedere gli opportuni adeguamenti.
In tali casi il parere igienico-sanitario per l'agriturismo
è subordinato alla messa in atto di tali adeguamenti.
2.5 SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche si richiama il comma 9, articolo 9,
della legge regionale n.76/94.
In proposito appare necessario sottolineare che con
"ricettività complessiva aziendale"
è da intendersi la capacità ricettiva
totale dell'azienda agrituristica in termini di camere,
indipendentemente dal numero degli edifici ed unità
abitative all'interno dei quali sono localizzate tali
camere.
2.6 DISPOSIZIONI EDILIZIE
La legge regionali 14 aprile 1995, n.64 "Disciplina
degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
nelle zone con prevalente funzione agricola",
che ha abrogato la legge regionale 19 febbraio 1979,
n.10, ha introdotto novità di rilievo in materia
di edificabilità e riutilizzo del patrimonio
edilizio esistente in zone agricole.
Tale normativa ha quindi sensibili ripercussioni per
l'esercizio dell'agriturismo, sia sul piano generale
per quanto concerne la dimostrazione della non necessarietà
ai fini agricoli dei fabbricati da destinare ad agriturismo
e per quanto concerne gli interventi edilizi ammessi,
sia in particolare per alcune modifiche operate direttamente
nei confronti della legge medesima.
L'articolo 8 della legge regionale n.64/95 prevede che
il Consiglio Regionale entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della legge stessa ne approvi il regolamento
di attuazione. Tale regolamento costituirà l'occasione
per i necessari approfondimenti della materia e per
fornire ulteriori specificazioni in merito alle disposizioni
procedurali e alla strumentazione per l'applicazione
della legge. Pur tuttavia, e comunque in attesa della
approvazione del citato regolamento attuativo, appare
opportuno evidenziare alcuni aspetti che hanno immediato
effetto per l'esercizio dell'agriturismo.
Gli interventi edilizi consentiti per il recupero dei
fabbricati esistenti risultano ampliati.
Sono possibili infatti tutti gli interventi di cui all'articolo
2 della legge 21 maggio 1980 n.59, compresa la ristrutturazione
urbanistica, venendo meno le limitazioni poste dalla
legge regionale n.10/79.
Relativamente al tipo di immobili esistenti utilizzabili
per l'agriturismo, le modifiche apportate dalla legge
regionale n.64/95 all'articolo 9 della legge regionale
n.76/94 evidenziano che oltre ai locali siti nell'abitazione
dell'imprenditore agricolo ubicata sul fondo, o nei
centri abitati qualora l'imprenditore agricolo svolga
la propria attività in un fondo privo di fabbricati,
possono essere utilizzati per l'agriturismo tutti gli
edifici aziendali esistenti sul fondo purché
si dimostri la loro non necessarietà alla conduzione
del fondo medesimo.
A seguito di ulteriori modifiche apportate dalla legge
regionale n.64/95 possono essere utilizzati per agriturismo
anche i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione
urbanistica.
L'articolo 4 della legge regionale n.64/95 disciplina
il programma di miglioramento agricolo ambientale quale
strumento tecnico attraverso il quale mettere in evidenza
(e giustificare) la realizzazione degli interventi
edilizi previsti (in sostituzione del piano di utilizzazione
aziendale previsto dall'articolo 2 della legge regionale
n.10/79).
Ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale
n.76/94 modificato dalla legge regionale n.64/95, qualora
sussistano le condizioni per la presentazione del programma
di miglioramento agricolo ambientale, la relazione
sulle attività agrituristiche integra tale strumento.
Il confronto tra i contenuti del programma di miglioramento
agricolo ambientale e i contenuti della relazione sulle
attività agrituristiche permette di evidenziare
che l'integrazione risulta necessaria limitatamente
agli "interventi previsti per la tutela e la valorizzazione
ambientale" (cfr. legge regionale n.64/95, art.4,
comma 2, lettera b) e alla individuazione dei fondi
collegati agli edifici aziendali (cfr. legge regionale
n.64/95, art.4, comma 2, lettera d).
Relativamente a questo secondo aspetto il collegamento
degli edifici ad uso agrituristico deve essere riferito
o a tutta l'azienda o a fondi capaci di soddisfare
il requisito della principalità della attività
agricola.
In attesa di una puntuale definizione della modulistica
del programma di miglioramento agricolo ambientale,
per gli interventi a scopo agrituristico appare pertanto
sufficiente fare riferimento alla modulistica di relazione
sulle attività agrituristiche evidenziando nella
scheda 2 "Relazione tecnica" gli aspetti
da integrare sopra richiamati.
3. ALCUNI ASPETTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
3.1 - SUPERAMENTO LIMITI DI OSPITALITÀ
L'attività di ricezione ed ospitalità
in camere o in unità abitative indipendenti
è consentita fino ad un limite massimo di 30
posti letto. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera
a) della legge regionale n.76/94 tale limite può
essere superato utilizzando unità abitative
indipendenti per il recupero di edifici di valore storico,
culturale e ambientale, anche con particolare riferimento
a quelli già individuati negli elenchi di cui
all'articolo 1 della legge regionale n.10/79 e all'articolo
7 della legge regionale n.59/80, nonché di nuclei
classificati zone "A" non urbane ai sensi
del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.
Il superamento dei limiti è consentito esclusivamente
in aree individuate dai Comuni con apposite varianti
agli strumenti urbanistici. A seguito dell'entrata
in vigore della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5
le varianti di cui all'articolo 8, comma 2 della legge
regionale n.76/94 vengono approvate con la procedura
di cui all'articolo 40, commi da 3 a 7 della legge
regionale 16 gennaio 1995, n.5.
Il contenuto della variante sarà costituito dall'individuazione
dell'ambito di applicazione, che potrà anche
coincidere con tutte le zone del comune in cui è
possibile l'esercizio dell'agriturismo, nonché
dalla individuazione degli immobili per i quali è
consentito il superamento dei limiti di ospitalità.
Qualora il comune disponga già degli elenchi
previsti dall'articolo 7 della legge regionale n.59/80
e dall'articolo 1 della legge regionale n.10/79, la
variante potrà fare riferimento a tali elenchi.
In mancanza degli elenchi, ovvero qualora gli immobili
considerati non siano in essi ricompresi, gli immobili
utilizzabili dovranno essere individuati attraverso
la documentazione necessaria a dimostrarne il particolare
valore e dovrà essere definita la relativa disciplina
urbanistico edilizia di tutela.
3.2 ATTI E PROVVEDIMENTI PENDENTI
L'articolo 24, comma 2 della legge regionale n.76/94
dispone che gli atti e i provvedimenti autorizzatori
pendenti sono fatti salvi se conformi alle disposizioni
della legge medesima.
Non essendo pertanto previsto un regime transitorio
tra la vecchia e la nuova normativa, i procedimenti
autorizzatori pendenti sono direttamente soggetti alla
nuova legge nell'accezione che tutti gli atti e le
attività ancora da compiersi (tra cui spicca
il rilascio dell'autorizzazione) debbano regolarsi
sulla base della nuova normativa.
Unica eccezione al principio sopraddetto è data
dall'articolo 10, comma 3 che, come già evidenziato
nel precedente punto 2.1, nel disporre un determinato
rapporto tra numero di servizi igienici e numero di
persone alloggiate prevede che siano "fatti salvi
gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente
all'entrata in vigore della presente legge".
In base alla norma di cui sopra, che determina i suoi
effetti sia in fase di rilascio che di rinnovo dell'autorizzazione,
qualora vi sia un atto della pubblica amministrazione,
diverso dall'autorizzazione all'esercizio dell'agriturismo,
da cui risulti però una "autorizzazione"
relativa agli alloggi (ad esempio il parere dell'U.S.L.,
o una concessione o autorizzazione edilizia) si può
ritenere che la condizione prevista sia ugualmente
soddisfatta, e cioè siano fatti salvi tutti
quegli edifici per i quali siano stati già rilasciati
autorizzazioni e/o concessioni edilizie e pareri igienico-sanitari
ai fini del loro restauro ad uso agrituristico.
Quanto sopra trova valenza soltanto quando dalla domanda
di autorizzazione o di concessione edilizia e/o dall'istruttoria
relativa risulti chiaramente la volontà di chiedere
e/o di consentire interventi edilizi per destinare
gli immobili alle attività agrituristiche.
3.3 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n.76/94
specifica che l'autorizzazione comunale all'esercizio
dell'agriturismo ha durata triennale e che alla scadenza
del triennio l'imprenditore agricolo deve presentare
domanda di rinnovo.
La legge non indica un termine, anteriore alla scadenza
del triennio, entro il quale l'imprenditore debba,
se vuole, proporre domanda di rinnovo. E' pertanto
possibile che la domanda di rinnovo sia presentata
in tempo non sufficiente alla conclusione del procedimento
di rinnovo, procedimento che è anch'esso soggetto
alla disciplina prevista dalla legge 7 agosto 1990,
n.241 e successive modificazioni, nonché alle
disposizioni di cui alla legge regionale 20 gennaio
1995, n.9 in quanto applicabili (in generale vedasi
disposizioni di cui all'articolo 63; in particolare,
rientrando l'autorizzazione comunale per l'agriturismo
tra i procedimenti attinenti l'esercizio di funzioni
amministrative nelle materie di attribuzione regionale,
l'autorizzazione medesima potrà essere coinvolta
nella disciplina regolamentare prevista dal titolo
III della legge regionale n.9/95).
In assenza di precise disposizioni di legge, e in attesa
delle eventuali disposizioni procedurali del piano
di indirizzo (articolo 17, comma 4, legge regionale
n.76/94) nonché della emanazione dei regolamenti
di cui al titolo III della legge regionale n.9/95,
e affinché il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione
si concluda in tempo utile a consentire la continuità
dell'attività senza che eventuali necessità
istruttorie incidano negativamente sugli interessati,
è necessario che il Comune informi preventivamente
questi sui tempi del procedimento di rinnovo (e su
quelli presumibili dei subprocedimenti previsti dall'articolo
13, comma 2, legge regionale n.76/94), invitando espressamente
gli interessati medesimi a presentare la domanda in
tempi che ragionevolmente possano consentire la continuità
dell'attività.
Resta fermo che, in ogni caso, gli interessati possano
presentare domanda di rinnovo entro la data di scadenza
dell'autorizzazione triennale.
La domanda di rinnovo dovrà essere presentata
con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo
13 della legge regionale n.76/94, fatta salva la possibilità
di autocertificazione per tutte quelle condizioni che
non hanno subito variazioni nel corso del triennio.
In particolare alla domanda di rinnovo deve essere allegata
la seguente documentazione:
- documentazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato
e autenticata con le modalità di cui all'articolo
20 della legge 4 gennaio 1968, n.15 in luogo della
documentazione prescritta alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'art.13 della legge regionale n.76/94,
nonché alla lettera f) qualora sia già
stata presentata la dichiarazione di conformità
dell'impianto elettrico e non siano intervenute variazioni
nel corso del triennio;
- copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciato
al personale addetto alla preparazione e somministrazione
dei pasti, alimenti e bevande, rinnovato ai sensi della
legge n.283/62;
- autorizzazione del proprietario alla utilizzazione
degli immobili nel caso il rinnovo venga effettuato
da affittuario colono del fondo e/o mezzadro;
- documentazione di cui alla lettera f) del comma 1,
art.13, legge regionale n.76/94, che dovrà essere
presentata solo nel caso siano intervenute variazioni
rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio
dell'autorizzazione oggetto del rinnovo o qualora non
sia già in possesso del Comune;
- relazione sulle attività agrituristiche che
si intende svolgere nel triennio successivo.
Al fine di dimostrare che l'esercizio dell'agriturismo
viene svolto effettivamente in condizioni di connessione
e complementarietà con l'attività agricola
e che quest'ultima non ha perso, nel corso del triennio,
la condizione di principalità rispetto alle
attività agrituristiche, è necessario
che alla scadenza del triennio venga nuovamente acquisita
la relazione per lo svolgimento delle attività
agrituristiche di cui all'articolo 5, comma 4 della
legge regionale n.76/94.
Come è noto, la relazione che l'agricoltore presenta
in sede di prima autorizzazione ha il duplice scopo
di dimostrare la sussistenza delle condizioni suddette
nonché di verificare la possibilità di
utilizzare per l'attività agrituristica edifici
riconosciuti non più necessari per la conduzione
del fondo agricolo. In sede di rinnovo, qualora non
sia richiesto un ampliamento della attività
agrituristica, la relazione sarà mirata soltanto
a dimostrare il permanere delle condizioni di connessione
e complementarietà dell'attività agrituristica
e la principalità dell'attività agricola,
fatti salvi i casi per i quali la principalità
si intende presunta (cfr. legge regionale 76/94, art.3,
comma 3).
Tale relazione deve essere presentata anche qualora
in fase iniziale fosse stato predisposto un piano agricolo
aziendale per accedere a finanziamenti pubblici.
Le modalità di presentazione della relazione
in occasione del rinnovo sono analoghe a quelle indicate
in sede di prima autorizzazione.
Ai fini dell'istruttoria delle domande di autorizzazione
all'esercizio delle attività agrituristiche
il Comune acquisisce il parere dell'Ente Delegato competente
per territorio in merito alla relazione per lo svolgimento
delle attività agrituristiche.
Un caso particolare di rinnovo è rappresentato
dalle aziende già autorizzate al superamento
del limite dei trenta posti letto, ai sensi della legge
regionale n.36/87.
Con la legge regionale n.76/94 il superamento del limite
dei 30 posti letto viene autorizzato con una procedura
di esclusiva competenza del Comune, comune già
descritto al punto 3.1.
Di conseguenza, in sede di rinnovo delle suddette autorizzazioni
deve essere attivata tale procedura.
Ai sensi del comma 4, articolo 13, legge regionale n.76/94,
il Comune, in fase di rinnovo, è tenuto a verificare
le presenze effettivamente registrate nel triennio
precedente.
Alla luce delle recenti modifiche introdotte relativamente
alle modalità di registrazione e notifica dei
movimenti delle persone alloggiate con legge 30 maggio
1995, n.203 (cfr. successivo punto 4.2), appare sufficiente
che il Comune si avvalga, per la verifica suddetta,
di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da parte del titolare relativa alle presenze effettivamente
verificatesi nel triennio, distinte in base alle attività
agrituristiche esercitate, desumibili dai dati fiscali
aziendali.
4. PREZZI E PRESENZE
4.1 PREZZI
Si ricorda che in data 12 gennaio 1995 (prot. n. V/355/4.45)
il Dip. Turismo, d'intesa con il Dip. Agricoltura,
ha fornito alcune precisazioni in merito alla nuova
normativa in materia di pubblicità dei prezzi,
dei servizi e delle attrezzature agrituristiche.
Si richiamano di seguito le principali novità
introdotte dalla legge regionale n.76/94.
Innanzitutto si evidenzia che la nuova disciplina attribuisce
la competenza a ricevere le comunicazioni (annuale
e suppletiva) alle Amministrazioni Provinciali anziché
ai Comuni (cfr. legge regionale n.76/94, art.15).
Vengono modificate anche le norme vigenti in ordine
alla vigilanza e al controllo in materia dei prezzi
dei servizi agrituristici (ripartendo le competenze
tra Province e Comuni) e viene stabilito un nuovo sistema
sanzionatorio (cfr. legge regionale n.76/94, artt.
20 e 21).
Sono invece sostanzialmente confermati, pur con alcune
modifiche, gli adempimenti già praticati dai
soggetti autorizzati all'esercizio delle attività
agrituristiche:
- comunicazione entro il 1o ottobre di ogni anno alla
Provincia territorialmente competente (e non più
al Comune) dei prezzi giornalieri minimi e massimi
che si intendono praticare a partire dal 1o gennaio
dell'anno successivo, utilizzando gli appositi modelli
predisposti dalla Giunta Regionale;
- comunicazione alla Provincia (e non più al
Comune), contemporaneamente alla comunicazione dei
prezzi, dei dati riguardanti i principali servizi e
attrezzature presenti nella struttura, sempre utilizzando
i modelli citati;
- presentazione di una comunicazione suppletiva, (facoltativa),
consentita ai soli operatori che abbiano presentato
regolare comunicazione annuale, da inoltrarsi alla
Provincia entro il 1o marzo e contenente i prezzi differenziati
da applicare dal 1o giugno del medesimo anno;
- obbligo di esporre in luogo ben visibile, nel locale
di ricevimento degli ospiti, una tabella riassuntiva
dei prezzi praticati, nonché di esporre in ogni
camera o unità abitativa un cartellino contenente
il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad
esso strettamente collegati, sempre secondo i modelli
predisposti dalla Giunta Regionale.
4.2 REGISTRAZIONE E NOTIFICA DEI MOVIMENTI DELLE PERSONE
ALLOGGIATE
La legge regionale n.76/94, all'articolo 14, comma 1,
lettere e) ed f), prevede, come obbligo amministrativo
del titolare dell'autorizzazione, la tenuta di un registro
con le generalità delle persone alloggiate e
l'obbligo di comunicare l'arrivo e la partenza degli
ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza.
Con legge 30 maggio 1995, n.203 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio
1995) sono state introdotte innovazioni in merito alle
modalità di registrazione e notifica dei movimenti
delle persone alloggiate.
Secondo tali norme, in sostituzione degli adempimenti
di cui alla legge regionale n.76/94, art.14, lettere
e) ed f) sopra richiamati, è prevista la compilazione
di apposite schede di dichiarazione delle generalità,
recanti un numero di serie progressivo, e conformi
ad un modello che sarà approvato dal Ministro
dell'Interno.
In attesa della approvazione di tale modulistica i titolari
delle strutture ricettive potranno utilizzare le schede
conformi al modello di cui al D.M. 5 luglio 1994, tralasciando
di apporre su di esso la propria firma in quanto non
è più richiesta.
Questo modello, che può essere compilato nella
parte informativa anche a cura del personale della
struttura ricettiva, deve essere obbligatoriamente
sottoscritto dalle persone alloggiate.
Per i nuclei familiari ed i gruppi turistici il modello
dichiarativo può essere sottoscritto, rispettivamente,
anche da uno dei coniugi per gli altri familiari e
dal capo-comitiva per gli altri componenti del gruppo.
Le schede di dichiarazione devono essere conservate
presso i locali della struttura ricettiva a disposizione
degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.
I titolari delle strutture ricettive devono inoltre
provvedere a comunicare giornalmente l'arrivo degli
ospiti alle Autorità di Pubblica Sicurezza mediante
consegna di copia delle schede di dichiarazione delle
generalità, ovvero a mezzo trasmissione, anche
attraverso apparecchi informatici, dei dati in essa
contenuti secondo modalità che vengono stabilite
con Decreto del Ministro dell'Interno.
Da rilevare quindi che la comunicazione dell'arrivo
delle persone alloggiate deve essere inoltrata non
più all'Autorità locale di P.S. ma all'Autorità
Provinciale di P.S., cioè il Questore. Nel caso
di esercizi ricettivi ubicati in Comuni diversi da
quelli capoluogo di Provincia è stato consentito,
con circolare del Ministero dell'Interno del 4 gennaio
1995, che i titolari dell'esercizio ricettivo consegnino
copia delle schede di dichiarazione alle Autorità
Locali di P.S., le quali, a loro volta, provvederanno
a trasmetterle tempestivamente al Questore.
Infine si richiama l'attenzione in merito agli adempimenti
statistici (cfr. legge regionale n.76/94, art.14, comma
1, lettere g ed h). In particolare, al fine di acquisire
ed elaborare le informazioni relative al flusso turistico,
è necessario che i titolari delle autorizzazioni
compilino mensilmente e spediscano alle Amministrazioni
Provinciali di competenza la Tavola di Spoglio A di
cui alla Deliberazione Consiglio Regionale 27 dicembre
1989, n.546.
Le informazioni ottenute da tali rilevazioni consentiranno
la creazione di un sistema informativo sugli aspetti
più propriamente turistici in grado di soddisfare
le esigenze informative sia degli operatori pubblici
che privati, assicurando così la congruità
dei servizi resi agli utenti finali e dando indirizzi
gestionali agli operatori agrituristici.
(c) 1996 Note's