[Note's] DECISIONE DELLA GIUNTA REGIONE TOSCANA 4 AGOSTO 1995, N.12

(B.U.R.T. 30 agosto 1995, n.56)

CIRCOLARE ILLUSTRATIVA DELLA L.R. 14-4-1995 N.64 <<DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NELLE ZONE CON PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA>>.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 14 aprile 1995, n.64 contenente "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola";
Considerato che tale legge ha abrogato la L.R. 19 febbraio 1979, n.10, ed ha recepito i contenuti del nuovo quadro di riferimento normativo delineato dalla L.R. 16 gennaio 1995, n.5;
Ritenuto opportuno, in considerazione delle notevoli innovazioni introdotte dalla L.R.64/95, provvedere a fornire chiarimenti ed indirizzi interpretativi con atto da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
Vista la proposta di circolare illustrativa predisposta dal Dipartimento Urbanistica;

A voti unanimi

DECIDE

1) di approvare la circolare illustrativa della L.R. 14 aprile 1995, n.64 allegata alla presente decisione;
2) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.T..

Allegato

Circolare illustrativa della L.R. 14-4-1995, n.64 "Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola".

INDICE

Premessa
Art.1 - Finalità e ambito di applicazione
Art.2 - Definizione delle attività
Art.3 - Nuove costruzioni rurali
Art.4 - Programma di miglioramento agricolo-ambientale
Art.5 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente
Art.6 - Costruzione di impianti pubblici o di pubblico interesse
Art.7 - Compiti di coordinamento delle province
Art.8 - Regolamento di attuazione
Art.9 - Norme transitorie

PREMESSA
La nuova disciplina contenuta nella legge regionale n.64 del 1995 sostituisce integralmente le "norme transitorie relative alle zone agricole" vigenti in forza della L.R. 19-2-1979 n.10. Essa costituisce il primo importante atto di adeguamento alla L.R. 16 gennaio 1995 n.5 recante il nuovo quadro di riferimento normativo per il governo del territorio.
Le principali innovazioni rispetto alla L.R. n.10 del 1979 sono le seguenti:
1. Il territorio non urbanizzato non è più considerato come un ambito in cui si esercita esclusivamente l'attività agricola, ma una parte del territorio integrata con gli insediamenti urbani, in cui le zone con prevalente o esclusiva funzione agricola si distinguono da altre con prevalente funzione ambientale ovvero specificamente e strettamente relazionate alla presenza degli insediamenti urbani che diffondono in essa attività non agricole;
2. La disciplina del territorio non urbanizzato non è più dettata direttamente dalla legge, ma è ricondotta al controllo pianificatorio attraverso il sistema degli atti previsti dalla L.R. n.5 del 1995 (PIT regionale, PTC provinciali, PRG comunali, strumenti urbanistici attuativi);
3. La diffusione delle funzioni urbane nel territorio non urbanizzato attraverso il recupero non è più vista come un fenomeno eccezionale da sottoporre a meri controlli burocratici, ma come una realtà da governare in modo organico con la pianificazione, per realizzare obiettivi di tutela e riqualificazione ambientale;
4. Le aziende agricole non sono più unità economiche indifferenziate, ma soggetti ai quali la dimensione al di sopra della soglia definita dalla legge conferisce speciale facoltà di proporre piani di assetto insediativo, mentre per quelli di dimensioni inferiori la disciplina urbanistico-edilizia è dettata attraverso .la pianificazione urbanistica generale comunale.

Art.1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
lo e 2o comma
Nel quadro delle innovazioni descritte in premessa, e delle finalità esplicate al lo comma dell'art.1, l'art.1 stesso, al 2o comma, descrive un ambito di applicazione della nuova legge che a regime, attraverso gli strumenti urbanistici comunali rinnovati in conformità alla L.R. n.5 del 1995, sarà quello delle "zone con esclusiva o prevalente funzione agricola" che non coincideranno necessariamente con la totalità del territorio extraurbano (che costituiva l'ambito di applicazione della L.R. n.10 del 1979), ma ne potranno costituire soltanto una parte.
3o comma
In base a quanto disposto dal 3o comma, nel periodo transitorio dall'entrata in vigore della legge all'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici adeguati alla L.R. n.5 del 1995, 1'ambito di applicazione della nuova normativa coincide ancora con quello della L.R. n.10 del 1979 e, cioè, le "parti del territorio destinate ad usi agricoli" classificate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone E ai sensi del D.M. 2-4-1968 n.1444, ed "a quelle comunque destinate all'agricoltura da tali strumenti, anche se definite in maniera diversa".
Per gli strumenti urbanistici che si rifanno alla classificazione del citato D.M. n.1444, 1'ambito di applicazione coincide esclusivamente con le zone E, ovvero, con quei territorio in cui la destinazione agricola risulterà esplicita e prevalente rispetto alle altre.
Per gli strumenti urbanistici, la cui classificazione non si richiama al D.M. n.1444, in quanto anteriori ad esso o perché definiti con criteri diversi da quelli della zonizzazione omogenea, si dovrà procedere in via interpretativa tenendo conto anche, in tal caso, dell'esplicita e prevalente destinazione agli usi agricoli.
4o comma
In base al quarto comma, tanto nei nuovi strumenti adeguati alla L.R. n.5 del 1995, quanto in quelli attualmente vigenti, i comuni, con apposite varianti sottoposte alle procedure previste ai commi da 3 a 7 dell'art.40 della L.R. n.5 del 1995, potranno dettare una disciplina particolare per tutelare l'ambiente ed il paesaggio agrario in determinate parti del territorio oggetto della nuova legge, prevedendo l'integrazione dell'agricoltura con altri settori produttivi, in particolare nelle zone montane.
La norma ha carattere di indirizzo programmatico ed è rivolta a sostenere, attraverso la copresenza nello stesso territorio di altre attività economiche compatibili, la funzione di presidio esercitata dall'agricoltura ai fini della tutela ambientale ed il mantenimento dei modelli culturali e sociali del mondo rurale che caratterizzano la diversità del territorio toscano.
La norma trova immediata applicazione, anche prima dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali secondo le disposizioni contenute nell art.39 della L.R. n.5 del 1995.

Art.2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Poiché la legge, ai sensi del 1o comma dell'art.1, disciplina gli interventi urbanistico-edilizi "necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad esse connesse", assume un particolare rilievo la definizione di tale complesso di attività, contenuta nell'art.2.
1o comma
Il primo comma, per definire le attività agricole, richiama in primo luogo l'art.2135 del Codice Civile, che vi ricomprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e all'allevamento del bestiame.
Sono richiamate inoltre le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali che hanno assimilato o assimileranno all'esercizio della agricoltura altre attività (come ad esempio l'acquacoltura o la cinotecnica): si tratta dunque di ambito in espansione progressiva che non richiederà, a fronte dell'emanazione di nuove normative, alcun adeguamento della L.R. n.64 del 1995.
2ocomma
Il secondo comma descrive le attività connesse a quelle agricole, per le quali trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge.
Alcune di tali attività sono indicate direttamente dal testo, alle lettere a) e b); esse sono le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione (uffici, centri contabili, laboratori di ricerca ed altro) e le attività faunistico-venatorie.
Anche per le attività connesse la definizione è completata da una "norma di chiusura" che rimanda in modo automatico alle disposizioni normative comunitarie, nazionali o regionali vigenti o che saranno emanate.
In particolare si ricordano qui quelle indicate dal già citato art.2135 del Codice Civile e cioè quelle "dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura": a titolo esemplificativo, saranno fatte rientrare tra queste le attività di stoccaggio, conservazione e lavorazione e vendita delle produzioni dell'azienda.
Perché un'attività possa essere considerata "connessa" ai sensi e per gli effetti della legge, è necessario che essa sia esercitata direttamente da una o più aziende agricole.
La definizione di "azienda" agricola è dunque questione rilevante ai fini dell'applicazione della legge; anche in questo caso può essere utile rammentare il disposto del Codice Civile, che all'art.2555 individua l'azienda come "il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa".
Per consentire la verifica dell'esistenza di un'azienda sarà necessario l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o la sussistenza di una posizione fiscale definita attraverso l'attribuzione di un'apposita partita I.V.A. ovvero altra dimostrazione analoga.

Art.3 - NUOVE COSTRUZIONI RURALI
L'art.3 definisce condizioni e procedure particolari per la realizzazione nell'ambito di applicazione della legge, delle nuove costruzioni rurali, ancorché non previste e disciplinate dagli strumenti urbanistici comunali con le ordinarie modalità utilizzate per il territorio urbanizzato, quali le localizzazioni, gli indici di edificabilità e gli altri parametri urbanistici.
Si tratta di una speciale facoltà, attribuita alle aziende agricole ritenute economicamente rilevanti, di proporre assetti insediativi ad integrazione degli atti di pianificazione del comune, laddove questi, se troppo specifici e rigidamente definiti, non sarebbero in grado di cogliere le esigenze di flessibilità rappresentate dalle imprese.
Tale facoltà, già presente nella L.R. n. 10 del 1979, è ricondotta tuttavia, dalle nuove disposizioni nel quadro delle coerenze della pianificazione, attraverso i procedimenti previsti per la formazione degli strumenti attuativi.
1o comma
Il primo comma impone di procedere in via prioritaria al recupero del patrimonio edilizio esistente: ciò significa che per l'approvazione da parte del Comune dei programmi di miglioramento agricolo ambientale che prevedono nuovi impegni di suolo si dovrà dimostrare l'impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso dell'esistente.
2o e 3o comma
Il secondo ed il terzo comma individuano le dimensioni minime delle aziende che godono della speciale facoltà di proporre nuovi assetti insediativi; tali dimensioni minime sono riferite alle superfici fondiarie che l'azienda deve effettivamente mantenere in produzione in relazione alla realizzazione dei nuovi edifici; le superfici minime possono essere raggiunte a seguito di interventi di conversione colturale previsti nel programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art.4.
Le dimensioni minime colturali sono le stesse che, in base alla L.R. n.10 del 1979, costituivano condizione necessaria per poter realizzare una nuova abitazione rurale: oggi tale condizione è necessaria per qualsiasi tipo di nuova costruzione.
4o comma
In base al quarto comma, le Province, con il PTC, possono stabilire minimi più alti di quelli stabiliti per legge; con lo stesso strumento le province devono indicare ulteriori parametri di ammissibilità per la realizzazione di nuove costruzioni rurali; il campo di definizione di tali parametri è individuato dalla legge in riferimento al prodotto lordo vendibile, all'impegno di manodopera ed alle tipologie produttive ed è dunque legato da un lato alla produttività dell'azienda e dall'altro agli indirizzi di programmazione economica del settore agricolo espressi ai livelli sovracomunali, derivanti da atti normativi comunitari applicabili nell'ordinamento interno.
Questa disposizione tende ad attribuire credibilità economica ai programmi aziendali, laddove nel passato i piani di utilizzazione potevano risultare incoerenti con le politiche di sviluppo del settore.
5o comma
Il quinto comma stabilisce che quelle aziende che siano state interessate da cessioni immobiliari parziali, avvenute dopo l'entrata in vigore della legge, al di fuori dei programmi aziendali, non possano, nel decennio successivo alla cessione, realizzare nuove costruzioni.
La limitazione posta tende a disincentivare la cessione di edifici ed il frazionamento della proprietà agricola non programmati ed interessa tanto la porzione di azienda che rimane di proprietà del venditore quanto quella che viene ceduta.
La limitazione non riguarda, ovviamente, i casi di cessione totale di aziende e non colpisce le aziende che si ampliano attraverso nuove acquisizioni di immobili, salvo che per le parti eventualmente acquisite con il gravame della limitazione per effetto di un frazionamento non programmato di altra azienda.
6o comma
In base al sesto comma, la limitazione non si applica, oltreché alle cessioni previste in base ai programmi aziendali, anche a tutte le cessioni nelle quali la volontà del cedente è vincolata da cause di forza maggiore.
7o comma
Il settimo comma pone ulteriori condizioni di ammissibilità, da aggiungersi a quelle generali già trattate nei precedenti commi, per la realizzazione di nuove costruzioni ad uso abitativo.
Le due condizioni riguardano la destinazione delle abitazioni da realizzare: a differenza degli annessi, che possono essere destinati anche per le attività "connesse", le nuove abitazioni possono essere edificate solo se necessarie alle attività agricole vere e proprie ed in particolare per le esigenze abitative degli imprenditori agricoli, intesi come persone fisiche (infatti la norma specifica che questi debbono risultare "impegnati nella conduzione del fondo"), ovvero degli addetti impiegati a tempo indeterminato; la seconda condizione è che nel programma aziendale venga dimostrata la necessità di utilizzare almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un addetto a tempo pieno, per ogni alloggio rurale, computando anche gli alloggi esistenti. Le 1.728 ore lavorative dovranno essere riferite in modo prevalente alle attività agricole vere e proprie, e solo parzialmente potranno essere collegate all'esercizio delle attività "connesse".
8o comma
L'ottavo comma prevede che siano gli strumenti urbanistici a disciplinare l'edilizia abitativa rurale, fissandone dimensioni e tipologie anche in base agli usi ed alle tradizioni locali, in modo da salvaguardare gli aspetti paesistici. Nelle more della definizione di tale disciplina, che può anche stabilire il divieto di costruire nuove abitazioni rurali in determinate aree nelle quali non se ne riconosca la necessità o l'opportunità, la dimensione massima delle unità residenziali è fissata negli stessi termini che erano stati stabili con la L.R. n.10 del 1979, e cioè in 110 mq. di superficie dei vani abitabili, al netto dei disimpegni spazi accessori, terrazze, balconi, loggiati e quant'altro non abbia le caratteristiche del vano abitabile.
9o comma
Il nono comma dispone l'ammissibilità della costruzione degli annessi agricoli nella misura di quanto necessario alla capacità produttiva del fondo, e dunque all'attività agricola vera e propria, nonché alle reali necessità delle attività connesse: si tratta dunque, nel primo caso, di una stima delle potenzialità produttive, mentre, nel secondo, di una valutazione delle attività programmate.
In entrambi i casi la misura delle necessità aziendali deve essere dimostrata attraverso il programma aziendale, cui, come si dirà in seguito a proposito dell'art.4, deve essere attribuito il valore di vero e proprio strumento urbanistico attuativo.
Tale attribuzione, sempre necessaria qualora si preveda di costruire nuove abitazioni, può essere evitata, nel caso di annessi di dimensioni minori, qualora il Comune stabilisca una volta per tutte, con apposita variante allo strumento urbanistico generale, le dimensioni di soglia al di sotto delle quali non si renda necessario controllare i nuovi assetti insediativi attraverso una pianificazione attuativa di dettaglio; la disciplina potrà fissare dimensioni massime diverse per tipologie di annessi o per ambiti territoriali.
10o comma
Sempre relativamente agli annessi, il decimo comma ne stabilisce l'ammissibilità anche con fondi inferiori ai minimi per quelle aziende che esercitano in via prevalente attività particolari, in particolare di allevamento. Per quanto attiene alle colture ortoflorovivaistiche in serra, i minimi dimensionali fissati al 2o comma valgono dunque per la sola realizzazione di nuovi abitazioni, poiché per gli annessi è consentita la realizzazione anche per aziende di dimensioni inferiori.
Trattandosi di norma di carattere derogatorio, deve essere interpretata in modo stretto e non per analogia.
Spetterà alle normative comunitarie, nazionali, regionali ed, in ultima istanza, allo strumento urbanistico generale del comune, stabilire il riferimento per la misura degli annessi edificabili in relazione alle dimensioni della attività dell'azienda. Per l'acquacoltura il riferimento è costituito dalla L.R. 26 maggio 1993 n.34.
La prevalenza dell'attività speciale è determinata in base al prodotto lordo vendibile derivante da tale attività, che deve rappresentare almeno 1'80% del totale programmato.
11o comma
La deroga ai minimi dimensionali del fondo e la possibilità di realizzare annessi eccedenti le capacità produttive dello stesso, già prevista dall'art.4 della L.R. n.10 del 1979, è ammessa, in base al comma undicesimo, qualora esista una specifica previsione in tal senso ed una apposita disciplina degli strumenti urbanistici comunali.
In tale fattispecie rientreranno gli impianti di trasformazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti agricoli, che potranno essere tuttavia realizzati esclusivamente da aziende agricole, singole o associate, infatti la norma richiama l'esistenza di fondi agricoli, ancorché inferiori alle dimensioni degli impianti ovvero ai minimi dimensionali stabiliti all'art.2.
La realizzazione degli annessi in funzione delle attività agricole del tempo libero, quali gli orti periurbani, al di fuori di vere e proprie aziende agricole, potrà essere consentita senza il rispetto dei minimi dimensionali e senza la necessità di programma di cui all'art.4, qualora il comune provveda a dettarne un'apposita disciplina urbanistica ai sensi dell'art.1, comma quarto.
12o comma
Il dodicesimo comma consente alle aziende agricole, di qualsiasi dimensione, l'installazione di manufatti precari, tanto per le attività agricole quanto per le attività connesse.
I requisiti di tale precarietà sono individuati dalla legge tanto nell'uso dei materiali leggeri, quanto nelle tecniche di realizzazione, con il semplice appoggio al terreno ed opere di ancoraggio, così da non modificare in alcun modo lo stato dei luoghi, quanto infine nella durata della permanenza sul terreno che dovrà essere, in linea di massima collegato a cicli produttivi stagionali e comunque non superiore ad un anno.
Le aziende agricole che intendano istallare i manufatti precari dovranno preliminarmente darne comunicazione al Sindaco.
Considerati i contenuti della dichiarazione e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da fondi normative nazionali, non risulta necessaria l'asseverazione delle previste dichiarazioni da parte di alcun tecnico abilitato.
Tra i manufatti di cui al dodicesimo comma possono essere citati a titolo di esempio i ricoveri per allevamento allo stato brado e le serre stagionali, mentre per le serre legate a colture con cicli produttivi superiori ai 12 mesi si dovrà ricorrere al programma ed alle concessioni edilizie.

Art.4 - PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE
1o comma
Il primo comma stabilisce che gli interventi di nuova edificazione previsti dall'art.3 sono consentiti a seguito dell'approvazione di un apposito programma, la cui elaborazione necessita di una pluralità di competenze disciplinari quando assume valore di strumento urbanistico attuativo, che metta in relazione le necessità di trasformazione edilizia e territoriale con le esigenze di sviluppo delle aziende.
Il programma non è necessario per gli ampliamenti di cui al 1o comma dell'art.5 mentre occorre per gli interventi di recupero descritti al 4o comma dello stesso articolo.
2o comma
Al secondo comma sono descritti i contenuti del programma, in parte corrispondenti a quelli del piano aziendale previsto dalla L.R.10 del 1979, integrati con la descrizione degli interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale, che entrano a far parte del bilancio complessivo dell'attività dell'azienda. Nella descrizione dei contenuti è esplicitata la possibilità, che peraltro sussisteva anche in vigenza della L.R. n.10 del 1979, di prevedere contemporaneamente l'esigenza di nuove costruzioni e la dismissione dell'uso agricolo di costruzioni esistenti; tale dismissione è ammessa qualora sia dimostrato che le costruzioni non sono più necessarie e coerenti "con le finalità economiche e strutturali" descritte nel programma.
Tra i contenuti del programma, due elementi di novità rispetto al piano aziendale, sono i seguenti:
- l'individuazione dei fabbricati e dei fondi ad essi collegati, tanto per ciò che riguarda l'esistente quanto per le nuove costruzioni, al fine di consentire una specifica definizione degli obblighi derivanti dalla convenzione prevista al comma 6;
- la definizione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma.
3o comma
Al terzo comma si stabilisce la possibilità, attraverso il regolamento di attuazione previsto dall'art.8, di ulteriori specificazioni dei contenuti e delle modalità di redazione del programma.
L'emanazione del regolamento non è condizione necessaria per la presentazione dei programmi e per la loro valutazione.
4o comma
Il programma, secondo il quarto comma, farà previsioni almeno per il decennio successivo e, decorsi i primi tre anni, potrà essere modificato, su semplice richiesta dell'azienda assentita dal comune, con le stesse procedure previste per l'approvazione iniziale, a scadenze biennali in funzione delle mutate esigenze produttive ed anche di sopravvenute opportunità di effettuare cessioni parziali di terreni o di fabbricati senza incorrere nel vincolo di inedificabilità derivante dal comma quinto dell'art.3 o nelle sanzioni convenzionali previste al sesto comma.
5o comma
Con il quinto comma viene disciplinata la procedura di approvazione del programma con tempi certi e responsabilità definite. Rispetto alla L.R. n.10 del 1979, cambia la competenza che passa dall'Ente delegato (Province e Comunità Montane) al Comune che diviene unico "sportello" del cittadino.
Il Comune, ricevuto il Programma che può anche non essere accompagnato dalle richieste di concessione o di autorizzazione edilizia, lo trasmette immediatamente all'Ente delegato per acquisirne il parere ai fini dell'approvazione.
Tale parere, che deve essere reso nel termine perentorio di 60 giorni, è costituito da verifiche di tipo tecnico che non comprendono espressioni di volontà da parte degli Enti e dunque, in base alle disposizioni statutarie, può essere reso dagli apparati.
Il parere riferito alle verifiche relative agli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici non sostituisce i nulla-osta previsti dalla L. n.1497 del 1939 e dal R.D.L. n.3267 del 1923 che dovranno essere comunque resi quando si realizzeranno gli interventi programmati.
Il programma dovrà comunque essere verificato dall'Ente delegato qualora siano presenti in esso tutti i contenuti previsti al secondo comma: nel caso che la documentazione sia palesemente carente o non idonea ad operare le verifiche, l'Ente delegato provvederà immediatamente, e comunque nei termini, a darne comunicazione al comune, non essendo prevista l'interruzione dei termini.
Decorsi i sessanta giorni il comune, anche in assenza del parere dovrà comunque procedere nell'esame e nell'approvazione eventuale del programma.
6o e 7o comma
In base al disposto del settimo comma, qualora nel programma si prevedano interventi di ristrutturazione urbanistica oltre i limiti di cui all'art.5, comma primo, lett. d), o di nuova edificazione di abitazioni rurali ovvero di annessi superiori ai massimi fissati dallo strumento urbanistico comunale in base all'art.3, nono comma, il programma stesso sarà integrato dagli elaborati planivolumetrici a firma di professionista abilitato e dalle norme tecniche di attuazione richiesti per gli strumenti urbanistici particolareggiati e sarà sottoposto dal comune alle procedure di adozione, pubblicazione ed approvazione, così da attribuire ad esso il valore di piano urbanistico attuativo. In tal caso l'adozione e l'approvazione del programma competerà al consiglio comunale ai sensi della Legge n.142 del 1990, mentre in tutti gli altri casi si provvederà secondo le attribuzioni definite dagli Statuti dei comuni o in mancanza con delibera della Giunta comunale che detiene le competenze residuali non attribuite, in base al disposto della L. n.142 citata.
Il sesto comma stabilisce che il programma approvato costituisce il presupposto per il rilascio di concessioni o autorizzazioni nei casi previsti dalla legge. La sussistenza del programma e la conformità con esso dovrà essere verificata anche nei casi in cui l'azienda proprietaria può procedere con semplice denunzia di inizio dei lavori; in tal caso l'accertamento sarà effettuato dal tecnico asseverante.
Lo stesso sesto comma prescrive l'obbligo per il proprietario di stipulare una convenzione con il comune per garantire l'integrale realizzazione del programma nelle parti collegate alle opere edilizie, al mantenimento delle destinazioni d'uso rurali degli edifici esistenti per la durata del programma e dei nuovi edifici per almeno venti anni, al mantenimento del rapporto tra le diverse parti del fondo ed i singoli immobili, alla realizzazione degli interventi di mantenimento ambientale collegati agli immobili eventualmente deruralizzati.
Tra gli obblighi assunti in convenzione vi dovrà essere anche quello di consentire l'uso di nuove abitazioni realizzate esclusivamente alla famiglia dell'imprenditore agricolo a titolo principale ed agli addetti a tempo indeterminato.
La convenzione dovrà inoltre prevedere la prestazione di opportune garanzie che il comune definirà per la realizzazione degli interventi colturali collegati agli interventi edilizi e di quelli di sistemazione ambientale.
Facendo salve le eventuali sanzioni in caso di abusi edilizi, la sottoscrizione della convenzione comporterà l'accettazione da parte del proprietario di sanzioni contrattuali in vaso di inadempienza, in ogni caso non inferiori al maggior valore determinatosi.
8o comma
Il programma, in base all'ottavo comma, potrà essere presentato congiuntamente da più aziende qualora si intenda realizzare impianti di interesse interaziendale.

Art.5 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
La normativa relativa al recupero del patrimonio edilizio esistente contiene quattro importanti innovazioni rispetto a quella contenuta nella L.R. n.10 del 1979.
La prima riguarda la maggiore semplicità delle deruralizzazioni, collegata però al vincolo decennale di inedificabilità previsto dal 5o comma dell'art.3, qualora avvenga al di fuori dei programmi aziendali. Inoltre, per gli edifici deruralizzati non vi sono più limiti alla possibilità di frazionare la proprietà nè a quella di utilizzarli in modo diverso dalla residenza.
La seconda novità è la possibilità, prima non prevista, di effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica, da privilegiare a fronte delle nuove edificazioni.
La terza novità è costituita dalla impossibilità di ampliare gli edifici non rurali.
La quarta novità è rappresentata dall'introduzione degli "oneri verdi" da sostenere qualora si muti la destinazione d'uso agricola.
1o comma
Nel primo comma sono individuati gli interventi sui patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole ammessi senza la necessità di ricorrere alla formazione ed approvazione del programma aziendale nè, ovviamente, alla definizione di strumenti urbanistici attuativi. Tutti gli interventi elencati nel primo comma non devono comportare mutamento alla destinazione d'uso agricola.
Oltre agli interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, è prevista in tale fattispecie la ristrutturazione edilizia in ogni sua forma, sino alla demolizione preordinata ad una fedele ricostruzione, purché non siano incrementate le superfici utili degli edifici, residenziali o meno, nè il numero delle unità abitative, ivi comprese quelle eventualmente destinate all'agriturismo. E' inoltre prevista la ristrutturazione urbanistica, e cioè la demolizione con ricostruzione dei volumi demoliti in altra collocazione, nel limite del 10% del volume totale dei fabbricati aziendali e di 600 mc. di volume ricostruito, senza incremento delle superfici utili degli edifici nè del numero delle unità abitative.
Gli interventi sin qui descritti possono comportare, nell'ambito delle dotazioni aziendali, passaggi nelle utilizzazioni delle residenze rurali agli annessi e viceversa, fermo restando il numero delle residenze.
Sempre nella stessa fattispecie sono ricompresi gli ampliamenti nei limiti del 10% del volume e della superficie utile, residenziale o meno, dei singoli edifici, "una tantum" per ciascun edificio e fino ad un massimo di 300 mc, senza aumento del numero delle unità abitative.
Gli strumenti urbanistici comunali, possono fissare limiti dimensionali inferiori, al di sopra dei quali si rende necessaria l'approvazione del programma aziendale.
2o comma
Il secondo comma indica gli interventi ammissibili sugli edifici che non hanno destinazione d'uso agricola all'entrata in vigore della legge o che la perderanno successivamente. Si tratta di tutti gli interventi di recupero sino alla ristrutturazione urbanistica, nei limiti, quest'ultima, del 10% dei volumi dei singoli fabbricati, con possibilità di mutamenti di destinazione d'uso e di aumento delle superfici utili e delle unità immobiliari. Non sono invece consentiti gli aumenti di volume previsti all'art.10 della L.R. n.10 del 1979.
3o comma
La disciplina contenuta nel 3o comma riguarda il mutamento della destinazione d'uso agricola dei fabbricati con esclusione di quelli di proprietà di aziende di dimensioni superiori ai minimi fissati dall'art.3, comma 2, per i quali si applica quanto previsto al successivo comma 4o. Il mutamento è consentito per qualsiasi nuova destinazione, con possibilità di aumento del numero di unità immobiliari e con obbligo di sottoscrizione di una convenzione che impegni al mantenimento o al miglioramento della qualità ambientale attraverso opere, se la pertinenza dell'edificio non risulta inferiore ad un ettaro; tali opere saranno individuate in relazione alle esigenze dei diversi sistemi ambientali e potranno riguardare la rete di smaltimento delle acque, la stabilità dei versanti, la tutela della fauna e della flora, dei beni culturali, delle strutture del paesaggio o altro intervento analogo.
In presenza di pertinenze inferiori all'ettaro saranno corrisposti oneri che il comune impiegherà nella sistemazione dell'ambiente rurale. Per definire tali oneri sostitutivi di quelli di urbanizzazione, se dovuti, il comune provvederà, anche in attesa delle indicazioni provinciali di cui all'art.7, ad integrare le tabelle per la determinazione degli oneri concessori che non potranno essere inferiori al massimo previsto per la ristrutturazione edilizia in ogni localizzazione, a seconda della destinazione d'uso finale.
4o comma
Gli interventi di recupero descritti al quarto comma, relativi al patrimonio delle aziende agricole, necessitano della preventiva approvazione del programma aziendale.
La fattispecie comprende in primo luogo la ristrutturazione edilizia oltre i limiti di cui al primo comma.
In secondo luogo è compresa la ristrutturazione urbanistica oltre i limiti del 10% del volume totale dei fabbricati aziendali e dei 600 mc. di volume ricostruito; in tal caso sarà necessario il programma aziendale, ma non l'attribuzione ad esso del valore di strumento urbanistico particolareggiato, nel caso di ristrutturazione urbanistica entro i limiti del 10% del volume esistente e inferiore ai 600 mc, ma in presenza di aumenti delle superfici utili o del numero delle unità abitative.
La sussistenza di un conforme programma aziendale approvato è infine necessaria nei casi di ampliamenti oltre i limiti del comma 1o lett. c (10% del volume e della superficie utile dei singoli edifici, 300 mc ovvero limiti inferiori fissati dagli S.U. comunali) o che comunque comportino aumento delle unità abitative agricole, nonché nei casi di deruralizzazione per le aziende significative sul piano produttivo in quanto di dimensioni superiori ai minimi fissati al 2o comma dell'art.3; in tali casi il programma (e la convenzione) dovranno obbligatoriamente contenere l'indicazione degli interventi di sistemazione ambientale collegati agli edifici per i quali si richiede il mutamento di destinazione d'uso ed alle loro pertinenze.
Qualora l'azienda che deruralizza sia di dimensioni inferiori ai minimi, il programma non occorrerà, essendo per questa comunque impossibile realizzare nuovi volumi se non in base ad una apposita previsione dello strumento urbanistico comunale.
Per tali aziende le deruralizzazioni si realizzeranno applicando le disposizioni del terzo comma.
Per quanto attiene infine agli aumenti delle unità abitative agricole, i programmi aziendali dovranno dimostrare la necessità di utilizzazione di almeno 1.728 ore lavorative annue riferite alle attività aziendali come previsto dall'art.3 per ogni abitazione in più realizzata attraverso il recupero.

Art.6 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE
La disposizione richiama la necessità di approvare apposite varianti localizzative agli S.U. generali per consentire la realizzazione degli impianti collegati alle reti di telecomunicazione, di trasporto energetico e dell'acqua.
La norma deve intendersi riferita agli impianti e non alle reti, per le quali si applicheranno comunque le relative norme speciali. In particolare si dovrà intendere che le cabine di trasformazione dell'energia elettrica da media a bassa tensione siano da ricomprendersi tra gli accessori delle reti e non tra gli impianti sottoposti all'obbligo di localizzazione nello S.U. generale.

Art.7 - COMPITI DI COORDINAMENTO DELLE PROVINCE
Le province coordineranno l'applicazione della legge da parte dei comuni attraverso il P.T.C. nel quadro pianificatorio complessivo definito dalla L.R. n.5 del 1995.

Art.8 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
La legge dovrà essere integrata e specificata da un apposito regolamento da approvarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. La normativa della legge è tuttavia immediatamente efficace e completa anche in assenza del regolamento.

Art.9 - NORME TRANSITORIE
lo comma
Il primo comma stabilisce che le normative urbanistiche adottate per disciplinare le zone agricole conservano efficacia anche se adottate in forza della L.R. n.10 del 1979 abrogata.
E' tuttavia da ritenere decaduta la disciplina urbanistica comunale che prevedesse contenuti, strumenti e procedure in contrasto con le disposizioni della nuova legge. Infatti in questo comma la dizione "conservano efficacia", diversa da quella usata nel comma successivo ("prevale"), impone comunque di applicare la norma più restrittiva.
2o comma
La normativa speciale vigente nei comuni relativa al recupero del patrimonio edilizio esistente prevale sulle disposizioni di cui all'art.5 della nuova legge fino all'approvazione del piano strutturale. Si deve dunque ritenere che la vigente disciplina del recupero, introdotta nei piani comunali in forza della legge n.457 del 1978, delle leggi regionali n.10 del 1979 e n.59 del 1980, debba essere integralmente applicata, integrandone le disposizioni con quelle dell'art.5.
3o comma
Le obbligazioni assunte in base alla legge 10 conservano efficacia, ferma restando la possibilità di modificarle in base alle nuove disposizioni.
4ocomma
Il quarto comma stabilisce che alle richieste di concessione presentate prima del 6 maggio 1995, data di entrata in vigore della nuova legge, continuano ad applicarsi le norme, procedurali e di contenuto definite dalla L.R. n.10 del 1979, se di maggior favore per il richiedente.
Ciò significa tra l'altro che le concessioni potranno essere rilasciate sulla base dei piani aziendali e non dei programmi.
Per agevolare il completamento delle procedure, sarà opportuno un reciproco scambio di informazioni tra i comuni e gli enti delegati sulle pratiche in corso.
Varianti previste dalla L.R. n.64 del 1995
Di seguito si elencano schematicamente le varianti agli strumenti urbanistici che si possono rendere necessarie per dare applicazione in modo specifico e più semplice alla nuova legge: esse sono previste dalle disposizioni contenute nell'art.1, 4o comma, nell'art.3, 8o, 9o e 11o comma, nell'art.5, 1o comma, lett. e), e nell'art.6 della L.R. n.64 stessa.
Le varianti di cui all'art.1, 4o comma, sono quelle finalizzate alla individuazione di aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario, integrando anche l'attività agricola con altri settori produttivi per la valorizzazione dell'economia rurale e montana.
Le varianti di cui all'art.3, 8o comma, sono quelle volte a disciplinare le tipologie e le dimensioni delle nuove abitazioni rurali, ovvero a vietarne la costruzione in determinate aree del territorio comunale, laddove i Comuni non ne ravvisino la necessità.
Le varianti di cui all'art.3, 9o comma, sono quelle che definiscono le dimensioni massime degli annessi agricoli che possono essere realizzati senza la necessità di attribuire ai programmi aziendali di miglioramento agricolo ed ambientale il valore di piano attuativo e, di conseguenza, senza la necessità di una approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale.
Le varianti di cui all'art.3, 11o comma, sono quelle che disciplinano la realizzazione di nuovi annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo (in analogia con quanto disponeva l'art.4, comma 3o, della L.R.10/79, abrogata), nonché la realizzazione di nuovi annessi riferiti a fondi di piccole dimensioni. In tale ultima fattispecie potrà rientrare, a titolo esemplificativo, la disciplina dei cosiddetti "orti periurbani".
Le varianti di cui all'art.5, comma lo, lett. f), sono quelle che consentono al comune di ridurre i limiti dimensionali fissati dalla legge, entro i quali è possibile realizzare ampliamenti dei fabbricati delle aziende agricole senza la necessità del programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale.
Le varianti, infine, di cui all'art.6 sono quelle riferite alla localizzazione ed alla disciplina degli impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni (centrali telefoniche, ripetitori televisivi, ecc.), al trasporto energetico (centrali elettriche, centrali di trasformazione, relative a metanodotti, gasdotti e oleodotti ecc.) e dell'acqua (centrali di spinta degli acquedotti ecc.).
La procedura di approvazione è quella prevista di commi da 3o a 7o dell'art.40 della L.R. n.5 del 1975, commentata nella circolare illustrativa di tale legge ed alla quale si rimanda.




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