(B.U.R.T. 5-7-1995)
NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.230 DEL 21-6-1994 <<PROVVEDIMENTI SUL RISCHIO IDRAULICO>>.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.230
del 21 giugno 1994 <<Provvedimenti sul rischio
idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R.74/84 - Adozione
di prescrizioni e vincoli e approvazione di direttive>>,
pubblicata sul supplemento ordinario al Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n.46 del 6-7-1994 con
errata-corrige pubblicato sul B.U.R.T. n.51 del 3-8-1994;
Considerato che, in seguito all'entrata in vigore di
tale deliberazione, sono stati evidenziati dagli Enti
Locali e da professionisti del settore alcuni problemi
interpretativi relativi alle norme in essa contenute;
Ravvisata la necessità di fornire una prima risposta
ai quesiti più urgenti rimandando, per gli altri
aspetti, ai seguenti provvedimenti che la Regione elaborerà
nei prossimi mesi:
1) modifica delle prescrizioni e dei vincoli ai sensi
dell'articolo 37, comma 6, della L.R. 16 gennaio 1995
n.5 <<Norme sul governo del territorio>>;
2) riesame, in attuazione della L.R.5/95, dei contenuti
della D.C.R.230/94 ai fini della formazione del Piano
di Indirizzo Territoriale di cui all'art.7 della stessa
legge;
Ritenuto opportuno esaminare contestualmente i rapporti
tra l'attuazione della D.C.R.230/94 e l'art.8 del decreto-legge
26 maggio 1995, n.193 <<Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici
e dell'edilizia privata>> articolo che si riferisce
alla semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
Vista la proposta di nota esplicativa predisposta, in
base alle considerazioni sopra esposte, dal Dipartimento
urbanistica e concordata con il Dipartimento Ambiente;
Ritenute tali note esplicative meritevoli di approvazione
e di pubblicazione sul B.U.R.T.;
A voti unanimi
DECIDE
l) di approvare i contenuti delle note esplicative sull'attuazione
della deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del
21 giugno 1994 sul rischio idraulico, allegate al presente
atto;
2) di dare pubblicità al presente atto mediante
pubblicazione sul B.U.R.T.
Allegato
NOTE ESPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.230 DEL 21-6-1994 SUL RISCHIO IDRAULICO
l) Rapporto tra l'attuazione della D.C.R.230/94 e il
D.L. 26-5-1995 n.193 <<Norme urgenti per il rilancio
economico e occupazionale, dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata>>:
a) Denuncia di inizio dell'attività
L'art.8 del D.L.193/95 ha abrogato i procedimenti autorizzativi
definiti dalla L.457/78 e dalla L.94/82, prevedendo
per gli interventi soggetti ad autorizzazione un nuovo
procedimento basato sulla <<Denuncia di inizio
dell'attività>>.
La D.C.R.230/94 assoggetta tra l'altro a prescrizioni
e vincoli una serie di interventi, negli ambiti A1
e A2 dei corsi d'acqua in elenco, soggetti ad autorizzazione
edilizia.
Con l'entrata in vigore del D.L.193/95 si deve ritenere
modificato solo il procedimento per dare inizio all'attività
edilizia e non i contenuti della D.C.R.230/94; quindi
la denuncia di inizio attività dovrà
essere conforme ai vincoli e alle prescrizioni della
D.C.R.230/94 e contenere le eventuali documentazioni
previste dalla stessa deliberazione.
b) Opere pubbliche comunali
L'art.8 comma 13 del D.L.193/95 stabilisce che le opere
pubbliche comunali non sono soggette a concessione
edilizia né a denuncia di inizio dell'attività,
ma a relazione di conformità.
In base a quanto evidenziato al punto precedente la
relazione di conformità dovrà tenere
conto delle prescrizioni e dei vincoli della D.C.R.230/94
e fare riferimento alla eventuale documentazione necessaria
in attuazione della deliberazione stessa.
2) Chiarimenti specifici sull'attuazione della D.C.R.230/94
a) art.2 punto 1.2 - Definizione dell'ambito A2
L'ambito A2 come definito dall'art.2, punto 1.2, si
applica ai corsi d'acqua in elenco per i soli tratti
in cui il corso d'acqua stesso ha la larghezza superiore
ai 10 metri.
b) art.4 comma 6 punto 6.1 - Definizione degli interventi
di nuova edificazione
Non sono da considerare <<nuovi volumi>>
ai fini della deliberazione in esame le volumetrie
derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti all'interno della superficie coperta
preesistente, sempre che tali edifici siano in regola
con le normative edilizie.
c) art.4 comma 10 punto 10.1 - Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale nelle pertinenze dei nuovi edifici
Per <<superfici permeabili>> si intendono
quelle superfici non pavimentate in modo impermeabile
e non impegnate da costruzioni fuori e dentro terra
che comunque consentano l'assorbimento di parte delle
acque meteoriche; tra tali superfici permeabili rientrano
quelle realizzate con blocchetti in calcestruzzo, pietra
o altro, allettate su massicciata, sabbia o terra,
con interstizi riempiti con sabbia o terra, a condizione
che non presentino negli strati sottostanti massetti
in calcestruzzo, nonché pavimentazioni con conglomerati
di ghiaie e leganti speciali ad alta capacità
drenante.
Per quanto riguarda il rapporto del 25% di superficie
permeabile rispetto alla superficie fondiaria va precisato
che la norma è applicabile alla quota parte
di superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio,
computata sulla base del rapporto di superficie coperta
di zona; quindi non è necessario individuare
la quota di superficie permeabile relativa nel caso
di ampliamenti ammessi <<una tantum>>,
della normativa vigente, di realizzazione di garages
ai sensi dell'art.9 della L.122/89 o di edificazione
all'interno di lotti individuati da piani attuativi
approvati, ove la superficie coperta consentita raggiunga
o superi il 75% del lotto; in quest'ultimo caso il
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, individuerà
la superficie permeabile minima.
d) art.4 comma 10 punto 10.2 - Riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale dei nuovi spazi pubblici
Per <<modalità costruttive che consentano
l'infiltrazione o ritenzione anche temporanea delle
acque>> si intendono anche gli stessi blocchetti
in calcestruzzo, pietra o altro descritti al punto
precedente, posati nei modi sopra evidenziati ed i
conglomerati ad alta capacità drenante; tra
i motivi di sicurezza che possono consentire di non
attuare tale disposizione rientrano le esigenze statiche
in relazione a carichi stradali particolarmente gravosi
e in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei
terreni, nonché le esigenze di prevenzione della
contaminazione del suolo da sversamenti di sostanze
inquinanti, in attuazione di normative o prescrizioni
igienico sanitarie.
e) art.4 comma 10 punto 10.3 - Convogliamento acque
piovane
La norma prevede di introdurre modalità costruttive
per evitare il convogliamento delle acque piovane in
fognatura o in corsi d'acqua <<quando possibile>>;
tale norma deve essere applicata quando i terreni adiacenti
siano a quote altimetriche inferiori rispetto al manufatto
da realizzare e nel rispetto dei diritti di terzi .
f) art.6 comma 1 - Studio idrologico-idraulico per i
piani urbanistici attuativi in ambito <<B>>
La frase: <<lo studio potrà definire i
contributi di piena nei modi indicati al comma 5 del
precedente art.4>> è da considerarsi un
refuso derivante dalla bozza preliminare di provvedimento
non approvata, con la D.C.R.230/94 non sono stati infatti
predeterminati specifici contributi di piena, ma è
stato perseguito esclusivamente il principio della
responsabilità professionale.
g) art.6 comma 3 - Direttive per la riduzione dell'impermeabilizzazione
nei piani urbanistici attuativi
Nella redazione dei piani attuativi nel rispetto della
norma sulla impermeabilizzazione in esame potrà
essere dimostrato il rispetto del limite minimo di
superficie permeabile del 25%, in alternativa al riferimento
alla superficie fondiaria, anche in rapporto alla superficie
territoriale del piano stesso, depurata delle superfici
per standard e urbanizzazioni.
h) art.7 comma 1 - Previsioni degli strumenti urbanistici
generali in ambito <<B>> soggette alle
direttive
All'interno dell'ambito <<B>> dei corsi
d'acqua in elenco, le previsioni soggette alle direttive
dell'art.7 sono le seguenti:
1) tutte le nuove previsioni degli strumenti urbanistici
generali e le loro varianti (adottati dal 6-7-1994,
data di entrata in vigore della D.C.R.230) relative
a zone omogenee, C, D, F per attrezzature generali
(esclusi i parchi) nonché le localizzazioni
di nuove infrastrutture a rete o puntuali (viabilità,
canalizzazioni, opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, impianti per servizi pubblici, etc.);
2) le modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici
generali vigenti alla data di entrata in vigore della
D.C.R.230 relative alle zone omogenee e alle infrastrutture
elencate al punto precedente, quando tali modifiche
comportino aumenti di superficie coperta complessiva
superiore a mq. 200; per <<superficie coperta
complessiva>>, si intende non solo la superficie
coperta da volumi di nuova costruzione, ma anche per
le infrastrutture senza volumetria, la superficie che
si prevede di coprire con trasformazioni morfologiche
di aree quando queste costituiscano ostacolo al deflusso
delle acque in caso di inondazione;
3) tutte le altre nuove previsioni degli strumenti urbanistici
generali adottate dall'entrata in vigore della D.C.R.230
non indicate ai punti precedenti quando consentano
incrementi superiori a mq. 500 di superficie coperta
(intesa esclusivamente come nuova superficie coperta
da volumetrie) rispetto al piano vigente; rientrano
tra queste previsioni, a titolo esemplificativo, nuove
zone B, ampliamenti di zone B e piani di recupero in
zone B ed E, che prevedano aumenti di superficie coperta
di almeno 500 metri cubi.
(c) 1996 Note's