[Note's] DECISIONE DELLA GIUNTA REGIONE TOSCANA 19 GIUGNO 1995, N.8

(B.U.R.T. 5-7-1995)

NOTE ESPLICATIVE SULL'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.230 DEL 21-6-1994 <<PROVVEDIMENTI SUL RISCHIO IDRAULICO>>.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.230 del 21 giugno 1994 <<Provvedimenti sul rischio idraulico ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R.74/84 - Adozione di prescrizioni e vincoli e approvazione di direttive>>, pubblicata sul supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.46 del 6-7-1994 con errata-corrige pubblicato sul B.U.R.T. n.51 del 3-8-1994;
Considerato che, in seguito all'entrata in vigore di tale deliberazione, sono stati evidenziati dagli Enti Locali e da professionisti del settore alcuni problemi interpretativi relativi alle norme in essa contenute;
Ravvisata la necessità di fornire una prima risposta ai quesiti più urgenti rimandando, per gli altri aspetti, ai seguenti provvedimenti che la Regione elaborerà nei prossimi mesi:
1) modifica delle prescrizioni e dei vincoli ai sensi dell'articolo 37, comma 6, della L.R. 16 gennaio 1995 n.5 <<Norme sul governo del territorio>>;
2) riesame, in attuazione della L.R.5/95, dei contenuti della D.C.R.230/94 ai fini della formazione del Piano di Indirizzo Territoriale di cui all'art.7 della stessa legge;
Ritenuto opportuno esaminare contestualmente i rapporti tra l'attuazione della D.C.R.230/94 e l'art.8 del decreto-legge 26 maggio 1995, n.193 <<Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata>> articolo che si riferisce alla semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
Vista la proposta di nota esplicativa predisposta, in base alle considerazioni sopra esposte, dal Dipartimento urbanistica e concordata con il Dipartimento Ambiente;
Ritenute tali note esplicative meritevoli di approvazione e di pubblicazione sul B.U.R.T.;

A voti unanimi

DECIDE

l) di approvare i contenuti delle note esplicative sull'attuazione della deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 21 giugno 1994 sul rischio idraulico, allegate al presente atto;
2) di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul B.U.R.T.

Allegato

NOTE ESPLICATIVE PER L'ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.230 DEL 21-6-1994 SUL RISCHIO IDRAULICO

l) Rapporto tra l'attuazione della D.C.R.230/94 e il D.L. 26-5-1995 n.193 <<Norme urgenti per il rilancio economico e occupazionale, dei lavori pubblici e dell'edilizia privata>>:
a) Denuncia di inizio dell'attività
L'art.8 del D.L.193/95 ha abrogato i procedimenti autorizzativi definiti dalla L.457/78 e dalla L.94/82, prevedendo per gli interventi soggetti ad autorizzazione un nuovo procedimento basato sulla <<Denuncia di inizio dell'attività>>.
La D.C.R.230/94 assoggetta tra l'altro a prescrizioni e vincoli una serie di interventi, negli ambiti A1 e A2 dei corsi d'acqua in elenco, soggetti ad autorizzazione edilizia.
Con l'entrata in vigore del D.L.193/95 si deve ritenere modificato solo il procedimento per dare inizio all'attività edilizia e non i contenuti della D.C.R.230/94; quindi la denuncia di inizio attività dovrà essere conforme ai vincoli e alle prescrizioni della D.C.R.230/94 e contenere le eventuali documentazioni previste dalla stessa deliberazione.
b) Opere pubbliche comunali
L'art.8 comma 13 del D.L.193/95 stabilisce che le opere pubbliche comunali non sono soggette a concessione edilizia né a denuncia di inizio dell'attività, ma a relazione di conformità.
In base a quanto evidenziato al punto precedente la relazione di conformità dovrà tenere conto delle prescrizioni e dei vincoli della D.C.R.230/94 e fare riferimento alla eventuale documentazione necessaria in attuazione della deliberazione stessa.

2) Chiarimenti specifici sull'attuazione della D.C.R.230/94
a) art.2 punto 1.2 - Definizione dell'ambito A2
L'ambito A2 come definito dall'art.2, punto 1.2, si applica ai corsi d'acqua in elenco per i soli tratti in cui il corso d'acqua stesso ha la larghezza superiore ai 10 metri.
b) art.4 comma 6 punto 6.1 - Definizione degli interventi di nuova edificazione
Non sono da considerare <<nuovi volumi>> ai fini della deliberazione in esame le volumetrie derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti all'interno della superficie coperta preesistente, sempre che tali edifici siano in regola con le normative edilizie.

c) art.4 comma 10 punto 10.1 - Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale nelle pertinenze dei nuovi edifici
Per <<superfici permeabili>> si intendono quelle superfici non pavimentate in modo impermeabile e non impegnate da costruzioni fuori e dentro terra che comunque consentano l'assorbimento di parte delle acque meteoriche; tra tali superfici permeabili rientrano quelle realizzate con blocchetti in calcestruzzo, pietra o altro, allettate su massicciata, sabbia o terra, con interstizi riempiti con sabbia o terra, a condizione che non presentino negli strati sottostanti massetti in calcestruzzo, nonché pavimentazioni con conglomerati di ghiaie e leganti speciali ad alta capacità drenante.
Per quanto riguarda il rapporto del 25% di superficie permeabile rispetto alla superficie fondiaria va precisato che la norma è applicabile alla quota parte di superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio, computata sulla base del rapporto di superficie coperta di zona; quindi non è necessario individuare la quota di superficie permeabile relativa nel caso di ampliamenti ammessi <<una tantum>>, della normativa vigente, di realizzazione di garages ai sensi dell'art.9 della L.122/89 o di edificazione all'interno di lotti individuati da piani attuativi approvati, ove la superficie coperta consentita raggiunga o superi il 75% del lotto; in quest'ultimo caso il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, individuerà la superficie permeabile minima.

d) art.4 comma 10 punto 10.2 - Riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale dei nuovi spazi pubblici
Per <<modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o ritenzione anche temporanea delle acque>> si intendono anche gli stessi blocchetti in calcestruzzo, pietra o altro descritti al punto precedente, posati nei modi sopra evidenziati ed i conglomerati ad alta capacità drenante; tra i motivi di sicurezza che possono consentire di non attuare tale disposizione rientrano le esigenze statiche in relazione a carichi stradali particolarmente gravosi e in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni, nonché le esigenze di prevenzione della contaminazione del suolo da sversamenti di sostanze inquinanti, in attuazione di normative o prescrizioni igienico sanitarie.

e) art.4 comma 10 punto 10.3 - Convogliamento acque piovane
La norma prevede di introdurre modalità costruttive per evitare il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua <<quando possibile>>; tale norma deve essere applicata quando i terreni adiacenti siano a quote altimetriche inferiori rispetto al manufatto da realizzare e nel rispetto dei diritti di terzi .

f) art.6 comma 1 - Studio idrologico-idraulico per i piani urbanistici attuativi in ambito <<B>>
La frase: <<lo studio potrà definire i contributi di piena nei modi indicati al comma 5 del precedente art.4>> è da considerarsi un refuso derivante dalla bozza preliminare di provvedimento non approvata, con la D.C.R.230/94 non sono stati infatti predeterminati specifici contributi di piena, ma è stato perseguito esclusivamente il principio della responsabilità professionale.

g) art.6 comma 3 - Direttive per la riduzione dell'impermeabilizzazione nei piani urbanistici attuativi
Nella redazione dei piani attuativi nel rispetto della norma sulla impermeabilizzazione in esame potrà essere dimostrato il rispetto del limite minimo di superficie permeabile del 25%, in alternativa al riferimento alla superficie fondiaria, anche in rapporto alla superficie territoriale del piano stesso, depurata delle superfici per standard e urbanizzazioni.

h) art.7 comma 1 - Previsioni degli strumenti urbanistici generali in ambito <<B>> soggette alle direttive
All'interno dell'ambito <<B>> dei corsi d'acqua in elenco, le previsioni soggette alle direttive dell'art.7 sono le seguenti:
1) tutte le nuove previsioni degli strumenti urbanistici generali e le loro varianti (adottati dal 6-7-1994, data di entrata in vigore della D.C.R.230) relative a zone omogenee, C, D, F per attrezzature generali (esclusi i parchi) nonché le localizzazioni di nuove infrastrutture a rete o puntuali (viabilità, canalizzazioni, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, impianti per servizi pubblici, etc.);
2) le modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore della D.C.R.230 relative alle zone omogenee e alle infrastrutture elencate al punto precedente, quando tali modifiche comportino aumenti di superficie coperta complessiva superiore a mq. 200; per <<superficie coperta complessiva>>, si intende non solo la superficie coperta da volumi di nuova costruzione, ma anche per le infrastrutture senza volumetria, la superficie che si prevede di coprire con trasformazioni morfologiche di aree quando queste costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di inondazione;
3) tutte le altre nuove previsioni degli strumenti urbanistici generali adottate dall'entrata in vigore della D.C.R.230 non indicate ai punti precedenti quando consentano incrementi superiori a mq. 500 di superficie coperta (intesa esclusivamente come nuova superficie coperta da volumetrie) rispetto al piano vigente; rientrano tra queste previsioni, a titolo esemplificativo, nuove zone B, ampliamenti di zone B e piani di recupero in zone B ed E, che prevedano aumenti di superficie coperta di almeno 500 metri cubi.






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