PROVVEDIMENTI SUL RISCHIO IDRAULICO AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R.74/84 <<ADOZIONE DI PRESCRIZIONE E VINCOLI. APPROVAZIONE DI DIRETTIVE>>.
Omissis
IL CONSIGLIO REGIONALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.11540
del 13-12-1993, immediatamente eseguibile, con la quale
sono state sospese per tre mesi trasformazioni di destinazione
d'uso e costruzione su aree pubbliche o private, ai
sensi dell'art.6 della L.R.74/84, per le aree a rischio
di inondazione e ristagno comprese nei Comuni che risultavano
aver subito inondazioni negli anni 1991, 1992, 1993,
il cui elenco è stato allegato alla deliberazione
stessa; sospendendo il rilascio di autorizzazioni e
concessioni in prossimità di corsi d'acqua per
l'intero territorio regionale, riservandosi inoltre
di trasmettere al Consiglio Regionale una proposta
di vincoli e prescrizioni ai sensi dell'art.3 della
L.R. 31-12-1984, n.74 per la tutela degli interessi
pubblici in materia di difesa del suolo al fine di
prevenire fenomeni alluvionali e di ristagno con riferimento
all'intero territorio regionale sottoposto a tali fenomeni;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n.11832
del 20-12-1993, immediatamente eseguibile, con la quale
è stato applicato lo stesso tipo di provvedimento
di cui al punto precedente anche per il Comune di Siena,
in seguito ad integrazione del precedente elenco da
parte del Dipartimento Ambiente;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale
n.90 dell'8-3-1994 con la quale si proroga di tre mesi
il periodo di sospensione degli interventi definito
con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate
e si impegna la Giunta a presentare entro il 22 marzo
1994 una proposta di deliberazione consiliare per l'adozione
di vincoli e prescrizioni e per l'approvazione di eventuali
direttive in materia di difesa del suolo e prevenzione
di fenomeni di inondazione e ristagno per l'intero
territorio regionale interessato, ai sensi degli articoli
3 e 4 della L.R. 31-12-1984, n.74;
Vista la proposta di <<Prescrizioni, vincoli e
direttive sul rischio idraulico>> elaborata dalla
Giunta Regionale e costituita dai seguenti elaborati:
- testo normativo delle prescrizioni, dei vincoli e
delle prevenzioni sul rischio idraulico composto da
sette articoli con allegati:
1. elenco dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto
assetto idraulico, redatto dal Dipartimento Ambiente;
2. schema grafico esplicativo degli ambiti <<A1>>
e <<A2>> soggetti a prescrizioni e vincoli;
3. schema grafico esplicativo degli ambiti <<A1>>
e <<B>> soggetti a direttive;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione
Regionale Tecnico-Amministrativa, Sezione Urbanistica
e Beni Ambientali nella seduta del 16-3-1994;
Dato atto che la proposta di cui sopra non contiene
il riferimento alle aree effettivamente inondate negli
anni 1991, 1992, 1993 contenuto nei provvedimenti cautelari
di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale sopra
citate perché tende a considerare l'intero territorio
regionale soggetto a rischio idraulico;
Dato atto che la proposta di cui sopra recepisce le
indicazioni di cui ai punti 8 e 9 della deliberazione
della Giunta Regionale n.11540 del 13-12-1993 sui contenuti
fondamentali delle prescrizioni e dei vincoli, individuando
altresì direttive allo scopo di orientare e
coordinare l'attività urbanistica nel territorio
regionale e stabilendo che entro un anno vengano emanate
direttive definitive da elaborarsi con la partecipazione
delle Province alle quali la L. 8-6-1990 n.142, attribuisce
specifici compiti di programmazione in materia;
Vista la cartografia in scala 1:25000 sulle aree sottoposte
a rischio idraulico redatta dal Dipartimento Ambiente
utilizzata per individuare i corsi d'acqua principali
ai fini del corretto assetto idraulico, riportati nell'allegato
elenco;
Ritenuto di condividere la proposta della Giunta regionale
così articolata:
1. adozione di prescrizioni e vincoli definiti come
segue nel testo normativo allegato:
- definizione: art.1 comma 1 punti 1.1.
- ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli:
art.2;
- prescrizioni e vincoli: art.3;
- disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli:
art.4;
2. approvazione di direttive definite come segue nel
testo normativo allegato:
- definizione: art.1 comma 1 punto 1.3;
- ambiti di applicazione delle direttive: art.5;
- direttive per la formazione dei piani urbanistici
attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti:
art.6;
- direttive per la formazione degli strumenti urbanistici
generali e loro varianti: art.7;
Dato atto che sono state effettuate le consultazioni
prescritte all'art.3, comma 3 e all'art.4, comma 3
della L.R. 31-12-84, n.74;
Riscontrato che ricorrono motivi di urgenza in quanto
le prescrizioni, i vincoli e le direttive in esame
devono essere pubblicate prima che abbia termine il
periodo di sospensione definito dalla deliberazione
del Consiglio Regionale n.90/1994 citata in precedenza,
per consentire continuità tra l'attuazione delle
norme di sospensione già approvate e l'applicazione
delle norme di salvaguardia per le prescrizioni e i
vincoli oggetto di adozione;
DELIBERA
1. di procedere all'attuazione delle disposizioni di
cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.R. 31-12-1984, n.74
relativamente a prescrizioni, vincoli e direttive sul
rischio idraulico definite nell'allegato testo normativo
e relativi allegati che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento:
2. di adottare, ai sensi dell'art.3 della L.R. 31-12-1984,
n.74, le prescrizioni e i vincoli sul rischio idraulico
definiti come segue sul testo normativo allegato:
- definizione: art.1, comma 1, punti 1.1. e 1.2.;
- ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli:
art.2;
- prescrizioni e vincoli: art.3;
- disposizioni attuative delle prescrizioni e dei vincoli:
art.4;
3. di approvare, ai sensi dell'art.4 della L.R. 31-12-1984,
n.74, le direttive sul rischio idraulico definite come
segue nel testo normativo allegato:
- definizione: art.1, comma 1, punto 1.3;
- ambiti di applicazione delle direttive: art.5;
- direttive per la formazione dei piani urbanistici
attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti:
art.6;
- direttive per la formazione di strumenti urbanistici
generali e loro varianti: art.7.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana;
5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, per la parte relativa all'adozione
delle prescrizioni e dei vincoli, si applicano le misure
di salvaguardia di cui alla Legge 3-11-1952, n.1902
e successive modificazioni;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni
della Toscana perché provvedano entro cinque
giorni, al deposito e ai conseguenti adempimenti previsti
dal quinto e sesto comma dell'art.3 della L.R 31-12-1984,
n.74, con riferimento all'adozione delle prescrizioni
e dei vincoli di cui al precedente punto 2;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
per i motivi di cui all'ultimo capoverso della parte
narrativa.
PRESCRIZIONI, VINCOLI E DIRETTIVE SUL RISCHIO IDRAULICO
INDICE
Art.1 - Contenuti generali
Art.2 - Ambiti di applicazione delle prescrizioni e
vincoli
Art.3 - Prescrizioni e vincoli
Art.4 - Disposizioni attuative delle prescrizioni e
dei vincoli
Art.5 - Ambiti di applicazione delle direttive
Art.6 - Direttive per la formazione dei piani urbanistici
attuativi di strumenti urbanistici generali vigenti
Art.7 - Direttive per la formazione degli strumenti
urbanistici generali e loro varianti
ALLEGATI
n.1: Elenco dei corsi d'acqua principali ai fini del
corretto assetto idraulico;
n.2: Schema grafico esplicativo degli ambiti <<A1>>
e <<A2>> soggetti a prescrizioni e vincoli;
n.3: Schema grafico esplicativo degli ambiti <<A1>>
e <<B>> soggetti a direttive.
PRESCRIZIONI, VINCOLI E DIRETTIVE SUL RISCHIO IDRAULICO
Art.1 - CONTENUTI GENERALI
1. Le presenti norme hanno per obiettivo la tutela degli
interessi pubblici in materia di rischio idraulico
con particolare riferimento alla prevenzione dei danni
provocati da fenomeni di esondazione e ristagno; esse
si articolano in:
1.1. Prescrizioni e vincoli ai sensi dell'art.3 della
L.R. 31-12-1984 n.74 da applicarsi per la progettazione
e realizzazione di interventi soggetti a:
- concessione edilizia;
- autorizzazione edilizia;
- autorizzazione all'esercizio dell'attività
estrattiva;
- decreto di approvazione di accordi di programma ai
sensi dell'art.27 della legge 8-6-1990 n.142.
- deliberazione di approvazione della Giunta Regionale
e della Provincia in attuazione dell'art.3 bis del
D.L. 31-8-1987 n.361 convertito con modifiche in legge
29-10-1987 n.441.
1.2. La Regione, ai fini delle verifiche di conformità
urbanistica relative alle opere dello Stato, si uniforma
alle norme attuative del precedente punto, contenute
nei seguenti articoli 2, 3 e 4.
1.3. Direttive ai sensi dell'art.4 della L.R. 31-12-1984
n.74 per la formazione, l'adeguamento e la gestione
degli strumenti urbanistici, con particolare riferimento
alla redazione di piani attuativi ancorché conformi
agli S.U. generali vigenti e di varianti agli S.U.
generali.
2. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana delle prescrizioni, dei vincoli
e delle direttive di cui sopra cessano di applicarsi
le disposizioni contenute nelle deliberazioni della
Giunta Regionale n.11540 del 13-12-1993 e n.11832 del
20-12-1993.
3. Le presenti norme non sostituiscono eventuali norme
più restrittive vigenti.
Art.2 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E
DEI VINCOLI
1. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei
vincoli, ferme restando le norme che si applicano nell'intero
territorio regionale, si definiscono i seguenti ambiti:
1.1. L'ambito denominato <<A1>>, definito
<<di assoluta protezione del corso d'acqua>>,
che corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini
dei corsi d'acqua di cui all'allegato elenco n.1 nonché
alle aree comprese nelle due fasce della larghezza
di ml. 10 adiacenti a tali corsi d'acqua, misurate
a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza.
dal ciglio di sponda.
1.2. Ulteriore ambito denominato <<A2>>,
di <<tutela del corso d'acqua e di possibile
inondazione>>, da applicarsi ai corsi d'acqua
di cui all'allegato elenco che hanno larghezza superiore
a ml. 10, misurata fra i piedi esterni degli argini
oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda.
Tale ambito corrisponde alle due fasce immediatamente
esterne all'ambito <<A1>> che hanno larghezza
pari alla larghezza del corso d'acqua definita come
sopra, con un massimo di ml. 100 (vedere schema allegato
n.2).
Art.3 - PRESCRIZIONI E VINCOLI
1. AMBITO <<A1>>
All'interno dell'ambito definito <<A1>>
al precedente art.2 non è consentito il rilascio
o l'adozione degli atti elencati al punto 1.1. dell'art.1
relativamente a nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi
natura e a trasformazioni morfologiche di aree pubbliche
o private, ancorché previste dagli strumenti
urbanistici vigenti. Sono fatte salve le opere idrauliche,
di attraversamento del corso d'acqua, gli interventi
trasversali di captazione e restituzione delle acque,
nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti
senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione
che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione
del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento
ed al contesto territoriale e si consenta comunque
il miglioramento dell'accessibilità al corso
d'acqua stesso.
2. AMBITO <<A2>> - INTERVENTI AMMESSI
All'interno dell'ambito definito <<A2>>
al precedente art.2 è consentito il rilascio
o l'adozione degli atti elencati al punto 1.1. dell'art.1
per i seguenti interventi:
2.1. Tutti gli interventi previsti dallo S.U. generale
comunale all'interno delle zone omogenee A, B. D non
soggetta a piano urbanistico attuativo, F destinata
a parco nonché le relative opere di urbanizzazione
primaria di interesse di quartiere.
2.2. Gli interventi in zone territoriali omogenee C
e D di espansione soggette a piano urbanistico attuativo
e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria
per i quali, in base a certificazione del Sindaco risulti
che al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana della deliberazione del C.R.
di adozione delle presenti norme siano già state
rilasciate le concessioni per almeno il 50% della superficie
coperta complessiva prevista dal piano attuativo, intendendo
in tale quota la somma delle superfici coperte previste
dal piano attuativo stesso nei singoli lotti per i
quali sono state rilasciate le concessioni. Detta certificazione
dovrà essere immediatamente trasmessa, per conoscenza,
al Dipartimento Urbanistica della Regione Toscana.
La certificazione di cui sopra non è necessaria
nel caso sia già stata redatta in attuazione
delle deliberazioni della G.R. n.11540 del 13-12-1993
e n.11832 del 20-12-1993.
2.3. Gli interventi in zona territoriale omogenea <<E>>
finalizzati all'attività agricola in attuazione
del primo e secondo comma dell'art.4, dell'art.7 e
dell'art.8 della L.R. 19-2-1979 n.10 e successive modificazioni,
nonché in attuazione della L.R. 26-5-1993 n.34;
2.4. Le opere pubbliche necessarie per la manutenzione
ordinaria, straordinaria e di adeguamento di infrastrutture,
attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti.
2.5. Gli interventi di escavazione per attività
estrattive la cui profondità, rispetto alla
quota del piede esterno dell'argine o, in mancanza,
del ciglio di sponda, sia minore alla misura di 1/5
della distanza dallo stesso piede esterno dell'argine
o dal ciglio di sponda.
2.6. Gli interventi derivanti da previsioni urbanistiche
che saranno approvate in attuazione delle direttive
di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7;
3. AMBITO <<A2>> - INTERVENTI CONDIZIONATI
All'interno dell'ambito definito <<A2>>
al precedente art.2 è consentito, oltre a quanto
già previsto dal precedente comma punto 2, il
rilascio o l'adozione degli atti elencati al punto
1.1. dell'art.1 relativamente a nuove edificazioni
e a trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o
private alle seguenti condizioni:
3.1. Le nuove opere pubbliche a condizione che venga
contestualmente documentata l'assenza delle condizioni
di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno,
ovvero si approvino gli interventi necessari per la
riduzione del rischio idraulico, relativamente alla
natura dell'intervento ed al contesto territoriale.
3.2. Gli interventi di edilizia economica e popolare
e i piani per gli insediamenti produttivi a condizione
che venga contestualmente documentata l'assenza delle
condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione
o ristagno ovvero si approvino gli interventi necessari
alla riduzione del rischio idraulico relativamente
alle caratteristiche del lotto interessato e si minimizzino
i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.
3.3. Gli interventi di iniziativa privata per i quali,
prima del rilascio della concessione o autorizzazione,
venga presentata da parte del richiedente la dimostrazione
dell'assenza delle condizioni di rischio legate a fenomeni
di esondazione o ristagno ovvero venga presentato il
progetto degli interventi necessari alla riduzione
del rischio idraulico relativamente alle caratteristiche
del lotto interessato e si minimizzino i rischi per
i futuri utenti in caso di inondazione.
4. INTERO TERRITORIO REGIONALE
Nell'intero territorio regionale il rilascio o l'adozione
degli atti elencati al punto 1.1. del precedente art.1
relativamente a nuove edificazioni e a trasformazioni
morfologiche d'uso di aree pubbliche o private, è
subordinato alla individuazione degli interventi atti
a limitare l'impermeabilizzazione superficiale.
5. ESCLUSIONE
Sono esclusi dall'applicazione delle presenti prescrizioni
e vincoli gli ambiti nella Provincia di Arezzo dell'<<Area
protetta n.136 - Fiume Arno>> definiti al punto
A dell'art.1 delle Norme Tecniche di Attuazione adottate
con deliberazione del Consiglio Regionale n.450 del
16-11-1993.
Art 4 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE PRESCRIZIONI E
DEI VINCOLI
l. APPROVAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Sono compresi tra gli atti di cui al punto 1.1. del
precedente art.1 anche le deliberazioni di approvazione
di progetti di opere pubbliche comunali, per i quali
la prassi del comune preveda di sostituire il rilascio
della concessione edilizia con uno specifico riferimento
al parere favorevole della commissione edilizia da
inserire nella deliberazione stessa.
2. SANATORIA
Non sono compresi tra gli atti di cui al punto 1.1.
del precedente art.1 le concessioni o autorizzazioni
in sanatoria ai sensi del Capo IV della L. 28-2-1985
n.47, mentre sono comprese le concessioni o autorizzazioni
in sanatoria ai sensi degli artt. 10 e 13 della stessa
legge.
3. ELENCO DEI CORSI D'ACQUA
L'elenco allegato alle presenti prescrizioni e vincoli
comprende i corsi d'acqua principali ai fini del corretto
assetto idraulico ed è così articolato:
3.1. Indice dei corsi d'acqua divisi per province che
riporta i dati relativi a ciascun corso d'acqua;
3.2. Indice dei Comuni che hanno corsi d'acqua inseriti
nell'elenco precedente che riporta per ciascun comune
i codici dei corsi d'acqua presenti nel territorio
comunale.
In caso di difficoltà di individuazione cartografica
del percorso dei corsi d'acqua inseriti nell'elenco
allegato gli enti pubblici possono prendere visione
della cartografia depositata, in attuazione delle presenti
norme, presso il Dipartimento Ambiente della Regione
Toscana.
L'intero tracciato dei corsi d'acqua in elenco è
soggetto alle presenti norme con la sola eccezione
delle parti tombate precedentemente all'entrata in
vigore della presente disciplina nel rispetto delle
disposizioni vigenti al momento del tombamento.
4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI
I progetti che prevedono interventi a distanza inferiore
a ml. 110 dal piede esterno dall'argine o, ove mancante,
dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui all'allegato
devono contenere l'individuazione della larghezza del
corso d'acqua per la definizione degli ambiti <<A1>>
e <<A2>> di cui al precedente art.2, da
effettuare in uno dei seguenti modi:
4.1. Tramite rilievo topografico in scala 1:1000 o superiore;
4.2. Tramite individuazione su cartografia aerofotogrammetrica
collaudata nella scala maggiore disponibile, a condizione
che tale cartografia non sia in scala inferiore a 1:5000
e sia accompagnata da dichiarazione del progettista
o altro tecnico abilitato da cui risulti che il corso
d'acqua in esame non ha subito nel punto interessato
modifiche sostanziali di larghezza dalla data del volo
di base della cartografia stessa.
Ove esistano difficoltà nell'individuazione del
piede esterno dell'argine e del ciglio di sponda, va
applicata l'ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.
5. OPERE DI ATTRAVERSAMENTO DEI CORSI D'ACQUA IN ELENCO
Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini
stradali o ferroviari, passi carrabili non potranno
comunque ridurre la sezione idraulica preesistente.
Non rientrano tra le opere di attraversamento altri
interventi che configurino la copertura del corso d'acqua.
6. DEFINIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI
Ai fini dell'applicazione dell'art.3 commi 1, 3 e 4
si precisa quanto segue:
6.1. Per nuova edificazione si intendono tutti gli interventi
edilizi che comportano la realizzazione dei nuovi volumi
con la sola esclusione delle sopraelevazioni;
6.2. Per manufatti di qualsiasi natura si intendono
tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso
delle acque anche in caso di inondazione quali recinzioni,
depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme
o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura
da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano
di campagna esistente;
6.3. Per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche
o private si intendono esclusivamente quelle modifiche
del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso
delle acque in caso di inondazione.
7. DIMOSTRAZIONE DELL'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
La dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio
legate a fenomeni di esondazione o ristagno di cui
al comma 3 del precedente art.3, intesa come limite
di rischio accettabile senza interventi di adeguamento,
deve essere costituita da uno dei seguenti elaborati:
7.1. Una o più sezioni trasversali al corso d'acqua
che attraversino l'area di intervento, in scala 1:100
o 1:200 redatte dal tecnico progettista o da altro
tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima
di altezza del piano di campagna esistente nella zona
di intervento è superiore di almeno ml. 2 rispetto
alla quota del piede d'argine esterno più vicino
o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino.
7.2. Relazione idrologico-idraulica redatta dal tecnico
abilitato da cui risulti che l'area di intervento è
comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno.
7.3. Relazione tecnica nella quale sia richiamata la
verifica idrologico-idraulica già effettuata
preliminarmente in sede di approvazione dello S.U.
generale o del piano urbanistico attuativo, che abbia
già individuato l'assenza del rischio.
8. RIDUZIONE DEL RISCHIO
I progetti degli interventi necessari per la riduzione
del rischio idraulico di cui ai commi 1 e 3 del precedente
art.3, devono essere accompagnati da una relazione
idrologico-idraulica, redatta da tecnico abilitato,
che individui le caratteristiche del rischio. Tali
progetti dovranno essere compatibili con la situazione
idraulica dell'ambito territoriale esterno alla zona
di intervento. Gli interventi necessari per la riduzione
del rischio connessi alla realizzazione dell'opera
dovranno essere realizzati contestualmente all'opera
a cui si riferiscono.
Gli interventi necessari a ridurre il rischio idraulico
devono anch'essi essere sottoposti alle eventuali autorizzazioni
delle autorità competenti previste dalla legislazione
vigente.
9. PROCEDURE E COMPETENZE
La documentazione prevista dalla presente disciplina
è parte integrante della documentazione necessaria
per il rilascio o l'emanazione degli atti di cui al
punto 1.1 del precedente art.1 e deve quindi essere
presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti
dalla normativa vigente per il rilascio e l'emanazione
degli stessi atti.
Per i progetti di opere pubbliche comunali, per i quali
la prassi del Comune prevede di sostituire il rilascio
della concessione edilizia con uno specifico riferimento
di parere favorevole della Commissione Edilizia da
inserirsi nella deliberazione di approvazione del progetto,
la documentazione di cui al punto precedente costituisce
parte del progetto approvato.
La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni
di rischio o del progetto degli interventi necessari
alla riduzione del rischio di cui ai precedenti settimo
e ottavo comma deve essere effettuata dal Comune in
sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione
edilizia o dall'ente competente all'emanazione del
decreto di approvazione di accordi di programma o alla
deliberazione di cui alla legge n.441/87.
Per gli interventi di particolare complessità
i Comuni possono richiedere eccezionalmente la collaborazione
dell'Ufficio del Genio Civile.
Quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio
idraulico interessano opere idrauliche di competenza
della Regione o dello Stato, dovrà essere richiesta
preliminarmente all'Ufficio del Genio Civile o al Provveditorato
delle Opere Pubbliche, secondo le rispettive competenze,
l'autorizzazione idraulica prevista dalla normativa
vigente.
Gli interventi necessari per la riduzione del rischio
idraulico sono parte dell'opera a cui si riferiscono;
in particolare si precisa che:
- nella edificazione all'interno di un lotto sono opere
di sistemazione esterna o opere edilizie;
- nella urbanizzazione di un piano attuativo sono opere
di urbanizzazione o di collegamento ai pubblici servizi.
10. RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
I progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni
esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei
rilevati, tesi a ridurre quanto possibile l'impermeabilizzazione
superficiale ai sensi del comma 4 del precedente art.3
dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:
10.1. La realizzazione di nuovi edifici deve garantire
comunque il mantenimento di una superficie permeabile
pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Per
superficie permeabile di pertinenza di un edificio
si intende la superficie non pavimentata e quella non
impegnata da costruzioni fuori e dentro terra che comunque
consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.
10.2. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali,
parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata,
devono essere realizzati con modalità costruttive
che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche
temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a
tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi
di sicurezza o di tutela storico-ambientale.
10.3. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura
o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è
possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie
permeabile senza che si determinino danni dovuti a
ristagno.
11. OPERE DELLO STATO
I progetti di opere dello Stato, ancorché conformi
allo strumento urbanistico vigente, devono contenere
tutti gli studi e gli elaborati previsti dalle norme
statali vigenti con particolare riferimento agli aspetti
geologici, idrogeologici e idraulici.
12. NORMA TRANSITORIA PER LE OPERE PUBBLICHE
Per i progetti di opere pubbliche che alla data di pubblicazione
delle presenti norme, risultano presentati ai Comuni
e alla Regione per essere sottoposti al rilascio o
all'emanazione degli atti di cui al punto 1.1 del precedente
art.1 nonché alle intese previste dall'art.81
del D.P.R. 24-7-1977 n.616 e dall'art.25 della legge
17-5-1985 n.210, è possibile proseguire l'iter
amministrativo senza adeguamento alle presenti norme
a condizione che tali progetti siano già completi
di tutti gli elaborati necessari, anche in attuazione
delle deliberazioni della Giunta Regionale n.11540
del 13-12-1993 e n.11832 del 20-12-1993.
Art.5 - AMBITI DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE
1. Ai fini dell'applicazione delle direttive di cui
all'art.1 punto 1.3., si definisce il seguente ulteriore
ambito denominato <<B>> comprendente le
aree potenzialmente inondabili in prossimità
dei corsi d'acqua di cui all'elenco allegato che possono
essere necessarie per gli eventuali interventi di regimazione
idraulica tesa alla messa in sicurezza degli insediamenti.
Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche
inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra
il piede esterno d'argine o, in mancanza, il ciglio
di sponda.
Il limite esterno di tale ambito è determinato
dai punti di incontro delle perpendicolari all'asse
del corso d'acqua con il terreno alla quota altimetrica
come sopra individuata e non potrà comunque
superare la distanza di metri lineari 300 dal piede
esterno dell'argine o dal ciglio di sponda (vedere
schema allegato n.3).
Ove esistano difficoltà nell'individuazione del
piede esterno dell'argine o del ciglio di sponda va
applicata l'ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.
Le parti di corso d'acqua tombate precedentemente all'entrata
in vigore della presente disciplina nel rispetto delle
disposizioni vigenti al momento del tombamento non
sono soggette alle presenti norme.
2. L'elenco dei corsi d'acqua allegato alle presenti
direttive è costituito dagli stessi elaborati
indicati al comma 3 del precedente art.4. L'ambito
definito <<B>> deve essere preso in esame
esclusivamente per i corsi d'acqua di particolare rilievo
ai fini idraulici, per i quali l'allegato elenco contiene
la specifica indicazione.
Al fine dell'applicazione delle presenti direttive vengono
presi in esame gli ambiti B e A1 come definiti in precedenza.
Art 6 - DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICI
ATTUATIVI DI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI VIGENTI
1. AMBITO <<B>>
All'interno dell'ambito definito <<B>> nel
precedente articolo 5, i piani urbanistici attuativi
di S.U. generali vigenti che prevedano nuove edificazioni
o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private
così come definite al comma 6 del precedente
articolo 4, devono essere dotati di uno studio idrologico-idraulico
che definisca gli ambiti soggetti ad inondazione per
piene con tempo di ritorno centennale, esaminando un
tratto di corso d'acqua significativo che abbia riferimento
con l'area di intervento. Lo studio potrà definire
i contributi di piena nei modi indicati al comma 5
del precedente art.4. Lo studio dovrà inoltre
verificare che l'area di intervento non sia soggetta
a fenomeni di ristagno. Ove l'area interessata dal
piano urbanistico attuativo risulti, in seguito allo
studio di cui sopra, non soggetta ad inondazioni per
piene con tempo di ritorno centennale e non sia soggetta
a fenomeni di ristagno, si potrà procedere all'approvazione
del piano stesso; in caso contrario si dovrà
contestualmente approvare il progetto degli interventi
necessari a riportare ad un tempo di ritorno superiore
a cento anni il rischio di inondazione e ad eliminare
il rischio di ristagno. Il progetto dovrà essere
compatibile con la situazione idraulica dell'ambito
territorialmente adiacente alla zona di intervento.
Gli interventi di progetto di cui sopra dovranno essere
realizzati contestualmente alle altre opere di urbanizzazione
del piano urbanistico attuativo.
Per le verifiche sulla documentazione presentata l'ente
che ha il compito dell'approvazione del piano attuativo
applica le disposizioni contenute al comma 9 del precedente
art.4.
Sono escluse dalle presenti direttive le varianti e
i nuovi piani attuativi che non comportano trasformazioni
morfologiche di aree pubbliche o private e che non
prevedono incrementi di superficie coperta superiori
a mq.200.
2. AMBITO <<A1>>
I piani urbanistici attuativi che prevedano nuove edificazioni
o trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private
così come definite al comma 6 del precedente
art.4, che interessino l'ambito definito <<A1>>
nel precedente art.2 dovranno in questo ambito non
prevedere interventi edilizi o che comunque ostacolino
il corso delle acque anche in caso di inondazione.
Sono fatte salve le opere idrauliche o di attraversamento
del corso d'acqua, gli interventi trasversali di captazione
e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti
di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso
il corso d'acqua, a condizione che per queste ultime
si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione
del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento
ed al contesto territoriale e si consenta comunque
il miglioramento dell'accessibilità al corso
d'acqua stesso.
3. RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
Nell'intero territorio regionale i piani urbanistici
attuativi che prevedano nuove edificazioni o trasformazioni
morfologiche di aree pubbliche o private così
come definite al comma 6 del precedente art.4, dovranno
contenere specifiche indicazioni progettuali tese alla
riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale fermo
restando l'obbligo di applicare le disposizioni di
cui al comma 10 del precedente art.4.
4. NORME TRANSITORIE
I piani attuativi e loro varianti che alla data di entrata
in vigore delle presenti norme siano già stati
adottati possono essere esaminati per concludere il
loro iter di approvazione anche se non redatti nel
rispetto delle presenti direttive.
Art.7 - DIRETTIVE PER LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI GENERALI E LORO VARIANTI
1. AMBITO <<B>>
All'interno dell'ambito definito <<B>> nel
precedente articolo 5 le nuove previsioni degli strumenti
urbanistici generali relative alle zone C, D, F per
attrezzature generali, esclusi i parchi, nonché
le localizzazioni di nuove infrastrutture a rete o
puntuali devono essere conseguenti alla individuazione
delle aree da destinare ad interventi di regimazione
idraulica del corso d'acqua a cui si riferisce l'ambito.
Tali interventi devono preservare da rischi di inondazione
le nuove previsioni e i centri edificati vicini.
Sono assimilate alle nuove previsioni di cui sopra le
previsioni volte a consentire incrementi di superficie
coperta superiore a 500 mq.
Ai fini delle presenti direttive non sono da considerarsi
nuove previsioni e nuove infrastrutture, tutte le modifiche
delle previsioni vigenti che non comportino aumenti
di superficie coperta complessivamente superiori a
mq.200.
2. PROVINCE
Le Province provvedono a integrare e specificare gli
indirizzi contenuti nel presente provvedimento, esercitando
le autonome competenze loro affidate dalla L. 8-6-1990
n.142, attraverso i Piani Territoriali di Coordinamento
di cui all'art.15 della stessa legge.
Fino alla definizione dei Piani Territoriali di Coordinamento
le Province, in collaborazione con i Comuni interessati,
le Autorità di Bacino, i Consorzi di Bonifica
e gli Uffici del Genio Civile, partecipano alla definizione
degli atti di cui al seguente comma 3 avvalendosi degli
strumenti previsti dall'art.7 della L.R. n.74 del 1984,
definendo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore
delle presenti direttive:
2.1. Le eventuali modifiche all'elenco dei corsi d'acqua
allegato alle presenti direttive sulla base di studi
approfonditi sugli ambiti a rischio idraulico del territorio
provinciale.
2.2. L'individuazione dei perimetri degli insediamenti
o infrastrutture da proteggere dai fenomeni di esondazione
o ristagno delle acque.
2.3. Le eventuali specifiche modificazioni dell'ambito
<<B>> per ciascun corso d'acqua in elenco
al fine della individuazione delle aree da preservare
per la regimazione idraulica necessaria alla protezione
degli insediamenti o delle infrastrutture di cui al
punto precedente.
2.4. Gli ambiti interni ai comprensori di bonifica integrale
da sottoporre a particolare normativa per il contenimento
degli apporti idrici in funzione della regimazione
idraulica dei corsi d'acqua in elenco.
2.5. Specifici piani di intervento con l'individuazione
delle opere di regimazione idraulica necessarie con
conseguente possibilità di riduzione dell'ambito
<<B>> a valle degli interventi.
2.6. La perimetrazione delle aree da destinare esclusivamente
alla regimazione delle acque nonché delle aree
che per le loro caratteristiche idrologiche e morfologiche
devono essere escluse dalle previsioni di nuova edificazione.
2.7. Le normative per l'attuazione dei precedenti punti
nonché per l'attuazione dei relativi compiti
provinciali ai sensi della L. 8-6-1990 n.142.
2.8. Proposte tese ad una più precisa individuazione
delle classi di pericolosità di cui al seguente
comma 6.
2.9. Il quadro conoscitivo e l'individuazione cartografica
degli ambiti <<A1>> e <<A2>>
di cui al precedente art.2.
3. REGIONE
La Regione entro diciotto mesi dall'entrata in vigore
delle presenti direttive approva le direttive definitive
in materia di rischio idraulico anche sulla base delle
eventuali proposte deliberate dalle Province e degli
atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale
di cui all'art.2 della L.R. 31-12-1984 n.74 e successive
modificazioni.
4. COMUNI
In attesa che la Regione provveda all'approvazione delle
norme definitive di cui al comma precedente possono
essere approvate le previsioni comunali individuate
al primo comma del presente articolo a condizione che
si verifichi l'insieme delle tre seguenti condizioni:
4.1. Si dimostri l'impossibilità di localizzare
la previsione all'interno del tessuto urbano esistente
anche tramite interventi di recupero urbanistico;
4.2. Si dimostri la necessità, in rapporto a
esigenze di interesse pubblico, di localizzare comunque
la previsione all'interno dell'ambito definito <<B>>;
4.3. Si effettui sul corso d'acqua interessato una specifica
indagine idrologico-idraulica al fine di individuare
l'eventuale presenza del rischio idraulico valutato
sulla base della piena con tempo di ritorno duecentennale.
In presenza di rischio idraulico così definito
dovranno essere individuati gli interventi di regimazione
idraulica dimensionati sulla base della piena con tempo
di ritorno duecentennale nonché le aree da destinare
alla localizzazione degli stessi per preservare le
nuove previsioni e i centri abitati vicini. Gli interventi
di regimazione idraulica non dovranno aggravare le
condizioni di rischio a valle degli insediamenti protetti.
Nel caso in cui il corso d'acqua interessato sia all'interno
di comprensori di bonifica o sia ricettore di acque
provenienti da tali comprensori gli interventi di regimazione
idraulica dovranno essere correlati all'assetto idraulico
degli stessi.
5. AMBITO <<A1>>
All'interno dell'ambito definito <<A1>>
nel precedente articolo 2 i nuovi strumenti urbanistici
non dovranno prevedere nuove edificazioni, manufatti
di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche di
aree pubbliche ad eccezione delle opere idrauliche,
di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi
trasversali di captazione e restituzione delle acque,
nonché degli adeguamenti di infrastrutture esistenti
senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione
che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione
del rischio idraulico, relativamente alla natura dell'intervento
ed al contesto territoriale e si consenta comunque
il miglioramento dell'accessibilità al corso
d'acqua stesso.
6. CLASSI DI PERICOLOSITÀ
Per l'intero territorio regionale, con esclusione degli
ambiti definiti <<A1>>, <<B>>
nei precedenti articoli 2 e 5, le individuazioni delle
classi di pericolosità di cui alla Deliberazione
del Consiglio Regionale 12-2-1985 n.94 devono tenere
presenti anche le definizioni in funzione del rischio
idraulico secondo i seguenti punti.
6.1. Pericolosità irrilevante (classe 1). Aree
collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le
quali ricorrono le seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono in situazione favorevole di alto morfologico,
di norma a quote altimetriche superiori di ml. 2 rispetto
al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio
di sponda.
In tali aree non sono necessarie considerazioni sulla
riduzione del rischio idraulico.
6.2. Pericolosità bassa (classe 2). Aree di fondovalle
per le quali ricorrono seguenti condizioni:
a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni;
b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla
piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche
superiori a ml. 2 rispetto al piede esterno dell'argine
o, in mancanza, al ciglio di sponda.
6.3. Pericolosità media (classe 3). Aree per
le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie storiche di inondazioni;
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole,
di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla
quota posta a ml. 2 sopra il piede esterno dell'argine
o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Rientrano in questa classe le aree di fondovalle non
protette da opere idrauliche per le quali ricorre una
sola delle condizioni di cui sopra.
Relativamente alle aree in questa classe di pericolosità
deve essere allegato allo strumento urbanistico uno
studio anche a livello qualitativo che illustri lo
stato di efficienza e lo schema di funzionamento delle
opere idrauliche ove presenti o che comunque definisca
il grado di rischio. I risultati dello studio dovranno
costituire elemento di base per la classificazione
di fattibilità degli interventi e ove necessario
indicare soluzioni progettuali tese a ridurre al minimo
possibile il livello di rischio ed i danni agli interventi
per episodi di sormonto o di esondazione.
6.4. Pericolosità elevata (classe 4). Aree di
fondovalle non protette da opere idrauliche per le
quali ricorrono entrambe le condizioni di cui al precedente
punto 6.3.
Relativamente a queste aree deve essere allegato allo
strumento urbanistico uno studio idrologico-idraulico
che definisca attraverso i normali metodi dell'idrologia
con precisione il livello di rischio relativo all'area
nel suo complesso, i risultati dello studio dovranno
costituire elemento di base per la classificazione
di fattibilità degli interventi. Nel caso in
cui dallo studio risulti che l'area interessata è
soggetta a fenomeni di inondazione con tempi di ritorno
compresi tra 0 e 20 anni i nuovi strumenti urbanistici
generali o loro varianti non dovranno consentire previsioni
edificatorie salvo che per infrastrutture a rete non
diversamente localizzabili a condizione che per queste
ultime si attuino tutte le precauzioni necessarie per
la riduzione del rischio idraulico a livelli compatibili
con le caratteristiche dell'infrastruttura.
Nel caso in cui dallo studio risulti invece che l'area
interessata è soggetta a fenomeni di inondazione
con tempi di ritorno superiori a 20 anni dovranno essere
previsti interventi di messa in sicurezza atti alla
riduzione del rischio ma non alteranti il livello dello
stesso nelle aree adiacenti.
Tali interventi dovranno dimostrare il raggiungimento
di un livello di rischio di inondazione per piene con
tempo di ritorno superiore a cento anni e dovranno
essere coordinati con altri eventuali piani idraulici
esistenti.
7. RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE
Per l'intero territorio regionale, compresi gli ambiti
definiti <<A1>> e <<B>> nei
precedenti articoli 2 e 5 i nuovi strumenti urbanistici
e le relative varianti dovranno contenere specifiche
norme tese alla riduzione dell'impermeabilizzazione
superficiale nella progettazione e attuazione dei nuovi
interventi, fermo restando l'obbligo di applicare le
disposizioni di cui al comma 10 del precedente articolo
4.
8. NORMA TRANSITORIA
Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti
che alla data di entrata in vigore delle presenti direttive
siano già stati adottati, possono essere esaminati
per concludere il loro iter di approvazione, anche
se non redatti nel rispetto delle presenti direttive.
Allegato n.1
CORSI D'ACQUA PRINCIPALI AI FINI DEL CORRETTO ASSETTO IDRAULICO
omissis
(per il presente allegato vedi B.U.R.T. 6 luglio 1994,
n.46, suppl. ord. ed anche B.U.R.T. 3 agosto 1994,
n.51, errata corrige).
(c) 1996 Note's