[Note's] DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONE TOSCANA 8 MARZO 1995, N.240

(B.U.R.T. 22-11-1995, n.72)

DELIBERA C.R. N.296 DEL 19-7-1988 RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICO-TERRITORIALI CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI. MODIFICA (modificata con Del.C.R.240 del 8-3-95 già pubblicata sul B.U. del 30-8-1995, n.56 - parte prima).

Si procede alla ripubblicazione del testo integrale della deliberazione in oggetto, onde introdurre elementi di maggior chiarezza.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste le leggi regionali: L.R. 29 giugno 1982, n.52 e L.R. 31 dicembre 1984, n.74 e loro successive modifiche e integrazioni; L.R. 16 gennaio 1995, n.5;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.296 del 19 luglio 1988 (pubblicata sul S.S. n.5 al B.U. n.25, 1988) e successive integrazioni, con la quale è stata data attuazione sia al disposto di cui all'art.1 bis della legge 8 agosto 1985 n.431 sulla formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, sia alla L.R. 29 giugno 1982, n.52 e successive modificazioni in merito alla disciplina del sistema regionale delle aree protette;
Visto in particolare l'allegato 1 <<Norme d'attuazione>> della citata deliberazione;
Ritenuto opportuno procedere ad un perfezionamento della normativa anzidetta, tenuto conto delle problematiche emerse dalla sua concreta applicazione provvedendo:
a) all'adeguamento formale di talune definizioni tecnico giuridiche (art.10, art.12);
b) al suo raccordo con disposizioni legislative emanate successivamente (art.16, 17 e 18);
Considerata pertanto la necessità di riformulare il contenuto della definizione relativa alla categoria <<m>> dell'art.1 della L. n.431/1985 al fine di evidenziare il necessario rapporto tra bene archeologico e valori paesaggistici affinché sia attuata la tutela prevista dall'articolo sopra citato come peraltro ribadito anche dalla circolare n.8373 del 26-4-1994 del Ministero Beni Culturali e Ambientali;
Considerato inoltre che ai fini della gestione del quadro conoscitivo per le categorie <<m>> la precisa individuazione delle aree dovrà avvenire mediante provvedimenti ricognitivi specifici da parte delle autorità competenti (Ministero Beni Culturali e/o Regione) che ne perimetrino con esattezza i confini e descrivano chiaramente l'interrelazione tra le emergenze archeologiche e le bellezze naturali;
Considerata l'opportunità di modificare la normativa di salvaguardia del piano paesaggistico, il cui regime di ultrattività in attesa dei PTC provinciali è disciplinato dall'art.37 della L.R.5/1995, nelle parti in cui si impedisce di operare tramite varianti urbanistiche e piani particolareggiati utilizzando gli snellimenti procedurali di cui all'art.12 della L.R.74/84. Tale normativa procedurale, giustificata nella prima fase di attuazione del piano paesaggistico regionale, risulta oggi, alla luce dell'esperienza acquisita, più un appesantimento procedurale che una normativa efficace al fine di introdurre elementi sostanziali;
Considerata infine l'opportunità di integrare i criteri degli <<interventi fatti salvi>> raccordandoli con le procedure derivanti dall'attuazione delle norme nazionali e regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, prevedendo di considerare ammissibili anche ai fini della delibera Consiglio regionale n.296/1988 gli interventi e le opere valutate positivamente attraverso dette procedure;
Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, è pertanto necessario provvedere ad integrare e modificare il testo degli artt. 10, 12, 16, 17 e 18 al Capo II - Direttive, e Capo III - Salvaguardie, delle Norme di attuazione di cui all'allegato 1 della deliberazione del Consiglio regionale n.296/1988 così come risulta nel deliberato del presente atto;
Visto il parere favorevole della C.R.T.A., espresso nella seduta del 1 marzo 1995 ai sensi dell'art.2 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74, in allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto che sono state effettuate le consultazioni previste dall'art.4, terzo comma, della L.R.74/84 e sono stati valutati i pareri pervenuti;

DELIBERA

- di integrare e modificare nel modo seguente la propria deliberazione n.296 del 19 luglio 1988, come modificata con successive delibere Consiglio regionale 6 marzo 1990 n.130 e 7 dicembre 1993 n.489, ai sensi dell'art.9 della L.R. 29 giugno 1982 n.52 e dell'art.4 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74 e successive modifiche:

1) all'art.10, l'ultimo punto del comma 4 alla voce <<categoria m)>> è sostituito dal seguente testo:
<<categoria m): territori vincolati come aree archeologiche di interesse paesaggistico>>;

2) all'art.12, l'ultimo punto del comma 2, alla voce <<categoria m)>> è sostituito dal seguente testo:
<<categoria m): zone, anche vaste, di interesse archeologico vincolate ai sensi della tutela paesaggistica per la presenza di patrimonio storico archeologico che ne ha condizionato nel tempo l'assetto; la ricognizione deve avvenire con specifici provvedimenti amministrativi delle autorità competenti ai sensi dell'art.82, D.P.R. n.616/1977 che ne perimetrino con esattezza i confini e descrivano chiaramente l'interrelazione tra beni archeologici emergenti e bellezze naturali;>>

3) all'art.16, comma 7, primo periodo, sono cassate le seguenti espressioni:
<<in caso di variante urbanistica>> nonché <<non si dà luogo allo snellimento delle procedure di cui all'art.12 della L.R.74/84; si applica il procedimento ordinario di cui al comma secondo dello stesso articolo comprensivo delle verifiche di compatibilità paesaggistica ed ambientale da effettuarsi in sede di approvazione. A tal fine>>.
Pertanto l'intero comma 7 risulta modificato nel modo seguente: <<7. Nell'ambito della disciplina degli assetti infrastrutturali, per nuovi interventi e per interventi di ristrutturazione o ammodernamento, anche con parziali cambiamenti di tracciato in caso di infrastrutture a rete le varianti dovranno essere corredate di appositi elaborati grafici e fotografici atti a consentire la valutazione delle soluzioni adottate in rapporto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree protette interessate e delle aree soggette ai disposti di cui alla L.1497/39 comprese le categorie di beni di cui al quinto e settimo comma dell'art.82 D.P.R.616/77 come integrato dalla L.431/85>>;

4) all'art.16, il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Nell'ambito della disciplina dell'uso delle risorse e difesa del suolo le varianti che riguardano modifiche degli assetti preesistenti anche in caso di opere pubbliche, dovranno essere corredate da appositi elaborati grafici e fotografici atti a consentire la valutazione delle soluzioni adottate in rapporto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree protette interessate e delle aree soggette ai disposti di cui alla L.1497/39 comprese le categorie di beni di cui al quinto e settimo comma art.82, D.P.R.616/77, come integrato dalla L.431/85>>;

5) all'art.17, dopo il comma 4, è inserito il nuovo comma 4/bis:
<<4/bis. Con esclusione delle riserve naturali e delle aree di interesse archeologico, limitatamente ai siti individuati dalla legge 1089/39 (modifica apportata con DEL.C.R. n.240 del 26-7-95), sono altresì consentiti gli interventi e le opere previsti da progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, se valutati positivamente ai fini di tale procedura; in tal caso nella pronuncia di V.I.A. o nel parere regionale nel caso di procedura di competenza statale dovrà essere fatto specifico riferimento:
a) alle soluzioni progettuali adottate allo scopo di ridurre l'impatto ambientale negativo nelle aree protette o vincolate interessate, per quanto attiene la localizzazione degli interventi, modalità di realizzazione, impiego di materiali, finiture, tecnologie, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
b) agli impegni, definiti in tempi e modalità, per la risistemazione delle aree interessate da trasformazioni morfologiche, vegetazionali e idrogeologiche, per la prevenzione ed il recupero del degrado, per la manutenzione nel tempo degli assetti morfologici, vegetazionali ed idrogeologici modificati;

6) l'art.18 è abrogato.

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art.15 dello Statuto.




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