(B.U.R.T. 22-11-1995, n.72)
DELIBERA C.R. N.296 DEL 19-7-1988 RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI PIANI URBANISTICO-TERRITORIALI CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI. MODIFICA (modificata con Del.C.R.240 del 8-3-95 già pubblicata sul B.U. del 30-8-1995, n.56 - parte prima).
Si procede alla ripubblicazione del testo integrale della deliberazione in oggetto, onde introdurre elementi di maggior chiarezza.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Viste le leggi regionali: L.R. 29 giugno 1982, n.52
e L.R. 31 dicembre 1984, n.74 e loro successive modifiche
e integrazioni; L.R. 16 gennaio 1995, n.5;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n.296
del 19 luglio 1988 (pubblicata sul S.S. n.5 al B.U.
n.25, 1988) e successive integrazioni, con la quale
è stata data attuazione sia al disposto di cui
all'art.1 bis della legge 8 agosto 1985 n.431 sulla
formazione dei piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesistici e ambientali,
sia alla L.R. 29 giugno 1982, n.52 e successive modificazioni
in merito alla disciplina del sistema regionale delle
aree protette;
Visto in particolare l'allegato 1 <<Norme d'attuazione>>
della citata deliberazione;
Ritenuto opportuno procedere ad un perfezionamento della
normativa anzidetta, tenuto conto delle problematiche
emerse dalla sua concreta applicazione provvedendo:
a) all'adeguamento formale di talune definizioni tecnico
giuridiche (art.10, art.12);
b) al suo raccordo con disposizioni legislative emanate
successivamente (art.16, 17 e 18);
Considerata pertanto la necessità di riformulare
il contenuto della definizione relativa alla categoria
<<m>> dell'art.1 della L. n.431/1985 al
fine di evidenziare il necessario rapporto tra bene
archeologico e valori paesaggistici affinché
sia attuata la tutela prevista dall'articolo sopra
citato come peraltro ribadito anche dalla circolare
n.8373 del 26-4-1994 del Ministero Beni Culturali e
Ambientali;
Considerato inoltre che ai fini della gestione del quadro
conoscitivo per le categorie <<m>> la precisa
individuazione delle aree dovrà avvenire mediante
provvedimenti ricognitivi specifici da parte delle
autorità competenti (Ministero Beni Culturali
e/o Regione) che ne perimetrino con esattezza i confini
e descrivano chiaramente l'interrelazione tra le emergenze
archeologiche e le bellezze naturali;
Considerata l'opportunità di modificare la normativa
di salvaguardia del piano paesaggistico, il cui regime
di ultrattività in attesa dei PTC provinciali
è disciplinato dall'art.37 della L.R.5/1995,
nelle parti in cui si impedisce di operare tramite
varianti urbanistiche e piani particolareggiati utilizzando
gli snellimenti procedurali di cui all'art.12 della
L.R.74/84. Tale normativa procedurale, giustificata
nella prima fase di attuazione del piano paesaggistico
regionale, risulta oggi, alla luce dell'esperienza
acquisita, più un appesantimento procedurale
che una normativa efficace al fine di introdurre elementi
sostanziali;
Considerata infine l'opportunità di integrare
i criteri degli <<interventi fatti salvi>>
raccordandoli con le procedure derivanti dall'attuazione
delle norme nazionali e regionali in materia di valutazione
di impatto ambientale, prevedendo di considerare ammissibili
anche ai fini della delibera Consiglio regionale n.296/1988
gli interventi e le opere valutate positivamente attraverso
dette procedure;
Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, è pertanto
necessario provvedere ad integrare e modificare il
testo degli artt. 10, 12, 16, 17 e 18 al Capo II -
Direttive, e Capo III - Salvaguardie, delle Norme di
attuazione di cui all'allegato 1 della deliberazione
del Consiglio regionale n.296/1988 così come
risulta nel deliberato del presente atto;
Visto il parere favorevole della C.R.T.A., espresso
nella seduta del 1 marzo 1995 ai sensi dell'art.2 della
L.R. 31 dicembre 1984 n.74, in allegato 1 parte integrante
della presente deliberazione;
Dato atto che sono state effettuate le consultazioni
previste dall'art.4, terzo comma, della L.R.74/84 e
sono stati valutati i pareri pervenuti;
DELIBERA
- di integrare e modificare nel modo seguente la propria deliberazione n.296 del 19 luglio 1988, come modificata con successive delibere Consiglio regionale 6 marzo 1990 n.130 e 7 dicembre 1993 n.489, ai sensi dell'art.9 della L.R. 29 giugno 1982 n.52 e dell'art.4 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74 e successive modifiche:
1) all'art.10, l'ultimo punto del comma 4 alla voce
<<categoria m)>> è sostituito dal
seguente testo:
<<categoria m): territori vincolati come aree
archeologiche di interesse paesaggistico>>;
2) all'art.12, l'ultimo punto del comma 2, alla voce
<<categoria m)>> è sostituito dal
seguente testo:
<<categoria m): zone, anche vaste, di interesse
archeologico vincolate ai sensi della tutela paesaggistica
per la presenza di patrimonio storico archeologico
che ne ha condizionato nel tempo l'assetto; la ricognizione
deve avvenire con specifici provvedimenti amministrativi
delle autorità competenti ai sensi dell'art.82,
D.P.R. n.616/1977 che ne perimetrino con esattezza
i confini e descrivano chiaramente l'interrelazione
tra beni archeologici emergenti e bellezze naturali;>>
3) all'art.16, comma 7, primo periodo, sono cassate
le seguenti espressioni:
<<in caso di variante urbanistica>> nonché
<<non si dà luogo allo snellimento delle
procedure di cui all'art.12 della L.R.74/84; si applica
il procedimento ordinario di cui al comma secondo dello
stesso articolo comprensivo delle verifiche di compatibilità
paesaggistica ed ambientale da effettuarsi in sede
di approvazione. A tal fine>>.
Pertanto l'intero comma 7 risulta modificato nel modo
seguente: <<7. Nell'ambito della disciplina degli
assetti infrastrutturali, per nuovi interventi e per
interventi di ristrutturazione o ammodernamento, anche
con parziali cambiamenti di tracciato in caso di infrastrutture
a rete le varianti dovranno essere corredate di appositi
elaborati grafici e fotografici atti a consentire la
valutazione delle soluzioni adottate in rapporto alle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree
protette interessate e delle aree soggette ai disposti
di cui alla L.1497/39 comprese le categorie di beni
di cui al quinto e settimo comma dell'art.82 D.P.R.616/77
come integrato dalla L.431/85>>;
4) all'art.16, il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Nell'ambito della disciplina dell'uso delle
risorse e difesa del suolo le varianti che riguardano
modifiche degli assetti preesistenti anche in caso
di opere pubbliche, dovranno essere corredate da appositi
elaborati grafici e fotografici atti a consentire la
valutazione delle soluzioni adottate in rapporto alle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree
protette interessate e delle aree soggette ai disposti
di cui alla L.1497/39 comprese le categorie di beni
di cui al quinto e settimo comma art.82, D.P.R.616/77,
come integrato dalla L.431/85>>;
5) all'art.17, dopo il comma 4, è inserito il
nuovo comma 4/bis:
<<4/bis. Con esclusione delle riserve naturali
e delle aree di interesse archeologico, limitatamente
ai siti individuati dalla legge 1089/39 (modifica apportata
con DEL.C.R. n.240 del 26-7-95), sono altresì
consentiti gli interventi e le opere previsti da progetti
sottoposti alla procedura di impatto ambientale (V.I.A.)
ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, se
valutati positivamente ai fini di tale procedura; in
tal caso nella pronuncia di V.I.A. o nel parere regionale
nel caso di procedura di competenza statale dovrà
essere fatto specifico riferimento:
a) alle soluzioni progettuali adottate allo scopo di
ridurre l'impatto ambientale negativo nelle aree protette
o vincolate interessate, per quanto attiene la localizzazione
degli interventi, modalità di realizzazione,
impiego di materiali, finiture, tecnologie, sia in
fase di realizzazione che in fase di esercizio;
b) agli impegni, definiti in tempi e modalità,
per la risistemazione delle aree interessate da trasformazioni
morfologiche, vegetazionali e idrogeologiche, per la
prevenzione ed il recupero del degrado, per la manutenzione
nel tempo degli assetti morfologici, vegetazionali
ed idrogeologici modificati;
6) l'art.18 è abrogato.
IL CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall'art.15 dello Statuto.
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