(B.U.R.T. 5 aprile 1995)
INDIVIDUAZIONE DISTRETTI INDUSTRIALI AI SENSI DELL'ART.36 DELLA L.317/91 <<INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE IMPRESE>> E CRITERI PER L'ADOZIONE DI PIANI-PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 5 ottobre 1991 n.317 relativa a <<Interventi
per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese>>;
Visto l'articolo 36 della predetta legge con il quale
si stabilisce che le Regioni individuano, sentite le
Unioni regionali delle Camere di commercio, i distretti
industriali di piccole imprese, sulla base di un decreto
del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
Visto il Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio
e Artigianato del 21 aprile 1993 relativo a <<Determinazione
degli indirizzi e dei parametri di riferimento per
l'individuazione, da parte delle Regioni, dei distretti
industriali>>;
Visto il documento predisposto dall'IRPET relativo a
<<Individuazione dei distretti industriali di
piccole imprese in Toscana>>;
Preso atto del parere acquisito dall'Unione regionale
della Camera di commercio della Toscana;
Ritenuto opportuno definire criteri transitori finalizzati
all'uso delle risorse previste nel bilancio 1995 di
cui alla legge regionale <<Interventi straordinari
a favore delle imprese toscane per l'anno 1995>>,
relative agli interventi a sostegno di iniziative per
lo sviluppo di sistemi locali di impresa;
Preso atto dei criteri per l'adozione dei piani-programma
di sviluppo locale nei distretti industriali, allegati
alla presente deliberazione (All. A);
Vista la legge regionale 9 giugno 1992, n.26;
DELIBERA
1) di definire, ai sensi dell'art.36 della legge 5 ottobre 1991, n.317, distretti industriali le aree territoriali sottoindicate:
Lamporecchio: Lamporecchio, Larciano, Buggiano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese;
Castelfiorentino: Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, S. Gimignano;
Empoli: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;
Prato: Agliana, Montale, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Vaiano, Vernio, Poggio a Caiano, Quarrata;
Santa Croce sull'Arno: Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Bientina;
Poggibonsi: Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli;
Sinalunga: Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;
2) di approvare i criteri per l'adozione di piani-programma di sviluppo locale nei distretti industriali, allegati alla presente deliberazione (All. A), di cui fanno parte integrante e sostanziale.
IL CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall'art.15 dello Statuto.
Allegato <<A>>
PIANO-PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
1. Nell'ambito territoriale definito per ogni distretto
possono essere realizzati, ai sensi dell'art.9 della
legge regionale 9 giugno 1992, n.26, specifici piani-programmi
di sviluppo aventi l'obiettivo di creare le condizioni
che consentano un uso ottimale e integrato delle risorse
produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno
dell'area e la rimozione di eventuali vincoli che non
ne permettano la loro piena vaporizzazione.
2. A seconda delle situazioni locali i piani potranno
essere rivolti all'ulteriore sviluppo e ammodernamento
del sistema economico produttivo locale, sia alla riconversione
verso altri settori delle risorse attualmente impegnate
nelle tradizionali specializzazioni produttive.
3. I piani dovranno promuovere gli opportuni raccordi
e le possibili integrazioni con i piani e i progetti
di intervento di iniziativa regionale, nazionale e
comunitaria, per consentire, nei limiti fissati dalle
relative normative, un utilizzo efficace delle risorse
pubbliche complessivamente impegnate in rapporto agli
obiettivi specifici individuati dai piani stessi.
4. I beneficiari ultimi degli interventi devono essere
piccole e medie imprese, così come identificate
dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato 1 giugno 1993.
CONTENUTO DEL PIANO-PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
Il piano-programma deve contenere le determinazioni
tecnico-progettuali, i tempi necessari di intervento,
la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti interessati,
e, ove occorra, le opportune valutazioni di impatto
ambientale.
Nell'ambito del piano-programma di sviluppo locale sono
individuate le seguenti tipologie di intervento:
a) sviluppo o creazione di centri di eccellenza per
servizi comunali alle piccole e medie imprese industriali
e artigiane a sostegno di attività ad alto contenuto
innovativo;
b) sviluppo di sportelli di promozione e assistenza,
quali nodi di un sistema regionale per la diffusione
dell'informazione finalizzata all'innovazione;
c) sostegno alle attività di promozione e commercializzazione
delle produzioni manifatturiere, industriali e artigiane,
con particolare riferimento allo sviluppo sui mercati
esteri, attività di internazionalizzazione della
produzione, nonché promozione di reti tra organismi
rappresentativi dello sviluppo locale per sostenere
l'internazionalizzazione delle imprese;
d) promozione della cooperazione tra piccole e medie
imprese industriali e artigiane, in particolare tra
imprese di punta e PMI subfornitrici, tra PMI, nonché
tra produttori, fornitori e clienti, anche per lo svolgimento
di attività di ricerca e sviluppo, per il trasferimento
di tecnologie tra le imprese dell'area e l'acquisizione
di nuove tecnologie dall'esterno;
e) sviluppo o creazione di strutture tecnologiche e
di laboratori di supporto alle attività di adeguamento
delle imprese alle normative sulla qualità;
f) risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali
dismessi da destinare ad attività produttive
industriali, artigianali o di servizi alla produzione,
ivi compresi incubatori per nuove attività produttive;
g) realizzazione di opere di urbanizzazione inserite
in piani attuativi approvati aventi esplicita destinazione
d'uso industriale e/o artigianale.
PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO-PROGRAMMA DI SVILUPPO
LOCALE
1. Al fine della definizione del piano-programma di
sviluppo locale Province, Comunità Montane,
Comuni, Camere di Commercio, Consorzi di sviluppo industriale,
Società consortili miste, Centri di servizi
reali, Centri di ricerca pubblici, Associazioni di
categoria e Organizzazioni sindacali, possono elaborare
e presentare progetti di sviluppo entro 90 giorni dalla
pubblicazione del presente atto.
2. Ciascun progetto, anche a carattere pluriennale,
dovrà indicare le fasi di attuazione previste,
i soggetti pubblici o privati responsabili della loro
realizzazione, i beneficiari finali dell'intervento
finanziario, la spesa complessiva prevista, articolata
per voci di spesa e per anno e le fonti per la copertura
finanziaria.
Devono essere altresì previsti opportuni criteri
di valutazione qualitativa e quantitativa al fine di
commisurare i risultati conseguenti nelle diverse fasi
attuative rispetto agli obiettivi prefissati.
3. Nel caso in cui le fonti finanziarie individuate
siano relative a fondi comunitari il piano di sviluppo
approvato dal Consiglio regionale dispone contestualmente
della loro utilizzazione.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
approva i Piani di sviluppo entro 180 giorni dalla
pubblicazione del presente atto.
PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO-PROGRAMMA DI SVILUPPO
LOCALE
1. La Giunta regionale approva i progetti di intervento
esecutivi, previa acquisizione della documentazione
tecnica e amministrativa che dimostri l'effettiva cantierabilità
degli interventi, concedendo contestualmente gli eventuali
contributi a carico della presente legge a favore dei
soggetti pubblici o privati incaricati dell'attuazione
dei progetti.
A tal fine, la Giunta regionale stipulerà con
i soggetti attuatori delle iniziative una apposita
convenzione, o contratto di programma, con la quale
verranno definite: le modalità e i tempi di
attuazione dell'intervento, le modalità di erogazione
dei contributi, gli impegni dei soggetti attuatori
e le eventuali sanzioni nei casi di inadempienza o
di gestione dell'iniziativa difforme dal progetto approvato.
2. L'ammontare del contributo regionale non potrà
comunque superare il 40% delle spese ammesse.
Il contributo non può essere cumulato, per le
stesse categorie di spese, con altre agevolazioni regionali,
nazionali o comunitarie.
COMITATO DI AREA
1. Nell'ambito di ciascun distretto la Giunta regionale
provvede ad istituire un Comitato di area presieduto
dalla Provincia competente per territorio e composto
da Comuni, Camera di commercio, rappresentanti delle
associazioni di imprese e delle organizzazioni sindacali,
che ha il compito di avanzamento e di proporre eventuali
aggiornamenti.
2. Per la progettazione ed attuazione di iniziative
che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione
integrata e coordinata di più soggetti pubblici
saranno definiti uno o più accordi di programma,
ai sensi dell'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E SOCIETÀ CONSORTILI
MISTE
1. Nei distretti possono essere costituiti consorzi
di sviluppo industriale e società consortili
miste, ai sensi degli artt. 27 e 36 della legge 5 ottobre
1991, n.317.
I consorzi di sviluppo industriale e le società
consortili miste si pongono come strumenti operativi
di progettazione e gestione degli interventi nelle
aree di competenza.
2. Ai sensi del citato articolo 36 della legge 317/91,
possono essere finanziati progetti innovativi, concernenti
più imprese, in base ad un contratto di programma
stipulato tra la Regione e i Consorzi per le attività
previste dal quinto comma dello stesso articolo.
(c) 1996 Note's