[Note's] DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONE TOSCANA 7 FEBBRAIO 1995, N.36

(B.U.R.T. 5 aprile 1995)

INDIVIDUAZIONE DISTRETTI INDUSTRIALI AI SENSI DELL'ART.36 DELLA L.317/91 <<INTERVENTI PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO DELLE PICCOLE IMPRESE>> E CRITERI PER L'ADOZIONE DI PIANI-PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 5 ottobre 1991 n.317 relativa a <<Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese>>;
Visto l'articolo 36 della predetta legge con il quale si stabilisce che le Regioni individuano, sentite le Unioni regionali delle Camere di commercio, i distretti industriali di piccole imprese, sulla base di un decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
Visto il Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 21 aprile 1993 relativo a <<Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle Regioni, dei distretti industriali>>;
Visto il documento predisposto dall'IRPET relativo a <<Individuazione dei distretti industriali di piccole imprese in Toscana>>;
Preso atto del parere acquisito dall'Unione regionale della Camera di commercio della Toscana;
Ritenuto opportuno definire criteri transitori finalizzati all'uso delle risorse previste nel bilancio 1995 di cui alla legge regionale <<Interventi straordinari a favore delle imprese toscane per l'anno 1995>>, relative agli interventi a sostegno di iniziative per lo sviluppo di sistemi locali di impresa;
Preso atto dei criteri per l'adozione dei piani-programma di sviluppo locale nei distretti industriali, allegati alla presente deliberazione (All. A);
Vista la legge regionale 9 giugno 1992, n.26;

DELIBERA

1) di definire, ai sensi dell'art.36 della legge 5 ottobre 1991, n.317, distretti industriali le aree territoriali sottoindicate:

Lamporecchio: Lamporecchio, Larciano, Buggiano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese;

Castelfiorentino: Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme, Montaione, S. Gimignano;

Empoli: Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;

Prato: Agliana, Montale, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Vaiano, Vernio, Poggio a Caiano, Quarrata;

Santa Croce sull'Arno: Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Valdarno, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Bientina;

Poggibonsi: Barberino Val d'Elsa, Casole d'Elsa, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli;

Sinalunga: Foiano della Chiana, Lucignano, Marciano della Chiana, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;

2) di approvare i criteri per l'adozione di piani-programma di sviluppo locale nei distretti industriali, allegati alla presente deliberazione (All. A), di cui fanno parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art.15 dello Statuto.

Allegato <<A>>

PIANO-PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
1. Nell'ambito territoriale definito per ogni distretto possono essere realizzati, ai sensi dell'art.9 della legge regionale 9 giugno 1992, n.26, specifici piani-programmi di sviluppo aventi l'obiettivo di creare le condizioni che consentano un uso ottimale e integrato delle risorse produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno dell'area e la rimozione di eventuali vincoli che non ne permettano la loro piena vaporizzazione.
2. A seconda delle situazioni locali i piani potranno essere rivolti all'ulteriore sviluppo e ammodernamento del sistema economico produttivo locale, sia alla riconversione verso altri settori delle risorse attualmente impegnate nelle tradizionali specializzazioni produttive.
3. I piani dovranno promuovere gli opportuni raccordi e le possibili integrazioni con i piani e i progetti di intervento di iniziativa regionale, nazionale e comunitaria, per consentire, nei limiti fissati dalle relative normative, un utilizzo efficace delle risorse pubbliche complessivamente impegnate in rapporto agli obiettivi specifici individuati dai piani stessi.
4. I beneficiari ultimi degli interventi devono essere piccole e medie imprese, così come identificate dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 1 giugno 1993.

CONTENUTO DEL PIANO-PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
Il piano-programma deve contenere le determinazioni tecnico-progettuali, i tempi necessari di intervento, la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti interessati, e, ove occorra, le opportune valutazioni di impatto ambientale.
Nell'ambito del piano-programma di sviluppo locale sono individuate le seguenti tipologie di intervento:
a) sviluppo o creazione di centri di eccellenza per servizi comunali alle piccole e medie imprese industriali e artigiane a sostegno di attività ad alto contenuto innovativo;
b) sviluppo di sportelli di promozione e assistenza, quali nodi di un sistema regionale per la diffusione dell'informazione finalizzata all'innovazione;
c) sostegno alle attività di promozione e commercializzazione delle produzioni manifatturiere, industriali e artigiane, con particolare riferimento allo sviluppo sui mercati esteri, attività di internazionalizzazione della produzione, nonché promozione di reti tra organismi rappresentativi dello sviluppo locale per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese;
d) promozione della cooperazione tra piccole e medie imprese industriali e artigiane, in particolare tra imprese di punta e PMI subfornitrici, tra PMI, nonché tra produttori, fornitori e clienti, anche per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, per il trasferimento di tecnologie tra le imprese dell'area e l'acquisizione di nuove tecnologie dall'esterno;
e) sviluppo o creazione di strutture tecnologiche e di laboratori di supporto alle attività di adeguamento delle imprese alle normative sulla qualità;
f) risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali dismessi da destinare ad attività produttive industriali, artigianali o di servizi alla produzione, ivi compresi incubatori per nuove attività produttive;
g) realizzazione di opere di urbanizzazione inserite in piani attuativi approvati aventi esplicita destinazione d'uso industriale e/o artigianale.

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DEL PIANO-PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
1. Al fine della definizione del piano-programma di sviluppo locale Province, Comunità Montane, Comuni, Camere di Commercio, Consorzi di sviluppo industriale, Società consortili miste, Centri di servizi reali, Centri di ricerca pubblici, Associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali, possono elaborare e presentare progetti di sviluppo entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
2. Ciascun progetto, anche a carattere pluriennale, dovrà indicare le fasi di attuazione previste, i soggetti pubblici o privati responsabili della loro realizzazione, i beneficiari finali dell'intervento finanziario, la spesa complessiva prevista, articolata per voci di spesa e per anno e le fonti per la copertura finanziaria.
Devono essere altresì previsti opportuni criteri di valutazione qualitativa e quantitativa al fine di commisurare i risultati conseguenti nelle diverse fasi attuative rispetto agli obiettivi prefissati.
3. Nel caso in cui le fonti finanziarie individuate siano relative a fondi comunitari il piano di sviluppo approvato dal Consiglio regionale dispone contestualmente della loro utilizzazione.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i Piani di sviluppo entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO-PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
1. La Giunta regionale approva i progetti di intervento esecutivi, previa acquisizione della documentazione tecnica e amministrativa che dimostri l'effettiva cantierabilità degli interventi, concedendo contestualmente gli eventuali contributi a carico della presente legge a favore dei soggetti pubblici o privati incaricati dell'attuazione dei progetti.
A tal fine, la Giunta regionale stipulerà con i soggetti attuatori delle iniziative una apposita convenzione, o contratto di programma, con la quale verranno definite: le modalità e i tempi di attuazione dell'intervento, le modalità di erogazione dei contributi, gli impegni dei soggetti attuatori e le eventuali sanzioni nei casi di inadempienza o di gestione dell'iniziativa difforme dal progetto approvato.
2. L'ammontare del contributo regionale non potrà comunque superare il 40% delle spese ammesse.
Il contributo non può essere cumulato, per le stesse categorie di spese, con altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie.

COMITATO DI AREA
1. Nell'ambito di ciascun distretto la Giunta regionale provvede ad istituire un Comitato di area presieduto dalla Provincia competente per territorio e composto da Comuni, Camera di commercio, rappresentanti delle associazioni di imprese e delle organizzazioni sindacali, che ha il compito di avanzamento e di proporre eventuali aggiornamenti.
2. Per la progettazione ed attuazione di iniziative che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici saranno definiti uno o più accordi di programma, ai sensi dell'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142.

CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E SOCIETÀ CONSORTILI MISTE
1. Nei distretti possono essere costituiti consorzi di sviluppo industriale e società consortili miste, ai sensi degli artt. 27 e 36 della legge 5 ottobre 1991, n.317.
I consorzi di sviluppo industriale e le società consortili miste si pongono come strumenti operativi di progettazione e gestione degli interventi nelle aree di competenza.
2. Ai sensi del citato articolo 36 della legge 317/91, possono essere finanziati progetti innovativi, concernenti più imprese, in base ad un contratto di programma stipulato tra la Regione e i Consorzi per le attività previste dal quinto comma dello stesso articolo.




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