(B.U.R.T. 22-11-1995, n.72)
APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA COMUNI E SOCIETÀ CONCESSIONARIE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEI PARCHEGGI AMMESSI AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L. 24-3-1989, N.122.
Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di Deliberazione.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 24-3-1989, n.122, concernente "disposizioni
in materia di parcheggi, programma triennale per le
aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni
di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15-6-1959,
n.393";
Visto in particolare l'art.5 della predetta legge, che
subordina la concessione dei contributi previsti dalla
legge medesima alla stipula di una convenzione redatta
secondo gli schemi tipo predisposti dal Ministro per
i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro
del tesoro;
Visto il Decreto del Ministro per i problemi delle aree
urbane 14-2-1990, concernente "Approvazione degli
schemi tipo di Convenzione per l'affidamento in concessione
della costruzione e gestione dei parcheggi ai sensi
della legge 24-3-1989, n.122";
Visto l'art.12, comma 1, della L. 24-12-1993, n.537,
ove si stabilisce che, a decorrere dal 1-1-1994, si
intendono di competenza regionale gli interventi in
materia di parcheggi di cui alla legge 24-3-1989, n.122;
Visto l'art.12, comma 3, della L. 24-12-1993, n.537,
ove si stabilisce che la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano indichi i criteri direttivi per
l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del
predetto comma 1;
Vista la deliberazione 24-2-1994 della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome, concernente i criteri direttivi per l'esercizio
delle funzioni trasferite ai sensi del predetto art.12,
comma 1, della L. 24-12-1993, n.537, ed in particolare
il punto 5) del dispositivo, ove si stabilisce che
le Regioni possono modificare lo schema tipo di convenzione,
fermo restando che la Convenzione deve assicurare l'equilibrio
economico finanziario dell'investimento e della gestione;
Ritenuto necessario, a seguito del trasferimento delle
competenze di cui all'art.12, comma 1 della L. 24-12-1993,
n.537, procedere al generale adeguamento dello schema
di convenzione approvato con D.M. 14-2-1990;
Ritenuto in particolare di modificare l'art.17 del suddetto
schema, che prevede l'istituzione della Commissione
di Alta vigilanza, peraltro non prevista dalla L.122/89,
in quanto le attività riservate alla medesima
possono essere espletate nell'ambito delle normali
funzioni di vigilanza regionali e comunali;
DELIBERA
1. di approvare l'allegato A, parte integrante della
presente deliberazione, concernente lo schema tipo
di convenzione tra comune e società concessionaria
per la costruzione e gestione dei parcheggi ammessi
ai contributi di cui alla legge 24-3-1989, n.122;
2. di stabilire che il presente atto sia pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
IL CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall'art.15 dello Statuto.
Allegato A
Schema tipo di convenzione tra comune e società concessionaria per la costruzione e gestione dei parcheggi ammessi ai contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, N.122
L'anno ....................., il giorno ............................ del mese di ...............................
TRA
il comune di ................................. in persona del sindaco in carica pro-tempore ........................., a ciò autorizzato con delibera consiliare n. ..........., in data ......................., domiciliato per la carica presso la casa comunale
E
la società ............................, con sede in ................................, in persona del suo legale rappresentante sig. ..........................................., munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale,
Premesso che:
1. il comune di ....................., con delibera n. ................., in data ..................., ha adottato il programma urbano dei parcheggi, detto d'ora in avanti programma, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989, n.122;
2. la Regione ha approvato, il programma con delibera
n. ................., in data .........................;
(ovvero)
2. il programma risulta approvato per decorrenza dei
termini come risulta da attestazione del Sindaco in
data ....................;
3. il programma prevede la realizzazione di un parcheggio ubicato in via ............................;
4. la realizzazione del parcheggio è stata ammessa al contributo di cui alla citata legge n.122/89 con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data ................., modificato con delibera del Consiglio regionale n. .................. del ......................;
5. il comune di ......................, con delibera n. .............., in data .................. ha individuato nella società ......................., il .soggetto cui affidare la concessione per la realizzazione del parcheggio e per la relativa gestione;
6. con il presente atto il comune di ................................ e la società ........................ intendono regolare i propri rapporti derivanti dalla concessione stessa.
Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:
Art.1 - PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente convenzione.
Art.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha per oggetto la costruzione
e gestione del parcheggio da realizzare nell'area descritta
in premessa e/o nel sottosuolo della stessa così
come individuata nella planimetria che, allegata al
presente atto sotto la lettera .........., ne costituisce
parte integrante.
2. Il parcheggio verrà realizzato in conformità
al progetto di massima approvato dal comune di ...........................,
per un totale di numero .............. posti auto,
numero .............. posti moto, numero ..............
posti ciclo, numero .............. posti autobus.
3. La destinazione d'uso del parcheggio è determinata
dai seguenti criteri di ripartizione:
- a) posti auto n. ........, posti moto n. .........,
posti ciclo n. ........., posti autobus n. ..........,
destinati ad uso pubblico con sistema di pagamento
in base a tariffa o abbonamento;
- b) posti auto n. ........, posti moto n. .........,
posti ciclo n. ........., posti autobus n. .........,
destinati ad uso privato, in misura pari al ........%
dei posti realizzati, da assegnare anche attraverso
il trasferimento del diritto di proprietà superficiaria;
- c) attività diverse.
4. Le opere oggetto della presente convenzione dovranno
essere destinate esclusivamente agli usi previsti nel
progetto di massima di cui sopra che, costituito dai
seguenti elaborati tecnici e grafici, viene allegato
al presente atto sotto la lettera ......... e ne costituisce
parte integrante:
- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) planimetria generale P.R.G. comprendente la connessione
al territorio circostante (scala 1:4000);
- c) planimetria particolareggiata con le indicazioni
delle strade di accesso, della sistemazione nel sottosuolo
della rete fognaria e delle reti tecnologiche di servizio,
nonché di ogni altra infrastruttura necessaria
(scala 1:500);
- d) progetto planovolumetrico corredato dai calcoli
di verifica della conformità agli standard urbanistici
previsti dalla vigente normativa (scala 1:1000);
- e) planimetria dei singoli piani dell'impianto (scala
1:200);
- f) n.2 sezioni e n.2 prospetti in scala 1:200;
- g) elaborato contenente l'indicazione del numero dei
posti auto, motocicli, autobus, divisi per categoria
(pubblici e privati), con l'indicazione degli spazi
collettivi per l'esercizio del parcheggio;
- h) specificazione dei sistemi costruttivi e schemi
degli impianti tecnici e a rete;
- i) quadro economico.
5. Gli elaborati dovranno essere muniti del visto di
approvazione del comando dei vigili del fuoco nonché
di ogni altra approvazione o autorizzazione eventualmente
prevista dalla vigente normativa.
6. Qualsiasi modificazione relativa al parcheggio deve
essere autorizzata dal comune di .......................,
su istanza motivata del concessionario. Ove tale modificazione
comporti una diminuzione del numero dei posti auto/moto/ciclo/autobus
stabiliti nel decreto di ammissione al contributo o
nella deliberazione del Consiglio Regionale di modifica
del decreto medesimo, dovrà essere approvata
dal Consiglio Regionale, che procederà contestualmente
alla rideterminazione del relativo contributo.
Art.3 - PROPRIETÀ DELLE OPERE E DELL'AREA (OVE
L'AREA NON SIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE)
1. Alla scadenza della concessione la proprietà
dell'area sarà trasferita al comune di .........................
fermo restando il diritto del proprietario ad una somma
determinata consensualmente tra le parti ovvero, in
caso di mancato accordo, da una commissione composta
di tre membri, di cui uno nominato dal comune; uno
dal concessionario ed il terzo di comune accordo tra
le parti. In caso di disaccordo, la nomina del terzo
membro è effettuata dal Presidente della Giunta
Regionale;
2. Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati
dal concessionario in forza del presente atto, ivi
compresi quelli realizzati nel corso della concessione,
nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori
e pertinenze e quanto altro costruito ed installato
dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa
nel parcheggio oggetto della presente convenzione diverranno
de jure di proprietà del comune al momento della
scadenza della concessione e senza corrispettivo alcuno.
(ovvero)
Art.3 - DISPONIBILITÀ DELL'AREA IN DIRITTO DI
SUPERFICIE E PROPRIETÀ DELLE OPERE
1. Per consentire la realizzazione del parcheggio e
la relativa gestione, il comune di ................................,
con il presente atto, costituisce in favore del concessionario,
che accetta, il diritto di superficie della stessa
durata prevista per la concessione cui il presente
atto si riferisce sull'area quale risulta individuata
nella planimetria di cui al precedente art.2, e/o sul
relativo sottosuolo.
2. Il diritto di cui sopra viene costituito per la durata
di n. ....... anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del presente atto, alle condizioni contenute nella
presente convenzione che vengono accettate dal concessionario
per sé e per i propri aventi causa.
3. Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati
dal concessionario in forza del presente atto, ivi
compresi quelli realizzati nel corso della concessione,
nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori
e pertinenze e quanto altro costruito ed installato
dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa
nel parcheggio oggetto della presente convenzione diverranno
de jure di proprietà del comune al momento della
estinzione del diritto di superficie per scadenza del
termine sopraindicato e senza corrispettivo alcuno.
4. Nel caso di totale perimento dell'edificio, il diritto
di superficie si estingue automaticamente senza indennità
alcuna a favore del concessionario e dei suoi aventi
causa.
Art.4 - CORRISPETTIVO ED ONERI DEL CONCEDENTE E DEL
CONCESSIONARIO
1. Il comune di ............................... ed il
concessionario determinano, di comune accordo, le proprie
reciproche obbligazioni nascenti dalla realizzazione
e dalla gestione delle opere oggetto della presente
convenzione, sulla base di quanto previsto dal piano
economico finanziario di cui in premessa, nei seguenti
termini:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. L'erogazione di somme da parte del comune di ................................,
ove prevista, avrà luogo sulla base di certificazioni
attestanti, con scadenza semestrale, il regolare stato
di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e
la regolare prosecuzione della gestione del servizio.
Nel caso in cui tali attestazioni manchino o siano
incomplete, l'erogazione delle somme potrà essere
sospesa e si potrà concedere, se del caso, al
recupero di quanto già corrisposto.
3. Il concessionario, a titolo di corrispettivo, si
impegna in favore del comune di ......................................:
- a) alla progettazione esecutiva delle opere oggetto
della presente convenzione;
- b) alla esecuzione delle opere stesse a regola d'arte,
alla direzione dei lavori, ove affidatagli, ed all'assistenza
al collaudo delle strutture e degli impianti;
- c) alla gestione, per il periodo convenuto, degli
impianti realizzati.
4. Sono a carico esclusivo del concessionario tutti
i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua,
energia elettrica, altri servizi nonché quant'altro
necessario per la progettazione, costruzione e gestione
delle opere oggetto della presente convenzione.
5. Gli eventuali lavori che, nel corso della realizzazione
delle opere oggetto della presente convenzione e della
relativa gestione, dovessero rendersi necessari per
l'osservanza di disposizioni sopravvenute, nonché
la eventuale progettazione ed esecuzione dello spostamento
e del ripristino funzionale delle utenze in genere
e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati
devono essere eseguiti a cura e spese di ......................
6. Il concessionario, per tutta la durata della concessione,
deve provvedere a propria cura e spese, all'assicurazione
per i danni alle opere realizzate ed ai veicoli parcheggiati,
nonché all'assicurazione per responsabilità
civile nei riguardi di terzi. L'entità degli
importi assicurati deve essere concordata con il comune.
7. E' a carico del concessionario l'obbligo di fornire
ed installare a proprie spese dispositivi di indicazione
delle disponibilità di posti.
Art.5 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PROGRAMMI ESECUTIVI
1. La progettazione esecutiva affidata al concessionario
dovrà essere elaborata, in accordo con gli uffici
del comune di ........................., conformemente
alle prescrizioni contenute nel progetto di massima
richiamato all'art.2 entro ...................... giorni
dalla data di .sottoscrizione della presente convenzione.
2. Il concessionario in sede di progettazione è
tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge
e di regolamenti che disciplinano la costruzione di
impianti pubblici del tipo di quelli oggetto della
presente convenzione.
3. Il progetto esecutivo sarà costituito, di
norma, dai seguenti elaborati:
- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) planimetria generale in scala 1:1000;
- c) piante quotate di ogni piano, della copertura e
delle fondazioni (scala 1:100);
- d) sezioni quotate, scala 1:100;
- e) prospetti con le indicazioni di materiali e relativi
colori in idonea scala;
- f) schemi quotati degli impianti tecnici a rete con
l'indicazione delle posizioni di prelievo e di immissione
nelle reti esistenti;
- g) progetti degli impianti idrico-sanitari, elettrici,
ventilazione, antincendio;
- h) progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo
anche degli spazi esterni, compreso impianto idrico,
fognario e di illuminazione;
- i) studio planovolumetrico o sistemazione d'assieme,
scala 1:500;
- l) quadro economico - computo metrico - stima;
- m) capitolato speciale d'appalto;
- n) programma costruttivo ed abaco dei tempi di esecuzione.
4. Gli interventi oggetto della presente convenzione
saranno attuati in conformità del programma
costruttivo e del progetto esecutivo approvato dal
concedente.
5. Il comune di ...................................
si riserva il diritto di ordinare, in sede di approvazione
della progettazione esecutiva, eventuali modifiche
e/o integrazioni dei progetti con salvezza dei diritti
conseguenziali.
Art.6 - ESECUZIONE DELLE OPERE
1. Intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo
comunale recante la approvazione del progetto esecutivo,
il comune di ............................. adotta il
provvedimento di concessione edilizia dandone comunicazione
al concessionario. Entro lo stesso termine il comune
di ............................. provvede alla eventuale
consegna delle aree.
2. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola
d'arte in conformità agli elaborati progettuali
approvati, rimanendo inteso che non potranno essere
apportate dal concessionario varianti od addizioni
senza la preventiva approvazione del concedente. Il
concedente potrei richiedere al concessionario la redazione
di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici
richiamati, sempre che tale redazione non comporti
sostanziali modifiche a questi ultimi.
3. Tutte le opere previste dalla presente convenzione
dovranno essere eseguite entro ................ giorni
dalla data di comunicazione di cui al precedente alinea
ovvero dalla consegna delle aree.
4. L'ultimazione delle opere dovrà risultare
da apposita certificazione; entro i successivi .................
giorni l'opera dovrà essere resa agibile e funzionante
in ogni sua parte. A tal fine il concessionario dovrà
provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le
autorizzazioni necessarie per l'agibilità. Senza
pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente
convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione
dei lavori e per l'agibilità e funzionamento
del parcheggio, si applicherà una penale corrispondente
all'uno per mille del costo di costruzione per i primi
trenta giorni. Ove il ritardo si protragga ulteriormente,
il comune provvede ad incamerare, l'intera cauzione
di cui al successivo art.16.
5. Le parti convengono che gli oneri per lo spostamento
delle reti dei servizi e per la sistemazione dei soprasuoli
siano così disciplinati:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Il concessionario per la realizzazione dei manufatti
e degli impianti potrà avvalersi di una o più
imprese appaltatrici, regolarmente iscritte all'Albo
nazionale dei costruttori per importi e categorie pertinenti
ai lavori da realizzare ed in regola con le disposizioni
di cui alla legge 13 settembre 1982, n.646, e successive
integrazioni e modificazioni, previa autorizzazione
dell'amministrazione comunale subordinata anche alla
verifica sulla congruità dei prezzi definiti.
7. La disposizione si applica anche par eventuali ulteriori
subappalti che, comunque, dovranno essere preventivamente
autorizzati dal comune.
8. Il concedente resta estraneo a tutti i rapporti del
concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori
e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti
esclusivamente intercorsi tra il concessionario e i
detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere
una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
9. Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare
e far osservare tutte le vigenti norme di carattere
generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli
effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art.7 - DIREZIONE LAVORI E VIGILANZA
1. I lavori, previsti dal progetto approvato, saranno
eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici
a ciò abilitati, nominati dal comune ovvero
dal concessionario previo consenso del comune e sotto
la vigilanza del comune stesso, il quale si avvarrà
a tale riguardo dei propri uffici o di appositi organi
collegiali.
2. Il concessionario sarà responsabile di eventuali
danni arrecati agli edifici esistenti nonché
di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa
della realizzazione delle opere oggetto della presente
convenzione.
Art.8 - Collaudo
1. Le opere realizzate in attuazione della presente
convenzione saranno soggette a collaudo, anche in corso
d'opera, da parte di una commissione di collaudatori
costituita con decreto del Presidente della Giunta
Regionale e composta da tre o cinque membri, di cui
uno con funzioni di presidente, i cui compensi saranno
liquidati dal concessionario, in conformità
alle tariffe professionali, nel limite massimo complessivo
dello 0,50% dell'importo di concessione.
2. La scelta del presidente e della metà dei
membri è rimessa alla Giunta Regionale, mentre
gli altri sono designati dal comune interessato.
3. Copia dei verbali della commissione sono trasmessi
al comune ed alla commissione di cui all'art.17.
4. La collaudazione delle opere deve essere conclusa,
comunque, entro un anno dalla ultimazione dei lavori.
5. Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi
i compensi ai collaudatori, sono a carico del concessionario.
Art.9 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
1. Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla
luce reperti archeologici, il concessionario è
obbligato a sospendere i lavori e a darne immediata
comunicazione alla competente soprintendenza ed al
comune.
2. Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici,
il completamento dell'opera comportasse oneri imprevisti
e/o una minore utilizzazione della superficie, il concessionario
avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione
dei lavori ed eventualmente ad un ristoro dei maggiori
oneri subiti attraverso il prolungamento del periodo
di gestione. Resta fermo che nulla avrà a pretendere
il concessionario per eventuali sospensioni dei lavori
che non eccedano complessivamente il ..........% della
durata dei lavori e comunque un periodo di .................
giorni.
3. Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti
archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area
o ne rendesse possibile l'utilizzazione parziale in
misura tale da consentire la realizzazione di un numero
di posti macchina inferiore al ..........% del numero
previsto dall'art.2, il comune potrà disporre
la revoca della concessione e sarà tenuto a
corrispondere al concessionario un indennizzo pari
al ........% delle spese sostenute e documentate.
4. In caso di revoca della concessione, il concessionario
dovrà riconsegnare le aree eventualmente appartenenti
al comune libere da materiali o macchinari entro ............
giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
Resta, comunque, in facoltà del comune richiedere
al concessionario l'esecuzione di opere provvisionali
e di ripristino ambientale, concordando congruo termine
per la loro esecuzione. Il costo di tali opere verrà
liquidato al concessionario applicando il listino prezzi
per le opere edili di .....................................
Art.10 - TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE
1. Il comune si riserva l'insindacabile facoltà
di adottare le misure più idonee per disciplinare
il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori
di scavo e di costruzione delle strutture dovranno
essere programmati e realizzati con modalità
tali da garantire il più possibile la fluidità
del traffico e comunque da concordare preventivamente
con il comune di .........
2. Gli oneri relativi agli eventuali lavori necessari
per garantire la fluidità del traffico, in relazione
ai lavori oggetto della presente convenzione, sono
a carico di ......................
Art.11 - GESTIONE DEL SERVIZIO
1. La gestione delle opere previste dalla presente convenzione
ha la stessa durata indicata nel provvedimento di concessione
di cui in premessa.
2. Il comune di .................................. ed
il concessionario determinano, di comune accordo, l'attribuzione
dei proventi della gestione dei parcheggi, sulla base
di quanto previsto dal piano economico finanziario
di cui in premessa.
3. Per quanto concerne i livelli tariffari dei parcheggi
ad uso del pubblico si stabiliscono i seguenti importi:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Le tariffe indicate sono riferite al .................
e possono essere aggiornate, di comune accordo. In
tal caso il concessionario dovrà presentare
un piano di gestione aggiornato che dovrà essere
verificato dal comune sulla base dei consuntivi dei
............... anni precedenti.
Art.12 - ONERI DI MANUTENZIONE
1. Durante tutto il periodo di durata della concessione
il concessionario dovrà eseguire a sua cura
e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale
funzionamento del parcheggio oggetto della presente
convenzione provvedendo, ove necessario, al completo
rinnovo degli impianti o di parte di essi, in modo
da consegnare al comune, alla .scadenza della concessione,
l'opera in ottime condizioni di conservazione e funzionamento.
Nel corso del .............. ultimo anno di concessione
il comune provvederà, in contraddittorio con
il concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali
rinnovi parziali o totali degli impianti necessari
ai fini di cui sopra, per riportare l'impianto alle
condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese
saranno ad esclusivo carico del concessionario.
Art.13 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario resta comunque responsabile nei
confronti del comune dell'esatto adempimento di tutti
gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.
2. In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere
indenne il comune da ogni pretesa, azione e ragione
che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della
progettazione esecutiva e della esecuzione dell'opera
e degli interventi previsti dalla presente convenzione
o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali
o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione,
l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio
e dei servizi.
3. Il concedente non assume responsabilità conseguenti
ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori,
fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
4. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario
dovrà imporre oltreché l'osservanza delle
leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto,
il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti
verso il concedente relativi alla corretta esecuzione
e gestione delle opere.
Art.14 - PENALI E SANZIONI
1. Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero
essere accertate violazioni del concessionario agli
obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito
di diffida del comune, il concessionario non abbia
provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla
presente convenzione nel termine all'uopo assegnatogli,
il concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere
al comune una somma pari alle spese sostenute dal comune
medesimo per il ripristino delle condizioni di cui
sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché,
a titolo di penale, una somma il cui importo massimo
potrà essere ......................
2. La penale di cui sopra sarà irrogata con provvedimento
del sindaco su proposta del competente ufficio comunale.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento della
somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica
del provvedimento.
4. Decorso infruttuosamente tale termine, il comune
provvederà a recuperare la somma corrispondente
a carico della cauzione di cui al successivo art.16
che dovrà essere reintegrata entro i successivi
trenta giorni. Resta fermo quanto previsto dal successivo
art.15.
Art.15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione
o diritto che possa al comune competere anche a titolo
di risarcimento danni, il comune medesimo si riserva
la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario
della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456
del codice civile, previa diffida, oltre chè
nell'ipotesi di cui all'art.9, anche per una sola delle
seguenti cause:
1) fallimento del concessionario o suoi aventi causa
ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario
si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione
della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
2) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione
e nella esecuzione delle opere;
3) esecuzione delle opere in modo difforme delle prescrizioni
progettuali ovvero diminuzione del numero dei posti
auto da destinarsi a parcheggio;
4) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
5) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del
parcheggio senza giustificato motivo;
6) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente
o temporaneamente, in tutto od in parte, il parcheggio
per usi o finalità diverse da quelle di cui
alla presente convenzione;
7) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione
ordinaria o straordinaria del parcheggio nel suo complesso;
8) violazione delle disposizioni in materia di subappalto
di cui all'art.6 che precede.
2. Nelle ipotesi sopra indicate il comune è tenuto
a corrispondere al concessionario un indennizzo calcolato,
per analogia, secondo i criteri di cui all'art.340
della legge 20 marzo 1865, n.2248, ovvero nella ipotesi
in cui sia già iniziata la gestione del servizio,
secondo i criteri di cui all'art.24 del testo unico
delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi,
regio decreto 15 ottobre 1925, n.2578.
3. La concessione è revocata per gravi ed inderogabili
esigenze di pubblico interesse.
Art.16 - CAUZIONE
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente
convenzione, circa la esecuzione dell'opera e gestione
del servizio, il concessionario, prima dell'inizio
dei lavori, prestarà cauzione per complessive
lire .......................... corrispondenti al 10%
dell'importo complessivo dei contributi quindicennali
concessi dallo Stato, ai sensi della legge n.122/1989,
nei seguenti modi:
a) presso la tesoreria comunale, in numerario o in titoli
di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno
del deposito;
b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
per la totale durata della concessione. La garanzia
potrà essere frazionata in fidejussioni o polizze
biennali, tacitamente rinnovabili. Potrà essere
consentita la disdetta, previo preavviso di almeno
dodici messi. La concessione dovrà, comunque,
garantire la continuità della copertura.
2. A richiesta del concessionario la garanzia sarà
liberata:
- fino alla concorrenza del 50% dell'importo complessivo
dei contributi, ad avvenuta certificazione di collaudo
finale;
- di un ulteriore 20% dell'importo complessivo dei contributi,
dopo il pagamento dell'ultima rata del contributo di
cui alla legge 122/1989.
L'ulteriore 30% resterà come garanzia della gestione,
sino al termine finale della concessione.
3. Lo svincolo avverrà con provvedimento del
Sindaco, notificato agli istituti fidejubenti.
4. In occasione dei rinnovi, la garanzia sarà
aggiornata sulla base dell'indice ISTAT relativo al
costo della vita per le retribuzioni dei lavoratori
nei settori dell'industria, commercio ed artigianato.
Art.17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa
o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione,
esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della
presente convenzione, sarà deferita ad un collegio
di tre arbitri rituali, di cui al primo nominato dalla
parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed
il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri
come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal
Presidente della Giunta Regione.
2. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto.
La presente clausola compromissoria, immediatamente
operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta
l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato
dal codice di procedura civile.
Art.18 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese
quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del
concessionario.
Art.19 - RAPPRESENTANZA
Per tutto quanto attiene ai rapporti con il comune derivanti
dalla presente convenzione, il concessionario .....................
sarà rappresentato da ...........................
Detto rappresentante elegge domicilio in ....................
ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente
sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà
essere in ogni caso comunicata al comune a cura del
concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.
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