[Note's] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONE TOSCANA 18 OTTOBRE 1995, N.408

(B.U.R.T. 22-11-1995, n.72)

APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA COMUNI E SOCIETÀ CONCESSIONARIE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEI PARCHEGGI AMMESSI AI CONTRIBUTI DI CUI ALLA L. 24-3-1989, N.122.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di Deliberazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 24-3-1989, n.122, concernente "disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15-6-1959, n.393";
Visto in particolare l'art.5 della predetta legge, che subordina la concessione dei contributi previsti dalla legge medesima alla stipula di una convenzione redatta secondo gli schemi tipo predisposti dal Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il Ministro del tesoro;
Visto il Decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 14-2-1990, concernente "Approvazione degli schemi tipo di Convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione e gestione dei parcheggi ai sensi della legge 24-3-1989, n.122";
Visto l'art.12, comma 1, della L. 24-12-1993, n.537, ove si stabilisce che, a decorrere dal 1-1-1994, si intendono di competenza regionale gli interventi in materia di parcheggi di cui alla legge 24-3-1989, n.122;
Visto l'art.12, comma 3, della L. 24-12-1993, n.537, ove si stabilisce che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano indichi i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del predetto comma 1;
Vista la deliberazione 24-2-1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, concernente i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del predetto art.12, comma 1, della L. 24-12-1993, n.537, ed in particolare il punto 5) del dispositivo, ove si stabilisce che le Regioni possono modificare lo schema tipo di convenzione, fermo restando che la Convenzione deve assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della gestione;
Ritenuto necessario, a seguito del trasferimento delle competenze di cui all'art.12, comma 1 della L. 24-12-1993, n.537, procedere al generale adeguamento dello schema di convenzione approvato con D.M. 14-2-1990;
Ritenuto in particolare di modificare l'art.17 del suddetto schema, che prevede l'istituzione della Commissione di Alta vigilanza, peraltro non prevista dalla L.122/89, in quanto le attività riservate alla medesima possono essere espletate nell'ambito delle normali funzioni di vigilanza regionali e comunali;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, concernente lo schema tipo di convenzione tra comune e società concessionaria per la costruzione e gestione dei parcheggi ammessi ai contributi di cui alla legge 24-3-1989, n.122;
2. di stabilire che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art.15 dello Statuto.

Allegato A

Schema tipo di convenzione tra comune e società concessionaria per la costruzione e gestione dei parcheggi ammessi ai contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, N.122

L'anno ....................., il giorno ............................ del mese di ...............................

TRA

il comune di ................................. in persona del sindaco in carica pro-tempore ........................., a ciò autorizzato con delibera consiliare n. ..........., in data ......................., domiciliato per la carica presso la casa comunale

E

la società ............................, con sede in ................................, in persona del suo legale rappresentante sig. ..........................................., munito dei poteri necessari ai sensi dello statuto sociale,

Premesso che:

1. il comune di ....................., con delibera n. ................., in data ..................., ha adottato il programma urbano dei parcheggi, detto d'ora in avanti programma, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 marzo 1989, n.122;

2. la Regione ha approvato, il programma con delibera n. ................., in data .........................;
(ovvero)
2. il programma risulta approvato per decorrenza dei termini come risulta da attestazione del Sindaco in data ....................;

3. il programma prevede la realizzazione di un parcheggio ubicato in via ............................;

4. la realizzazione del parcheggio è stata ammessa al contributo di cui alla citata legge n.122/89 con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane in data ................., modificato con delibera del Consiglio regionale n. .................. del ......................;

5. il comune di ......................, con delibera n. .............., in data .................. ha individuato nella società ......................., il .soggetto cui affidare la concessione per la realizzazione del parcheggio e per la relativa gestione;

6. con il presente atto il comune di ................................ e la società ........................ intendono regolare i propri rapporti derivanti dalla concessione stessa.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue:

Art.1 - PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha per oggetto la costruzione e gestione del parcheggio da realizzare nell'area descritta in premessa e/o nel sottosuolo della stessa così come individuata nella planimetria che, allegata al presente atto sotto la lettera .........., ne costituisce parte integrante.
2. Il parcheggio verrà realizzato in conformità al progetto di massima approvato dal comune di ..........................., per un totale di numero .............. posti auto, numero .............. posti moto, numero .............. posti ciclo, numero .............. posti autobus.
3. La destinazione d'uso del parcheggio è determinata dai seguenti criteri di ripartizione:
- a) posti auto n. ........, posti moto n. ........., posti ciclo n. ........., posti autobus n. .........., destinati ad uso pubblico con sistema di pagamento in base a tariffa o abbonamento;
- b) posti auto n. ........, posti moto n. ........., posti ciclo n. ........., posti autobus n. ........., destinati ad uso privato, in misura pari al ........% dei posti realizzati, da assegnare anche attraverso il trasferimento del diritto di proprietà superficiaria;
- c) attività diverse.
4. Le opere oggetto della presente convenzione dovranno essere destinate esclusivamente agli usi previsti nel progetto di massima di cui sopra che, costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici, viene allegato al presente atto sotto la lettera ......... e ne costituisce parte integrante:
- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) planimetria generale P.R.G. comprendente la connessione al territorio circostante (scala 1:4000);
- c) planimetria particolareggiata con le indicazioni delle strade di accesso, della sistemazione nel sottosuolo della rete fognaria e delle reti tecnologiche di servizio, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria (scala 1:500);
- d) progetto planovolumetrico corredato dai calcoli di verifica della conformità agli standard urbanistici previsti dalla vigente normativa (scala 1:1000);
- e) planimetria dei singoli piani dell'impianto (scala 1:200);
- f) n.2 sezioni e n.2 prospetti in scala 1:200;
- g) elaborato contenente l'indicazione del numero dei posti auto, motocicli, autobus, divisi per categoria (pubblici e privati), con l'indicazione degli spazi collettivi per l'esercizio del parcheggio;
- h) specificazione dei sistemi costruttivi e schemi degli impianti tecnici e a rete;
- i) quadro economico.
5. Gli elaborati dovranno essere muniti del visto di approvazione del comando dei vigili del fuoco nonché di ogni altra approvazione o autorizzazione eventualmente prevista dalla vigente normativa.
6. Qualsiasi modificazione relativa al parcheggio deve essere autorizzata dal comune di ......................., su istanza motivata del concessionario. Ove tale modificazione comporti una diminuzione del numero dei posti auto/moto/ciclo/autobus stabiliti nel decreto di ammissione al contributo o nella deliberazione del Consiglio Regionale di modifica del decreto medesimo, dovrà essere approvata dal Consiglio Regionale, che procederà contestualmente alla rideterminazione del relativo contributo.

Art.3 - PROPRIETÀ DELLE OPERE E DELL'AREA (OVE L'AREA NON SIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE)
1. Alla scadenza della concessione la proprietà dell'area sarà trasferita al comune di ......................... fermo restando il diritto del proprietario ad una somma determinata consensualmente tra le parti ovvero, in caso di mancato accordo, da una commissione composta di tre membri, di cui uno nominato dal comune; uno dal concessionario ed il terzo di comune accordo tra le parti. In caso di disaccordo, la nomina del terzo membro è effettuata dal Presidente della Giunta Regionale;
2. Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa nel parcheggio oggetto della presente convenzione diverranno de jure di proprietà del comune al momento della scadenza della concessione e senza corrispettivo alcuno.

(ovvero)

Art.3 - DISPONIBILITÀ DELL'AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE E PROPRIETÀ DELLE OPERE
1. Per consentire la realizzazione del parcheggio e la relativa gestione, il comune di ................................, con il presente atto, costituisce in favore del concessionario, che accetta, il diritto di superficie della stessa durata prevista per la concessione cui il presente atto si riferisce sull'area quale risulta individuata nella planimetria di cui al precedente art.2, e/o sul relativo sottosuolo.
2. Il diritto di cui sopra viene costituito per la durata di n. ....... anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto, alle condizioni contenute nella presente convenzione che vengono accettate dal concessionario per sé e per i propri aventi causa.
3. Tutti gli impianti e le opere, fissi o mobili, realizzati dal concessionario in forza del presente atto, ivi compresi quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quanto altro costruito ed installato dal predetto concessionario o dai suoi aventi causa nel parcheggio oggetto della presente convenzione diverranno de jure di proprietà del comune al momento della estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine sopraindicato e senza corrispettivo alcuno.
4. Nel caso di totale perimento dell'edificio, il diritto di superficie si estingue automaticamente senza indennità alcuna a favore del concessionario e dei suoi aventi causa.

Art.4 - CORRISPETTIVO ED ONERI DEL CONCEDENTE E DEL CONCESSIONARIO
1. Il comune di ............................... ed il concessionario determinano, di comune accordo, le proprie reciproche obbligazioni nascenti dalla realizzazione e dalla gestione delle opere oggetto della presente convenzione, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa, nei seguenti termini:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. L'erogazione di somme da parte del comune di ................................, ove prevista, avrà luogo sulla base di certificazioni attestanti, con scadenza semestrale, il regolare stato di avanzamento dei lavori, nonché l'inizio e la regolare prosecuzione della gestione del servizio. Nel caso in cui tali attestazioni manchino o siano incomplete, l'erogazione delle somme potrà essere sospesa e si potrà concedere, se del caso, al recupero di quanto già corrisposto.
3. Il concessionario, a titolo di corrispettivo, si impegna in favore del comune di ......................................:
- a) alla progettazione esecutiva delle opere oggetto della presente convenzione;
- b) alla esecuzione delle opere stesse a regola d'arte, alla direzione dei lavori, ove affidatagli, ed all'assistenza al collaudo delle strutture e degli impianti;
- c) alla gestione, per il periodo convenuto, degli impianti realizzati.
4. Sono a carico esclusivo del concessionario tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, altri servizi nonché quant'altro necessario per la progettazione, costruzione e gestione delle opere oggetto della presente convenzione.
5. Gli eventuali lavori che, nel corso della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e della relativa gestione, dovessero rendersi necessari per l'osservanza di disposizioni sopravvenute, nonché la eventuale progettazione ed esecuzione dello spostamento e del ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati devono essere eseguiti a cura e spese di ......................
6. Il concessionario, per tutta la durata della concessione, deve provvedere a propria cura e spese, all'assicurazione per i danni alle opere realizzate ed ai veicoli parcheggiati, nonché all'assicurazione per responsabilità civile nei riguardi di terzi. L'entità degli importi assicurati deve essere concordata con il comune.
7. E' a carico del concessionario l'obbligo di fornire ed installare a proprie spese dispositivi di indicazione delle disponibilità di posti.

Art.5 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PROGRAMMI ESECUTIVI
1. La progettazione esecutiva affidata al concessionario dovrà essere elaborata, in accordo con gli uffici del comune di ........................., conformemente alle prescrizioni contenute nel progetto di massima richiamato all'art.2 entro ...................... giorni dalla data di .sottoscrizione della presente convenzione.
2. Il concessionario in sede di progettazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano la costruzione di impianti pubblici del tipo di quelli oggetto della presente convenzione.
3. Il progetto esecutivo sarà costituito, di norma, dai seguenti elaborati:
- a) relazione tecnica illustrativa;
- b) planimetria generale in scala 1:1000;
- c) piante quotate di ogni piano, della copertura e delle fondazioni (scala 1:100);
- d) sezioni quotate, scala 1:100;
- e) prospetti con le indicazioni di materiali e relativi colori in idonea scala;
- f) schemi quotati degli impianti tecnici a rete con l'indicazione delle posizioni di prelievo e di immissione nelle reti esistenti;
- g) progetti degli impianti idrico-sanitari, elettrici, ventilazione, antincendio;
- h) progetto di utilizzazione, sistemazione ed arredo anche degli spazi esterni, compreso impianto idrico, fognario e di illuminazione;
- i) studio planovolumetrico o sistemazione d'assieme, scala 1:500;
- l) quadro economico - computo metrico - stima;
- m) capitolato speciale d'appalto;
- n) programma costruttivo ed abaco dei tempi di esecuzione.
4. Gli interventi oggetto della presente convenzione saranno attuati in conformità del programma costruttivo e del progetto esecutivo approvato dal concedente.
5. Il comune di ................................... si riserva il diritto di ordinare, in sede di approvazione della progettazione esecutiva, eventuali modifiche e/o integrazioni dei progetti con salvezza dei diritti conseguenziali.

Art.6 - ESECUZIONE DELLE OPERE
1. Intervenuta l'esecutività dell'atto deliberativo comunale recante la approvazione del progetto esecutivo, il comune di ............................. adotta il provvedimento di concessione edilizia dandone comunicazione al concessionario. Entro lo stesso termine il comune di ............................. provvede alla eventuale consegna delle aree.
2. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal concessionario varianti od addizioni senza la preventiva approvazione del concedente. Il concedente potrei richiedere al concessionario la redazione di varianti o integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, sempre che tale redazione non comporti sostanziali modifiche a questi ultimi.
3. Tutte le opere previste dalla presente convenzione dovranno essere eseguite entro ................ giorni dalla data di comunicazione di cui al precedente alinea ovvero dalla consegna delle aree.
4. L'ultimazione delle opere dovrà risultare da apposita certificazione; entro i successivi ................. giorni l'opera dovrà essere resa agibile e funzionante in ogni sua parte. A tal fine il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per l'agibilità. Senza pregiudizio delle altre sanzioni previste nella presente convenzione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori e per l'agibilità e funzionamento del parcheggio, si applicherà una penale corrispondente all'uno per mille del costo di costruzione per i primi trenta giorni. Ove il ritardo si protragga ulteriormente, il comune provvede ad incamerare, l'intera cauzione di cui al successivo art.16.
5. Le parti convengono che gli oneri per lo spostamento delle reti dei servizi e per la sistemazione dei soprasuoli siano così disciplinati:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Il concessionario per la realizzazione dei manufatti e degli impianti potrà avvalersi di una o più imprese appaltatrici, regolarmente iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie pertinenti ai lavori da realizzare ed in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n.646, e successive integrazioni e modificazioni, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale subordinata anche alla verifica sulla congruità dei prezzi definiti.
7. La disposizione si applica anche par eventuali ulteriori subappalti che, comunque, dovranno essere preventivamente autorizzati dal comune.
8. Il concedente resta estraneo a tutti i rapporti del concessionario con i suoi eventuali appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e i detti soggetti senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.
9. Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art.7 - DIREZIONE LAVORI E VIGILANZA
1. I lavori, previsti dal progetto approvato, saranno eseguiti sotto la direzione di uno o più tecnici a ciò abilitati, nominati dal comune ovvero dal concessionario previo consenso del comune e sotto la vigilanza del comune stesso, il quale si avvarrà a tale riguardo dei propri uffici o di appositi organi collegiali.
2. Il concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art.8 - Collaudo
1. Le opere realizzate in attuazione della presente convenzione saranno soggette a collaudo, anche in corso d'opera, da parte di una commissione di collaudatori costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e composta da tre o cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, i cui compensi saranno liquidati dal concessionario, in conformità alle tariffe professionali, nel limite massimo complessivo dello 0,50% dell'importo di concessione.
2. La scelta del presidente e della metà dei membri è rimessa alla Giunta Regionale, mentre gli altri sono designati dal comune interessato.
3. Copia dei verbali della commissione sono trasmessi al comune ed alla commissione di cui all'art.17.
4. La collaudazione delle opere deve essere conclusa, comunque, entro un anno dalla ultimazione dei lavori.
5. Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi ai collaudatori, sono a carico del concessionario.

Art.9 - RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI
1. Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il concessionario è obbligato a sospendere i lavori e a darne immediata comunicazione alla competente soprintendenza ed al comune.
2. Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici, il completamento dell'opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori ed eventualmente ad un ristoro dei maggiori oneri subiti attraverso il prolungamento del periodo di gestione. Resta fermo che nulla avrà a pretendere il concessionario per eventuali sospensioni dei lavori che non eccedano complessivamente il ..........% della durata dei lavori e comunque un periodo di ................. giorni.
3. Qualora l'importanza e l'estensione dei ritrovamenti archeologici rendesse impossibile l'utilizzazione dell'area o ne rendesse possibile l'utilizzazione parziale in misura tale da consentire la realizzazione di un numero di posti macchina inferiore al ..........% del numero previsto dall'art.2, il comune potrà disporre la revoca della concessione e sarà tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo pari al ........% delle spese sostenute e documentate.
4. In caso di revoca della concessione, il concessionario dovrà riconsegnare le aree eventualmente appartenenti al comune libere da materiali o macchinari entro ............ giorni dalla data di notificazione del provvedimento. Resta, comunque, in facoltà del comune richiedere al concessionario l'esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando congruo termine per la loro esecuzione. Il costo di tali opere verrà liquidato al concessionario applicando il listino prezzi per le opere edili di .....................................

Art.10 - TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE
1. Il comune si riserva l'insindacabile facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque da concordare preventivamente con il comune di .........
2. Gli oneri relativi agli eventuali lavori necessari per garantire la fluidità del traffico, in relazione ai lavori oggetto della presente convenzione, sono a carico di ......................

Art.11 - GESTIONE DEL SERVIZIO
1. La gestione delle opere previste dalla presente convenzione ha la stessa durata indicata nel provvedimento di concessione di cui in premessa.
2. Il comune di .................................. ed il concessionario determinano, di comune accordo, l'attribuzione dei proventi della gestione dei parcheggi, sulla base di quanto previsto dal piano economico finanziario di cui in premessa.
3. Per quanto concerne i livelli tariffari dei parcheggi ad uso del pubblico si stabiliscono i seguenti importi:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Le tariffe indicate sono riferite al ................. e possono essere aggiornate, di comune accordo. In tal caso il concessionario dovrà presentare un piano di gestione aggiornato che dovrà essere verificato dal comune sulla base dei consuntivi dei ............... anni precedenti.

Art.12 - ONERI DI MANUTENZIONE
1. Durante tutto il periodo di durata della concessione il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per assicurare l'ottimale funzionamento del parcheggio oggetto della presente convenzione provvedendo, ove necessario, al completo rinnovo degli impianti o di parte di essi, in modo da consegnare al comune, alla .scadenza della concessione, l'opera in ottime condizioni di conservazione e funzionamento. Nel corso del .............. ultimo anno di concessione il comune provvederà, in contraddittorio con il concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari ai fini di cui sopra, per riportare l'impianto alle condizioni ottimali d'esercizio; le relative spese saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Art.13 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione.
2. In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione esecutiva e della esecuzione dell'opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori e con la gestione del parcheggio e dei servizi.
3. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.
4. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltreché l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

Art.14 - PENALI E SANZIONI
1. Qualora nel corso della gestione del parcheggio dovessero essere accertate violazioni del concessionario agli obblighi assunti con la presente convenzione e, a seguito di diffida del comune, il concessionario non abbia provveduto a ripristinare le condizioni previste dalla presente convenzione nel termine all'uopo assegnatogli, il concessionario medesimo sarà tenuto a corrispondere al comune una somma pari alle spese sostenute dal comune medesimo per il ripristino delle condizioni di cui sopra, maggiorata degli eventuali danni nonché, a titolo di penale, una somma il cui importo massimo potrà essere ......................
2. La penale di cui sopra sarà irrogata con provvedimento del sindaco su proposta del competente ufficio comunale.
3. Il concessionario è tenuto al pagamento della somma prescritta entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Decorso infruttuosamente tale termine, il comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico della cauzione di cui al successivo art.16 che dovrà essere reintegrata entro i successivi trenta giorni. Resta fermo quanto previsto dal successivo art.15.

Art.15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del codice civile, previa diffida, oltre chè nell'ipotesi di cui all'art.9, anche per una sola delle seguenti cause:
1) fallimento del concessionario o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
2) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere;
3) esecuzione delle opere in modo difforme delle prescrizioni progettuali ovvero diminuzione del numero dei posti auto da destinarsi a parcheggio;
4) applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
5) chiusura totale e/o parziale anche temporanea del parcheggio senza giustificato motivo;
6) violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, il parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
7) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria o straordinaria del parcheggio nel suo complesso;
8) violazione delle disposizioni in materia di subappalto di cui all'art.6 che precede.
2. Nelle ipotesi sopra indicate il comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo calcolato, per analogia, secondo i criteri di cui all'art.340 della legge 20 marzo 1865, n.2248, ovvero nella ipotesi in cui sia già iniziata la gestione del servizio, secondo i criteri di cui all'art.24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, regio decreto 15 ottobre 1925, n.2578.
3. La concessione è revocata per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse.

Art.16 - CAUZIONE
1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, circa la esecuzione dell'opera e gestione del servizio, il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, prestarà cauzione per complessive lire .......................... corrispondenti al 10% dell'importo complessivo dei contributi quindicennali concessi dallo Stato, ai sensi della legge n.122/1989, nei seguenti modi:
a) presso la tesoreria comunale, in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito;
b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa per la totale durata della concessione. La garanzia potrà essere frazionata in fidejussioni o polizze biennali, tacitamente rinnovabili. Potrà essere consentita la disdetta, previo preavviso di almeno dodici messi. La concessione dovrà, comunque, garantire la continuità della copertura.
2. A richiesta del concessionario la garanzia sarà liberata:
- fino alla concorrenza del 50% dell'importo complessivo dei contributi, ad avvenuta certificazione di collaudo finale;
- di un ulteriore 20% dell'importo complessivo dei contributi, dopo il pagamento dell'ultima rata del contributo di cui alla legge 122/1989.
L'ulteriore 30% resterà come garanzia della gestione, sino al termine finale della concessione.
3. Lo svincolo avverrà con provvedimento del Sindaco, notificato agli istituti fidejubenti.
4. In occasione dei rinnovi, la garanzia sarà aggiornata sulla base dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per le retribuzioni dei lavoratori nei settori dell'industria, commercio ed artigianato.

Art.17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un collegio di tre arbitri rituali, di cui al primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente della Giunta Regione.
2. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto. La presente clausola compromissoria, immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedura civile.

Art.18 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese del presente atto e conseguenti, ivi comprese quelle di carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.

Art.19 - RAPPRESENTANZA
Per tutto quanto attiene ai rapporti con il comune derivanti dalla presente convenzione, il concessionario ..................... sarà rappresentato da ........................... Detto rappresentante elegge domicilio in .................... ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere in ogni caso comunicata al comune a cura del concessionario, entro quindici giorni dalla sostituzione.




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