[Note's] DELIBERA CONSIGLIO REGIONE TOSCANA 28 DICEMBRE 1995, N.550

(B.U.R.T. 7-2-1996, n.8)

L.13/89 - FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di Deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Legge 9-1-1989, n.13 recante "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
Vista la circolare esplicativa della Legge 9-1-1989 n.13 del 22-6-1989 n.1669/U.L.;
Visti i decreti del Ministero dei LL.PP. n.914 del 18-12-1989, n.1110 del 10-10-1990, n.1252 del 19-11-1990 e n. A/11093 del 23-10-1991 con i quali vennero ripartiti tra le Regioni il fondo speciale per l'abbattimento delle barriere architettoniche per gli anni 1989-1990-1991;
Viste le proprie deliberazioni n.115/91 (pubblicata sul B.U.35/91), n.305/92 (pubblicata sul B.U.45/92) e 524/93(pubblicata sul B.U.11/94) con le quali, fra l'altro, vennero:
- approvate le graduatorie delle richieste inoltrate dagli interessati entro il 31-3-1991;
- ripartiti fra i comuni interessati i finanziamenti attribuiti dal Ministero dei LL.PP. alla Regione Toscana a fronte del fondo speciale, afferente al triennio 89/91, per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati;
Preso atto che con i fondi anzidetti è stato possibile soddisfare soltanto le domande di presentate, da invalidi 100% con difficoltà di deambulazione, entro la data del 28-2-1990;
Considerato che le domande presentate dagli interessati entro il 31-3-1991 e non soddisfatte per insufficienza dei fondi di cui all'allegato "A", che forma parte integrante della presente deliberazione, restano valide per gli anni successivi ai sensi del comma 4 art.10 della L.13/89;
Preso atto che i comuni debbono, ai sensi dell'articolo 11 della L.13/89, trasmettere alla Regione, le domande presentate dagli interessati entro il 31/3 di ogni anno;
Preso atto che entro la data del 31-3-1995 sono pervenute le domande di cui all'allegato "B", che forma parte integrante della presente deliberazione;
Considerato quindi che le domande da prendere in esame ai fini della formulazione della nuova graduatoria dei richiedenti sono quelle di cui agli allegati "A" e "B" richiamati;
Preso atto che per le annualità 1992 e 1993 il Ministero LL.PP. non ha provveduto al finanziamento della Legge 13/89;
Visto il Decreto del Ministero LL.PP. n.827 del 21-7-1995 pervenuto in data 2-8-1995, con il quale si ripartisce tra le Regioni il fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche per l'anno 1994, e si attribuisce alla Regione Toscana la somma di lire 245.930.000;
Considerato che sui capitoli 17045 Gestione residui anno 93 IMP. 3830 e 50090 del bilancio regionale corrente risultano disponibili rispettivamente L. 11.803.584 e L. 95.215.068, quali "economie" verificatesi a fronte del precedente programma;
Preso atto altresì che l'individuazione dei beneficiari dei contributi in questione deve avvenire, ai sensi del disposto di cui alla legge 13/89 e della circolare esplicativa n.1669/U.L. del 22-6-1989, (dando la precedenza alle domande presentate dai portatori di handicaps invalidi totali con difficoltà di deambulazione), ordinate fra loro in base al subordinato criterio della data di presentazione al comune di competenza;
Ritenuto opportuno, in caso di domande presentate da richiedenti con lo stesso grado di invalidità e acquisite nella medesima data ai protocolli comunali, di ordinare le domande stesse secondo l'ordine alfabetico;
Considerato che dall'applicazione dei criteri anzidetti alle domande di cui agli allegati "A" e "B" soprarichiamati risulta la graduatoria di cui all'allegato "C";
Considerato che con i fondi a disposizione in precedenza indicati (pari a L. 352.948.652) possono essere soddisfatte le domande dei portatori di handicaps di cui all'allegato "C" di cui sopra presentate entro la data del 7-1-1991;
Ritenuto di autorizzare ai comuni, di cui all'allegato "D" ai sensi dell'art.10 secondo comma della L.13/89, gli importi derivanti dalla somma delle richieste presentate da invalidi, residenti nei relativi territori comunali, collocati utilmente nella graduatoria di cui all'allegato "C" soprarichiamato;
Preso atto che l'utilizzazione dei contributi già erogati è stata rendicontata dai Comuni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

DELIBERA

1) di attribuire ai Comuni di cui all'allegato "D", che forma parte integrante della presente deliberazione le somme a fianco di ciascuno indicate;

2) di stabilire le seguenti modalità cui i Comuni dovranno attenersi nell'erogazione dei fondi agli stessi attribuiti e per la rendicontazione del loro impiego:
a) l'erogazione è subordinata alla verifica che i richiedenti posseggano tutti i requisiti che hanno determinato l'inclusione in graduatoria;
b) nel caso in cui taluna delle domande in posizione utile non risultasse in possesso dei requisiti prescritti, o la spesa finanziabile si rivelasse inferiore a quella prevista, la Regione provvederà a riassegnare ai Comuni di residenza dei richiedenti che seguono nella graduatoria regionale, i contributi per tali motivi non impegnati;
c) i Comuni, contestualmente all'inoltro delle domande ai sensi dell'art.11, quarto comma, della Legge 9 gennaio 1989 n.13, presentano alla Regione il rendiconto relativo all'impiego dei fondi dell'anno precedente;

3) la copertura finanziaria per la somma complessiva di L. 352.948.652 è assicurata con la disponibilità sui capitoli 17045 e 50090 del Bilancio del corrente esercizio e per L. 11.803.584 sul cap. 17045 gestione residui 93;

4) di assumere i relativi impegni di spesa per L. 245.930.000.- sul cap. 17045 (IMP. 4161) e per L. 95.215.068.- sul cap. 50090 (IMP. 4162) del bilancio 1995 che presentano la necessaria disponibilità;

5) di stabilire in 20 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione il termine per la presentazione di osservazioni da parte dei comuni e dei soggetti interessati per la correzione di eventuali errori materiali, autorizzando la Giunta Regionale alle conseguenti opportune rettifiche agli allegati.

IL CONSIGLIO APPROVA

Con la maggioranza prevista dall'art.15 dello Statuto.

Il presente atto non è soggetto al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso nelle categorie indicate nell'art.1 del Decreto Legislativo 13-2-1993, n.40.

ALLEGATI
Si omettono: vedi B.U.R.T. 7 febbraio 1996, n.8 suppl. str.




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