(B.U.R.T. 7-2-1996, n.8)
L.13/89 - FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE.
Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di Deliberazione:
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la Legge 9-1-1989, n.13 recante "disposizioni
per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati";
Vista la circolare esplicativa della Legge 9-1-1989
n.13 del 22-6-1989 n.1669/U.L.;
Visti i decreti del Ministero dei LL.PP. n.914 del 18-12-1989,
n.1110 del 10-10-1990, n.1252 del 19-11-1990 e n. A/11093
del 23-10-1991 con i quali vennero ripartiti tra le
Regioni il fondo speciale per l'abbattimento delle
barriere architettoniche per gli anni 1989-1990-1991;
Viste le proprie deliberazioni n.115/91 (pubblicata
sul B.U.35/91), n.305/92 (pubblicata sul B.U.45/92)
e 524/93(pubblicata sul B.U.11/94) con le quali, fra
l'altro, vennero:
- approvate le graduatorie delle richieste inoltrate
dagli interessati entro il 31-3-1991;
- ripartiti fra i comuni interessati i finanziamenti
attribuiti dal Ministero dei LL.PP. alla Regione Toscana
a fronte del fondo speciale, afferente al triennio
89/91, per l'abbattimento delle barriere architettoniche
negli edifici privati;
Preso atto che con i fondi anzidetti è stato
possibile soddisfare soltanto le domande di presentate,
da invalidi 100% con difficoltà di deambulazione,
entro la data del 28-2-1990;
Considerato che le domande presentate dagli interessati
entro il 31-3-1991 e non soddisfatte per insufficienza
dei fondi di cui all'allegato "A", che forma
parte integrante della presente deliberazione, restano
valide per gli anni successivi ai sensi del comma 4
art.10 della L.13/89;
Preso atto che i comuni debbono, ai sensi dell'articolo
11 della L.13/89, trasmettere alla Regione, le domande
presentate dagli interessati entro il 31/3 di ogni
anno;
Preso atto che entro la data del 31-3-1995 sono pervenute
le domande di cui all'allegato "B", che forma
parte integrante della presente deliberazione;
Considerato quindi che le domande da prendere in esame
ai fini della formulazione della nuova graduatoria
dei richiedenti sono quelle di cui agli allegati "A"
e "B" richiamati;
Preso atto che per le annualità 1992 e 1993 il
Ministero LL.PP. non ha provveduto al finanziamento
della Legge 13/89;
Visto il Decreto del Ministero LL.PP. n.827 del 21-7-1995
pervenuto in data 2-8-1995, con il quale si ripartisce
tra le Regioni il fondo speciale per l'eliminazione
delle barriere architettoniche per l'anno 1994, e si
attribuisce alla Regione Toscana la somma di lire 245.930.000;
Considerato che sui capitoli 17045 Gestione residui
anno 93 IMP. 3830 e 50090 del bilancio regionale corrente
risultano disponibili rispettivamente L. 11.803.584
e L. 95.215.068, quali "economie" verificatesi
a fronte del precedente programma;
Preso atto altresì che l'individuazione dei beneficiari
dei contributi in questione deve avvenire, ai sensi
del disposto di cui alla legge 13/89 e della circolare
esplicativa n.1669/U.L. del 22-6-1989, (dando la precedenza
alle domande presentate dai portatori di handicaps
invalidi totali con difficoltà di deambulazione),
ordinate fra loro in base al subordinato criterio della
data di presentazione al comune di competenza;
Ritenuto opportuno, in caso di domande presentate da
richiedenti con lo stesso grado di invalidità
e acquisite nella medesima data ai protocolli comunali,
di ordinare le domande stesse secondo l'ordine alfabetico;
Considerato che dall'applicazione dei criteri anzidetti
alle domande di cui agli allegati "A" e "B"
soprarichiamati risulta la graduatoria di cui all'allegato
"C";
Considerato che con i fondi a disposizione in precedenza
indicati (pari a L. 352.948.652) possono essere soddisfatte
le domande dei portatori di handicaps di cui all'allegato
"C" di cui sopra presentate entro la data
del 7-1-1991;
Ritenuto di autorizzare ai comuni, di cui all'allegato
"D" ai sensi dell'art.10 secondo comma della
L.13/89, gli importi derivanti dalla somma delle richieste
presentate da invalidi, residenti nei relativi territori
comunali, collocati utilmente nella graduatoria di
cui all'allegato "C" soprarichiamato;
Preso atto che l'utilizzazione dei contributi già
erogati è stata rendicontata dai Comuni, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge;
DELIBERA
1) di attribuire ai Comuni di cui all'allegato "D", che forma parte integrante della presente deliberazione le somme a fianco di ciascuno indicate;
2) di stabilire le seguenti modalità cui i Comuni
dovranno attenersi nell'erogazione dei fondi agli stessi
attribuiti e per la rendicontazione del loro impiego:
a) l'erogazione è subordinata alla verifica che
i richiedenti posseggano tutti i requisiti che hanno
determinato l'inclusione in graduatoria;
b) nel caso in cui taluna delle domande in posizione
utile non risultasse in possesso dei requisiti prescritti,
o la spesa finanziabile si rivelasse inferiore a quella
prevista, la Regione provvederà a riassegnare
ai Comuni di residenza dei richiedenti che seguono
nella graduatoria regionale, i contributi per tali
motivi non impegnati;
c) i Comuni, contestualmente all'inoltro delle domande
ai sensi dell'art.11, quarto comma, della Legge 9 gennaio
1989 n.13, presentano alla Regione il rendiconto relativo
all'impiego dei fondi dell'anno precedente;
3) la copertura finanziaria per la somma complessiva di L. 352.948.652 è assicurata con la disponibilità sui capitoli 17045 e 50090 del Bilancio del corrente esercizio e per L. 11.803.584 sul cap. 17045 gestione residui 93;
4) di assumere i relativi impegni di spesa per L. 245.930.000.- sul cap. 17045 (IMP. 4161) e per L. 95.215.068.- sul cap. 50090 (IMP. 4162) del bilancio 1995 che presentano la necessaria disponibilità;
5) di stabilire in 20 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione il termine per la presentazione di osservazioni da parte dei comuni e dei soggetti interessati per la correzione di eventuali errori materiali, autorizzando la Giunta Regionale alle conseguenti opportune rettifiche agli allegati.
IL CONSIGLIO APPROVA
Con la maggioranza prevista dall'art.15 dello Statuto.
Il presente atto non è soggetto al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso nelle categorie indicate nell'art.1 del Decreto Legislativo 13-2-1993, n.40.
ALLEGATI
Si omettono: vedi B.U.R.T. 7 febbraio 1996, n.8 suppl.
str.
(c) 1996 Note's