(B.U.R.T. 23 agosto 1995, n.54)
L.R. 18 APRILE 1995, N.68 "NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA V.I.A." ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.17, RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA PROCEDURA DI COMPETENZA STATALE.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 8 luglio 1986, n.349, ed in particolare
l'art.6, che prevede, tra l'altro, la comunicazione
dei progetti da sottoporre alla procedura di valutazione
di impatto ambientale di competenza statale, anche
alla regione territorialmente interessata (comma 3)
e la partecipazione della stessa Regione, con un proprio
parere, alla pronuncia sulla compatibilità ambientale
affidata al Ministro dell'Ambiente (comma 4);
Visto l'art.5 - comma 3 del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n.377, il quale
dispone la concreta attuazione, a carico della Regione,
delle norme di legge suddette;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988, relativo alle ulteriori norme attuative
delle disposizioni di legge di cui sopra;
Vista la L.R. 18 aprile 1995, n.68 concernente le norme
per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale
in Toscana;
Visto in particolare l'art.17 che disciplina con ulteriori
disposizioni la partecipazione regionale alla procedura
di v.i.a. di competenza statale, già regolata
dall'art.6 della Legge 6 Luglio 1986, n.349, dai D.P.C.M.
attuativi del 16 agosto 1988, n.377 e del 27 dicembre
1988, nonché - ai fini della loro applicazione
in sede regionale - dalla Delib. G.R. 13 febbraio 1989,
n.1219 (deposito dei progetti per la consultazione
da parte del pubblico) e dalle Decisioni della G.R.
n.179/1989, n.23/1990 e n.49/1990 (istituzione del
gruppo interdipartimentale per la v.i.a., competenze
e norme di funzionamento);
Visti inoltre gli artt. 18 e 19 che regolano rispettivamente
l'individuazione dell'ufficio competente e l'istituzione
dell'organismo tecnico di valutazione, necessari per
adeguare la struttura allo svolgimento degli adempimenti
affidati alla Regione fin dalla prima applicazione
della suddetta legge;
Considerata l'esperienza maturata dal 1989 ad oggi in
materia di v.i.a., nell'ambito della partecipazione
regionale alle procedure di competenza statale sopra
richiamate;
Ritenuto di dover ripetere col presente provvedimento,
ai fini dell'applicazione dell'art.17 della citata
L.R. n.68/1995, le disposizioni della propria precedente
Deliberazione 13 febbraio 1989, n.1219 prima richiamata,
limitatamente ai punti a) e b) del dispositivo, con
i necessari aggiornamenti e con le seguenti precisazioni:
- le ulteriori norme contenute nello stesso art.17 sono
da considerare aggiuntive alle disposizioni predette;
- la previsione del deposito di copia del progetto e
dello studio di impatto ambientale presso le Province
ed i Comuni interessati è disposta, dallo stesso
art.17, ai fini dell'espressione del parere da parte
di detti Enti e non attiene direttamente l'informazione
al pubblico ai sensi dell'art.6 della L. n.349/1986,
che rimane regolata dalle disposizioni predette di
cui alla Deliberazione n.1219/1989;
Ritenuto infine che il presente atto non sia soggetto
al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso
nelle categorie indicate nell'art.1 del Decreto legislativo
13 febbraio 1993, n.40;
Visto il parere favorevole del C.T.P., espresso nella
seduta del 31 luglio 1995;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di individuare, ai sensi dell'art.5 - comma 3 del
D.P.C.M. 10 agosto 1988 n.377 ed ai fini dell'applicazione
dell'art.17 della citata L.R. n.68/1995, quale sede
fisica per il deposito del progetto e dello studio
di impatto ambientale per la consultazione da parte
del pubblico, i seguenti uffici:
- il Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale;
- l'Ufficio regionale del Genio Civile competente per
territorio in regolazione alla localizzazione dell'opera;
ovvero quello maggiormente interessato per territorio,
nel caso siano coinvolti territorialmente più
uffici;
2. di disporre quindi che la comunicazione alla regione
di cui all'art.6 - comma 3 della Legge 8 luglio 1986,
n.349, debba avvenire mediante il deposito, da parte
del proponente l'opera, di n.2 copie del progetto e
dello studio di impatto ambientale presso il Dipartimento
della Presidenza, e di n.1 copia degli stessi elaborati
presso l'Ufficio regionale del Genio Civile individuato
come sopra;
3. di integrare le predette disposizioni con le seguenti
precisazioni:
- le ulteriori norme contenute nell'art.17 della L.R.
18 aprile 1995, n.68, sono da considerare aggiuntive
alle disposizioni predette;
- la previsione del deposito di copia del progetto e
dello studio di impatto ambientale presso le Province
ed i Comuni interessati è disposta, dallo stesso
art.17, ai fini dell'espressione del parere da parte
di detti Enti e non attiene direttamente l'informazione
al pubblico ai sensi dell'art.6 della L. n.349/1986,
che rimane regolata dalle disposizioni predette;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.T.;
6. di comunicare il presente atto al Ministro dell'Ambiente
ed al Ministro per i Beni culturali ed ambientali.
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