[Note's] DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 31 LUGLIO 1995, N.3944

(B.U.R.T. 23 agosto 1995, n.54)

L.R. 18 APRILE 1995, N.68 "NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA V.I.A." ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.17, RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA PROCEDURA DI COMPETENZA STATALE.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 8 luglio 1986, n.349, ed in particolare l'art.6, che prevede, tra l'altro, la comunicazione dei progetti da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, anche alla regione territorialmente interessata (comma 3) e la partecipazione della stessa Regione, con un proprio parere, alla pronuncia sulla compatibilità ambientale affidata al Ministro dell'Ambiente (comma 4);
Visto l'art.5 - comma 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 n.377, il quale dispone la concreta attuazione, a carico della Regione, delle norme di legge suddette;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, relativo alle ulteriori norme attuative delle disposizioni di legge di cui sopra;
Vista la L.R. 18 aprile 1995, n.68 concernente le norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale in Toscana;
Visto in particolare l'art.17 che disciplina con ulteriori disposizioni la partecipazione regionale alla procedura di v.i.a. di competenza statale, già regolata dall'art.6 della Legge 6 Luglio 1986, n.349, dai D.P.C.M. attuativi del 16 agosto 1988, n.377 e del 27 dicembre 1988, nonché - ai fini della loro applicazione in sede regionale - dalla Delib. G.R. 13 febbraio 1989, n.1219 (deposito dei progetti per la consultazione da parte del pubblico) e dalle Decisioni della G.R. n.179/1989, n.23/1990 e n.49/1990 (istituzione del gruppo interdipartimentale per la v.i.a., competenze e norme di funzionamento);
Visti inoltre gli artt. 18 e 19 che regolano rispettivamente l'individuazione dell'ufficio competente e l'istituzione dell'organismo tecnico di valutazione, necessari per adeguare la struttura allo svolgimento degli adempimenti affidati alla Regione fin dalla prima applicazione della suddetta legge;
Considerata l'esperienza maturata dal 1989 ad oggi in materia di v.i.a., nell'ambito della partecipazione regionale alle procedure di competenza statale sopra richiamate;
Ritenuto di dover ripetere col presente provvedimento, ai fini dell'applicazione dell'art.17 della citata L.R. n.68/1995, le disposizioni della propria precedente Deliberazione 13 febbraio 1989, n.1219 prima richiamata, limitatamente ai punti a) e b) del dispositivo, con i necessari aggiornamenti e con le seguenti precisazioni:
- le ulteriori norme contenute nello stesso art.17 sono da considerare aggiuntive alle disposizioni predette;
- la previsione del deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso le Province ed i Comuni interessati è disposta, dallo stesso art.17, ai fini dell'espressione del parere da parte di detti Enti e non attiene direttamente l'informazione al pubblico ai sensi dell'art.6 della L. n.349/1986, che rimane regolata dalle disposizioni predette di cui alla Deliberazione n.1219/1989;
Ritenuto infine che il presente atto non sia soggetto al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso nelle categorie indicate nell'art.1 del Decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.40;
Visto il parere favorevole del C.T.P., espresso nella seduta del 31 luglio 1995;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi dell'art.5 - comma 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988 n.377 ed ai fini dell'applicazione dell'art.17 della citata L.R. n.68/1995, quale sede fisica per il deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la consultazione da parte del pubblico, i seguenti uffici:
- il Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale;
- l'Ufficio regionale del Genio Civile competente per territorio in regolazione alla localizzazione dell'opera; ovvero quello maggiormente interessato per territorio, nel caso siano coinvolti territorialmente più uffici;
2. di disporre quindi che la comunicazione alla regione di cui all'art.6 - comma 3 della Legge 8 luglio 1986, n.349, debba avvenire mediante il deposito, da parte del proponente l'opera, di n.2 copie del progetto e dello studio di impatto ambientale presso il Dipartimento della Presidenza, e di n.1 copia degli stessi elaborati presso l'Ufficio regionale del Genio Civile individuato come sopra;
3. di integrare le predette disposizioni con le seguenti precisazioni:
- le ulteriori norme contenute nell'art.17 della L.R. 18 aprile 1995, n.68, sono da considerare aggiuntive alle disposizioni predette;
- la previsione del deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso le Province ed i Comuni interessati è disposta, dallo stesso art.17, ai fini dell'espressione del parere da parte di detti Enti e non attiene direttamente l'informazione al pubblico ai sensi dell'art.6 della L. n.349/1986, che rimane regolata dalle disposizioni predette;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.T.;
6. di comunicare il presente atto al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro per i Beni culturali ed ambientali.




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