[Note's] DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 31 LUGLIO 1995, N.3945

(B.U.R.T. 23 agosto 1995, n.54)

L.R. 18 APRILE 1995 N.68 - "NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA V.I.A." - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 17, 18 E 19 CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA REGIONALE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R.18 aprile 1995, n.68 concernente le norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale in Toscana;
Visti in particolare gli artt. 18 e 19 che regolano rispettivamente l'individuazione dell'ufficio competente e l'istituzione dell'organismo tecnico di valutazione, necessari per adeguare la struttura allo svolgimento degli adempimenti affidati alla Regione fin dalla prima applicazione della suddetta legge;
Visto inoltre l'art.17 che disciplina con ulteriori disposizioni la partecipazione regionale alla procedura di v.i.a. di competenza statale, già regolata dall'art.6 della Legge 6 luglio 1986, n.349, dai D.P.C.M. attuativi del 16 agosto 1988, n.377 e del 27 dicembre 1988, nonchè - ai fini della loro applicazione in sede regionale - dalla Delib. G.R. 13 febbraio 1989, n.1219 (deposito dei progetti per la consultazione da parte del pubblico) e dalle Decisioni della G.R. n.179/1989, n.242/1989, n.23/1990 e n.49/1990 (istituzione del gruppo interdipartimentale per la v.i.a., competenze e norme di funzionamento);
Vista la L.R. 7 novembre 1994, n.81 ed in particolare l'art.10 che disciplina le speciali forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica;
Considerata l'esperienza maturata dal 1989 ad oggi in materia di v.i.a., nell'ambito della partecipazione regionale alle procedure di competenza statale sopra richiamate;
Considerata l'opportunità di confermare con apposito provvedimento separato, ai fini dell'applicazione dell'art.17 della citata L.R. n.68/1995, le disposizioni della propria precedente Deliberazione 13 febbraio 1989, n.1219 prima richiamata, limitatamente ai punti a) e b) del dispositivo, con la precisazione che le ulteriori norme contenute nello stesso art.17 sono da considerare ad esse aggiuntive, e che, inoltre, la previsione del deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso le Provincie ed i Comuni interessati è disposta, dallo stesso art.17, ai fini dell'espressione del parere da parte di detti Enti e non attiene direttamente l'informazione al pubblico ai sensi dell'art.6 della L. n.349/1986, che rimane regolata dalla predetta Deliberazione n.1219/1989;
Ritenuto che, per quanto attiene l'applicazione dell'art.18 della citata L.R. n.68/1995, l'ufficio competente sia da individuare - in via transitoria per la fase di prima applicazione - nelle seguenti strutture regionali già esistenti:
- per le funzioni di carattere tecnico: l'Area n.1 del Dipartimento Ambiente ed, al suo interno, l'U.O.C. Valutazione di impatto ambientale;
- per le funzioni di carattere amministrativo: l'Ufficio del Coordinatore del Dip. Ambiente;
- per le attività connesse al deposito dei progetti per la consultazione da parte del pubblico: il Dip. della Presidenza della Giunta Regionale;
e che, ai fini di quanto sopra, i Coordinatori dei due Dipartimenti interessati provvederanno con propri atti, ai sensi della L.R. n.81/1994, ad individuare le relative modalità organizzative;
Ritenuto che, per quanto attiene. la costituzione dell'organismo tecnico di valutazione di cui all'art.19 della citata L.R. n.68/1995, esso debba essere denominato "Nucleo di valutazione dell'impatto ambientale", debba avere carattere interdisciplinare e debba essere articolato, ai fini operativi, in due componenti:
- una componente fissa, con specifiche competenze tecnico-disciplinari riferibili ai contenuti degli studi di impatto ambientale, alle componenti e fattori ambientali più spesso interessate, ai provvedimenti relativi al vincolo paesaggistico ed a quello idrogeologico che vengono rilasciati contestualmente alla pronuncia di impatto ambientale (art.13);
- una componente integrativa, con composizione diversificata per ciascuna tipologia dei progetti obbligati alla procedura di v.i.a. sia di competenza statale, sia di competenza regionale; la componente integrativa competente per il progetto da valutare opera congiuntamente alla componente fissa, con le stesse prerogative, costituendo insieme il nucleo di valutazione dell'art.19;
Considerata l'opportunità di organizzare in due fasi, per la sua complessità, l'istituzione di un organismo così articolato e la sua regolamentazione;
Considerata la necessità di dover provvedere immediatamente - per le scadenze di legge - alla costituzione, in via provvisoria, della componente fissa del nucleo di valutazione dell'impatto ambientale, rinviando ad un successivo provvedimento la individuazione delle componenti integrative dello stesso nucleo ed l'indicazione dei membri supplenti di ciascun membro effettivo, per completare l'assetto definitivo del nucleo;
Ritenuto pertanto di istituire, in via provvisoria, il nucleo di valutazione dell'impatto ambientale, limitatamente alla sua componente fissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 della L.R. n.68/1995, e di nominare, in qualità di membri dello stesso, i dirigenti responsabili delle seguenti aree, servizi e U.O.C.:
- Area n.1 del Dip. Ambiente;
- U.O.C. Valutazione di impatto ambientale del Dip. Ambiente;
- Area n.2 del Dip. Ambiente;
- Servizio n.3 del Dip. Ambiente;
- Servizio n.2 del Dip. Agricoltura e foreste;
- U.O.C. Valutazione economica di piani e progetti del Dip. Programmazione;
- U.O.C. Beni culturali del Dip. Istruzione e cultura;
- Area n.7 del Dip. Sicurezza sociale;
- Servizio n.2 del Dip. Trasporti ed infrastrutture;
- Servizio n.1 del Dip. Urbanistica;
ed inoltre il Direttore generale dell'A.R.P.A.T. o, in qualità di delegato, il responsabile del Dipartimento provinciale competente per territorio;
Ritenuto di dover affidare il coordinamento del nucleo di valutazione così istituito al dirigente responsabile dell'Area n.1 del Dip. Ambiente e di affidare le funzioni di segreteria del nucleo e di raccordo con l'ufficio competente al dirigente responsabile dell'U.O.C. Valutazione di impatto ambientale dell'Area 1. del Dip. Ambiente;
Ritenuto inoltre di dover parimenti rinviare al momento della costituzione definitiva del nucleo di valutazione anche l'approvazione del disciplinare per il suo funzionamento, di cui al comma 1 del citato art.19;
Ritenuto infine che il presente atto non sia soggetto al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso nelle categorie indicate nell'art.1 del Decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.40;
Visto il parere favorevole del C.T.P., espresso nella seduta del 31 luglio 1995;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di individuare l'ufficio competente di cui all'art.18 della L.R. n.68/1995 - in via provvisoria - nelle seguenti strutture regionali:
- per le funzioni di carattere tecnico: l'Area n.1 del Dipartimento Ambiente ed, al suo interno, l'U.O.C. Valutazione di impatto ambientale;
- per le funzioni di carattere amministrativo: l'Ufficio del Coordinatore del Dip. Ambiente;
- per le attività connesse al deposito dei progetti per la consultazione da parte del pubblico: il Dip. della Presidenza della Giunta Regionale;
2. di istituire, in via provvisoria, il nucleo di valutazione dell'impatto ambientale, limitatamente alla sua componente fissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 della L.R. n.68/1995, e di nominare, in qualità di membri dello stesso, i dirigenti responsabili delle seguenti aree, servizi e U.O.C.:
- Area n.1 del Dip. Ambiente;
- U.O.C. Valutazione di impatto ambientale del Dip. Ambiente;
- Area n.2 del Dip. Ambiente;
- Servizio n.3 del Dip. Ambiente;
- Servizio n.2 del Dip. Agricoltura e foreste;
- U.O.C. Valutazione economica di piani e progetti del Dip. Programmazione;
- U.O.C. Beni culturali del Dip. Istruzione e cultura;
- Area n.7 del Dip. Sicurezza sociale;
- Servizio n.2 del Dip. Trasporti ed infrastrutture;
- Servizio n.1 del Dip. Urbanistica;
ed inoltre il Direttore generale dell'A.R.P.A:T. o, in qualità di delegato, il responsabile del Dipartimento provinciale competente per territorio;
3. di affidare il coordinamento del nucleo di valutazione così istituito al dirigente responsabile dell'Area n.1 del Dip. Ambiente e di affidare le funzioni di segreteria del nucleo e di raccordo con l'ufficio competente al dirigente responsabile dell'U.O.C. Valutazione di impatto ambientale dell'Area 1. del Dip. Ambiente;
4. di rinviare ad un successivo provvedimento, per i motivi indicati in premessa, la individuazione delle componenti integrative dello stesso nucleo e l'indicazione dei membri supplenti di ciascun membro effettivo, per completarne l'assetto definitivo, nonchè l'approvazione del disciplinare per il suo funzionamento, di cui al comma 1 del citato art.19;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.T.;
6. di comunicare il presente atto al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro per i Beni culturali ed ambientali.




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