(B.U.R.T. 23 agosto 1995, n.54)
L.R. 18 APRILE 1995 N.68 - "NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA V.I.A." - ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 17, 18 E 19 CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA REGIONALE PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R.18 aprile 1995, n.68 concernente le norme
per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale
in Toscana;
Visti in particolare gli artt. 18 e 19 che regolano
rispettivamente l'individuazione dell'ufficio competente
e l'istituzione dell'organismo tecnico di valutazione,
necessari per adeguare la struttura allo svolgimento
degli adempimenti affidati alla Regione fin dalla prima
applicazione della suddetta legge;
Visto inoltre l'art.17 che disciplina con ulteriori
disposizioni la partecipazione regionale alla procedura
di v.i.a. di competenza statale, già regolata
dall'art.6 della Legge 6 luglio 1986, n.349, dai D.P.C.M.
attuativi del 16 agosto 1988, n.377 e del 27 dicembre
1988, nonchè - ai fini della loro applicazione
in sede regionale - dalla Delib. G.R. 13 febbraio 1989,
n.1219 (deposito dei progetti per la consultazione
da parte del pubblico) e dalle Decisioni della G.R.
n.179/1989, n.242/1989, n.23/1990 e n.49/1990 (istituzione
del gruppo interdipartimentale per la v.i.a., competenze
e norme di funzionamento);
Vista la L.R. 7 novembre 1994, n.81 ed in particolare
l'art.10 che disciplina le speciali forme collaborative
per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione
politica;
Considerata l'esperienza maturata dal 1989 ad oggi in
materia di v.i.a., nell'ambito della partecipazione
regionale alle procedure di competenza statale sopra
richiamate;
Considerata l'opportunità di confermare con apposito
provvedimento separato, ai fini dell'applicazione dell'art.17
della citata L.R. n.68/1995, le disposizioni della
propria precedente Deliberazione 13 febbraio 1989,
n.1219 prima richiamata, limitatamente ai punti a)
e b) del dispositivo, con la precisazione che le ulteriori
norme contenute nello stesso art.17 sono da considerare
ad esse aggiuntive, e che, inoltre, la previsione del
deposito di copia del progetto e dello studio di impatto
ambientale presso le Provincie ed i Comuni interessati
è disposta, dallo stesso art.17, ai fini dell'espressione
del parere da parte di detti Enti e non attiene direttamente
l'informazione al pubblico ai sensi dell'art.6 della
L. n.349/1986, che rimane regolata dalla predetta Deliberazione
n.1219/1989;
Ritenuto che, per quanto attiene l'applicazione dell'art.18
della citata L.R. n.68/1995, l'ufficio competente sia
da individuare - in via transitoria per la fase di
prima applicazione - nelle seguenti strutture regionali
già esistenti:
- per le funzioni di carattere tecnico: l'Area n.1 del
Dipartimento Ambiente ed, al suo interno, l'U.O.C.
Valutazione di impatto ambientale;
- per le funzioni di carattere amministrativo: l'Ufficio
del Coordinatore del Dip. Ambiente;
- per le attività connesse al deposito dei progetti
per la consultazione da parte del pubblico: il Dip.
della Presidenza della Giunta Regionale;
e che, ai fini di quanto sopra, i Coordinatori dei due
Dipartimenti interessati provvederanno con propri atti,
ai sensi della L.R. n.81/1994, ad individuare le relative
modalità organizzative;
Ritenuto che, per quanto attiene. la costituzione dell'organismo
tecnico di valutazione di cui all'art.19 della citata
L.R. n.68/1995, esso debba essere denominato "Nucleo
di valutazione dell'impatto ambientale", debba
avere carattere interdisciplinare e debba essere articolato,
ai fini operativi, in due componenti:
- una componente fissa, con specifiche competenze tecnico-disciplinari
riferibili ai contenuti degli studi di impatto ambientale,
alle componenti e fattori ambientali più spesso
interessate, ai provvedimenti relativi al vincolo paesaggistico
ed a quello idrogeologico che vengono rilasciati contestualmente
alla pronuncia di impatto ambientale (art.13);
- una componente integrativa, con composizione diversificata
per ciascuna tipologia dei progetti obbligati alla
procedura di v.i.a. sia di competenza statale, sia
di competenza regionale; la componente integrativa
competente per il progetto da valutare opera congiuntamente
alla componente fissa, con le stesse prerogative, costituendo
insieme il nucleo di valutazione dell'art.19;
Considerata l'opportunità di organizzare in due
fasi, per la sua complessità, l'istituzione
di un organismo così articolato e la sua regolamentazione;
Considerata la necessità di dover provvedere
immediatamente - per le scadenze di legge - alla costituzione,
in via provvisoria, della componente fissa del nucleo
di valutazione dell'impatto ambientale, rinviando ad
un successivo provvedimento la individuazione delle
componenti integrative dello stesso nucleo ed l'indicazione
dei membri supplenti di ciascun membro effettivo, per
completare l'assetto definitivo del nucleo;
Ritenuto pertanto di istituire, in via provvisoria,
il nucleo di valutazione dell'impatto ambientale, limitatamente
alla sua componente fissa, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art.19 della L.R. n.68/1995, e di nominare,
in qualità di membri dello stesso, i dirigenti
responsabili delle seguenti aree, servizi e U.O.C.:
- Area n.1 del Dip. Ambiente;
- U.O.C. Valutazione di impatto ambientale del Dip.
Ambiente;
- Area n.2 del Dip. Ambiente;
- Servizio n.3 del Dip. Ambiente;
- Servizio n.2 del Dip. Agricoltura e foreste;
- U.O.C. Valutazione economica di piani e progetti del
Dip. Programmazione;
- U.O.C. Beni culturali del Dip. Istruzione e cultura;
- Area n.7 del Dip. Sicurezza sociale;
- Servizio n.2 del Dip. Trasporti ed infrastrutture;
- Servizio n.1 del Dip. Urbanistica;
ed inoltre il Direttore generale dell'A.R.P.A.T. o,
in qualità di delegato, il responsabile del
Dipartimento provinciale competente per territorio;
Ritenuto di dover affidare il coordinamento del nucleo
di valutazione così istituito al dirigente responsabile
dell'Area n.1 del Dip. Ambiente e di affidare le funzioni
di segreteria del nucleo e di raccordo con l'ufficio
competente al dirigente responsabile dell'U.O.C. Valutazione
di impatto ambientale dell'Area 1. del Dip. Ambiente;
Ritenuto inoltre di dover parimenti rinviare al momento
della costituzione definitiva del nucleo di valutazione
anche l'approvazione del disciplinare per il suo funzionamento,
di cui al comma 1 del citato art.19;
Ritenuto infine che il presente atto non sia soggetto
al controllo della C.C.A.R. in quanto non compreso
nelle categorie indicate nell'art.1 del Decreto legislativo
13 febbraio 1993, n.40;
Visto il parere favorevole del C.T.P., espresso nella
seduta del 31 luglio 1995;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di individuare l'ufficio competente di cui all'art.18
della L.R. n.68/1995 - in via provvisoria - nelle seguenti
strutture regionali:
- per le funzioni di carattere tecnico: l'Area n.1 del
Dipartimento Ambiente ed, al suo interno, l'U.O.C.
Valutazione di impatto ambientale;
- per le funzioni di carattere amministrativo: l'Ufficio
del Coordinatore del Dip. Ambiente;
- per le attività connesse al deposito dei progetti
per la consultazione da parte del pubblico: il Dip.
della Presidenza della Giunta Regionale;
2. di istituire, in via provvisoria, il nucleo di valutazione
dell'impatto ambientale, limitatamente alla sua componente
fissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19
della L.R. n.68/1995, e di nominare, in qualità
di membri dello stesso, i dirigenti responsabili delle
seguenti aree, servizi e U.O.C.:
- Area n.1 del Dip. Ambiente;
- U.O.C. Valutazione di impatto ambientale del Dip.
Ambiente;
- Area n.2 del Dip. Ambiente;
- Servizio n.3 del Dip. Ambiente;
- Servizio n.2 del Dip. Agricoltura e foreste;
- U.O.C. Valutazione economica di piani e progetti del
Dip. Programmazione;
- U.O.C. Beni culturali del Dip. Istruzione e cultura;
- Area n.7 del Dip. Sicurezza sociale;
- Servizio n.2 del Dip. Trasporti ed infrastrutture;
- Servizio n.1 del Dip. Urbanistica;
ed inoltre il Direttore generale dell'A.R.P.A:T. o,
in qualità di delegato, il responsabile del
Dipartimento provinciale competente per territorio;
3. di affidare il coordinamento del nucleo di valutazione
così istituito al dirigente responsabile dell'Area
n.1 del Dip. Ambiente e di affidare le funzioni di
segreteria del nucleo e di raccordo con l'ufficio competente
al dirigente responsabile dell'U.O.C. Valutazione di
impatto ambientale dell'Area 1. del Dip. Ambiente;
4. di rinviare ad un successivo provvedimento, per i
motivi indicati in premessa, la individuazione delle
componenti integrative dello stesso nucleo e l'indicazione
dei membri supplenti di ciascun membro effettivo, per
completarne l'assetto definitivo, nonchè l'approvazione
del disciplinare per il suo funzionamento, di cui al
comma 1 del citato art.19;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul
B.U.R.T.;
6. di comunicare il presente atto al Ministro dell'Ambiente
ed al Ministro per i Beni culturali ed ambientali.
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