ISTRUZIONE TECNICA PER LA DISCIPLINA URBANISTICA DEI CAMPEGGI E DEI VILLAGGI TURISTICI IN ZONA DUNALE NELLE AREE RETRODUNALI E IN PRESENZA DI SEDIMENTI DI DUNA.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il punto 2 della delibera del Consiglio Regionale
n.35 del 8-2-1994, avente per oggetto: Modifica della
Del. C.R. n.47/90 <<Direttive per l'uso della
fascia costiera>> relativa alla disciplina urbanistica
dei campeggi e dei villaggi esistenti all'interno della
fascia dunale, ove si stabilisce che la Giunta Regionale
può impartire apposite Istruzioni Tecniche,
ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.R.74/84
e successive modifiche ed integrazioni, al fine di
consentire la formazione delle varianti urbanistiche
di adeguamento alle disposizioni di cui alla citata
delibera regionale secondo metodologie e criteri tecnici
unificati, facendo anche riferimento a definizioni
univoche dei termini ambientali utilizzati;
Considerato che i suddetti elementi di omogeneità
sono finalizzati a rendere l'attività urbanistica
dei Comuni congruente con gli indirizzi della pianificazione
territoriale della Regione nonché coerente con
le specifiche realtà economiche ed ambientali;
Considerato che per le suddette finalità possa
essere convenientemente utilizzato lo strumento delle
<<Istruzioni Tecniche>>;
Sentito il parere favorevole della C.R.T.A espresso
nelle sedute del 12-5-1993 del 20-10-1993, del 3-1993
e del 8-11-1993;
Preso atto che nessun Comune si è espresso entro
i termini previsti dalla L.R.74/84 per le consultazioni
con le Amministrazioni Comunali che sono state avviate
con Deliberazione di G.R. n.2752 del 28-3-1994;
DELIBERA
- di impartire l'Istruzione Tecnica allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.
ISTRUZIONI TECNICHE
(v. B.U. 24 agosto 1994, n.57, avviso di rettifica)
LA DISCIPLINA URBANISTICA
La modifica alla Del. C.R. n.47/90 finalizzata a consentire
il permanere dei campeggi e dei villaggi turistici
esistenti all'interno della fascia dunale, delle aree
retrodunali e in presenza di sedimenti di duna fissa
le scelte ed i criteri metodologici in base ai quali
i Comuni definiscono la disciplina urbanistica tramite
la formazione di Varianti allo strumento urbanistico
generale. Dette Varianti, ai sensi e per gli effetti
dell'art.12 della L.R.79/81, devono prevedere la redazione
di strumenti urbanistici attuativi.
Più specificatamente, i contenuti delle Varianti
attengono alla conoscenza territoriale ed alla disciplina
urbanistica generale del tema in questione e gli strumenti
urbanistici attuativi approfondiscono tale conoscenza
e dettagliano il processo attuativo degli interventi.
Gli elaborati tecnici che compongono la Variante di
adeguamento sono i seguenti:
a) Relazione illustrativa;
b) Cartografia e foto-documentazione;
c) Norme tecniche d'attuazione.
A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La Variante urbanistica è corredata da una Relazione
che si articola in una parte attinente alla illustrazione
delle analisi conoscitive ed in una parte dedicata
all'esame degli elementi previsionali-progettuali.
La parte della Relazione relativa alle conoscenze dovrà,
in linea di massima, contenere l'illustrazione degli
aspetti fisici del territorio costiero preso in esame
(caratteristiche idrogeo-lito-morfologiche, dinamiche
della linea di riva, apparato vegetazionale, etc.),
che consentano la individuazione delle micro-unità
ambientali distinte secondo la terminologia (spiaggia,
duna mobile, duna consolidata, sedimenti di duna, etc.)
definita nel glossario allegato (cfr. Allegato n.1),
e l'analisi dello stato e della consistenza dei campeggi
e di villaggi turistici esistenti, nonché la
descrizione dei sistemi di urbanizzazione a rete e
puntuali presenti (viabilità, parcheggi, acquedotto,
fognatura, etc.). A sintesi delle conoscenze suddette
deve essere svolta una valutazione della compatibilità
ambientale tra la presenza delle strutture ricettive
all'esame e lo stato della morfologia e dell'apparato
vegetazionale dei luoghi interessati, tenendo conto
anche delle attività di ricostituzione ovvero
di coltivazione in corso o programmate. Sulla scorta
di detta valutazione deve essere definita la capacità
ricettiva massima sopportabile offerta dalle strutture
in parola.
L'esame della nuova disciplina urbanistica introdotta,
confrontata con le vigenti disposizioni dello strumento
urbanistico generale relative all'ambito in questione,
completa la parte conoscitiva della Relazione.
Gli elementi previsionali-progettuali della Variante
sono trattati dalla Relazione tramite la definizione
degli obiettivi perseguiti e tramite la valutazione
di congruità e di coerenza della nuova disciplina
della Variante rispetto al sistema ambientale, con
specifica illustrazione delle trasformazioni previste
per le strutture dei campeggi e dei villaggi turistici
e per gli eventuali sistemi di urbanizzazione esistenti.
La valutazione della fattibilità idro-geolito-morfologica,
derivante dalla interpretazione della Carta della pericolosità
e della Carta della fattibilità necessarie ai
sensi della Del. C.R. n.94/85, rappresenta l'ultimo
elemento tecnico che compone la Relazione.
Infine, nel caso che ricorrono questioni attinenti al
rapporto tra la disciplina della Variante e il Sistema
Regionale delle Aree Protette e/o l'assetto delle aree
appartenenti al demanio pubblico, cosi come meglio
specificato nei successivi punti B e C, è necessario
che la Relazione ne dia esplicita illustrazione.
B. CARTOGRAFIA E FOTO-DOCUMENTAZIONE
La Variante urbanistica di adeguamento si compone di
elaborati grafici e cartografici che attengono sia
agli aspetti conoscitivi che agli elementi previsionali-progettuali.
Per quanto attiene la conoscenza, è necessario
che siano rappresentate le peculiarità fisiche
del territorio tramite una cartografia, in scala non
inferiore all' 1:5.000, in cui siano individuate le
micro-unità ambientali con evidenziati i relativi
apparati vegetazionali secondo le definizioni di cui
all'allegato glossario.
Detta elaborazione cartografica potrà inoltre
contenere sia le indicazioni idro-geo-lito-morfologiche
al fine di acquisire il valore di Carta della pericolosità,
ai sensi e per gli effetti della Del. C.R. 94/85, sia
le dinamiche della linea di riva da definire previo
aggiornamento della esistente cartografia tematica
regionale.
Ulteriori dati conoscitivi sono rappresentati dalla
individuazione cartografica dei vincoli sovraordinati
esistenti, da un estratto della zonizzazione dello
strumento urbanistico generale vigente, relativo all'ambito
considerato, dalla rappresentazione cartografica dei
campeggi e dei villaggi esistenti e delle eventuali
urbanizzazioni presenti.
Al fine di valutare la eventuale presenza e rilevanza
di modifiche introdotte dalla Variante rispetto agli
usi in atto nelle aree del demanio pubblico, e conseguenzialmente
attivare l'intesa Stato-Regione, è necessario
che sia allegata una planimetria catastale in cui evidenziare
l'estensione delle aree demaniali con indicato se sono
in concessione o no e le destinazioni d'uso in atto
e quelle proposte dalla Variante.
Infine, il quadro conoscitivo è completato da
una documentazione fotografica a colori dello stato
di fatto dei luoghi considerati, ovvero da un video-tape,
nonché dalla compilazione di schede specifiche
relative alle principali caratteristiche quali-quantitative
delle strutture dei campeggi e dei villaggi turistici
e delle urbanizzazioni esistenti.
Per quanto riguarda gli elementi previsionali-progettuali
è necessario che sia redatta, in scala non inferiore
ad 1:5.000, la Carta della fattibilità, estesa
a tutto il territorio considerato, così come
previsto dalla più volte citata Del. C.R. n.94/85,
nonché da quanto altro (elaborati grafici, cartografia
e schede) necessario per adeguatamente rappresentare
e disciplinare gli interventi da attuare in rapporto
alle caratteristiche idro-geo-lito-morfologiche e vegetazionali
dell'ambito considerato, alle strutture dei campeggi
e dei villaggi esistenti e alle opere di urbanizzazione.
C. NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
L'apparato normativo della Variante deve contenere la
disciplina urbanistica relativa agli aspetti idro-geo-lito-morfologici
e vegetazionali dell'ambito considerato, alle trasformazioni
delle esistenti strutture dei campeggi e dei villaggi
turistici agli interventi relativi alle opere di urbanizzazione
ed agli impianti tecnologici, al processo di attuazione,
gestione e controllo degli interventi stessi.
Alla Variante deve essere allegato, quale utile elemento
di confronto, un estratto delle norme del vigente strumento
urbanistico generale che sono oggetto di modifica.
Più specificatamente si precisa che la disciplina
urbanistica deve recepire le seguenti indicazioni:
1) le zone che la Variante individua, nella cartografia
di progetto, interessate dalla duna mobile devono essere
completamente liberate dalle strutture dei campeggi,
fisse o mobili, e dei villaggi e devono essere delimitate
da una recinzione, alta non meno di mt. 1,40 (metri
uno e quaranta centimetri), costituita da pali di legno
infissi al suolo, privi di opere di fondazione, e da
una rete a maglie sciolte plastificata, o meglio da
altro tipo di paramento orizzontale in fibre naturali,
che impedisca l'accesso dell'uomo, consenta la ricostituzione
e la protezione della vegetazione pioniera e della
vita animale, alteri il meno possibile l'azione dei
venti. Inoltre, in caso di interruzioni innaturali,
causate in passato, della fascia di duna mobile, la
continuità deve essere ristabilita anche tramite
apporti artificiali di sabbia da modellare secondo
la configurazione della duna. Eventuali passaggi pedonali
a mare possono essere realizzati in primo luogo sfruttando
la discontinuità naturale delle dune e, laddove
ciò sia possibile, intervallati a circa mt.
300 (metri trecento) l'uno dall'altro. Inoltre, detti
passaggi devono avere andamento planimetrico non perpendicolare
alla linea di costa ed, al fine di facilitarne l'uso,
possono avere il fondo sistemato con doghe di legno
semplicemente appoggiate al suolo.
2) Nelle zone che la Variante individua, nella cartografia
di progetto, interessate dalla duna consolidata possono
permanere solo le eventuali strutture dei campeggi
e dei villaggi turistici esistenti e regolarmente autorizzate
al momento dell'entrata in vigore della modifica alle
direttive di cui alla Del. C.R. n.47/90 e tali strutture
potranno essere interessate esclusivamente da lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria con divieto
assoluto di incrementare le attuali capacità
ricettive esistenti e di attuare qualunque tipo di
spianamento delle dune.
Contestualmente si deve assegnare, tramite convenzione
o atto d'obbligo, ai proprietari ed ai gestori dei
campeggi e dei villaggi interessati il compito di provvedere
alla ricostituzione della presenza arborea-tipica che,
laddove è presente, deve essere mantenuta e
protetta anche a mezzo di coltivazione.
All'interno di detta zona di duna consolidata è
vietata la realizzazione di nuovi percorsi veicolari
e non può essere effettuato nessun prelievo
di acqua: la necessaria risorsa idrica deve essere
garantita tramite acquedotto alimentato da prese poste
al di fuori dell'ambito disciplinato dalle direttive
di cui alla Del. C.R. n.47/90, se non è dimostrata
la compatibilità del fabbisogno idrico rispetto
alle disponibilità delle risorse, ed in ogni
caso al di fuori del sistema dunale.
I percorsi esistenti devono essere, nel tempo, resi
permeabili, con idonee opere di ripavimentazione, secondo
quanto specificato dalla necessaria convenzione o atto
d'obbligo.
Le reti per l'erogazione idrica e per la fornitura di
energia elettrica devono essere poste in superficie,
adagiandole sul suolo, e alloggiate in adeguate canalizzazioni
separate, debitamente segnalate.
Inoltre, deve risultare che una quota pari almeno al
10% della superficie complessiva della zona di duna
consolidata interessata dal singolo campeggio o villaggio
turistico è mantenuta o restituita, possibilmente
in modo concentrato, allo stato naturale, per garantire
la ricomposizione della continuità morfologica
e vegetazionale tipica del sistema dunale (corridoio
biotico).
Infine, nel caso in cui siano presenti unità
di campeggio o villaggi turistici che insistono all'interno
della zona di duna consolidata coperta da essenze arboree
coetanee, con cicli di vita di media durata, quali
sono le pinete costiere, le norme devono disciplinare
l'obbligo di attuare interventi di rinnovo delle risorse
arboree tramite azioni di coltivazione, di piantumazione
di nuove piante e di progressiva sostituzione di quelle
più vecchie, al fine di mantenere sotto controllo
il ciclo di vita del patrimonio vegetazionale.
Le suddette operazioni, che, per quanto riguarda i campeggi
interessati, devono accompagnarsi alla rotazione nel
tempo delle piazzole, ed in generale di tutte le parti
mobili, al fine di lasciar libere, per un idoneo periodo
durante il corso dell'anno, le aree in cui si è
provveduto a nuove piantumazioni, devono essere gestite
tramite apposite convenzioni siglate tra l'Amministrazione
Comunale e i proprietari e i gestori dei campeggi e
dei villaggi in questione. In particolare per i campeggi,
la rotazione può comportare che, ferma restando
la capacità ricettiva esistente e autorizzata,
la Variante di adeguamento individui, laddove sia possibile,
nuove aree esterne, ma contermini, ai campeggi, da
definirsi come <<aree di riserva>>, e ne
disciplini la loro cura, prevedendo la piantumazione
e coltivazione di tipiche essenze arboree il tutto
da affidarsi, tramite convenzione, ai proprietari ed
ai gestori delle unità di campeggio di cui si
prevede la rotazione. In tal modo si potrà avere,
in un arco di tempo predeterminato, la disponibilità
di nuove aree alberate idonee per accogliere il parziale
trasferimento di alcune delle parti mobili dei campeggi
e contestualmente la liberazione di alcune delle aree
sfruttate in precedenza.
3) Nelle zone che la Variante individua, nella cartografia
di progetto, interessate dai sedimenti di duna possono
permanere le eventuali strutture dei campeggi e dei
villaggi turistici esistenti e regolarmente autorizzate
al momento dell'entrata in vigore della modifica della
Direttiva; in tale zona potranno essere disciplinati
interventi tesi all'adeguamento ed al miglioramento
delle strutture dei campeggi e dei villaggi, senza
che ciò determini alcun incremento della capacità
ricettiva esistente né modificazioni alla morfologia
dei luoghi né danni al patrimonio vegetazionale
presente.
Più in particolare, detta permanenza può
essere consentita a condizione che sia disciplinata,
tramite convenzione, da siglarsi tra l'Amm.ne Comunale
e i proprietari e i gestori dei campeggi e dei villaggi
turistici interessati, la ricostituzione di essenze
arboree, arbustive ed erbacee tipiche e, laddove siano
presenti, devono essere mantenute e protette anche
a mezzo di coltivazione, nonché a condizione
che l'approvvigionamento idrico sia garantito tramite
acquedotto le cui prese devono essere poste al di fuori
della fascia costiera disciplinata dalla Direttiva,
se non è dimostrata la compatibilità
del fabbisogno idrico rispetto alle disponibilità
della risorsa.
4) Le N.T.A. della Variante devono fissare, eventualmente
anche modificando ed integrando il Regolamento Edilizio
Comunale vigente, i requisiti igienico-sanitari che
devono essere rispettati da tutte le strutture ricettive
e di servizio poste all'interno dei campeggi e dei
villaggi turistici.
5) Nel caso in cui i campeggi e i villaggi turistici
esistenti, oggetto della Variante di adeguamento in
questione, interessino porzioni di territori ricompresi
all'interno del Sistema Regionale delle Aree protette
o categorie di beni vincolati ai sensi della legge
431/85, l'Amministrazione comunale, nel definire l'apparato
normativo della Variante, previo parere espresso dalla
Amministrazione Provinciale interessata, può,
secondo quanto stabilito all'8o comma dell'art.12 della
delibera C.R. 19 luglio 1988 n.296, operare una scelta
tra le due seguenti opzioni:
a) Classificare le aree interessate come specifiche
zone urbanistiche D, ai sensi del D.M. 2-4-1968 n.1444,
e conseguentemente, nel caso che si sia all'interno
dell'ambito delle Aree Protette, avviare le procedure
di approvazione, da parte del Consiglio regionale,
della estrapolazione di dette zone dal Sistema Regionale
(deperimetrazione) ai sensi dell'art.5 della L.R.52/82;
b) Classificare le aree interessate come sottozone all'interno
di zone urbanistiche F - parchi, ai sensi del D.M.
2-4-1968 n.1444. In tal caso non si determinerà
l'incompatibilità con le disposizioni dell'art.2
della L.R.52/82 e non sarà necessario modificare
la perimetrazione delle aree protette. Sarà
invece necessario che la disciplina urbanistica della
Variante sia estesa all'intera area protetta coinvolta,
limitatamente alla parte interna al territorio comunale.
Lo scegliere l'una o l'altra opzione discende dallo
stato dei luoghi e delle caratteristiche ed entità
delle strutture insediative esistenti.
Infatti si procederà alla classificazione come
zone D qualora le tipologie e le dimensioni degli insediamenti
siano tali da far ritenere che la trasformazione da
ambiente naturale ad ambiente urbano sia avvenuta in
modo irreversibile e che dunque non sussistano più
le condizioni per un mantenimento delle aree in questione
nel sistema regionale delle aree protette.
Si procederà invece alla classificazione come
zone F qualora:
- l'insediamento turistico in questione presenti un
esplicito collegamento con le risorse territoriali
presenti nell'Area Protetta (per le quali devono essere
previste nella Variante destinazioni ed interventi
di tutela), in quanto costituisca struttura necessaria
per attivare la fruizione dell'Area stessa;
- l'insediamento turistico in questione presenti una
tipologia, un dimensionamento e caratteristiche complessive
strettamente riferibili alla fruizione delle risorse
ambientali presenti e compatibili con la tutela delle
stesse.
Qualora si proceda alla deperimetrazione delle aree,
se sono interessati beni appartenenti alle categorie
<<Galasso>>, l'approvazione dei conseguenti
necessari strumenti attuativi competerà alla
regione in base all'art.18 della delibera C.R. n.296
del 1988; altrimenti la competenza sarà del
comune, secondo quanto previsto dall'art.12 della L.R.
n.74 del 1984.
6) Nel caso in cui la disciplina della Variante di adeguamento
determini modifiche sostanziali alle destinazioni d'uso
delle aree appartenenti al demanio pubblico, si deve
tenere presente che la disciplina urbanistica ha valore
cogente solo se è recepita in un atto d'intesa
da realizzarsi tra Stato e Regione.
La necessità di detta intesa, che può
essere perfezionata anche in sede di approvazione regionale
della Variante di adeguamento, tramite la formalizzazione
di un Protocollo o, se necessario, di un Accordo di
Programma, di cui alla legge 142/90, trae fondamento
dalle norme nazionali che affidano alle varie competenti
Autorità il compito di regolare l'uso del demanio.
Pertanto è opportuno che l'Amministrazione Comunale,
nel definire la disciplina urbanistica delle aree appartenenti
al demanio pubblico, promuova una attiva collaborazione
presso le varie Autorità competenti in modo
tale che la necessaria intesa Stato-Regione possa essere
stabilita con celerità e senza che si debbano
apportare modifiche a quanto stabilito in sede comunale.
CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA VARIANTE
Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di
avvalersi di quanto previsto dalla modifica alla Direttiva
di cui alla Del. C.R. n.47/90, rinviando gli ulteriori
approfondimenti conoscitivi ed il dettaglio della disciplina
degli interventi alla formazione, comunque necessaria,
di specifici strumenti attuativi, i contenuti tecnici
della Variante possono essere essenzialmente ridotti
a quanto segue:
- per quanto attiene alla conoscenza, è sufficiente
che la Relazione e gli elaborati grafici e cartografici
documentino le caratteristiche idro-geo-lito-morfologiche,
tramite la Carta della pericolosità, così
come previsto dalla Del. C.R. n.94/85, nonché
la suddivisione territoriale nelle principali micro-unità
ambientali (duna mobile, duna consolidata, sedimenti
di duna), la presenza di vincoli sopraordinati e le
caratteristiche salienti delle strutture campeggistiche,
dei villaggi turistici e delle opere di urbanizzazione
esistenti;
- per quanto riguarda gli elementi previsionali-progettuali,
le norme tecniche di attuazione della Variante possono
limitarsi a codificare la necessità che specifici
strumenti urbanistici di dettaglio, ai sensi e per
gli effetti dell'art.12 della L.R.79/81, attuino quanto
fissato dalla modifica della Direttiva di cui alla
Del. C.R. n.47/90 e dalle presenti Istruzioni Tecniche,
mentre gli elaborati cartografici devono delimitare
l'ambito o gli ambiti unitari da sottoporre alla disciplina
dei previsti strumenti urbanistici attuativi e illustrare
la fattibilità idro-geo-lito-morfologica degli
interventi tramite la Carta della fattibilità,
cosi come previsto dalla più volte citata Del.
C.R. n.94/85.
Allegato n.1
GLOSSARIO
Duna costiera
Fascia, allungata secondo la direzione della costa,
di depositi sabbiosi prevalentemente alimentati dal
mare e ridepositati dal vento, nella quale è
riconoscibile una morfologia a dosso più o meno
regolare. Sul retro della duna o all'interno di un
sistema dunale si possono trovare associati depositi
palustri e vegetazione igrofila (LAME).
Duna consolidata
Deposito sabbioso stabilizzato per la presenza di copertura
vegetale tale da permettere l'evoluzione del suolo.
Duna mobile
Deposito sabbioso soggetto a movimento ad opera del
vento, con eventuale presenza di vegetazione rada,
non sufficiente a stabilizzare le sabbie. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui alla direttiva in oggetto,
sono assimilate alla duna mobile, le parti di duna
consolidata, adiacenti alla duna mobile stessa che
presentano una copertura di vegetazione (erbacea, arbustiva,
ed arborea) inferiore al 60% (densità di <<bosco>>
degradato o aperto come definita nella Relazione Tecnica
illustrativa della Carta dell'uso del suolo redatta
dalla Regione Toscana).
Sedimenti di duna
Dune spianate, ovunque localizzate, dove non è
più riconoscibile la tipica morfologia e nemmeno
gli elementi di micromorfologia.
Spiaggia
Tratto di costa in cui è presente un deposito
incoerente costituito da sabbie e/o ghiaie elaborate
dal mare, compreso la linea di bassa marea e quella
dove arrivano le onde di tempesta.
Cordone litorale
Costruzione sabbiosa allungata parallelamente alla riva
e culminante nella parte alta della spiaggia.
Barra litorale
Cordone litorale separato dalla riva.
Tombolo
Barra litorale che si sviluppa fino a chiudere completamente
una baia, isolando una laguna.
Vegetazione della spiaggia
Vegetazione effimera adatta ad ambienti salini e sabbiosi
che s'insedia sulla spiaggia.
Vegetazione pioniera delle dune
Vegetazione adatta ad ambienti sabbiosi che s'insedia
per prima sulle dune specie sul lato a mare, che stabilizza
le sabbie e predispone l'ambiente per l'evoluzione
della successiva vegetazione.
Falde Saline
Falde d'acqua sotterranee salmastre o salate, per l'intrusione
di acqua marina.
Cuneo Salino
Interfaccia tra falda d'acqua dolce e falda salina che
s'incunea al di sotto della prima.
(c) 1996 Note's