[Note's] DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE TOSCANA 23 MAGGIO 1994, N.4973

ISTRUZIONE TECNICA PER LA DISCIPLINA URBANISTICA DEI CAMPEGGI E DEI VILLAGGI TURISTICI IN ZONA DUNALE NELLE AREE RETRODUNALI E IN PRESENZA DI SEDIMENTI DI DUNA.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il punto 2 della delibera del Consiglio Regionale n.35 del 8-2-1994, avente per oggetto: Modifica della Del. C.R. n.47/90 <<Direttive per l'uso della fascia costiera>> relativa alla disciplina urbanistica dei campeggi e dei villaggi esistenti all'interno della fascia dunale, ove si stabilisce che la Giunta Regionale può impartire apposite Istruzioni Tecniche, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della L.R.74/84 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di consentire la formazione delle varianti urbanistiche di adeguamento alle disposizioni di cui alla citata delibera regionale secondo metodologie e criteri tecnici unificati, facendo anche riferimento a definizioni univoche dei termini ambientali utilizzati;
Considerato che i suddetti elementi di omogeneità sono finalizzati a rendere l'attività urbanistica dei Comuni congruente con gli indirizzi della pianificazione territoriale della Regione nonché coerente con le specifiche realtà economiche ed ambientali;
Considerato che per le suddette finalità possa essere convenientemente utilizzato lo strumento delle <<Istruzioni Tecniche>>;
Sentito il parere favorevole della C.R.T.A espresso nelle sedute del 12-5-1993 del 20-10-1993, del 3-1993 e del 8-11-1993;
Preso atto che nessun Comune si è espresso entro i termini previsti dalla L.R.74/84 per le consultazioni con le Amministrazioni Comunali che sono state avviate con Deliberazione di G.R. n.2752 del 28-3-1994;

DELIBERA

- di impartire l'Istruzione Tecnica allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

ISTRUZIONI TECNICHE
(v. B.U. 24 agosto 1994, n.57, avviso di rettifica)

LA DISCIPLINA URBANISTICA
La modifica alla Del. C.R. n.47/90 finalizzata a consentire il permanere dei campeggi e dei villaggi turistici esistenti all'interno della fascia dunale, delle aree retrodunali e in presenza di sedimenti di duna fissa le scelte ed i criteri metodologici in base ai quali i Comuni definiscono la disciplina urbanistica tramite la formazione di Varianti allo strumento urbanistico generale. Dette Varianti, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R.79/81, devono prevedere la redazione di strumenti urbanistici attuativi.
Più specificatamente, i contenuti delle Varianti attengono alla conoscenza territoriale ed alla disciplina urbanistica generale del tema in questione e gli strumenti urbanistici attuativi approfondiscono tale conoscenza e dettagliano il processo attuativo degli interventi.
Gli elaborati tecnici che compongono la Variante di adeguamento sono i seguenti:
a) Relazione illustrativa;
b) Cartografia e foto-documentazione;
c) Norme tecniche d'attuazione.

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La Variante urbanistica è corredata da una Relazione che si articola in una parte attinente alla illustrazione delle analisi conoscitive ed in una parte dedicata all'esame degli elementi previsionali-progettuali.
La parte della Relazione relativa alle conoscenze dovrà, in linea di massima, contenere l'illustrazione degli aspetti fisici del territorio costiero preso in esame (caratteristiche idrogeo-lito-morfologiche, dinamiche della linea di riva, apparato vegetazionale, etc.), che consentano la individuazione delle micro-unità ambientali distinte secondo la terminologia (spiaggia, duna mobile, duna consolidata, sedimenti di duna, etc.) definita nel glossario allegato (cfr. Allegato n.1), e l'analisi dello stato e della consistenza dei campeggi e di villaggi turistici esistenti, nonché la descrizione dei sistemi di urbanizzazione a rete e puntuali presenti (viabilità, parcheggi, acquedotto, fognatura, etc.). A sintesi delle conoscenze suddette deve essere svolta una valutazione della compatibilità ambientale tra la presenza delle strutture ricettive all'esame e lo stato della morfologia e dell'apparato vegetazionale dei luoghi interessati, tenendo conto anche delle attività di ricostituzione ovvero di coltivazione in corso o programmate. Sulla scorta di detta valutazione deve essere definita la capacità ricettiva massima sopportabile offerta dalle strutture in parola.
L'esame della nuova disciplina urbanistica introdotta, confrontata con le vigenti disposizioni dello strumento urbanistico generale relative all'ambito in questione, completa la parte conoscitiva della Relazione.
Gli elementi previsionali-progettuali della Variante sono trattati dalla Relazione tramite la definizione degli obiettivi perseguiti e tramite la valutazione di congruità e di coerenza della nuova disciplina della Variante rispetto al sistema ambientale, con specifica illustrazione delle trasformazioni previste per le strutture dei campeggi e dei villaggi turistici e per gli eventuali sistemi di urbanizzazione esistenti. La valutazione della fattibilità idro-geolito-morfologica, derivante dalla interpretazione della Carta della pericolosità e della Carta della fattibilità necessarie ai sensi della Del. C.R. n.94/85, rappresenta l'ultimo elemento tecnico che compone la Relazione.
Infine, nel caso che ricorrono questioni attinenti al rapporto tra la disciplina della Variante e il Sistema Regionale delle Aree Protette e/o l'assetto delle aree appartenenti al demanio pubblico, cosi come meglio specificato nei successivi punti B e C, è necessario che la Relazione ne dia esplicita illustrazione.

B. CARTOGRAFIA E FOTO-DOCUMENTAZIONE
La Variante urbanistica di adeguamento si compone di elaborati grafici e cartografici che attengono sia agli aspetti conoscitivi che agli elementi previsionali-progettuali.
Per quanto attiene la conoscenza, è necessario che siano rappresentate le peculiarità fisiche del territorio tramite una cartografia, in scala non inferiore all' 1:5.000, in cui siano individuate le micro-unità ambientali con evidenziati i relativi apparati vegetazionali secondo le definizioni di cui all'allegato glossario.
Detta elaborazione cartografica potrà inoltre contenere sia le indicazioni idro-geo-lito-morfologiche al fine di acquisire il valore di Carta della pericolosità, ai sensi e per gli effetti della Del. C.R. 94/85, sia le dinamiche della linea di riva da definire previo aggiornamento della esistente cartografia tematica regionale.
Ulteriori dati conoscitivi sono rappresentati dalla individuazione cartografica dei vincoli sovraordinati esistenti, da un estratto della zonizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, relativo all'ambito considerato, dalla rappresentazione cartografica dei campeggi e dei villaggi esistenti e delle eventuali urbanizzazioni presenti.
Al fine di valutare la eventuale presenza e rilevanza di modifiche introdotte dalla Variante rispetto agli usi in atto nelle aree del demanio pubblico, e conseguenzialmente attivare l'intesa Stato-Regione, è necessario che sia allegata una planimetria catastale in cui evidenziare l'estensione delle aree demaniali con indicato se sono in concessione o no e le destinazioni d'uso in atto e quelle proposte dalla Variante.
Infine, il quadro conoscitivo è completato da una documentazione fotografica a colori dello stato di fatto dei luoghi considerati, ovvero da un video-tape, nonché dalla compilazione di schede specifiche relative alle principali caratteristiche quali-quantitative delle strutture dei campeggi e dei villaggi turistici e delle urbanizzazioni esistenti.
Per quanto riguarda gli elementi previsionali-progettuali è necessario che sia redatta, in scala non inferiore ad 1:5.000, la Carta della fattibilità, estesa a tutto il territorio considerato, così come previsto dalla più volte citata Del. C.R. n.94/85, nonché da quanto altro (elaborati grafici, cartografia e schede) necessario per adeguatamente rappresentare e disciplinare gli interventi da attuare in rapporto alle caratteristiche idro-geo-lito-morfologiche e vegetazionali dell'ambito considerato, alle strutture dei campeggi e dei villaggi esistenti e alle opere di urbanizzazione.

C. NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE
L'apparato normativo della Variante deve contenere la disciplina urbanistica relativa agli aspetti idro-geo-lito-morfologici e vegetazionali dell'ambito considerato, alle trasformazioni delle esistenti strutture dei campeggi e dei villaggi turistici agli interventi relativi alle opere di urbanizzazione ed agli impianti tecnologici, al processo di attuazione, gestione e controllo degli interventi stessi.
Alla Variante deve essere allegato, quale utile elemento di confronto, un estratto delle norme del vigente strumento urbanistico generale che sono oggetto di modifica.
Più specificatamente si precisa che la disciplina urbanistica deve recepire le seguenti indicazioni:
1) le zone che la Variante individua, nella cartografia di progetto, interessate dalla duna mobile devono essere completamente liberate dalle strutture dei campeggi, fisse o mobili, e dei villaggi e devono essere delimitate da una recinzione, alta non meno di mt. 1,40 (metri uno e quaranta centimetri), costituita da pali di legno infissi al suolo, privi di opere di fondazione, e da una rete a maglie sciolte plastificata, o meglio da altro tipo di paramento orizzontale in fibre naturali, che impedisca l'accesso dell'uomo, consenta la ricostituzione e la protezione della vegetazione pioniera e della vita animale, alteri il meno possibile l'azione dei venti. Inoltre, in caso di interruzioni innaturali, causate in passato, della fascia di duna mobile, la continuità deve essere ristabilita anche tramite apporti artificiali di sabbia da modellare secondo la configurazione della duna. Eventuali passaggi pedonali a mare possono essere realizzati in primo luogo sfruttando la discontinuità naturale delle dune e, laddove ciò sia possibile, intervallati a circa mt. 300 (metri trecento) l'uno dall'altro. Inoltre, detti passaggi devono avere andamento planimetrico non perpendicolare alla linea di costa ed, al fine di facilitarne l'uso, possono avere il fondo sistemato con doghe di legno semplicemente appoggiate al suolo.
2) Nelle zone che la Variante individua, nella cartografia di progetto, interessate dalla duna consolidata possono permanere solo le eventuali strutture dei campeggi e dei villaggi turistici esistenti e regolarmente autorizzate al momento dell'entrata in vigore della modifica alle direttive di cui alla Del. C.R. n.47/90 e tali strutture potranno essere interessate esclusivamente da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con divieto assoluto di incrementare le attuali capacità ricettive esistenti e di attuare qualunque tipo di spianamento delle dune.
Contestualmente si deve assegnare, tramite convenzione o atto d'obbligo, ai proprietari ed ai gestori dei campeggi e dei villaggi interessati il compito di provvedere alla ricostituzione della presenza arborea-tipica che, laddove è presente, deve essere mantenuta e protetta anche a mezzo di coltivazione.
All'interno di detta zona di duna consolidata è vietata la realizzazione di nuovi percorsi veicolari e non può essere effettuato nessun prelievo di acqua: la necessaria risorsa idrica deve essere garantita tramite acquedotto alimentato da prese poste al di fuori dell'ambito disciplinato dalle direttive di cui alla Del. C.R. n.47/90, se non è dimostrata la compatibilità del fabbisogno idrico rispetto alle disponibilità delle risorse, ed in ogni caso al di fuori del sistema dunale.
I percorsi esistenti devono essere, nel tempo, resi permeabili, con idonee opere di ripavimentazione, secondo quanto specificato dalla necessaria convenzione o atto d'obbligo.
Le reti per l'erogazione idrica e per la fornitura di energia elettrica devono essere poste in superficie, adagiandole sul suolo, e alloggiate in adeguate canalizzazioni separate, debitamente segnalate.
Inoltre, deve risultare che una quota pari almeno al 10% della superficie complessiva della zona di duna consolidata interessata dal singolo campeggio o villaggio turistico è mantenuta o restituita, possibilmente in modo concentrato, allo stato naturale, per garantire la ricomposizione della continuità morfologica e vegetazionale tipica del sistema dunale (corridoio biotico).
Infine, nel caso in cui siano presenti unità di campeggio o villaggi turistici che insistono all'interno della zona di duna consolidata coperta da essenze arboree coetanee, con cicli di vita di media durata, quali sono le pinete costiere, le norme devono disciplinare l'obbligo di attuare interventi di rinnovo delle risorse arboree tramite azioni di coltivazione, di piantumazione di nuove piante e di progressiva sostituzione di quelle più vecchie, al fine di mantenere sotto controllo il ciclo di vita del patrimonio vegetazionale.
Le suddette operazioni, che, per quanto riguarda i campeggi interessati, devono accompagnarsi alla rotazione nel tempo delle piazzole, ed in generale di tutte le parti mobili, al fine di lasciar libere, per un idoneo periodo durante il corso dell'anno, le aree in cui si è provveduto a nuove piantumazioni, devono essere gestite tramite apposite convenzioni siglate tra l'Amministrazione Comunale e i proprietari e i gestori dei campeggi e dei villaggi in questione. In particolare per i campeggi, la rotazione può comportare che, ferma restando la capacità ricettiva esistente e autorizzata, la Variante di adeguamento individui, laddove sia possibile, nuove aree esterne, ma contermini, ai campeggi, da definirsi come <<aree di riserva>>, e ne disciplini la loro cura, prevedendo la piantumazione e coltivazione di tipiche essenze arboree il tutto da affidarsi, tramite convenzione, ai proprietari ed ai gestori delle unità di campeggio di cui si prevede la rotazione. In tal modo si potrà avere, in un arco di tempo predeterminato, la disponibilità di nuove aree alberate idonee per accogliere il parziale trasferimento di alcune delle parti mobili dei campeggi e contestualmente la liberazione di alcune delle aree sfruttate in precedenza.
3) Nelle zone che la Variante individua, nella cartografia di progetto, interessate dai sedimenti di duna possono permanere le eventuali strutture dei campeggi e dei villaggi turistici esistenti e regolarmente autorizzate al momento dell'entrata in vigore della modifica della Direttiva; in tale zona potranno essere disciplinati interventi tesi all'adeguamento ed al miglioramento delle strutture dei campeggi e dei villaggi, senza che ciò determini alcun incremento della capacità ricettiva esistente né modificazioni alla morfologia dei luoghi né danni al patrimonio vegetazionale presente.
Più in particolare, detta permanenza può essere consentita a condizione che sia disciplinata, tramite convenzione, da siglarsi tra l'Amm.ne Comunale e i proprietari e i gestori dei campeggi e dei villaggi turistici interessati, la ricostituzione di essenze arboree, arbustive ed erbacee tipiche e, laddove siano presenti, devono essere mantenute e protette anche a mezzo di coltivazione, nonché a condizione che l'approvvigionamento idrico sia garantito tramite acquedotto le cui prese devono essere poste al di fuori della fascia costiera disciplinata dalla Direttiva, se non è dimostrata la compatibilità del fabbisogno idrico rispetto alle disponibilità della risorsa.
4) Le N.T.A. della Variante devono fissare, eventualmente anche modificando ed integrando il Regolamento Edilizio Comunale vigente, i requisiti igienico-sanitari che devono essere rispettati da tutte le strutture ricettive e di servizio poste all'interno dei campeggi e dei villaggi turistici.
5) Nel caso in cui i campeggi e i villaggi turistici esistenti, oggetto della Variante di adeguamento in questione, interessino porzioni di territori ricompresi all'interno del Sistema Regionale delle Aree protette o categorie di beni vincolati ai sensi della legge 431/85, l'Amministrazione comunale, nel definire l'apparato normativo della Variante, previo parere espresso dalla Amministrazione Provinciale interessata, può, secondo quanto stabilito all'8o comma dell'art.12 della delibera C.R. 19 luglio 1988 n.296, operare una scelta tra le due seguenti opzioni:
a) Classificare le aree interessate come specifiche zone urbanistiche D, ai sensi del D.M. 2-4-1968 n.1444, e conseguentemente, nel caso che si sia all'interno dell'ambito delle Aree Protette, avviare le procedure di approvazione, da parte del Consiglio regionale, della estrapolazione di dette zone dal Sistema Regionale (deperimetrazione) ai sensi dell'art.5 della L.R.52/82;
b) Classificare le aree interessate come sottozone all'interno di zone urbanistiche F - parchi, ai sensi del D.M. 2-4-1968 n.1444. In tal caso non si determinerà l'incompatibilità con le disposizioni dell'art.2 della L.R.52/82 e non sarà necessario modificare la perimetrazione delle aree protette. Sarà invece necessario che la disciplina urbanistica della Variante sia estesa all'intera area protetta coinvolta, limitatamente alla parte interna al territorio comunale.
Lo scegliere l'una o l'altra opzione discende dallo stato dei luoghi e delle caratteristiche ed entità delle strutture insediative esistenti.
Infatti si procederà alla classificazione come zone D qualora le tipologie e le dimensioni degli insediamenti siano tali da far ritenere che la trasformazione da ambiente naturale ad ambiente urbano sia avvenuta in modo irreversibile e che dunque non sussistano più le condizioni per un mantenimento delle aree in questione nel sistema regionale delle aree protette.
Si procederà invece alla classificazione come zone F qualora:
- l'insediamento turistico in questione presenti un esplicito collegamento con le risorse territoriali presenti nell'Area Protetta (per le quali devono essere previste nella Variante destinazioni ed interventi di tutela), in quanto costituisca struttura necessaria per attivare la fruizione dell'Area stessa;
- l'insediamento turistico in questione presenti una tipologia, un dimensionamento e caratteristiche complessive strettamente riferibili alla fruizione delle risorse ambientali presenti e compatibili con la tutela delle stesse.
Qualora si proceda alla deperimetrazione delle aree, se sono interessati beni appartenenti alle categorie <<Galasso>>, l'approvazione dei conseguenti necessari strumenti attuativi competerà alla regione in base all'art.18 della delibera C.R. n.296 del 1988; altrimenti la competenza sarà del comune, secondo quanto previsto dall'art.12 della L.R. n.74 del 1984.
6) Nel caso in cui la disciplina della Variante di adeguamento determini modifiche sostanziali alle destinazioni d'uso delle aree appartenenti al demanio pubblico, si deve tenere presente che la disciplina urbanistica ha valore cogente solo se è recepita in un atto d'intesa da realizzarsi tra Stato e Regione.
La necessità di detta intesa, che può essere perfezionata anche in sede di approvazione regionale della Variante di adeguamento, tramite la formalizzazione di un Protocollo o, se necessario, di un Accordo di Programma, di cui alla legge 142/90, trae fondamento dalle norme nazionali che affidano alle varie competenti Autorità il compito di regolare l'uso del demanio.
Pertanto è opportuno che l'Amministrazione Comunale, nel definire la disciplina urbanistica delle aree appartenenti al demanio pubblico, promuova una attiva collaborazione presso le varie Autorità competenti in modo tale che la necessaria intesa Stato-Regione possa essere stabilita con celerità e senza che si debbano apportare modifiche a quanto stabilito in sede comunale.

CONTENUTI TECNICI MINIMI DELLA VARIANTE
Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi di quanto previsto dalla modifica alla Direttiva di cui alla Del. C.R. n.47/90, rinviando gli ulteriori approfondimenti conoscitivi ed il dettaglio della disciplina degli interventi alla formazione, comunque necessaria, di specifici strumenti attuativi, i contenuti tecnici della Variante possono essere essenzialmente ridotti a quanto segue:
- per quanto attiene alla conoscenza, è sufficiente che la Relazione e gli elaborati grafici e cartografici documentino le caratteristiche idro-geo-lito-morfologiche, tramite la Carta della pericolosità, così come previsto dalla Del. C.R. n.94/85, nonché la suddivisione territoriale nelle principali micro-unità ambientali (duna mobile, duna consolidata, sedimenti di duna), la presenza di vincoli sopraordinati e le caratteristiche salienti delle strutture campeggistiche, dei villaggi turistici e delle opere di urbanizzazione esistenti;
- per quanto riguarda gli elementi previsionali-progettuali, le norme tecniche di attuazione della Variante possono limitarsi a codificare la necessità che specifici strumenti urbanistici di dettaglio, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R.79/81, attuino quanto fissato dalla modifica della Direttiva di cui alla Del. C.R. n.47/90 e dalle presenti Istruzioni Tecniche, mentre gli elaborati cartografici devono delimitare l'ambito o gli ambiti unitari da sottoporre alla disciplina dei previsti strumenti urbanistici attuativi e illustrare la fattibilità idro-geo-lito-morfologica degli interventi tramite la Carta della fattibilità, cosi come previsto dalla più volte citata Del. C.R. n.94/85.

Allegato n.1

GLOSSARIO

Duna costiera
Fascia, allungata secondo la direzione della costa, di depositi sabbiosi prevalentemente alimentati dal mare e ridepositati dal vento, nella quale è riconoscibile una morfologia a dosso più o meno regolare. Sul retro della duna o all'interno di un sistema dunale si possono trovare associati depositi palustri e vegetazione igrofila (LAME).

Duna consolidata
Deposito sabbioso stabilizzato per la presenza di copertura vegetale tale da permettere l'evoluzione del suolo.

Duna mobile
Deposito sabbioso soggetto a movimento ad opera del vento, con eventuale presenza di vegetazione rada, non sufficiente a stabilizzare le sabbie. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla direttiva in oggetto, sono assimilate alla duna mobile, le parti di duna consolidata, adiacenti alla duna mobile stessa che presentano una copertura di vegetazione (erbacea, arbustiva, ed arborea) inferiore al 60% (densità di <<bosco>> degradato o aperto come definita nella Relazione Tecnica illustrativa della Carta dell'uso del suolo redatta dalla Regione Toscana).

Sedimenti di duna
Dune spianate, ovunque localizzate, dove non è più riconoscibile la tipica morfologia e nemmeno gli elementi di micromorfologia.

Spiaggia
Tratto di costa in cui è presente un deposito incoerente costituito da sabbie e/o ghiaie elaborate dal mare, compreso la linea di bassa marea e quella dove arrivano le onde di tempesta.

Cordone litorale
Costruzione sabbiosa allungata parallelamente alla riva e culminante nella parte alta della spiaggia.

Barra litorale
Cordone litorale separato dalla riva.

Tombolo
Barra litorale che si sviluppa fino a chiudere completamente una baia, isolando una laguna.

Vegetazione della spiaggia
Vegetazione effimera adatta ad ambienti salini e sabbiosi che s'insedia sulla spiaggia.

Vegetazione pioniera delle dune
Vegetazione adatta ad ambienti sabbiosi che s'insedia per prima sulle dune specie sul lato a mare, che stabilizza le sabbie e predispone l'ambiente per l'evoluzione della successiva vegetazione.

Falde Saline
Falde d'acqua sotterranee salmastre o salate, per l'intrusione di acqua marina.

Cuneo Salino
Interfaccia tra falda d'acqua dolce e falda salina che s'incunea al di sotto della prima.




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