[Note's] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONE TOSCANA 1 AGOSTO 1994, N.7754

(B.U.R.T. 31-8-1994)

CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELLA L.R. 23 MAGGIO 1994, N.39 CONTENENTE DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 28 FEBBRAIO 1985, N.47 IN MATERIA DI VARIAZIONI ESSENZIALI E DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 23 maggio 1994, n.39 contenente <<Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985, n.47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili>>;
Considerato che da molte parti si sono poste questioni circa la portata e l'efficacia diretta sui comportamenti dei cittadini delle disposizioni in tale legge contenute;
Ritenuto opportuno provvedere a fornire chiarimenti ed indirizzi interpretativi con atto da pubblicare sul B.U.R.T.;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) di approvare la circolare interpretativa allegata alla presente deliberazione;
2) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.T.

Allegato

CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELLA L.R. 23 MAGGIO 1994, N.39
La L.R. 23 maggio 1994, n.39, pubblicata sul B.U.R.T. n.37 del 1 giugno 1994 e dunque entrata in vigore il 16 giugno 1994, contiene <<Disposizioni regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985 n.47 in materia di variazioni essenziali e di mutamente delle destinazioni d'uso degli immobili>>.
In particolare, l'art.1 della legge regionale precisa il significato e la portata delle norme relative alla disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso, laddove stabilisce che trattasi di <<criteri e modalitā cui devono attenersi i Comuni>> per regolamentare:
a) le destinazioni d'uso in ambiti determinati del proprio territorio;
b) i casi in cui la variazione delle destinazioni d'uso anche in assenza di opere edilizie sia soggetta alla preventiva autorizzazione del sindaco.
La portata ed il significato delle norme regionali č stata delimitata dalla stessa legge regionale n.47 del 1985, all'art.25, quarto comma, la cui dizione č stata esattamente riportata nel citato art.9 della L.R.39/94.
A chiarimento dei limiti imposti al legislatore regionale dalle norme di principio contenute nell'art.25, quarto comma, della L.47/85 č intervenuta la sentenza n.73 dell'11 febbraio 1991 della Corte Costituzionale, che ha annullato quelle norme della Regione Veneto che stabilivano direttamente obblighi per i cittadini nella materia in questione, mentre dovevano esclusivamente fornire criteri e strumenti ai Comuni, cui compete l'autonomo potere pianificatorio e regolamentare.
La L.R. n.39 del 1994, la cui emanazione č stata peraltro sollecitata e richiesta da numerose amministrazioni comunali, si colloca dunque in tale prospettiva, attribuendo a tutti i Comuni la facoltā, e non l'obbligo, di predisporre la disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie attraverso gli strumenti pianificatori previsti all'art.5 o con le ordinanze sindacali previste all'art.6.
Tutte le disposizioni contenute nella legge, agli articoli da 3 a 9, sono dunque orientate a indirizzare e coordinare l'attivitā amministrativa dei Comuni che intendono avvalersi del potere di disciplinare la materia, e non hanno effetto immediato per il cittadino, al quale nessun ulteriore obbligo č imposto fino all'entrata in vigore degli strumenti definiti dai Comuni stessi.






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