(B.U.R.T. 31-8-1994)
CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELLA L.R. 23 MAGGIO 1994, N.39 CONTENENTE DISPOSIZIONI REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 28 FEBBRAIO 1985, N.47 IN MATERIA DI VARIAZIONI ESSENZIALI E DI MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 23 maggio 1994, n.39 contenente <<Disposizioni
regionali per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985,
n.47 in materia di variazioni essenziali e di mutamento
delle destinazioni d'uso degli immobili>>;
Considerato che da molte parti si sono poste questioni
circa la portata e l'efficacia diretta sui comportamenti
dei cittadini delle disposizioni in tale legge contenute;
Ritenuto opportuno provvedere a fornire chiarimenti
ed indirizzi interpretativi con atto da pubblicare
sul B.U.R.T.;
A voti unanimi:
DELIBERA
1) di approvare la circolare interpretativa allegata
alla presente deliberazione;
2) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.T.
Allegato
CIRCOLARE INTERPRETATIVA DELLA L.R. 23 MAGGIO 1994,
N.39
La L.R. 23 maggio 1994, n.39, pubblicata sul B.U.R.T.
n.37 del 1 giugno 1994 e dunque entrata in vigore il
16 giugno 1994, contiene <<Disposizioni regionali
per l'attuazione della L. 28 febbraio 1985 n.47 in
materia di variazioni essenziali e di mutamente delle
destinazioni d'uso degli immobili>>.
In particolare, l'art.1 della legge regionale precisa
il significato e la portata delle norme relative alla
disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso,
laddove stabilisce che trattasi di <<criteri
e modalitā cui devono attenersi i Comuni>>
per regolamentare:
a) le destinazioni d'uso in ambiti determinati del proprio
territorio;
b) i casi in cui la variazione delle destinazioni d'uso
anche in assenza di opere edilizie sia soggetta alla
preventiva autorizzazione del sindaco.
La portata ed il significato delle norme regionali č
stata delimitata dalla stessa legge regionale n.47
del 1985, all'art.25, quarto comma, la cui dizione
č stata esattamente riportata nel citato art.9
della L.R.39/94.
A chiarimento dei limiti imposti al legislatore regionale
dalle norme di principio contenute nell'art.25, quarto
comma, della L.47/85 č intervenuta la sentenza
n.73 dell'11 febbraio 1991 della Corte Costituzionale,
che ha annullato quelle norme della Regione Veneto
che stabilivano direttamente obblighi per i cittadini
nella materia in questione, mentre dovevano esclusivamente
fornire criteri e strumenti ai Comuni, cui compete
l'autonomo potere pianificatorio e regolamentare.
La L.R. n.39 del 1994, la cui emanazione č stata
peraltro sollecitata e richiesta da numerose amministrazioni
comunali, si colloca dunque in tale prospettiva, attribuendo
a tutti i Comuni la facoltā, e non l'obbligo,
di predisporre la disciplina dei mutamenti di destinazione
d'uso in assenza di opere edilizie attraverso gli strumenti
pianificatori previsti all'art.5 o con le ordinanze
sindacali previste all'art.6.
Tutte le disposizioni contenute nella legge, agli articoli
da 3 a 9, sono dunque orientate a indirizzare e coordinare
l'attivitā amministrativa dei Comuni che intendono
avvalersi del potere di disciplinare la materia, e
non hanno effetto immediato per il cittadino, al quale
nessun ulteriore obbligo č imposto fino all'entrata
in vigore degli strumenti definiti dai Comuni stessi.
(c) 1996 Note's