[Note's] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA 6 FEBBRAIO 1995, N.1183

(B.U.R.T.1-3-1995)

CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.3 DEL 25 GIUGNO 1992 - DISCIPLINA DEGLI ASILI NIDO - TITOLO II, ART.9, ART.28 E ART.49.

LA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA:

- di emanare la seguente circolare esplicativa attinente al combinato disposto, Titolo II, art.9, art.28 art.49, al fine di determinare gli standards strutturali ed ambientali applicabili agli Asili Nido, sia pubblici che privati, esistenti, ove per Asilo Nido si intende la tipologia di servizio prevista dalla L.R. n.47 del 2 settembre 1986, le cui caratteristiche distintive sono, la funzione educativa, la sua apertura annuale, non inferiore, quotidianamente alle otto ore, ospitante una comunità di bambini da 0 a 3 anni:
<<La determinazione degli standards cui fare riferimento nella fattispecie prevista nell'art.4 quarta linea deriva dalle seguenti considerazioni:

- Il Titolo II, art.5-22, detta norme relative alle caratteristiche strutturali del Nido, modelli dimensionali, organizzativi e standards, che sono applicabili esclusivamente a nuovi Nidi localizzati in strutture di nuova costruzione: ciò risulta inequivocabilmente dal titolo <<Asili Nido di nuova costruzione come edificio singolo>>.

- Gli standards sia strutturali che organizzativi (unità dimensionale di base) da applicare ai Nidi sia pubblici che privati (art.32), già attivati in locali preesistenti, oppure di nuova attivazione in locali già esistenti, sono quelli indicati nell'art.28, Titolo IV, nel quale si fa espresso riferimento ad <<Asili nido in locali di edifici già esistenti>>.

- Il succitato art.28 <<Asilo Nido in locali di edifici già esistenti>>, non fa riferimento agli standards strutturali di cui al Titolo II (e specificatamente agli artt. 14 e 15), ma detta espressamente, nel secondo comma, le caratteristiche che il Nido, in locali già esistenti, deve avere, e che devono essere garantite previa apposita ristrutturazione.

- La non applicabilità degli standards di cui al Capo II e specificatamente quelli relativi alla struttura, risulta evidente, al contrario, dalla citazione espressa dei parametri microclimatici, cui si fa riferimento all'art. 28 secondo comma ultimo capoverso (<<Comunque valgono, in ogni caso, le norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22>>), con questo escludendo il ricorso agli altri parametri.

- La mancanza, nella fattispecie dell'art.28 (Asilo nido in locali già esistenti), di specifici standards numerici di riferimento non autorizza il ricorso a quelli previsti per le nuove costruzioni (Titolo II, art. 5-22), bensì a quelli contenuti nella normativa vigente di carattere generale.

Pertanto le disposizioni di cui all'art. 49 primo comma del Regolamento <<Adeguamento degli AA.NN. già esistenti>>, per le strutture si deve intendere facciano esclusivo riferimento allo <<standard globale soddisfacente>> ottenuto <<previa ristrutturazione>> di cui all'art. 28, con esclusione di qualsiasi riferimento agli standards di cui al Titolo II e specificatamente agli artt. 14 e 15; mentre per l'organizzazione ed il funzionamento si intende far riferimento alle norme contenute nella L.R. 2 settembre 1986 n.47.

In relazione alla determinazione della ricettività dell'Asilo Nido, cui si fa riferimento nell'art.4 della L.R. n. 47 del 2 settembre 1986 e nell'art.9 del Regolamento di esecuzione, si precisa come il numero massimo di 50 deve essere considerato in relazione ai bambini effettivamente frequentanti (massima frequenza) e non astrattamente al numero degli iscritti: in questo secondo caso si farebbe riferimento, ex ante, ad un parametro solo virtuale e sicuramente inferiore a quello enunciato, in quanto risulta puramente teorica la uguaglianza tra iscritti e frequentanti. L'organizzazione di un servizio, così strutturato come il Nido, deve basarsi sulla consistenza dei dati reali e concreti, piuttosto che su presenze possibili ed eventuali.




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