[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 18 GENNAIO 1990, N.1

NORME TRANSITORIE PER LA TUTELA DEI BOSCHI.

Art.1 - FINALITÀ

La presente legge detta norme transitorie per la salvaguardia del patrimonio boschivo della Toscana, in attesa che la materia sia riordinata in modo organico con legge forestale regionale.

Art.2 - PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE

In tutti i boschi della Regione, anche se non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi, si applicano le norme contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore nelle singole province ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267.
Le Amministrazioni provinciali provvedono ad aggiornare le prescrizioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, assicurando che le stesse impediscano, ai sensi della legge 5 agosto 1985 n.431 e della legge regionale 29 giugno 1982 n.52 e successive modificazioni e integrazioni, e nell'osservanza di quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n.296 del 19 luglio 1988, forme di utilizzazione dei boschi pregiudizievoli del loro valore ambientale e paesistico.

Art.3 - NORME TRANSITORIE

Sino alla dichiarazione d'esecutività del testo aggiornato delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'art.6 lett. g) della legge regionale 23 gennaio 1989, n.10, su tutti i boschi del territorio regionale si applicano, fatte salve le disposizioni eventualmente più restrittive e le prescrizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale n.296 del 19 luglio 1988 e nella normativa dei parchi regionali, le seguenti disposizioni:

a) Estensione delle tagliate nei boschi
Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni per i cedui e nei precedenti 10 anni per le fustaie, lascino scoperta una superficie superiore ad ha 10 per i cedui e ad ha 3 per le fustaie. La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore a m.100.
L'Amministrazione provinciale, competente ai sensi della legge regionale 23-1-1989, n.10, art.2 lett. m), può autorizzare tagli su superfici maggiori quando sia accertabile, anche tramite apposito piano dei tagli, che non ricorrano pericoli di danno idrogeologico e ambientale;

b) Turno minimo per i boschi cedui
Per i boschi cedui puri il turno dei tagli non può essere inferiore:
- per il faggio ad anni 24
- per le specie quercine ad anni 18
- per il carpino ad anni 16
- per l'ontano, il nocciolo, robinia, salice ad anni 8
- per il castagno ad anni 10
Per i cedui misti sono da osservare i seguenti turni minimi:
- per il forteto anni 20
- per i cedui misti con faggio anni 22
- per i cedui misti di quercia, carpino e castagno anni 16

c) Cedui invecchiati o intensamente matricinati
E' subordinato a specifica autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale il taglio dei boschi cedui:
- che hanno raggiunto un'età superiore ad una volta e mezzo il turno sopra prescritto;
- che sono trattati a sterzo ed i cui polloni di maggior diametro hanno superato l'età di 36 anni;
- che hanno una dotazione di matricine superiore a n.200 per ha o comunque con un'area d'insidenza superiore ai 2/3 della superficie.
In base alle condizioni vegetative delle piante, alla specie legnosa ed alle caratteristiche della stazione, l'Amministrazione Provinciale valuta caso per caso, sempre al fine di evitare danno idrogeologico e ambientale, se autorizzare le ceduazioni o equiparare il bosco all'alto fusto e quindi adottare le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale relative a tale forma di governo. Nell'una e nell'altra ipotesi l'Amministrazione Provinciale prescrive i tempi e i modi dei trattamenti da attuare.

Art.4 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Titolo I, Capo II del R.D.L. 30 dicembre 1923 e successive modificazioni e integrazioni.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's