NORME TRANSITORIE PER LA TUTELA DEI BOSCHI.
Art.1 - FINALITÀ
La presente legge detta norme transitorie per la salvaguardia del patrimonio boschivo della Toscana, in attesa che la materia sia riordinata in modo organico con legge forestale regionale.
Art.2 - PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
In tutti i boschi della Regione, anche se non sottoposti
a vincolo per scopi idrogeologici o per altri scopi,
si applicano le norme contenute nelle Prescrizioni
di massima e di polizia forestale in vigore nelle singole
province ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267.
Le Amministrazioni provinciali provvedono ad aggiornare
le prescrizioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, secondo le procedure previste
dalla vigente legislazione, assicurando che le stesse
impediscano, ai sensi della legge 5 agosto 1985 n.431
e della legge regionale 29 giugno 1982 n.52 e successive
modificazioni e integrazioni, e nell'osservanza di
quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Regionale
n.296 del 19 luglio 1988, forme di utilizzazione dei
boschi pregiudizievoli del loro valore ambientale e
paesistico.
Art.3 - NORME TRANSITORIE
Sino alla dichiarazione d'esecutività del testo aggiornato delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, ai sensi dell'art.6 lett. g) della legge regionale 23 gennaio 1989, n.10, su tutti i boschi del territorio regionale si applicano, fatte salve le disposizioni eventualmente più restrittive e le prescrizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale n.296 del 19 luglio 1988 e nella normativa dei parchi regionali, le seguenti disposizioni:
a) Estensione delle tagliate nei boschi
Sono vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o
in contiguità con aree denudate per varie cause,
comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni
per i cedui e nei precedenti 10 anni per le fustaie,
lascino scoperta una superficie superiore ad ha 10
per i cedui e ad ha 3 per le fustaie. La contiguità
non può considerarsi interrotta dal rilascio
di fasce arborate di larghezza inferiore a m.100.
L'Amministrazione provinciale, competente ai sensi della
legge regionale 23-1-1989, n.10, art.2 lett. m), può
autorizzare tagli su superfici maggiori quando sia
accertabile, anche tramite apposito piano dei tagli,
che non ricorrano pericoli di danno idrogeologico e
ambientale;
b) Turno minimo per i boschi cedui
Per i boschi cedui puri il turno dei tagli non può
essere inferiore:
- per il faggio ad anni 24
- per le specie quercine ad anni 18
- per il carpino ad anni 16
- per l'ontano, il nocciolo, robinia, salice ad anni
8
- per il castagno ad anni 10
Per i cedui misti sono da osservare i seguenti turni
minimi:
- per il forteto anni 20
- per i cedui misti con faggio anni 22
- per i cedui misti di quercia, carpino e castagno anni
16
c) Cedui invecchiati o intensamente matricinati
E' subordinato a specifica autorizzazione dell'Amministrazione
Provinciale il taglio dei boschi cedui:
- che hanno raggiunto un'età superiore ad una
volta e mezzo il turno sopra prescritto;
- che sono trattati a sterzo ed i cui polloni di maggior
diametro hanno superato l'età di 36 anni;
- che hanno una dotazione di matricine superiore a n.200
per ha o comunque con un'area d'insidenza superiore
ai 2/3 della superficie.
In base alle condizioni vegetative delle piante, alla
specie legnosa ed alle caratteristiche della stazione,
l'Amministrazione Provinciale valuta caso per caso,
sempre al fine di evitare danno idrogeologico e ambientale,
se autorizzare le ceduazioni o equiparare il bosco
all'alto fusto e quindi adottare le vigenti prescrizioni
di massima e di polizia forestale relative a tale forma
di governo. Nell'una e nell'altra ipotesi l'Amministrazione
Provinciale prescrive i tempi e i modi dei trattamenti
da attuare.
Art.4 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Le infrazioni alle disposizioni contenute nella presente legge sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal Titolo I, Capo II del R.D.L. 30 dicembre 1923 e successive modificazioni e integrazioni.
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