(B.U.R.T. 22-12-1994, n.85 bis)
NORME IN MATERIA DI REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE STRUTTURE RICETTIVE.
Art.1 - SUPERFICI MINIME DELLE CAMERE CON DUE POSTI
LETTO
l. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere
la superficie minima delle camere da letto è
fissata in mq. 8 per le camere con un posto letto e
in mq. 14 per le camere con due posti letto.
2. Per le sole camere con due posti letto degli alberghi
e delle residenze turistico-alberghiere già
autorizzate alla data di entrata in vigore della presente
legge è consentito il mantenimento delle superfici
esistenti purché non inferiore a:
a) mq. 10 per gli alberghi classificati con 1 e 2 stelle
e le residenze turistico-alberghiere classificate con
2 stelle;
b) mq. 11 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere
classificati con 3 stelle;
c) mq. 12 per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere
classificati con 4 stelle.
Art.2 - POSTI LETTO SUPPLEMENTARI
l. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere
è consentita, nelle sole camere adibite abitualmente
al pernottamento di due persone ed esclusivamente a
richiesta del cliente, la sistemazione temporanea di
non più di due letti supplementari. In tali
casi la superficie delle camere deve essere aumentata
di mq. 6 per ogni posto letto aggiuntivo. Detti posti
letto possono essere realizzati anche mediante arredi
che ne consentano la scomparsa.
2. Negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere
già autorizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge la superficie minima di cui al
comma precedente è fissata in mq. 4 per ciascun
posto letto aggiuntivo.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
anche alle camere con più di due posti letto
ubicate negli esercizi di affittacamere di cui agli
articoli 10, 11 e 12 della L.R. 10 gennaio 1987, n.1
e già autorizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art.3 - CALCOLO DELLE SUPERFICI
1. La superficie delle camere da letto viene calcolata
tenendo conto degli spazi occupati da armadi a muro
nonché degli spazi aperti sulle stesse purché
non delimitati da serramenti anche mobili, al netto
di ogni altro ambiente accessorio. La frazione di superficie
superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondabile
all'unità.
Art.4 - ALTEZZA E VOLUME
1. L'altezza minima interna utile dei locali posti negli
alberghi e nelle residenze turistico alberghiere è
quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi
comunali, con un minimo di m. 2,70 per le camere da
letto e i locali di soggiorno e di m. 2,40 per i locali
bagno, le cucine e gli altri vani accessori.
2. Nelle località classificate montane ai sensi
della Legge n.142/1990, tenuto conto delle condizioni
climatiche e della tipologia edilizia locale, può
essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi
comunali una riduzione a m. 2,55 dell'altezza minima
interna delle camere da letto e dei vani di soggiorno,
ulteriormente riducibile a m. 2,40 per le strutture
già esistenti.
3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono
consentibili valori inferiori ai minimi, purché
non al di sotto di m. 2,00, a condizione che l'altezza
media ponderale del locale non risulti inferiore ai
limiti stabiliti ai precedenti comma 1 e comma 2.
4. Il volume minimo delle camere da letto e dei locali
di soggiorno è determinato dal prodotto tra
le superfici e le altezze minime di cui alla presente
legge.
Art. 5 - NORMA FINALE
1. Le disposizioni di cui all'art.1, comma 2 e all'articolo
2, comma 2 e comma 3, sono applicabili nei limiti delle
camere da letto riconosciute alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino a quando le strutture
ricettive non siano interessate da opere di ampliamento
o di ristrutturazione edilizia di cui al punto D3 dell'allegato
alla L.R. 21 maggio 1980, n.59.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge non si applicano 1e disposizioni in
contrasto di cui al Regio Decreto 24 maggio 1925, n.1102,
come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica
28 giugno 1955, n.630 e con Decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1976, n.1437.
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