(B.U.R.T. 29-12-1995, n.81)
PROGRAMMI INTEGRATIVI REGIONALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL TERZO COMMA DELL'ART.4 DELLA L.R. 11 LUGLIO 1988, N.48 E SOSTITUZIONE ART.1 E 2 DELLA L.R. 18 APRILE 1995, N.71.
Art.1 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
L'obbligo di cui al terzo comma dell'art.4 della L.R.
11-7-1988, n.48, così come sostituito dalla
L.R. 17-6-1991, n.28, si intende assolto qualora la
disponibilità di area idonea immediatamente
utilizzabile risulti da convenzione stipulata, ai sensi
dell'art.35 della L. 22-10-1971, n.865 entro il termine
di l80 giorni dalla data di ricevimento della lettera
di concessione del finanziamento o da contratto di
compravendita registrato entro il medesimo termine,
anche se la relativa documentazione sia trasmessa successivamente.
Art.2 - MODIFICHE ALL'ART.4 DELLA L.R. 11-7-1988, N.48
I commi quarto e quinto dell'art.4 della L.R. 11-7-1988,
n.48 aggiunti dalla L.R. 18-4-1995, n.71 sono sostituiti
dai seguenti:
"4. Nell'ipotesi in cui i comuni non abbiano provveduto
a mettere i soggetti di cui al terzo comma nella disponibilità
delle aree entro il termine di cui allo stesso comma,
i comuni stessi sono tenuti ad assegnare ai soggetti
di cui sopra un'area nell'ambito dei piani di edilizia
economica e popolare o individuata ai sensi dell'art.51
della L. 22-10-1971, n.865 e a stipulare la relativa
convenzione entro il 31-3-1996.
5. I lavori per gli interventi di cui al quarto comma
devono iniziare, a pena di decadenza, entro il termine
del 31-5-1996 ed essere ultimati entro 10 mesi dal
loro inizio.".
Art.3 - INTEGRAZIONE ALLA L.R. 11-7-1988, N.48
Dopo l'art.4 della L.R. 11-7-1988, n.48 e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:
"Art.4/bis - INTERVENTI SOSTITUTIVI PER IL RILASCIO
DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
Gli interventi i cui lavori non siano iniziati alla
data di entrata in vigore della legge recante il presente
articolo per mancata decisione del comune sull'istanza
di concessione edilizia, devono iniziare entro il 31
marzo 1996. Nel caso entro tale data il Comune non
abbia ancora deciso sull'istanza di concessione edilizia,
il Presidente della Regione, su comunicazione documentata
dei soggetti interessati, da presentarsi non oltre
il 15 aprile 1996, nomina, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione medesima, su conforme
deliberazione della Giunta regionale, un commissario
"ad acta", il quale decide entro i successivi
trenta giorni sull'istanza di concessione edilizia,
rilasciandola o negandola in conformità alle
disposizioni vigenti. Gli interventi per i quali non
è stata rilasciata la concessione nei termini
sopra detti, decadono dal finanziamento."
Art.4 - EFFICACIA DELLA PRESENTE LEGGE
Le norme della presente legge si applicano anche ai
soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore
della .legge stessa, siano già decorsi i termini
di cui al terzo comma dell'art.4 della L.R. 11-7-1988,
n.48 come sostituito dalla L.R. 17-6-1991, n.28 nonché
ai soggetti che non abbiano rispettato i termini per
l'inizio dei lavori a causa del mancato rilascio della
concessione edilizia.
(c) 1996 Note's