[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 21 DICEMBRE 1995, N.106

(B.U.R.T. 29-12-1995, n.81)

PROGRAMMI INTEGRATIVI REGIONALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA "INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL TERZO COMMA DELL'ART.4 DELLA L.R. 11 LUGLIO 1988, N.48 E SOSTITUZIONE ART.1 E 2 DELLA L.R. 18 APRILE 1995, N.71.

Art.1 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
L'obbligo di cui al terzo comma dell'art.4 della L.R. 11-7-1988, n.48, così come sostituito dalla L.R. 17-6-1991, n.28, si intende assolto qualora la disponibilità di area idonea immediatamente utilizzabile risulti da convenzione stipulata, ai sensi dell'art.35 della L. 22-10-1971, n.865 entro il termine di l80 giorni dalla data di ricevimento della lettera di concessione del finanziamento o da contratto di compravendita registrato entro il medesimo termine, anche se la relativa documentazione sia trasmessa successivamente.

Art.2 - MODIFICHE ALL'ART.4 DELLA L.R. 11-7-1988, N.48
I commi quarto e quinto dell'art.4 della L.R. 11-7-1988, n.48 aggiunti dalla L.R. 18-4-1995, n.71 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Nell'ipotesi in cui i comuni non abbiano provveduto a mettere i soggetti di cui al terzo comma nella disponibilità delle aree entro il termine di cui allo stesso comma, i comuni stessi sono tenuti ad assegnare ai soggetti di cui sopra un'area nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare o individuata ai sensi dell'art.51 della L. 22-10-1971, n.865 e a stipulare la relativa convenzione entro il 31-3-1996.
5. I lavori per gli interventi di cui al quarto comma devono iniziare, a pena di decadenza, entro il termine del 31-5-1996 ed essere ultimati entro 10 mesi dal loro inizio.".

Art.3 - INTEGRAZIONE ALLA L.R. 11-7-1988, N.48
Dopo l'art.4 della L.R. 11-7-1988, n.48 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente articolo:

"Art.4/bis - INTERVENTI SOSTITUTIVI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE
Gli interventi i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della legge recante il presente articolo per mancata decisione del comune sull'istanza di concessione edilizia, devono iniziare entro il 31 marzo 1996. Nel caso entro tale data il Comune non abbia ancora deciso sull'istanza di concessione edilizia, il Presidente della Regione, su comunicazione documentata dei soggetti interessati, da presentarsi non oltre il 15 aprile 1996, nomina, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un commissario "ad acta", il quale decide entro i successivi trenta giorni sull'istanza di concessione edilizia, rilasciandola o negandola in conformità alle disposizioni vigenti. Gli interventi per i quali non è stata rilasciata la concessione nei termini sopra detti, decadono dal finanziamento."

Art.4 - EFFICACIA DELLA PRESENTE LEGGE
Le norme della presente legge si applicano anche ai soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore della .legge stessa, siano già decorsi i termini di cui al terzo comma dell'art.4 della L.R. 11-7-1988, n.48 come sostituito dalla L.R. 17-6-1991, n.28 nonché ai soggetti che non abbiano rispettato i termini per l'inizio dei lavori a causa del mancato rilascio della concessione edilizia.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's