MODIFICHE TRANSITORIE ALLA LEGGE REGIONALE 2 NOVEMBRE 1979, N.52 - SUBDELEGA AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, IN ATTESA DELLA DISCIPLINA PREVISTA DAGLI ARTT. 3 E 14 DELLA LEGGE 8-6-1990, N.142.
Art.1. - FINALITĄ
1. La presente legge detta modifiche transitorie alla
L.R. 2 novembre 1979, n. 52, in attesa della disciplina
prevista dagli artt. 3 e 14 della legge 8 giugno 1990
n.142, con la quale saranno individuati, in coerenza
anche con le funzioni delle province relativamente
al piano previsto dall'art.1 bis della legge 8 agosto
1985, n.431, gli interessi provinciali nella materia
delle bellezze naturali e subdelegate alla provincia
le funzioni relative, segnatamente per quanto riguarda
gli interventi che interessano il territorio extraurbano
assoggettato ai vincoli previsti dalla legge 29 giugno
1939, n.1497 e dalla legge 8 agosto 1985, n.431.
Artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
Si omettono in quanto modificativi della L.R. 2 novembre
1979, n.52.
Art.9. - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Le integrazioni delle Commissioni edilizie comunali
sono effettuate entro il termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge; in attesa
dell'integrazione delle Commissioni edilizie comunali
le funzioni amministrative riguardanti la protezione
delle bellezze naturali sono esercitate secondo le
disposizioni antecedenti all'entrata in vigore della
presente legge.
2. Le Commissioni beni ambientali, istituite con L.R.
2 novembre 1979 n.52, trasmettono ai Comuni competenti
gli atti in corso e non perfezionati entro il termine
di cui al primo comma. Dalla ricezione degli atti decorre
il termine di sessanta giorni di cui al nono comma
dell'art.82 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, integrato
dalla legge 8 agosto 1985 n.431.
3. Le Commissioni beni ambientali trasmettono ai Comuni
competenti tutta la documentazione relativa agli atti
perfezionati antecedentemente al termine di cui al
primo comma.
4. Le Commissioni beni ambientali predispongono una
relazione sull'attivitą svolta sino alla cessazione
delle loro funzioni che trasmettono alla Regione ed
ai Comuni.
5. Ove i Comuni non adottino gli atti di propria competenza
nei termini di cui al primo comma si provvede ai sensi
del quinto comma dell'art.4 della L.R. 2 novembre 1979
n. 52.
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