CRITERI DI UTILIZZO DI AREE INQUINATE SOGGETTE A BONIFICA.
(con le modifiche apportate dalla L.R.85/94)
Art.1 - FINALITÀ
1. La presente legge detta criteri generali per l'utilizzo
di aree interessate da fenomeni di inquinamento o potenzialmente
inquinate e definisce le norme per l'elaborazione e
l'approvazione dei necessari studi e dei progetti di
bonifica.
Art.2 - PIANO REGIONALE DI BONIFICA - INDIVIDUAZIONE
DELLE AREE
1. Sono soggette alla presente legge le aree inserite
nel piano di bonifica delle aree inquinate a breve
e/o a medio termine, così come definito nel
Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1989,
emanato in attuazione dell'art.5 del D.L. 31 agosto
1987, n.361, convertito con legge 29 ottobre 1987,
n.441, nonché tutti i siti inseriti nel censimento
del medesimo piano. Compete al Consiglio Regionale
l'approvazione del piano, delle sue modifiche e degli
aggiornamenti, salvo quanto previsto nel secondo, terzo
e quarto comma.
2. Sono altresì soggette alla presente legge
le ulteriori aree potenzialmente contaminate qualora,
con delibera approvata dalla Giunta Regionale ad integrazione
e/o aggiornamento del Piano e del censimento di cui
al comma precedente anche su segnalazione degli enti
territoriali, ovvero di altri soggetti aventi titolo,
vengano dichiarate aree soggette a studi di bonifica
o a bonifica.
3. L'inserimento nel piano delle aree di cui al comma
precedente può essere disposto dalla Giunta
Regionale anche contestualmente all'approvazione di
progetti di bonifica ai sensi dell'art.4, primo comma.
4. Per tutte le aree di cui al primo e al secondo comma,
il soggetto cui compete la bonifica può dimostrare
tramite apposito studio, da presentare alla Giunta
Regionale, che le medesime non risultano contaminate,
in quanto le concentrazioni di sostanze inquinanti
non superano i valori prescritti nelle linee-guida
del piano in relazione alla specifica destinazione
prevista. Qualora lo studio dimostri che i valori di
inquinamento sono uguali o inferiori ai limiti massimi
prescritti per la destinazione d'uso agricolo, la Giunta
regionale, previo parere del Comitato tecnico previsto
dall'art.10 della L.R. 13 novembre 1984, n.65, provvede
ad escludere l'area dal piano.
5. Il piano e le sue modifiche, integrazioni e aggiornamenti
sono pubblicati nel B.U. della Regione Toscana.
6. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio
il piano come modificato a norma dei precedenti commi.
Art.3 - CRITERI GENERALI PER LA BONIFICA - UTILIZZAZIONE
URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE SOGGETTE A BONIFICA
1. Le aree soggette alla presente legge dovranno essere
sottoposte ad interventi di bonifica sulla base di
specifici progetti redatti a cura del soggetto cui
compete la bonifica in conformità alle prescrizioni
della presente legge e del piano regionale di bonifica
delle aree inquinate.
2. Nelle aree di cui al primo comma l'eventuale utilizzazione
prevista negli strumenti urbanistici, è condizionata
alla preventiva esecuzione del progetto di bonifica
previsto dall'art.4. In tal senso, il rilascio della
concessione edilizia è subordinato alla certificazione
rilasciata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.4,
quinto comma.
3. Nel caso in cui il progetto di bonifica approvato
consenta la contemporaneità dell'utilizzo dell'area
con le operazioni di bonifica, può essere rilasciata
la concessione edilizia per gli interventi ammessi.
L'atto di concessione deve contenere le seguenti prescrizioni:
- esecuzione obbligatoria della bonifica in conformità
al progetto approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art.4, primo comma;
- rilascio della licenza di abitabilità o agibilità
da parte del sindaco subordinatamente all'esibizione
della certificazione dell'avvenuta bonifica ai sensi
dell'art.4, quinto comma.
4. Le varianti ai piani regolatori generali, qualora
interessino aree soggette alla presente legge, sono
consentite purché le relative norme di attuazione
prevedano l'obbligo della bonifica prima dell'esecuzione
degli interventi ammessi. Tale obbligo deve essere
previsto anche nei piani attuativi, comunque denominati,
di tali varianti. Le concessioni edilizie sono rilasciate
in conformità alle disposizioni del secondo
o del terzo comma. Il presente comma si applica anche
ai nuovi prg e alle varianti generali, per le parti
del territorio soggette alla presente legge.
Art.4 - STUDI E PROGETTI DI BONIFICA
1. L'approvazione degli studi e dei progetti di bonifica
è competenza della Giunta regionale nell'ambito
delle competenze di cui al D.P.R. 10 settembre 1982,
n.915, sentito il parere del comitato tecnico previsto
dall'art.10 della L.R. 13 novembre 1984, n.65.
2. L'approvazione del progetto di bonifica è
condizionata al previo rilascio di idonea fideiussione
a favore della Regione a garanzia dell'esecuzione dell'intervento.
3. Nelle more dell'emanazione di apposita disciplina
da parte dello Stato ai sensi dell'art.4 del D.P.R.
10 settembre 1982, n.915, le indagini preliminari,
gli studi, i progetti relativi alla bonifica di aree
inquinate sono redatti nel rispetto della salute della
persona umana e dell'ambiente in relazione al possibile
utilizzo dell'area e della falda sotterranea, in conformità
alle linee-guida e ai valori limite contenuti nel piano
regionale di bonifica delle aree inquinate.
4. L'approvazione dello studio con il quale si sia dimostrato,
ai sensi dell'art.2, terzo comma, che la bonifica non
è necessaria, ovvero l'approvazione del progetto
di bonifica e il conseguente accertamento dell'avvenuta
bonifica ai sensi del quinto comma del presente articolo,
vincola l'area alla destinazione d'uso in funzione
della quale è stato approvato lo studio o il
progetto di bonifica.
5. La Giunta regionale provvede con apposito atto a
certificare l'avvenuta bonifica ed a svincolare la
fideiussione prestata, <<sentito il parere del
Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale
13 novembre 1984 n.65>> (espressione aggiunta
con L.R.85/94, art.1).
6. Per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo
relative alle indagini preliminari al progetto di bonifica
e all'esecuzione del medesimo, la Giunta regionale
si avvale dei servizi 2, 4 e 9 delle UU.SS.LL. competenti
per territorio.
Art.4 bis - PROCEDIMENTO PARTICOLARE NEL CASO DI REALIZZAZIONE
PER LOTTI DEL PROGETTO DI BONIFICA (articolo aggiunto
con L.R.85/94, art.2)
1. Qualora sulla base del progetto di bonifica, sia
possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi
e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico
con riguardo allo sviluppo economico e occupazionale
della zona interessata, la Giunta regionale, previo
parere positivo del Comitato di cui all'articolo 10
della legge regionale 13 novembre 1984, n.65, autorizza
il Sindaco a rilasciare le concessioni edilizie e il
certificato di agibilità relativo alle opere
realizzate nei singoli lotti, fermo lo svincolo della
fideiussione ad avvenuto completamento dell'intero
progetto di bonifica.
Art.5 - OPERE IN CORSO
1. Si applica l'art.6 della L.R. 31 dicembre 1984, n.74
per la sospensione di opere in corso nelle aree soggette
alla presente legge. La prosecuzione di tali opere
è autorizzata dal comune subordinatamente al
verificarsi delle condizioni previste dall'art.3 secondo
o terzo comma.
Art.6 - INTERVENTI URGENTI - FONDO DI ROTAZIONE
1. Le spese della bonifica sono a carico in solido del
soggetto che ha provocato l'inquinamento, del proprietario
e dell'usufruttuario del fondo, nonché del titolare
di diritti personali di godimento sul fondo stesso.
2. Gli interventi urgenti di bonifica, nonché
il termine per la loro esecuzione, sono disposti con
ordinanza del Presidente della Regione.
3. Qualora il soggetto obbligato non provveda a quanto
prescritto nel termine fissato nel provvedimento di
cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede
d'ufficio sulla base del progetto di cui al quarto
comma, con addebito delle relative spese all'inadempiente,
attingendo, ove necessario, al fondo di cui al quinto
comma per l'anticipo delle spese.
4. Il progetto urgente di bonifica è approvato
dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze
della Conferenza prevista dall'art.3/bis del D.L. 31
agosto 1987, n.361, convertito con legge 29 ottobre
1987, n.441. L'approvazione comporta la dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle opere previste e sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri e concessioni di competenza di
organi regionali, provinciali e comunali.
5. Per gli interventi previsti dal presente articolo,
è istituito ai sensi dell'art.7, un fondo di
rotazione dell'importo di lire mille milioni.
6. Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione
sono recuperate con le procedure previste dal R.D.
14 aprile 1910, n.639, e riservate al bilancio regionale
per il reintegro del fondo. Con atto della Giunta regionale
sono dettati gli ulteriori criteri e modalità
di funzionamento del fondo.
7. Per gli interventi urgenti finanziati tramite il
fondo di rotazione di cui al precedente comma e per
i quali non sia oggettivamente possibile rivalersi
sui soggetti obbligati, la legge di bilancio provvede
al reintegro del fondo.
Art.7 - NORMA FINANZIARIA
Agli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa
del bilancio di previsione 1993 sono apportate le seguenti
variazioni di analogo importo in competenza e in cassa:
si omette.
(c) 1996 Note's