[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 12 MAGGIO 1993, N.29

CRITERI DI UTILIZZO DI AREE INQUINATE SOGGETTE A BONIFICA.

(con le modifiche apportate dalla L.R.85/94)

Art.1 - FINALITÀ
1. La presente legge detta criteri generali per l'utilizzo di aree interessate da fenomeni di inquinamento o potenzialmente inquinate e definisce le norme per l'elaborazione e l'approvazione dei necessari studi e dei progetti di bonifica.

Art.2 - PIANO REGIONALE DI BONIFICA - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
1. Sono soggette alla presente legge le aree inserite nel piano di bonifica delle aree inquinate a breve e/o a medio termine, così come definito nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1989, emanato in attuazione dell'art.5 del D.L. 31 agosto 1987, n.361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n.441, nonché tutti i siti inseriti nel censimento del medesimo piano. Compete al Consiglio Regionale l'approvazione del piano, delle sue modifiche e degli aggiornamenti, salvo quanto previsto nel secondo, terzo e quarto comma.
2. Sono altresì soggette alla presente legge le ulteriori aree potenzialmente contaminate qualora, con delibera approvata dalla Giunta Regionale ad integrazione e/o aggiornamento del Piano e del censimento di cui al comma precedente anche su segnalazione degli enti territoriali, ovvero di altri soggetti aventi titolo, vengano dichiarate aree soggette a studi di bonifica o a bonifica.
3. L'inserimento nel piano delle aree di cui al comma precedente può essere disposto dalla Giunta Regionale anche contestualmente all'approvazione di progetti di bonifica ai sensi dell'art.4, primo comma.
4. Per tutte le aree di cui al primo e al secondo comma, il soggetto cui compete la bonifica può dimostrare tramite apposito studio, da presentare alla Giunta Regionale, che le medesime non risultano contaminate, in quanto le concentrazioni di sostanze inquinanti non superano i valori prescritti nelle linee-guida del piano in relazione alla specifica destinazione prevista. Qualora lo studio dimostri che i valori di inquinamento sono uguali o inferiori ai limiti massimi prescritti per la destinazione d'uso agricolo, la Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico previsto dall'art.10 della L.R. 13 novembre 1984, n.65, provvede ad escludere l'area dal piano.
5. Il piano e le sue modifiche, integrazioni e aggiornamenti sono pubblicati nel B.U. della Regione Toscana.
6. La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio il piano come modificato a norma dei precedenti commi.

Art.3 - CRITERI GENERALI PER LA BONIFICA - UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE SOGGETTE A BONIFICA
1. Le aree soggette alla presente legge dovranno essere sottoposte ad interventi di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete la bonifica in conformità alle prescrizioni della presente legge e del piano regionale di bonifica delle aree inquinate.
2. Nelle aree di cui al primo comma l'eventuale utilizzazione prevista negli strumenti urbanistici, è condizionata alla preventiva esecuzione del progetto di bonifica previsto dall'art.4. In tal senso, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla certificazione rilasciata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.4, quinto comma.
3. Nel caso in cui il progetto di bonifica approvato consenta la contemporaneità dell'utilizzo dell'area con le operazioni di bonifica, può essere rilasciata la concessione edilizia per gli interventi ammessi. L'atto di concessione deve contenere le seguenti prescrizioni:
- esecuzione obbligatoria della bonifica in conformità al progetto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art.4, primo comma;
- rilascio della licenza di abitabilità o agibilità da parte del sindaco subordinatamente all'esibizione della certificazione dell'avvenuta bonifica ai sensi dell'art.4, quinto comma.
4. Le varianti ai piani regolatori generali, qualora interessino aree soggette alla presente legge, sono consentite purché le relative norme di attuazione prevedano l'obbligo della bonifica prima dell'esecuzione degli interventi ammessi. Tale obbligo deve essere previsto anche nei piani attuativi, comunque denominati, di tali varianti. Le concessioni edilizie sono rilasciate in conformità alle disposizioni del secondo o del terzo comma. Il presente comma si applica anche ai nuovi prg e alle varianti generali, per le parti del territorio soggette alla presente legge.

Art.4 - STUDI E PROGETTI DI BONIFICA
1. L'approvazione degli studi e dei progetti di bonifica è competenza della Giunta regionale nell'ambito delle competenze di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, sentito il parere del comitato tecnico previsto dall'art.10 della L.R. 13 novembre 1984, n.65.
2. L'approvazione del progetto di bonifica è condizionata al previo rilascio di idonea fideiussione a favore della Regione a garanzia dell'esecuzione dell'intervento.
3. Nelle more dell'emanazione di apposita disciplina da parte dello Stato ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, le indagini preliminari, gli studi, i progetti relativi alla bonifica di aree inquinate sono redatti nel rispetto della salute della persona umana e dell'ambiente in relazione al possibile utilizzo dell'area e della falda sotterranea, in conformità alle linee-guida e ai valori limite contenuti nel piano regionale di bonifica delle aree inquinate.
4. L'approvazione dello studio con il quale si sia dimostrato, ai sensi dell'art.2, terzo comma, che la bonifica non è necessaria, ovvero l'approvazione del progetto di bonifica e il conseguente accertamento dell'avvenuta bonifica ai sensi del quinto comma del presente articolo, vincola l'area alla destinazione d'uso in funzione della quale è stato approvato lo studio o il progetto di bonifica.
5. La Giunta regionale provvede con apposito atto a certificare l'avvenuta bonifica ed a svincolare la fideiussione prestata, <<sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1984 n.65>> (espressione aggiunta con L.R.85/94, art.1).
6. Per l'esercizio delle funzioni di verifica e controllo relative alle indagini preliminari al progetto di bonifica e all'esecuzione del medesimo, la Giunta regionale si avvale dei servizi 2, 4 e 9 delle UU.SS.LL. competenti per territorio.

Art.4 bis - PROCEDIMENTO PARTICOLARE NEL CASO DI REALIZZAZIONE PER LOTTI DEL PROGETTO DI BONIFICA (articolo aggiunto con L.R.85/94, art.2)
1. Qualora sulla base del progetto di bonifica, sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico con riguardo allo sviluppo economico e occupazionale della zona interessata, la Giunta regionale, previo parere positivo del Comitato di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 novembre 1984, n.65, autorizza il Sindaco a rilasciare le concessioni edilizie e il certificato di agibilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo lo svincolo della fideiussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica.

Art.5 - OPERE IN CORSO
1. Si applica l'art.6 della L.R. 31 dicembre 1984, n.74 per la sospensione di opere in corso nelle aree soggette alla presente legge. La prosecuzione di tali opere è autorizzata dal comune subordinatamente al verificarsi delle condizioni previste dall'art.3 secondo o terzo comma.

Art.6 - INTERVENTI URGENTI - FONDO DI ROTAZIONE
1. Le spese della bonifica sono a carico in solido del soggetto che ha provocato l'inquinamento, del proprietario e dell'usufruttuario del fondo, nonché del titolare di diritti personali di godimento sul fondo stesso.
2. Gli interventi urgenti di bonifica, nonché il termine per la loro esecuzione, sono disposti con ordinanza del Presidente della Regione.
3. Qualora il soggetto obbligato non provveda a quanto prescritto nel termine fissato nel provvedimento di cui al comma precedente, la Giunta regionale provvede d'ufficio sulla base del progetto di cui al quarto comma, con addebito delle relative spese all'inadempiente, attingendo, ove necessario, al fondo di cui al quinto comma per l'anticipo delle spese.
4. Il progetto urgente di bonifica è approvato dalla Giunta regionale sulla base delle risultanze della Conferenza prevista dall'art.3/bis del D.L. 31 agosto 1987, n.361, convertito con legge 29 ottobre 1987, n.441. L'approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali.
5. Per gli interventi previsti dal presente articolo, è istituito ai sensi dell'art.7, un fondo di rotazione dell'importo di lire mille milioni.
6. Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione sono recuperate con le procedure previste dal R.D. 14 aprile 1910, n.639, e riservate al bilancio regionale per il reintegro del fondo. Con atto della Giunta regionale sono dettati gli ulteriori criteri e modalità di funzionamento del fondo.
7. Per gli interventi urgenti finanziati tramite il fondo di rotazione di cui al precedente comma e per i quali non sia oggettivamente possibile rivalersi sui soggetti obbligati, la legge di bilancio provvede al reintegro del fondo.

Art.7 - NORMA FINANZIARIA
Agli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del bilancio di previsione 1993 sono apportate le seguenti variazioni di analogo importo in competenza e in cassa:
si omette.




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's