(B.U.R.T. 21-2-1990, n.11, <<errata corrige>>)
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LL.RR. 74/84 E 52/82. CONTENUTI PAESISTICI ED AMBIENTALI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.
INDICE
Art.1 - Finalità e oggetto
Titolo I
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI
PAESISTICI ED AMBIENTALI ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA
Art. 2 - Pianificazione territoriale ed urbanistica
con specifica considerazione dei valori paesistici
ed ambientali
Art. 3 - Soggetti e competenze
Art. 4 - Competenze della Regione
Art. 5 - Competenze delle Province
Art. 6 - Competenze dei Comuni
Titolo II
DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Art. 7 - Modifica dell'art. 2 della L.R. 31 dicembre
1984 n.74
Art. 8 - Modifica dell'art. 8 della L.R. 31 dicembre
1984 n.74
Art. 9 - Schemi Strutturali
Art. 10- Contributi ed agevolazioni
Art. 11 - Disposizioni transitorie
Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 12 - Norme procedurali per l'adeguamento della
disciplina urbanistica della fascia costiera
Art. 13 - Modifica dell'art.5 della L.R. 29-6-1982 n.52
Art. 14 - Modifica dell'art.11 della L.R. 29-6-1982
n.52
Art. 15 - Modifica dell'art. 11 della L.R. n.74 del
1984
Art. 1 - FINALITÀ E OGGETTO
1. La presente legge della norme integrative e modificative
della vigente disciplina urbanistica ed in particolare
delle leggi regionali 31 dicembre 1984, n. 74 e 29
giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,
al fine di sottoporre, anche conformemente al disposto
dell'art.1/bis della legge 8 agosto 1985 n.431, a specifica
normativa d'uso e di valorizzazione ambientale l'intero
territorio regionale, mediante l'attribuzione di specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali
a tutti gli atti di pianificazione territoriale ed
urbanistica.
2. La legge stessa individua, in particolare, funzioni
regionali, funzioni provinciali e funzioni comunali
in materia, e disciplina il processo di coordinamento
degli strumenti urbanistici ad ulteriore modifica delle
disposizioni contenute nelle leggi regionali 29 giugno
1982 n.52 e 31 dicembre 1944 n.74 e successive modificazioni
ed integrazioni
Titolo I
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI
PAESISTICI ED AMBIENTALI ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA
Art. 2 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI
1. Ogni parte del territorio regionale, ivi compreso
l'ambiente edificato e le porzioni del territorio con
situazioni di degrado in atto, è sottoposta
a pianificazione territoriale ed urbanistica con specifica
considerazione dei valori paesistici ed ambientali.
2. Tale pianificazione si realizza attraverso atti della
Regione, delle Province e dei Comuni che perseguono
la tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio
e del patrimonio storico ed artistico, disciplinano
l'uso delle risorse e ne promuovono la valorizzazione.
3. Gli atti di cui al comma precedente sono quelli della
pianificazione territoriale e della pianificazione
urbanistica (atti del Quadro Regionale di Coordinamento
territoriale di cui all'art. 2 della L.R. 31 dicembre
1984 n.74 e strumenti urbanistici generali ed attuativi
dei Comuni) elaborati in conformità con la presente
legge e sulla base delle direttive emanate ai sensi
dell'art.4 della L.R. 31 dicembre 1984, n.74; a tali
atti é attribuita congiuntamente efficacia sia
per gli aspetti urbanistici che per quelli paesaggistici
ed ecologico ambientali.
4. Con riferimento agli ambiti territoriali individuati
dall'art.1/bis della L. 8 agosto 1985 n.431 e dalla
L.R. 29 giugno 1982, n.52, e successive modificazioni
e integrazioni, gli atti di cui al comma precedente
costituiscono specificazione degli adempimenti regionali;
per il restante territorio regionale, essi integrano
tali adempimenti secondo le finalità della presente
legge.
5. Gli atti di pianificazione di settore della Regione
che presuppongono trasformazioni territoriali ed urbanistiche
e gli atti di intesa previsti dall'art.81 del D.P.R.
24 luglio 1977 n.616 verificano la compatibilità
e/o la congruenza delle proprie previsioni con la pianificazione
territoriale ed urbanistica di cui alla presente legge;
per tali atti si applica il disposto del 5o comma dell'art.2
della L.R. 31 dicembre 1984 n.74, così come
modificato dalla presente legge.
Art. 3 - SOGGETTI E COMPETENZE
1. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art.2: la Regione, le Province ed i Comuni, ciascuno secondo le proprie competenze istituzionali e secondo quanto stabilito dalla presente legge.
Art. 4 - COMPETENZE DELLA REGIONE
1. La Regione, oltre alle funzioni ad essa attribuite
dalla L.R. 29 giugno 1982, n.52 e successive modificazioni
e integrazioni provvede al coordinamento generale dell'attività
di pianificazione, anche di settore, attraverso l'emanazione
e l'aggiornamento di atti del Q.R.C.T., anche attraverso
gli schemi strutturali di cui all'art.8 bis della L.R.74/1984
e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare provvede, anche in riferimento a determinate
zone del territorio regionale, all'emanazione di direttive:
a) per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli
strumenti urbanistici nelle zone extraurbane;
b) per l'uso delle fascia costiera, secondo quanto previsto
dall'art.15 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74, come
modificato dall'art. unico della L.R. 13 aprile 1987
n.24;
a) per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli
strumenti urbanistici nei territori urbanizzati.
3. La Regione provvede inoltre:
a) al controllo ed alla verifica degli atti degli altri
soggetti sentita la Commissione Regionale Tecnica Amministrativa
- sezione urbanistica e beni ambientali, secondo la
disciplina vigente;
b) alla promozione ed allo sviluppo delle conoscenze
del territorio secondo le finalità della presente
legge.
4. Le direttive regionali emanate per le finalità
di cui alla presente legge definiscono le modalità
ed i tempi entro i quali i Comuni devono provvedere
all'adeguamento relativo degli strumenti urbanistici;
qualora i Comuni non provvedano, la Giunta regionale,
anche previa assunzione dei provvedimenti cautelari
di cui all'art.6 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74,
propone tempestivamente al Consiglio regionale l'adozione
delle prescrizioni e/o dei vincoli di cui all'art.3
della L.R.74/1984 medesima.
Art. 5 - COMPETENZE DELLE PROVINCE
1. Le Province:
a) provvedono all'analisi del territorio e delle sue
trasformazioni con particolare riferimento agli elementi
ed ai sistemi paesaggistici ed ecologico-ambientali
ed alle loro interrelazioni con i sistemi insediativi
ed infrastrutturali e con i modi di produzione, individuando
le problematiche emergenti e le situazioni di rischio
ambientale: provvedono alla elaborazione ed alla restituzione
delle informazioni contenute nelle analisi di cui sopra:
b) coordinano le proprie funzioni istituzionali, ivi
comprese quelle loro delegate dalla Regione, con l'attività
di pianificazione di cui alla presente legge;
c) partecipano alle iniziative di coordinamento in atto
secondo le competenze previste dall'art.8 della L.R.
31 dicembre 1984 n.74 così come modificata dalla
presente legge;
d) propongono sviluppi e specificazioni dei contenuti
dagli atti di Q.R.C.T. di cui al precedente comma,
secondo quanto previsto all'art.7 della L.R. 31 dicembre
1984 n.74 e dall'art.11 della L.R. 29 giugno 1982 n.52
così come modificata dalla presente legge;
e) elaborano di intesa con i Comuni specifici progetti,
con riferimento a particolari ambiti territoriali,
tendenti alla conservazione alla corretta utilizzazione
ed alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche
ed ecologico-ambientali.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi
della presente legge, le Province provvedono all'adeguamento
delle proprie strutture organizzative anche attraverso
l'istituzione di nuove articolazioni del proprio organico,
le quali possono anche identificarsi con quelle predisposte
per l'esercizio della delega in materia paesaggistica
ed ambientale.
Art. 6 - COMPETENZE DEI COMUNI
1. I Comuni provvedono a conferire ai propri strumenti
urbanistici generali ed attuativi specifica considerazione
dei valori paesistici ed ambientali:
a) coordinando i propri strumenti urbanistici nelle
forme e nei modi previsti dall'art.8 della L.R. 31
dicembre 1984 n.74 e/o dagli atti del Q.R.C.T.
b) adeguando i medesimi alle norme contenute nella presente
legge ed agli atti d'indirizzo della Regione e delle
Province, previsti dalla legislazione vigente.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
Da Art. 7 ad Art. 10
omissis.
(Articoli omessi nella presente legge e riportati a
modifica della L.R. 31 dicembre 1984 n.74.)
Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1. Per le iniziative di coordinamento attivate prima
dell'entrata in vigore della presente legge si applicano
le disposizioni in essa contenute; sono altresì
fatte salve le conferenze di pianificazione territoriale
d'area già effettuate, in base alle risultanze
dalle quali la Giunta regionale provvede alla formazione
delle proposte di schema strutturale secondo le disposizioni
della presente legge.
2. I Comuni ed i soggetti incaricati provvedono ad uniformare
i propri atti alla disciplina prevista dalla presente
legge.
TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 12 - NORME PROCEDURALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FASCIA COSTIERA
1. Per le aree comprese nella fascia costiera, definite
in base all'art.15 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74
e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino
anche sottoposte alla disciplina prevista dalla L.R.
29 giugno 1982 n.52 e dalla L. 8 agosto 1985 n.431,
le Province emanano entro il 31-12-1989 apposite prescrizioni
per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
agli atti della Regione previsti al 2o comma dell'art.11
della L.R. n.52 del 1982, nonché alla direttiva
regionale di cui all'art.15, della L.R.74 del 1984.
2. I Comuni adottano comunque le necessarie varianti,
secondo la disciplina fissata dalla direttiva per l'uso
della fascia costiera, prevista all'art.15 della L.R.
n.74 del 1984, entro un anno dal termine fissato al
3o comma dell'art.15 medesimo, estendendone la disciplina
all'ambito di tutte le aree protette, omogeneamente
individuate ricadenti nel proprio territorio che interessino
la fascia costiera, anche al di fuori del perimetro
di quest'ultima, pur in pendenza della definitiva approvazione
regionale degli atti di competenza delle Province e
degli esiti del procedimento di coordinamento degli
strumenti urbanistici. In tal caso, secondo quanto
previsto dall'art.11 della L.R. n.52 del 1982 così
come modificato dall'art.13 della presente legge, le
varianti adottate dai Comuni dovranno essere corredate
dalle analisi e dalle valutazioni richieste alle
Province dagli atti della Regione, assunti in base al
disposto del 2o comma dell'art.11 della L.R. n.52 del
1982.
Da Art. 13 ad Art. 15
omissis.
(Articoli omessi nella presente legge e riportati a
modifica delle LL.RR. 29 giugno 1982, n.52 e 31 dicembre
1984, n.74).
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