[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 26 GENNAIO 1990, N.4

(B.U.R.T. 21-2-1990, n.11, <<errata corrige>>)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LL.RR. 74/84 E 52/82. CONTENUTI PAESISTICI ED AMBIENTALI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA.

INDICE

Art.1 - Finalità e oggetto

Titolo I
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA

Art. 2 - Pianificazione territoriale ed urbanistica con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali
Art. 3 - Soggetti e competenze
Art. 4 - Competenze della Regione
Art. 5 - Competenze delle Province
Art. 6 - Competenze dei Comuni

Titolo II
DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Art. 7 - Modifica dell'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74
Art. 8 - Modifica dell'art. 8 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74
Art. 9 - Schemi Strutturali
Art. 10- Contributi ed agevolazioni
Art. 11 - Disposizioni transitorie

Titolo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12 - Norme procedurali per l'adeguamento della disciplina urbanistica della fascia costiera
Art. 13 - Modifica dell'art.5 della L.R. 29-6-1982 n.52
Art. 14 - Modifica dell'art.11 della L.R. 29-6-1982 n.52
Art. 15 - Modifica dell'art. 11 della L.R. n.74 del 1984

Art. 1 - FINALITÀ E OGGETTO

1. La presente legge della norme integrative e modificative della vigente disciplina urbanistica ed in particolare delle leggi regionali 31 dicembre 1984, n. 74 e 29 giugno 1982, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di sottoporre, anche conformemente al disposto dell'art.1/bis della legge 8 agosto 1985 n.431, a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale l'intero territorio regionale, mediante l'attribuzione di specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a tutti gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. La legge stessa individua, in particolare, funzioni regionali, funzioni provinciali e funzioni comunali in materia, e disciplina il processo di coordinamento degli strumenti urbanistici ad ulteriore modifica delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 29 giugno 1982 n.52 e 31 dicembre 1944 n.74 e successive modificazioni ed integrazioni

Titolo I
ATTRIBUZIONE DI SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI ALLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA

Art. 2 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI

1. Ogni parte del territorio regionale, ivi compreso l'ambiente edificato e le porzioni del territorio con situazioni di degrado in atto, è sottoposta a pianificazione territoriale ed urbanistica con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.
2. Tale pianificazione si realizza attraverso atti della Regione, delle Province e dei Comuni che perseguono la tutela dell'ambiente, della natura, del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, disciplinano l'uso delle risorse e ne promuovono la valorizzazione.
3. Gli atti di cui al comma precedente sono quelli della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica (atti del Quadro Regionale di Coordinamento territoriale di cui all'art. 2 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74 e strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni) elaborati in conformità con la presente legge e sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'art.4 della L.R. 31 dicembre 1984, n.74; a tali atti é attribuita congiuntamente efficacia sia per gli aspetti urbanistici che per quelli paesaggistici ed ecologico ambientali.
4. Con riferimento agli ambiti territoriali individuati dall'art.1/bis della L. 8 agosto 1985 n.431 e dalla L.R. 29 giugno 1982, n.52, e successive modificazioni e integrazioni, gli atti di cui al comma precedente costituiscono specificazione degli adempimenti regionali; per il restante territorio regionale, essi integrano tali adempimenti secondo le finalità della presente legge.
5. Gli atti di pianificazione di settore della Regione che presuppongono trasformazioni territoriali ed urbanistiche e gli atti di intesa previsti dall'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 verificano la compatibilità e/o la congruenza delle proprie previsioni con la pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla presente legge; per tali atti si applica il disposto del 5o comma dell'art.2 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74, così come modificato dalla presente legge.

Art. 3 - SOGGETTI E COMPETENZE

1. Sono soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui all'art.2: la Regione, le Province ed i Comuni, ciascuno secondo le proprie competenze istituzionali e secondo quanto stabilito dalla presente legge.

Art. 4 - COMPETENZE DELLA REGIONE

1. La Regione, oltre alle funzioni ad essa attribuite dalla L.R. 29 giugno 1982, n.52 e successive modificazioni e integrazioni provvede al coordinamento generale dell'attività di pianificazione, anche di settore, attraverso l'emanazione e l'aggiornamento di atti del Q.R.C.T., anche attraverso gli schemi strutturali di cui all'art.8 bis della L.R.74/1984 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In particolare provvede, anche in riferimento a determinate zone del territorio regionale, all'emanazione di direttive:
a) per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici nelle zone extraurbane;
b) per l'uso delle fascia costiera, secondo quanto previsto dall'art.15 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74, come modificato dall'art. unico della L.R. 13 aprile 1987 n.24;
a) per la formazione, l'adeguamento e la gestione degli strumenti urbanistici nei territori urbanizzati.
3. La Regione provvede inoltre:
a) al controllo ed alla verifica degli atti degli altri soggetti sentita la Commissione Regionale Tecnica Amministrativa - sezione urbanistica e beni ambientali, secondo la disciplina vigente;
b) alla promozione ed allo sviluppo delle conoscenze del territorio secondo le finalità della presente legge.
4. Le direttive regionali emanate per le finalità di cui alla presente legge definiscono le modalità ed i tempi entro i quali i Comuni devono provvedere all'adeguamento relativo degli strumenti urbanistici; qualora i Comuni non provvedano, la Giunta regionale, anche previa assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'art.6 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74, propone tempestivamente al Consiglio regionale l'adozione delle prescrizioni e/o dei vincoli di cui all'art.3 della L.R.74/1984 medesima.

Art. 5 - COMPETENZE DELLE PROVINCE

1. Le Province:
a) provvedono all'analisi del territorio e delle sue trasformazioni con particolare riferimento agli elementi ed ai sistemi paesaggistici ed ecologico-ambientali ed alle loro interrelazioni con i sistemi insediativi ed infrastrutturali e con i modi di produzione, individuando le problematiche emergenti e le situazioni di rischio ambientale: provvedono alla elaborazione ed alla restituzione delle informazioni contenute nelle analisi di cui sopra:
b) coordinano le proprie funzioni istituzionali, ivi comprese quelle loro delegate dalla Regione, con l'attività di pianificazione di cui alla presente legge;
c) partecipano alle iniziative di coordinamento in atto secondo le competenze previste dall'art.8 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74 così come modificata dalla presente legge;
d) propongono sviluppi e specificazioni dei contenuti dagli atti di Q.R.C.T. di cui al precedente comma, secondo quanto previsto all'art.7 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74 e dall'art.11 della L.R. 29 giugno 1982 n.52 così come modificata dalla presente legge;
e) elaborano di intesa con i Comuni specifici progetti, con riferimento a particolari ambiti territoriali, tendenti alla conservazione alla corretta utilizzazione ed alla valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ecologico-ambientali.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, le Province provvedono all'adeguamento delle proprie strutture organizzative anche attraverso l'istituzione di nuove articolazioni del proprio organico, le quali possono anche identificarsi con quelle predisposte per l'esercizio della delega in materia paesaggistica ed ambientale.

Art. 6 - COMPETENZE DEI COMUNI

1. I Comuni provvedono a conferire ai propri strumenti urbanistici generali ed attuativi specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali:
a) coordinando i propri strumenti urbanistici nelle forme e nei modi previsti dall'art.8 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74 e/o dagli atti del Q.R.C.T.
b) adeguando i medesimi alle norme contenute nella presente legge ed agli atti d'indirizzo della Regione e delle Province, previsti dalla legislazione vigente.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Da Art. 7 ad Art. 10
omissis.
(Articoli omessi nella presente legge e riportati a modifica della L.R. 31 dicembre 1984 n.74.)

Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per le iniziative di coordinamento attivate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in essa contenute; sono altresì fatte salve le conferenze di pianificazione territoriale d'area già effettuate, in base alle risultanze dalle quali la Giunta regionale provvede alla formazione delle proposte di schema strutturale secondo le disposizioni della presente legge.
2. I Comuni ed i soggetti incaricati provvedono ad uniformare i propri atti alla disciplina prevista dalla presente legge.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12 - NORME PROCEDURALI PER L'ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FASCIA COSTIERA

1. Per le aree comprese nella fascia costiera, definite in base all'art.15 della L.R. 31 dicembre 1984 n.74 e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino anche sottoposte alla disciplina prevista dalla L.R. 29 giugno 1982 n.52 e dalla L. 8 agosto 1985 n.431, le Province emanano entro il 31-12-1989 apposite prescrizioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli atti della Regione previsti al 2o comma dell'art.11 della L.R. n.52 del 1982, nonché alla direttiva regionale di cui all'art.15, della L.R.74 del 1984.
2. I Comuni adottano comunque le necessarie varianti, secondo la disciplina fissata dalla direttiva per l'uso della fascia costiera, prevista all'art.15 della L.R. n.74 del 1984, entro un anno dal termine fissato al 3o comma dell'art.15 medesimo, estendendone la disciplina all'ambito di tutte le aree protette, omogeneamente individuate ricadenti nel proprio territorio che interessino la fascia costiera, anche al di fuori del perimetro di quest'ultima, pur in pendenza della definitiva approvazione regionale degli atti di competenza delle Province e degli esiti del procedimento di coordinamento degli strumenti urbanistici. In tal caso, secondo quanto previsto dall'art.11 della L.R. n.52 del 1982 così come modificato dall'art.13 della presente legge, le varianti adottate dai Comuni dovranno essere corredate dalle analisi e dalle valutazioni richieste alle
Province dagli atti della Regione, assunti in base al disposto del 2o comma dell'art.11 della L.R. n.52 del 1982.

Da Art. 13 ad Art. 15
omissis.
(Articoli omessi nella presente legge e riportati a modifica delle LL.RR. 29 giugno 1982, n.52 e 31 dicembre 1984, n.74).




Indice Argomento

Indice Principale


(c) 1996 Note's