NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
SOMMARIO
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE Dl INTERVENTO
Art.1 - Finalità, obiettivi, contenuti
Art.2 - Ambito di applicazione
Art.3 - Norme tecniche
Art.4 - Competenze della Regione
Art.5 - Competenze dei Comuni
Titolo II
TRASPORTO PUBBLICO
Art.6 - Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto
pubblico
Art.7 - Programma di adeguamento del trasporto pubblico
Art.8 - Acquisto dei veicoli ed incentivazioni per lo
studio e la produzione degli stessi.
Titolo III
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, SANZIONATORIE E FINANZIARIE
Art.9 - Programmi comunali d'intervento
Art.10 - Sanzioni
Art.11 - Norme finanziarie
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO
Art.1. FINALITÀ, OBIETTIVI, CONTENUTI
1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art.27
della legge 30 marzo 1971, n. 118 e suo Decreto di
attuazione 27 aprile 1978, n. 384 e della legge 9 gennaio
1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27
febbraio 1989, n. 62, la presente legge detta norme
per la realizzazione e per la piena utilizzazione di
un ambiente costruito rispondente all'esigenze di tutti
i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle
caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al
fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di
ogni attività.
2. Ai fini della presente legge per ambiente costruito
si intende l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici
ed urbanistici con le relative infrastrutture, compresi
i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività
legate alla vita di relazione.
3. La presente legge disciplina l'attività dei
soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi
atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo
o di impedimento alla mobilità e fruibilità
generale, comunemente definiti barriere architettoniche
e sensoriali, e reca prescrizioni nonché individua
incentivi per la sua attuazione.
Art.2. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti
gli edifici, pubblici e privati, nonché agli
spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico
destinati alla fruizione dei cittadini.
2. In particolare le norme della presente legge trovano
applicazione:
a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi
gli esercizi di ospitalità;
b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti
sia pubblici che privati;
c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività
sportive e turistiche;
d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività
produttive e commerciali di qualunque tipo;
e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle
strutture esterne alle costruzioni di cui al titolo
11 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384;
f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio
del trasporto pubblico di competenza regionale;
g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma,
ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione
inerenti ai trasporti di competenza regionale;
h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso
pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare
negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.
3. L'esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili
gli ambienti e le strutture di cui al precedente comma
sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'art.3
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art.3. NORME TECNICHE
1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e
delle strutture comprese nel campo di attuazione della
presente legge, quali definiti all'art.2, devono essere
conformati alle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384, emanato in attuazione dell'art.27 della
legge 30 marzo 1971 n. 118 per gli edifici pubblici
e alle prescrizioni tecniche del D.M. 14 giugno 1989,
n. 236 emanate ai sensi del 2o comma dell'art.1, della
legge 9 gennaio 1989, n. 13 per gli edifici privati
e alle ulteriori disposizioni aventi carattere prescrittivo,
emanate dal Consiglio regionale, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, relativamente
alle fasi di progetto, realizzazione e controllo finale
degli stessi.
2. Le normative di cui al primo comma prevalgono sugli
strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali
fino all'adeguamento degli stessi alle norme della
presente legge.
Art.4. COMPETENZE DELLA REGIONE
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti
generali e di settore, nonché nell'espressione
dei pareri di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977
n. 616 nelle attività di carattere informativo
e di aggiornamento, la Regione tiene conto - con particolare
riferimento ai contenuti programmatori ed agli aspetti
finanziari - dell'obiettivo di eliminare le barriere
architettoniche in ambito regionale e nei servizi di
trasporto pubblico per persone di sua competenza.
2. La Giunta regionale determina annualmente il fabbisogno
complessivo d'intervento ai sensi della legge 9 gennaio
1989 n. 13. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta, approva le modalità e i criteri per
l'accesso alla ripartizione del fondo speciale per
l'abolizione delle barriere architettoniche negli edifici
privati di cui all'art.10 della citata legge.
3. La Giunta regionale nomina una commissione a carattere
tecnico scientifico interdipartimentale, presieduta
dal Presidente della Giunta stessa o suo delegato,
per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente
art.2 nonché per fornire agli Enti locali supponi
tecnici conoscitivi.
4. La commissione di cui al precedente comma è
così composta:
- quattro dipendenti del ruolo unico regionale provenienti
dai dipartimenti competenti per materia;
- cinque esperti, di cui tre appartenenti alle Università
della Toscana e due indicati dagli Ordini professionali
competenti per materia;
- un rappresentante della Consulta regionale degli invalidi
e degli handicappati di cui alla L.R. 9 aprile 1985
n. 32 e successive modificazioni;
- due esperti di Organizzazioni competenti in materia
di accessibilità designati rispettivamente dal
Centro Studi Prevenzione e Riabilitazione (CE.S.P.RI)
e dall'istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza
del lavoro (I.S.P.E.S.L.).
5. La Giunta regionale individua i componenti della
predetta commissione, determina eventuali ulteriori
compiti della stessa e i compensi degli esperti in
misura non superiore a quanto determinato dalla legge
regionale.
Art.5. COMPETENZE DEI COMUNI
1. l Comuni adeguano la propria normativa urbanistica
ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l'attività
di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza
di altre amministrazioni secondo quanto indicato al
precedente art.3.
2. I Comuni inoltre, prima dell'approvazione del bilancio
di previsione, provvedono ad approvare i programmi
di abolizione delle barriere architettoniche, indicati
al successivo art.9.
3. In attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13, il
Sindaco provvede a trasmettere alla Regione, il fabbisogno
complessivo del Comune derivante dalle richieste di
fondi di cui all'art.11 della predetta legge.
4. Il Sindaco in sede di rilascio delle autorizzazioni
o delle concessioni edilizie, prescrive l'esecuzione
delle opere necessarie ad ottenere la conformità
con la normativa tecnica di cui al precedente art.3.
Tali autorizzazioni o concessioni non possono essere
rilasciate in mancanza della prescritta conformità
dei singoli progetti.
5. Il Sindaco dispone altresì le verifiche delle
prescrizioni tecniche di cui all'art.3 e, in sede di
rilascio del certificato di abitabilità, la
rispondenza di quanto eseguito con le disposizioni
richiamate nello stesso articolo.
6. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si
applicano anche agli interventi di ristrutturazione
parziale su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente
allo specifico intervento progettato.
Titolo II
TRASPORTO PUBBLICO
Art.6. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO
PUBBLICO
1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve
rispondere ai requisiti previsti dall'art.27 della
legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall'art.19 del D.P.R.
27 aprile 1978 n. 384.
2. Allo scopo di eliminare le barriere architettoniche
che impediscono l'accesso nei veicoli agli invalidi,
le disposizioni regionali di cui al primo comma dell'art.3
dovranno comunque prevedere:
- la riserva di un numero adeguato di posti a sedere
su tutti i veicoli di trasporto pubblico, ivi assicurando
l'agibilità, anche attraverso l'utilizzo di
piattaforme che permettano lo stazionamento di una
carrozzina senza intralciare il passaggio;
- la predisposizione sulle vetture di dispositivi atti
a consentire il sollevamento e l'incarrozzamento delle
carrozzine per invalidi in modo da permettere l'autonomia
della persona;
- l'installazione all'interno dei veicoli di un impianto
audiovisivo che comunichi, di volta in volta, la sequenza
delle fermate obbligatorie e facoltative previste sulla
linea, di altri sistemi di avvisamento acustici e visivi
nonché di sistemi atti a rendere possibili le
richieste di fermate da parte dei portatori di handicap
motori o sensoriali;
- la collocazione, in condizioni di facile leggibilità,
alle fermate dei servizi urbani, suburbani ed extraurbani
di orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori
dei percorsi e le localizzazioni più vicine
dei punti di vendita dei biglietti;
- la predisposizione, sui mezzi a lunga percorrenza,
di impianti, attrezzature, arredi o ausili, che consentano
lo svolgimento dei quotidiani atti di vita.
Art.7. PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO
1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del
trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché
di navigazione di ambito regionale, predispongono programmi
specifici per l'adeguamento del proprio materiale rotabile
e delle proprie strutture ed impianti fissi. Tali programmi
devono fissare scadenze temporali per la loro attuazione
ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi
finanziari occorrenti.
2. I programmi di investimento previsti al terzo comma
dell'art.2 della legge 15 dicembre 1990 n. 385 dovranno
conformarsi a quanto previsto nel comma precedente.
3. E fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di
cui ai precedenti commi di adeguare il parco veicoli
assicurando un minimo del l0% di mezzi opportunamente
attrezzati per il trasporto di invalidi entro tre anni
dall'approvazione del programma di cui al precedente
comma, da parte della Giunta regionale che, a tale
riguardo, si avvale della commissione tecnica di cui
all'art.4.
Art.8. Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo
studio e la produzione degli stessi
1. La Giunta regionale all'atto di deliberare i provvedimenti
per l'acquisto del materiale rotabile destinato al
miglioramento del sistema di trasporto pubblico, privilegia
i veicoli che presentano le caratteristiche rispondenti
ai requisiti della presente legge e alle sue successive
disposizioni attuative.
2. La Regione, al fine di incentivare la produzione
di mezzi destinati al trasporto pubblico aventi le
caratteristiche di specifica idoneità, stipula
apposite convenzioni con le Aziende produttrici per
lo studio e la realizzazione di tali veicoli.
Titolo III
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, SANZIONATORIE E FINANZIARIE
Art.9. PROGRAMMI COMUNALI DI INTERVENTO
1. I Comuni predispongono, nell'ambito del programma
operativo delle opere e degli interventi comunali previsto
dall'art.3 della Legge regionale 30 giugno 1984, n.
41 appositi programmi volti ad adeguare l'ambiente
costruito alle finalità della presente legge.
2. Gli Enti e le Società pubbliche che svolgono
servizi aperti al pubblico predispongono un programma
di adeguamento alle disposizioni della presente legge
sui beni immobili di loro proprietà.
3. Tale programma deve fissare scadenze temporali per
la sua attuazione ed indicare le modalità di
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.
4. Il programma di cui al secondo e terzo comma viene
inoltrato al Sindaco per la predisposizione dei programmi
di cui al primo comma.
5. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti
dai seguenti elaborati:
- rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici
che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione
su tutto il territorio rispetto all'accessibilità,
fruibilità e sicurezza di detti luoghi;
- relazione che illustra le azioni da realizzare nei
vari settori di cui all'art.2 e definisce le priorità
d'intervento in riferimento alla disponibilità
finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori
stessi nonché alle indicazioni contenute nelle
disposizioni di cui al primo comma dell'art.3;
- schede tecniche riferite ai singoli interventi con
l'indicazione dell'entità delle opere e dei
relativi costi, nonché dei tempi previsti per
la realizzazione degli stessi;
- relazione finanziaria contenente, tra l'altro, l'indicazione
dei modi con i quali si intende far fronte alle spese.
6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi
interventi di cui al presente articolo, i Comuni destinano
il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni
edilizie di cui all'art.3 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia,
ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art.37
della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della L.R. 7 maggio
1985 n. 51, nonché dalle sanzioni amministrative
pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative
al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati
ai portatori di handicap motori e sensoriali.
7. La concessione di contributi regionali per le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, e vincolata
all'inclusione nei programmi di cui al presente articolo
delle opere e degli interventi riferiti al campo d'applicazione
della presente legge.
Art.10. SANZIONI
1. Per gli interventi di cui all'art.3 eseguiti in contrasto
con le disposizioni contenute nella presente legge
si applicano le sanzioni di cui ai seguenti commi.
2. Il Sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite
in contrasto con le disposizioni di cui alla presente
legge e la restituzione in pristino in conformità
al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione
edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo
26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando la demolizione
o la restituzione in pristino non possa avvenire senza
pregiudizio della parte eseguita in conformità,
il Sindaco rilascia la concessione in sanatoria che,
comunque, è subordinata al pagamento, a titolo
di oblazione, del contributo di concessione in misura
doppia.
3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste
nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione
edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo
26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco
ne ordina l'esecuzione.
4. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previsti
da norme vigenti il Sindaco nei casi di mancato adeguamento
alle disposizioni di cui al quarto comma dell'art.5,
irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a
lire venti milioni.
5. Le somme introitate dal Comune derivanti da riscossioni
di sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti sono
destinate alla realizzazione dei programmi previsti
dall'art.9.
Art.11. NORME FINANZIARIE
1. Agli oneri derivanti dall'art.4, ultimo comma, si
fa fronte nel 1991 con gli stanziamenti dei capitoli
720, 940, 1380 del bilancio 1991 .
2. Agli oneri derivanti dall'art.8 si fa fronte nel
1991 con gli stanziamenti dei capitoli 1380, 12260,
12310.
3. Ad altri oneri derivanti dalla presente legge si
fa fronte nel 1991 con gli stanziamenti dei cap. 835
e 13410.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte
con legge di bilancio.
(c) 1996 Note's