[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 9 SETTEMBRE 1991, N.47

NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

SOMMARIO

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE Dl INTERVENTO

Art.1 - Finalità, obiettivi, contenuti
Art.2 - Ambito di applicazione
Art.3 - Norme tecniche
Art.4 - Competenze della Regione
Art.5 - Competenze dei Comuni

Titolo II
TRASPORTO PUBBLICO

Art.6 - Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico
Art.7 - Programma di adeguamento del trasporto pubblico
Art.8 - Acquisto dei veicoli ed incentivazioni per lo studio e la produzione degli stessi.

Titolo III
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, SANZIONATORIE E FINANZIARIE

Art.9 - Programmi comunali d'intervento
Art.10 - Sanzioni
Art.11 - Norme finanziarie

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E TIPOLOGIE D'INTERVENTO

Art.1. FINALITÀ, OBIETTIVI, CONTENUTI
1. In osservanza delle disposizioni di cui all'art.27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e suo Decreto di attuazione 27 aprile 1978, n. 384 e della legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62, la presente legge detta norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un ambiente costruito rispondente all'esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività.
2. Ai fini della presente legge per ambiente costruito si intende l'insieme degli edifici e degli spazi architettonici ed urbanistici con le relative infrastrutture, compresi i mezzi di trasporto pubblico, in cui si svolgono attività legate alla vita di relazione.
3. La presente legge disciplina l'attività dei soggetti pubblici e privati per conseguire gli obiettivi atti ad eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale, comunemente definiti barriere architettoniche e sensoriali, e reca prescrizioni nonché individua incentivi per la sua attuazione.

Art.2. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, pubblici e privati, nonché agli spazi urbani ed alle infrastrutture di trasporto pubblico destinati alla fruizione dei cittadini.
2. In particolare le norme della presente legge trovano applicazione:
a) agli edifici e locali di uso pubblico ivi compresi gli esercizi di ospitalità;
b) agli edifici di uso residenziale realizzati da soggetti sia pubblici che privati;
c) agli edifici ed ai locali destinati ad attività sportive e turistiche;
d) agli edifici ed ai locali destinati ad attività produttive e commerciali di qualunque tipo;
e) agli spazi ed ai percorsi urbani, nonché alle strutture esterne alle costruzioni di cui al titolo 11 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384;
f) alle strutture e agli impianti fissi connessi all'esercizio del trasporto pubblico di competenza regionale;
g) ai mezzi di trasporto pubblico di persone, su gomma, ferro e fune, nonché ai mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
h) alle strutture e agli impianti di servizio di uso pubblico, interni ed esterni alle costruzioni;
i) ai segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti e nei luoghi di cui alle lettere precedenti.
3. L'esecuzione degli adempimenti per rendere fruibili gli ambienti e le strutture di cui al precedente comma sono esenti dal pagamento del contributo di cui all'art.3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art.3. NORME TECNICHE
1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti all'art.2, devono essere conformati alle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, emanato in attuazione dell'art.27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 per gli edifici pubblici e alle prescrizioni tecniche del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 emanate ai sensi del 2o comma dell'art.1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 per gli edifici privati e alle ulteriori disposizioni aventi carattere prescrittivo, emanate dal Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle fasi di progetto, realizzazione e controllo finale degli stessi.
2. Le normative di cui al primo comma prevalgono sugli strumenti urbanistici e sui regolamenti edilizi comunali fino all'adeguamento degli stessi alle norme della presente legge.

Art.4. COMPETENZE DELLA REGIONE
1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e di settore, nonché nell'espressione dei pareri di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 nelle attività di carattere informativo e di aggiornamento, la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatori ed agli aspetti finanziari - dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale e nei servizi di trasporto pubblico per persone di sua competenza.
2. La Giunta regionale determina annualmente il fabbisogno complessivo d'intervento ai sensi della legge 9 gennaio 1989 n. 13. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva le modalità e i criteri per l'accesso alla ripartizione del fondo speciale per l'abolizione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui all'art.10 della citata legge.
3. La Giunta regionale nomina una commissione a carattere tecnico scientifico interdipartimentale, presieduta dal Presidente della Giunta stessa o suo delegato, per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente art.2 nonché per fornire agli Enti locali supponi tecnici conoscitivi.
4. La commissione di cui al precedente comma è così composta:
- quattro dipendenti del ruolo unico regionale provenienti dai dipartimenti competenti per materia;
- cinque esperti, di cui tre appartenenti alle Università della Toscana e due indicati dagli Ordini professionali competenti per materia;
- un rappresentante della Consulta regionale degli invalidi e degli handicappati di cui alla L.R. 9 aprile 1985 n. 32 e successive modificazioni;
- due esperti di Organizzazioni competenti in materia di accessibilità designati rispettivamente dal Centro Studi Prevenzione e Riabilitazione (CE.S.P.RI) e dall'istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).
5. La Giunta regionale individua i componenti della predetta commissione, determina eventuali ulteriori compiti della stessa e i compensi degli esperti in misura non superiore a quanto determinato dalla legge regionale.

Art.5. COMPETENZE DEI COMUNI
1. l Comuni adeguano la propria normativa urbanistica ed edilizia, i propri atti di pianificazione e l'attività di espressione dei pareri su opere o progetti di competenza di altre amministrazioni secondo quanto indicato al precedente art.3.
2. I Comuni inoltre, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, provvedono ad approvare i programmi di abolizione delle barriere architettoniche, indicati al successivo art.9.
3. In attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13, il Sindaco provvede a trasmettere alla Regione, il fabbisogno complessivo del Comune derivante dalle richieste di fondi di cui all'art.11 della predetta legge.
4. Il Sindaco in sede di rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni edilizie, prescrive l'esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformità con la normativa tecnica di cui al precedente art.3. Tali autorizzazioni o concessioni non possono essere rilasciate in mancanza della prescritta conformità dei singoli progetti.
5. Il Sindaco dispone altresì le verifiche delle prescrizioni tecniche di cui all'art.3 e, in sede di rilascio del certificato di abitabilità, la rispondenza di quanto eseguito con le disposizioni richiamate nello stesso articolo.
6. Le disposizioni di cui ai commi quarto e quinto si applicano anche agli interventi di ristrutturazione parziale su edifici pubblici o privati esistenti, limitatamente allo specifico intervento progettato.

Titolo II
TRASPORTO PUBBLICO

Art.6. CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO
1. Il materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti previsti dall'art.27 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall'art.19 del D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384.
2. Allo scopo di eliminare le barriere architettoniche che impediscono l'accesso nei veicoli agli invalidi, le disposizioni regionali di cui al primo comma dell'art.3 dovranno comunque prevedere:
- la riserva di un numero adeguato di posti a sedere su tutti i veicoli di trasporto pubblico, ivi assicurando l'agibilità, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme che permettano lo stazionamento di una carrozzina senza intralciare il passaggio;
- la predisposizione sulle vetture di dispositivi atti a consentire il sollevamento e l'incarrozzamento delle carrozzine per invalidi in modo da permettere l'autonomia della persona;
- l'installazione all'interno dei veicoli di un impianto audiovisivo che comunichi, di volta in volta, la sequenza delle fermate obbligatorie e facoltative previste sulla linea, di altri sistemi di avvisamento acustici e visivi nonché di sistemi atti a rendere possibili le richieste di fermate da parte dei portatori di handicap motori o sensoriali;
- la collocazione, in condizioni di facile leggibilità, alle fermate dei servizi urbani, suburbani ed extraurbani di orari di passaggio di tutte le corse, gli indicatori dei percorsi e le localizzazioni più vicine dei punti di vendita dei biglietti;
- la predisposizione, sui mezzi a lunga percorrenza, di impianti, attrezzature, arredi o ausili, che consentano lo svolgimento dei quotidiani atti di vita.

Art.7. PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO
1. Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico su ferro, su gomma, su fune nonché di navigazione di ambito regionale, predispongono programmi specifici per l'adeguamento del proprio materiale rotabile e delle proprie strutture ed impianti fissi. Tali programmi devono fissare scadenze temporali per la loro attuazione ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.
2. I programmi di investimento previsti al terzo comma dell'art.2 della legge 15 dicembre 1990 n. 385 dovranno conformarsi a quanto previsto nel comma precedente.
3. E fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai precedenti commi di adeguare il parco veicoli assicurando un minimo del l0% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi entro tre anni dall'approvazione del programma di cui al precedente comma, da parte della Giunta regionale che, a tale riguardo, si avvale della commissione tecnica di cui all'art.4.

Art.8. Acquisto dei veicoli e incentivazione per lo studio e la produzione degli stessi
1. La Giunta regionale all'atto di deliberare i provvedimenti per l'acquisto del materiale rotabile destinato al miglioramento del sistema di trasporto pubblico, privilegia i veicoli che presentano le caratteristiche rispondenti ai requisiti della presente legge e alle sue successive disposizioni attuative.
2. La Regione, al fine di incentivare la produzione di mezzi destinati al trasporto pubblico aventi le caratteristiche di specifica idoneità, stipula apposite convenzioni con le Aziende produttrici per lo studio e la realizzazione di tali veicoli.

Titolo III
DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE, SANZIONATORIE E FINANZIARIE

Art.9. PROGRAMMI COMUNALI DI INTERVENTO
1. I Comuni predispongono, nell'ambito del programma operativo delle opere e degli interventi comunali previsto dall'art.3 della Legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 appositi programmi volti ad adeguare l'ambiente costruito alle finalità della presente legge.
2. Gli Enti e le Società pubbliche che svolgono servizi aperti al pubblico predispongono un programma di adeguamento alle disposizioni della presente legge sui beni immobili di loro proprietà.
3. Tale programma deve fissare scadenze temporali per la sua attuazione ed indicare le modalità di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti.
4. Il programma di cui al secondo e terzo comma viene inoltrato al Sindaco per la predisposizione dei programmi di cui al primo comma.
5. I programmi di cui ai precedenti commi sono costituiti dai seguenti elaborati:
- rilievo di spazi, strutture ed edifici, sia pubblici che privati, aperti al pubblico, riguardante la situazione su tutto il territorio rispetto all'accessibilità, fruibilità e sicurezza di detti luoghi;
- relazione che illustra le azioni da realizzare nei vari settori di cui all'art.2 e definisce le priorità d'intervento in riferimento alla disponibilità finanziaria ed ai programmi di intervento nei settori stessi nonché alle indicazioni contenute nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art.3;
- schede tecniche riferite ai singoli interventi con l'indicazione dell'entità delle opere e dei relativi costi, nonché dei tempi previsti per la realizzazione degli stessi;
- relazione finanziaria contenente, tra l'altro, l'indicazione dei modi con i quali si intende far fronte alle spese.
6. Per la realizzazione dei programmi e dei relativi interventi di cui al presente articolo, i Comuni destinano il 10% dei proventi annuali derivanti dalle concessioni edilizie di cui all'art.3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia, ivi comprese le somme introitate ai sensi dell'art.37 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e della L.R. 7 maggio 1985 n. 51, nonché dalle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da inosservanza di norme relative al diritto di libero accesso in spazi pubblici riservati ai portatori di handicap motori e sensoriali.
7. La concessione di contributi regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e vincolata all'inclusione nei programmi di cui al presente articolo delle opere e degli interventi riferiti al campo d'applicazione della presente legge.

Art.10. SANZIONI
1. Per gli interventi di cui all'art.3 eseguiti in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge si applicano le sanzioni di cui ai seguenti commi.
2. Il Sindaco ordina la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge e la restituzione in pristino in conformità al progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Quando la demolizione o la restituzione in pristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Sindaco rilascia la concessione in sanatoria che, comunque, è subordinata al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia.
3. Nel caso di mancata realizzazione delle opere, previste nel progetto cui si riferisce la concessione o autorizzazione edilizia ovvero la relazione depositata ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco ne ordina l'esecuzione.
4. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previsti da norme vigenti il Sindaco nei casi di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al quarto comma dell'art.5, irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.
5. Le somme introitate dal Comune derivanti da riscossioni di sanzioni pecuniarie di cui ai commi precedenti sono destinate alla realizzazione dei programmi previsti dall'art.9.

Art.11. NORME FINANZIARIE
1. Agli oneri derivanti dall'art.4, ultimo comma, si fa fronte nel 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 720, 940, 1380 del bilancio 1991 .
2. Agli oneri derivanti dall'art.8 si fa fronte nel 1991 con gli stanziamenti dei capitoli 1380, 12260, 12310.
3. Ad altri oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nel 1991 con gli stanziamenti dei cap. 835 e 13410.
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.




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