(B.U.R.T. 18-4-95)
NORME SUI PARCHI, LE RISERVE NATURALI E LE AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE.
Titolo I
Principi generali e norme sulla programmazione
Art.1 - Oggetto e finalità
Art.2 - Parchi, riserve, aree naturali protette di interesse
locale: individuazione, definizione e scopi
Art.3 - Consulta tecnica
Art.4 - Programma triennale regionale
Art.5 - Programma triennale regionale: procedure
Art.6 - Parchi, riserve naturali ed aree naturali di
interesse locale: gestione
Art.7 - Misure di incentivazione e promozione economico-sociale
Titolo II
Parchi regionali e provinciali
Art.8 - Parchi regionali
Art.9 - Parchi provinciali
Art.10 - Piano per il parco provinciale
Art.11 - Piano per il parco provinciale: procedure
Art.12 - Regolamento del parco provinciale
Art.13 - Piano pluriennale economico e sociale del parco
provinciale
Art.14 - Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese
nei parchi provinciali
Titolo III
Riserve naturali ed aree naturali protette di interesse
locale
Art.15 - Riserve naturali
Art.16 - Regolamento delle riserve naturali
Art.17 - Piano economico e sociale delle riserve
Art.18 - Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese
nelle riserve naturali
Art.19 - Aree naturali protette di interesse locale
Titolo IV
Salvaguardia, controlli, vigilanza, commissariamento
e sanzioni
Art.20 - Controllo sulla gestione dei parchi provinciali,
riserve naturali e aree naturali protette di interesse
locale
Art.21 - Vigilanza
Art.22 - Sanzioni amministrative
Art.23 - Sospensione e riduzione in pristino
Titolo V
Patrimonio-contabilità-contratti, espropriazioni,
usi civici, aree contigue
Art.24 - Patrimonio, contabilità e contratti
Art.25 - Aree contigue dei parchi e delle riserve provinciali
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art.26 - Norma finanziaria
Art.27 - Norma abrogativa
Art.28 - Norma transitoria - Programma stralcio
Titolo I
PRINCIPI GENERALI E NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
Art.1. OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente legge in attuazione delle norme quadro
di cui alla L. 6 dicembre 1991, n.394, detta disposizioni
per l'istituzione e la gestione di parchi regionali
e provinciali, riserve naturali e aree naturali protette
di interesse locale al fine di garantire la conservazione
e riqualificazione dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico-culturale e naturalistico della
Regione; la promozione delle attività economiche
compatibili, delle attività ricreative, della
ricerca scientifica della divulgazione ambientale,
nonché della gestione faunistica attraverso
il coordinamento con le normative di settore ed in
particolare con la L.R. 12 gennaio 1994, n.3 nel rispetto
dei criteri e limiti fissati per la gestione del territorio
e la regolamentazione della caccia.
2. L'istituzione dei parchi, delle riserve naturali
e delle aree naturali protette di interesse locale
realizza un sistema che è parte integrante degli
strumenti della pianificazione territoriale regionale
di cui alla L.R. 16 gennaio 1995, n.5 e concorre alla
programmazione regionale.
Art.2. PARCHI, RISERVE, AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE
LOCALE: INDIVIDUAZIONE, DEFINIZIONE E SCOPI
1. I parchi sono sistemi territoriali che, per il loro
particolare valore naturale, scientifico, storico-culturale
e paesaggistico, necessitano di una gestione unitaria
per consentire un'efficace conservazione, ripristino
e miglioramento dell'ambiente naturale e la salvaguardia
delle specie selvatiche. I parchi operano altresì
per lo sviluppo delle attività economiche ecocompatibili
e per la gestione delle risorse faunistiche e ambientali.
2. I parchi regionali, a garanzia di specifici interessi
riconosciuti di carattere unitario, sono individuati
dal Programma triennale regionale delle aree protette,
in seguito denominato <<Programma>>, in
base alla loro estensione territoriale, o al grado
di complessità delle azioni di tutela da realizzare
e all'entità delle risorse necessarie. In tutti
gli altri casi i parchi sono di competenza delle Province.
3. Le riserve naturali sono territori che, per la presenza
di particolari specie di flora o di fauna, o di particolari
ecosistemi naturalisticamente rilevanti, devono essere
organizzati in modo da conservare l'ambiente nella
sua integrità.
4. Le aree naturali protette di interesse locale sono
quelle inserite in ambiti territoriali intensamente
antropizzati, che necessitano di azioni di conservazione,
restauro o ricostituzione delle originarie caratteristiche
ambientali e che possono essere oggetto di progetti
di sviluppo ecocompatibile.
5. Possono far parte delle aree naturali protette di
interesse locale anche biotopi di modesta superficie,
monumenti naturali, aree verdi urbane e suburbane,
purché la loro estensione non concorra al soddisfacimento
degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444.
Art.3. CONSULTA TECNICA
1. Al fine di garantire alla Giunta regionale un adeguato
supporto tecnico-scientifico è istituita la
Consulta tecnica per i parchi, le riserve naturali
e le aree protette di interesse locale, in seguito
denominata <<Consulta>>, presieduta dall'assessore
competente per materia o suo delegato e formata da
13 esperti particolarmente qualificati in tema di protezione
ambientale, gestione delle aree protette, competenze
socio-economiche e pedagogiche.
2. La Consulta è organo di consulenza della Giunta
per l'attuazione della presente legge. In particolare
esprime pareri obbligatori per i profili tecnico-scientifici
in materia di:
a) attuazione coordinata di direttive e regolamenti
comunitari, leggi e regolamenti statali;
b) classificazione delle aree e loro tipologia;
c) formazione ed attuazione del programma triennale
di cui all'art.4;
d) formazione degli strumenti di piano e regolamenti
dei parchi, riserve naturali e aree protette di interesse
locale.
3. La Consulta indirizza e coordina l'attività
dei comitati scientifici dei parchi e, se esistenti,
di quelli delle riserve naturali; in particolare, esprime
pareri e formula proposte per quanto riguarda la sperimentazione,
la ricerca scientifica e l'informazione didattica.
4. La Giunta regionale nomina i componenti della Consulta
con le seguenti modalità:
a) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti
designati dalle associazioni ambientaliste operanti
nel territorio nazionale e rappresentate nel Consiglio
nazionale per l'ambiente di cui all'art.12 della L.
12 dicembre 1991, n.394;
b) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti
designati dalle università degli studi della
Toscana;
c) 3 membri scelti da un elenco di almeno sei esperti
designati dagli organismi di gestione dei parchi della
Toscana;
d) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti
designati dalla Società Botanica Italiana;
e) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti
designati dalla Unione Zoologica Italiana;
f) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti
designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
g) 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti
designati dall'Istituto Nazionale Fauna Selvatica.
5. Ai fini del procedimento di nomina si applicano le
norme di cui alla L.R. 8 marzo 1979, n.11 e successive
modifiche. La Giunta può provvedere alla costituzione
della Consulta non appena sia pervenuta almeno la metà
delle designazioni. I componenti della Consulta cessano
dalla carica alla scadenza di ogni legislatura e non
possono essere nominati per più di due volte
consecutive.
6. Il membro della Consulta che, senza giustificato
motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive,
decade dall'incarico. La decadenza è pronunciata
dalla Giunta regionale, che provvede alla contestuale
sostituzione con altro membro, scelto tra quelli ricompresi
nel medesimo elenco di appartenenza del membro decaduto.
Nello stesso modo si procede in caso di dimissioni
o di decesso del membro della Consulta.
7. Ai membri della Consulta spetta un gettone di presenza
per ogni giorno di riunione nella misura di lire 100.000
lorde, oltre al rimborso spese e all'indennità
di missione, secondo la disciplina prevista per i dirigenti
regionali. L'importo del gettone di presenza è
aggiornato annualmente con atto della Giunta regionale.
Art.4. PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE
1. Ogni tre anni la Regione, con le procedure di cui
all'art.5, approva il programma delle aree protette.
2. Il programma si articola in un Piano d'indirizzo
ed in un provvedimento di riparto delle disponibilità
finanziarie. Il Piano di indirizzo, ai sensi dell'art.9
della legge regionale 9 giugno 1992, n.26, contiene:
a) la individuazione di massima dei territori da ricomprendere
nei parchi regionali, nei parchi provinciali, nelle
riserve naturali e nelle aree protette di interesse
locale, sulla base delle proposte delle Province di
cui al successivo art.5 e sulla base di analisi e valutazioni
in ordine alle caratteristiche delle aree e delle azioni
di tutela e valorizzazione da intraprendere;
b) l'indicazione del termine per l'istituzione di nuovi
parchi, riserve naturali ed aree naturali protette
di interesse locale, ovvero per la modifica di quelli
esistenti, la specificazione dei relativi obiettivi
di tutela e valorizzazione;
c) i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi
gli Enti locali e gli organismi di gestione dei parchi,
nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza,
ivi compresi i compiti relativi alla redazione dei
regolamenti e dei piani dei parchi e alla informazione
ed all'educazione ambientale delle popolazioni interessate,
sulla base delle esigenze di unitarietà delle
aree da proteggere;
d) la promozione di eventuali intese con gli Enti locali
in applicazione del comma 4 dell'art.4 e dell'art.26
della legge 6 dicembre 1991 n.394
e) l'individuazione delle eventuali misure di salvaguardia
da applicarsi fino all'entrata in vigore dei regolamenti
dei nuovi parchi e delle nuove riserve naturali previste
dal Programma.
3. Il provvedimento di riparto delle disponibilità
finanziarie, ai sensi dell'art.13 della legge regionale
9 giugno 1992, n.26, attiene alle singole aree e dispone
per l'esercizio finanziario di riferimento e per i
due esercizi immediatamente successivi. Esso è
adottato annualmente a seguito dell'approvazione dei
bilanci annuali e pluriennali.
4. Al Programma è allegato anche ai sensi dell'art.5
della legge 6 dicembre 1991, n.394, l'elenco delle
aree protette regionali, recante la classificazione
dei parchi provinciali e regionali, delle riserve naturali
e delle aree naturali protette d'interesse locale.
5. Successivamente alla prima approvazione del P.I.T.
e del P.T.C. di cui alla legge regionale 16 gennaio
1995, n.5, la individuazione dei territori dei parchi
ai sensi della lettera a) e delle misure di salvaguardia
di carattere territoriale ai sensi della lettera e)
del primo comma del presente articolo, è fatta
nel rispetto dell'art.7, commi 9 e 11, dell'art.11,
dell'art.20, comma 3, e dell'art.21 della medesima
legge. L'individuazione dei territori dei parchi provinciali
e delle aree protette di interesse locale in sede di
P.T.C., non vincola la Regione all'inserimento degli
stessi nel programma di cui al presente articolo.
Art.5. PROGRAMMA TRIENNALE REGIONALE: PROCEDURE
1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente
legge le Province, sentiti i Comuni e le Comunità
montane e tenuto conto della classificazione delle
aree effettuata dal Consiglio regionale con la deliberazione
19 luglio 1988 n.296, e successive modificazioni, e
degli atti della programmazione regionale di cui alla
legge regionale 9 giugno 1992, n.26, inviano alla Giunta
regionale le proposte d'individuazione di massima dei
territori entro cui istituire i parchi, le riserve
naturali, le aree naturali protette di interesse locale.
2. Entro i successivi sei mesi la Giunta regionale predispone
la proposta del Programma e la sottopone all'approvazione
del Consiglio, tenendo conto degli eventuali indirizzi
statali emanati in attuazione dell'art.4 della legge
6 dicembre 1991, n.394. In mancanza della proposta
delle Province, la Giunta regionale è comunque
tenuta a trasmettere al Consiglio, sentita la Consulta,
la proposta di programma triennale entro 18 mesi dalla
entrata in vigore della presente legge.
3. Entro tre mesi dal ricevimento della proposta della
Giunta, il Consiglio regionale approva il Programma.
Il Programma acquista efficacia dalla data di pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. Il Programma ha durata triennale e conserva efficacia
fino all'approvazione del nuovo Programma, in aggiornamento
del precedente.
5. Almeno 6 mesi prima della scadenza del Programma,
le Province, con la procedura di cui al comma primo,
inviano alla Giunta regionale eventuali proposte di
aggiornamento. Entro i successivi due mesi la Giunta
regionale predispone la proposta di Programma e la
sottopone all'approvazione del Consiglio regionale,
tenendo conto degli eventuali indirizzi statali emanati
in attuazione dell'art.4 della legge 6 dicembre 1991,
n.394.
Art.6. PARCHI, RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI DI
INTERESSE LOCALE: GESTIONE
1. Alla gestione dei parchi, previsti dal Programma
e di competenza regionale, si provvede istituendo,
con legge regionale, Enti dotati di personalità
giuridica di diritto pubblico.
2. Le funzioni relative alla gestione dei parchi provinciali
e delle riserve naturali sono esercitate dalle Province.
3. Le funzioni relative alla gestione delle aree naturali
di interesse locale sono esercitate dai Comuni singoli
od associati o dalle Comunità montane.
Art.7. MISURE DI INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE
1. La gestione dei parchi, delle riserve e delle aree
protette di interesse locale assicura il mantenimento
ed il recupero delle caratteristiche ambientali dei
luoghi interessati, ivi compreso il patrimonio edilizio
esistente, le attività agro-silvo-pastorali
e l'agricoltura biologica quali elementi delle economie
locali da qualificare e valorizzare.
2. Gli strumenti di piano ed in particolare il piano
pluriennale economico e sociale disciplinano la promozione
e lo sviluppo delle iniziative dei soggetti pubblici
e privati finalizzate al conseguimento degli obiettivi
di cui al comma 1.
Titolo II
PARCHI REGIONALI E PROVINCIALI
Art.8. PARCHI REGIONALI
1. I parchi regionali sono istituiti con apposita legge
regionale che ne definisce i confini, stabilisce i
tempi e le modalità di approvazione dello statuto
dell'Ente parco e, nel rispetto dell'autonomia statutaria
dei singoli Enti detta norme sulla composizione degli
organi, sulle modalità di nomina del direttore
e del comitato scientifico, sui tempi e sulle modalità
di approvazione del piano per il parco, sul regolamento
del parco, sul piano pluriennale economico-sociale,
quali strumenti di attuazione delle finalità
istitutive del parco. La legge regionale detta altresì
norme sul personale, sul patrimonio dell'Ente e sulle
sanzioni amministrative conseguenti a violazioni.
Art.9. PARCHI PROVINCIALI
1. Le Province esercitano le funzioni relative alla
gestione dei parchi direttamente o attraverso la costituzione
di aziende speciali o istituzioni in attuazione della
legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Le Province garantiscono la partecipazione degli
Enti locali all'istituzione e alla gestione dei parchi
e delle riserve in applicazione dell'art.22 della legge
6 dicembre 1991, n.394. Resta fermo quanto previsto
dal comma 1, lettera e), dell'art.22 della legge 6
dicembre 1991, n.394.
3. Entro i termini stabiliti dal Programma e sulla base
dell'individuazione di massima ivi prevista, nel rispetto
del P.I.T. e del P.T.C. adottati o approvati ai sensi
della legge regionale 16 gennaio 1995, n.5, le Province,
sentiti gli Enti locali interessati, provvedono a:
a) determinare i confini del parco e delle aree contigue;
b) istituire il parco, indicandone le modalità
di gestione e di finanziamento.
Art.10. PIANO PER IL PARCO PROVINCIALE
1. Il piano del parco provinciale, quale strumento di
tutela dei valori naturali ed ambientali entro perimetri
definitivi, anche in variante di quelli individuati
nell'atto istitutivo, nel rispetto del P.T.C. di cui
alla legge regionale 16 gennaio 1995, n.5 e delle procedure
per le varianti relative, fa riferimento ai contenuti
di cui ai commi 1 e 2 dell'art.12 della legge 6 dicembre
1991, n.394. Ha valore di piano paesistico e di piano
urbanistico. Esso sostituisce i piani paesistici territoriali
ed urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha efficacia
di dichiarazione di pubblico generale interesse, di
urgenza e indifferibilità per gli interventi
in esso previsti.
2. Il piano individua eventualmente gli ambiti territoriali
e gli interventi, ivi compreso l'assestamento forestale,
in relazione ai quali si procede attraverso strumenti
attuativi particolareggiati approvati dalla stessa
Provincia.
Art.11. PIANO PER IL PARCO PROVINCIALE: PROCEDURE
1. Il piano per il parco è adottato dalla Provincia
entro sei mesi dalla sua istituzione. La delibera di
adozione, entro 10 giorni dalla sua esecutività,
è trasmessa alla Giunta regionale e depositata
nelle segreterie di tutti i Comuni territorialmente
interessati per 30 giorni, durante i quali chiunque
ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito
deposito è data immediata notizia al pubblico
mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana.
2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di deposito,
chiunque può presentare osservazioni, opposizioni
e proposte che vengono trasmesse, entro i successivi
30 giorni, dalla Provincia alla Giunta regionale, unitamente
alle proprie controdeduzioni e al piano.
3. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti
di cui al comma 2, la Giunta regionale può pronunciarsi
in ordine alla rispondenza del piano ai criteri e agli
indirizzi di cui all'art.4, comma 2, lett. c), indicando
le modifiche eventualmente da apportare a tal fine.
4. Il piano per il parco è approvato dalla Provincia
entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al
terzo comma. L'atto di approvazione motiva espressamente
le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni
opposizioni e proposte, nonché in ordine alla
eventuale pronunzia della Giunta regionale di cui al
terzo comma e si conforma alle indicazioni contenute
nel Programma. Il piano è pubblicato per estratto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art.12. REGOLAMENTO DEL PARCO PROVINCIALE
1. Il regolamento del parco, nel rispetto del piano,
disciplina l'esercizio delle attività consentite
entro il territorio del parco, in conformità
ai principi stabiliti dall'art.11, comma 2, 3, 4 e
5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed agli indirizzi
previsti dal Programma di cui all'art.4 della presente
legge.
2. Il regolamento è adottato dalla Provincia,
sentito l'organismo di gestione ove istituito, ed è
inviato alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale può pronunciarsi, entro
60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità
del regolamento ai criteri e agli indirizzi recati
dal Programma di cui all'art.4, indicando le eventuali
modifiche da apportare a tal fine.
4. Il regolamento è approvato dalla Provincia
con atto espressamente motivato in relazione alla pronunzia
della Giunta regionale, se pervenuta e in conformità
al Programma.
5. Il regolamento del parco acquista efficacia dopo
90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. Entro tale termine gli Enti
locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue
previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente
il predetto termine le disposizioni del regolamento
del parco prevalgono su quelle degli Enti locali tenuti
alla loro applicazione.
Art.13. PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE DEL PARCO
PROVINCIALE
1. Nel rispetto delle finalità istitutive del
parco, delle previsioni del piano e nei limiti del
regolamento, la Provincia promuove iniziative coordinate
con quelle della Regione e degli Enti locali interessati,
atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale
della collettività residente all'interno del
parco e dell'area contigua.
2. Per i fini di cui al precedente comma la Provincia
adotta un piano pluriennale economico e sociale per
la promozione delle attività compatibili. Qualora
il piano pluriennale, ai fini della realizzazione degli
interventi previsti, comporti la partecipazione di
altri soggetti, sono previste modalità attuative
comprendenti anche gli accordi di programma di cui
all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Il piano determina le iniziative atte a favorire,
nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco,
lo sviluppo del turismo e delle attività locali
connesse. In particolare il piano può prevedere
la concessione di sovvenzioni a privati ed Enti locali;
la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione
e per il risparmio energetico, servizi ed impianti
di carattere turistico-naturalistico; l'agevolazione
e la promozione, anche in forma cooperativa di attività
tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali,
servizi sociali e biblioteche, restauro anche di beni
naturali. Una quota parte di tali attività è
diretta a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato,
nonché l'accessibilità e la fruizione,
in particolare per i portatori di handicap.
4. Per il perseguimento delle finalità del piano
del parco di cui all'art.9 della presente legge, la
Provincia può concedere con specifiche convenzioni,
l'uso del nome e dell'emblema del parco a servizi e
prodotti locali che presentino requisiti di qualità
e che soddisfino le finalità del parco.
5. Il piano pluriennale economico e sociale è
approvato con le procedure di cui all'art.11 e può
essere aggiornato ogni triennio in collegamento con
il Programma.
Art.14. CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI NELLE AREE RICOMPRESE
NEI PARCHI PROVINCIALI
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative
ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese
nei parchi è subordinato al preventivo nulla
osta della Provincia.
2. Nel caso in cui la gestione dell'area protetta sia
affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi
dell'art.9, comma 1, il nulla osta è rilasciato
dall'organismo di gestione.
3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui
all'art.13 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
4. Con il nulla osta sempreché non si sia determinato
per decorrenza dei termini, sono contestualmente rilasciate,
anche in deroga alle competenze di cui alle vigenti
disposizioni, l'autorizzazione per interventi in zone
soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30
dicembre 1923, n.3267 e di autorizzazione per interventi
in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle
leggi 29 giugno 1939, n.1497 e 8 agosto 1985, n.431.
Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9, art.82
del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, come modificato dall'art.1
della legge 8 agosto 1985, n.431, il provvedimento
è trasmesso al Ministero dei beni culturali
ed ambientali.
Titolo III
RISERVE NATURALI ED AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE
LOCALE
Art.15. RISERVE NATURALI
1. Le Province esercitano le funzioni relative alla
gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso
la costituzione di aziende speciali o istituzioni,
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Entro i termini previsti dal Programma e sulla base
dell'individuazione di massima ivi contenuta, nel rispetto
del P.T.C. di cui alla L.R. 16 gennaio 1995 n.5, le
Province, sentiti gli Enti locali interessati, con
proprio atto provvedono a:
a) determinare i confini delle riserve naturali e delle
aree contigue;
b) istituire la riserva naturale indicandone le modalità
di gestione e di finanziamento.
3. Nelle riserve naturali è vietata la caccia,
l'apertura di cave, miniere e discariche, nonché
la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento
di costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di
trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione
d'uso in contrasto con le finalità della riserva.
4. Sono ammesse le utilizzazioni produttive tradizionali,
quelle ecocompatibili e la realizzazione di infrastrutture
indispensabili al conseguimento delle finalità
della riserva; sono altresì consentiti interventi
di contenimento per la conservazione degli equilibri
faunistici ed ambientali.
Art.16. REGOLAMENTO DELLE RISERVE NATURALI
1. Il regolamento della riserva disciplina l'esercizio
delle attività consentite entro il territorio
della stessa, in conformità ai principi stabiliti
dall'art.11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre
1991, n.394 ed agli indirizzi previsti dal Programma.
2. Il regolamento della riserva acquista efficacia dopo
90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana. Entro tale termine gli Enti
locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue
previsioni i propri regolamenti e, se del caso, i propri
strumenti urbanistici. Decorso inutilmente il predetto
termine le disposizioni del regolamento della riserva
naturale prevalgono su quelle degli Enti locali tenuti
alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni
difformi contenute in strumenti urbanistici.
3. All'approvazione del regolamento delle riserve naturali
si applicano i termini e le modalità di cui
all'art.11, relativo alle procedure di approvazione
del piano dei parchi provinciali.
Art.17. PIANO ECONOMICO E SOCIALE DELLE RISERVE
1. Nel rispetto delle finalità istitutive delle
riserve e nei limiti dei rispettivi regolamenti, la
Provincia adotta il piano pluriennale economico e sociale
delle riserve, con gli stessi contenuti, obiettivi
e modalità di approvazione del piano provinciale
di cui all'art.13.
Art.18. CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE NELLE AREE RICOMPRESE
NELLE RISERVE NATURALI
1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative
ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese
nelle riserve naturali, si applicano le disposizioni
di cui all'art.14.
Art.19. AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE
1. I Comuni o le Comunità montane esercitano
le funzioni relative alla gestione delle aree protette
di interesse locale, anche in forma associata, direttamente
o attraverso la costituzione di aziende speciali o
di istituzioni in applicazione della legge 8 giugno
1990, n.142.
2. Entro i termini previsti dal Programma e sulla base
dell'individuazione di massima ivi contenuta, nel rispetto
del P.T.C. di cui alla L.R.16 gennaio 1995, n.5, i
Comuni o le Comunità montane, con proprio atto,
provvedono a:
a) determinare i confini dell'area protetta di interesse
locale;
b) istituire l'area protetta di interesse locale, indicandone
le modalità di gestione e di finanziamento.
3. Allo scopo di dare adeguata tutela alle aree protette,
i Comuni provvedono, in conformità alle previsioni
del Programma, ad adeguare i propri strumenti urbanistici
ed i propri regolamenti entro sei mesi dall'istituzione
dell'area protetta.
Titolo IV
SALVAGUARDIA, CONTROLLI, VIGILANZA, COMMISSARIAMENTO
E SANZIONI
Art.20. CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI PARCHI PROVINCIALI,
RISERVE NATURALI E AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE
LOCALE
1. La Giunta regionale sovrintende e vigila sulla realizzazione
degli interventi previsti dal Programma.
2. La Provincia, le Comunità montane ed i Comuni
nei cui territori sono ricompresi parchi provinciali,
riserve naturali e aree naturali protette di interesse
locale, inviano alla Giunta regionale, entro il 31
marzo di ogni anno, una relazione sull'attività
svolta in attuazione della presente legge e del Programma.
3. In caso di mancato rispetto da parte delle Province
e dei Comuni dei termini previsti dalla presente legge
e dal Programma, la Giunta regionale invia idonea segnalazione
al Comitato regionale di controllo, il quale provvede
ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge regionale
7 luglio 1992, n.31.
Art.21. VIGILANZA
1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti
previsti dalla presente legge, dai piani e regolamenti
dei parchi, dai regolamenti delle riserve naturali
e dai piani e regolamenti dei Comuni per le aree naturali
protette di interesse locale, è affidata a tutti
i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento
e contestazione di illeciti amministrativi in base
alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art.27,
comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n.394, regola
i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello
Stato.
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma
può essere demandato dalla Provincia o, se istituito,
dall'organismo di gestione dei parchi, riserve naturali
e aree naturali protette di interesse locale, anche
a personale di sorveglianza, appositamente individuato
dagli Enti stessi, cui attribuire funzioni di guardia
giurata a norma dell'art.138 del T.U. delle leggi di
Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931,
n.773.
3. L'organismo di gestione organizza, ai sensi dell'art.14
della legge 6 dicembre 1991, n.394, d'intesa con la
Regione e con le Province, corsi speciali di formazione
al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed
esclusivo di guida del parco o della riserva naturale.
Art.22. SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa
vigente, in caso della violazione delle norme di cui
alla presente legge, ai piani e ai regolamenti dei
parchi provinciali, per zone ricomprese nel perimetro
degli stessi e ai regolamenti delle riserve naturali
si applica la sanzione amministrativa da un minimo
di L. 600.000 ad un massimo di L. 6.000.000.
2. Alle violazioni delle disposizioni di cui ai piani
e regolamenti dei parchi per le aree contigue, ai piani
e regolamenti comunali relativi alle aree protette
di interesse locale, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di L. 400.000 ad un massimo
di L. 4.000.000.
3. In caso di violazione di altre disposizioni relative
ai parchi, alle riserve naturali ed alle aree protette
di interesse locale, contenute in ordinanze emanate
dai soggetti responsabili della gestione, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000
a L. 500.000.
4. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione
delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano
le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre
1993, n.85.
5. Le sanzioni sono irrogate dal Presidente della Provincia
per le violazioni avvenute nei parchi provinciali e
nelle riserve naturali provinciali e dal Sindaco per
le violazioni nelle aree protette di interesse locale.
Art.23. SOSPENSIONE E RIDUZIONE IN PRISTINO
1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui
all'art.22 l'autorità competente ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione ai sensi del comma 5 dell'art.22,
qualora venga esercitata un'attività in difformità
della presente legge, dai piani e regolamenti dei parchi,
dai regolamenti delle riserve naturali o dei piani
e regolamenti delle aree naturali protette d'interesse
locale, dispone, indipendentemente dall'emanazione
dell'ordinanza-ingiunzione, l'immediata sospensione
dell'attività medesima ed ordina la riduzione
in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione
delle specie vegetali ed animali con la responsabilità
solidale del committente, del titolare dell'impresa
e del direttore dei lavori in caso di costruzione e
trasformazione di opere. Si applicano altresì
le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art.29 della
legge 6 dicembre 1991, n.394.
Titolo V
PATRIMONIO-CONTABILITÀ-CONTRATTI, ESPROPRIAZIONI,
USI CIVICI, AREE CONTIGUE
Art.24. PATRIMONIO, CONTABILITÀ E CONTRATTI
1. La Regione, ai sensi dell'art.11 della legge 16 maggio
1991, n.20, e gli Enti locali ricompresi nell'area
del parco o della riserva possono mettere a disposizione
degli organismi di gestione i beni che ritengono necessari
per il raggiungimento delle finalità istitutive.
2. In carenza di specifici riferimenti previsionali
e norme desumibili da piani e regolamenti o in deroga
alle eventuali salvaguardie di cui all'art.4, comma
2, lett. e), purché nel rispetto delle generali
finalità istitutive del parco o della riserva,
si procede all'autorizzazione del demanio e patrimonio
regionale, previo parere dell'organismo di gestione;
in caso di parere negativo decide nel merito la Giunta
regionale.
Art.25. AREE CONTIGUE DEI PARCHI E DELLE RISERVE PROVINCIALI
1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione e
gli Enti locali interessati, stabilisce piani e programmi
e le eventuali misure di disciplina della caccia, della
pesca, delle attività estrattive e per la tutela
dell'ambiente, relativi alle aree contigue ai parchi
e alle riserve provinciali, ove occorra intervenire
per assicurare la conservazione dei valori delle aree
stesse.
2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue è
disciplinato dall'art.23 della L.R. 12 gennaio 1994,
n.3.
Titolo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art.26. NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.3
della presente legge, previsti in L. 10.000.000, si
fa fronte con lo stanziamento del cap. 00720 del bilancio
di previsione 1995 che presenta la necessaria disponibilità
e per gli anni successivi con la legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.4,
si fa fronte per il 1995 con lo stanziamento del cap.
16480 e per gli anni successivi con la legge di bilancio.
Art.27. NORMA ABROGATIVA
1. La legge regionale 29 giugno 1982, n.52 e successive
modificazioni è abrogata.
Art.28. NORMA TRANSITORIA - PROGRAMMA STRALCIO
1. In prima attuazione della presente legge e non oltre
sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio
regionale approva, su proposta della Giunta, in deroga
alle procedure di cui all'art.5, un Programma stralcio
per le aree protette.
(c) 1996 Note's