(B.U.R.T. 20-1-1995)
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO.
INDICE
Titolo I
FINALITÀ E INDIRIZZI
Art.1 - Lo sviluppo sostenibile
Art.2 - Le risorse del territorio e l'azione della
Regione e degli Enti Locali
Art.3 - Strutture tecniche per il governo del territorio
Art.4 - Sistema informativo territoriale
Art.5 - Norme generali per la tutela e l'uso del territorio
Titolo II
SOGGETTI E FUNZIONI
Capo I
I COMPITI DELLA REGIONE
Art.6 - Il Piano di indirizzo territoriale
Art.7 - Formazione e approvazione del P.I.T. Modifica
all'articolo 6 della Legge Regionale 9 giugno 1992,
n.26
Art.8 - Verifica di compatibilità
Art.9 - Efficacia del P.I.T.
Art.10 - Potere sostitutivo della Regione
Art.11 - Misure di salvaguardia
Art.12 - Misure cautelari
Art.13 - Istruzioni tecniche
Art.14 - Nucleo tecnico di valutazione
Art.15 - Comitato Tecnico-Scientifico
Capo II
I COMPITI DELLE PROVINCE
Art.16 - Il piano territoriale di coordinamento
Art.17 - Formazione e approvazione del P.T.C.
Art.18 - Garante per l'informazione
Art.19 - Varianti e aggiornamenti del P.T.C.
Art.20 - Efficacia del P.T.C.
Art.21 - Misure di salvaguardia
Art.22 - Funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia
Capo III
COMPITI DEI COMUNI
Art.23 - Piano regolatore generale
Art.24 - Piano strutturale
Art.25 - Formazione del piano strutturale
Art.26 - Varianti del piano strutturale
Art.27 - Efficacia del piano strutturale
Art.28 - Regolamento urbanistico
Art.29 - Programma integrato d'intervento
Art.30 - Formazione del programma integrato d'intervento
Art.31 - Piani attuativi
Art.32 - Valutazione degli effetti ambientali
Art.33 - Misure di salvaguardia
Art.34 - Disciplina delle aree non pianificate
Art.35 - Regolamenti edilizi
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
Art.36 - Accordi di pianificazione
Titolo III
NORME TRANSITORIE
Art.37 - Adempimenti della Regione
Art.38 - Adempimenti della Provincia
Art.39 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
Art.40 - Norme transitorie per l'approvazione degli
strumenti urbanistici comunali e loro varianti
Art. 41 - Abrogazioni
Titolo I
FINALITÀ E INDIRIZZI
Art.1 - LO SVILUPPO SOSTENIBILE
1. La presente legge, di riforma dei principi e delle
modalità per il governo del territorio, orienta
l'azione dei pubblici poteri ed indirizza le attività
pubbliche e private a favore dello sviluppo sostenibile
nella Toscana, garantendo la trasparenza dei processi
decisionali e la partecipazione dei cittadini alle
scelte di governo del territorio.
2. Si considera sostenibile lo sviluppo volto ad assicurare
uguali potenzialità di crescita del benessere
dei cittadini e a salvaguardare i diritti delle generazioni
presenti e future a fruire delle risorse del territorio.
Art.2 - LE RISORSE DEL TERRITORIO E L'AZIONE DELLA REGIONE
E DEGLI ENTI LOCALI
1. Sono risorse naturali del territorio l'aria, l'acqua,
il suolo, gli ecosistemi della fauna e della flora.
Esse esprimono gli equilibri ambientali e lo stato
di salute dell'ecosistema generale a fronte dei quali
è valutata la sostenibilità ambientale
delle trasformazioni del territorio.
2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse
naturali, le città e i sistemi degli insediamenti;
il paesaggio; i documenti materiali della cultura;
i sistemi infrastrutturali e tecnologici.
3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione,
le Province, i Comuni singoli o associati, nel quadro
dei principi della legge 8 giugno 1990, n.142, esercitano
in modo organico e coordinato le funzioni di programmazione,
pianificazione e controllo di cui alla presente legge,
assicurando il collegamento e la coerenza tra politiche
territoriali e di settore.
4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione
dei piani e programmi di competenza statale curandone
la coerenza con il sistema degli atti di governo del
territorio regionale.
5. Ai fini delle intese di cui all'articolo 81 del D.P.R.
24 luglio 1977, n.616, come modificato con D.P.R. 18
aprile 1994, n. 383, la Regione garantisce la partecipazione
effettiva degli Enti locali, in rapporto alle rispettive
competenze, e si conforma al loro parere nei casi di
esclusiva rilevanza territoriale locale.
Art.3 - STRUTTURE TECNICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
1. Le strutture tecniche della Regione e degli Enti
locali per il governo del territorio operano in un
rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai
fini di migliorare la qualità tecnica degli
atti e di favorire la omogeneità dei criteri
metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Regione, le Province, i Comuni assumono gli opportuni
accordi per il perseguimento delle finalità
di cui al primo comma, comunicando l'avvio delle elaborazioni
relative agli atti di pianificazione di competenza
dei rispettivi Enti agli altri soggetti istituzionali
interessati, che forniscono, entro sessanta giorni
dal ricevimento, gli elementi in loro possesso idonei
ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni
necessarie ai fini della corrispondenza tra gli atti
della pianificazione urbanistica comunale e gli atti
della programmazione territoriale provinciale e regionale.
3. Le Province assicurano comunque, se richieste, la
necessaria assistenza tecnica ai Comuni del rispettivo
territorio.
4. La Regione promuove e agevola le forme di assistenza
di cui al terzo comma.
Art.4 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
1. La Regione, le Province e i Comuni singoli o associati
partecipano alla formazione e gestione del sistema
informativo territoriale (S.I.T.).
2. Il S.I.T. costituisce il riferimento conoscitivo
fondamentale per la definizione degli atL.R. er la
verifica dei loro effetti.
3. Sono compiti del S.I.T.:
a) l'organizzazione della conoscenza necessaria al governo
del territorio, articolata nelle fasi della individuazione
e raccolta dei dati riferiti alle risorse essenziali
del territorio, della loro integrazione con i dati
statistici, della georeferenziazione, della certificazione
e finalizzazione, della diffusione, conservazione e
aggiornamento;
b) la definizione in modo univoco per tutti i livelli
operativi della documentazione informativa a sostegno
dell'elaborazione programmatica e progettuale dei diversi
soggetti e nei diversi settori;
c) la registrazione degli effetti indotti dall'applicazione
delle normative e dalle azioni di trasformazione del
territorio.
4. Il S.I.T. è accessibile a tutti i cittadini
e vi possono confluire, previa certificazione nei modi
previsti, informazioni provenienti da enti pubblici
e dalla comunità scientifica.
5. Alla costituzione e alla disciplina del S.I.T. si
provvede, anche con atti successivi, entro un anno,
d'intesa con le Province e i Comuni, nel quadro degli
adempimenti previsti dallo Statuto regionale per garantire
la disponibilità dei dati informativi.
Art.5 - NORME GENERALI PER LA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO
1. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale
si conformano ai principi generali di cui ai seguenti
commi.
2. Gli atti di programmazione e di pianificazione territoriale
assicurano l'adempimento delle finalità previste
dalle leggi nazionali e regionali in materia di protezione
delle bellezze naturali e di tutela delle zone di particolare
interesse ambientale.
3. Nessuna risorsa naturale del territorio può
essere ridotta in modo significativo e irreversibile
in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui
è componente. Le azioni di trasformazione del
territorio sono soggette a procedure preventive di
valutazione degli effetti ambientali previste dalla
legge. Le azioni di trasformazione del territorio devono
essere valutate e analizzate in base a un bilancio
complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali
del territorio.
4. Nuovi impegni del suolo a fini insediativi e infrastrutturali
sono di norma consentiti quando non sussistono alternative
di riuso e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture
esistenti. Devono comunque concorrere alla riqualificazione
dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali
nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del
degrado ambientale.
5. I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione
dei tessuti insediativi sono consentiti se esistano
o siano contestualmente realizzate le infrastrutture
che consentono la tutela delle risorse essenziali del
territorio. In tal senso sono comunque da garantire:
l'approvvigionamento idrico e la depurazione; la difesa
del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a
rischi di esondazione o di frana; lo smaltimento dei
rifiuti solidi; la disponibilità dell'energia
e la mobilità.
6. Tutti i livelli di piano previsti dalla presente
legge inquadrano prioritariamente invarianti strutturali
del territorio da sottoporre a tutela, al fine di garantire
lo sviluppo sostenibile nei termini e nei modi descritti
dall'articolo 1.
Titolo II
SOGGETTI E FUNZIONI
Capo I
I COMPITI DELLA REGIONE
Art.6 - IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE
1. Il piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) è
l'atto di programmazione con il quale la Regione, in
conformità con le indicazioni del programma
regionale di sviluppo di cui all'articolo 4 della L.R.
9 giugno 1992, n.26, stabilisce gli orientamenti per
la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza
a fini di coordinamento la programmazione e la pianificazione
degli Enti locali, e definisce gli obiettivi operativi
della propria politica territoriale.
2. Il P.I.T. contiene:
a) prescrizioni di carattere generale sull'uso e la
tutela delle risorse essenziali del territorio, mediante:
- la individuazione dei sistemi territoriali in base
ai caratteri ambientali, con particolare riferimento
ai bacini idrografici, economici, sociali e culturali,
definendo i criteri di utilizzazione delle risorse
essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
- la identificazione dei sistemi urbani, rurali e montani
e le condizioni per rafforzare gli effetti di complementarietà
e di integrazione tra le varie parti di essi, al fine
di migliorarne la funzionalità complessiva nel
rispetto delle qualità ambientali;
- la individuazione delle azioni per la salvaguardia
delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione
e la difesa dall'inquinamento e la prevenzione delle
calamità naturali, con particolare riferimento
ai bacini idrografici;
b) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in
funzione della localizzazione di:
- aeroporti;
- porti;
- interporti;
- autostrade e itinerari stradali d'interesse regionale;
- ferrovie e impianti ferroviari d'interesse regionale;
- sedi universitarie;
- sedi ospedaliere;
- parchi regionali;
- impianti tecnologici di interesse regionale;
- altri interventi sul territorio di interesse unitario,
riconosciuti come tali dalla legge;
c) prescrizioni localizzative indicate da piani regionali
di settore;
d) prescrizioni in ordine alla pianificazione urbanistico-territoriale
con specifica considerazione dei valori paesistici
ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.431 ;
e) il termine entro il quale la provincia è tenuta
ad adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento
di cui all'articolo 16;
f) il termine ultimo entro il quale le previsioni degli
strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle
prescrizioni del P.I.T. nel caso previsto dall'articolo
11, quarto comma.
Art.7 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL P.I.T. - MODIFICA
ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1992,
N.26
1. La Giunta regionale, ai fini della formazione del
P.I.T., elabora un documento preliminare sui contenuti
del P.I.T. e lo trasmette al Consiglio regionale, alle
Province e ai Comuni interessati anche ai fini dell'articolo
3, secondo comma.
2. Ogni Provincia, per un esame congiunto del documento,
convoca una conferenza di programmazione, ai sensi
dell'articolo 16 della L.R. 9 giugno 1992, n.26, chiamando
a parteciparvi i Comuni, le Comunità montane
e gli altri enti locali del proprio territorio. Alle
conferenze è invitata altresì la Giunta
regionale.
3. Entro 120 giorni dalla trasmissione di cui al primo
comma, il Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta,
convoca una conferenza di programmazione conclusiva,
con la partecipazione delle Province.
4. Le Province espongono in tale occasione le loro osservazioni
e proposte e riferiscono in merito a quelle formulate
dagli enti locali partecipanti alle precedenti conferenze.
5. Degli esiti della conferenza è redatto apposito
verbale, nel quale sono elencate le osservazioni e
proposte finali delle Province.
6. Il P.I.T. è approvato, sentito il comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 15, con deliberazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
e diventa esecutivo con la pubblicazione sul bollettino
ufficiale della Regione.
7. La deliberazione motiva espressamente circa le decisioni
assunte in merito alle osservazioni e proposte verbalizzate
ai sensi del quinto comma.
8. Le procedure di cui ai commi precedenti si osservano
anche nei casi di variante del P.I.T. Le modifiche
e integrazioni al P.I.T. di interesse riferito a limitati
ambiti territoriali possono tuttavia essere disposte
a seguito di conferenze cui partecipino solo le amministrazioni
interessate.
9. Le prescrizioni di carattere territoriale contenute
nei piani regionali di settore, se non previste dal
P.I.T. o da esso difformi, sono adottate contestualmente
alla variante al medesimo e diventano efficaci a seguito
dell'approvazione della variante stessa.
10. Il P.I.T. è sottoposto a verifica da parte
del Consiglio regionale ogni tre anni.
11. I commi 2 e 3 dell'articolo 6 della legge regionale
9 giugno 1992, n. 26, sono soppressi e sostituiti dal
seguente: <<2. Le prescrizioni di carattere territoriale
contenute in atti di programmazione regionale, attuativi
del Prs, ove già non previste nel piano di indirizzo
territoriale (P.I.T.) di cui alla presente legge regionale,
recante "Norme per il governo del territorio",
o difformi da esso, sono adottate contestualmente alla
variante al medesimo e acquistano efficacia subordinatamente
all'approvazione della variante stessa.>>
Art.8 - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ
1. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti
regionali di programmazione settoriale sono preventivamente
sottoposte, al fine di assicurare il massimo coordinamento
delle politiche territoriali, ad una verifica tecnica
di compatibilità relativamente all'uso delle
risorse essenziali del territorio, con esplicito riferimento
agli effetti sulle risorse naturali.
2. La verifica è effettuata dal nucleo tecnico
di valutazione di cui all'articolo 14.
3. Dell'esito delle verifiche è dato espressamente
atto nel provvedimento di approvazione dello strumento
di programmazione settoriale, ovvero nel provvedimento
di approvazione di sue varianti o aggiornamenti .
4. Gli atti regionali di programmazione di cui al primo
comma devono essere integrati, ai fini della verifica
di cui al presente articolo, da uno specifico elaborato
nel quale siano evidenziate le risorse territoriali
di cui si prevede l'utilizzazione, i relativi tempi
e modalità, le risorse essenziali del territorio
comunque interessate dalle azioni di trasformazione,
i parametri per la verifica degli effetti.
5. Ogni atto o provvedimento regionale, o a partecipazione
regionale, cui la legge riconosca effetti in ordine
all'uso delle risorse essenziali del territorio deve
essere previamente sottoposto alla verifica di cui
al presente articolo.
Art.9 - EFFICACIA DEL P.I.T.
1. Alle prescrizioni del P.I.T. si conformano i piani
territoriali di coordinamento delle Province, di cui
all'articolo 16.
Art.10 - POTERE SOSTITUTIVO DELLA REGIONE
1. Qualora i comuni non conformino, entro i termini
stabiliti dal P.T.C. o dal P.I.T. nel caso previsto
dall'art.11, quarto comma, i propri strumenti urbanistici
vigenti alle prescrizioni del Piano Territoriale di
Coordinamento, la giunta regionale trasmette idonea
segnalazione al Comitato regionale di Controllo, il
quale provvede ai sensi degli articoli 45 e 46 della
legge regionale 7 luglio 1992, n.31. Analoga segnalazione
può essere fatta dalla Provincia direttamente
al comitato regionale di controllo o alla Giunta regionale
Art.11 - MISURE DI SALVAGUARDIA
1. Dalla pubblicazione del P.I.T. si applicano le misure
di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952,
n.1902, e successive modificazioni.
2. Sono nulli gli atti assunti in violazione delle misure
di cui al primo comma.
3. Le disposizioni di salvaguardia si applicano a decorrere
dalla data della loro pubblicazione nel 1. E costituito
con deliberazione della Giunta bollettino ufficiale
della Regione e sono immediatamente comunicate alle
Province e ai Comuni interessati. Le misure di salvaguardia
decadono con l'adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali, a seguito dell'approvazione del piano strutturale
di cui all'articolo 24, alle prescrizioni del P.I.T.
o delle sue varianti e comunque decorsi cinque anni
dalla loro entrata in vigore.
4. In caso di inerzia della provincia oltre il termine
stabilito dal P.I.T., le prescrizioni del P.I.T. o
delle sue varianti acquistano l'efficacia del Piano
Territoriale di Coordinamento ovvero prevalgono su
di esso, anche agli effetti della decorrenza dei termini
per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali
alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento.
Art.12 - MISURE CAUTELARI
1. La Giunta regionale può approvare in via eccezionale
particolari disposizioni cautelari, di durata non superiore
a dodici mesi, con i contenuti e gli effetti di cui
all'articolo 11, in occasione di calamità naturali
o nei casi in cui la legge attribuisca alla Regione
poteri straordinari connessi a situazioni di necessità
e di urgenza.
Art.13 - ISTRUZIONI TECNICHE
1. La Giunta regionale approva le istruzioni tecniche
che debbono essere osservate nella redazione degli
atti di programmazione e di pianificazione territoriale,
nonché dei regolamenti edilizi di cui all'articolo
35, di competenza degli enti locali.
2. Le istruzioni, anche ai fini di cui agli articoli
3 e 4, disciplinano in particolare i criteri e le modalità
tecniche:
a) per il rilevamento, l'analisi e la restituzione dello
stato delle risorse territoriali;
b) per la valutazione e la verifica degli atti di cui
al primo comma;
c) per il perseguimento, nei regolamenti edilizi, delle
finalità della presente legge nella scelta dei
materiali e delle tecnologie edilizie con particolare
riferimento ai valori paesaggistici e ambientali.
3. Le istruzioni stabiliscono inoltre gli elaborati
che formano o accompagnano gli atti di programmazione
e pianificazione suddetti, nonché le relative
modalità di elaborazione tecnica e metodologica.
Art.14 - NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE
1. E' costituito con deliberazione della Giunta regionale
un nucleo tecnico di valutazione, composto da dirigenti
delle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
2. Il nucleo è coordinato, su designazione della
Giunta, da uno dei dirigenti che ne fanno parte.
3. Il nucleo è organo consultivo della Giunta
ed è obbligatoriamente sentito per le verifiche
di cui all'articolo 8 e per le valutazioni di impatto
territoriale di cui all'articolo 4, settimo comma,
della legge regionale 9 giugno 1992, n.26.
4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del nucleo
i dirigenti delle Province da esse designati, nei casi
di pareri e valutazioni inerenti atti di interesse
territoriale della Provincia.
Art.15 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
1. E costituito, quale organo consultivo del Consiglio
e della Giunta regionale, un Comitato tecnico-scientifico
composto da 8 membri, nominati dal Consiglio regionale
con criterio interdisciplinare, e presieduto da un
componente della Giunta regionale dalla stessa designato.
2. Il Comitato si pronuncia obbligatoriamente sul P.I.T.
e sui suoi aggiornamenti e varianti, nonché,
ogni qualvolta il Consiglio o la Giunta ne facciano
richiesta, sui principali provvedimenti inerenti materie
della presente legge.
3. Con apposito regolamento, da adottarsi entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale individua le aree culturali e professionali
al fine di garantire il carattere interdisciplinare
del Comitato, nonché i criteri di designazione
dei componenti. Il regolamento detta altresì
i termini per la prima nomina e le norme per il funzionamento
del Comitato.
4. Ai componenti del Comitato è dovuto, per ogni
giornata di seduta, un gettone di presenza di Lire
100.000 (centomila) lorde.
5. Ai componenti che non risiedono e non hanno la propria
sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato
è dovuto, per ogni giornata di seduta, oltre
il gettone di presenza, il trattamento di missione
previsto per i dirigenti regionali di più elevata
qualifica.
6. Ai componenti che, per ragioni attinenti il loro
mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute
del Comitato, si recano in località diverse
da quelle di residenza, è dovuto il trattamento
di missione previsto per i dirigenti regionali di più
elevata qualifica.
7. I membri del Comitato durano in carica cinque anni
e possono essere rinnovati per una sola volta consecutiva.
Capo II
I COMPITI DELLE PROVINCE
Art.16 - IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
1. Il piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) è
l'atto di programmazione con il quale la Provincia
esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento
programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali
della Regione e la pianificazione urbanistica comunale.
2. Con riferimento al territorio provinciale, in conformità
alle prescrizioni del P.I.T. e ferme restando le competenze
dei comuni e degli enti-parco istituiti nel territorio
provinciale, il P.T.C.:
a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse
del territorio;
b) indica e coordina gli obiettivi da perseguire nel
governo del territorio e le conseguenti azioni di trasformazione
e di tutela;
c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione
sul territorio degli interventi di competenza provinciale,
nonché, ove necessario, e in applicazione delle
prescrizioni della programmazione regionale, per la
localizzazione sul territorio degli interventi di competenza
regionale, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma,
lett. b);
d) ha valore di piano urbanistico-territoriale, con
specifica considerazione dei valori paesistici, di
cui alla legge 8 agosto 1985, n.431.
3. Il P.T.C. stabilisce inoltre criteri e parametri
per le valutazioni di compatibilità tra le varie
forme e modalità di utilizzazione delle risorse
essenziali del territorio.
4. Il P.T.C. contiene:
a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del
territorio e il loro grado di vulnerabilità
e di riproducibilità in riferimento ai sistemi
ambientali locali indicando, con particolare riferimento
ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso,
anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo
32;
b) prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione
dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani
c) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in
funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali
e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché
della funzionalità degli stessi in riferimento
ai sistemi territoriali ed alle possibilità
di una loro trasformazione;
d) prescrizioni concernenti la specificazione dei criteri
e degli ambiti territoriali in funzione della localizzazione
degli interventi sul territorio d'interesse unitario
regionale, di cui all'articolo 6, secondo comma, lett.
b);
e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali
di settore;
f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo
5. Le prescrizioni del P.T.C., di cui ai precedenti
commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento
esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo
11, quarto comma.
6. Ai fini di cui al quinto comma, nel P.T.C. sono riportati,
nei limiti in cui incidano sulle risorse del territorio
provinciale, anche le intese di cui all'articolo 81
del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, come modificato con
D.P.R. 18 aprile 1994, n.383, gli accordi di programma
e quant'altro, ai sensi delle vigenti disposizioni,
ed esclusi gli strumenti urbanistici comunali, produca
diretti effetti sull'uso e la tutela delle risorse
del territorio provinciale.
7. Qualora la Provincia non adempia alle disposizioni
del sesto comma, si applica il quarto comma dell'art.11.
8. La Provincia con l'atto di approvazione del P.T.C.
assegna i termini per l'adeguamento degli strumenti
urbanistici comunali alle prescrizioni del P.T.C.
Art.17 - FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL P.T.C.
1. Il presidente della Giunta provinciale avvia il procedimento
di formazione del P.T.C., indicendo a tale effetto
una conferenza di programmazione con i Comuni e le
Comunità montane territorialmente interessati
.
2. Alla conferenza è invitata a partecipare anche
la Giunta regionale.
3. Sono sottoposti all'esame della conferenza, a cura
della Provincia, anche ai fini dell'articolo 3, secondo
comma:
a) gli elementi di cui all'articolo 16, terzo comma;
b) gli obiettivi generali che si ritiene di assumere
nell'uso e nella tutela delle risorse del territorio
provinciale;
c) le valutazioni circa la conformità alle prescrizioni
del P.I.T., ai sensi dell'articolo 9.
4. Entro sessanta giorni dalla conferenza, la Giunta
regionale, i Comuni e le Comunità montane comunicano
al Presidente della Giunta provinciale pareri ed osservazioni
su quanto emerso nel corso della conferenza e su quanto
si ritiene comunque opportuno segnalare ai fini delle
ulteriori fasi del procedimento. Sono inoltre comunicati
i dati e ogni ulteriore elemento necessario ad integrare
o modificare il quadro conoscitivo.
5. Decorso il termine di cui al quarto comma, la provincia
elabora un progetto preliminare di P.T.C. e lo sottopone
all'esame di una nuova conferenza di programmazione
con i Comuni e le Comunità montane, con invito
a partecipare esteso alla Giunta regionale.
6. A seguito della conferenza, la Provincia adotta il
P.T.C. facendo esplicita e puntuale menzione degli
esiti delle conferenze; il P.T.C. è depositato
nella sede della Provincia per la durata di trenta
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha la
facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito
è immediatamente reso noto al pubblico mediante
avviso sul bollettino ufficiale della Regione e pubblicazione
per almeno tre giorni sui tre quotidiani di maggiore
tiratura a livello provinciale.
7. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
scadenza del deposito, possono presentare osservazioni
gli enti locali, altri enti pubblici interessati, enti
ed associazioni economiche, sindacali, culturali ed
ambientaliste, nonché, al solo fine della migliore
redazione dell'atto, ogni altro soggetto interessato.
8. Entro il termine di novanta giorni dalla scadenza
del deposito, la Giunta regionale può pronunciarsi
sulla conformità del piano adottato alle prescrizioni
del P.I.T., indicando ove occorra le modifiche da apportare
a tal fine.
9. Il P.T.C. è approvato dalla Provincia sentito
un apposito nucleo tecnico costituito con la partecipazione
delle competenti strutture provinciali. La deliberazione
motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine
alla pronuncia di cui al comma 8 e si conforma alle
prescrizioni contenute nel P.I.T.
10. La deliberazione motiva espressamente l'eventuale
mancato accoglimento delle osservazioni di cui al settimo
comma.
11. Il P.T.C. è pubblicato sul bollettino ufficiale
della Regione e diventa efficace decorsi sessanta giorni
dalla pubblicazione.
Art.18 - GARANTE DELL'INFORMAZIONE
1. Contestualmente alla convocazione della conferenza
di cui al primo comma dell'articolo 17, la Provincia
dà avviso della procedura attraverso pubblicazione
sul B.U. della Regione Toscana e assicura adeguata
informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente
diffusi nella provincia.
2. Con lo stesso atto è individuato all'interno
della struttura dell'ente o nell'ambito dell'Ufficio
relazioni con il pubblico previsto dall'articolo 12
del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un
garante per l'informazione sul procedimento, con il
compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva
delle scelte dell'amministrazione e dei relativi supporti
conoscitivi e di adottare le forme più idonee
per favorire la partecipazione dei cittadini singoli
o associati.
3. Contestualmente all'avvio della Conferenza di cui
al quinto comma dell'articolo 17, il Garante assicura
l'informazione al pubblico ai sensi del primo comma.
Art.19 - VARIANTI E AGGIORNAMENTI DEL P.T.C.
1. Le varianti al P.T.C. sono approvate con le stesse
procedure di cui all'articolo 17.
2. Per le varianti che si rendono necessarie ai fini
di adeguare il P.T.C. alle prescrizioni della programmazione
regionale, non si applicano i commi dal primo al quinto
dell'articolo 17; la variante del P.T.C., in tal caso,
è adottata sentito il parere dei Comuni interessati.
3. La Provincia, avvalendosi di un apposito osservatorio
permanente, redige ogni due anni una relazione sullo
stato del governo del territorio provinciale, con la
quale:
a) sono aggiornati gli elementi del quadro conoscitivo
su cui si basa il P.T.C.
b) è verificata l'efficacia delle prescrizioni
del P.T.C.;
c) è evidenziata la eventuale necessità
di aggiornare o modificare il P.T.C.
4. Il mero aggiornamento del quadro conoscitivo su cui
si basa il P.T.C. o l'integrazione di questo ai sensi
dell'articolo 16, sesto comma, qualora non comportino
ulteriori modifiche del P.T.C. sono direttamente approvati
dalla Provincia. La delibera di approvazione, una volta
esecutiva, è comunicata alla Giunta regionale
e ai Comuni interessati, è pubblicata sul bollettino
ufficiale della Regione e diventa efficace a decorrere
dalla data di pubblicazione.
Art.20 - EFFICACIA DEL P.T.C.
1. Alle prescrizioni del P.T.C. si conformano gli strumenti
urbanistici comunali.
2. Nei casi di mancato, parziale o inesatto adeguamento,
si applica l'articolo 10
3. Le prescrizioni di carattere territoriale degli atti
provinciali di programmazione settoriale, se non previste
dal P.T.C. o da esso difformi, sono adottate contestualmente
alla variante al P.T.C. medesimo e diventano efficaci
a seguito dell'approvazione della variante stessa.
Art.21 - MISURE DI SALVAGUARDIA
1. Unitamente al P.T.C. o alle sue varianti sono dettate
le opportune disposizioni di salvaguardia, riferite
a determinate zone del territorio provinciale per il
tempo strettamente necessario a dare operatività,
ai sensi della presente legge, alle prescrizioni localizzative
del P.T.C., di cui all'articolo 16, comma quarto, lett.
e), ancorché solo adottate.
2. Le disposizioni di salvaguardia sono immediatamente
comunicate ai Comuni interessati, si applicano a decorrere
dalla data della loro pubblicazione nel bollettino
ufficiale della Regione, hanno i contenuti e gli effetti
di cui rispettivamente al primo, secondo e terzo comma
dell'articolo 11.
Art.22 - FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA
1. Le funzioni di competenza del presidente della Giunta
regionale ai sensi del capo primo della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive modificazioni, sono attribuite
ai presidenti delle Giunte provinciali.
2. Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo
di cui all'articolo 7, ottavo comma, all'articolo 9,
quinto comma, all'articolo 18, ottavo comma, della
suddetta legge, il Sindaco è tenuto a dare immediata
comunicazione al Presidente della Giunta provinciale
dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in
riferimento ai singoli rapporti di polizia giudiziaria.
3. In caso di accertata inerzia del Sindaco, il presidente
della Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere
nel termine di quindici giorni.
4. Decorso il termine di cui al terzo comma senza che
il Sindaco abbia comunicato le determinazioni assunte,
il presidente della Giunta provinciale, nei successivi
trenta giorni, emette i provvedimenti previsti dalla
legge, incaricando il Sindaco della loro esecuzione
e dandone contestuale comunicazione all'autorità
giudiziaria.
5. Le Province trasmettono alla Regione, entro i mesi
di gennaio e di luglio di ogni anno, un analitico resoconto
semestrale dei rapporti pervenuti, dei provvedimenti
adottati e delle attività svolte nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
Capo III
I COMPITI DEI COMUNI
Art.23 - PIANO REGOLATORE GENERALE
1. Il piano regolatore generale (P.R.G.) è costituito
dal complesso degli atti di pianificazione territoriale
con i quali il Comune disciplina l'utilizzazione e
la trasformazione del territorio comunale e delle relative
risorse.
2. Il P.R.G. è composto:
a) dal piano strutturale, di cui all'articolo 24;
b) dal regolamento urbanistico di cui all'articolo 28;
c) dal programma integrato di intervento di cui all'articolo
29.
3. Sono direttamente precetti ed operativi:
a) il regolamento urbanistico e il programma integrato
di intervento;
b) le disposizioni di cui all'articolo 27, secondo comma.
Art.24 - PIANO STRUTTURALE
1. Il piano strutturale (P.S.) definisce le indicazioni
strategiche per il governo del territorio comunale,
quali discendono dal P.T.C. provinciale, integrati
con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità
locale.
2. Il P.S. contiene:
a) il quadro conoscitivo dettagliato, al livello comunale,
delle risorse individuate dal P.T.C.; la ricognizione
delle prescrizioni del P.T.C.;
b) gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio
comunale;
c) la individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali,
insediativi, infrastrutturali, di servizio e funzionali
da realizzare per conseguire i suddetti obiettivi;
d) gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali
di cui all'articolo 32;
e) gli indirizzi e i parametri da rispettare nella predisposizione
della parte gestionale del P.R.G.;
f) gli indirizzi programmatici per la sua attuazione;
g) le salvaguardie, di durata comunque non superiore
a tre anni, da rispettare sino all'approvazione del
regolamento urbanistico;
h) lo statuto dei luoghi che raccoglie gli elementi
dell'inquadramento previsto al comma 6 dell'art.5 nell'ambito
dei sistemi ambientali con particolare riferimento
ai bacini idrografici e dei sistemi territoriali, urbani,
rurali e montani.
3. Gli indirizzi e i parametri di cui al secondo comma,
lett. e), consistono, in particolare:
a) nella individuazione delle invarianti ai sensi dell'articolo
5, sesto comma, attraverso la definizione:
- dei criteri e della disciplina da seguire per la definizione
degli assetti territoriali, anche in riferimento a
ciascuna delle unità territoriali di cui alla
lettera b) del presente comma o a parti di esse;
- delle specificazioni della disciplina degli aspetti
paesistici e ambientali ai sensi dell'articolo 1/bis
della legge 8 agosto 1985, n.431;
b) nella divisione del territorio comunale in unità
territoriali organiche elementari, corrispondenti a
sub-sistemi ambientali, insediativi, infrastrutturali
e funzionali;
c) nella definizione delle dimensioni massime ammissibili
degli insediamenti e delle funzioni, nonché
delle infrastrutture e dei servizi necessari, in ciascuna
unità territoriale organica elementare.
4. Il P.S. contiene inoltre i criteri per la definizione
e la valutazione dei piani e programmi di settore di
competenza comunale, previsti dalla legge, aventi effetti
sull'uso e la tutela delle risorse del territorio.
Art.25 - FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE
1. Il procedimento di formazione del P.S. è avviato
dal comune, con atto che indica:
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle
verifiche compiute sullo stato di attuazione dello
strumento urbanistico comunale vigente;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori
ricerche da svolgere;
la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale
ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3,
secondo comma.
2. Il Comune adotta il progetto di P.S., che è
depositato nella sede comunale per la durata di trenta
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà
di prenderne visione. L'effettuato deposito è
immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso
sul foglio annunci legali della Provincia e tramite
manifesti. Copia del progetto è contestualmente
trasmessa alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
3. La consultazione su tale progetto è allargata
a cittadini e associazioni. Di ciò si fa carico
un garante dell'informazione, individuato dal Comune
analogamente a quanto previsto dall'articolo 18.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
scadenza del deposito chiunque può presentare
osservazioni.
5.11 Comune, entro novanta giorni dalla scadenza del
deposito, si pronuncia nuovamente sul progetto provvisorio,
confermandolo o apportando modifiche conseguenti alle
osservazioni pervenute.
6. La deliberazione di conferma o modifica è
trasmessa alla Provincia ai fini della espressione
del parere di conformità con le prescrizioni
del P.T.C. da inviare nel termine perentorio di sessanta
giorni dal ricevimento dell'atto. Il termine può
essere interrotto per una sola volta per l'eventuale
acquisizione di chiarimenti ed elementi integrativi.
La deliberazione è altresì trasmessa
alla Giunta regionale per conoscenza.
7. Una volta acquisito il parere della Provincia, ovvero
decorso comunque il termine di cui al sesto comma,
il progetto è sottoposto all'approvazione del
Consiglio comunale.
8. La deliberazione del Consiglio comunale richiama
il parere della Provincia se pervenuto, motivando espressamente
le corrispondenti determinazioni assunte e conformandosi
alle localizzazioni di cui all'articolo 16, quarto
comma, lett. c), d) ed e).
9. Il P.S. è immediatamente depositato nella
sede del Comune ed è trasmesso in copia alla
Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
10. Entro trenta giorni dalla trasmissione il Comune
provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della
Regione dell'avvenuta approvazione del P.S.
11. Il P.S. diventa efficace dalla pubblicazione dell'avviso
di cui al decimo comma.
12. Qualora nelle varie fasi di formazione del P.S.
siano apportate sostanziali modificazioni al progetto
di piano pubblicato, il Comune è tenuto ad effettuare
una nuova pubblicazione ai sensi dei comma secondo
e terzo. Si applicano le norme di cui ai commi tre
e seguenti del presente articolo.
Art. 26 - VARIANTI DEL PIANO STRUTTURALE
1. Le varianti al P.S. sono approvate con le procedure
di cui all'articolo 25.
2. Per le varianti che si rendano necessarie ai soli
fini di adeguare il P.S. alle prescrizioni del P.T.C.
si osservano le disposizioni dei commi dal sesto all'undicesimo
dell'articolo 25.
Art. 27 - EFFICACIA DEL PIANO STRUTTURALE
1. Le disposizioni del P.S. sono vincolanti per gli
atti, di cui ai successivi articoli, costituenti la
parte gestionale del P.R.G.
2. Il P.S. ha carattere direttamente precettivo e operativo
relativamente alla localizzazione sul territorio degli
interventi di cui all'articolo 16, quarto comma, lett.
c), d) ed e), e sesto comma, nonché alle salvaguardie
di cui all'articolo 24, secondo comma, lett. g).
Art. 28 - REGOLAMENTO URBANISTICO
1. Il regolamento urbanistico è obbligatorio
per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti
sull'intero territorio comunale.
2. Il regolamento urbanistico contiene:
a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri
abitati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17,
legge 6 agosto 1967, n.765, e dell'articolo 4, D.Lgs.
30 aprile 1992, n.285;
b) la individuazione delle aree all'interno di tale
perimetro sulle quali è possibile, indipendentemente
dal programma integrato d'interventi di cui all'articolo
29, l'edificazione di completamento o di ampliamento
degli edifici esistenti;
c) la individuazione delle aree destinate ad opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto
degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n.
1444;
d) la individuazione delle aree, in conformità
dell'articolo 24, terzo comma, per le quali, in rapporto
alla loro particolare complessità e rilevanza,
si può intervenire solo mediante i piani attuativi
di cui all'articolo 31;
e) la determinazione degli interventi, non riguardanti
le aree di cui al punto d) consentiti all'esterno dei
centri abitati, indipendentemente dal programma integrato
d'interventi di cui all'articolo 29;
f) le infrastrutture da realizzare all'esterno dei centri
abitati;
g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico
ed edilizio esistente.
3.11 regolamento urbanistico è valido a tempo
indeterminato, salvo quanto previsto al quarto comma.
4. Le previsioni del regolamento urbanistico di cui
al secondo comma, lett. c), d) ed f), decadono dopo
cinque anni dall'approvazione del regolamento, se non
siano stati approvati i piani attuativi o i progetti
esecutivi delle infrastrutture.
5. Nei casi in cui siano previsti dal regolamento urbanistico
piani attuativi di iniziativa privata, la decadenza
di cui al quarto comma si ha quando non sia stata stipulata,
entro il quinquennio, la convenzione o i proponenti
non si siano impegnati, per quanto loro compete, con
atto unilaterale d'obbligo a favore del Comune.
6. Per il procedimento di formazione e approvazione
del regolamento urbanistico e delle varianti ad esso,
conformi alle prescrizioni del P.S., si applicano le
procedure di cui ai commi da tre a otto dell'articolo
30.
Art.29 - PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO
1. Il programma integrato d'intervento è lo strumento
facoltativo con il quale l'amministrazione comunale,
in attuazione del piano strutturale, individua le trasformazioni
del territorio da attuare per il periodo corrispondente
al proprio mandato amministrativo che per la loro rilevanza
e complessità, necessitano di una esecuzione
programmata.
2. La durata di validità del programma integrato
d'intervento si intende prorogata non oltre diciotto
mesi dall'entrata in carica della nuova Giunta comunale
a seguito di nuove elezioni, salvo diversa determinazione
del Consiglio comunale.
3. Il programma integrato d'intervento, in conformità
con gli indirizzi ed i parametri di cui al terzo comma
dell'articolo 24, definisce, ai fini degli interventi
da realizzare:
a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie
e navigabili e i relativi impianti, da realizzare o
da trasformare nel periodo di validità del piano;
b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e
le aree destinate all'edificazione, da sottoporre,
in tale periodo, ai piani attuativi di cui all'articolo
31, con indicazione dei vincoli e dei caratteri da
osservare in ciascuna zona;
c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico
o sottoposte a speciali servitù;
d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso
pubblico, nonché ad opere e impianti di interesse
collettivo o sociale;
e) le norme per la propria attuazione.
4. Il programma integrato d'intervento è completato
dalla individuazione delle risorse del territorio utilizzate
e dalla valutazione degli effetti sui sistemi ambientali,
insediativi e socio-economici; dalla valutazione della
fattibilità economico-finanziaria delle trasformazioni
previste con particolare riferimento alla programmazione
delle risorse finanziarie del comune; dal piano urbano
del traffico e dagli altri piani di competenza comunale,
previsti dalla legge regionale, aventi effetti sull'uso
e la tutela delle risorse del territorio.
5. Il programma integrato d'intervento integra le funzioni
e ha gli effetti di cui all'articolo 16 della legge
17 febbraio 1992, n.179.
6. Qualora il programma integrato d'intervento approvato
contenga gli elaborati necessari esso produce gli effetti
dei piani attuativi di cui all'articolo 31.
7. Le previsioni del programma integrato d'intervento
decadono se, entro il termine di validità del
programma, non siano state richieste le concessioni
edilizie, ovvero non siano stati approvati i progetti
esecutivi delle opere pubbliche o i piani attuativi
previsti dal piano. Se quest'ultimo prevede piani d'iniziativa
privata, la decadenza si produce quando non sia stata
stipulata, entro il termine di validità del
piano, la convenzione o i proponenti non si siano impegnati,
per quanto loro compete, con atto unilaterale d'obbligo
a favore del Comune.
Le disposizioni dei piani attuativi, previsti dal programma
integrato d'intervento e definiti durante il periodo
di validità di questo, continuano ad avere efficacia
anche oltre il periodo di validità suddetto.
Art.30 - FORMAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO
1. Il comune, ai fini della formazione del programma
integrato d'intervento, approva entro sessanta giorni
dall'insediamento della Giunta comunale a seguito di
nuove elezioni, un documento programmatico preliminare
e costituisce un apposito ufficio aperto al pubblico,
dandone notizia mediante manifesti e avviso sui quotidiani
di maggiore diffusione locale. Il responsabile dell'ufficio
svolge anche le funzioni di garante dell'informazione
sul procedimento analogamente a quanto previsto dall'articolo
18.
2. Nel termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione
del documento e dalla notizia al pubblico, e secondo
le modalità ivi previste, gli operatori pubblici
e privati che intendono realizzare interventi previsti
dal P.S. nel periodo di validità del programma
integrato d'intervento, presentano all'ufficio di cui
al primo comma le loro proposte, con indicazione degli
immobili interessati, dei tempi di realizzazione degli
interventi e dei dati utili a dimostrarne la fattibilità
e il rispetto dei criteri stabiliti dal P.S.
3. Entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine
per la presentazione delle proposte, il Comune adotta
il progetto di programma integrato d'intervento, unitamente
ai piani di cui all'articolo 29, quarto comma, dando
atto delle proposte pervenute e motivando le conseguenti
determinazioni.
4. Il progetto è depositato nella sede del Comune
per la durata di trenta giorni consecutivi, durante
i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.
L'effettuato deposito è immediatamente reso
noto al pubblico mediante avviso sul foglio annunci
legali della Provincia e tramite manifesti, nonché
alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale.
5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
scadenza del deposito chiunque può presentare
osservazioni, tramite l'ufficio di cui al primo comma.
6. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto
è sottoposto all'approvazione del Consiglio
comunale.
7. La deliberazione del Consiglio comunale richiama
le osservazioni pervenute, motivando espressamente
le corrispondenti determinazioni assunte. Dell'avvenuta
approvazione è data immediata notizia mediante
pubblicazione sul foglio annunzi legali della Provincia.
8. Il programma integrato d'intervento approvato è
immediatamente trasmesso in copia alla Giunta regionale
e alla Giunta provinciale.
9. Le varianti al programma integrato d'intervento e
agli atti che lo integrano sono ammissibili in ogni
tempo, anche su proposta di operatori pubblici e privati.
Si applicano alle varianti le disposizioni del presente
articolo, in quanto compatibili.
Art.31 - PIANI ATTUATIVI
1. I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio
approvati dal Comune, in attuazione del regolamento
urbanistico o del programma integrato d'intervento,
ai fini del coordinamento degli interventi sul territorio
aventi i contenuti e l'efficacia:
a) dei piani particolareggiati, di cui all'articolo
13 della legge 17 agosto 1942, n.1150;
b) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare,
di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167;
c) dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui
all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865;
d) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente,
di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n.457;
e) dei piani di lottizzazione, di cui all'articolo 28
della legge 17 agosto 1942, n.1150;
f) dei programmi di recupero urbano, di cui all'articolo
11 del D.L. 5 ottobre 1993, n.398, convertito con legge
4 dicembre 1993, n.493.
2. Ciascun piano attuativo può avere, in rapporto
agli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia
di uno o più dei piani o programmi di cui al
primo comma.
3. L'atto di approvazione del piano attuativo individua
le leggi di riferimento e gli immobili soggetti ad
espropriazione ai sensi delle leggi stesse.
4. I piani attuativi e le relative varianti sono adottati
e successivamente approvati dal Comune, con le procedure
di cui ai commi da quattro a otto dell'articolo 30.
5. I piani attuativi possono essere adottati ed approvati
contestualmente alle varianti al regolamento urbanistico
o al programma integrato d'intervento, laddove contrastino
con le disposizioni di detti strumenti.
Art.32 - VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
1. Gli atti di pianificazione territoriale del Comune,
di cui al presente capo, contengono, anche sulla base
del quadro conoscitivo del P.T.C., di cui all'articolo
16, quarto comma, la valutazione degli effetti ambientali
attraverso:
a) la individuazione delle aree e dei beni di rilevanza
ambientale;
b) l'analisi dello stato delle risorse soggette a modificazione;
c) l'indicazione delle finalità degli interventi
previsti e dei motivi delle scelte rispetto ad altre
alternative;
d) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili
impatti sull'ambiente;
e) la individuazione dei livelli di criticità
delle aree e delle risorse interessate;
f) l'indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre
o compensare gli effetti negativi sull'ambiente, individuando
la disponibilità delle risorse economiche da
impiegare;
g) l'accertamento del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. Le analisi di cui al primo comma, lett. a), b), c),
d), e) si avvalgono del sistema informativo di cui
all'articolo 4 e lo implementano. L'accertamento di
cui al primo comma, lett. g), è effettuato,
limitatamente alle previsioni di insediamenti industriali
e di attività produttive in genere, avvalendosi
del parere preventivo delle strutture competenti per
i controlli ambientali .
3. Le valutazioni degli effetti ambientali riguardano
in particolare i seguenti fattori e le loro interrelazioni:
il suolo, l'acqua, l'aria, le condizioni microclimatiche,
il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti,
i fattori socio-economici.
4. La legge regionale e le istruzioni tecniche di cui
all'articolo 13 stabiliscono norme specifiche per garantire
l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
5. L'adeguatezza delle indagini previste dall'articolo
1 della legge regionale 17 aprile 1984, n.21, anche
in riferimento alle direttive tecniche regionali, è
certificata in solido dal tecnico abilitato che le
ha effettuate e dal tecnico progettista dello strumento
urbanistico.
6. Gli elaborati relativi alle indagini di cui al quinto
comma sono depositati prima dell'adozione dello strumento
urbanistico presso il competente ufficio del genio
civile, il quale provvede, prima dell'approvazione
dello strumento stesso, ad esprimere al Comune il proprio
parere sull'adeguatezza delle indagini e a dettare
ove occorra le necessarie prescrizioni.
Art.33 - MISURE DI SALVAGUARDIA
1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, sospende
ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia,
quando riconosca che tali domande siano in contrasto
con il progetto di atto di pianificazione territoriale
adottato dal Comune e con le salvaguardie contenute
nel P.I.T., ai sensi dell'articolo 11, e nel P.T.C.,
ai sensi dell'articolo 21.
2. La sospensione opera fino alla data di approvazione
e di efficacia dell'atto di pianificazione e comunque
non oltre cinque anni dalla data di adozione dell'atto.
Art.34 - DISCIPLINA DELLE AREE NON PIANIFICATE
1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali
sia intervenuta la decadenza di cui all'articolo 28,
quarto comma.
2. Nelle aree non pianificate, se esterne al perimetro
dei centri abitati definito dal regolamento urbanistico,
ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, lett. a),
sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti
dal regolamento stesso ai sensi dell'articolo 28, secondo
comma, lett. e).
3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro suddetto,
sono consentiti esclusivamente gli interventi di recupero
di cui all'articolo 31, lett. a), b), c) e d), della
legge 5 agosto 1978, n.457.
4. Sono fatte salve le norme più restrittive
disposte dalla legge a tutela del suolo, dell'ambiente,
dell'igiene, della sicurezza dei cittadini, del patrimonio
storico, artistico e culturale.
Art.35 - REGOLAMENTI EDILIZI
1. I regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della
legge 17 agosto 1942, n.1150, sono approvati dai Comuni
ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1990,
n.142.
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE
Art.36 - ACCORDI DI PIANIFICAZIONE
1. Il presidente della Regione, ovvero il presidente
della Provincia o il sindaco, in rapporto al prevalente
interesse del rispettivo ente, può promuovere
la conclusione di un accordo di pianificazione nei
casi in cui risulti necessaria, ai fini del coordinamento
delle azioni, la contestuale definizione o variazione
di più atti di programmazione o pianificazione
territoriale disciplinati dalla presente legge e attribuiti
alla competenza di amministrazioni diverse.
2. Il soggetto promotore ai sensi del primo comma verifica
la possibilità di concludere l'accordo di pianificazione
nel corso di una conferenza, da lui convocata, tra
i rappresentanti legali di tutte le amministrazioni
interessate, intendendo per tali amministrazioni gli
enti e organismi competenti a deliberare gli atti di
programmazione o pianificazione territoriale suddetti,
ovvero competenti ad esprimere su di essi pareri, intese,
nulla osta o assensi comunque denominati.
3. L'accordo di pianificazione, che deve comunque garantire
il rispetto delle finalità della presente legge,
l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento
e la coerenza complessiva del sistema di programmazione
e pianificazione territoriale, consiste nel consenso
unanime delle amministrazioni interessate espresso
in sede di conferenza.
4. L'accordo determina la definizione o variazione degli
atti di programmazione o pianificazione territoriale,
qualora sia ratificato, entro quaranta giorni, a pena
di decadenza, dai Consigli degli enti competenti a
deliberare gli atti stessi ed è approvato con
decreto del Presidente della Regione. La variazione
ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione
del decreto sul bollettino ufficiale della Regione.
5. Accordi di pianificazione possono essere promossi
e conclusi, secondo le disposizioni e per gli effetti
di cui ai commi precedenti, anche per definire o variare
un solo atto di programmazione o pianificazione territoriale
di cui alla presente legge, quando ciò risulti
necessario ai fini di un proficuo coordinamento delle
azioni, nel corso del procedimento di formazione di
un diverso atto di programmazione o pianificazione
territoriale. L'accordo di pianificazione, in tal caso,
è promosso dal rappresentante legale dell'ente
competente a deliberare l'atto del quale è in
corso il procedimento di formazione.
6. Qualora il procedimento di formazione degli atti
o dell'atto di programmazione o pianificazione territoriale,
da fare oggetto di accordo di pianificazione ai sensi
del presente articolo, preveda espressamente, in corrispondenza
ad una sua qualsiasi fase, la possibilità della
presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti
interessati, si applicano le seguenti disposizioni:
- il soggetto promotore provvede, contestualmente all'avvio
del procedimento, alla nomina del garante dell'informazione
che opera in analogia a quanto previsto dall'articolo
18;
- l'accordo di pianificazione, una volta concluso e
sottoscritto, è depositato presso la sede degli
enti interessati;
- il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale
della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior
diffusione regionale e locale;
- tutti gli interessati possono prendere visione dell'accordo
durante il periodo di deposito e presentare osservazioni
nei trenta giorni successivi;
- decorso il termine per la presentazione di osservazioni,
le amministrazioni che hanno partecipato all'accordo
di pianificazione sono nuovamente convocate, a cura
del soggetto proponente, e riesaminano l'accordo sulla
luce delle eventuali osservazioni pervenute;
- qualora unanimemente le amministrazioni interessate
confermino l'accordo o pervengano ad un nuovo accordo,
si procede alla approvazione, ratifica e pubblicazione
ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e quarto
comma;
- L'atto di ratifica richiama le osservazioni pervenute
e motiva espressamente le determinazioni conseguenti
.
Titolo III
NORME TRANSITORIE
Art.37 - ADEMPIMENTI DELLA REGIONE
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale elabora il P.I.T. con i
contenuti di cui all'articolo 6 e lo trasmette al Consiglio
Regionale, alle Province ed ai Comuni, ai sensi dell'articolo
7.
2. Entro il medesimo termine di cui al primo comma,
la Giunta regionale approva le istruzioni tecniche,
ai sensi dell'art.13.
3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale provvede alla costituzione
del nucleo di valutazione di cui all'articolo 14.
4. Gli atti del Quadro regionale di coordinamento territoriale
approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale
31 dicembre 1984, n.74, e succ. mod. conservano la
loro efficacia fino all'approvazione degli atti provinciali
di cui all'articolo 38.
5. Le prescrizioni ed i vincoli approvati o adottati
ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 31-12-1984 n.74
acquistano il valore delle salvaguardie ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 11.
6. Per le modificazioni agli atti del QRCT e al perimetro
delle aree protette, fino all'approvazione del P.T.C.
o degli atti di cui all'articolo 38, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore
della presente legge. <<Continuano altresì
ad applicarsi, fino all'approvazione del P.T.C., le
sanzioni previste dalla legge regionale 29 giugno 1982,
n.52 e successive modificazioni per violazioni alla
disciplina del sistema regionale delle aree protette.>>
(così modificato dalla L.R.59/95).
Art.38 - ADEMPIMENTI DELLA PROVINCIA
1. Le Province, con le procedure previste dall'articolo
17 ed i contenuti di cui all'articolo 16, approvano
il P.T.C. tenendo conto:
a) delle attività di coordinamento promosse dai
Comuni in base all'articolo 8 della L.R. 31 dicembre
1984, n.74;
b) degli atti di pianificazione paesistica ed ambientale
elaborati dalle Province in base alla L.R. 29 giugno
1982, n.52.
In assenza del P.I.T. le Province tengono inoltre conto
degli atti del QRCT, di cui all'articolo 2 della L.R.
31-12-1984, n.74.
2. Il P.T.C. può essere approvato anche per atti
successivi, riguardanti singole porzioni del territorio
provinciale.
3. Le Province sono comunque tenute ad approvare il
P.T.C., riferito alla totalità del territorio
provinciale, entro due anni dall'entrata in vigore
della presente legge.
4. Sulle proposte di coordinamento, adottate dalle Province
ai sensi dell'art.7 e dell'art.8, quarto comma, della
legge regionale 31 dicembre 1984, n.74, e successive
modificazioni, il Consiglio regionale esprime il proprio
parere di conformità alle disposizioni degli
atti del QRCT approvati ed alle indicazioni del PRS
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, ovvero dalla trasmissione alla Regione
se successiva. Ricevuto il parere di conformità,
gli atti sono approvati dalle Province ai sensi e per
gli effetti dell'art.17, commi nono, decimo e undicesimo.
Art.39 - ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
1. I comuni, entro dieci anni dall'approvazione dello
strumento urbanistico generale avvenuta ai sensi dell'art.11
della legge regionale 31-12-1984, n.74, e successive
modificazioni, o dell'art.40 della presente legge,
sono tenuti a provvedere all'approvazione del P.S.
e del regolamento urbanistico. I comuni che alla data
di entrata in vigore della presente legge risultino
dotati di strumento urbanistico generale approvato
prima del 1 gennaio 1989, sono tenuti a provvedere
all'approvazione del P.S. e del regolamento urbanistico
entro il 31 dicembre 1998.
2. Decorsi i termini di cui al primo comma e fino alla
data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione del P.S. e del regolamento urbanistico, la
concessione ad edificare è rilasciata esclusivamente
nei casi di cui alla L. 5 agosto 1978, n.457, articolo
31, primo comma, lett. a), b), c), d) nei casi di cui
alla legge 25 marzo 1982, n.94, articolo 6, comma 3,
lett. b) e c) e per gli interventi previsti dai programmi
pluriennali d'attuazione già approvati.
3. Prima dell'approvazione dei P.T.C. o degli atti di
cui all'articolo 38, secondo comma, i Comuni possono
provvedere all'approvazione del P.S., del regolamento
urbanistico ed eventualmente del Programma integrato
d'intervento; in tal caso è necessaria la conclusione
di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'articolo
36.
Art.40 - NORME TRANSITORIE PER L'APPROVAZIONE DEGLI
STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E LORO VARIANTI
1. Agli strumenti urbanistici o loro varianti adottati
dai Comuni prima della data di entrata in vigore della
presente legge, continuano ad applicarsi le norme procedurali
e di salvaguardia statali e regionali vigenti alla
data suddetta. Sono immediatamente efficaci le previsioni
anche parziali di detti strumenti che in sede di approvazione
regionale non siano state oggetto di stralci o prescrizioni
Le previsioni degli strumenti che in sede di approvazione
regionale siano stati oggetto di prescrizioni che non
comportino ulteriori elaborazioni ed approfondimenti
da parte del Comune, acquistano immediata efficacia
qualora il Consiglio comunale ne prenda atto senza
controdedurre ad essi ed adeguando gli elaborati relativi.
Nelle aree stralciate si applicano le disposizioni
dell'articolo 34, terzo e quarto comma.
2. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento
urbanistico comunale, ai sensi dell'articolo 39, si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi
da tre a sette per l'approvazione di strumenti urbanistici
attuativi o loro varianti, di varianti agli strumenti
urbanistici generali, che non comportino riduzione
della dotazione complessiva di standard, limitatamente
ai seguenti casi:
a) varianti necessarie per realizzare opere pubbliche
di esclusivo interesse comunale
b) varianti necessarie per realizzare i servizi e le
infrastrutture, la cui localizzazione sia già
stata definita attraverso atti di programmazione sovracomunale
definitivamente approvati;
c) varianti necessarie per apportare limitate modifiche
alla disciplina urbanistica, conseguente alla definizione
di progetti esecutivi di opere pubbliche;
d) varianti necessarie per apportare rettifiche di minima
entità alle perimetrazioni di zona, che complessivamente
non comportino incremento di volume o di superficie
utile degli edifici;
e) varianti di mera trascrizione degli strumenti urbanistici
vigenti su basi cartografiche aggiornate;
f) varianti previste dalle seguenti leggi regionali:
- varianti di cui all'articolo 1, quinto comma ed all'articolo
4 della L.R. 19 febbraio 1979, n.10, recante <<Norme
urbanistiche transitorie relative alle zone agricole>>
- varianti di cui alla L.R. 21 maggio 1980, n.59 recante
<<Norme per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente>>, che, limitatamente alle
zone omogenee classificate A ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n.1444, prevedano interventi di manutenzione,
restauro e ristrutturazione edilizia, nonché
interventi, riguardanti non più del 10% delle
volumetrie oggetto delle varianti stesse, di ristrutturazione
urbanistica esclusivamente finalizzata al recupero
del degrado degli assetti insediativi;
- varianti alla vigente disciplina del recupero del
patrimonio edilizio esistente ai sensi degli articoli
5 e 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n.59 e
della legge regionale 19 febbraio 1979 n.10, articolo
1, quinto comma, che non riguardino immobili già
classificati come soggetti a restauro o risanamento
conservativo o comunque già definiti di rilevante
valore storico, artistico o ambientale
- varianti di cui all'articolo 14 della L.R. 31 ottobre
1985, n.61 necessarie per l'attuazione del piano regionale
per gli impianti di distribuzione di carburanti;
- varianti di cui all'articolo 5, secondo comma, della
L.R. 26 maggio 1993, n.34 recante <<Norme per
lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica>>;
- varianti di cui all'articolo 8, secondo comma, della
legge regionale 17 ottobre 1994, n.76, relativa alla
<<Disciplina delle attività agrituristiche>>.
3. La variante è adottata dal Comune ed è
depositata nella sede comunale per la durata di trenta
giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà
di prenderne visione. L'effettuato deposito è
immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso
sul foglio annunci legali della Provincia e tramite
manifesti. Dell'avvenuta adozione è data contestualmente
notizia alla Giunta regionale ed alla Giunta provinciale.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
scadenza del deposito, chiunque può presentare
osservazioni
5. Una volta acquisite le osservazioni, il progetto
di variante è sottoposto all'approvazione del
Consiglio comunale.
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione
della variante richiama le osservazioni pervenute,
motivando espressamente le corrispondenti determinazioni
assunte.
7. La variante approvata è trasmessa in copia
alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale ed
è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
8. Fino all'approvazione del P.S. e del regolamento
urbanistico ai sensi dell'articolo 39, per tutte le
varianti diverse da quelle di cui al primo e secondo
comma, si applicano le seguenti disposizioni.
9. Il procedimento di formazione della variante è
avviato dal Comune, che indica con propria deliberazione:
a) gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle
verifiche compiute sullo stato di attuazione dello
strumento urbanistico comunale vigente;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori
ricerche da svolgere;
la deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale
ed alla Giunta provinciale ai fini dell'articolo 3,
comma secondo.
10. La variante è adottata dal Consiglio comunale
con propria deliberazione, che è depositata
nella sede comunale per la durata di trenta giorni
consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà
di prenderne visione. L'effettuato deposito è
immediatamente reso noto al pubblico mediante avviso
sul foglio annunci legali della Provincia e tramite
manifesti. Copia del progetto è contestualmente
trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia.
11. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
scadenza del deposito chiunque può presentare
osservazioni .
12. Il Comune entro sessanta giorni dal termine di cui
all'undicesimo comma, si pronuncia nuovamente sulla
variante confermandola o apportando modifiche conseguenti
alle osservazioni pervenute.
13. La deliberazione di conferma o modifica è
trasmessa alla Giunta regionale ed alla Provincia ai
fini della espressione dei rispettivi pareri, da inviare
nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento
dell'atto di cui al dodicesimo comma.
14. L'espressione dei pareri di cui al tredicesimo comma,
nel termine ivi previsto, può avvenire nel corso
di una conferenza di servizi indetta dal Sindaco ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni
.
15. Una volta acquisiti i pareri predetti, ovvero decorso
comunque il termine di cui al tredicesimo comma, la
variante è sottoposta all'approvazione del Consiglio
comunale.
16. La deliberazione del Consiglio richiama i pareri
pervenuti, motivando espressamente le corrispondenti
determinazioni assunte.
17. La variante è immediatamente depositata nella
sede del Comune ed è trasmessa in copia alla
Giunta regionale e alla Giunta provinciale.
18. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, il Comune
provvede a dare avviso sul bollettino ufficiale della
Regione dell'avvenuta approvazione della variante e
della data di deposito dell'atto.
19. La variante diventa efficace dalla pubblicazione
dell'avviso di cui al diciottesimo comma.
20. Nel caso che il Consiglio comunale non si adegui
ai pareri di cui al tredicesimo comma, la Giunta regionale
dispone eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo
11.
21. Per l'adozione e approvazione di strumenti urbanistici
o loro varianti fino all'approvazione del Piano Strutturale
e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Comune può
optare tra l'applicazione delle disposizioni di cui
al primo comma o di quelle dei commi da 8 a 20.
Art.41 - ABROGAZIONI
1. Salvo quanto previsto all'articolo 37, sono abrogati:
- i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della
L.R. 17 maggio 1974, n.17, recante <<Norme per
l'acquisizione di edifici, di aree ed attrezzature
per esecuzione di nuove opere di ampliamento e di adeguamento
di locali da destinare alle scuole regionali di formazione
professionale e alle attività connesse con le
materie trasferite nel campo della istruzione e cultura>>;
- l'articolo 8 della L.R. 27 maggio 1974, n.22 recante
<<Interventi per il reperimento e l'utilizzazione
di risorse idriche, nonché per lo smaltimento
e la depurazione delle acque di rifiuto>>
- le parole <<ovvero adottato e trasmesso all'autorità
competente per l'approvazione>> del primo comma
e i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 della
L.R. 11 marzo 1975, n.19, recante <<Interventi
per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio>>;
- l'articolo 7 della L.R. 22 luglio 1978, n.46 recante
<<Norme per l'attuazione del D.P.R. 24-7-1977
n.616>>;
- le parole da <<nonché la Commissione>>
fino a <<settore>> del secondo comma dell'articolo
6 e le parole <<sentita la C.R.T.A. nella composizione
di cui all'articolo 5>> del secondo comma dell'articolo
7 della L.R. 9 agosto 1979, n.36, recante <<Ordinamento
dei porti e degli approdi turistici della Toscana>>
e successive modificazioni;
- i commi primo e secondo, le parole <<Ai fini
di cui al comma precedente>> del comma terzo
e il comma quinto dell'articolo 3 della L.R. 2 novembre
1979, n.52, recante <<Sub-delega ai comuni delle
funzioni amministrative riguardanti la protezione delle
bellezze naturali> e successive modificazioni;
- i commi quarto e quinto dell'articolo 11 e l'articolo
25 della L.R. 30 aprile 1980, n.36, recante <<Disciplina
transitoria per la coltivazione di cave e torbiere>>
e successive modificazioni;
- i commi quarto e settimo dell'articolo 5, le parole
<<sono adottati senza la prescritta autorizzazione
regionale e>> del comma quinto, il comma sesto
e le parole <<da parte della Regione>>
del comma settimo dell'articolo 7, gli articoli 11
e 12 della L.R. 21 maggio 1980, n.59, recante <<Norme
per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio
esistente>>;
- l'articolo 9/bis della L.R. 13 aprile 1982, n.31,
recante <<Agevolazioni contributive e creditizie
per la realizzazione, la modificazione e l'adeguamento
di impianti di depurazione e di pretrattamento degli
scarichi idrici, degli insediamenti produttivi agricoli
di cui alla L. 319/76 e successive modificazioni e
integrazioni concernente norme per la tutela delle
acque dall'inquinamento>> e successive modificazioni;
- la legge regionale 29 giugno 1982, n.52, e successive
modificazioni, recante <<Norme per la formazione
del sistema delle aree protette, dei parchi e delle
riserve naturali in Toscana>> fatta eccezione
per l'articolo 1, comma 1, e per il titolo III;
- i commi secondo e terzo dell'articolo 5 della L.R.
2 agosto 1983, n.57, recante <<Piano regionale
dei mercati all'ingrosso>>;
- i commi secondo e terzo dell'articolo 2 della L.R.
17 aprile 1984, n.21, recante <<Norme per la
formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici
ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione
dell'articolo 20 della legge 10-12-1981, n.741 >>
e successive modificazioni;
- il Titolo I della L.R. 30 giugno 1984, n.41, recante
<<Norme regionali di attuazione della L. 10/1977:
<<Norme per la edificabilità dei suoli>>
e successive modifiche, abrogazione della L.R. 24-8-1977
n.60>> e successive modificazioni;
- l'articolo 6 della L.R. 13 novembre 1984, n.65, recante
<<Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi
e dei fanghi>> e successive modificazioni;
- la L.R. 31 dicembre 1984, n.74, recante <<Norme
urbanistiche integrative>> e successive modificazioni;
- i commi secondo e terzo dell'articolo 3 della L.R.
7 maggio 1985, n.51, recante <<Prime disposizioni
di attuazione della L. 47/1985 recante norme in materia
di controllo attività urbanistico-edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria opere abusive>>;
- il primo comma dell'articolo 5 della L.R. 7 maggio
1985, n.57, recante <<Finanziamenti per la redazione
e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente>>;
- il terzo comma dell'articolo 11 della L.R. 7 maggio
1985, n.57, recante <<Finanziamenti per la redazione
e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio
edilizio esistente";
- il terzo comma dell'articolo 11 della L.R. 7 maggio
1985, n.59, recante <<Norme per il riassetto
del consorzio zona industriale apuana ai sensi dell'articolo
65 del D.P.R. 616/1977>> e successive modificazioni;
- l'articolo 14 della L.R. 31 ottobre 1985, n.61, recante
<<Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative
dei Comuni in materia di impianti di distribuzione
automatica di carburanti per uso autotrazione>>
e successive modificazioni;
- il comma secondo dell'articolo 5 della L.R. 12 marzo
1988, n.17, recante <<Interventi per la tutela
dell'Etnia-rom>>;
- la L.R. 30 agosto 1989, n.54, recante <<Misure
di salvaguardia in pendenza dell'approvazione degli
strumenti urbanistici>>;
- la L.R. 26 gennaio 1990, n.4, recante <<Modificazioni
e integrazioni alle LL.RR. 74/1984 e 52/1982 Contenuti
paesistici e ambientali della pianificazione urbanistica>>;
- l'articolo 9 della L.R. 8 ottobre 1992, n.49, recante
<<Interventi per la promozione delle attività
motorie>> e successive modificazioni;
- le parole da <<Tali varianti>> fino a
<<legge regionale 31 dicembre 1984, n.74>>
del primo comma dell'articolo 5, l'articolo 8 e le
parole da <<Tali varianti>> fino a <<L.R.
31 dicembre 1984 n.74>> del terzo comma dell'articolo
10 della L.R. 26 maggio 1993, n.34, recante <<Norme
per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione
ittica>>;
- la L.R. 12 novembre 1993, n.86, recante <<Norme
urbanistiche transitorie relative alla realizzazione
di opere pubbliche su aree di vincolo decaduto>>;
- le parole da <<ai sensi>> fino a <<successive
modificazioni>> del primo comma dell'articolo
2, le parole da <<Entro sei mesi>> fino
a <<area sciistica>> del quinto comma e
il sesto comma dell'articolo 4 della L.R. 31 dicembre
1993, n.93, recante <<Norme in materie di piste
da sci e impianti a fune ad esse collegati >>;
- le parole da <<il piano e le relative modifiche>>
fino a <<74 e successive modificazioni>>
del comma terzo dell'articolo 5 della L.R. 23 maggio
1994, n.39, recante <<Disposizioni regionali
per l'attuazione della L. 28-2-1985 n.47 in materia
di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione
d'uso degli immobili>>;
- il comma quarto dell'articolo 6 e il comma secondo
dell'articolo 7 della L.R. 27 giugno 1994, n.48, recante
<<Norme in materia di circolazione fuori strada
dei veicoli a motore>>;
- gli articoli 1 e 2 della L.R. 21 luglio 1994, n.53,
recante <<Norme urbanistiche transitorie per
le grandi strutture di vendita>>;
- le parole <<adottate ai sensi e per gli effetti
dell'art.9, secondo comma, lett. d), della L.R. 31
dicembre 1984, n.74>> di cui al secondo comma
dell'articolo 8 della legge regionale 17 ottobre 1994,
n.76, recante <<Disciplina delle attività
agrituristiche>>.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, cessano
di avere efficacia le disposizioni della L.R. 3 luglio
1972, n.17 <<Norme per l'esercizio delle funzioni
trasferite o delegate alla Regione dal D.P.R. 15-1-1972,
n.8, in materia di urbanistica e viabilità,
acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale>>,
che riguardano la sezione urbanistica e beni ambientali
della C.R.T.A.
3. E' abrogata ogni altra disposizione di leggi regionali,
ancorché speciali, in contrasto con la presente
legge.
(c) 1996 Note's