[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 21 LUGLIO 1994, N.53

NORME URBANISTICHE TRANSITORIE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.

(con le modifiche apportate dalla L.R.5/95)

Art.1. - VARIANTI URBANISTICHE
Si omette in quanto abrogato dall'art.41 della L.R.5/95.

Art.2. - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Si omette in quanto abrogato dall'art.41 della L.R.5/95.

Art.3. - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE AI FINI COMMERCIALI
1. La modifica delle destinazioni d'uso per l'insediamento di grandi strutture di vendita è ammessa solo in conformità alle specifiche previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Le modifiche delle destinazioni d'uso di cui al primo comma, anche in assenza di opere edilizie, sono soggette ad autorizzazione del sindaco, rilasciata in conformità alle disposizioni recate in materia dalla legge regionale emanata in attuazione dell'art.25 della legge 28 febbraio 1985, n.47.
3. Per gli edifici e i complessi edilizi esistenti per i quali si rendano opportune modifiche della destinazione d'uso al fine di localizzarvi strutture di grande distribuzione in difformità dalle previsioni del piano regolatore, dovrà procedersi ad apposita variante, adottata nel rispetto della legge regionale 21 maggio 1980, n.59.




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