NORME URBANISTICHE TRANSITORIE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA.
(con le modifiche apportate dalla L.R.5/95)
Art.1. - VARIANTI URBANISTICHE
Si omette in quanto abrogato dall'art.41 della L.R.5/95.
Art.2. - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI
Si omette in quanto abrogato dall'art.41 della L.R.5/95.
Art.3. - RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
AI FINI COMMERCIALI
1. La modifica delle destinazioni d'uso per l'insediamento
di grandi strutture di vendita è ammessa solo
in conformità alle specifiche previsioni degli
strumenti urbanistici.
2. Le modifiche delle destinazioni d'uso di cui al primo
comma, anche in assenza di opere edilizie, sono soggette
ad autorizzazione del sindaco, rilasciata in conformità
alle disposizioni recate in materia dalla legge regionale
emanata in attuazione dell'art.25 della legge 28 febbraio
1985, n.47.
3. Per gli edifici e i complessi edilizi esistenti per
i quali si rendano opportune modifiche della destinazione
d'uso al fine di localizzarvi strutture di grande distribuzione
in difformità dalle previsioni del piano regolatore,
dovrà procedersi ad apposita variante, adottata
nel rispetto della legge regionale 21 maggio 1980,
n.59.
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