[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 13 APRILE 1995, N.59

(B.U.R.T. 18-4-95)

LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N.5 RECANTE <<NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO>>. INTEGRAZIONE ALLE NORME TRANSITORIE.

Art.1 - INTEGRAZIONE ALL'ART.37, SESTO COMMA, DELLA L.R. 16 GENNAIO 1995, N.5
Si omette in quanto giā integrato al sesto comma dell'art.37 della L.R. 16 gennaio 1995, n.5.

Art.2 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART.11 DELLA L.R. 31 DICEMBRE 1984, N.74, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITĀ DEL CONSIGLIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 APRILE 1995
1. Nel periodo di sospensione dell'attivitā del Consiglio regionale per le elezioni regionali del 23 aprile 1995, la competenza all'approvazione degli atti di cui all'art.11 della L.R. 31 dicembre 1984, n.74, e succ. mod., č attribuita alla Giunta regionale fino alla data di insediamento delle commissioni consiliari permanenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli atti giā trasmessi dalla Giunta regionale al Consiglio ai sensi dell'art.11 della L.R. 31 dicembre 1984, n.74, e successive modificazioni, e non ancora approvati alla data di sospensione dell'attivitā del Consiglio ai sensi dell'art.3 della legge 17 febbraio 1968, n.108.




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