(B.U.R.T. 21 aprile 1995, n.31)
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NELLE ZONE CON PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA.
Art.1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La presente legge disciplina gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura
e delle attività ad essa connesse in funzione
della tutela ed utilizzazione del territorio.
2. La presente legge si applica nelle zone con esclusiva
o prevalente funzione agricola, individuate dal piano
regolatore generale comunale di cui all'art.23 della
L.R. 16-1-95 n.5 recante "Norme per il governo
del territorio".
3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici
comunali previsto dall'art.39 della Legge regionale
citata, la presente legge si applica alle aree classificate,
negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone
omogenee e ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444,
ed a quelle comunque destinate all'agricoltura da tali
strumenti, anche se definite in maniera diversa da
quelle del suddetto D.M.
4. I Comuni possono individuare negli strumenti urbanistici
comunali e all'interno delle zone di cui al comma 2,
aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare
l'ambiente e il paesaggio agrario. Tale normativa prevede
l'integrazione dell'agricoltura con altri settori produttivi
per la valorizzazione dell'economia rurale e montana.
Art.2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Ai fini della presente legge, sono considerate attività
agricole quelle previste dall'art.2135 del Codice Civile
nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni
normative comunitarie, nazionali e regionali.
2. Ai fini della presente legge sono considerate connesse
a quelle agricole le seguenti attività esercitate
da una o più aziende agricole:
a) le attività di promozione e di servizio allo
sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della
forestazione;
b) le attività faunistico-venatorie;
c) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni
normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge
può contenere ulteriori specifiche in ordine
alla definizione delle attività di cui al comma
2.
Art.3 - NUOVE COSTRUZIONI RURALI
1. Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione
del fondo e all'esercizio delle attività agricole
e di quelle connesse sono consentite secondo quanto
disposto dai successivi commi; fermo l'obbligo di procedere
prioritariamente al recupero degli edifici esistenti
secondo quanto previsto dall'art.5 comma 4 della L.R.
16-1-1995 n.5.
2. L'azienda agricola per realizzare nuove costruzioni
rurali deve mantenere in produzione superfici fondiarie
minime non inferiori a:
a) 0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate,
riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture
è protetto in serra;
b) 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo
irriguo;
d) 6 ha per colture seminative, seminativo arborato,
prato, prato irriguo;
e) 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo,
pascolo arborato e castagneto da frutto;
f) 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento
colturale la superficie fondiaria minima si intende
raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la
somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici
dei terreni di ciascuna qualità colturale per
le relative superfici fondiarie minime previste dal
comma 2.
4. Le Province, col piano territoriale di coordinamento
di cui all'art.16 della L.R. 16-1-1995 n.5, possono
stabilire superfici minime maggiori di quelle definite
al comma 2; con tale piano le Province definiscono
inoltre ulteriori parametri per consentire alle aziende
agricole la realizzazione di nuove costruzioni rurali
in considerazione di:
a) prodotto lordo vendibile
b) impegno di manodopera
c) tipologie produttive.
5. Non sono consentite nuove costruzioni rurali nelle
aziende agricole che, dopo l'entrata in vigore della
presente legge, siano state interessate, al di fuori
di quanto previsto dai programmi di cui all'art.4,
da trasferimenti parziali di proprietà nei dieci
anni precedenti la presentazione della domanda di concessione.
6. Sono fatti salvi i trasferimenti che abbiano origine
da risoluzione di contratti di mezzadria, da procedure
espropriative o da successioni ereditarie, o derivanti
obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie
o nazionali.
7. L'edificazione di nuove costruzioni ad uso abitativo
è consentita, fermo quanto previsto dal comma
2, se riferita esclusivamente all'esercizio delle attività
agricole di cui all'art.2 comma 1, e alle esigenze
abitative degli imprenditori agricoli, impegnati nella
conduzione del fondo, così come definiti dalla
L.R. 12-1-1994 n.6 o degli addetti impiegati a tempo
indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate
dal programma di cui all'art.4, il quale deve comunque
prevedere la necessità di utilizzo di almeno
1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa.
8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti
ad essi, provvedono a disciplinare le costruzioni rurali
ad uso abitativo fissandone le dimensioni e le tipologie,
disponendone eventualmente anche l'eventuale divieto
di realizzazione in determinate aree; in via transitoria
e fino a tale definizione la dimensione massima ammissibile
di ogni unità abitativa è di mq. 110
di superficie dei vani abitabili.
9. La costruzione di annessi agricoli è consentita
qualora risulti commisurata alla capacità produttiva
del fondo o alle reali necessità delle attività
connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal
programma di cui all'art.4. Gli strumenti urbanistici
comunali o apposite varianti ad essi definiscono le
dimensioni massime degli annessi che possono essere
realizzati dalle aziende agricole anche in assenza
dell'attribuzione del valore di piano attuativo al
programma di cui all'art.4.
10. La costruzione di annessi agricoli non è
sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiarie
previste dal comma 2 per le aziende che esercitano
in via prevalente l'attività di coltivazione
in serra fissa, di allevamento di ovicaprini o di animali
minori, nonché la cinotecnica e l'acquacoltura.
Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni
dell'attività dell'azienda nel rispetto delle
vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali
e comunali. La prevalenza delle attività di
cui al presente comma è verificata quando tali
attività determinano almeno 1'80% del prodotto
lordo vendibile.
11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le
opere necessarie alla realizzazione di annessi agricoli
eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero
riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi
di cui al comma 2 può essere consentita solo
se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici
comunali.
12. E' ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle
attività di cui all'art.2, di manufatti precari
realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente
appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente
le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione
dello stato dei luoghi. L'installazione potrà
essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco
nella quale si dichiari:
a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche,
le dimensioni e la collocazione del manufatto;
b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto,
comunque non superiore ad un anno;
c) il rispetto delle norme di riferimento;
d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine
del periodo di utilizzazione.
Art.4 - PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE
1. Gli interventi di cui al precedente art.3, sono consentiti
a seguito dell'approvazione di un programma aziendale
di miglioramento agricolo-ambientale che metta in evidenza
le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi
o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo
aziendale.
2. Il programma contiene:
a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda
b) una descrizione degli interventi programmati per
lo svolgimento dell'attività agricole e/o delle
attività connesse nonché degli altri
interventi previsti per la tutela e la valorizzazione
ambientale;
c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi
necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro
dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento
delle strutture produttive;
d) l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare
e dei relativi fondi collegati agli stessi;
e) l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda
ritenuti non più necessari e coerenti con le
finalità economiche e strutturali descritte
dal programma
f) la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione
del programma stesso.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge
può contenere ulteriori specifiche in ordine
alla redazione del programma.
4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non
inferiore a 10 anni, e può essere modificato
su richiesta dell'azienda agricola dopo il primo triennio
a scadenze biennali.
5. Il programma è approvato dal Comune, previo
parere dell'Ente delegato in materia di agricoltura
e Foreste, tale parere consiste:
a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali
b) nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali
e idrogeologici
c) in presenza del P.T.C., di cui all'art.16 della L.R.
16-1-1995 n.5, nella verifica di conformità
con esso.
Nel caso in cui l'ente delegato sia diverso dalla Provincia,
esso acquisisce il parere di cui alle lettere b) e
c) attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi
dell'art.14 della L. 7-8-90 n.241. Tale parere è
rilasciato nel termine perentorio di 60 giorni dal
ricevimento della richiesta di parere da parte del
Comune che, trascorso detto termine, procede comunque
all'esame e all'eventuale approvazione del programma.
6. L'approvazione del programma costituisce condizione
preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni
edilizie. La realizzazione del programma è garantita
da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere
a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca
in particolare l'obbligo per il richiedente:
a) di effettuare gli interventi previsti dal programma,
in relazione ai quali è richiesta la realizzazione
di nuove costruzioni rurali;
b) di non modificare la destinazione d'uso agricola
delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie
allo svolgimento delle attività agricole e di
quelle connesse per il periodo di validità del
programma;
c) di non modificare la destinazione d'uso agricola
delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare,
per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;
d) di non alienare separatamente dalle costruzioni il
fondo alla cui capacità produttiva sono riferite
le stesse;
e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale
delle pertinenze individuata degli edifici eventualmente
non più utilizzabili a fini agricoli;
f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione
degli interventi di cui alle lettere a) ed e);
g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento.
In ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori
al maggior valore determinato dalla inadempienza.
Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno
corrispondere le relative modifiche alle convenzioni.
7. Il programma, qualora contenga previsioni di interventi
di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione
oltre i limiti di cui all'art.3 comma 9 o dell'art.5
comma 1, ha valore di piano attuativo ai sensi e per
gli effetti dell'art.31 della L.R. 16-1-1995 n.5, ed
è corredato dagli elaborati necessari.
8. Il Programma qualora preveda la realizzazione di
strutture di interesse di più aziende agricole,
riferite alle attività di cui art.2, è
proposto congiuntamente da tutte le aziende interessate
o dal legale rappresentante delle stesse. La convenzione
relativa impegna contestualmente le aziende interessate.
Art.5 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. Sono consentiti i seguenti interventi sul patrimonio
edilizio esistente delle aziende agricole, che non
comportano mutamento della destinazione d'uso agricola:
a) manutenzione;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici
né delle unità abitative;
d) ristrutturazione urbanistica senza aumento delle
superfici né delle unità abitative, nei
limiti del 10% del volume dei fabbricati aziendali
e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito;
e) ampliamenti, "una tantum", non superiori
al 10% del volume o della superficie utile del fabbricato
oggetto della richiesta di concessione, fino ad un
massimo di 300 mc. e comunque entro i limiti dimensionali
previsti dallo strumento urbanistico comunale, purché
tali interventi non comportino un aumento delle unità
abitative.
2. Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola
sono consentiti interventi di manutenzione, restauro,
ristrutturazione edilizia e, nei limiti del 10% del
volume del fabbricato esistente, di ristrutturazione
urbanistica.
3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione
d'uso delle costruzioni rurali, ivi compresi quelli
per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi
dell'art.5 della Legge regionale 10-2-1979 n.10 e quelli
di cui all'art.4 della presente legge, sono consentiti
previa sottoscrizione di convenzione da registrare
e trascrivere a cura del Comune e a spesa del richiedente,
che individui le pertinenze degli edifici, comunque
non inferiore ad 1 ha, e che impegni i proprietari
alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale
di queste, fornendo idonee garanzie, ovvero, in presenza
di pertinenze di dimensioni inferiori, previa corresponsione
di specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi
al miglioramento ambientale del sistema insediativo,
in misura comunque non inferiore alla quota massima
prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Tali oneri ed impegni sostituiscono gli oneri di urbanizzazione
di cui all'art.5 della legge 28 gennaio 1977 n.10.
4. Sono consentiti, previa approvazione del programma
aziendale di miglioramento agricolo-ambientale di cui
all'art.4 e fermo restando il rispetto delle superfici
fondiarie minime di cui all'art.3, commi 2 e 3, gli
interventi relativi a:
a) ristrutturazione edilizia con aumento di superfici
o delle unità abitative agricole;
b) ristrutturazione urbanistica, di cui all'art.31 della
legge 5 agosto 1978, n.457, oltre i limiti fissati
dalla lettera d) del comma 1, o comunque con aumento
delle superfici o delle unità abitative agricole;
c) ampliamenti volumetrici eccedenti i limiti di cui
al 1 comma, lettera e) o comunque con aumento di unità
abitative agricole;
d) mutamento della destinazione d'uso agricola degli
immobili che fanno parte di aziende agricole di dimensioni
superiori a quelle fissate dal precedente art.3, comma
2.
5. Gli immobili che mutano la destinazione d'uso agricola,
sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti
urbanistici generali.
Art.6 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI E DI PUBBLICO
INTERESSE
1. Per consentire la realizzazione di impianti pubblici
o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni,
al trasporto energetico e dell'acqua, non previsti
dagli strumenti urbanistici comunali, i Comuni provvedono
con apposite varianti agli strumenti urbanistici stessi.
Art.7 - COMPITI DI COORDINAMENTO DELLE PROVINCE
1. Le Province nel piano territoriale di coordinamento
di cui all'art.16 della L.R. 16-1-1995 n.5, definiscono
indirizzi, criteri e parametri per:
a) la individuazione nei P.R.G. comunali delle zone
con esclusiva o prevalente funzione agricola;
b) la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo
ambientale;
c) l'individuazione degli interventi di miglioramento
fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale
di cui all'art.4 comma 2 lettera b)
d) l'individuazione degli interventi di sistemazione
ambientale da collegare al recupero degli edifici che
comporta il mutamento della destinazione d'uso agricola,
delle pertinenze minime di tali edifici, degli oneri
da porre a carico dei proprietari in mancanza di tali
pertinenze;
e) l'omogeneità dei contenuti delle convenzioni
di cui all'art.4 comma 6.
Art.8 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge ne approva il regolamento
di attuazione.
Art.9 - NORME TRANSITORIE
1. Fino all'approvazione del piano strutturale previsto
dalla L.R. 16-1-1995 n.5 conservano efficacia le disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge,
ancorché approvati in applicazione della L.R.10-2-79
n.10.
2. La disciplina del recupero del patrimonio edilizio
esistente contenuta negli strumenti urbanistici comunali
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, prevale su quanto disposto dall'art.5 fino all'approvazione
del piano strutturale previsto dalla L.R.16-1-1995
n.5.
3. Sono altresì fatti salvi gli impegni assunti
in base alle convenzioni e agli atti d'obbligo unilaterali
sottoscritti in base alle disposizioni della L.R. 10-2-79,
n.10.
4. Alle richieste di concessione presentate prima dell'entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi,
se di maggior favore, le norme vigenti al momento della
presentazione.
Art.10 - ABROGAZIONI
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) L.R. 19 febbraio 1979, n.10, recante "norme
urbanistiche transitorie relative alle zone agricole"
e successive modifiche e integrazioni;
b) il 3o ed il 5o comma dell'art.4 della L.R. 21 maggio
1980 n.59, recante "norme per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente";
c) l'art.9/bis della L.R. 13 aprile 1982 n.31 recante
norme in materia di agevolazioni contributive e creditizie
per gli insediamenti produttivi agricoli;
d) il comma 5o dell'art.6 della L.R. 26 maggio 1993
n.34, recante "norme per lo sviluppo dell'acquacoltura
e della produzione ittica";
e) il comma 8 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994
n.76 recante "Disciplina delle attività
agrituristiche".
Art.11 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI
1. Al comma 3o dell'art.7 della L.R. 21 maggio 1980
n.59, recante "norme per gli interventi per il
recupero del patrimonio edilizio esistente", sono
soppresse le parole "fermo restando quanto specificamente
disciplinato all'ultimo comma dell'art.1 della L.R.
19 febbraio 1979 n.10".
2. Il n. 6) del comma 2o dell'art.6 della L.R. 13 aprile
1982 n.31, recante norme in materia di agevolazione
contributive e creditizie per gli insediamenti produttivi
agricoli, è così sostituito:
<<6) programma di miglioramento agricolo ambientale
(nei casi in cui è prescritta la concessione
edilizia) previsto dall'art.5 della L.R. 14-4-95 n.64
concernente la disciplina degli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione
agricola.>>
3. Al comma 2o dell'art.3 della L.R. 20 giugno 1988
n.46, relativa agli "interventi regionali per
l'elettrificazione rurale", sono soppresse le
parole "ancorché già deruralizzati
ai sensi della L.R. 19-2-1979 n.10".
4. Al comma 1o lettera a) dell'art.4 della L.R. 23 gennaio
1989 n.10, recante "norme generali per l'esercizio
delle funzioni amministrative in materia di agricoltura,
foreste, caccia e pesca", sono soppresse le parole
"ed adozione del parere ai fini urbanistici previsto
dalla L.R. 10/79".
5. L'art.4 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, recante "norme
per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione
ittica", è sostituito dal seguente:
<<Art.4 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI
1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati ai
fini della presente legge annessi agricoli ed ad essi
si applica la legge regionale n.64/95.
2. Gli impianti previsti dal programma di miglioramento
agricolo ambientale di cui alla sopracitata L.R. 14-4-1995
n.64, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di
cui al Regolamento CEE 2328 del 15 luglio 1991 e successive
modificazioni, che rientrano nei limiti individuati
nell'allegato "A" alla presente legge, sono
considerati commisurati alla capacità produttiva
del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate
all'art.1 della L.R.64/95.
I programmi ed i piani devono dimostrare che le dimensioni
e i volumi delle opere, di cui si chiede la realizzazione,
sono commisurati alla capacità produttiva delle
vasche. Il piano è altresì integrato
da una relazione che descriva in modo sintetico gli
effetti previsti:
- sui corpi idrici e sulle falde;
- sul suolo;
- sulla morfologia del territorio;
- sulla vegetazione.
3. I Comuni possono individuare nei propri strumenti
urbanistici generali ambiti nei quali non e consentita
tale realizzazione>>.
6. L'art.5 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, è
sostituito dal seguente:
<<Art.5 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI
1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che
eccedono i limiti di cui all'allegato A, è consentita
nelle zone di cui all'art.1 della legge regionale 14-4-95
n.64 purché sia espressamente prevista e disciplinata
negli strumenti urbanistici comunali. In sede di formazione
del piano regolare generale, o con apposite varianti,
il Comune può destinare specifiche aree all'attività
di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano
di cui all'art.27 della legge 28 ottobre 1971, n.865
in presenza di iniziative con carattere prevalentemente
industriale.>>
7. Al comma 1o dell'art.6 della L.R. 26 maggio 1993
n.34, le parole "fino all'entrata in vigore delle
normative provinciali previste dalla medesima legge"
sono soppresse e sono così sostituite: "fino
all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento
delle Province."
8. Al comma lo dell'art.7 della L.R. 26 maggio 1993
n.34, le parole "di cui all'art.4, terzo comma"
sono soppresse e sono così sostituite: "di
cui all'art.4, secondo comma".
9. Al comma 2o dell'art.7 della L.R. 26 maggio 1993
n.34, le parole "previa sottoscrizione delle convenzioni
o atti d'obbligo unilaterali di cui all'art.5 della
L.R. 19-2-1979 n.10" sono soppresse e sono così
sostituite: "previa sottoscrizione delle convenzioni
di cui all'art.5 della L.R. 14-4-95 n.64".
10. All'art.9 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, è
aggiunto il seguente comma:
"3. In caso di impossibilità di pervenire
agli accordi di programma, ovvero agli accordi di pianificazione
di cui all'art.36 della L.R. 16-1-1995 n.5 recante
"norme per il governo del territorio", la
Regione provvede ai sensi e per gli effetti degli artt.
6, 7 e 10 della citata L.R. 16-1-1995 n.5, recante
"norme per il governo del territorio".
11. Il comma 4 dell'art.5 della L.R. 17 ottobre 1994
n.76 recante "Disciplina delle attività
agrituristiche" è così sostituito:
"4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo
e secondo comma viene dimostrata mediante specifica
relazione sull'attività agrituristica prevista
per il triennio successivo. Qualora sussistano le condizioni
per la presentazione del programma di miglioramento
agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R. 14-4-1995,
n.64, la relazione sull'attività agrituristica
integra tale .strumento. Qualora le imprese intendano
accedere ai finanziamenti pubblici tale relazione è
sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità
triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle
leggi vigenti."
12. Il comma 1 dell'art.8 della L.R. 17 ottobre 1994
n.76 recante "Disciplina delle attività
agrituristiche" è così sostituito:
"1. L'esercizio dell'agriturismo è consentito
nelle aree di cui all'art.1 della L.R. 14-4-95 n.64,
e nelle zone classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n.1444, A non urbanizzate ed F parchi, negli
strumenti urbanistici comunali."
13. La lettera c) del comma 1 dell'art.9 della L.R.
17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle
attività agrituristiche" è sostituita
dalle presenti lettere:
"c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo
riconosciuti non più necessari alla conduzione
del fondo in base al programma di cui all'art.4 della
L.R. 14-4-1995 n.64
d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione
urbanistica."
14. Il comma 5 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994
n.76 recante "Disciplina delle attività
agrituristiche" è così sostituito:
"5. Non è consentita la ristrutturazione
ai fini agrituristici degli annessi agricoli costruiti
ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Legge
Regionale 19 febbraio 1979, n.10, nonché in
quelli costruiti ai sensi dell'art.3 comma 10 e 11
della L.R. 14-4-1995, n.64."
15. Il comma 6 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994
n.76 recante "Disciplina delle attività
agrituristiche" è così sostituito:
"6. Le concessioni edilizie relative agli interventi
disciplinati dal presente articolo sono rilasciate
previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti
d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 5, terzo
comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n.10,
nonché delle convenzioni di cui all'art.4 comma
6 della L.R. 14-4-1995, n.64. Tali concessioni sono
rilasciate gratuitamente."
16. La lettera b) del comma 2 dell'art.13 della L.R.
17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle
attività agrituristiche" è così
sostituita:
"b) Il parere espresso dall'Ente delegato in agricoltura,
competente per territorio, sulla principalità
dell'attività agricola, sulla connessione dell'attività
agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione
degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredata,
a seconda dei casi, da copia del programma di miglioramento
agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R.14-4-1995,
n.64, del piano aziendale o della relazione di cui
al precedente articolo 5, approvati."
17. Al 2o comma dell'art.40 della L.R. 16-1-1995 n.5
il lo alinea della lettera f) è soppresso ed
è sostituito dal seguente:
"- varianti di cui alla L.R.14-4-95 n.64 recante
la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola,"
(c) 1996 Note's