[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA14 APRILE1995, N.64

(B.U.R.T. 21 aprile 1995, n.31)

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA NELLE ZONE CON PREVALENTE FUNZIONE AGRICOLA.

Art.1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La presente legge disciplina gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse in funzione della tutela ed utilizzazione del territorio.
2. La presente legge si applica nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, individuate dal piano regolatore generale comunale di cui all'art.23 della L.R. 16-1-95 n.5 recante "Norme per il governo del territorio".
3. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali previsto dall'art.39 della Legge regionale citata, la presente legge si applica alle aree classificate, negli strumenti urbanistici comunali vigenti, zone omogenee e ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, ed a quelle comunque destinate all'agricoltura da tali strumenti, anche se definite in maniera diversa da quelle del suddetto D.M.
4. I Comuni possono individuare negli strumenti urbanistici comunali e all'interno delle zone di cui al comma 2, aree soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente e il paesaggio agrario. Tale normativa prevede l'integrazione dell'agricoltura con altri settori produttivi per la valorizzazione dell'economia rurale e montana.

Art.2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Ai fini della presente legge, sono considerate attività agricole quelle previste dall'art.2135 del Codice Civile nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.
2. Ai fini della presente legge sono considerate connesse a quelle agricole le seguenti attività esercitate da una o più aziende agricole:
a) le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
b) le attività faunistico-venatorie;
c) tutte quelle comunque definite tali da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla definizione delle attività di cui al comma 2.

Art.3 - NUOVE COSTRUZIONI RURALI
1. Le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle connesse sono consentite secondo quanto disposto dai successivi commi; fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti secondo quanto previsto dall'art.5 comma 4 della L.R. 16-1-1995 n.5.
2. L'azienda agricola per realizzare nuove costruzioni rurali deve mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a:
a) 0,8 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
b) 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
c) 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
d) 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
e) 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutto;
f) 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
3. Per i fondi rustici con terreni di diverso ordinamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad 1 la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma 2.
4. Le Province, col piano territoriale di coordinamento di cui all'art.16 della L.R. 16-1-1995 n.5, possono stabilire superfici minime maggiori di quelle definite al comma 2; con tale piano le Province definiscono inoltre ulteriori parametri per consentire alle aziende agricole la realizzazione di nuove costruzioni rurali in considerazione di:
a) prodotto lordo vendibile
b) impegno di manodopera
c) tipologie produttive.
5. Non sono consentite nuove costruzioni rurali nelle aziende agricole che, dopo l'entrata in vigore della presente legge, siano state interessate, al di fuori di quanto previsto dai programmi di cui all'art.4, da trasferimenti parziali di proprietà nei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di concessione.
6. Sono fatti salvi i trasferimenti che abbiano origine da risoluzione di contratti di mezzadria, da procedure espropriative o da successioni ereditarie, o derivanti obbligatoriamente dall'applicazione di normative comunitarie o nazionali.
7. L'edificazione di nuove costruzioni ad uso abitativo è consentita, fermo quanto previsto dal comma 2, se riferita esclusivamente all'esercizio delle attività agricole di cui all'art.2 comma 1, e alle esigenze abitative degli imprenditori agricoli, impegnati nella conduzione del fondo, così come definiti dalla L.R. 12-1-1994 n.6 o degli addetti impiegati a tempo indeterminato. Tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art.4, il quale deve comunque prevedere la necessità di utilizzo di almeno 1.728 ore lavorative annue per ogni unità abitativa.
8. Gli strumenti urbanistici comunali, o apposite varianti ad essi, provvedono a disciplinare le costruzioni rurali ad uso abitativo fissandone le dimensioni e le tipologie, disponendone eventualmente anche l'eventuale divieto di realizzazione in determinate aree; in via transitoria e fino a tale definizione la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è di mq. 110 di superficie dei vani abitabili.
9. La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal programma di cui all'art.4. Gli strumenti urbanistici comunali o apposite varianti ad essi definiscono le dimensioni massime degli annessi che possono essere realizzati dalle aziende agricole anche in assenza dell'attribuzione del valore di piano attuativo al programma di cui all'art.4.
10. La costruzione di annessi agricoli non è sottoposta al rispetto delle superfici minime fondiarie previste dal comma 2 per le aziende che esercitano in via prevalente l'attività di coltivazione in serra fissa, di allevamento di ovicaprini o di animali minori, nonché la cinotecnica e l'acquacoltura. Gli annessi devono essere commisurati alle dimensioni dell'attività dell'azienda nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali, regionali e comunali. La prevalenza delle attività di cui al presente comma è verificata quando tali attività determinano almeno 1'80% del prodotto lordo vendibile.
11. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 10, le opere necessarie alla realizzazione di annessi agricoli eccedenti le capacità produttive del fondo ovvero riferiti a fondi aventi superficie inferiore ai minimi di cui al comma 2 può essere consentita solo se prevista e disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali.
12. E' ammessa l'installazione, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2, di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite esclusivamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi. L'installazione potrà essere realizzata, previa comunicazione al Sindaco nella quale si dichiari:
a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto;
b) il periodo di utilizzazione e mantenimento del manufatto, comunque non superiore ad un anno;
c) il rispetto delle norme di riferimento;
d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione.

Art.4 - PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO-AMBIENTALE
1. Gli interventi di cui al precedente art.3, sono consentiti a seguito dell'approvazione di un programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale.
2. Il programma contiene:
a) una descrizione della situazione attuale dell'azienda
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricole e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture produttive;
d) l'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi;
e) l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte dal programma
f) la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.
3. Il regolamento di attuazione della presente legge può contenere ulteriori specifiche in ordine alla redazione del programma.
4. Il programma ha durata pluriennale e comunque non inferiore a 10 anni, e può essere modificato su richiesta dell'azienda agricola dopo il primo triennio a scadenze biennali.
5. Il programma è approvato dal Comune, previo parere dell'Ente delegato in materia di agricoltura e Foreste, tale parere consiste:
a) nella verifica degli aspetti agronomici e forestali
b) nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali e idrogeologici
c) in presenza del P.T.C., di cui all'art.16 della L.R. 16-1-1995 n.5, nella verifica di conformità con esso.
Nel caso in cui l'ente delegato sia diverso dalla Provincia, esso acquisisce il parere di cui alle lettere b) e c) attraverso apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L. 7-8-90 n.241. Tale parere è rilasciato nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di parere da parte del Comune che, trascorso detto termine, procede comunque all'esame e all'eventuale approvazione del programma.
6. L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie. La realizzazione del programma è garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente:
a) di effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali;
b) di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma;
c) di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione;
d) di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse;
e) di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze individuata degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini agricoli;
f) di prestare idonee garanzie per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e);
g) di assoggettarsi alle sanzioni in caso di inadempimento. In ogni caso le sanzioni non devono essere inferiori al maggior valore determinato dalla inadempienza.
Alle modifiche del programma previste dal comma 4, dovranno corrispondere le relative modifiche alle convenzioni.
7. Il programma, qualora contenga previsioni di interventi di ristrutturazione urbanistica o di nuova edificazione oltre i limiti di cui all'art.3 comma 9 o dell'art.5 comma 1, ha valore di piano attuativo ai sensi e per gli effetti dell'art.31 della L.R. 16-1-1995 n.5, ed è corredato dagli elaborati necessari.
8. Il Programma qualora preveda la realizzazione di strutture di interesse di più aziende agricole, riferite alle attività di cui art.2, è proposto congiuntamente da tutte le aziende interessate o dal legale rappresentante delle stesse. La convenzione relativa impegna contestualmente le aziende interessate.

Art.5 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. Sono consentiti i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente delle aziende agricole, che non comportano mutamento della destinazione d'uso agricola:
a) manutenzione;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici né delle unità abitative;
d) ristrutturazione urbanistica senza aumento delle superfici né delle unità abitative, nei limiti del 10% del volume dei fabbricati aziendali e fino ad un massimo di 600 mc. di volume ricostruito;
e) ampliamenti, "una tantum", non superiori al 10% del volume o della superficie utile del fabbricato oggetto della richiesta di concessione, fino ad un massimo di 300 mc. e comunque entro i limiti dimensionali previsti dallo strumento urbanistico comunale, purché tali interventi non comportino un aumento delle unità abitative.
2. Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia e, nei limiti del 10% del volume del fabbricato esistente, di ristrutturazione urbanistica.
3. Gli interventi che comportano mutamento della destinazione d'uso delle costruzioni rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell'art.5 della Legge regionale 10-2-1979 n.10 e quelli di cui all'art.4 della presente legge, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione da registrare e trascrivere a cura del Comune e a spesa del richiedente, che individui le pertinenze degli edifici, comunque non inferiore ad 1 ha, e che impegni i proprietari alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale di queste, fornendo idonee garanzie, ovvero, in presenza di pertinenze di dimensioni inferiori, previa corresponsione di specifici oneri stabiliti dal Comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Tali oneri ed impegni sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui all'art.5 della legge 28 gennaio 1977 n.10.
4. Sono consentiti, previa approvazione del programma aziendale di miglioramento agricolo-ambientale di cui all'art.4 e fermo restando il rispetto delle superfici fondiarie minime di cui all'art.3, commi 2 e 3, gli interventi relativi a:
a) ristrutturazione edilizia con aumento di superfici o delle unità abitative agricole;
b) ristrutturazione urbanistica, di cui all'art.31 della legge 5 agosto 1978, n.457, oltre i limiti fissati dalla lettera d) del comma 1, o comunque con aumento delle superfici o delle unità abitative agricole;
c) ampliamenti volumetrici eccedenti i limiti di cui al 1 comma, lettera e) o comunque con aumento di unità abitative agricole;
d) mutamento della destinazione d'uso agricola degli immobili che fanno parte di aziende agricole di dimensioni superiori a quelle fissate dal precedente art.3, comma 2.
5. Gli immobili che mutano la destinazione d'uso agricola, sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici generali.

Art.6 - COSTRUZIONE DI IMPIANTI PUBBLICI E DI PUBBLICO INTERESSE
1. Per consentire la realizzazione di impianti pubblici o di pubblico interesse destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico e dell'acqua, non previsti dagli strumenti urbanistici comunali, i Comuni provvedono con apposite varianti agli strumenti urbanistici stessi.

Art.7 - COMPITI DI COORDINAMENTO DELLE PROVINCE
1. Le Province nel piano territoriale di coordinamento di cui all'art.16 della L.R. 16-1-1995 n.5, definiscono indirizzi, criteri e parametri per:
a) la individuazione nei P.R.G. comunali delle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola;
b) la valutazione dei programmi di miglioramento agricolo ambientale;
c) l'individuazione degli interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all'art.4 comma 2 lettera b)
d) l'individuazione degli interventi di sistemazione ambientale da collegare al recupero degli edifici che comporta il mutamento della destinazione d'uso agricola, delle pertinenze minime di tali edifici, degli oneri da porre a carico dei proprietari in mancanza di tali pertinenze;
e) l'omogeneità dei contenuti delle convenzioni di cui all'art.4 comma 6.

Art.8 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
1. Il Consiglio regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ne approva il regolamento di attuazione.

Art.9 - NORME TRANSITORIE
1. Fino all'approvazione del piano strutturale previsto dalla L.R. 16-1-1995 n.5 conservano efficacia le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché approvati in applicazione della L.R.10-2-79 n.10.
2. La disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente contenuta negli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prevale su quanto disposto dall'art.5 fino all'approvazione del piano strutturale previsto dalla L.R.16-1-1995 n.5.
3. Sono altresì fatti salvi gli impegni assunti in base alle convenzioni e agli atti d'obbligo unilaterali sottoscritti in base alle disposizioni della L.R. 10-2-79, n.10.
4. Alle richieste di concessione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se di maggior favore, le norme vigenti al momento della presentazione.

Art.10 - ABROGAZIONI
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) L.R. 19 febbraio 1979, n.10, recante "norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole" e successive modifiche e integrazioni;
b) il 3o ed il 5o comma dell'art.4 della L.R. 21 maggio 1980 n.59, recante "norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente";
c) l'art.9/bis della L.R. 13 aprile 1982 n.31 recante norme in materia di agevolazioni contributive e creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli;
d) il comma 5o dell'art.6 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, recante "norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica";
e) il comma 8 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche".

Art.11 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI
1. Al comma 3o dell'art.7 della L.R. 21 maggio 1980 n.59, recante "norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente", sono soppresse le parole "fermo restando quanto specificamente disciplinato all'ultimo comma dell'art.1 della L.R. 19 febbraio 1979 n.10".
2. Il n. 6) del comma 2o dell'art.6 della L.R. 13 aprile 1982 n.31, recante norme in materia di agevolazione contributive e creditizie per gli insediamenti produttivi agricoli, è così sostituito:
<<6) programma di miglioramento agricolo ambientale (nei casi in cui è prescritta la concessione edilizia) previsto dall'art.5 della L.R. 14-4-95 n.64 concernente la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola.>>
3. Al comma 2o dell'art.3 della L.R. 20 giugno 1988 n.46, relativa agli "interventi regionali per l'elettrificazione rurale", sono soppresse le parole "ancorché già deruralizzati ai sensi della L.R. 19-2-1979 n.10".
4. Al comma 1o lettera a) dell'art.4 della L.R. 23 gennaio 1989 n.10, recante "norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca", sono soppresse le parole "ed adozione del parere ai fini urbanistici previsto dalla L.R. 10/79".
5. L'art.4 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, recante "norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica", è sostituito dal seguente:

<<Art.4 - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI
1. Gli impianti di acquacoltura sono considerati ai fini della presente legge annessi agricoli ed ad essi si applica la legge regionale n.64/95.
2. Gli impianti previsti dal programma di miglioramento agricolo ambientale di cui alla sopracitata L.R. 14-4-1995 n.64, ovvero dal piano di miglioramento aziendale di cui al Regolamento CEE 2328 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni, che rientrano nei limiti individuati nell'allegato "A" alla presente legge, sono considerati commisurati alla capacità produttiva del fondo e possono essere realizzati nelle zone indicate all'art.1 della L.R.64/95.
I programmi ed i piani devono dimostrare che le dimensioni e i volumi delle opere, di cui si chiede la realizzazione, sono commisurati alla capacità produttiva delle vasche. Il piano è altresì integrato da una relazione che descriva in modo sintetico gli effetti previsti:
- sui corpi idrici e sulle falde;
- sul suolo;
- sulla morfologia del territorio;
- sulla vegetazione.
3. I Comuni possono individuare nei propri strumenti urbanistici generali ambiti nei quali non e consentita tale realizzazione>>.
6. L'art.5 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, è sostituito dal seguente:

<<Art.5 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI
1. La realizzazione degli impianti di acquacoltura che eccedono i limiti di cui all'allegato A, è consentita nelle zone di cui all'art.1 della legge regionale 14-4-95 n.64 purché sia espressamente prevista e disciplinata negli strumenti urbanistici comunali. In sede di formazione del piano regolare generale, o con apposite varianti, il Comune può destinare specifiche aree all'attività di acquacoltura, anche prevedendo il ricorso al piano di cui all'art.27 della legge 28 ottobre 1971, n.865 in presenza di iniziative con carattere prevalentemente industriale.>>
7. Al comma 1o dell'art.6 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, le parole "fino all'entrata in vigore delle normative provinciali previste dalla medesima legge" sono soppresse e sono così sostituite: "fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento delle Province."
8. Al comma lo dell'art.7 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, le parole "di cui all'art.4, terzo comma" sono soppresse e sono così sostituite: "di cui all'art.4, secondo comma".
9. Al comma 2o dell'art.7 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, le parole "previa sottoscrizione delle convenzioni o atti d'obbligo unilaterali di cui all'art.5 della L.R. 19-2-1979 n.10" sono soppresse e sono così sostituite: "previa sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art.5 della L.R. 14-4-95 n.64".
10. All'art.9 della L.R. 26 maggio 1993 n.34, è aggiunto il seguente comma:
"3. In caso di impossibilità di pervenire agli accordi di programma, ovvero agli accordi di pianificazione di cui all'art.36 della L.R. 16-1-1995 n.5 recante "norme per il governo del territorio", la Regione provvede ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 7 e 10 della citata L.R. 16-1-1995 n.5, recante "norme per il governo del territorio".
11. Il comma 4 dell'art.5 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:
"4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma viene dimostrata mediante specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo. Qualora sussistano le condizioni per la presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R. 14-4-1995, n.64, la relazione sull'attività agrituristica integra tale .strumento. Qualora le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici tale relazione è sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti."
12. Il comma 1 dell'art.8 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:
"1. L'esercizio dell'agriturismo è consentito nelle aree di cui all'art.1 della L.R. 14-4-95 n.64, e nelle zone classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, A non urbanizzate ed F parchi, negli strumenti urbanistici comunali."
13. La lettera c) del comma 1 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è sostituita dalle presenti lettere:
"c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo in base al programma di cui all'art.4 della L.R. 14-4-1995 n.64
d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica."
14. Il comma 5 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:
"5. Non è consentita la ristrutturazione ai fini agrituristici degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n.10, nonché in quelli costruiti ai sensi dell'art.3 comma 10 e 11 della L.R. 14-4-1995, n.64."
15. Il comma 6 dell'art.9 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituito:
"6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterale di cui all'articolo 5, terzo comma, della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n.10, nonché delle convenzioni di cui all'art.4 comma 6 della L.R. 14-4-1995, n.64. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente."
16. La lettera b) del comma 2 dell'art.13 della L.R. 17 ottobre 1994 n.76 recante "Disciplina delle attività agrituristiche" è così sostituita:
"b) Il parere espresso dall'Ente delegato in agricoltura, competente per territorio, sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredata, a seconda dei casi, da copia del programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R.14-4-1995, n.64, del piano aziendale o della relazione di cui al precedente articolo 5, approvati."
17. Al 2o comma dell'art.40 della L.R. 16-1-1995 n.5 il lo alinea della lettera f) è soppresso ed è sostituito dal seguente:
"- varianti di cui alla L.R.14-4-95 n.64 recante la disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola,"




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