(B.U.R.T. 28-4-1995, n.33)
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA.
SOMMARIO
Titolo I
Principi generali
Coordinamento con gli Enti locali e con il servizio
sanitario
Art.1 - Finalità
Art.2 - Funzioni della Regione
Art.3 - Funzioni di controllo e di tutela ambientale
degli Enti locali
Art.4 - Competenze dei dipartimenti di prevenzione delle
Aziende unità sanitarie locali
Art.5 - Rapporti fra Regione, Enti locali, Aziende unità
sanitarie locali e ARPAT
Art.6 - Coordinamento fra le attività delle Aziende
unità sanitarie locali e quelle dell'ARPAT
Titolo II
Natura giuridica dell'ARPAT e norme sull'attività
e di organizzazione
Art.7 - Natura giuridica dell'ARPAT
Art.8 - Attività dell'ARPAT
Art.9 - Ricognizione
Art.10 - Competenze della Regione
Art.11 - Conferenza regionale
Art.12 - Direttore generale
Art.13 - Collegio dei revisori dei conti
Art.14 - Direttore tecnico e direttore amministrativo
Art.15 - Comitato tecnico dell'ARPAT
Art.16- Partecipazione, informazione e relazioni sindacali
Art.17 - Comitato provinciale
Titolo III
Organizzazione della struttura centrale dell'ARPAT e
istituzione dei dipartimenti provinciali per la protezione
ambientale
Art.18 - Struttura dell'ARPAT
Art.19 - Organizzazione dei settori tecnici dell'ARPAT
Art.20 - Istituzione dei dipartimenti provinciali per
la protezione ambientale
Art.21 - Compiti e organizzazione dei dipartimenti provinciali
Art.22 - Struttura operativa del dipartimento provinciale
per la protezione ambientale
Art.23 - Nomina del responsabile del dipartimento provinciale
dell'ARPAT
Titolo IV
Personale, finanziamento, contabilità
Patrimonio e sistema informativo dell'ARPAT
Art.24 - Dotazione organica, stato giuridico e trattamento
economico del personale
Art.25 - Finanziamento dell'ARPAT
Art.26 - Gestione economico-finanziaria
Art.27 - Sistema informativo
Titolo V
Norme transitorie e finali
Art.28 - Modifiche ed integrazioni agli artt. 3, 4 e
6 della L.R. 17 ottobre 1983, n.69, <<Disposizioni
per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene
e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica
e di vigilanza sulle farmacie>>
Art.29 - Prima costituzione del settore tecnico <<documentazione>>
Art.30 - Prima costituzione del collegio dei revisori
Art.31 - Contributo regionale
Art.32 - Abrogazione di norme
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI E CON IL SERVIZIO
SANITARIO
Art.1 - FINALITÀ
1. Con la presente legge la Regione istituisce l'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana,
in seguito denominata ARPAT, e ne disciplina l'organizzazione
ed il funzionamento, in attuazione del D.L. 4 dicembre
1993, n.496, convertito con modificazioni in legge
21 gennaio 1994, n.61 <<Disposizioni urgenti
sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente>>.
2. Con la presente legge sono disciplinate le modalità
di coordinamento dell'attività dell'ARPAT con
il sistema delle autonomie locali e con i dipartimenti
di prevenzione delle Aziende unità sanitarie
locali di cui all'art.7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992
n.502 e successive modificazioni, al fine della massima
integrazione programmatica e tecnico-operativa.
3. Al completamento del riassetto legislativo, ai fini
della ricomposizione organica in capo alle Province
delle funzioni in materia ambientale di cui all'art.14
della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni,
ai sensi dell'art.2 della legge n.61/94, si provvede
secondo i principi, le modalità e i termini
previsti dalla legge regionale relativa al sistema
delle autonomie in Toscana.
Art.2 - FUNZIONI DELLA REGIONE
1. La Regione provvede a:
a) definire gli obiettivi generali delle attività
di protezione e di controllo ambientali promuovendo
il più ampio concorso degli Enti locali alla
definizione degli obiettivi medesimi ed alla programmazione
delle attività di protezione e di controllo
ambientali;
b) emanare le direttive necessarie per lo svolgimento
delle attività di protezione e dei controlli
ambientali;
c) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti
nel settore della protezione e dei controlli ambientali;
d) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei
diversi livelli istituzionali operanti nell'ambito
della prevenzione collettiva e della protezione e dei
controlli ambientali.
2. La Regione, tramite l'ARPAT, persegue gli obiettivi
previsti dalla programmazione nazionale e regionale
nel settore della protezione e dei controlli ambientali
e assicura ad ogni soggetto titolare di funzioni amministrative
in materia ambientale il supporto tecnico-scientifico
ed analitico necessario all'esercizio delle stesse.
3. La Giunta regionale determina, ai sensi della L.R.
7 novembre 1994, n.81, le forme organizzative più
idonee ad assicurare il coordinamento fra i dipendenti
del centro direzionale e, fra questi ultimi, gli Enti
dipendenti dalla Regione con competenza nelle materie
di cui alla presente legge.
Art.3 - FUNZIONI DI CONTROLLO E DI TUTELA AMBIENTALE
DEGLI ENTI LOCALI
1. Gli Enti locali:
a) concorrono, ai sensi e con le modalità previste
dalla L.R. 9 giugno 1992, n.26, alla definizione degli
obiettivi generali delle attività di protezione
e di controllo ambientali;
b) esercitano le funzioni di programmazione e le funzioni
amministrative di protezione e controllo loro attribuite
dalle leggi;
c) si avvalgono dell'ARPAT per lo svolgimento delle
attività tecnico-scientifiche e analitiche finalizzate
all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera
b).
Art.4 - COMPETENZE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE
AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI
1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende
unità sanitarie locali ai sensi dell'art.7 del
D.L. 30 dicembre 1992, n.502, come sostituito dall'art.8
del D.L. 7 dicembre 1993, n.517, le funzioni relative
a:
- a) igiene e sanità pubblica:
al) igiene e prevenzione per la salute pubblica;
a2) igiene edilizia;
a3) medicina legale;
a4) igiene delle strutture ad uso collettivo;
a5) coordinamento di programmi e di prevenzione secondaria;
a6) igiene degli alimenti, della nutrizione e delle
acque per il consumo umano;
- b) attività veterinarie:
B1) sanità animale;
b2) igiene degli alimenti di origine animale e loro
derivati;
b3) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
b4) controllo e profilassi delle zooinfestazioni rilevanti
per la salute pubblica;
- c) prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro:
cl) tutela della salute dei lavoratori;
c2) controlli impiantistici.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere
a) b), c) del comma 1, i dipartimenti di prevenzione
svolgono le relative attività laboratoristiche
presso l'ARPAT con le modalità di integrazione
e coordinamento previste dall'art.6.
Art.5 - RAPPORTI FRA REGIONE, ENTI LOCALI, AZIENDE UNITÀ
SANITARIE LOCALI E ARPAT
1. L'ARPAT, in modo multireferenziale, esercita funzioni
tecniche, svolge attività scientifiche ed eroga
prestazioni analitiche di supporto per l'esercizio
delle funzioni di protezione e di controllo ambientale
di competenza della Regione, delle Province, dei Comuni
e delle Comunità montane. L'ARPAT eroga altresì
per i dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità
sanitarie locali, prestazioni analitiche di rilievo
sanitario.
2. Le prestazioni erogate dall'ARPAT ai sensi del comma
1 sono disciplinate dall'accordo di programma di cui
al comma 3 e dalle convenzioni di cui al comma 4, senza
oneri aggiuntivi rispetto ai livelli delle prestazioni
erogate dai servizi multizonali di prevenzione e dalle
competenti strutture dei Comuni e delle Province nell'anno
1994.
3. Tramite accordo di programma di norma triennale,
promosso dal Presidente della Giunta regionale con
le Province, i Comuni, le Aziende unità sanitarie
locali e l'ARPAT, sono definite:
a) le attività di supporto tecnico agli Enti
locali e ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende
unità sanitarie locali per l'espletamento delle
attività di istituto degli stessi;
b) l'individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi,
nonché i tempi per lo svolgimento delle attività;
c) l'individuazione dei costi delle attività
medesime anche ai fini della determinazione delle tariffe
per il servizio idrico integrato e per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani nonché della determinazione
della quota parte da corrispondere all'ARPAT e delle
relative modalità di trasferimento.
4. Nel rispetto dell'accordo di programma previsto dal
comma 3, la Giunta regionale stipula apposite convenzioni
con le Province, nelle quali sono individuati i criteri
di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAT
da parte delle Province medesime. Le suddette convenzioni
regolano la dipendenza funzionale delle strutture tecniche
periferiche dell'ARPAT dalle Province per l'assolvimento
delle funzioni in materia ambientale di cui all'art.14
della legge 142/90.
5. Le Aziende unità sanitarie locali non possono
mantenere o istituire servizi, uffici, unità
operative e strutture tecniche e di laboratorio con
compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPAT ai sensi
dell'art.8.
6. L'ARPAT e i soggetti pubblici interessati possono
stipulare apposite convenzioni ed accordi per la definizione
di attività ulteriori rispetto a quelle di cui
ai commi 3 e 4, purché non in contrasto con
tali accordi e convenzioni, anche circoscritti per
ambiti territoriali, in aree funzionali e periodi di
tempo.
7. All'ARPAT è consentito erogare prestazioni
aggiuntive nei confronti di quelle previste ai commi
3 e 4 solo dopo aver garantito l'espletamento di quanto
previsto dagli accordi di programma.
8. Gli Enti locali, per le attività da essi non
svolte direttamente, si avvalgono dell'ARPAT per l'esercizio
delle funzioni di competenza nelle materie di cui alla
presente legge.
Art.6 - COORDINAMENTO FRA LE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE
UNITÀ SANITARIE LOCALI E QUELLE DELL'ARPAT
1. L'ARPAT ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende
unità sanitarie locali esercitano in modo integrato
e coordinato le funzioni e le attività di controllo
ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono
valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui agli artt. 4 e 8
definisce l'Ente cui spetta la responsabilità
primaria del procedimento che si svolge con il concorso
esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria
competenza, secondo quanto previsto dagli accordi di
programma e dalle convenzioni di cui all'art.5.
3. Il conseguimento del livello di integrazione di cui
ai commi 1 e 2 è assicurato attraverso l'istituzione
all'interno dei dipartimenti provinciali dell'ARPAT
del modello organizzativo di cui al Titolo III.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato
a rendere ottimali le prestazioni erogate e ad evitare
sovrapposizioni e disfunzioni, le strutture periferiche
dell'ARPAT e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende
unità sanitarie locali, istituiscono sedi, strumenti
e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività
di comune interesse.
Titolo II
NATURA GIURIDICA DELL'ARPAT E NORME SULL'ATTIVITÀ
E DI ORGANIZZAZIONE
Art.7 - NATURA GIURIDICA DELL'ARPAT
1. L'ARPAT, ai sensi della legge 61/94:
a) è Ente dotato di autonomia tecnico-giuridica,
amministrativa e contabile ed è posto sotto
la vigilanza della Regione;
b) ha personalità giuridica pubblica;
c) ha sede in Firenze ed articolazioni periferiche.
2. Sono organi dell'ARPAT:
a) il direttore generale;
b) il collegio dei revisori dei conti.
Art.8 - ATTIVITÀ DELL'ARPAT
1. L'ARPAT svolge le attività di interesse regionale
ricomprese nelle declaratorie di cui all'art.01 del
D.L. 4 dicembre 1993, n.496 convertito con modificazioni
in legge 21 gennaio 1994, n.61. In particolare, esse
consistono in:
- a) attività di accertamento tecnico e di controllo,
campionamenti misure, analisi di laboratorio, elaborazioni
e valutazioni documentarie tecniche, altre attività
tecniche connesse all'esercizio delle funzioni di protezione
ambientale:
al) controlli sulle condizioni ambientali, sulle fonti
ed i fattori causali dei fenomeni di inquinamento acustico,
dell'aria, delle acque, del suolo, e del sottosuolo,
sui rischi biologici, chimici e fisici per l'ambiente;
a2) controlli ed indagini preventive al rilascio delle
autorizzazioni, vigilanza e controlli ispettivi sul
rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e
delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti
emanati dalle autorità competenti;
a3) segnalazione alle autorità competenti dei
casi di grave ed irreversibile pericolo di danno per
le acque, il suolo, il sottosuolo, l'aria e le altre
risorse ambientali; controlli ed accertamenti tecnici
a supporto dei poteri di ordinanza di carattere contingibile
ed urgente;
a4) controlli connessi agli interventi per la tutela,
il risanamento, il recupero dell'ambiente e la bonifica
dei siti inquinanti; delle aree naturali protette,
dell'ambiente marino e costiero;
a5) controlli ambientali sulle attività connesse
all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia
di protezione dell'ambiente contro le radiazioni ed
i campi elettromagnetici;
- b) attività di verifica, di consulenza, di
istruttoria e assistenza tecnico-scientifica per gli
Enti di funzioni amministrative in materia ambientale
e delle Aziende unità sanitarie locali per l'esercizio
dei rispettivi compiti di istituto:
b1) verifica della congruità ed efficacia tecnica
della normativa e della regolamentazione in materia
ambientale; pareri e proposte concernenti: criteri
e linee-guida per la definizione degli standard di
qualità dell'aria delle risorse idriche e del
suolo, limiti di accettabilità delle sostanze
inquinanti: metodiche di rilevamento, campionamento
e analisi;
b2) supporto tecnico-progettuale per la pianificazione
degli interventi ambientali di area vasta di competenza
regionale e per la predisposizione dei piani e progetti
ambientali di competenza degli Enti locali;
b3) supporto tecnico-scientifico, finalizzato alla verifica
di compatibilità ambientale ed alle istruttorie
relative all'approvazione di progetti ed al rilascio
di autorizzazioni in materia di: valutazione di impatto
ambientale, smaltimento, riciclo e recupero dei rifiuti,
trattamento delle acque reflue, scarichi nelle acque
superficiali e sotterranee emissioni in atmosfera,
risparmio energetico ed uso razionale dell'energia;
b4) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti
alla valutazione ed alla prevenzione del rischio di
incidenti rilevanti connessi ad attività produttive
di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n.175 e successive
modificazioni;
b5) supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle
funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento
del danno ambientale;
- c) organizzazione e gestione del sistema informativo
regionale per l'ambiente (SIRA):
cl) progettazione e gestione reti di monitoraggio ed
altri sistemi di indagine;
c2) raccolta sistematica informatizzata dei dati, anche
acquisiti dalle Province, in coordinamento e integrazione
del sistema informativo territoriale (SIT), dei Catasti
acque/rifiuti/MPS/aria e dell'osservatorio regionale
per la produzione, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, pubblicazione e divulgazione dei dati SIRA,
cartografia tematica regionale in materia di ambiente
e risorse naturali;
c3) promozione delle attività di educazione,
formazione e aggiornamento professionale in materia
ambientale;
c4) supporto tecnico per la relazione sullo stato dell'ambiente
da presentare al Consiglio regionale contestualmente
al piano regionale dell'ambiente;
- d) promozione di iniziative di ricerca di base ed
applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui
fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento, sullo sviluppo
di tecnologie pulite e dei prodotti e sistemi di produzione
a ridotto impatto ambientale, sulle applicazioni del
marchio di qualità ecologica e del sistema di
ecogestione e <<audit>>;
- e) cooperazione a livello tecnico e scientifico con
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
con le sezioni regionali dell'albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
ed altri Enti ed istituzioni operanti nel settore della
prevenzione ambientale;
- f) costituzione di sistemi di contabilità ambientale
finalizzati alle attività di programmazione
della Regione e degli Enti locali;
- g) qualsiasi altra attività tecnica, anche
a favore di terzi, connessa alle competenze amministrative
in materia ambientale.
Art.9 - RICOGNIZIONE
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'ARPAT,
effettua, e sottopone all'approvazione del Consiglio
regionale, la ricognizione di cui all'art.03, comma
2, della legge n.61/94 al fine di definire gli obiettivi
del controllo ambientale per il territorio di competenza
dell'ARPAT e di strutturare su di essi la dotazione
organica, strumentale, finanziaria dell'ARPAT e delle
sue articolazioni.
Art.10 - COMPETENZE DELLA REGIONE
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza
della Regione sull'ARPAT:
1) compete al Consiglio regionale l'approvazione dei
seguenti atti:
a) programma di attività triennale e annuale;
b) bilancio di previsione triennale e annuale;
c) conto consuntivo;
2) compete alla Giunta regionale l'approvazione dei
seguenti atti:
a) regolamento di disciplina dell'attività;
b) struttura operativa centrale e periferica;
c) dotazione organica;
d) impegni di spesa pluriennali.
2. La Giunta regionale emana direttive circa le attività
ispettive ed esercita funzioni di vigilanza per il
buon andamento generale dell'ARPAT.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale,
è istituito un Comitato per il controllo di
qualità delle attività e delle prestazioni
dell'ARPAT che riferisce periodicamente alla Giunta
regionale. Il Comitato è composto da tre esperti
in materie ambientali e sanitarie di cui due designati
dalla Giunta regionale che individua tra essi il Presidente,
ed uno dalla sezione regionale dell'URPT. I componenti
durano in carica cinque anni, e ad essi spettano i
medesimi emolumenti previsti dalla presente legge per
i revisori dei conti.
Art.11 - CONFERENZA REGIONALE
1. La Giunta regionale, al fine di definire gli obiettivi
generali e di predisporre le direttive di cui all'art.2,
ricerca la collaborazione delle Province e degli altri
Enti locali.
2. A tal fine è istituita una Conferenza regionale,
con compiti generali di consulenza e di indirizzo,
composta dal Presidente della Giunta regionale e dagli
assessori all'ambiente e alla sanità e sicurezza
sociale, dai Presidenti delle Province o da assessori
da loro delegati, da tre membri designati dalla sezione
regionale dell'ANCI, e da un membro designato dalla
sezione regionale dell'UNCEM. La Conferenza è
presieduta dal Presidente della Giunta regionale o
da un assessore regionale da lui delegato. I membri
designati durano in carica quattro anni.
3. La Giunta regionale acquisisce i pareri della Conferenza
in ordine ai programmi di attività annuali e
triennali, ai bilanci di previsione annuali e triennali
e al conto consuntivo e li trasmette al Consiglio regionale.
La Giunta regionale acquisisce altresì parere
della Conferenza in ordine agli atti di cui all'art.10,
comma 1, punto 2.
Art.12 - DIRETTORE GENERALE
1. Il direttore generale:
a) rappresenta legalmente l'ARPAT ed esercita tutti
i poteri di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) predispone ed adotta i programmi di attività
triennali e annuali, i bilanci di previsione triennali
ed annuali, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina
dell'attività, la struttura operativa, la dotazione
organica;
c) sovraintende all'attuazione dei programmi e ne assicura
la gestione;
d) determina, sulla base del programma annuale, la distribuzione
delle risorse ai dipartimenti provinciali in rapporto
ai programmi assegnati a ciascuno di essi.
2. Il direttore generale è nominato, previo avviso
pubblico, dalla Giunta regionale, tra soggetti di età
non superiore ai 65 anni, in possesso di idoneo diploma
di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi
organizzativi complessi da almeno cinque anni. L'incarico
può essere rinnovato una sola volta. In sede
di prima applicazione, il direttore generale è
nominato dalla Giunta regionale, previo avviso pubblico,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è
regolato da contratto quinquennale di diritto privato,
stipulato con il Presidente della Giunta regionale.
4. I contenuti del contratto devono fare riferimento
a quelli stabiliti per i direttori generali delle Aziende
unità sanitarie locali della Toscana, in quanto
compatibili.
5. L'incarico di direttore generale comporta un rapporto
di lavoro a tempo pieno e non è compatibile
con altre attività professionali ed incarichi
elettivi, ed è subordinato al collocamento in
aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di provenienza
per i pubblici dipendenti.
6. Per la nomina a direttore generale si applicano le
incompatibilità di cui alla L.R. 8 marzo 1979,
n.11, e successive modificazioni e integrazioni.
7. L'accertamento delle condizioni di incompatibilità
del direttore generale, al momento della nomina, spetta
al Presidente della Giunta regionale. Il rilievo di
eventuali incompatibilità è contestato,
in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale
al direttore generale il quale, entro dieci giorni
dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne
le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta
regionale. Il direttore generale è dichiarato
decaduto decorso tale termine senza che le cause siano
state rimosse ovvero siano state dichiarate inaccoglibili
le eventuali controdeduzioni da lui presentate.
8. La decadenza della nomina del direttore generale
avviene altresì nei casi in cui ricorrano gravi
motivi, compreso il verificarsi di grave disavanzo
di gestione, o reiterate violazioni di leggi o di principi
di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.
Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta medesima, dichiara la decadenza e provvede
alla risoluzione del contratto.
Art.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto
da tre membri, di cui uno con funzione di presidente,
iscritti nel registro dei revisori previsto dall'art.1
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88.
2. Il collegio dei revisori dei conti è nominato
con decreto del Presidente della Giunta regionale,
su deliberazione del Consiglio regionale, proposta
dalla Giunta stessa, che ne individua il presidente,
e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono
essere rinnovati una sola volta.
3. Il collegio dei revisori dei conti esercita funzioni
di controllo e di verifica contabile, con i poteri
e secondo le modalità previste per i revisori
dei conti delle Aziende unità sanitarie locali
della Toscana.
4. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta
una indennità annuaria al 10% degli emolumenti
spettanti al direttore generale, oltre al rimborso
delle spese sostenute per l'esercizio del mandato nei
limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale. Al
presidente del collegio compete una maggiorazione pari
al 20% dell'indennità fissata per gli altri
membri.
Art.14 - DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO
1. Il direttore generale nell'esercizio delle sue funzioni
è coadiuvato da un direttore tecnico e da un
direttore amministrativo che sono responsabili nei
confronti del medesimo. I direttori tecnico e amministrativo
sono nominati con provvedimento motivato del direttore
generale; essi esprimono parere, per quanto di competenza,
sui provvedimenti del direttore generale stesso.
2. Ai direttori tecnico e amministrativo si applica
il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto
privato di durata quinquennale; a tale rapporto di
lavoro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'art.12, commi 5, 6, 7 e 8, intendendosi
sostituito il direttore generale alla Giunta regionale
ed al suo Presidente. L'emolumento dei direttori tecnico
e amministrativo non può superare il 70% di
quello stabilito per il direttore generale.
3. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo
devono essere in possesso di idoneo diploma di laurea
e di qualificata esperienza di almeno cinque anni in
direzione, rispettivamente tecnica e amministrativa,
di strutture pubbliche o private di media o grande
dimensione.
Art.15 - COMITATO TECNICO DELL'ARPAT
1. Il direttore generale, nell'espletamento delle sue
responsabilità, istituisce e presiede un comitato
tecnico, composto dai responsabili dei settori tecnici
di cui all'art.19 e dai responsabili dei dipartimenti
provinciali di cui all'art.20. Alle riunioni partecipano
di diritto il direttore tecnico ed il direttore amministrativo.
2. Il comitato tecnico collabora alla predisposizione
degli atti di cui all'art.10, comma 1, punto 2, lettera
d) e all'art.12, comma 1 lettera b) ed esprime parere
su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAT.
3. Il comitato tecnico esprime parere in ordine alle
decisioni di cui all'art.25, comma 4.
4. Il regolamento dell'ARPAT definisce le forme di autonomia
a cui assoggettare i finanziamenti destinati alle attività
dei dipartimenti provinciali di cui all'art.20.
Art.16 - PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI
1. Per assicurare la partecipazione delle rappresentanze
sociali alla definizione degli obiettivi dell'attività
dell'ARPAT, in conformità a quanto disposto
dall'art.01, comma 3, della legge 61/94, lo schema
dei programmi triennale ed annuale, nonché gli
atti fondamentali, sono sottoposti, a cura del direttore
generale, in apposita conferenza, all'esame delle rappresentanze
delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni ambientaliste e delle
associazioni dei consumatori.
2 Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, alle
associazioni e organizzazioni di cui al comma 1, è
assicurata la diffusione delle informazioni raccolte
dal sistema informativo dell'ARPAT.
3. Le disposizioni della presente legge sono attuate
nel rispetto dei diritti di consultazione e contrattazione
sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali
e dagli accordi di lavoro.
Art.17 - COMITATO PROVINCIALE
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle
prestazioni, delle attività e delle condizioni
stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma
di cui all'art.5, e per garantire il necessario coordinamento
tecnico delle attività delle strutture periferiche
dell'ARPAT con i servizi delle rispettive amministrazioni
provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione
delle Aziende unità sanitarie locali, è
costituito un comitato provinciale con il compito di:
a) definire proposte relative ai bisogni dei rispettivi
ambiti territoriali che saranno valutate dal direttore
generale nell'elaborazione dei programmi annuali di
attività delle strutture periferiche;
b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento
delle attività programmate e sui risultati conseguiti.
2. Il Comitato provinciale ha sede presso la Provincia
ed è presieduto dal Presidente della Provincia
o dall'Assessore da lui delegato. Il Comitato è
così composto:
a) dirigente responsabile del settore ambientale della
Provincia;
b) direttore della struttura periferica dell'ARPAT;
c) dirigenti responsabili dei dipartimenti di prevenzione
delle Aziende unità sanitarie locali della Provincia.
3. Il comitato provinciale è convocato dal Presidente
almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato
su motivata richiesta di uno dei suoi componenti.
4. Il Presidente del comitato invita di volta in volta
alle riunioni le amministrazioni comunali interessate.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA CENTRALE DELL'ARPAT E
ISTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE
Art.18 - STRUTTURA DELL'ARPAT
1. L'ARPAT si compone:
a) di una struttura centrale con valenza regionale;
b) di strutture periferiche con valenza territoriale
denominate dipartimenti provinciali.
2. I dipartimenti provinciali operano sotto la responsabilità
di un dirigente, individuato dal direttore generale
dell'ARPAT tra i responsabili delle strutture presenti,
che ha il compito di garantire la massima integrazione
tra le unità operative evitando qualsiasi duplicazione
di strumentazione e assicurando il pieno utilizzo integrato
di tutte le risorse esistenti. Il responsabile del
dipartimento provvede al controllo del corretto svolgimento
delle attività analitiche e del funzionamento
delle strutture di laboratorio e garantisce che le
strutture operative forniscano le prestazioni necessarie
alle attività complessive dei dipartimenti.
3. Il responsabile del dipartimento provinciale garantisce,
per quanto di competenza dell'ARPAT, le attività
in forma integrata dei dipartimenti di protezione ambientale
e delle unità operative dei dipartimenti di
prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali.
4. Il personale individuato dalla Giunta regionale ai
sensi dell'art.20, comma 2, e che appartiene alle unità
operative/sezioni indicate nell'allegata tabella <<A>>
è alle dipendenze organiche e funzionali dell'Azienda
unità sanitaria locale e, limitatamente allo
svolgimento dei compiti che comportano integrazioni
operative con il dipartimento provinciale dell'ARPAT,
alle dipendenze funzionali dell'ARPAT stessa.
Art.19 - ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI TECNICI DELL'ARPAT
1. In fase di prima attuazione della presente legge,
la struttura operativa centrale dell'ARPAT è
costituita dai seguenti settori tecnici:
a) settore <<promozione e produzione delle attività
e dei servizi>>;
b) settore <<sistema informativo ambientale>>;
c) settore <<innovazione tecnologica, sviluppo
e ricerca ambientale>>;
d) settore <<documentazione, educazione, informazione
e comunicazione>>.
2. I compiti e l'organizzazione dei singoli settori
tecnici sono definiti dal regolamento di disciplina
dell'attività dell'ARPAT.
Art.20 - ISTITUZIONE DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI PER
LA PROTEZIONE AMBIENTALE
1. In ciascuna Provincia della Toscana sono istituiti
i dipartimenti provinciali dell'ARPAT.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, previa ricognizione,
con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni
dalla nomina del direttore generale, provvede a dotare
i dipartimenti di cui al comma 1, delle risorse necessarie
per l'espletamento delle attività mediante trasferimento
del personale che svolge in via esclusiva o prevalente
compiti rientranti nelle competenze dell'ARPAT e all'assegnazione
di quello appartenente alle unità operative/sezioni
di cui all'allegata tabella <<A>>, nonché
all'attribuzione dei beni mobili e immobili, delle
attrezzature e della dotazione finanziaria propri dei
servizi multizonali di prevenzione di cui alla L.R.
7 maggio 1985, n.60, alla data dell'1 gennaio 1994.
3. Con lo stesso atto di cui al comma 2, la Giunta regionale
provvede al trasferimento per quanto concerne il personale,
le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi
delle unità sanitarie locali adibiti alle attività
di controllo ambientale.
Art.21 - COMPITI E ORGANIZZAZIONI DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI
1. I dipartimenti provinciali per la protezione ambientale
sono articolati nelle unità operative determinate
ai sensi dell'art.22. Le unità operative agiscono
tramite il responsabile del dipartimento provinciale
per la protezione ambientale ai fini dell'integrazione
e del coordinamento con le unità operative del
dipartimento di prevenzione delle Aziende unità
sanitarie locali.
2. Il direttore generale dell'ARPAT, in fase di prima
attuazione della presente legge, al fine della migliore
gestione delle risorse, e sulla base delle apparecchiature
e delle competenze assegnate ai singoli dipartimenti
provinciali, individua forme dl specializzazione in
capo ai singoli dipartimenti su temi specifici.
3. Il direttore generale persegue l'obiettivo di realizzare
una rete regionale di alta specializzazione su tutte
le tematiche, anche complesse, attinenti la protezione
ambientale: tale specializzazione sarà conseguita
solo da alcuni presidi con bacino di utenza più
ampio di quello previsto all'art.20 che, per alcune
specializzazioni, può essere coincidente con
il territorio regionale.
4. L'eventuale articolazione dei dipartimenti provinciali
in servizi sub-provinciali o locali è adottata
dal direttore generale dell'ARPAT per realizzare gli
obiettivi di protezione ambientale definiti dal piano
triennale e dai programmi annuali.
5. Il direttore generale dell'ARPAT ha altresì
la facoltà di proporre alla Giunta regionale
l'eventuale accorpamento di determinate funzioni in
servizi interprovinciali, qualora ciò sia richiesto
da particolari esigenze derivanti dalla struttura fisica
ed economica del territorio. La Giunta regionale verifica
l'economicità delle soluzioni proposte e l'intesa
su di esse degli Enti locali interessati.
Art.22 - STRUTTURA OPERATIVA DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
1. L'assetto organizzativo dei dipartimenti provinciali
dell'ARPAT, comunque strutturati in unità operative,
è definito anche sulla base della ripartizione
di specializzazioni prevista dall'art.21, dal regolamento
di disciplina dell'attività dell'ARPAT; l'attivazione
delle unità operative deve comunque avvenire
in maniera tale da favorire il lavoro dipartimentale
privilegiando l'istituzione di unità operative
tematiche sulle attività prevalenti assegnate
ai dipartimenti provinciali dell'ARPAT.
2. Nell'ambito di ciascun dipartimento per la protezione
ambientale, ai fini di assicurare un esercizio coordinato
delle attività di tutte le unità operative
presenti, sia afferenti ai dipartimenti di prevenzione
delle Aziende unità sanitarie locali sia ai
dipartimenti territoriali dell'ARPAT, è istituito
il comitato tecnico provinciale, composto da tutti
i responsabili delle unità operative presenti
nel dipartimento e diretto dal responsabile del dipartimento
stesso.
3. L'attività del dipartimento per la protezione
ambientale è organizzata anche mediante gruppi
di lavoro su specifici progetti sulla base delle decisioni
assunte dal responsabile di dipartimento; tali gruppi
di lavoro possono coinvolgere operatori di tutte le
unità operative presenti nel dipartimento.
4. Il comitato tecnico provinciale di cui al comma 2
esprime il proprio parere sui programmi relativi agli
acquisti delle attrezzature di laboratorio.
Art.23 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE
DELL'ARPAT
1. Il direttore generale dell'ARPAT nomina il responsabile
del dipartimento provinciale tra gli apicali delle
unità operative in esso presenti. Tale responsabile
rimane in carica per un periodo di tempo pari a quello
del direttore generale.
Titolo IV
PERSONALE, FINANZIAMENTO, CONTABILITÀ-PATRIMONIO
E SISTEMA INFORMATIVO DELL'ARPAT
Art.24 - DOTAZIONE ORGANICA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL PERSONALE
1. Alla dotazione organica dell'ARPAT si provvede esclusivamente,
in fase di prima attuazione della presente legge, mediante
le assegnazioni ed i trasferimenti di cui all'art.20,
commi 2 e 3.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, anche in attuazione di quanto previsto all'art.03,
comma 2, della legge 61/94, il direttore generale approva
la dotazione organica dell'ARPAT. Sulla base di essa
la Giunta regionale può trasferire nell'organico
dell'ARPAT:
a) personale del ruolo organico della Regione;
b) personale del ruolo nominativo regionale del servizio
sanitario;
c) personale operante presso aziende dipendenti.
3. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui
all'art.45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29
al personale dell'ARPAT è confermato il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
4. Al personale ispettivo dell'ARPAT incaricato dell'espletamento
delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano
le disposizioni sul personale di cui all'art.2-bis
della legge 61/94.
5. La Giunta regionale per soddisfare individuate esigenze
della struttura operativa dell'ARPAT, può a
richiesta del direttore generale, deliberare l'assunzione
di personale con contratto di diritto privato a norma
di quanto disposto dall'art.22 della L.R. 9 novembre
1994, n.81.
6. Il direttore generale può, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio dell'Agenzia, acquisire
consulenze professionali con le modalità e i
vincoli previsti dalla legislazione regionale in materia.
7. Gli Enti locali individuano il personale, per i beni,
il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni
finanziarie adibiti al 1o gennaio 1994 all'espletamento
delle funzioni assegnate all'ARPAT dalla presente legge,
e ne propongono l'assegnazione all'ARPAT. Per il loro
definitivo trasferimento all'ARPAT si provvede con
decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme
deliberazione della Giunta regionale stessa, previa
intesa con gli Enti locali interessati.
8. Il personale dei servizi delle Aziende unità
sanitarie locali addetto in modo non esclusivo alle
attività trasferite all'ARPAT nonché
il personale del CEDOC può esercitare opzione
per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni
organiche di pari profilo professionali, posizione
funzionale e settore di attività o, ove prevista,
disciplina, copribili presso l'ARPAT e le Aziende unità
sanitarie locali di appartenenza.
Art.25 - FINANZIAMENTO DELL'ARPAT
1. Le entrate dell'ARPAT sono costituite da:
a) una quota del fondo sanitario, erogata a titolo di
avviamento, determinata secondo parametri fissati dalla
Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle
dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione
e dei servizi di igiene pubblica trasferiti all'ARPAT
alle relative spese per beni e servizi, nonché
ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche
erogate;
b) gli introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni
erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite
dalla Giunta regionale;
c) i finanziamenti per la realizzazione di programmi
regionali ed eventuali altre risorse per contratti
e convenzioni con Enti pubblici e privati;
d) le somme stanziate nei bilanci di Regione, Province
e Comuni per l'esercizio delle attività assegnate
all'ARPAT;
e) finanziamenti statali aggiuntivi per specifiche finalità
e quelli per attività di consulenza e di supporto
richieste da Enti pubblici;
f) proventi derivanti da informazioni specialistiche
fornite a terzi in forma di consulenza.
2. Le entrate di cui alle lett. b) e d) del comma 1
sono determinate sulla base degli accordi di programma
e delle convenzioni di cui all'art.5.
3. Le tariffe per le prestazioni dell'ARPAT sono determinate
dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni
fornite dalle rilevazioni effettuate ai sensi dell'art.5
comma 4.
4. Il programma annuale definisce le quote parti di
finanziamento che devono essere destinate alle attività
di prevenzione collettiva nei dipartimenti provinciali
e nelle loro articolazioni, al fine di garantire livelli
adeguati di attività.
Art.26 - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
1. Per la gestione economico-finanziaria si applicano
in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio,
contabilità, attività contrattuale in
vigore per le Aziende unità sanitarie locali.
2. Il regolamento di disciplina dell'attività
dell'ARPAT definisce anche la dotazione strumentale
e la contabilità dell'ARPAT, individuando i
centri di costo per la tenuta di una contabilità
di tipo economico.
Art.27 - SISTEMA INFORMATIVO
1. L'ARPAT gestisce gli archivi, i flussi, le procedure
informatizzate, i sistemi e le reti costituenti il
Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). La
progettazione e realizzazione del sistema è
effettuata in collaborazione con i dipartimenti regionali
competenti.
2. Il SIRA è articolato a livello regionale e
provinciale e costituisce il riferimento regionale
del sistema informativo nazionale ambientale. A livello
regionale il SIRA si integra con le rilevazioni, le
basi di dati, gli archivi territoriali e le reti degli
uffici regionali. A livello locale il SIRA si raccorda
e coopera con i sistemi informativi delle Province,
dei Comuni e delle Aziende unità sanitarie locali.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.28 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AGLI ARTT. 3,
4 E 6 DELLA L.R. 17 0TTOBRE 1983, N.69, <<DISPOSIZIONI
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE
E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA, FARMACEUTICA
E DI VIGILANZA SULLE FARMACIE>>
1. Al comma 4 dell'art.3 della L.R. 69/83, dopo la parola
<<locali>> è inserita una virgola
e sono aggiunte le seguenti parole: <<sulla base
degli obiettivi indicati dalla conferenza regionale
dell'ARPAT e sentito il responsabile del dipartimento
provinciale competente>>.
2. Al comma 5 dell'art.3 della L.R. 69/83, dopo la parola
<<lavoro>>, è inserita una virgola
e sono aggiunte le seguenti parole: <<coordinata,
per quanto necessario, con i programmi e l'attività
dei competenti settori tecnici e dei dipartimenti provinciali
dell'ARPAT>>.
3. Al comma 2 dell'art.4 della L.R. 69/83, l'ultimo
capoverso è sostituito dal seguente:
<<Il Sindaco può altresì richiedere
ed acquisire, dal responsabile del dipartimento provinciale
per la protezione ambientale competente, proposte,
consulenze e tutte le attività di supporto al
migliore esercizio delle competenze di cui al presente
articolo. Tali funzioni sono espletate coordinandole
con le attività dei dipartimenti di prevenzione
delle Aziende unità sanitarie locali.>>.
4. Al comma 5 dell'art.4 della L.R. 69/83, dopo le parole
<<luoghi di lavoro>> sono aggiunte le seguenti
parole: <<e dei competenti dipartimenti provinciali
dell'ARPAT.>>.
5. Al comma 6 dell'art.4 della L.R. 69/83, dopo la parola
<<Il Sindaco>> sono aggiunte le seguenti
parole: <<e con il responsabile del competente
dipartimento provinciale per la protezione ambientale>>.
6. Al comma 1 dell'art.6 della L.R. 69/83, dopo le parole
<<sanitarie locali>> sono aggiunte le seguenti
parole: <<e i dipartimenti provinciali dell'ARPAT>>.
7. Al comma 2 dell'art.6 della L.R. 69/83, dopo le parole
<<unità sanitarie locali>> sono
aggiunte le seguenti parole: <<e, ove necessario,
dei dipartimenti provinciali dell'ARPAT>>.
8. Al comma 3 dell'art.7 della L.R. 69/83, sono soppresse
le lettere a), b), c) e d) del punto 3, nonché
il punto 8 e il punto 10 dello stesso comma 3.
Art.29 - PRIMA COSTITUZIONE DEL SETTORE TECNICO <<DOCUMENTAZIONE>>
1. In fase di prima attuazione della presente legge
il settore documentazione, educazione, informazione
e comunicazione di cui alla lettera d) dell'art.19,
comma 1, è costituito dal CEDOC - Centro regionale
di documentazione - organizzato ai sensi della L.R.
7 maggio 1985, n.60. Il personale e le dotazioni mobiliari
e finanziarie del CEDOC sono attribuite alla struttura
centrale dell'ARPAT, con la stessa delibera della Giunta
regionale di cui all'art.20, comma 2.
2. Il regolamento di cui all'art.11 disciplina le modalità
dell'erogazione delle prestazioni, comprese quelle
a titolo gratuito, nei confronti del servizio sanitario
e della Regione Toscana.
3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità
sanitarie locali si avvalgono, sulla base degli accordi
e dei programmi di cui al comma 2, della collaborazione
del CEDOC e concorrono, secondo modalità da
definire nel regolamento di disciplina dell'attività
dell'ARPAT, alla programmazione annuale delle attività
stesse.
Art.30 - PRIMA COSTITUZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
1. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.88 il collegio dei revisori
dei conti è nominato tra esperti di comprovata
capacità professionale nei settori finanziario,
economico, contabile e amministrativo.
Art.31 - CONTRIBUTO REGIONALE
1. Per l'esercizio 1995 la Regione eroga all'ARPAT un
contributo ordinario a copertura delle spese di gestione
di L. 400.000.000.
2. A tal fine, è disposta la seguente variazione
di bilancio per competenza e cassa:
- In diminuzione
Cap. 12522 - Spese per interventi previsti dall'art.2
lett. n) della L.R. 12-1-1995, n.4, nonché per
gli interventi previsti dall'art.3 della L.R.:
L. 400.000.000
- Di nuova istituzione
Cap. 2310 - Contributo ordinario per le spese di gestione
dell'ARPAT (art.30 L.R.):
L. 400.000.000
Per gli esercizi successivi si provvede con la legge
annuale di bilancio.
3. In fase di prima attuazione le quote di cui alla
lett. a) del comma primo dell'art.25 sono calcolate
sulla base della ripartizione alla data del 31-12-1994.
Tali quote sono considerate a copertura dei costi sostenuti
per le prestazioni di cui al comma terzo dell'art.6,
erogate dall'ARPAT in favore delle Aziende unità
sanitarie locali.
Art.32 - ABROGAZIONE DI NORME
1. Sono abrogate tutte le norme della L.R. 7 maggio
1985, n.60 in contrasto con la presente legge.
tabella <<A>> ex artt. 18 e 20:
UNITÀ OPERATIVE/SEZIONI
- Ingegneria impiantistica
- Ingegneria mineraria
- Zoologia
- Tossicologia industriale
- Igiene industriale
- Biotossicologia, in quota parte: 50%
(c) 1996 Note's