(B.U.R.T. 28-4-95)
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1. OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente legge disciplina la valutazione di impatto
ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva del
Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno
1985 (85/337/CEE).
2. La valutazione di impatto ambientale è una
procedura che concorre alla protezione della natura,
alla sicurezza nel territorio, alla conservazione delle
risorse umane e naturali, alla tutela della salute;
la valutazione di impatto ambientale favorisce, inoltre,
la trasparenza dei processi decisionali, garantendo
l'informazione e la partecipazione dei cittadini; favorisce,
altresì, il coordinamento e la semplificazione
delle procedure autorizzative.
3. La procedura di V.I.A. ha lo scopo di individuare,
descrivere e valutare, in via preventiva, l'impatto
ambientale di progetti, pubblici e privati. La V.I.A.
concerne gli effetti sull'ambiente, inteso come sistema
complesso e interrelato di risorse naturali e umane,
e in particolare gli effetti sugli esseri umani, la
vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria,
l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio
ecologico, l'ambiente edificato, il patrimonio storico,
archeologico, architettonico e artistico, il paesaggio
e l'ambiente socio-economico.
4. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli
effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a
breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli
e cumulativi, indotti sull'ambiente.
Art.2. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La presente legge disciplina:
a) la procedura di V.I.A. concernenti i progetti delle
opere, e delle loro modifiche sostanziali, individuati
ai sensi dell'art.4;
b) la partecipazione della Regione alle procedure di
V.I.A. di competenza statale.
2. La procedura di V.I.A. non si applica a:
a) progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) progetti di interventi e opere destinati a scopi
di difesa nazionale;
c) progetti di interventi disposti in via d'urgenza
dalle competenti autorità pubbliche al fine
di salvaguardare l'incolumità delle persone
e del territorio da pericoli imminenti.
3. Gli interventi di cui al punto c) devono riferirsi
a quelli disposti in via d'urgenza, ai sensi delle
norme vigenti, nella misura dello stretto necessario,
sia per salvaguardare l'incolumità delle persone
da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità
per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
4. La procedura di V.I.A. concernente le proposte di
piani e programmi di competenza regionale è
disciplinata, per contenuti, competenze e procedure
attuative, dalla L.R. 16-1-1995, n.5 che detta norme
per il governo del territorio.
Art.3. SOGGETTI DELLA PROCEDURA DI V.I.A.
1. I soggetti della procedura di V.I.A. sono:
a) proponente: è il soggetto privato che richiede
l'approvazione, l'autorizzazione o concessione relativa
a un progetto o l'autorità pubblica che prende
l'iniziativa relativamente a un progetto;
b) autorità competente: è l'Ente che effettua
la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto;
c) ufficio competente: è la struttura organizzativa
dell'autorità competente designata dalla stessa
a curare l'espletamento delle attività connesse
e strumentali all'effettuazione della procedura di
V.I.A..
2. E' assicurata la partecipazione di chiunque abbia
interesse alla procedura e sia in grado di fornire
elementi conoscitivi sul piano scientifico e tecnico
nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge.
Titolo II
VALUTAZIONE Dl IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE
E PROVINCIALE
Art.4. PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di
impatto ambientale, ai sensi della presente legge,
i progetti di iniziativa pubblica o privata compresi
nelle categorie elencate nell'allegato I e nell'allegato
II della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, a condizione
che non rientrino tra quelli la cui procedura di V.I.A.
è di competenza statale.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art.21 determina,
per ciascuna categoria, le effettive condizioni d'obbligo
per l'applicazione della procedura di V.I.A. per quei
progetti che superano determinate soglie, definite
in termini quantitativi e/o qualitativi, tenendo conto
dei criteri e degli indirizzi metodologici indicati
nell'allegato 1 della presente legge; il regolamento
di attuazione può inoltre definire le condizioni
quantitative e/o qualitative che consentono l'accesso
alle procedure semplificate di cui all'art.12, per
progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati
da artigiani o piccole imprese.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2
sono definite dando attuazione, se vigenti, alle condizioni,
ai criteri ed alle norme tecniche per l'applicazione
della procedura di impatto ambientale previsti dall'art.40
della legge 22-2-1994 n.146, con atto di indirizzo
e coordinamento da parte del Governo.
4. La procedura di V.I.A. si applica ai progetti definiti
di massima ai sensi della vigente legislazione in materia
di lavori pubblici; deve comunque intervenire prima
del rilascio del provvedimento amministrativo che consente
in via definitiva la realizzazione dei progetti.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica
anche a progetti riguardanti modifiche ad opere, impianti
e interventi esistenti non compresi nelle categorie
individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, qualora
da esse ne derivi un'opera che rientra nelle categorie
stesse; si applica altresì a progetti riguardanti
modifiche a opere, impianti e interventi esistenti
compresi nelle categorie individuate ai sensi dei precedenti
commi 1 e 2 qualora da esse derivi un'opera con caratteristiche
sostanzialmente diverse dalla precedente, sulla base
dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione
di cui all'art.21.
Art.5. PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE
1. In relazione alle caratteristiche ed all'ubicazione
dei progetti, individuate sulla base dei criteri di
selezione indicati nell'allegato 1 alla presente legge,
tenuto conto degli atti di programmazione e di pianificazione
territoriale e dei piani e programmi di settore vigenti,
il Consiglio regionale ha la facoltà di estendere
l'obbligo della procedura di V.I.A., anche per specifici
progetti ed anche in deroga a quanto disposto dall'art.2,
comma 2, lett. a), da individuare con atto d'integrazione
del regolamento d'attuazione di cui all'art.21.
Art.6. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI
1. Ai progetti di cui all'art.4 deve essere allegato,
come loro parte integrante, uno studio di impatto ambientale,
il cui livello di dettaglio deve essere congruo con
il grado di complessità del progetto stesso.
2. Lo studio di impatto ambientale ha carattere interdisciplinare
e deve contenere:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente
fisico, biologico e antropico interessato;
b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti
e delle modalità e dei tempi di attuazione;
c) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette
a impatto ambientale nelle fasi di realizzazione, di
gestione e di eventuale dismissione delle opere, con
particolare riferimento alla popolazione, alla fauna,
alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua,
all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico
e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio,
agli aspetti socio-economici e all'interazione tra
i vari fattori;
d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti delle
opere e degli interventi proposti sull'ambiente:
1) dovuti all'attuazione del progetto;
2) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
3) dovuti all'emissione d'inquinanti, alla creazione
di sostanze nocive e allo smaltimento di rifiuti;
4) dovuti a possibili incidenti;
5) dovuti all'azione cumulativa dei vari fattori;
e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per
individuare e misurare tali effetti sull'ambiente;
e) l'illustrazione della coerenza delle opere e degli
interventi proposti con le norme in materia ambientale,
con gli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica e con i piani e programmi di settore interessati;
f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche
con riferimento alle possibili alternative di localizzazione
e d'intervento, ivi compresa l'opzione zero, cioè
la non realizzazione del progetto, qualora esso non
sia previsto in un piano o programma comunque già
sottoposto a V.I.A.;
g) la descrizione e la quantificazione delle misure
previste per ridurre, compensare o eliminare gli eventuali
effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione
sia durante la gestione degli interventi;
h) l'analisi costi-benefici dell'opera o dell'intervento,
qualora si tratti di opere pubbliche o comunque opere
con finanziamento pubblico;
i) la descrizione e la motivazione delle metodologie
d'indagine e di valutazione impiegate;
l) una relazione sintetica che riassuma i punti precedenti
con linguaggio non tecnico.
3. Lo studio di impatto ambientale è predisposto
a cura e spese del proponente ed è redatto e
sottoscritto da esperti in materia ambientale competenti
nelle discipline afferenti alle varie componenti dello
studio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente
e gli esperti da lui incaricati di redigere lo studio
hanno diritto di accesso alle informazioni disponibili
presso gli uffici della pubblica amministrazione; sono
fatte salve le esclusioni di cui all'art.44 della L.R.
20-1-1995, n.9, nonché quelle di cui all'art.24
della legge 7-8-1990, n.241 e relative norme di attuazione.
5. Il proponente può richiedere, fornendone adeguata
motivazione, l'adozione di cautele idonee alla tutela
del segreto scientifico o d'impresa secondo le norme
vigenti; in tal caso i dati e le informazioni che si
ritiene debbano essere coperti da segreto possono essere
trasmessi con plico separato dal resto dello studio
di impatto ambientale ed essere esclusi dalla divulgazione.
I componenti dell'ufficio competente, di cui all'art.18,
e dell'organismo tecnico di valutazione, di cui all'art.19,
hanno diritto di accesso alle informazioni relative
ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. anche
se coperte da segreto scientifico o d'impresa, con
l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano
la segretezza delle informazioni predette.
6. Il regolamento di attuazione di cui all'art.21 potrà
contenere ulteriori specificazioni dei contenuti richiesti
allo studio di impatto ambientale, anche per specifiche
categorie di progetti.
Art.7. AUTORITÀ COMPETENTE
1. La Regione è competente per la procedura di
valutazione di impatto ambientale relativa ai progetti
individuati ai sensi dell'art.4 ad esclusione di quelli
compresi nell'allegato 2 della presente legge; la Regione
è altresì competente per la procedura
di valutazione di impatto ambientale relativa ai progetti
compresi nelle categorie elencate nell'allegato 2 qualora
la loro localizzazione interessi il territorio di due
o più Province. Le competenze della Regione
sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le procedure
di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11, ovvero secondo le
procedure semplificate di cui all'art.12.
2. La Provincia è competente per la procedura
di V.I.A. relativa ai progetti compresi nelle categorie
elencate nell'allegato 2, fatte salve le condizioni
di obbligo e le soglie definite, ai sensi dell'art.4,
dal Regolamento di attuazione; la Provincia esercita
le proprie competenze secondo le procedure semplificate
di cui all'art.12.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi,
reciprocamente ed a richiesta, i dati, le informazioni
ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle
procedure di V.I.A. di rispettiva competenza.
4. Le Province comunicano alla Regione gli atti organizzativi
delle procedure affidate alla loro competenza dalla
presente legge ed informano ogni anno la Regione circa
i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione
in corso, circa la composizione ed il funzionamento
dei propri organismi tecnici, circa le caratteristiche
dei sistemi informativi e cartografici di riferimento.
5. La Regione, anche attraverso il Regolamento di attuazione
di cui all'art.21, emana criteri per indirizzare e
coordinare le attività provinciali in modo omogeneo
ed in coerenza con le finalità della presente
legge.
Art.8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
1. I progetti, accompagnati dal relativo studio di impatto
ambientale, sono depositati dal proponente presso l'ufficio
regionale competente di cui all'art.18.
2. Il proponente provvede altresì al deposito
dl una copia del progetto e dello studio di impatto
ambientale presso le Province e presso i Comuni nei
cui territori è prevista la realizzazione del
progetto.
3. Entro dieci giorni dal deposito del progetto e dello
studio di impatto ambientale presso l'ufficio regionale
competente, il proponente ne dà avviso, a propria
cura e spese, su almeno due quotidiani a diffusione
regionale; il procedimento s'intende iniziato dalla
data di pubblicazione dell'avviso di deposito che risulta
pubblicato per ultimo; la durata del deposito presso
tutte le sedi indicate ai precedenti commi 1 e 2 è
stabilita in 45 giorni dalla data d'inizio del procedimento.
4. Salvo i casi di cui all'art.9, entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito,
il proponente organizza, a propria cura e spese, una
presentazione pubblica del progetto in sede prossima
all'area interessata dalla realizzazione del progetto.
5. L'avviso di deposito contiene l'indicazione del proponente
e del progetto, la sua localizzazione e una sommaria
descrizione relativa a finalità, caratteristiche
e dimensionamento dell'intervento. L'avviso contiene
altresì l'indicazione degli uffici presso cui
progetto e studio d'impatto ambientale sono consultabili
ed il termine entro il quale possono essere presentate
osservazioni scritte; contiene inoltre l'indicazione
della sede e della data di svolgimento della presentazione
pubblica del progetto.
6. Chiunque può prendere visione del progetto
e dello studio di impatto ambientale presso gli uffici
in cui sono depositati e ottenerne, a proprie spese,
copia.
7. Chiunque ne abbia interesse può presentare
all'autorità competente osservazioni scritte
entro quarantacinque giorni dalla data d'inizio del
procedimento.
Art.9. INCHIESTA PUBBLICA
1. La Giunta regionale può disporre lo svolgimento
di un'inchiesta pubblica nei casi per i quali la grande
estensione territoriale del progetto, ovvero la particolare
rilevanza degli effetti ambientali o l'alto valore
del territorio interessato rendono necessario un pubblico
accertamento dell'effettiva informazione e partecipazione
dei cittadini circa gli interventi che interessano
il loro territorio e le loro condizioni di vita, nonché
l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza
e di giudizio in funzione della V.I.A. e della definizione
di garanzie e misure di mitigazione e di controllo
sugli effetti negativi dell'impatto ambientale.
2. L'inchiesta pubblica è promossa contemporaneamente
all'avvio dell'istruttoria e si svolge nel capoluogo
dalla Provincia nella quale il progetto prevede l'ubicazione
delle opere, impianti o interventi, ovvero della parte
più significativa di essi.
3. Il presidente dell'inchiesta è nominato dalla
Giunta regionale tra i dirigenti regionali.
4. Il presidente dell'inchiesta è assistito da
due esperti di cui uno nominato dalla Giunta regionale
e uno dalla Provincia dove si svolge l'inchiesta. Le
nomine di presidente ed esperti sono effettuate entro
quindici giorni dall'adozione del provvedimento regionale
di cui al comma 1. In caso di mancata nomina da parte
della Provincia entro il termine suddetto, la Giunta
regionale provvede alla nomina anche del secondo esperto.
5. L'inchiesta ha luogo presso il competente Ufficio
regionale del Genio Civile. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario dello stesso ufficio,
designato dal dirigente.
6. La Regione assicura che siano adottate forme idonee
di pubblicità per favorire la partecipazione
dei cittadini e delle associazioni interessate all'inchiesta
pubblica.
7. Entro quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento
gli Enti locali interessati possono esprimere pareri,
osservazioni e proposte concernenti il progetto e i
suoi effetti ambientali, trasmettendoli al presidente
dell'inchiesta. Chiunque sia in grado di fornire elementi
conoscitivi e valutativi, non rivolti alla tutela di
interessi particolari, sui possibili effetti ambientali,
può presentare entro lo stesso termine memorie
scritte inerenti la realizzazione del progetto.
8. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide sull'ammissibilità
delle memorie e può svolgere audizioni aperte
al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno
presentato le memorie ammesse nonché i rappresentanti
del proponente e gli estensori dello studio di impatto
ambientale. Il proponente e gli estensori dello studio
possono presentare anche osservazioni scritte di replica
alle memorie ammesse. Il presidente dell'inchiesta
pubblica non può esprimere giudizi e valutazioni
sul progetto e sullo studio di impatto ambientale relativo.
9. Il presidente chiude l'inchiesta pubblica entro novanta
giorni dall'inizio del procedimento e trasmette alla
Giunta regionale le memorie, le osservazioni e ogni
altro documento ammesso con una sintetica relazione
sulle attività svolte. La pronuncia di impatto
ambientale deve rendere conto motivatamente delle osservazioni
e memorie presentate nel corso dell'inchiesta.
10. Gli oneri finanziari relativi alle spese per le
attività connesse allo svolgimento dell'inchiesta
pubblica ed i compensi spettanti al presidente dell'inchiesta,
ai due esperti ed al segretario sono a carico del bilancio
regionale e sono determinati dalla Giunta regionale
in relazione alla complessità ed alla durata
degli impegni richiesti dall'inchiesta pubblica, sulla
base delle tariffe professionali, ove applicabili.
Art.10. ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO COMPETENTE
1. L'ufficio competente di cui all'art.18, esaminato
lo studio di impatto ambientale, le osservazioni e
gli eventuali altri elementi emersi, conclude l'istruttoria
entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento
mediante la redazione di un rapporto sull'impatto ambientale
del progetto proposto.
2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso su
motivata richiesta del proponente.
3. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti
o indagini di particolare complessità, che possono
richiedere anche il ricorso a consulenze specialistiche
esterne, lo svolgimento dell'istruttoria può
essere prolungato, con deliberazione dell'autorità
competente, fino a un periodo massimo di centoventi
giorni.
4. Per i progetti sottoposti a inchiesta pubblica l'istruttoria
si chiude entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento.
5. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione
presentata, l'autorità competente provvede a
richiedere, in un'unica soluzione, le integrazioni
necessarie; tale richiesta, in attesa delle integrazioni,
ha effetto di pronuncia negativa.
Art.11. PRONUNCIA DI IMPATTO AMBIENTALE
1. La Giunta regionale delibera entro centoventi giorni
dall'inizio del procedimento, sulla base del rapporto
dell'ufficio competente e previo parere dell'organismo
tecnico di valutazione di cui all'art.19, esprimendosi
contestualmente sulle osservazioni presentate; per
i progetti di cui all'art.10, comma 3 e comma 4 il
termine è elevato a centottanta giorni.
2. La deliberazione è notificata al proponente,
comunicata alle Amministrazioni pubbliche competenti
anche in materia di controlli e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana per estratto.
Art.12. PROGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA
1. Per i progetti compresi nelle categorie elencate
nell'allegato 2, per i quali l'autorità competente
è la Provincia, si applicano le disposizioni
procedurali semplificate del presente articolo, in
sostituzione delle corrispondenti disposizioni degli
articoli 6, 8, 9, 10 e 11. Per i progetti per i quali
l'autorità competente è la Regione, il
regolamento di attuazione di cui all'art.21 può
definire soglie dimensionali e qualitative intermedie
secondo quanto indicato dall'art.4, al fine di individuare
progetti da assoggettare a V.I.A. per i quali si applicano
le disposizioni procedurali semplificate del presente
articolo.
2. Per i progetti di cui al precedente comma lo studio
di impatto ambientale può essere redatto in
forma semplificata, anche da un unico esperto e deve
contenere i seguenti elementi:
a) la descrizione delle opere e degli interventi proposti
e delle modalità e dei tempi di attuazione
b) la descrizione dell'ambiente interessato, nello stato
precedente l'attuazione del progetto;
c) la descrizione delle modificazioni qualitative e
quantitative indotte sull'ambiente;
d) l'illustrazione della coerenza del progetto con le
norme in materia ambientale e con gli strumenti di
pianificazione e di programmazione vigenti;
e) la descrizione e la quantificazione delle misure
previste per ridurre, compensare o eliminare gli eventuali
effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione,
sia durante la gestione delle opere e degli interventi;
f) una relazione sintetica che riassuma i punti precedenti
con un linguaggio non tecnico.
3. I progetti, accompagnati dal relativo studio di impatto
ambientale, sono depositati dal proponente presso l'ufficio
della Regione o della Provincia competente per la procedura
di V.I.A., nonché presso le Province ed i Comuni
nei cui territori è prevista la realizzazione
del progetto; entro dieci giorni dal deposito, il proponente
ne dà notizia al pubblico, a propria cura e
spese, mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana; l'avviso deve contenere l'indicazione
del proponente, la sommaria descrizione del progetto
e la sua localizzazione, nonché l'indicazione
degli uffici e dell'orario nel quale chiunque può
prendere visione degli elaborati di progetto e dello
studio di impatto ambientale.
4. Il procedimento si intende iniziato dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ed i progetti accompagnati dal relativo studio
di impatto ambientale restano depositati per trenta
giorni presso le sedi indicate nel precedente comma
3.
5. Per tali progetti vengono ridotti i termini degli
adempimenti procedurali di valutazione rispetto alla
procedura ordinaria; in particolare:
a) le osservazioni scritte da presentare all'autorità
competente devono essere presentate entro trenta giorni
dalla data di inizio del procedimento;
b) l'ufficio competente per l'istruttoria, di cui all'art.18,
chiude i suoi lavori entro sessanta giorni dall'inizio
del procedimento;
c) l'autorità competente delibera entro cento
giorni dall'inizio del procedimento, sulla base del
rapporto dell'ufficio competente e sentito l'organismo
tecnico di valutazione di cui all'art.19, esprimendosi
contestualmente sulle osservazioni presentate.
6. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione
presentata, l'autorità competente provvede a
richiedere, in unica soluzione, le integrazioni necessarie;
tale richiesta, in attesa delle integrazioni, ha effetto
di pronuncia negativa.
7. La deliberazione è notificata al proponente,
comunicata alle Amministrazioni pubbliche competenti
anche in materia di controlli e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana per estratto.
Art.13. EFFETTI DELLA PRONUNCIA
1. La pronuncia di impatto ambientale positiva costituisce
condizione per il rilascio dei provvedimenti di approvazione,
autorizzazione e concessione, in relazione ai progetti
di cui all'art.4.
2. La pronuncia positiva dell'autorità competente
può prevedere prescrizioni particolari o condizioni
cui subordinare la realizzazione del progetto e l'esercizio
dell'opera, nonché i controlli su di essa; tale
pronuncia obbliga il proponente a conformare il progetto
alle prescrizioni in essa contenute e a trasmettere
i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate;
la pronuncia positiva obbliga, altresì, i soggetti
competenti a conformare i relativi provvedimenti autorizzatori
e concessori alle eventuali prescrizioni in essa contenute.
3. L'autorità competente per la pronuncia di
impatto ambientale, anche in deroga alle norme vigenti,
rilascia contestualmente, ove occorra, i pareri, i
nulla osta o le autorizzazioni relative a:
a) tutela del paesaggio, ai sensi della legge 29-6-1939,
n.1497 ed alla L. 8-8-1985, n.431;
b) assetto idrogeologico, di cui al R.D. 30-12-1923,
n.3267.
4. L'autorità competente per la pronuncia di
impatto ambientale convoca apposita conferenza dei
servizi ai sensi dell'art.14 della L. 7-8-1990, n.241
in ordine ai procedimenti di approvazione, autorizzazione
o concessione comunque concernenti i programmi sottoposti
alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta
giorni dalla presentazione, a cura del proponente,
della documentazione e degli elaborati richiesti dalle
norme vigenti per il rilascio dei provvedimenti relativi
ai procedimenti di cui sopra.
Art.14. EFFICACIA TEMPORALE DELLA PRONUNCIA
1. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo
di tempo limitato, in ogni caso non inferiore a tre
anni, che viene stabilita di volta in volta in relazione
alle caratteristiche del progetto; entro tale termine
il progetto deve essere realizzato, a pena di decadenza
della pronuncia.
2. Per motivate ragioni l'autorità competente,
a richiesta del proponente, può prorogare il
predetto termine, una sola volta e per un periodo di
tempo non superiore a quello stabilito inizialmente.
Art.15. OPPOSIZIONE
1. Contro la deliberazione dell'autorità competente
è ammesso ricorso in opposizione da parte di
chiunque abbia interesse entro trenta giorni dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
2. L'autorità competente si pronuncia sul ricorso
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello
stesso, sentiti i rispettivi organismi tecnici di valutazione
di cui all'art.19.
Art.16. VIGILANZA E SANZIONI
1. La Regione e la Provincia vigilano, secondo le competenze
individuate all'art.7, sul rispetto della presente
legge e sull'osservanza dei provvedimenti adottati
in base alla stessa, avvalendosi in particolare della
collaborazione delle Amministrazioni comunali interessate,
delle competenti strutture delle U.S.L. e dell'agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente, istituita
ai sensi dell'art.3 della legge 21-1-1994 n.61.
2. Chiunque provveda alla realizzazione di un progetto
da assoggettare a valutazione di impatto ambientale
senza aver ottenuto la relativa pronuncia positiva
è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 5.000.000 a lire 150.000.000.
3. Chiunque realizzi il progetto o gestisca l'opera
in violazione dei contenuti della pronuncia di valutazione
di impatto ambientale ottenuta, è punito con
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000
a lire 50.000.000 per la violazione connessa.
4. All'accertamento e all'applicazione delle sanzioni
di cui al presente articolo provvede il Presidente
della Giunta regionale o il Presidente dell'Amministrazione
provinciale, nei casi di rispettiva competenza, ai
sensi della legge 24-11-1981 n.689 e della L.R.12-11-1993
n.85.
5. Nei casi di violazione di cui ai precedenti commi
2 e 3 è sempre disposta, da parte del Presidente
della Giunta regionale, per i progetti la cui V.I.A.
è di competenza regionale, o da parte del Presidente
dell'Amministrazione provinciale, per gli altri progetti,
la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio,
nei casi previsti dal precedente comma 3 è inoltre
disposto l'adeguamento del progetto e delle modalità
di esercizio dell'opera alla pronuncia di V.I.A.
6. Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente
dell'Amministrazione provinciale, nei casi di rispettiva
competenza, ordinano altresì il ripristino dello
stato di luoghi o l'eventuale adozione di misura per
la rimozione delle conseguenze negative prodotte sull'ambiente.
7. Non è ammessa la pronuncia di V.I.A. in sanatoria
per progetti già realizzati.
Titolo III
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE
Art.17. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA PROCEDURA
DI COMPETENZA STATALE
1. Ai fini della espressione del parere regionale nell'ambito
della procedura di V.I.A. di competenza statale, la
Giunta regionale acquisisce il parere delle Province
e dei Comuni nel cui territorio è prevista la
realizzazione del progetto; tali pareri sono espressi
entro 30 giorni dalla richiesta della Regione, trascorsi
inutilmente i quali i pareri sono considerati favorevoli.
A tal fine il proponente provvede al deposito di copia
del progetto e dello studio di impatto ambientale presso
le Province e i Comuni suddetti; se i Comuni interessati
sono più di tre, il deposito è limitato
ai tre maggiormente interessati per territorio.
2. La Giunta regionale delibera previa acquisizione
del parere dell'organismo tecnico di valutazione di
cui all'art.19, sulla base del rapporto istruttorio
dell'ufficio competente di cui all'art.18.
Titolo IV
STRUTTURA OPERATIVA PER LA V.I.A.
Art.18. UFFICIO COMPETENTE
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale individua le strutture operative
e i moduli organizzativi per l'esercizio delle attribuzioni
e l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione
della stessa, nell'ambito ed in conformità della
L.R. 7-11-1994, n.81 recante <<Recepimento del
Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Modifiche
all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
regionale>>.
2. Alle strutture operative di cui al precedente comma
sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attivazione delle fasi di informazione e partecipazione
secondo quanto previsto dalla presente legge;
b) svolgimento delle funzioni procedimentali connesse
alle diverse fasi della procedura di V.I.A. e rapporto
con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali
coinvolti;
c) organizzazione delle istruttorie e redazioni dei
rapporti di impatto ambientale;
d) sperimentazione di metodologie e tecniche di valutazione
di impatto ambientale;
e) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze
sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;
f) partecipazione, congiuntamente agli uffici competenti,
alla organizzazione al funzionamento del sistema informativo
di cui all'art.20;
g) redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento
delle esperienze di applicazione della V.I.A..
3. Per la redazione del rapporto di cui al punto c)
viene assicurato l'apporto di contributi tecnici interdisciplinari
delle strutture operative della Regione e delle altre
pubbliche amministrazioni.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento
di attuazione di cui all'art.21 le Province individuano
le strutture operative competenti per l'esercizio delle
attribuzioni in materia di V.I.A. di cui alla presente
legge.
Art.19. ORGANISMO TECNICO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale istituisce in via transitoria
un organismo tecnico di valutazione, con le modalità
di cui alla L.R. 7-11-1994, n.81 recante <<Recepimento
del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Modifiche
all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa
regionale>> e detta norme provvisorie per il
funzionamento dello stesso organismo fino alla entrata
in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art.21.
2. Nell'organismo tecnico di valutazione sono rappresentati
i Dipartimenti maggiormente interessati dalle discipline
inerenti la V.I.A., in modo da assicurare l'apporto
di competenze tecniche interdisciplinari.
3. Il Regolamento di attuazione di cui all'art.21, tenuto
conto dell'esperienza dei procedimenti già effettuati
e considerate le altre norme statali e regionali vigenti
in materia di ambiente, disciplina l'istituzione di
un unico organismo tecnico di valutazione competente
ad esprimere i pareri connessi con l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di ambiente attribuite
alla competenza regionale, anche con effetto abrogativo
di norme legislative regionali istitutive di specifici
organismi tecnici in materia; il Regolamento di attuazione
provvede altresì a definire le norme di funzionamento
e le modalità di attivazione dell'organismo
tecnico suddetto in relazione alle diverse procedure
interessate.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento
di attuazione di cui all'art.21, le Province provvedono
all'istituzione, nell'ambito del loro ordinamento,
di un organismo tecnico di valutazione con caratteristiche
e con funzioni analoghe a quello individuato dalla
Regione per le procedure di V.I.A.; il Regolamento
di attuazione contiene anche criteri per indirizzare
in modo omogeneo l'organizzazione ed il funzionamento
dell'organismo tecnico provinciale.
Art.20. SISTEMA INFORMATIVO PER LA V.I.A.
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale
è organizzato un settore specifico finalizzato
alle valutazioni di impatto ambientale.
2. Tale settore ricomprende:
a) le rilevazioni di base sullo stato delle caratteristiche
dell'ambiente e del territorio regionale;
b) la definizione dei criteri di valutazione delle risorse;
c) una biblioteca di metodologie e modelli per la valutazione
degli impatti;
d) l'archivio degli studi di impatto ambientale ove
sono catalogati e conservati gli atti e i documenti
relativi alle procedure di V.I.A..
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.21. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
1. Entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, ne approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina in particolare
quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 12,19.
3. La Giunta regionale acquisisce il parere dell'organismo
tecnico di valutazione di cui all'art.19 prima di inoltrare
la proposta di regolamento all'approvazione del Consiglio
regionale.
Art.22. NORME TRANSITORIE
1. I progetti individuati ai sensi dell'art.4 sono sottoposti
a procedura di V.I.A. dopo l'entrata in vigore del
Regolamento di attuazione di cui all'art.21 ove l'autorità
competente sia la Regione, ed a partire dal novantesimo
giorno successivo a tale data di entrata in vigore
ove l'autorità competente sia la Provincia;
non sono sottoposti a procedura di V.I.A. i progetti
per i quali, alle date suddette, sia già intervenuto
l'atto finale di approvazione, autorizzazione o concessione
a norma delle vigenti disposizioni.
2. A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge e fino all'entrata in
vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art.21,
le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente
ai progetti elencati nell'allegato 3, la cui competenza
è attribuita alla Regione ed esercitata ai sensi
dell'art.7. La procedura di V.I.A. non si applica per
i progetti di cui all'allegato 3 per i quali, alla
data del novantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge, sia già intervenuto
l'atto finale di approvazione, autorizzazione o concessione
a norma delle vigenti disposizioni.
Art.23. NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà
fronte, per l'anno 1995 e per gli esercizi successivi,
con legge di bilancio.
Allegato 1
CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE QUANTITATIVE E/O QUALITATIVE DI CUI ALL'ART.4 DELLA PRESENTE LEGGE
1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Le caratteristiche del progetto devono essere prese
in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti
elementi:
- dimensioni del progetto; la dimensione del progetto
deve essere anche considerata in particolare in rapporto
alla durata, alla frequenza ed alla sensibilità
dei suoi probabili impatti;
- utilizzazione delle risorse naturali e/o utilizzazione
delle risorse energetiche;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti;
- impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto
della destinazione delle zone che possono essere interessate.
2. UBICAZIONE DEL PROGETTO
La sensibilità ambientale delle zone geografiche
che possono essere interessate dal progetto e dai suoi
impatti deve essere presa in considerazione tenendo
conto in particolare dei seguenti elementi:
a) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità
di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
b) la capacità di carico dell'ambiente naturale,
con particolare attenzione alle seguenti tipologie
di ambienti:
- zone umide
- zone costiere
- zone montuose/forestali
- riserve e parchi naturali istituiti ai sensi delle
leggi vigenti
- aree protette di altro tipo
- zone ambientalmente critiche, nelle quali gli standard
di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione
comunitaria, statale e regionale sono già superati
- zone fortemente antropizzate ed a forte densità
demografica
- paesaggi rari e importanti dal punto di vista storico,
culturale e archeologico.
Allegato 2
CATEGORIE Dl PROGETTI DA ASSOGGETTARE A PROCEDURA DI
V.I.A. DI COMPETENZA PROVINCIALE
(Le condizioni quantitative e/o qualitative di obbligo
saranno determinate dal Regolamento di attuazione di
cui all'art.21)
- Agricoltura
2.1. Progetti di riordino fondiario
2.2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni
seminaturali alla coltivazione agricola intensiva
2.3. Progetti di idraulica agricola
2.4. Primi rimboschimenti qualora rischino di provocare
trasformazioni ecologiche negative e dissodamenti destinati
a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento
del suolo
2.5. Impianti per l'allevamento di pollame
2.6. Impianti per l'allevamento di suini
2.7. Impianti per l'allevamento di bovini e bufalini
2.8. Impianti per l'allevamento di conigli
2.9. Impianti di acquacoltura in acque marine e lagune
2.10. Impianti di acquacoltura in acque dolci
2.11. Serre
- Industria estrattiva
2.12. Estrazione di torba
2.13. Trivellazioni profonde per l'approvvigionamento
delle acque
2.14. Altre trivellazioni profonde escluse quelle destinate
a conoscere le caratteristiche geotecniche e idrogeologiche
del sottosuolo
2.15. Attività minerarie e di cava per l'estrazione
di minerali diversi da quelli metallici ed energetici,
ad eccezione delle cave di prestito di cui alle leggi
regionali n. 55/1992 e n.75/1994
- Lavorazione dei metalli
2.16. Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione,
filatura e laminatura di metalli non ferrosi, compresi
i metalli preziosi
2.17. Impianti per imbutitura e tranciatura di pezzi
di notevoli dimensioni
2.18. Impianti per il trattamento in superficie e rivestimento
dei metalli
2.19. Impianti per la costruzione di caldaie, di serbatoi
e di altri mezzi di lamiera
2.20. Impianti per la costruzione e montaggio di autoveicoli
e costruzione di relativi motori
2.21. Cantieri navali
2.22. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili
2.23. Impianti per la costruzione di materiale ferroviario
- Fabbricazione del vetro
2.24. Impianti per la fabbricazione del vetro
- Industria dei prodotti alimentari
2.25. Impianti per la produzione di grassi vegetali
e animali
2.26. Impianti per la produzione di conserve di prodotti
animali e vegetali
2.27. Impianti per la fabbricazione di prodotti lattierocaseari
2.28. Impianti per la produzione di birra, malto, lieviti
2.29. Impianti per la produzione del vino
2.30. Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi
2.31. Impianti per la macellazione
2.32. Industrie per la produzione della fecola
2.33. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce
e di olio di pesce
2.34. Zuccherifici
2.35. Altri impianti per la lavorazione e la trasformazione
di prodotti agricoli, zootecnici e ittici e la preparazione
di prodotti alimentari per l'uomo e il bestiame
- Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della
carta
2.36. Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbiancamento
della lana
2.37. Impianti per la fabbricazione di pannelli di fibre,
pannelli di particelle e compensati
2.38. Impianti per la fabbricazione di pasta per carta,
carta e cartone
2.39. Stabilimenti per la tintura delle fibre
2.40. Impianti per la produzione e la lavorazione di
cellulosa
2.41. Stabilimenti per la concia e l'allumatura
2.42. Impianti per la segagione e la preparazione industriale
del legno
- Industria della gomma
2.43. Impianti per la fabbricazione e trattamento di
prodotti a base di elastomeri
2.44. Impianti per la ricostruzione di pneumatici e
la vulcanizzazione e riparazione dei pneumatici
2.45. Industria dei prodotti delle materie plastiche
- Progetti d'infrastrutture
2.46. Impianti meccanici di risalita, teleferiche; piste
da sci e relativi impianti di risalita
2.47. Costruzione di strade provinciali e comunali situate
in aree extraurbane
2.48. Costruzione di strade vicinali e di strade poderali,
interpoderali e forestali
2.49. Installazione di acquedotti a lunga distanza
- Altri progetti
2.50. Opere di urbanizzazione di zone produttive e residenziali
2.51. Lavori di sistemazione urbana di grandi dimensioni
(ospedali, centri commerciali, parcheggi, centri direzionali,
ecc.)
2.52. Villaggi turistici e complessi alberghieri
2.53. Piste permanenti per corse e prove automobilistiche
e motociclistiche
2.54. Impianti di depurazione
2.55. Impianti di trattamento o eliminazione di rifiuti
solidi urbani e/o speciali (salvo quelli compresi nell'allegato
I della Direttiva n.85/337/CEE del 27 giugno 1985 e
quelli definiti di interesse regionale ai sensi della
L.R. 12-1-1995, n.4)
2.56. Stabilimenti per il deposito e/o il trattamento
di fanghi provenienti da impianti di depurazione o
di trattamento rifiuti
2.57. Stabilimenti per lo stoccaggio di rottami di ferro
2.58. Banchi di prova per motori, turbine e reattori
2.59. Impianti per la fabbricazione di fibre minerali
artificiali
Allegato 3
CATEGORIE Dl PROGETTI DA ASSOGGETTARE GIÀ IN FASE TRANSITORIA A PROCEDURA DI V.I.A. DI COMPETENZA REGIONALE
- Industria estrattiva
3.1. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento
3.2. Impianti destinati alla fabbricazione di calce,
gesso e refrattari
- Industria energetica
3.3. Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica con tensione nominale superiore a
150 kV con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e
15 km ed elettrodotti aerei esterni con tensione nominale
compresa tra 100 e 150 kV con tracciato di lunghezza
superiore a 3 km
3.4. Impianti che utilizzano risorse geotermiche di
interesse locale, così classificate dall'art.1
comma 5 della L.9-12-1986 n.896
3.5. Trivellazioni esplorative destinate a conoscere
le caratteristiche dei fluidi geotermici, conseguenti
al permesso di ricerca geotermica di cui all'art.4
della L. 9-12-1986 n.896
3.6. Impianti per la produzione e l'arricchimento dei
combustibili nucleari
3.7. Impianti per il trattamento di combustibili nucleari
irradiati
3.8. Impianti per il trattamento ed eliminazione di
residui radioattivi (salvo quelli compresi nell'allegato
I della Direttiva n.85/337/CEE del 27 giugno 1985)
- Progetti di infrastrutture
3.9. Strade statali e regionali, ferrovie e vie navigabili,
di lunghezza superiore a 15 km (salvo i progetti compresi
nell'allegato I della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno
1985 e quelli compresi nell'allegato 2 della presente
legge)
3.10. Dighe e altri impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque in modo durevole, di
altezza compresa tra 7 e 10 metri o di capacità
tra 70.000 e 100.000 metri cubi, incluse le relative
opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi
impianti per la produzione di energia elettrica
3.11. Installazione di oleodotti e gasdotti di lunghezza
superiore a 30 km
3.12. Porti turistici con capacità superiore
a 600 posti barca
3.13. Opere ed interventi di canalizzazione, deviazione,
regimazione e regolazione di corsi d'acqua che prevedono
risagomatura dell'alveo o movimento di litoidi in ambiente
fluviale per quantità superiori a 30.000 mc.
(c) 1996 Note's