[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 18 APRILE 1995, N.68

(B.U.R.T. 28-4-95)

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente legge disciplina la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 (85/337/CEE).
2. La valutazione di impatto ambientale è una procedura che concorre alla protezione della natura, alla sicurezza nel territorio, alla conservazione delle risorse umane e naturali, alla tutela della salute; la valutazione di impatto ambientale favorisce, inoltre, la trasparenza dei processi decisionali, garantendo l'informazione e la partecipazione dei cittadini; favorisce, altresì, il coordinamento e la semplificazione delle procedure autorizzative.
3. La procedura di V.I.A. ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva, l'impatto ambientale di progetti, pubblici e privati. La V.I.A. concerne gli effetti sull'ambiente, inteso come sistema complesso e interrelato di risorse naturali e umane, e in particolare gli effetti sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico, il paesaggio e l'ambiente socio-economico.
4. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull'ambiente.

Art.2. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. La presente legge disciplina:
a) la procedura di V.I.A. concernenti i progetti delle opere, e delle loro modifiche sostanziali, individuati ai sensi dell'art.4;
b) la partecipazione della Regione alle procedure di V.I.A. di competenza statale.
2. La procedura di V.I.A. non si applica a:
a) progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) progetti di interventi e opere destinati a scopi di difesa nazionale;
c) progetti di interventi disposti in via d'urgenza dalle competenti autorità pubbliche al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti.
3. Gli interventi di cui al punto c) devono riferirsi a quelli disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti, nella misura dello stretto necessario, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
4. La procedura di V.I.A. concernente le proposte di piani e programmi di competenza regionale è disciplinata, per contenuti, competenze e procedure attuative, dalla L.R. 16-1-1995, n.5 che detta norme per il governo del territorio.

Art.3. SOGGETTI DELLA PROCEDURA DI V.I.A.
1. I soggetti della procedura di V.I.A. sono:
a) proponente: è il soggetto privato che richiede l'approvazione, l'autorizzazione o concessione relativa a un progetto o l'autorità pubblica che prende l'iniziativa relativamente a un progetto;
b) autorità competente: è l'Ente che effettua la valutazione dell'impatto ambientale di un progetto;
c) ufficio competente: è la struttura organizzativa dell'autorità competente designata dalla stessa a curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di V.I.A..
2. E' assicurata la partecipazione di chiunque abbia interesse alla procedura e sia in grado di fornire elementi conoscitivi sul piano scientifico e tecnico nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge.

Titolo II
VALUTAZIONE Dl IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE E PROVINCIALE

Art.4. PROGETTI SOTTOPOSTI A V.I.A.
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della presente legge, i progetti di iniziativa pubblica o privata compresi nelle categorie elencate nell'allegato I e nell'allegato II della Direttiva del Consiglio 85/337/CEE, a condizione che non rientrino tra quelli la cui procedura di V.I.A. è di competenza statale.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art.21 determina, per ciascuna categoria, le effettive condizioni d'obbligo per l'applicazione della procedura di V.I.A. per quei progetti che superano determinate soglie, definite in termini quantitativi e/o qualitativi, tenendo conto dei criteri e degli indirizzi metodologici indicati nell'allegato 1 della presente legge; il regolamento di attuazione può inoltre definire le condizioni quantitative e/o qualitative che consentono l'accesso alle procedure semplificate di cui all'art.12, per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono definite dando attuazione, se vigenti, alle condizioni, ai criteri ed alle norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale previsti dall'art.40 della legge 22-2-1994 n.146, con atto di indirizzo e coordinamento da parte del Governo.
4. La procedura di V.I.A. si applica ai progetti definiti di massima ai sensi della vigente legislazione in materia di lavori pubblici; deve comunque intervenire prima del rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dei progetti.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche a progetti riguardanti modifiche ad opere, impianti e interventi esistenti non compresi nelle categorie individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, qualora da esse ne derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si applica altresì a progetti riguardanti modifiche a opere, impianti e interventi esistenti compresi nelle categorie individuate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 qualora da esse derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art.21.

Art.5. PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE
1. In relazione alle caratteristiche ed all'ubicazione dei progetti, individuate sulla base dei criteri di selezione indicati nell'allegato 1 alla presente legge, tenuto conto degli atti di programmazione e di pianificazione territoriale e dei piani e programmi di settore vigenti, il Consiglio regionale ha la facoltà di estendere l'obbligo della procedura di V.I.A., anche per specifici progetti ed anche in deroga a quanto disposto dall'art.2, comma 2, lett. a), da individuare con atto d'integrazione del regolamento d'attuazione di cui all'art.21.

Art.6. STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PER I PROGETTI
1. Ai progetti di cui all'art.4 deve essere allegato, come loro parte integrante, uno studio di impatto ambientale, il cui livello di dettaglio deve essere congruo con il grado di complessità del progetto stesso.
2. Lo studio di impatto ambientale ha carattere interdisciplinare e deve contenere:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico e antropico interessato;
b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti e delle modalità e dei tempi di attuazione;
c) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette a impatto ambientale nelle fasi di realizzazione, di gestione e di eventuale dismissione delle opere, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna, alla vegetazione, al suolo e sottosuolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, al patrimonio architettonico e archeologico e agli altri beni materiali, al paesaggio, agli aspetti socio-economici e all'interazione tra i vari fattori;
d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti delle opere e degli interventi proposti sull'ambiente:
1) dovuti all'attuazione del progetto;
2) dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
3) dovuti all'emissione d'inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento di rifiuti;
4) dovuti a possibili incidenti;
5) dovuti all'azione cumulativa dei vari fattori;
e la menzione dei metodi di previsione utilizzati per individuare e misurare tali effetti sull'ambiente;
e) l'illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale, con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e con i piani e programmi di settore interessati;
f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche con riferimento alle possibili alternative di localizzazione e d'intervento, ivi compresa l'opzione zero, cioè la non realizzazione del progetto, qualora esso non sia previsto in un piano o programma comunque già sottoposto a V.I.A.;
g) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione sia durante la gestione degli interventi;
h) l'analisi costi-benefici dell'opera o dell'intervento, qualora si tratti di opere pubbliche o comunque opere con finanziamento pubblico;
i) la descrizione e la motivazione delle metodologie d'indagine e di valutazione impiegate;
l) una relazione sintetica che riassuma i punti precedenti con linguaggio non tecnico.
3. Lo studio di impatto ambientale è predisposto a cura e spese del proponente ed è redatto e sottoscritto da esperti in materia ambientale competenti nelle discipline afferenti alle varie componenti dello studio.
4. Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente e gli esperti da lui incaricati di redigere lo studio hanno diritto di accesso alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione; sono fatte salve le esclusioni di cui all'art.44 della L.R. 20-1-1995, n.9, nonché quelle di cui all'art.24 della legge 7-8-1990, n.241 e relative norme di attuazione.
5. Il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, l'adozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico o d'impresa secondo le norme vigenti; in tal caso i dati e le informazioni che si ritiene debbano essere coperti da segreto possono essere trasmessi con plico separato dal resto dello studio di impatto ambientale ed essere esclusi dalla divulgazione. I componenti dell'ufficio competente, di cui all'art.18, e dell'organismo tecnico di valutazione, di cui all'art.19, hanno diritto di accesso alle informazioni relative ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A. anche se coperte da segreto scientifico o d'impresa, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle informazioni predette.
6. Il regolamento di attuazione di cui all'art.21 potrà contenere ulteriori specificazioni dei contenuti richiesti allo studio di impatto ambientale, anche per specifiche categorie di progetti.

Art.7. AUTORITÀ COMPETENTE
1. La Regione è competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa ai progetti individuati ai sensi dell'art.4 ad esclusione di quelli compresi nell'allegato 2 della presente legge; la Regione è altresì competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale relativa ai progetti compresi nelle categorie elencate nell'allegato 2 qualora la loro localizzazione interessi il territorio di due o più Province. Le competenze della Regione sono esercitate dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11, ovvero secondo le procedure semplificate di cui all'art.12.
2. La Provincia è competente per la procedura di V.I.A. relativa ai progetti compresi nelle categorie elencate nell'allegato 2, fatte salve le condizioni di obbligo e le soglie definite, ai sensi dell'art.4, dal Regolamento di attuazione; la Provincia esercita le proprie competenze secondo le procedure semplificate di cui all'art.12.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure di V.I.A. di rispettiva competenza.
4. Le Province comunicano alla Regione gli atti organizzativi delle procedure affidate alla loro competenza dalla presente legge ed informano ogni anno la Regione circa i provvedimenti adottati ed i procedimenti di valutazione in corso, circa la composizione ed il funzionamento dei propri organismi tecnici, circa le caratteristiche dei sistemi informativi e cartografici di riferimento.
5. La Regione, anche attraverso il Regolamento di attuazione di cui all'art.21, emana criteri per indirizzare e coordinare le attività provinciali in modo omogeneo ed in coerenza con le finalità della presente legge.

Art.8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
1. I progetti, accompagnati dal relativo studio di impatto ambientale, sono depositati dal proponente presso l'ufficio regionale competente di cui all'art.18.
2. Il proponente provvede altresì al deposito dl una copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso le Province e presso i Comuni nei cui territori è prevista la realizzazione del progetto.
3. Entro dieci giorni dal deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale presso l'ufficio regionale competente, il proponente ne dà avviso, a propria cura e spese, su almeno due quotidiani a diffusione regionale; il procedimento s'intende iniziato dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito che risulta pubblicato per ultimo; la durata del deposito presso tutte le sedi indicate ai precedenti commi 1 e 2 è stabilita in 45 giorni dalla data d'inizio del procedimento.
4. Salvo i casi di cui all'art.9, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto in sede prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.
5. L'avviso di deposito contiene l'indicazione del proponente e del progetto, la sua localizzazione e una sommaria descrizione relativa a finalità, caratteristiche e dimensionamento dell'intervento. L'avviso contiene altresì l'indicazione degli uffici presso cui progetto e studio d'impatto ambientale sono consultabili ed il termine entro il quale possono essere presentate osservazioni scritte; contiene inoltre l'indicazione della sede e della data di svolgimento della presentazione pubblica del progetto.
6. Chiunque può prendere visione del progetto e dello studio di impatto ambientale presso gli uffici in cui sono depositati e ottenerne, a proprie spese, copia.
7. Chiunque ne abbia interesse può presentare all'autorità competente osservazioni scritte entro quarantacinque giorni dalla data d'inizio del procedimento.

Art.9. INCHIESTA PUBBLICA
1. La Giunta regionale può disporre lo svolgimento di un'inchiesta pubblica nei casi per i quali la grande estensione territoriale del progetto, ovvero la particolare rilevanza degli effetti ambientali o l'alto valore del territorio interessato rendono necessario un pubblico accertamento dell'effettiva informazione e partecipazione dei cittadini circa gli interventi che interessano il loro territorio e le loro condizioni di vita, nonché l'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della V.I.A. e della definizione di garanzie e misure di mitigazione e di controllo sugli effetti negativi dell'impatto ambientale.
2. L'inchiesta pubblica è promossa contemporaneamente all'avvio dell'istruttoria e si svolge nel capoluogo dalla Provincia nella quale il progetto prevede l'ubicazione delle opere, impianti o interventi, ovvero della parte più significativa di essi.
3. Il presidente dell'inchiesta è nominato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali.
4. Il presidente dell'inchiesta è assistito da due esperti di cui uno nominato dalla Giunta regionale e uno dalla Provincia dove si svolge l'inchiesta. Le nomine di presidente ed esperti sono effettuate entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento regionale di cui al comma 1. In caso di mancata nomina da parte della Provincia entro il termine suddetto, la Giunta regionale provvede alla nomina anche del secondo esperto.
5. L'inchiesta ha luogo presso il competente Ufficio regionale del Genio Civile. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dello stesso ufficio, designato dal dirigente.
6. La Regione assicura che siano adottate forme idonee di pubblicità per favorire la partecipazione dei cittadini e delle associazioni interessate all'inchiesta pubblica.
7. Entro quarantacinque giorni dall'avvio del procedimento gli Enti locali interessati possono esprimere pareri, osservazioni e proposte concernenti il progetto e i suoi effetti ambientali, trasmettendoli al presidente dell'inchiesta. Chiunque sia in grado di fornire elementi conoscitivi e valutativi, non rivolti alla tutela di interessi particolari, sui possibili effetti ambientali, può presentare entro lo stesso termine memorie scritte inerenti la realizzazione del progetto.
8. Il presidente dell'inchiesta pubblica decide sull'ammissibilità delle memorie e può svolgere audizioni aperte al pubblico, esclusivamente con i soggetti che hanno presentato le memorie ammesse nonché i rappresentanti del proponente e gli estensori dello studio di impatto ambientale. Il proponente e gli estensori dello studio possono presentare anche osservazioni scritte di replica alle memorie ammesse. Il presidente dell'inchiesta pubblica non può esprimere giudizi e valutazioni sul progetto e sullo studio di impatto ambientale relativo.
9. Il presidente chiude l'inchiesta pubblica entro novanta giorni dall'inizio del procedimento e trasmette alla Giunta regionale le memorie, le osservazioni e ogni altro documento ammesso con una sintetica relazione sulle attività svolte. La pronuncia di impatto ambientale deve rendere conto motivatamente delle osservazioni e memorie presentate nel corso dell'inchiesta.
10. Gli oneri finanziari relativi alle spese per le attività connesse allo svolgimento dell'inchiesta pubblica ed i compensi spettanti al presidente dell'inchiesta, ai due esperti ed al segretario sono a carico del bilancio regionale e sono determinati dalla Giunta regionale in relazione alla complessità ed alla durata degli impegni richiesti dall'inchiesta pubblica, sulla base delle tariffe professionali, ove applicabili.

Art.10. ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO COMPETENTE
1. L'ufficio competente di cui all'art.18, esaminato lo studio di impatto ambientale, le osservazioni e gli eventuali altri elementi emersi, conclude l'istruttoria entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento mediante la redazione di un rapporto sull'impatto ambientale del progetto proposto.
2. Il termine di cui al comma 1 è sospeso su motivata richiesta del proponente.
3. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, che possono richiedere anche il ricorso a consulenze specialistiche esterne, lo svolgimento dell'istruttoria può essere prolungato, con deliberazione dell'autorità competente, fino a un periodo massimo di centoventi giorni.
4. Per i progetti sottoposti a inchiesta pubblica l'istruttoria si chiude entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento.
5. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, l'autorità competente provvede a richiedere, in un'unica soluzione, le integrazioni necessarie; tale richiesta, in attesa delle integrazioni, ha effetto di pronuncia negativa.

Art.11. PRONUNCIA DI IMPATTO AMBIENTALE
1. La Giunta regionale delibera entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento, sulla base del rapporto dell'ufficio competente e previo parere dell'organismo tecnico di valutazione di cui all'art.19, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate; per i progetti di cui all'art.10, comma 3 e comma 4 il termine è elevato a centottanta giorni.
2. La deliberazione è notificata al proponente, comunicata alle Amministrazioni pubbliche competenti anche in materia di controlli e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per estratto.

Art.12. PROGETTI A PROCEDURA SEMPLIFICATA
1. Per i progetti compresi nelle categorie elencate nell'allegato 2, per i quali l'autorità competente è la Provincia, si applicano le disposizioni procedurali semplificate del presente articolo, in sostituzione delle corrispondenti disposizioni degli articoli 6, 8, 9, 10 e 11. Per i progetti per i quali l'autorità competente è la Regione, il regolamento di attuazione di cui all'art.21 può definire soglie dimensionali e qualitative intermedie secondo quanto indicato dall'art.4, al fine di individuare progetti da assoggettare a V.I.A. per i quali si applicano le disposizioni procedurali semplificate del presente articolo.
2. Per i progetti di cui al precedente comma lo studio di impatto ambientale può essere redatto in forma semplificata, anche da un unico esperto e deve contenere i seguenti elementi:
a) la descrizione delle opere e degli interventi proposti e delle modalità e dei tempi di attuazione
b) la descrizione dell'ambiente interessato, nello stato precedente l'attuazione del progetto;
c) la descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull'ambiente;
d) l'illustrazione della coerenza del progetto con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti;
e) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare o eliminare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere e degli interventi;
f) una relazione sintetica che riassuma i punti precedenti con un linguaggio non tecnico.
3. I progetti, accompagnati dal relativo studio di impatto ambientale, sono depositati dal proponente presso l'ufficio della Regione o della Provincia competente per la procedura di V.I.A., nonché presso le Province ed i Comuni nei cui territori è prevista la realizzazione del progetto; entro dieci giorni dal deposito, il proponente ne dà notizia al pubblico, a propria cura e spese, mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; l'avviso deve contenere l'indicazione del proponente, la sommaria descrizione del progetto e la sua localizzazione, nonché l'indicazione degli uffici e dell'orario nel quale chiunque può prendere visione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale.
4. Il procedimento si intende iniziato dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed i progetti accompagnati dal relativo studio di impatto ambientale restano depositati per trenta giorni presso le sedi indicate nel precedente comma 3.
5. Per tali progetti vengono ridotti i termini degli adempimenti procedurali di valutazione rispetto alla procedura ordinaria; in particolare:
a) le osservazioni scritte da presentare all'autorità competente devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di inizio del procedimento;
b) l'ufficio competente per l'istruttoria, di cui all'art.18, chiude i suoi lavori entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento;
c) l'autorità competente delibera entro cento giorni dall'inizio del procedimento, sulla base del rapporto dell'ufficio competente e sentito l'organismo tecnico di valutazione di cui all'art.19, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate.
6. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, l'autorità competente provvede a richiedere, in unica soluzione, le integrazioni necessarie; tale richiesta, in attesa delle integrazioni, ha effetto di pronuncia negativa.
7. La deliberazione è notificata al proponente, comunicata alle Amministrazioni pubbliche competenti anche in materia di controlli e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per estratto.

Art.13. EFFETTI DELLA PRONUNCIA
1. La pronuncia di impatto ambientale positiva costituisce condizione per il rilascio dei provvedimenti di approvazione, autorizzazione e concessione, in relazione ai progetti di cui all'art.4.
2. La pronuncia positiva dell'autorità competente può prevedere prescrizioni particolari o condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto e l'esercizio dell'opera, nonché i controlli su di essa; tale pronuncia obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute e a trasmettere i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate; la pronuncia positiva obbliga, altresì, i soggetti competenti a conformare i relativi provvedimenti autorizzatori e concessori alle eventuali prescrizioni in essa contenute.
3. L'autorità competente per la pronuncia di impatto ambientale, anche in deroga alle norme vigenti, rilascia contestualmente, ove occorra, i pareri, i nulla osta o le autorizzazioni relative a:
a) tutela del paesaggio, ai sensi della legge 29-6-1939, n.1497 ed alla L. 8-8-1985, n.431;
b) assetto idrogeologico, di cui al R.D. 30-12-1923, n.3267.
4. L'autorità competente per la pronuncia di impatto ambientale convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 della L. 7-8-1990, n.241 in ordine ai procedimenti di approvazione, autorizzazione o concessione comunque concernenti i programmi sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla presentazione, a cura del proponente, della documentazione e degli elaborati richiesti dalle norme vigenti per il rilascio dei provvedimenti relativi ai procedimenti di cui sopra.

Art.14. EFFICACIA TEMPORALE DELLA PRONUNCIA
1. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo di tempo limitato, in ogni caso non inferiore a tre anni, che viene stabilita di volta in volta in relazione alle caratteristiche del progetto; entro tale termine il progetto deve essere realizzato, a pena di decadenza della pronuncia.
2. Per motivate ragioni l'autorità competente, a richiesta del proponente, può prorogare il predetto termine, una sola volta e per un periodo di tempo non superiore a quello stabilito inizialmente.

Art.15. OPPOSIZIONE
1. Contro la deliberazione dell'autorità competente è ammesso ricorso in opposizione da parte di chiunque abbia interesse entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. L'autorità competente si pronuncia sul ricorso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso, sentiti i rispettivi organismi tecnici di valutazione di cui all'art.19.

Art.16. VIGILANZA E SANZIONI
1. La Regione e la Provincia vigilano, secondo le competenze individuate all'art.7, sul rispetto della presente legge e sull'osservanza dei provvedimenti adottati in base alla stessa, avvalendosi in particolare della collaborazione delle Amministrazioni comunali interessate, delle competenti strutture delle U.S.L. e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, istituita ai sensi dell'art.3 della legge 21-1-1994 n.61.
2. Chiunque provveda alla realizzazione di un progetto da assoggettare a valutazione di impatto ambientale senza aver ottenuto la relativa pronuncia positiva è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 150.000.000.
3. Chiunque realizzi il progetto o gestisca l'opera in violazione dei contenuti della pronuncia di valutazione di impatto ambientale ottenuta, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3.000.000 a lire 50.000.000 per la violazione connessa.
4. All'accertamento e all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Presidente della Giunta regionale o il Presidente dell'Amministrazione provinciale, nei casi di rispettiva competenza, ai sensi della legge 24-11-1981 n.689 e della L.R.12-11-1993 n.85.
5. Nei casi di violazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è sempre disposta, da parte del Presidente della Giunta regionale, per i progetti la cui V.I.A. è di competenza regionale, o da parte del Presidente dell'Amministrazione provinciale, per gli altri progetti, la sospensione dei lavori o l'interruzione dell'esercizio, nei casi previsti dal precedente comma 3 è inoltre disposto l'adeguamento del progetto e delle modalità di esercizio dell'opera alla pronuncia di V.I.A.
6. Il Presidente della Giunta regionale o il Presidente dell'Amministrazione provinciale, nei casi di rispettiva competenza, ordinano altresì il ripristino dello stato di luoghi o l'eventuale adozione di misura per la rimozione delle conseguenze negative prodotte sull'ambiente.
7. Non è ammessa la pronuncia di V.I.A. in sanatoria per progetti già realizzati.

Titolo III
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

Art.17. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA PROCEDURA DI COMPETENZA STATALE
1. Ai fini della espressione del parere regionale nell'ambito della procedura di V.I.A. di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce il parere delle Province e dei Comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto; tali pareri sono espressi entro 30 giorni dalla richiesta della Regione, trascorsi inutilmente i quali i pareri sono considerati favorevoli. A tal fine il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso le Province e i Comuni suddetti; se i Comuni interessati sono più di tre, il deposito è limitato ai tre maggiormente interessati per territorio.
2. La Giunta regionale delibera previa acquisizione del parere dell'organismo tecnico di valutazione di cui all'art.19, sulla base del rapporto istruttorio dell'ufficio competente di cui all'art.18.

Titolo IV
STRUTTURA OPERATIVA PER LA V.I.A.

Art.18. UFFICIO COMPETENTE
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture operative e i moduli organizzativi per l'esercizio delle attribuzioni e l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della stessa, nell'ambito ed in conformità della L.R. 7-11-1994, n.81 recante <<Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale>>.
2. Alle strutture operative di cui al precedente comma sono attribuite le seguenti funzioni:
a) attivazione delle fasi di informazione e partecipazione secondo quanto previsto dalla presente legge;
b) svolgimento delle funzioni procedimentali connesse alle diverse fasi della procedura di V.I.A. e rapporto con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;
c) organizzazione delle istruttorie e redazioni dei rapporti di impatto ambientale;
d) sperimentazione di metodologie e tecniche di valutazione di impatto ambientale;
e) promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale;
f) partecipazione, congiuntamente agli uffici competenti, alla organizzazione al funzionamento del sistema informativo di cui all'art.20;
g) redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A..
3. Per la redazione del rapporto di cui al punto c) viene assicurato l'apporto di contributi tecnici interdisciplinari delle strutture operative della Regione e delle altre pubbliche amministrazioni.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art.21 le Province individuano le strutture operative competenti per l'esercizio delle attribuzioni in materia di V.I.A. di cui alla presente legge.

Art.19. ORGANISMO TECNICO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce in via transitoria un organismo tecnico di valutazione, con le modalità di cui alla L.R. 7-11-1994, n.81 recante <<Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale>> e detta norme provvisorie per il funzionamento dello stesso organismo fino alla entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art.21.
2. Nell'organismo tecnico di valutazione sono rappresentati i Dipartimenti maggiormente interessati dalle discipline inerenti la V.I.A., in modo da assicurare l'apporto di competenze tecniche interdisciplinari.
3. Il Regolamento di attuazione di cui all'art.21, tenuto conto dell'esperienza dei procedimenti già effettuati e considerate le altre norme statali e regionali vigenti in materia di ambiente, disciplina l'istituzione di un unico organismo tecnico di valutazione competente ad esprimere i pareri connessi con l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente attribuite alla competenza regionale, anche con effetto abrogativo di norme legislative regionali istitutive di specifici organismi tecnici in materia; il Regolamento di attuazione provvede altresì a definire le norme di funzionamento e le modalità di attivazione dell'organismo tecnico suddetto in relazione alle diverse procedure interessate.
4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art.21, le Province provvedono all'istituzione, nell'ambito del loro ordinamento, di un organismo tecnico di valutazione con caratteristiche e con funzioni analoghe a quello individuato dalla Regione per le procedure di V.I.A.; il Regolamento di attuazione contiene anche criteri per indirizzare in modo omogeneo l'organizzazione ed il funzionamento dell'organismo tecnico provinciale.

Art.20. SISTEMA INFORMATIVO PER LA V.I.A.
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale è organizzato un settore specifico finalizzato alle valutazioni di impatto ambientale.
2. Tale settore ricomprende:
a) le rilevazioni di base sullo stato delle caratteristiche dell'ambiente e del territorio regionale;
b) la definizione dei criteri di valutazione delle risorse;
c) una biblioteca di metodologie e modelli per la valutazione degli impatti;
d) l'archivio degli studi di impatto ambientale ove sono catalogati e conservati gli atti e i documenti relativi alle procedure di V.I.A..

Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.21. REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
1. Entro 15 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ne approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina in particolare quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 12,19.
3. La Giunta regionale acquisisce il parere dell'organismo tecnico di valutazione di cui all'art.19 prima di inoltrare la proposta di regolamento all'approvazione del Consiglio regionale.

Art.22. NORME TRANSITORIE
1. I progetti individuati ai sensi dell'art.4 sono sottoposti a procedura di V.I.A. dopo l'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art.21 ove l'autorità competente sia la Regione, ed a partire dal novantesimo giorno successivo a tale data di entrata in vigore ove l'autorità competente sia la Provincia; non sono sottoposti a procedura di V.I.A. i progetti per i quali, alle date suddette, sia già intervenuto l'atto finale di approvazione, autorizzazione o concessione a norma delle vigenti disposizioni.
2. A partire dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e fino all'entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art.21, le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente ai progetti elencati nell'allegato 3, la cui competenza è attribuita alla Regione ed esercitata ai sensi dell'art.7. La procedura di V.I.A. non si applica per i progetti di cui all'allegato 3 per i quali, alla data del novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuto l'atto finale di approvazione, autorizzazione o concessione a norma delle vigenti disposizioni.

Art.23. NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte, per l'anno 1995 e per gli esercizi successivi, con legge di bilancio.

Allegato 1

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE QUANTITATIVE E/O QUALITATIVE DI CUI ALL'ART.4 DELLA PRESENTE LEGGE

1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai seguenti elementi:
- dimensioni del progetto; la dimensione del progetto deve essere anche considerata in particolare in rapporto alla durata, alla frequenza ed alla sensibilità dei suoi probabili impatti;
- utilizzazione delle risorse naturali e/o utilizzazione delle risorse energetiche;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti;
- impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere interessate.

2. UBICAZIONE DEL PROGETTO
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere interessate dal progetto e dai suoi impatti deve essere presa in considerazione tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
a) la ricchezza relativa, la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
b) la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti tipologie di ambienti:
- zone umide
- zone costiere
- zone montuose/forestali
- riserve e parchi naturali istituiti ai sensi delle leggi vigenti
- aree protette di altro tipo
- zone ambientalmente critiche, nelle quali gli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione comunitaria, statale e regionale sono già superati
- zone fortemente antropizzate ed a forte densità demografica
- paesaggi rari e importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico.

Allegato 2

CATEGORIE Dl PROGETTI DA ASSOGGETTARE A PROCEDURA DI V.I.A. DI COMPETENZA PROVINCIALE
(Le condizioni quantitative e/o qualitative di obbligo saranno determinate dal Regolamento di attuazione di cui all'art.21)

- Agricoltura
2.1. Progetti di riordino fondiario
2.2. Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva
2.3. Progetti di idraulica agricola
2.4. Primi rimboschimenti qualora rischino di provocare trasformazioni ecologiche negative e dissodamenti destinati a consentire la conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo
2.5. Impianti per l'allevamento di pollame
2.6. Impianti per l'allevamento di suini
2.7. Impianti per l'allevamento di bovini e bufalini
2.8. Impianti per l'allevamento di conigli
2.9. Impianti di acquacoltura in acque marine e lagune
2.10. Impianti di acquacoltura in acque dolci
2.11. Serre

- Industria estrattiva
2.12. Estrazione di torba
2.13. Trivellazioni profonde per l'approvvigionamento delle acque
2.14. Altre trivellazioni profonde escluse quelle destinate a conoscere le caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del sottosuolo
2.15. Attività minerarie e di cava per l'estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici, ad eccezione delle cave di prestito di cui alle leggi regionali n. 55/1992 e n.75/1994

- Lavorazione dei metalli
2.16. Impianti di produzione, compresa la fusione, affinazione, filatura e laminatura di metalli non ferrosi, compresi i metalli preziosi
2.17. Impianti per imbutitura e tranciatura di pezzi di notevoli dimensioni
2.18. Impianti per il trattamento in superficie e rivestimento dei metalli
2.19. Impianti per la costruzione di caldaie, di serbatoi e di altri mezzi di lamiera
2.20. Impianti per la costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione di relativi motori
2.21. Cantieri navali
2.22. Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili
2.23. Impianti per la costruzione di materiale ferroviario

- Fabbricazione del vetro
2.24. Impianti per la fabbricazione del vetro

- Industria dei prodotti alimentari
2.25. Impianti per la produzione di grassi vegetali e animali
2.26. Impianti per la produzione di conserve di prodotti animali e vegetali
2.27. Impianti per la fabbricazione di prodotti lattierocaseari
2.28. Impianti per la produzione di birra, malto, lieviti
2.29. Impianti per la produzione del vino
2.30. Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi
2.31. Impianti per la macellazione
2.32. Industrie per la produzione della fecola
2.33. Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce
2.34. Zuccherifici
2.35. Altri impianti per la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli, zootecnici e ittici e la preparazione di prodotti alimentari per l'uomo e il bestiame

- Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta
2.36. Officine di lavaggio, sgrassaggio e imbiancamento della lana
2.37. Impianti per la fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati
2.38. Impianti per la fabbricazione di pasta per carta, carta e cartone
2.39. Stabilimenti per la tintura delle fibre
2.40. Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa
2.41. Stabilimenti per la concia e l'allumatura
2.42. Impianti per la segagione e la preparazione industriale del legno

- Industria della gomma
2.43. Impianti per la fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri
2.44. Impianti per la ricostruzione di pneumatici e la vulcanizzazione e riparazione dei pneumatici
2.45. Industria dei prodotti delle materie plastiche

- Progetti d'infrastrutture
2.46. Impianti meccanici di risalita, teleferiche; piste da sci e relativi impianti di risalita
2.47. Costruzione di strade provinciali e comunali situate in aree extraurbane
2.48. Costruzione di strade vicinali e di strade poderali, interpoderali e forestali
2.49. Installazione di acquedotti a lunga distanza

- Altri progetti
2.50. Opere di urbanizzazione di zone produttive e residenziali
2.51. Lavori di sistemazione urbana di grandi dimensioni (ospedali, centri commerciali, parcheggi, centri direzionali, ecc.)
2.52. Villaggi turistici e complessi alberghieri
2.53. Piste permanenti per corse e prove automobilistiche e motociclistiche
2.54. Impianti di depurazione
2.55. Impianti di trattamento o eliminazione di rifiuti solidi urbani e/o speciali (salvo quelli compresi nell'allegato I della Direttiva n.85/337/CEE del 27 giugno 1985 e quelli definiti di interesse regionale ai sensi della L.R. 12-1-1995, n.4)
2.56. Stabilimenti per il deposito e/o il trattamento di fanghi provenienti da impianti di depurazione o di trattamento rifiuti
2.57. Stabilimenti per lo stoccaggio di rottami di ferro
2.58. Banchi di prova per motori, turbine e reattori
2.59. Impianti per la fabbricazione di fibre minerali artificiali

Allegato 3

CATEGORIE Dl PROGETTI DA ASSOGGETTARE GIÀ IN FASE TRANSITORIA A PROCEDURA DI V.I.A. DI COMPETENZA REGIONALE

- Industria estrattiva
3.1. Impianti destinati alla fabbricazione di cemento
3.2. Impianti destinati alla fabbricazione di calce, gesso e refrattari

- Industria energetica
3.3. Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 150 kV con tracciato di lunghezza compresa tra 3 e 15 km ed elettrodotti aerei esterni con tensione nominale compresa tra 100 e 150 kV con tracciato di lunghezza superiore a 3 km
3.4. Impianti che utilizzano risorse geotermiche di interesse locale, così classificate dall'art.1 comma 5 della L.9-12-1986 n.896
3.5. Trivellazioni esplorative destinate a conoscere le caratteristiche dei fluidi geotermici, conseguenti al permesso di ricerca geotermica di cui all'art.4 della L. 9-12-1986 n.896
3.6. Impianti per la produzione e l'arricchimento dei combustibili nucleari
3.7. Impianti per il trattamento di combustibili nucleari irradiati
3.8. Impianti per il trattamento ed eliminazione di residui radioattivi (salvo quelli compresi nell'allegato I della Direttiva n.85/337/CEE del 27 giugno 1985)

- Progetti di infrastrutture
3.9. Strade statali e regionali, ferrovie e vie navigabili, di lunghezza superiore a 15 km (salvo i progetti compresi nell'allegato I della Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e quelli compresi nell'allegato 2 della presente legge)
3.10. Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza compresa tra 7 e 10 metri o di capacità tra 70.000 e 100.000 metri cubi, incluse le relative opere di trasporto delle acque e gli eventuali connessi impianti per la produzione di energia elettrica
3.11. Installazione di oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 30 km
3.12. Porti turistici con capacità superiore a 600 posti barca
3.13. Opere ed interventi di canalizzazione, deviazione, regimazione e regolazione di corsi d'acqua che prevedono risagomatura dell'alveo o movimento di litoidi in ambiente fluviale per quantità superiori a 30.000 mc.




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