(B U.R.T. 28-4-1995, n.33)
LEGGE REGIONALE 11-7-1988, N.48 E SUCCESSIVE MODIFICHE <<FINANZIAMENTO STRAORDINARIO DEI PROGRAMMI INTEGRATIVI REGIONALI DI EDILIZIA AGEVOLATA CONVENZIONATA. INTEGRAZIONE>>.
Art.1.
(Si omette in quanto modificativo dell'art.4 della L.R.
48/88).
Art.2.
1. Le norme della presente legge si applicano anche
ai soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sia già decorso il termine
di cui al terzo comma dell'art.4 della L.R. 11-7-1988
n.48 come sostituito dalla L.R. 17-6-1991 n.28.
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