DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE.
(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 5/95, 64/95)
INDICE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
LEGGE
Art.1 - Finalità
Art.2 - Definizione delle attività agrituristiche
Art.3 - Denominazione delle attività agrituristiche
Titolo II
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Art.4 - Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo
Art.5 - Connessione e complementarietà dell'attività
agrituristica. Principalità dell'attività
agricola
Art.6 - Criteri e modalità d'esercizio delle
attività agrituristiche
Art.7 - Norme particolari per la rivitalizzazione delle
zone montane
Titolo III
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE
Art.8 - Disposizioni urbanistiche
Art.9 - Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina
degli interventi edilizi
Art.10 - Norme igienico-sanitarie
Titolo IV
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI, PROCEDURE PER IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Art.11 - Competenze delle Provincie
Art.12 - Elenco regionale dei soggetti abilitati ad
esercitare 1'agriturismo
Art.13 - Autorizzazione comunale all'esercizio delle
attività agrituristiche
Art.14 - Obblighi amministrativi
Art.15 - Pubblicità dei prezzi, dei servizi e
delle attrezzature
Art.16 - Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
Titolo V
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA
Art.17 - Piano di indirizzo per 1'agriturismo e la rivitalizzazione
delle aree rurali
Art.18 - Commissione tecnica regionale per 1'agriturismo
Art.19 - Incentivi finanziari
Titolo VI
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
Art.20 - Vigilanza e controllo
Art.21 - Sanzioni amministrative
Art.22 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art.23 - Norma finanziaria
Art.24 - Norme transitorie
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
LEGGE
Art.1 - FINALITÀ
1. La Regione Toscana, secondo i principi contenuti
nella Legge 5 dicembre 1985, n.730, sostiene 1'agricoltura
anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo
nelle campagne (agriturismo) volte:
a) a favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il
riequilibrio del territorio;
b) ad agevolare la permanenza dei prodotti agricoli
nelle zone rurali attraverso 1'integrazione dei redditi
aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) al miglior utilizzo del patrimonio rurale naturale
ed edilizio;
d) a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente
e a valorizzare i prodotti tipici;
e) a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative
culturali del mondo rurale;
f) a sviluppare il turismo sociale e giovanile;
g) a favorire i rapporti tra città e campagna.
Art.2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente
quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'art.4, attraverso
1'utilizzazione della propria azienda in rapporto di
connessione e complementarietà rispetto alle
attività di coltivazione del fondo, silvicoltura,
allevamento del bestiame, che devono rimanere principali
secondo quanto disposto dall'art.5.
2. Rientrano tra queste attività, secondo i criteri
e le modalità di cui all'art.6:
a) dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi
locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare stagionalmente in spazi aperti turisti campeggiatori
dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo;
c) organizzare a favore degli ospiti attività
didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda,
purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione
con le attività agricole aziendali;
d) somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione
sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle
a carattere alcoolico e superalcoolico, nei limiti
e con le modalità della normativa vigente in
materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda
o comunque da prodotti tipici regionali. Sono altresì
consentiti la degustazione e 1'assaggio dei prodotti
aziendali.
Art.3 - DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
1. I termini <<agriturismo>>, <<agrituristico>>
e similari sono riservati esclusivamente alle attività
agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.
TITOLO II
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
Art.4 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli
imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'art.2135
del Codice Civile, ed ai loro familiari di cui all'art.230/bis
del Codice Civile.
2. Gli imprenditori agricoli di cui al primo comma possono
associarsi nelle forme previste dalla legge, al fine
dello svolgimento in comune delle attività di
cui all'art.2, secondo comma, fatto salvo il rapporto
di connessione e complementarietà di tali attività
con le aziende stesse. Per le attività di cui
ai punti a) e b), 2o comma dell'art.2, per ogni soggetto
associato valgono i limiti di ricettività previsti
al successivo art.6.
3. Ove uno stesso soggetto gestisca più aziende
agricole, ogni azienda costituisce una entità
autonoma.
Art.5 - CONNESSIONE E COMPLEMENTARIETÀ DELL'ATTIVITÀ
AGRITURISTICA. PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ
AGRICOLA
1. L'esercizio dell'agriturismo presuppone il rapporto
di connessione e complementarietà tra 1'attività
agricola e quella agrituristica, che si realizza allorché
1'azienda agricola, in relazione alla sua estensione,
alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla
varietà delle coltivazioni e degli allevamenti
praticati, agli spazi disponibili negli edifici in
essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado
del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento
nel rispetto delle disposizioni della presente legge,
anche dell'attività agrituristica.
2. Il carattere di principalità delle attività
di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento
del bestiame rispetto all'attività agrituristica
si intende realizzato quando il valore delle entrate
di quest'ultima, al netto della eventuale intermediazione
della agenzia, sia inferiore a quello della produzione
lorda vendibile agricola ed il tempo-lavoro impiegato
nella attività agricola sia superiore a quello
impiegato nell'attività agrituristica.
3. Il rapporto di principalità si intende presunto
nel caso di aziende la cui attività di agriturismo
sia limitata alla ricezione e ospitalità di
non più di 6 persone in alloggi.
4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e
secondo comma viene dimostrata mediante specifica relazione
sull'attività agrituristica prevista per il
triennio successivo. Qualora sussistano le condizioni
per la presentazione del programma di miglioramento
agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R. 14-4-1995,
n.64, la relazione sull'attività agrituristica
integra tale strumento. Qualora le imprese intendano
accedere ai finanziamenti pubblici tale relazione è
sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità
triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle
leggi vigenti (comma così sostituito dall'art.11
della L.R.64/95).
5. Dal piano e dalla relazione deve comunque risultare:
a) 1'ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi
attuati nel triennio precedente alla stesura del piano
o della relazione e quelli previsti con gli interventi
programmatici;
b) la consistenza delle strutture edilizie presenti
sul fondo, sia a carattere abitativo che annessi rustici,
con 1'indicazione della loro utilizzazione: quelle
utilizzate per le attività di coltivazione del
fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, quelle
destinate o destinabili all'attività agrituristica
ed eventualmente altre strutture edilizie non utilizzate
per 1'attività agricola;
c) la previsione della produzione lorda vendibile agricola,
ivi compresi gli aiuti di mercato e di integrazione
al reddito, e delle entrate ottenibili con 1'attività
agrituristica nelle sue varie articolazioni di cui
all'art.6;
d) 1'indicazione delle unità lavorative e del
monte complessivo annuo di giornate-lavoro utilizzabili
per 1'attività agricola e per quella agrituristica.
6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni
di cui al presente articolo è effettuato dall'Ente
Delegato, ai sensi dell'art.20/bis della Legge Regionale
1o agosto 1981, n.63, per 1'esame dei piani agricoli
aziendali. Tale accertamento avviene sulla base delle
attività previste dal piano o dalla relazione.
L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica
avviene sulla base dei prezzi praticati, dichiarati
ai sensi dell'art.15 della presente legge, e del numero
di presenze presuntivamente determinabili in sede di
inizio della attività e sulla base delle presenze
registrate in sede di rinnovo della autorizzazione
medesima.
Art.6 - CRITERI E MODALITÀ D'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
1. L'attività di ricezione e ospitalità
è consentita nel rispetto dei seguenti criteri
e limiti:
a) la ricezione in camere o in unità abitative
indipendenti, che risultino destinabili all'attività
agrituristica secondo la disciplina di cui al successivo
art.9, è consentita fino ad un limite massimo
di 30 posti letto. Tale limite può essere aumentato
utilizzando unità abitative indipendenti, per
il recupero di edifici di valore storico, culturale
e ambientale, anche con particolare riferimento a quelli
già individuati negli elenchi di cui all'art.1
della L.R. 19 febbraio 1979, n.10, ed all'art.7 della
L.R. 21 maggio 1980, n.59, nonché di nuclei
classificati zone <<A>> non urbane ai sensi
del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.
Il superamento dei limiti di ospitalità è
consentito esclusivamente nelle aree individuate dai
Comuni con le apposite varianti agli strumenti urbanistici
di cui al successivo art.8, secondo comma;
b) 1'ospitalità in spazi aperti è consentita
nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Dir.
C.E.E. 28 aprile 1975, n.268, in aziende di estensione
non inferiore a 2 ettari contigui di superficie agricola
utilizzata (S.A.U.) con i limiti di 12 ospiti, 6 tende
o altro mezzo di soggiorno autonomo e 3 ospiti per
ettaro di superficie agricola aziendale. Nell'ambito
delle aree diverse da quelle di cui sopra 1'ospitalità
in spazi aperti è consentita solo in zone individuate
dai Comuni;
c) le attività didattiche, culturali e ricreative
autorizzate sono organizzate sulla base di specifici
e dettagliati programmi proposti dall'imprenditore
agricolo nella relazione o nel piano di cui all'art.5;
con riferimento alle sole attività didattiche
1'utilizzo pieno delle strutture ai fini del pernottamento
non potrà superare un periodo complessivo di
45 giorni distribuiti nell'arco dell'anno;
d) la somministrazione di pasti, alimenti e bevande
è consentita esclusivamente agli ospiti che
fruiscono della ricezione e ospitalità di cui
alle precedenti lettere a), b) e c). Le Province, sentito
il parere dei Comuni interessati, possono individuare
all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui
alla direttiva 75/268/CEE, aree territoriali caratterizzate
da particolare frammentazione fondiaria delle aziende
agricole, da particolari condizioni di svantaggio socio-economico,
dalla presenza di strutture edilizie agricole di limitate
dimensioni, entro le quali è consentita la somministrazione
di alimenti e bevande e di pasti a base di prodotti
prevalentemente aziendali fino ad un massimo di trenta
coperti giornalieri, indipendentemente dall'erogazione
dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del presente
comma.
2. Nel caso in cui 1'imprenditore agricolo svolga entrambe
le attività di cui alle lettere a) e b), i rispettivi
limiti sono ridotti di 1/3.
Art.7 - NORME PARTICOLARI PER LA RIVITALIZZAZIONE DELLE
ZONE MONTANE
1. Nelle zone montane di cui alla Legge 25 luglio 1952,
n.991 il parametro di riferimento ai fini della determinazione
della principalità dell'attività agricola
di cui all'art.5 è costituito dal tempo-lavoro
complessivamente impiegato nell'attività agro-forestale;
tale norma si applica anche alle aziende singole e
associate con superficie prevalentemente boscata ricadenti
in zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi
della direttiva 75/268/CEE.
2. La presente norma non si applica in caso di superamento
dei limiti di ricettività di cui al 1o comma,
lett. a) del precedente articolo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE
Art.8 - DISPOSIZIONI URBANISTICHE
1. L'esercizio dell'agriturismo è consentito
nelle aree di cui all'art.1 della L.R. 14-4-1995, n.64,
e nelle zone classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile
1968, n.1444, A non urbanizzate ed F parchi, negli
strumenti urbanistici comunali (comma così sostituito
dall'art.11 della L.R.64/95).
2. I Comuni, all'interno delle zone di cui al primo
comma, individuano, a mezzo di apposite varianti agli
strumenti urbanistici, le aree dove è consentito
il superamento dei limiti di ospitalità di cui
all'art.6, primo comma, lett. a) della presente legge
(comma così modificato dall'art.41 della L.R.5/95).
Art.9 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ESISTENTI E DISCIPLINA
DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche:
a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo
ubicata nel fondo;
b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo
ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del
Piano di indirizzo di cui al successivo art.17, qualora
1'imprenditore agricolo svolga la propria attività
in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune
o in un Comune limitrofo;
c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo riconosciuti
non più necessari alla conduzione del fondo
in base al programma di cui all'art.4 della L.R. 14-4-1995
n.64 (lettera così sostituita dall'art.11 della
L.R.64/95);
d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione
urbanistica (lettera aggiunta dall'art.11 della L.R.64/95).
2. Gli edifici utilizzati per attività agrituristica
mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.
3. L'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale deve
avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici,
delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi
caratteristici dei luoghi, con 1'esclusione di tipologie
riferibili a monolocali. La realizzazione di opere
ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico
nonché delle aree per la sosta degli ospiti
campeggiatori, dovrà avvenire nel corretto rispetto
di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con
particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni,
e garantendo un efficace sistema di smaltimento dei
rifiuti e di dotazione idrica.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art.26 della
Legge 29 febbraio 1985, n.47, gli interventi consentiti
per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono
quelli specificati all'art.2 della Legge regionale
21 maggio 1980, n.59, fatte salve eventuali disposizioni
urbanistiche comunali più specifiche.
5. Non è consentita la ristrutturazione ai fini
agrituristici degli annessi agricoli costruiti ai sensi
dell'art.4, secondo comma, della Legge Regionale 19
febbraio l979, n.10, nonché in quelli costruiti
ai sensi dell'art.3 comma 10 e 11 della L.R. 14-4-1995,
n.64 (comma così sostituito dall'art.11 della
L.R.64/95; vedi anche B.U. 24-5-95, avviso di rettifica).
6. Le concessioni edilizie relative agli interventi
disciplinati dal presente articolo sono rilasciate
previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti
d'obbligo unilaterale di cui all'art.5, terzo comma,
della Legge Regionale l9 febbraio l979, n.10, nonché
delle convenzioni di cui all'art.4 comma 6 della L.R.
l4-4-1995, n.64. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente
(comma così sostituito dall'art.11 della L.R.64/95).
7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per
l'attività agrituristica e per le attrezzature
e i servizi ad essa afferenti.
8. (Si omette in quanto abrogato dall'art.10 della L.R.64/95)
9. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche
si applicano le prescrizioni previste per le strutture
ricettive di cui al punto 5.3 del D.M. LL.PP. 14 giugno
1989, n.236. Relativamente alla attività di
ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano
qualora la ricettività complessiva aziendale
superi le sei camere.
Art.10 - NORME IGIENICO-SANITARIE
1. 1 requisiti strutturali e igienico-sanitari degli
alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti
disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di
igiene per i locali di abitazione.
2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto
conto delle particolari caratteristiche di ruralità
degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione
agrituristica è consentito derogare ai limiti
di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti
dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite
condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate
sufficienti dall'accertamento dell'autorità
sanitaria.
3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di
servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno
ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese
le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi,
fatti salvi gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente
all'entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di promuovere ed incrementare 1'attività
escursionistica, le aziende agricole ricadenti in zone
montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE,
possono fornire ospitalità, ai sensi della presente
legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad
escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri
o altri percorsi di viabilità secondaria, che
possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari
previsti all'art.7 della Legge Regionale 10 gennaio
1987, n.1.
5. Qualora 1'azienda agricola sia autorizzata dal Sindaco
allo svolgimento di attività didattiche, gli
immobili destinati ad ospitare gli utenti che usufruiscono
delle suddette attività possono possedere i
requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art.3
della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n.1, modificati
con Legge Regionale 25 gennaio 1993, n.4.
6. Nel caso di ospitalità in spazi aperti i servizi
igienico sanitari devono essere garantiti all'interno
della struttura edilizia della azienda agricola nella
misura di cui al terzo comma. All'interno della struttura
edilizia aziendale deve essere altresì previsto
un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio
per panni.
7. Gli spazi aperti devono inoltre possedere i seguenti
requisiti:
- la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo
di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq. distinta
o meno in piazzola;
- la sistemazione di tale superficie deve essere a prova
di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento
del terreno;
- la superficie complessiva degli spazi aperti deve
essere dotata di almeno un erogatore di acqua potabile,
di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese
elettriche di corrente.
8. La produzione, la preparazione, il confezionamento
e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande
sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30
aprile 1962, n.283 e successive modifiche ed integrazioni.
L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli
immobili e delle attrezzature utilizzati per tali attività
ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria
di cui all'art.2 della Legge 30 aprile 1962, n.283,
dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche
di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva
dimensione dell'attività svolta, in applicazione
dell'ultimo comma, art.28, del D.P.R. 26 marzo 1980,
n.327.
9. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione
di pasti, alimenti e bevande dovrà essere munito
di libretto di idoneità sanitaria.
10. Qualora 1'azienda agricola organizzi attività
didattiche, culturali e ricreative nei confronti di
ospiti giornalieri, dovrà essere previsto almeno
un servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di quindici.
11. Per la sicurezza degli impianti valgono le norme
di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46.
12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche,
riservate ai soli ospiti di cui alle lett. a) e b)
dell'art.2, sono da considerare ad uso privato qualora
presentino i seguenti requisiti e ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano a servizio di una ricettività non superiore
a 30 persone;
b) la superficie della vasca non superi i 140 mq.;
c) la profondità massima dell'acqua non superi
i 140 cm.;
d) siano ubicate in un'area adeguatamente separata dalle
restanti pertinenze aziendali.
13. Per le piscine già esistenti all'entrata
in vigore della presente legge è ammessa una
difformità fino ad una superficie della vasca
non superiore ai 170 mq. E' fatta salva la normativa
igienico-sanitaria in materia di qualità delle
acque.
TITOLO IV
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Art.11 - COMPETENZE DELLE PROVINCE
1. Le Province provvedono a:
a) trasmettere alla Giunta regionale le proprie proposte
in merito al contenuto del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo,
secondo quanto previsto all'art.17;
b) curare 1'attuazione del Piano di Indirizzo per 1'Agriturismo;
c) tenere la sezione provinciale dell'elenco regionale
dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività
agrituristica istituito ai sensi dell'art.12;
d) acquisire dati statistici riguardanti le strutture
ricettive ed il movimento clienti, ai sensi della L.R.
23 febbraio 1988, n.9, del Programma Statistico Nazionale
di cui al D.L. 6 settembre 1989, n.322, nonché
al Programma Statistico Regionale di cui alla L.R.
2 settembre 1992, n.43.
2. Le Province provvedono a trasmettere alla Giunta
regionale, secondo le forme e i modi stabiliti dalla
Giunta stessa, l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati
dai titolari di autorizzazione nonché i dati
dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura
ricettiva, opportunamente confermati o rettificati.
3. Le Province individuano, altresì, le eventuali
aree territoriali in cui è consentita la somministrazione
di alimenti e bevande e dei pasti, secondo quanto previsto
dall'art.6, primo comma, lett. d).
Art.12 - ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI AD
ESERCITARE L'AGRITURISMO
1. E' istituito 1'elenco regionale dei soggetti abilitati
ad esercitare 1'agriturismo secondo le norme della
presente legge. Tale elenco è suddiviso in sezioni
provinciali tenute dalle Province.
2. La Provincia provvede, su domanda dell'interessato,
alla iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco,
rilasciando apposito certificato.
3. L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno
che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro
che:
a) abbiano riportato nel triennio precedente, con sentenza
passata in giudicato, condanna per uno dei delitti
previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513bis, 515, 516
e 517 del Codice Penale, ovvero per uno dei delitti
in materia di igiene e sanità o di frode nella
preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi
della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni
o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
c) siano sottoposti a misure di prevenzione o abbiano
procedimenti in corso per 1'applicazione della misura
di prevenzione ai sensi dell'art.7 della Legge 19 marzo
1990, n.55.
4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma
precedente si applicano il primo comma dell'art.688
del Codice di procedura penale, l'art.10 della Legge
4 gennaio 1968, n.15 e il secondo comma, art.7 della
Legge 19 marzo 1990, n.55.
5. La Provincia provvede a effettuare verifiche periodiche
sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nella sezione provinciale dell'elenco.
6. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione
dall'elenco; tale cancellazione viene comunicata al
Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione
comunale di cui al successivo art.13.
7. Nella sezione provinciale dell'elenco, su segnalazione
del Comune, viene annotata, per ciascun soggetto iscritto
la data di rilascio dell'autorizzazione comunale di
cui al successivo art.13, la data di inizio e cessazione
dell'attività agrituristica.
Art.13 - AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere
attività agrituristica devono presentare al
Comune dove ha sede l'immobile apposita domanda, cui
devono essere allegati:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con R.D.
18 giugno 1931, n.773 e all'art.5 della Legge 9 febbraio
1963, n.59;
b) il parere espresso dall'Ente delegato in agricoltura,
competente per territorio, sulla principalità
dell'attività agricola, sulla connessione dell'attività
agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione
degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredata,
a seconda dei casi, da copia del programma di miglioramento
agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R. l4-4-1995,
n.64, del piano aziendale o della relazione di cui
al precedente art.5, approvati (lettera così
sostituita dall'art.11 della L.R.64/95).
c) il certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art.12;
d) l'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione,
per attività agrituristica degli immobili, nel
caso in cui la richiesta venga effettuata dall'affittuario,
colono o mezzadro del fondo e/o degli immobili;
e) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata
al personale addetto alla preparazione e somministrazione
dei pasti, alimenti e bevande;
f) la dichiarazione di conformità degli impianti
di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione
di energia elettrica alle norme di cui alla Legge 5
marzo 1990, n.46.
2. Ai fini della istruttoria delle domande il Comune
acquisisce:
a) il parere del competente servizio dell'Unità
Sanitaria Locale relativamente alla idoneità
degli immobili, dei locali e delle attrezzature da
utilizzare per 1'attività agrituristica;
b) il parere espresso dall'Ente Delegato in agricoltura,
competente per territorio, sulla principalità
dell'attività agricola, sulla connessione e
complementarietà dell'attività agrituristica
e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici
aziendali a fini agrituristici, corredata, a seconda
dei casi, da copia del piano aziendale o della relazione
di cui al precedente articolo 5 o copia del piano di
utilizzazione aziendale di cui all'art.2 della Legge
Regionale 19 febbraio 1979, n.10 approvati dall'Ente
Delegato.
3. Ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni
o concessioni edilizie per i locali da destinare ad
attività agrituristica, il Comune acquisisce
il parere di cui al punto b) del precedente comma.
4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro
provvedimento amministrativo ed ha durata triennale,
con vidimazione annuale da parte del Comune. Alla scadenza
del triennio o qualora siano intervenute variazioni
rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio
dell'autorizzazione stessa, l'imprenditore agricolo
presenta domanda di rinnovo dell'autorizzazione con
le modalità di cui al primo comma, fatta salva
la possibilità di autocertificazione per tutte
quelle condizioni che non hanno subito variazioni.
Il Comune, in fase di rinnovo della autorizzazione,
verifica comunque le presenze effettivamente registrate
nel triennio precedente.
5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate
le attività agrituristiche ed i relativi limiti
di cui all'art.6, nonché, ove necessario, i
periodi di apertura e le utenze annuali ammissibili.
Art.14 - OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
agrituristica hanno l'obbligo di:
a) iniziare l'attività entro il termine massimo
di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale
di cui all'art.13;
c) osservare gli obblighi di cui all'art.15;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate
nell'autorizzazione stessa, nonché i prezzi
comunicati ai sensi dell'art.15;
e) tenere un registro con le generalità delle
persone alloggiate;
f) comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla
locale autorità di Pubblica Sicurezza;
g) ottemperare agli adempimenti statistici previsti
dall'art.2 della Legge Regionale 23 febbraio 1988,
n.9, e dal Programma Statistico Nazionale di cui agli
artt. 7 e 13 del D.L. 6 settembre 1989, n.322;
h) ottemperare agli ulteriori adempimenti statistici
previsti dal Programma Statistico Regionale di cui
all'art.6 della Legge Regionale 2 settembre 1992, n.43.
2. Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare
al Comune la data di inizio dell'attività, la
data di cessazione e, nel caso intenda procedere alla
chiusura temporanea dell'esercizio, la durata di detta
chiusura.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire, se
richiesti, tutte le informazioni di cui al comma precedente
al Comune, alla Provincia e all'Ente Delegato competente
per territorio.
Art.15 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI, DEI SERVIZI E
DELLE ATTREZZATURE
1. Ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n.284, entro
il primo ottobre di ogni anno, i soggetti autorizzati
all'esercizio dell'attività agrituristica devono
comunicare alla Provincia competente per territorio
i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono
praticare a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Entro il primo marzo di ogni anno, ai soggetti che
abbiano presentato regolare comunicazione annuale nell'anno
precedente, è consentita la presentazione di
una comunicazione suppletiva contenente i prezzi differenziati
che si intendono praticare a partire dal primo giugno
del medesimo anno.
3. Insieme alla comunicazione dei prezzi, i medesimi
soggetti comunicano altresì i dati dei principali
servizi e attrezzature dell'esercizio.
4. La comunicazione dei prezzi e dei dati relativi ai
servizi e alle attrezzature deve essere presentata
utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti
dalla Giunta regionale, compilati sulla base delle
istruzioni ad essi allegate.
5. E' fatto obbligo ai titolari di esporre in luogo
ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti,
una tabella riassuntiva dei prezzi generali praticati
e completi dell'elenco delle camere e/o delle unità
abitative, con l'indicazione, per ciascuna di esse,
dei principali servizi e attrezzature disponibili,
dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.
La tabella è compilata a cura del titolare su
apposito modello stabilito dalla Giunta regionale,
sulla base delle istruzioni ad esso allegate.
6. E' fatto obbligo ai titolari di esporre in ogni camera
o unità abitativa, in luogo ben visibile, un
cartellino, predisposto dalla Giunta regionale, contenente
il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad
esso strettamente collegati.
Art.16 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE
1. La Regione Toscana con apposito provvedimento effettuerà
la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche
entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge sulla base dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate,
in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione
di un numero massimo di cinque spighe; la classificazione
viene effettuata con l'attribuzione di un numero di
spighe rapportato al punteggio ricavato dalla somma
dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti
posseduti.
3. I requisiti presi in considerazione ai fini della
classificazione si distinguono in <<requisiti
obbligati>>, predeterminati e necessari per ciascun
livello di classificazione, ed in <<requisiti
fungibili>>, tra loro sostituibili, che concorrono
alla formazione del punteggio complessivo in base al
quale viene determinata la classificazione.
4. L'attribuzione della classifica, effettuata ai sensi
del primo comma, è obbligatoria ed è
condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione
comunale all'esercizio di attività agrituristiche.
5. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da
parte del titolare in occasione della presentazione
della domanda per ottenere l'autorizzazione comunale
all'esercizio di attività agrituristiche ed
è accompagnata da una richiesta di assegnazione
di una determinata classifica presentata utilizzando
appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale.
Sulla base di tale richiesta, il Comune assegna la
relativa classifica.
TITOLO V
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA
Art.17 - PIANO DI INDIRIZZO PER L'AGRITURISMO E LA RIVITALIZZAZIONE
DELLE AREE RURALI
1. Il Consiglio regionale, in armonia con gli indirizzi
della programmazione agricola comunitaria e nazionale
approva, su proposta della Giunta regionale, ai sensi
dell'art.7 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n.26,
il Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione
delle aree rurali (P.D.I.), predisposto con il concorso
della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art.18
della presente legge. Il P.D.I. viene ordinariamente
aggiornato ogni triennio, in conformità all'arco
di validità temporale del Programma Regionale
di Sviluppo (P.R.S.). Il P.D.I. tiene conto degli atti
di pianificazione territoriale di cui all'art.6 della
L.R.26/92 sopra citata.
2. Il P.D.I. viene redatto sulla base delle proposte
delle Province, le quali, sentiti i Comuni e le Comunità
montane, trasmettono alla Giunta regionale le proprie
proposte conformi agli obiettivi e agli atti di programmazione
e pianificazione regionali e locali.
3. Il P.D.I. può definire, ad integrazione dei
criteri e delle strategie del P.R.S., specifici obiettivi
al cui perseguimento è volta la presente legge.
4. Il P.D.I. dispone:
a) le modalità tecniche, procedurali e operative
per l'applicazione della presente legge;
b) l'individuazione dei Comuni di cui all'art.3, 2o
comma della Legge 5 dicembre 1985, n.730;
c) gli indirizzi tecnici, organizzativi e di merito
per le attività di conoscenza, di studio e di
ricerca, da svolgere anche d'intesa con gli Enti Locali
e con gli altri soggetti pubblici e privati, volte
ad una migliore conoscenza e programmazione dell'attività.
5. Nei casi in cui il P.D.I. preveda che il perseguimento
di obiettivi programmati avvenga mediante progetti
operativi di iniziativa regionale, la Regione procede
all'approvazione di piani-programma ai sensi dell'art.9
della Legge Regionale 9 giugno 1992, n.26.
6. Per gli aspetti connessi con l'attività di
promozione della domanda agrituristica il P.D.I. deve
prevedere specifico rinvio al Programma Promozionale
delle risorse turistiche, che dovrà contenere
apposita sezione dedicata alla promozione dell'agriturismo.
Art.18 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER L'AGRITURISMO
1. La Giunta regionale costituisce presso il Dipartimento
Agricoltura e Foreste la Commissione Tecnica Regionale
per l'Agriturismo, composta da tre rappresentanti delle
Associazioni agrituristiche regionali e da quattro
dirigenti o funzionari designati dai Dipartimenti Attività
Produttive, Turismo, Formazione Professionale e Servizi
alle Imprese, Agricoltura e Foreste, Urbanistica e
Sicurezza Sociale.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente
o funzionario designato dal Dipartimento Agricoltura
e Foreste.
3. La Commissione ha il compito di:
a) concorrere alla formazione e attuazione del Piano
di Indirizzo per l'Agriturismo e dei Piani-Programma
di cui all'art.17;
b) esprimere parere in merito ai programmi relativi
alla formazione professionale per l'agriturismo e sui
programmi di promozione e pubblicità del settore.
Art.19 - INCENTIVI FINANZIARI
1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano
attività agrituristica si applicano le norme
di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti
leggi di finanziamento nel settore agricolo.
2. Il Piano di Indirizzo per l'Agriturismo di cui all'art.17
può prevedere le aree di intervento finanziario,
la quota complessiva di risorse da destinare all'agriturismo,
la spesa massima ammissibile per investimenti agrituristici,
nonché l'entità delle agevolazioni finanziarie.
TITOLO VI
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
Art.20 - VIGILANZA E CONTROLLO
1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle
disposizioni della presente legge, sono esercitati
dagli organi di polizia municipale e dai Servizi d'Igiene
delle Unità Sanitarie Locali territorialmente
competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati
dalle norme vigenti.
2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli
obblighi di cui all'art.14, lett. g) ed h) e dell'art.15
sono esercitati dalle Province, oltre che dagli altri
soggetti indicati dalle norme vigenti.
Art.21 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'art.3
della presente legge è soggetto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000
a L. 6.000.000.
2. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa
o occasionale le attività agrituristiche proprie
dell'imprenditore agricolo sprovvisto dell'autorizzazione
di cui all'art.13 della presente legge è soggetto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
da L. 2.500.000 a L. 15.000.000. Il Sindaco con propria
ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto
senza l'autorizzazione di cui all'art.13. La suddetta
autorizzazione non può essere rilasciata per
il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il titolare di impresa agrituristica che utilizza
i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti
per un numero di posti superiore a quello autorizzato
è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 9.000.000.
4. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000
a L. 3.000.000 nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati
ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di
un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di
una denominazione diversa da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati
nell'autorizzazione;
c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione
comunale;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge
non altrimenti sanzionati.
5. Il titolare di impresa agrituristica che non ottempera
agli obblighi di cui all'art.15 della presente legge
ovvero applica prezzi diversi da quelli comunicati
è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.
6. Qualora sia accertata la violazione di cui al terzo
comma, oltre alla classificazione pecuniaria viene
disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo
da tre a trenta giorni.
7. Nel caso in cui venga commessa 1a stessa infrazione
entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie
previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene
altresì disposta la chiusura dell'esercizio
da 3 a 30 giorni. In caso di reiterate violazioni,
il Comune può procedere alla revoca della autorizzazione.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, del presente
articolo sono applicate dal Comune, ed i relativi proventi
sono da esso direttamente introitati; le sanzioni di
cui al comma 5 sono applicate dalla Provincia ed i
relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
9. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al
R.D. 27 luglio 1934, n.1265 <<Testo unico delle
leggi sanitarie>>.
10. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano
le norme statali e regionali vigenti.
Art.22 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
1. Qualora venga meno uno o più dei requisiti
soggettivi e oggettivi in base ai quali è stata
concessa l'autorizzazione ovvero vengano accertate
irregolarità sulla conduzione dell'esercizio,
il Comune fissa un termine entro il quale i requisiti
mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità
eliminate; nei casi più gravi sospende fino
a tale termine l'autorizzazione.
2. Qualora i requisiti non possano essere ripristinati
e le irregolarità sanate, il Comune revoca l'autorizzazione
senza fissare il termine ovvero senza attendere la
scadenza.
3. L'autorizzazione è altresì revocata
nei seguenti casi:
a) qualora la regolarizzazione prevista non sia effettuata
nel termine assegnato ai sensi del primo comma;
b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività
entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione
per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia
sospeso l'attività senza darne comunicazione
al Comune.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati
al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto
comma dell'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati
alla Sezione provinciale dell'elenco degli operatori
agrituristici al fine di un suo aggiornamento nonché
all'Ente Delegato competente per territorio per l'eventuale
revoca di provvidenze concesse e recupero delle somme
erogate.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art.23 - NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge e decorrenti dall'anno 1994 si provvede con legge
di bilancio.
Art.24 - NORME TRANSITORIE
1. E' abrogata la Legge Regionale 3 giugno 1987, n.36,
<<Disciplina delle attività agrituristiche>>.
2. Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori pendenti
sono fatti salvi se conformi alle disposizioni della
presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore del P.D.I. di cui all'art.17
della presente legge, restano valide le norme contenute
nel Programma Regionale Agrituristico di cui alle Deliberazioni
C.R. 4 aprile 1989, n.104, e 27 febbraio 1990, n.100,
che non siano in contrasto con la presente legge.
(c) 1996 Note's