[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 17 OTTOBRE 1994, N.76

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE.

(con le modifiche apportate dalle LL.RR. 5/95, 64/95)

INDICE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art.1 - Finalità
Art.2 - Definizione delle attività agrituristiche
Art.3 - Denominazione delle attività agrituristiche

Titolo II
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Art.4 - Soggetti legittimati all'esercizio dell'agriturismo
Art.5 - Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica. Principalità dell'attività agricola
Art.6 - Criteri e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche
Art.7 - Norme particolari per la rivitalizzazione delle zone montane

Titolo III
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE

Art.8 - Disposizioni urbanistiche
Art.9 - Utilizzazione degli immobili esistenti e disciplina degli interventi edilizi
Art.10 - Norme igienico-sanitarie

Titolo IV
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI, PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art.11 - Competenze delle Provincie
Art.12 - Elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare 1'agriturismo
Art.13 - Autorizzazione comunale all'esercizio delle attività agrituristiche
Art.14 - Obblighi amministrativi
Art.15 - Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature
Art.16 - Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche

Titolo V
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA

Art.17 - Piano di indirizzo per 1'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali
Art.18 - Commissione tecnica regionale per 1'agriturismo
Art.19 - Incentivi finanziari

Titolo VI
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Art.20 - Vigilanza e controllo
Art.21 - Sanzioni amministrative
Art.22 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art.23 - Norma finanziaria
Art.24 - Norme transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Art.1 - FINALITÀ
1. La Regione Toscana, secondo i principi contenuti nella Legge 5 dicembre 1985, n.730, sostiene 1'agricoltura anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nelle campagne (agriturismo) volte:
a) a favorire lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
b) ad agevolare la permanenza dei prodotti agricoli nelle zone rurali attraverso 1'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;
c) al miglior utilizzo del patrimonio rurale naturale ed edilizio;
d) a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente e a valorizzare i prodotti tipici;
e) a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
f) a sviluppare il turismo sociale e giovanile;
g) a favorire i rapporti tra città e campagna.

Art.2 - DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente quelle di ricezione e di ospitalità, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art.4, attraverso 1'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali secondo quanto disposto dall'art.5.
2. Rientrano tra queste attività, secondo i criteri e le modalità di cui all'art.6:
a) dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) ospitare stagionalmente in spazi aperti turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo;
c) organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito dell'azienda, purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;
d) somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcoolico e superalcoolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e 1'assaggio dei prodotti aziendali.

Art.3 - DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
1. I termini <<agriturismo>>, <<agrituristico>> e similari sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge.

TITOLO II
ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Art.4 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO
1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'art.2135 del Codice Civile, ed ai loro familiari di cui all'art.230/bis del Codice Civile.
2. Gli imprenditori agricoli di cui al primo comma possono associarsi nelle forme previste dalla legge, al fine dello svolgimento in comune delle attività di cui all'art.2, secondo comma, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarietà di tali attività con le aziende stesse. Per le attività di cui ai punti a) e b), 2o comma dell'art.2, per ogni soggetto associato valgono i limiti di ricettività previsti al successivo art.6.
3. Ove uno stesso soggetto gestisca più aziende agricole, ogni azienda costituisce una entità autonoma.

Art.5 - CONNESSIONE E COMPLEMENTARIETÀ DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA. PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA
1. L'esercizio dell'agriturismo presuppone il rapporto di connessione e complementarietà tra 1'attività agricola e quella agrituristica, che si realizza allorché 1'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, sia idonea allo svolgimento nel rispetto delle disposizioni della presente legge, anche dell'attività agrituristica.
2. Il carattere di principalità delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il valore delle entrate di quest'ultima, al netto della eventuale intermediazione della agenzia, sia inferiore a quello della produzione lorda vendibile agricola ed il tempo-lavoro impiegato nella attività agricola sia superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
3. Il rapporto di principalità si intende presunto nel caso di aziende la cui attività di agriturismo sia limitata alla ricezione e ospitalità di non più di 6 persone in alloggi.
4. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e secondo comma viene dimostrata mediante specifica relazione sull'attività agrituristica prevista per il triennio successivo. Qualora sussistano le condizioni per la presentazione del programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R. 14-4-1995, n.64, la relazione sull'attività agrituristica integra tale strumento. Qualora le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici tale relazione è sostituita dal piano agricolo aziendale, con validità triennale, presentato dalle imprese ai sensi delle leggi vigenti (comma così sostituito dall'art.11 della L.R.64/95).
5. Dal piano e dalla relazione deve comunque risultare:
a) 1'ordinamento colturale e gli indirizzi produttivi attuati nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti con gli interventi programmatici;
b) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo, sia a carattere abitativo che annessi rustici, con 1'indicazione della loro utilizzazione: quelle utilizzate per le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, quelle destinate o destinabili all'attività agrituristica ed eventualmente altre strutture edilizie non utilizzate per 1'attività agricola;
c) la previsione della produzione lorda vendibile agricola, ivi compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e delle entrate ottenibili con 1'attività agrituristica nelle sue varie articolazioni di cui all'art.6;
d) 1'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro utilizzabili per 1'attività agricola e per quella agrituristica.
6. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo è effettuato dall'Ente Delegato, ai sensi dell'art.20/bis della Legge Regionale 1o agosto 1981, n.63, per 1'esame dei piani agricoli aziendali. Tale accertamento avviene sulla base delle attività previste dal piano o dalla relazione. L'accertamento delle entrate dell'attività agrituristica avviene sulla base dei prezzi praticati, dichiarati ai sensi dell'art.15 della presente legge, e del numero di presenze presuntivamente determinabili in sede di inizio della attività e sulla base delle presenze registrate in sede di rinnovo della autorizzazione medesima.

Art.6 - CRITERI E MODALITÀ D'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
1. L'attività di ricezione e ospitalità è consentita nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
a) la ricezione in camere o in unità abitative indipendenti, che risultino destinabili all'attività agrituristica secondo la disciplina di cui al successivo art.9, è consentita fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Tale limite può essere aumentato utilizzando unità abitative indipendenti, per il recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con particolare riferimento a quelli già individuati negli elenchi di cui all'art.1 della L.R. 19 febbraio 1979, n.10, ed all'art.7 della L.R. 21 maggio 1980, n.59, nonché di nuclei classificati zone <<A>> non urbane ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444.
Il superamento dei limiti di ospitalità è consentito esclusivamente nelle aree individuate dai Comuni con le apposite varianti agli strumenti urbanistici di cui al successivo art.8, secondo comma;
b) 1'ospitalità in spazi aperti è consentita nelle zone montane e svantaggiate di cui alla Dir. C.E.E. 28 aprile 1975, n.268, in aziende di estensione non inferiore a 2 ettari contigui di superficie agricola utilizzata (S.A.U.) con i limiti di 12 ospiti, 6 tende o altro mezzo di soggiorno autonomo e 3 ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale. Nell'ambito delle aree diverse da quelle di cui sopra 1'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in zone individuate dai Comuni;
c) le attività didattiche, culturali e ricreative autorizzate sono organizzate sulla base di specifici e dettagliati programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione o nel piano di cui all'art.5; con riferimento alle sole attività didattiche 1'utilizzo pieno delle strutture ai fini del pernottamento non potrà superare un periodo complessivo di 45 giorni distribuiti nell'arco dell'anno;
d) la somministrazione di pasti, alimenti e bevande è consentita esclusivamente agli ospiti che fruiscono della ricezione e ospitalità di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Le Province, sentito il parere dei Comuni interessati, possono individuare all'interno delle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, aree territoriali caratterizzate da particolare frammentazione fondiaria delle aziende agricole, da particolari condizioni di svantaggio socio-economico, dalla presenza di strutture edilizie agricole di limitate dimensioni, entro le quali è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e di pasti a base di prodotti prevalentemente aziendali fino ad un massimo di trenta coperti giornalieri, indipendentemente dall'erogazione dei servizi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma.
2. Nel caso in cui 1'imprenditore agricolo svolga entrambe le attività di cui alle lettere a) e b), i rispettivi limiti sono ridotti di 1/3.

Art.7 - NORME PARTICOLARI PER LA RIVITALIZZAZIONE DELLE ZONE MONTANE
1. Nelle zone montane di cui alla Legge 25 luglio 1952, n.991 il parametro di riferimento ai fini della determinazione della principalità dell'attività agricola di cui all'art.5 è costituito dal tempo-lavoro complessivamente impiegato nell'attività agro-forestale; tale norma si applica anche alle aziende singole e associate con superficie prevalentemente boscata ricadenti in zone montane e svantaggiate delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.
2. La presente norma non si applica in caso di superamento dei limiti di ricettività di cui al 1o comma, lett. a) del precedente articolo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE E SANITARIE

Art.8 - DISPOSIZIONI URBANISTICHE
1. L'esercizio dell'agriturismo è consentito nelle aree di cui all'art.1 della L.R. 14-4-1995, n.64, e nelle zone classificate, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444, A non urbanizzate ed F parchi, negli strumenti urbanistici comunali (comma così sostituito dall'art.11 della L.R.64/95).
2. I Comuni, all'interno delle zone di cui al primo comma, individuano, a mezzo di apposite varianti agli strumenti urbanistici, le aree dove è consentito il superamento dei limiti di ospitalità di cui all'art.6, primo comma, lett. a) della presente legge (comma così modificato dall'art.41 della L.R.5/95).

Art.9 - UTILIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ESISTENTI E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche:
a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo;
b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nei centri abitati, individuati per mezzo del Piano di indirizzo di cui al successivo art.17, qualora 1'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo;
c) gli edifici o parti di essi esistenti sul fondo riconosciuti non più necessari alla conduzione del fondo in base al programma di cui all'art.4 della L.R. 14-4-1995 n.64 (lettera così sostituita dall'art.11 della L.R.64/95);
d) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica (lettera aggiunta dall'art.11 della L.R.64/95).
2. Gli edifici utilizzati per attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.
3. L'utilizzazione del patrimonio edilizio rurale deve avvenire nel rispetto dei materiali costruttivi tipici, delle tipologie, degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con 1'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. La realizzazione di opere ed impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agrituristico nonché delle aree per la sosta degli ospiti campeggiatori, dovrà avvenire nel corretto rispetto di un loro inserimento nel paesaggio circostante, con particolare cura per la sistemazione e gli arredi esterni, e garantendo un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti e di dotazione idrica.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art.26 della Legge 29 febbraio 1985, n.47, gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli specificati all'art.2 della Legge regionale 21 maggio 1980, n.59, fatte salve eventuali disposizioni urbanistiche comunali più specifiche.
5. Non è consentita la ristrutturazione ai fini agrituristici degli annessi agricoli costruiti ai sensi dell'art.4, secondo comma, della Legge Regionale 19 febbraio l979, n.10, nonché in quelli costruiti ai sensi dell'art.3 comma 10 e 11 della L.R. 14-4-1995, n.64 (comma così sostituito dall'art.11 della L.R.64/95; vedi anche B.U. 24-5-95, avviso di rettifica).
6. Le concessioni edilizie relative agli interventi disciplinati dal presente articolo sono rilasciate previa sottoscrizione delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterale di cui all'art.5, terzo comma, della Legge Regionale l9 febbraio l979, n.10, nonché delle convenzioni di cui all'art.4 comma 6 della L.R. l4-4-1995, n.64. Tali concessioni sono rilasciate gratuitamente (comma così sostituito dall'art.11 della L.R.64/95).
7. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti.
8. (Si omette in quanto abrogato dall'art.10 della L.R.64/95)
9. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al punto 5.3 del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n.236. Relativamente alla attività di ospitalità in alloggi tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei camere.

Art.10 - NORME IGIENICO-SANITARIE
1. 1 requisiti strutturali e igienico-sanitari degli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione.
2. Nella valutazione di tali requisiti deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare ai fini della utilizzazione agrituristica è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aereo-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico-sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorità sanitaria.
3. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari in ragione di almeno uno ogni quattro persone o frazioni di quattro, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi, fatti salvi gli alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.
4. Al fine di promuovere ed incrementare 1'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti in zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/268/CEE, possono fornire ospitalità, ai sensi della presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria, che possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art.7 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n.1.
5. Qualora 1'azienda agricola sia autorizzata dal Sindaco allo svolgimento di attività didattiche, gli immobili destinati ad ospitare gli utenti che usufruiscono delle suddette attività possono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti all'art.3 della Legge Regionale 10 gennaio 1987, n.1, modificati con Legge Regionale 25 gennaio 1993, n.4.
6. Nel caso di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico sanitari devono essere garantiti all'interno della struttura edilizia della azienda agricola nella misura di cui al terzo comma. All'interno della struttura edilizia aziendale deve essere altresì previsto un ambiente attrezzato di lavello per stoviglie e lavatoio per panni.
7. Gli spazi aperti devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
- la superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq. distinta o meno in piazzola;
- la sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua e di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno;
- la superficie complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore di acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese elettriche di corrente.
8. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n.283 e successive modifiche ed integrazioni.
L'accertamento dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzati per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art.2 della Legge 30 aprile 1962, n.283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta, in applicazione dell'ultimo comma, art.28, del D.P.R. 26 marzo 1980, n.327.
9. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione di pasti, alimenti e bevande dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria.
10. Qualora 1'azienda agricola organizzi attività didattiche, culturali e ricreative nei confronti di ospiti giornalieri, dovrà essere previsto almeno un servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di quindici.
11. Per la sicurezza degli impianti valgono le norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46.
12. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, riservate ai soli ospiti di cui alle lett. a) e b) dell'art.2, sono da considerare ad uso privato qualora presentino i seguenti requisiti e ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone;
b) la superficie della vasca non superi i 140 mq.;
c) la profondità massima dell'acqua non superi i 140 cm.;
d) siano ubicate in un'area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.
13. Per le piscine già esistenti all'entrata in vigore della presente legge è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non superiore ai 170 mq. E' fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.

TITOLO IV
COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art.11 - COMPETENZE DELLE PROVINCE
1. Le Province provvedono a:
a) trasmettere alla Giunta regionale le proprie proposte in merito al contenuto del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo, secondo quanto previsto all'art.17;
b) curare 1'attuazione del Piano di Indirizzo per 1'Agriturismo;
c) tenere la sezione provinciale dell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica istituito ai sensi dell'art.12;
d) acquisire dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi della L.R. 23 febbraio 1988, n.9, del Programma Statistico Nazionale di cui al D.L. 6 settembre 1989, n.322, nonché al Programma Statistico Regionale di cui alla L.R. 2 settembre 1992, n.43.
2. Le Province provvedono a trasmettere alla Giunta regionale, secondo le forme e i modi stabiliti dalla Giunta stessa, l'elenco ufficiale dei prezzi comunicati dai titolari di autorizzazione nonché i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva, opportunamente confermati o rettificati.
3. Le Province individuano, altresì, le eventuali aree territoriali in cui è consentita la somministrazione di alimenti e bevande e dei pasti, secondo quanto previsto dall'art.6, primo comma, lett. d).

Art.12 - ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ABILITATI AD ESERCITARE L'AGRITURISMO
1. E' istituito 1'elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare 1'agriturismo secondo le norme della presente legge. Tale elenco è suddiviso in sezioni provinciali tenute dalle Province.
2. La Provincia provvede, su domanda dell'interessato, alla iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco, rilasciando apposito certificato.
3. L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:
a) abbiano riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 442, 444, 513, 513bis, 515, 516 e 517 del Codice Penale, ovvero per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, previsti in leggi speciali;
b) siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n.1423 e successive modificazioni o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
c) siano sottoposti a misure di prevenzione o abbiano procedimenti in corso per 1'applicazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art.7 della Legge 19 marzo 1990, n.55.
4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano il primo comma dell'art.688 del Codice di procedura penale, l'art.10 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 e il secondo comma, art.7 della Legge 19 marzo 1990, n.55.
5. La Provincia provvede a effettuare verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione nella sezione provinciale dell'elenco.
6. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco; tale cancellazione viene comunicata al Comune che provvede alla revoca dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art.13.
7. Nella sezione provinciale dell'elenco, su segnalazione del Comune, viene annotata, per ciascun soggetto iscritto la data di rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo art.13, la data di inizio e cessazione dell'attività agrituristica.

Art.13 - AUTORIZZAZIONE COMUNALE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere attività agrituristica devono presentare al Comune dove ha sede l'immobile apposita domanda, cui devono essere allegati:
a) la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e all'art.5 della Legge 9 febbraio 1963, n.59;
b) il parere espresso dall'Ente delegato in agricoltura, competente per territorio, sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredata, a seconda dei casi, da copia del programma di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art.4 della L.R. l4-4-1995, n.64, del piano aziendale o della relazione di cui al precedente art.5, approvati (lettera così sostituita dall'art.11 della L.R.64/95).
c) il certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art.12;
d) l'autorizzazione del proprietario alla utilizzazione, per attività agrituristica degli immobili, nel caso in cui la richiesta venga effettuata dall'affittuario, colono o mezzadro del fondo e/o degli immobili;
e) copia del libretto di idoneità sanitaria rilasciata al personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;
f) la dichiarazione di conformità degli impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica alle norme di cui alla Legge 5 marzo 1990, n.46.
2. Ai fini della istruttoria delle domande il Comune acquisisce:
a) il parere del competente servizio dell'Unità Sanitaria Locale relativamente alla idoneità degli immobili, dei locali e delle attrezzature da utilizzare per 1'attività agrituristica;
b) il parere espresso dall'Ente Delegato in agricoltura, competente per territorio, sulla principalità dell'attività agricola, sulla connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e sulla possibilità di utilizzazione degli edifici aziendali a fini agrituristici, corredata, a seconda dei casi, da copia del piano aziendale o della relazione di cui al precedente articolo 5 o copia del piano di utilizzazione aziendale di cui all'art.2 della Legge Regionale 19 febbraio 1979, n.10 approvati dall'Ente Delegato.
3. Ai fini del rilascio di eventuali autorizzazioni o concessioni edilizie per i locali da destinare ad attività agrituristica, il Comune acquisisce il parere di cui al punto b) del precedente comma.
4. L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale, con vidimazione annuale da parte del Comune. Alla scadenza del triennio o qualora siano intervenute variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, l'imprenditore agricolo presenta domanda di rinnovo dell'autorizzazione con le modalità di cui al primo comma, fatta salva la possibilità di autocertificazione per tutte quelle condizioni che non hanno subito variazioni. Il Comune, in fase di rinnovo della autorizzazione, verifica comunque le presenze effettivamente registrate nel triennio precedente.
5. Nell'autorizzazione comunale dovranno essere specificate le attività agrituristiche ed i relativi limiti di cui all'art.6, nonché, ove necessario, i periodi di apertura e le utenze annuali ammissibili.

Art.14 - OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno l'obbligo di:
a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico copia dell'autorizzazione comunale di cui all'art.13;
c) osservare gli obblighi di cui all'art.15;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa, nonché i prezzi comunicati ai sensi dell'art.15;
e) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate;
f) comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza;
g) ottemperare agli adempimenti statistici previsti dall'art.2 della Legge Regionale 23 febbraio 1988, n.9, e dal Programma Statistico Nazionale di cui agli artt. 7 e 13 del D.L. 6 settembre 1989, n.322;
h) ottemperare agli ulteriori adempimenti statistici previsti dal Programma Statistico Regionale di cui all'art.6 della Legge Regionale 2 settembre 1992, n.43.
2. Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso intenda procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata di detta chiusura.
3. I soggetti autorizzati sono tenuti a fornire, se richiesti, tutte le informazioni di cui al comma precedente al Comune, alla Provincia e all'Ente Delegato competente per territorio.

Art.15 - PUBBLICITÀ DEI PREZZI, DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE
1. Ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n.284, entro il primo ottobre di ogni anno, i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica devono comunicare alla Provincia competente per territorio i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Entro il primo marzo di ogni anno, ai soggetti che abbiano presentato regolare comunicazione annuale nell'anno precedente, è consentita la presentazione di una comunicazione suppletiva contenente i prezzi differenziati che si intendono praticare a partire dal primo giugno del medesimo anno.
3. Insieme alla comunicazione dei prezzi, i medesimi soggetti comunicano altresì i dati dei principali servizi e attrezzature dell'esercizio.
4. La comunicazione dei prezzi e dei dati relativi ai servizi e alle attrezzature deve essere presentata utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale, compilati sulla base delle istruzioni ad essi allegate.
5. E' fatto obbligo ai titolari di esporre in luogo ben visibile, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella riassuntiva dei prezzi generali praticati e completi dell'elenco delle camere e/o delle unità abitative, con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili. La tabella è compilata a cura del titolare su apposito modello stabilito dalla Giunta regionale, sulla base delle istruzioni ad esso allegate.
6. E' fatto obbligo ai titolari di esporre in ogni camera o unità abitativa, in luogo ben visibile, un cartellino, predisposto dalla Giunta regionale, contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso strettamente collegati.

Art.16 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE AGRITURISTICHE
1. La Regione Toscana con apposito provvedimento effettuerà la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque spighe; la classificazione viene effettuata con l'attribuzione di un numero di spighe rapportato al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
3. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in <<requisiti obbligati>>, predeterminati e necessari per ciascun livello di classificazione, ed in <<requisiti fungibili>>, tra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.
4. L'attribuzione della classifica, effettuata ai sensi del primo comma, è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche.
5. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare in occasione della presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche ed è accompagnata da una richiesta di assegnazione di una determinata classifica presentata utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale. Sulla base di tale richiesta, il Comune assegna la relativa classifica.

TITOLO V
PROGRAMMAZIONE E INCENTIVAZIONE FINANZIARIA

Art.17 - PIANO DI INDIRIZZO PER L'AGRITURISMO E LA RIVITALIZZAZIONE DELLE AREE RURALI
1. Il Consiglio regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione agricola comunitaria e nazionale approva, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell'art.7 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n.26, il Piano di indirizzo per l'agriturismo e la rivitalizzazione delle aree rurali (P.D.I.), predisposto con il concorso della Commissione Tecnica Regionale di cui all'art.18 della presente legge. Il P.D.I. viene ordinariamente aggiornato ogni triennio, in conformità all'arco di validità temporale del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.). Il P.D.I. tiene conto degli atti di pianificazione territoriale di cui all'art.6 della L.R.26/92 sopra citata.
2. Il P.D.I. viene redatto sulla base delle proposte delle Province, le quali, sentiti i Comuni e le Comunità montane, trasmettono alla Giunta regionale le proprie proposte conformi agli obiettivi e agli atti di programmazione e pianificazione regionali e locali.
3. Il P.D.I. può definire, ad integrazione dei criteri e delle strategie del P.R.S., specifici obiettivi al cui perseguimento è volta la presente legge.
4. Il P.D.I. dispone:
a) le modalità tecniche, procedurali e operative per l'applicazione della presente legge;
b) l'individuazione dei Comuni di cui all'art.3, 2o comma della Legge 5 dicembre 1985, n.730;
c) gli indirizzi tecnici, organizzativi e di merito per le attività di conoscenza, di studio e di ricerca, da svolgere anche d'intesa con gli Enti Locali e con gli altri soggetti pubblici e privati, volte ad una migliore conoscenza e programmazione dell'attività.
5. Nei casi in cui il P.D.I. preveda che il perseguimento di obiettivi programmati avvenga mediante progetti operativi di iniziativa regionale, la Regione procede all'approvazione di piani-programma ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 9 giugno 1992, n.26.
6. Per gli aspetti connessi con l'attività di promozione della domanda agrituristica il P.D.I. deve prevedere specifico rinvio al Programma Promozionale delle risorse turistiche, che dovrà contenere apposita sezione dedicata alla promozione dell'agriturismo.

Art.18 - COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER L'AGRITURISMO
1. La Giunta regionale costituisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste la Commissione Tecnica Regionale per l'Agriturismo, composta da tre rappresentanti delle Associazioni agrituristiche regionali e da quattro dirigenti o funzionari designati dai Dipartimenti Attività Produttive, Turismo, Formazione Professionale e Servizi alle Imprese, Agricoltura e Foreste, Urbanistica e Sicurezza Sociale.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente o funzionario designato dal Dipartimento Agricoltura e Foreste.
3. La Commissione ha il compito di:
a) concorrere alla formazione e attuazione del Piano di Indirizzo per l'Agriturismo e dei Piani-Programma di cui all'art.17;
b) esprimere parere in merito ai programmi relativi alla formazione professionale per l'agriturismo e sui programmi di promozione e pubblicità del settore.

Art.19 - INCENTIVI FINANZIARI
1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.
2. Il Piano di Indirizzo per l'Agriturismo di cui all'art.17 può prevedere le aree di intervento finanziario, la quota complessiva di risorse da destinare all'agriturismo, la spesa massima ammissibile per investimenti agrituristici, nonché l'entità delle agevolazioni finanziarie.

TITOLO VI
VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI

Art.20 - VIGILANZA E CONTROLLO
1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono esercitati dagli organi di polizia municipale e dai Servizi d'Igiene delle Unità Sanitarie Locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.
2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'art.14, lett. g) ed h) e dell'art.15 sono esercitati dalle Province, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.

Art.21 - SANZIONI AMMINISTRATIVE
1. Chiunque trasgredisce le disposizioni di cui all'art.3 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa o occasionale le attività agrituristiche proprie dell'imprenditore agricolo sprovvisto dell'autorizzazione di cui all'art.13 della presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 2.500.000 a L. 15.000.000. Il Sindaco con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione di cui all'art.13. La suddetta autorizzazione non può essere rilasciata per il periodo di un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il titolare di impresa agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.500.000 a L. 9.000.000.
4. Il titolare di impresa agrituristica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000 nei seguenti casi:
a) attribuzione al proprio esercizio, con scritti, stampati ovvero pubblicazione con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati nell'autorizzazione;
c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.
5. Il titolare di impresa agrituristica che non ottempera agli obblighi di cui all'art.15 della presente legge ovvero applica prezzi diversi da quelli comunicati è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000.
6. Qualora sia accertata la violazione di cui al terzo comma, oltre alla classificazione pecuniaria viene disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da tre a trenta giorni.
7. Nel caso in cui venga commessa 1a stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da 3 a 30 giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca della autorizzazione.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo sono applicate dal Comune, ed i relativi proventi sono da esso direttamente introitati; le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla Provincia ed i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.
9. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui al R.D. 27 luglio 1934, n.1265 <<Testo unico delle leggi sanitarie>>.
10. Per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art.22 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
1. Qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi e oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione ovvero vengano accertate irregolarità sulla conduzione dell'esercizio, il Comune fissa un termine entro il quale i requisiti mancanti devono essere ripristinati e le irregolarità eliminate; nei casi più gravi sospende fino a tale termine l'autorizzazione.
2. Qualora i requisiti non possano essere ripristinati e le irregolarità sanate, il Comune revoca l'autorizzazione senza fissare il termine ovvero senza attendere la scadenza.
3. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:
a) qualora la regolarizzazione prevista non sia effettuata nel termine assegnato ai sensi del primo comma;
b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, ovvero abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al Comune.
4. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell'art.19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
5. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati alla Sezione provinciale dell'elenco degli operatori agrituristici al fine di un suo aggiornamento nonché all'Ente Delegato competente per territorio per l'eventuale revoca di provvidenze concesse e recupero delle somme erogate.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art.23 - NORMA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e decorrenti dall'anno 1994 si provvede con legge di bilancio.

Art.24 - NORME TRANSITORIE
1. E' abrogata la Legge Regionale 3 giugno 1987, n.36, <<Disciplina delle attività agrituristiche>>.
2. Gli atti ed i provvedimenti autorizzatori pendenti sono fatti salvi se conformi alle disposizioni della presente legge.
3. Fino all'entrata in vigore del P.D.I. di cui all'art.17 della presente legge, restano valide le norme contenute nel Programma Regionale Agrituristico di cui alle Deliberazioni C.R. 4 aprile 1989, n.104, e 27 febbraio 1990, n.100, che non siano in contrasto con la presente legge.






(c) 1996 Note's