[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 22 FEBBRAIO 1990, N.9

ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE.

Art.1 - NATURA E COMPITI
1. Le comunità montane, enti di diritto pubblico ai sensi dell'art.4 della L. 3 dicembre 1971 n.1102, operano in ciascuna delle zone omogenee delimitate a norma dell'art.1 della L.R. 12 giugno 1981, n.52, ai fini della valorizzazione e dello sviluppo della montagna.
2. Esse sono costituite tra i comuni compresi nella zona omogenea ed esercitano, ai fini di cui al primo comma, le funzioni previste dalla legge 3 dicembre 1971 n.1102, e successive modificazioni e integrazioni, e le funzioni loro delegate o sub delegate dai rispettivi comuni, dei quali promuovono e favoriscono il più ampio coordinamento delle azioni.
3. Le comunità montane sono inoltre soggetti della programmazione regionale e possono essere destinatarie dell'esercizio di funzioni amministrative della regione, ai sensi dell'art.2 della L.R. 24 marzo 1986, n.12, e delle province.
4. Le province possono in particolare, nei casi e nei limiti rispettivamente previsti dalla legge statale o regionale, delegare alle comunità montane funzioni proprie o subdelegare alle medesime funzioni regionali.
5. Le comunità montane corrispondenti alle zone A, B, C. D, E, F, G, H, I, L di cui all'art.1, primo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n.52, esercitano anche i servizi di cui alla legge 23 dicembre 1978 n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e alle relative leggi statali e regionali di attuazione o di modifica.

Art.2 - STATUTO
1. La comunità montana è retta da un proprio statuto che disciplina, tra l'altro:
a) la denominazione e la sede della comunità montana;
b) la composizione, i compiti, il funzionamento e i modi di elezione e di insediamento degli organi;
c) le norme di pubblicità e le modalità per il riesame degli atti ai sensi del successivo art.8;
d) i criteri di organizzazione degli uffici;
e) il sistema di contabilità e bilancio e i modi di finanziamento.
2. Gli statuti, adottati dalle comunità montane, sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.
3. Le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 15 prevalgono sulle corrispondenti norme degli statuti in vigore. Esse sono tuttavia derogabili dai nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti, limitatamente alle parti disponibili ai sensi dei successivi articoli. Gli statuti in vigore continuano ad applicarsi per le parti compatibili con la presente legge.
4. Fino all'approvazione dello statuto si applica alle comunità montane, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento provvisorio delle associazioni intercomunali, 22 maggio 1988 n.1.

Art.3 - ORGANI
1. Sono organi delle comunità montane:
a) l'assemblea;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente.

Art.4 - ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEI MEMBRI
1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni compresi nel territorio delle comunità montane e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi consigli. La composizione numerica dell'assemblea e le modalità di elezione dei membri sono determinate secondo princìpi che tengano conto della popolazione residente e delle rappresentanze politiche e in modo da garantire la presenza della minoranza di ciascun consiglio comunale nell'assemblea ed il rispetto del numero massimo dei membri previsto nel punto 1 dell'allegato 1) della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, i comuni eleggono i propri rappresentanti nel numero e con le modalità di cui all'allegato 1) della presente legge.

Art.5 - ASSEMBLEA - COMPITI
1. L'Assemblea delibera lo statuto, i bilanci, i conti consuntivi, i rendiconti di gestione, i piani e programmi annuali e pluriennali, la contrazione di mutui, le dotazioni organiche del personale, i regolamenti, la costituzione delle aziende di cui al sesto comma dell'art.1 e gli atti concernenti le competenze dell'ente ed i rapporti con i rispettivi comuni.
2. Delibera inoltre gli indirizzi generali cui deve attenersi l'attività della giunta esecutiva ed esercita i poteri di riesame degli atti e gli altri compiti previsti dalla presente legge.
3. L'assemblea delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art.1, relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e dalle relative leggi statali e regionali di attuazione, esercita inoltre i compiti previsti da tali leggi.

Art.6 - ASSEMBLEA - DURATA IN CARICA
1. L'Assemblea dura in carica fino al quarantaseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo ordinario dei consigli comunali.
2. Nel periodo che va dalla data di scadenza all'insediamento della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea scaduta per il compimento di tutti gli atti necessari ed assicurare la continuità dell'azione amministrative e la presentazione dei servizi in atto.
3. I singoli membri dell'assemblea sono sostituiti a seguito di dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale, morte, altre cause previste dalla legge. Essi sono altresì revocabili da parte dei rispettivi consigli comunali, nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica. La sostituzione dei rappresentanti a seguito della revoca è disposta nell'osservanza dei principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza della minoranza.
4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più comuni ricompresi nella comunità montana, la composizione dell'assemblea è ridefinita secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 1) della presente legge. I comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea, mentre gli altri comuni provvedono alle sole variazioni delle rispettive rappresentanze che risultano necessarie per effetto della nuova composizione dell'assemblea. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nell'assemblea i precedenti rappresentanti.
5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale ai sensi degli artt.323 e segg. del R.D. 4 gennaio 1915 n.148, e successive modificazioni, i rappresentanti eletti nel l'assemblea dal consiglio comunale disciolto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso, tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad ogni effetto il sindaco negli organi della comunità montana.
6. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nel primo, secondo, terzo e quarto comma, prevedendo comunque che, nel caso delle elezioni parziali di cui al quarto comma, i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze nell'assemblea.

Art.7 - ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO
1. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato da apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa.
2. Fino all'approvazione del regolamento, salve diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti o in sede di adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le norme vigenti per il consiglio del comune sede della comunità montana in quanto compatibili. L'assemblea può integrare tali norme allo scopo di garantire una migliore funzionalità dell'organo.

Art.8 - ASSEMBLEA - RIESAME DEGLI ATTI
1. Su richiesta di uno o più comuni ricompresi nella comunità montana, previa deliberazione dei rispettivi consigli, l'assemblea riesamina, per non più di una volta, gli atti da essa stessa deliberati. In sede di riesame l'assemblea può confermare l'atto deliberato.
2. L'assemblea riesamina inoltre, su richiesta di almeno un quinto dei propri membri, gli atti della giunta esecutiva e ne delibera la conferma, la revoca o la modifica. Gli atti deliberati dall'assemblea in sede di tale riesame possono essere sottoposti alla ulteriore procedura di cui al primo comma.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, l'ordine del giorno e l'elenco delle deliberazioni prese dall'assemblea sono trasmessi, entro die ci giorni, ai sindaci dei comuni ricompresi nella comunità montana. Gli atti della giunta esecutiva sono messi a disposizione, negli stessi termini, di tutti i membri dell'assemblea.
4. Le richieste di riesame sono presentate al presidente della comunità montana entro quindici giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma. Il riesame è iscritto all'ordine del giorno della prima riunione successiva dell'assemblea.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti presi nell'esercizio delle competenze di cui al quinto comma dell'art. 1.

Art.9 - ASSEMBLEA - INSEDIAMENTO
1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario degli stessi, i presidenti in carica delle comunità montane acquisiscono dai sindaci dei rispettivi comuni i dati di cui al punto 3) dell'allegato alla presente legge e li trasmettono al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, con propri decreti determina per ogni comunità montana il numero dei rappresentanti da esprimersi da ciascun comune, distinti per lista politica. I decreti sono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione e copia di essi è immediatamente comunicata ai sindaci ed ai presidenti delle comunità montane.
2. I comuni esprimono nei trenta giorni successivi alla comunicazione i loro rappresentanti nell'assemblea. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al presidente della comunità montana, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti della stessa.
3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi lutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata per iniziativa del presidente della comunità montana, via via che ad esso pervengono i relativi atti da parte dei comuni e comunque entro il termine di un anno dall'insediamento dell'assemblea.
4. Le modalità di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze di cui all'art.6, quarto e quinto comma.
5. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art.10 - ASSEMBLEA - PRIMA SEDUTA
1. La prima seduta della nuova assemblea è presieduta dal consigliere più anziano d'età, fino all'elezione del presidente.
2. Nel corso della seduta o nella seduta immediatamente successiva, l'assemblea nomina la giunta esecutiva cd elegge il Presidente.
3. Le comunità montane, in sede di adozione dei nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti, possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti commi.

Art.11 - GIUNTA ESECUTIVA - COMPOSIZIONE E NOMINA
1. La giunta esecutiva è composta dal presidente e di norma da un numero di membri pari a quello dei comuni della comunità montana. Essa è eletta dall'assemblea al proprio interno in modo da assicurare comunque la massima rappresentanza di tutti i comuni interessati ed una visione unitaria degli interessi dei comuni stessi.
2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la giunta esecutiva è composta dal presidente e da un numero di membri pari a quello dei comuni della comunità montana;
b) i membri sono designati dai rispettivi consigli comunali fra i rappresentanti del comune nell'assemblea della comunità montana;
c) la giunta esecutiva è nominata dall'assemblea una volta pervenute dai comuni le designazioni di almeno i tre quinti dei membri dell'organo;
d) la giunta esecutiva entra in funzione con l'elezione del presidente della stessa e può essere successivamente integrata con le stesse modalità previste per la nomina nella precedente lettera.

Art.12 - GIUNTA ESECUTIVA - COMPITI
1. La giunta esecutiva esercita i compiti di proposta all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa, di direzione e di vigilanza, nonché i compiti non attribuiti ad altri organi della comunità montana in conformità alla presente legge.
2. Relativamente ai servizi disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e dalle leggi statali e regionali di attuazione o di modifica, la giunta esecutiva delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art.1, esercita i compiti previsti dalle citate leggi.
3. Lo statuto della comunità montana può prevedere che i compiti di cui al precedente comma siano delegati dalla giunta esecutiva ad un comitato nominato dalla giunta stessa e composto nei modi di cui all'art.6 e 7 della L.R. 26 maggio 1986 n.26. Tra i membri del comitato deve essere prevista la presenza di almeno un componente la giunta esecutiva al quale sono affidate le funzioni di presidente.
4. Il comitato riferisce periodicamente sull'attività svolta alla giunta esecutiva, la quale detta direttive per l'esercizio delle funzioni delegate e può in ogni tempo avocarle. Ai membri del comitato competono le indennità di carica nella misura e secondo la disciplina di cui agli artt.20, 21 e 22 L.R. 19 dicembre 1979 n.63.
5. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti, la giunta esecutiva delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art.1 può delegare l'esercizio dei compiti in materia sanitaria ed un comitato nominato e composto secondo la disciplina di cui al terzo comma.

Art.13 - GIUNTA ESECUTIVA - FUNZIONAMENTO
1. La Giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. La Giunta esecutiva svolge collegialmente le proprie competenze, salvo diverse determinazioni adottate con i nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti esistenti.
3. Il segretario della comunità montana funge da segretario della giunta esecutiva. Per le competenze di cui al quinto comma dell'art.1, le funzioni di segretario della giunta esecutiva sono svolte dal coordinatore amministratore di cui all'art.18 della L.R. 24 maggio 1980, n.71. In tal caso, il segretario della comunità montana partecipa comunque alle sedute della giunta esecutiva e fornisce ad essa la propria collaborazione.

Art.14 - PRESIDENTE - MODALITÀ DI ELEZIONE
1. Il presidente della comunità montana è eletto dall'assemblea fra i propri componenti.
2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento degli statuti esistenti si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
3. Le proposte per le candidature alla presidenza devono essere presentate da almeno un quinto dei membri dell'assemblea.
4. Il presidente è eletto a maggioranza degli aventi diritto al voto e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza semplice. L'elezione avviene con votazione per appello nominale con l'intervento di almeno i tre quinti dei consiglieri aventi diritto al voto.
5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto di membri dell'assemblea, o se nessun candidato ottiene la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi. La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto e risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti. Qualora al terzo scrutinio più candidati ottengano lo stesso numero di voti, è eletto il più anziano di età.

Art.15 - PRESIDENTE - COMPITI
1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva e l'assemblea, esercita gli altri compiti attribuitigli in conformità alla presente legge.

Art.16 - CONTROLLO DEGLI ATTI
1. Il controllo sugli atti delle comunità montane è esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo competente in relazione alla sede della comunità montana.
2. Per il controllo degli atti deliberati nell'esercizio delle funzioni di cui al quinto comma dell'art.1, si applicano le corrispondenti disposizioni.

Art.17- PRIMA APPLICAZIONE
1. Le disposizioni della presente legge relative alla composizione ed elezione degli organi delle comunità montane si applicano a decorrere dal primo rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Fino al rinnovo ordinario di cui al primo comma, e comunque non oltre l'approvazione del nuovo statuto o l'adeguamento dello statuto esistente, ogni comunità montana può provvisoriamente regolare con propria deliberazione la composizione della rispettiva assemblea e giunta esecutiva in modo difforme da quanto previsto nell'allegato 1) della presente legge e dall'art.11, secondo comma. La deliberazione è presa nell'osservanza dei principi di cui all'art.4, primo comma, e all'art.11, primo comma, ed ha efficacia fino all'approvazione del nuovo statuto o all'adeguamento dello statuto esistente e comunque non oltre il rinnovo ordinario dei consigli comunali successivo a quello di cui al primo comma.

Art.18 - MODIFICAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio Regionale, sentito il parere dei comuni c delle province territorialmente interessati, verifica la delimitazione delle Comunità montane adottando le opportune determinazioni.

Art.19 - ADEGUAMENTO DELLA VIGENTE NORMATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
1. La disciplina relativa agli organi delle comunità montane di cui al quinto comma dell'art.1 verrà ridefinita, per l'esercizio delle funzioni sanitarie, con la legge regionale di adeguamento della normativa vigente alle nuove disposizioni statali concernenti la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale.

Art.20 - ABROGAZIONI
1. Sono abrogati:
a) L'art.1, il secondo e terzo comma dell'art.2, gli articoli 4, 5, 6, il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma dell'art.7, gli articoli 8 e 10 della legge regionale 1 dicembre 1972, n.31;
b) la legge regionale 2 gennaio 1973, n.1;
c) L'art. 12 della legge regionale 12 giugno 1981, n.52.
2. A decorrere dalla data prevista dall'art.17, sono altresì abrogati:
a) il quarto comma dell'art.7 della legge regionale 1 dicembre 1972, n.31.
b) gli articoli 4 e 11 della legge regionale 12 giugno 1981 n.52.
c) la legge regionale 28 aprile 1986, n.19.

Allegato I

CRITERI DI COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITÀ MONTANE

1. L'assemblea della comunità montana è composta dal seguente numero di membri, stabilito in rapporto alla popolazione residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunità montana:
- 50 membri: oltre i 50.000 residenti;
- 40 membri: oltre i 20.000 residenti;
- 30 membri: fino a 20.000 residenti.
Per i Comuni parzialmente montani ricompresi nelle comunità montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, ai sensi del primo comma dell'art.1 della legge regionale 12 giugno 1981 n. 52, il numero dei membri dell'assemblea di cui al precedente comma è stabilito in rapporto a tutta la popolazione residente nei comuni suddetti.
Per le comunità montane comprendenti più di 6 comuni, il numero dei membri dell'assemblea, stabilito ai sensi dei precedenti commi, e aumentato delle seguenti unità:
- 10 membri: 7-8-9 comuni
- 20 membri: 10-11-12 comuni
- 30 membri: 13-14-15 comuni
- 40 membri: oltre i 15 comuni
2. Ciascun Comune ricompreso nella comunità montana esprime di diritto tre rappresentanti nell'assemblea della comunità montana.
Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai Comuni in proporzione alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuno dei Comuni stessi, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del precedente punto 1).
I singoli Comuni esprimono pertanto nell'assemblea, oltre ai rappresentanti di diritto di cui al primo comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al totale dei membri da eleggere, sta nello stesso rapporto esistente tra la popolazione residente nel territorio montano del Comune e quella residente nel complesso dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunità montana, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma del punto 1). I quozienti così ricavati per ciascun comune individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri di cui al secondo comma, i rappresentanti del comune nell'assemblea in aggiunta ai membri di diritto di cui al primo comma.
Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente e al precedente punto, si intende quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di comuni parzialmente montani, per popolazione residente nel territorio montano del comune si intende quella risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco sulla base dei dati ISTAT e degli altri dati disponibili presso il Comune.
3. L'assemblea della comunità montana e composta, oltre che sulla base dei criteri di rappresentanza dei singoli comuni di cui al precedente punto, in modo da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche complessivamente espresse nei consigli dei comuni ricompresi nella comunità montana.
Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità delle rappresentanze politiche nell'assemblea della comunità montana, la consistenza quantitativa delle varie liste politiche è calcolata come segue.
Per i consigli comunali eletti con il sistema proporzionale (comuni sopra i 5.000 abitanti), si intende che a ciascuno dei rispettivi consiglieri corrisponda un numero di voti pari a quelli validi ottenuti nell'elezione comunale dalla lista nella quale si sono presentati, diviso il numero dei consiglieri eletti nello stesso consiglio comunale per la lista suddetta.
Se il consiglio comunale è stato eletto con il sistema maggioritario (comuni sotto i 5.000 abitanti), si intende che a ciascun consigliere corrisponda un numero di voti pari a quelli validi a lui attribuiti nell'elezione comunale, e risultanti dalla somma dei voti al solo contrassegno di lista, diviso il numero dei consiglieri eletti nel consiglio comunale per la stessa lista, più i voti individuali.
I voti come sopra determinati sono assegnati, ai fini delle operazioni successivamente descritte, alla lista politica nella quale il corrispondente consigliere si era presentato alle elezioni comunali, salvo che il consigliere stesso, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di insediamento del rispettivo consiglio comunale, non presenti al sindaco dichiarazione scritta e autenticata ai sensi di legge di assegnazione dei voti, agli effetti della presente legge, ad una lista politica diversa, chiaramente individuata e che può essere anche non rappresentata nel consiglio comunale.
I voti assegnati ad una stessa lista, in corrispondenza a consiglieri del complesso dei comuni ricompresi nella comunità montana, si sommano agli effetti di determinare il numero dei consiglieri appartenenti alla lista da esprimersi nell'assemblea della comunità montana.
Nel caso di liste miste o liste locali per le quali siano stati eletti rappresentanti in un consiglio comunale, i voti ad esse assegnati ai sensi del quinto comma non si sommano, agli effetti di cui al precedente comma, ai voti assegnati a liste simili rappresentate in altri consigli dei comuni ricompresi nella comunità montana, salvo gli apparentamenti espressamente dichiarati con le modalità e nei termini di cui allo stesso quinto comma. Lo stesso principio si applica per le liste non corrispondenti ai partiti politici nazionali che si siano presentate alle elezioni in più comuni ricompresi nella comunità montana con contrassegni non identici.
Previa applicazione dei suddetti criteri, ciascuna lista politica è rappresentata nell'assemblea della comunità montana da un numero di consiglieri che, rispetto al totale dei membri dell'assemblea ai sensi del punto 1), sta nello stesso rapporto esistente tra i voti assegnati alla lista e sommati a norma del sesto comma e la somma dei voti assegnati a tutte le liste rappresentate nel complesso dei comuni della comunità montana. I quozienti così ricavati per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del totale dei membri dell'assemblea della comunità montana, il numero dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea stessa.
4. Ciascun consiglio esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della comunità montana, nel numero di cui al punto 2), in modo da rispettare i dati relativi alle rappresentanze politiche complessive di cui al precedente punto e nell'osservanza, al tempo stesso, del grado di rappresentatività delle liste politiche al proprio interno.
A tale fine, per ciascun consiglio dei comuni della comunità montana, si procede preliminarmente a determinare il grado relativo di rappresentatività delle liste politiche ivi rappresentate, in rapporto al numero dei consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della comunità montana.
Tale grado di rappresentatività di ciascuna lista politica all'interno di ciascun consiglio comunale sta, rispetto al numero di consiglieri da esprimersi dal comune nell'assemblea della comunità montana, nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri della lista nel consiglio comunale, quale desumibile dalle operazioni di cui al punto 3), quinto comma, e il totale dei consiglieri del comune.
Per ciascuna lista politica, si sommano successivamente i relativi quozienti ricavati, in riferimento ai singoli comuni, dal calcolo proporzionale di cui al precedente comma.
La somma dei quozienti comunali della lista, rapportata al numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea della comunità montana, ai sensi del punto 3), ultimo comma, e fatta valere ai fini della rettifica dei quozienti comunali stessi. In particolare, i quozienti comunali della lista sono rettificati in modo da stare, rispetto ai corrispondenti quozienti ricavati ai sensi del terzo comma, nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri della lista che dovranno far parte dell'assemblea e il totale derivante dalla somma di cui al quarto comma.
I numeri corrispondenti ai quozienti comunali rettificati individuano, per ciascuna lista politica, il numero dei consiglieri ad essa appartenenti da esprimersi da ciascun comune nell'assemblea della comunità montana, a tal fine si applica altresì il criterio dei maggiori resti, fino a concorrenza del totale dei consiglieri della lista da esprimersi nell'assemblea. Nel caso di parità dei resti, il rappresentante è espresso dal comune meno rappresentato nell'assemblea della comunità montana da consiglieri della lista, in proporzione alla percentuale di voti assegnati alla lista stessa nei consigli comunali interessati, ai sensi del punto 3, quinto comma.
5. Qualora dalle operazioni di cui ai precedenti punti derivi, per determinati comuni, una non perfetta corrispondenza tra il numero dei consiglieri, distinti per liste politiche, da esprimersi nell'assemblea della comunità montana ai sensi del punto 4) e il numero dei rappresentanti già definito ai sensi del punto 2), si procede con criteri oggettivi alla correzione dei dati di cui al precedente punto, fermo restando l'equilibrio complessivo fissato, in rapporto alle liste politiche, dall'ultimo comma del punto 3).
La correzione avviene, fino all'adeguamento ai dati di cui al punto 2), mediante l'aumento, per uno o più comuni, dei rappresentanti previsti e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti previsti per altro o altri comuni, rispettivamente con riferimento ai comuni che, in base alle risultanze del precedente punto, dovrebbero esprimere nell'assemblea un numero di consiglieri inferiori ovvero superiore rispetto a quanto stabilito ai sensi del citato punto 2).
L'aumento e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti opera, in via prioritaria, in rapporto a rappresentanti della stessa lista politica, per la quale risultino, rispettivamente per i comuni suddetti, quozienti rettificati (punto 4, comma sesto) il cui resto sia rimasto inutilizzato e quozienti invece il cui resto abbia determinato l'attribuzione di un rappresentante o di un ulteriore rappresentante rispetto a quelli già assegnati.
Qualora per più liste politiche si verifichino i presupposti di cui al precedente comma, e la corrispondente diminuzione sono attuati nei confronti del numero dei rappresentanti della lista per la quale, in riferimento ai sopra citati quozienti, la somma tra il resto inutilizzato e la frazione di unità occorrente a pareggiare il numero di rappresentanti assegnati esprima la più alta cifra.
6. I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto dell'assemblea della comunità montana.
Essi sono computati in diminuzione dei consiglieri della rispettiva lista politica da eleggersi dal comune nell'assemblea. Se la lista politica della quale fa parte il sindaco non esprime, ai sensi dei precedenti punti, alcun consigliere nell'assemblea, il sindaco è computato, in via prioritaria, in diminuzione dei consiglieri da esprimersi nell'assemblea dalla lista politica maggioritaria che ha concorso all'elezione del sindaco stesso.
7. Il consiglio comunale che, per effetto dell'applicazione dei precedenti criteri, non esprime nell'assemblea della comunità montana alcun rappresentante della propria minoranza, nomina, su designazione di questa ultima, un ulteriore membro nell'assemblea, in aggiunta ai membri spettanti ai sensi del precedente punto 2).




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