ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE.
Art.1 - NATURA E COMPITI
1. Le comunità montane, enti di diritto pubblico
ai sensi dell'art.4 della L. 3 dicembre 1971 n.1102,
operano in ciascuna delle zone omogenee delimitate
a norma dell'art.1 della L.R. 12 giugno 1981, n.52,
ai fini della valorizzazione e dello sviluppo della
montagna.
2. Esse sono costituite tra i comuni compresi nella
zona omogenea ed esercitano, ai fini di cui al primo
comma, le funzioni previste dalla legge 3 dicembre
1971 n.1102, e successive modificazioni e integrazioni,
e le funzioni loro delegate o sub delegate dai rispettivi
comuni, dei quali promuovono e favoriscono il più
ampio coordinamento delle azioni.
3. Le comunità montane sono inoltre soggetti
della programmazione regionale e possono essere destinatarie
dell'esercizio di funzioni amministrative della regione,
ai sensi dell'art.2 della L.R. 24 marzo 1986, n.12,
e delle province.
4. Le province possono in particolare, nei casi e nei
limiti rispettivamente previsti dalla legge statale
o regionale, delegare alle comunità montane
funzioni proprie o subdelegare alle medesime funzioni
regionali.
5. Le comunità montane corrispondenti alle zone
A, B, C. D, E, F, G, H, I, L di cui all'art.1, primo
comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n.52,
esercitano anche i servizi di cui alla legge 23 dicembre
1978 n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale,
e alle relative leggi statali e regionali di attuazione
o di modifica.
Art.2 - STATUTO
1. La comunità montana è retta da un proprio
statuto che disciplina, tra l'altro:
a) la denominazione e la sede della comunità
montana;
b) la composizione, i compiti, il funzionamento e i
modi di elezione e di insediamento degli organi;
c) le norme di pubblicità e le modalità
per il riesame degli atti ai sensi del successivo art.8;
d) i criteri di organizzazione degli uffici;
e) il sistema di contabilità e bilancio e i modi
di finanziamento.
2. Gli statuti, adottati dalle comunità montane,
sono approvati con deliberazione del consiglio regionale.
3. Le disposizioni di cui ai successivi articoli da
3 a 15 prevalgono sulle corrispondenti norme degli
statuti in vigore. Esse sono tuttavia derogabili dai
nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti
esistenti, limitatamente alle parti disponibili ai
sensi dei successivi articoli. Gli statuti in vigore
continuano ad applicarsi per le parti compatibili con
la presente legge.
4. Fino all'approvazione dello statuto si applica alle
comunità montane, in quanto compatibile con
la presente legge, il regolamento provvisorio delle
associazioni intercomunali, 22 maggio 1988 n.1.
Art.3 - ORGANI
1. Sono organi delle comunità montane:
a) l'assemblea;
b) la giunta esecutiva;
c) il presidente.
Art.4 - ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEI MEMBRI
1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni
compresi nel territorio delle comunità montane
e da consiglieri dei comuni stessi eletti dai rispettivi
consigli. La composizione numerica dell'assemblea e
le modalità di elezione dei membri sono determinate
secondo princìpi che tengano conto della popolazione
residente e delle rappresentanze politiche e in modo
da garantire la presenza della minoranza di ciascun
consiglio comunale nell'assemblea ed il rispetto del
numero massimo dei membri previsto nel punto 1 dell'allegato
1) della presente legge.
2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento
degli statuti esistenti, i comuni eleggono i propri
rappresentanti nel numero e con le modalità
di cui all'allegato 1) della presente legge.
Art.5 - ASSEMBLEA - COMPITI
1. L'Assemblea delibera lo statuto, i bilanci, i conti
consuntivi, i rendiconti di gestione, i piani e programmi
annuali e pluriennali, la contrazione di mutui, le
dotazioni organiche del personale, i regolamenti, la
costituzione delle aziende di cui al sesto comma dell'art.1
e gli atti concernenti le competenze dell'ente ed i
rapporti con i rispettivi comuni.
2. Delibera inoltre gli indirizzi generali cui deve
attenersi l'attività della giunta esecutiva
ed esercita i poteri di riesame degli atti e gli altri
compiti previsti dalla presente legge.
3. L'assemblea delle comunità montane di cui
al quinto comma dell'art.1, relativamente ai servizi
disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva
del servizio sanitario nazionale e dalle relative leggi
statali e regionali di attuazione, esercita inoltre
i compiti previsti da tali leggi.
Art.6 - ASSEMBLEA - DURATA IN CARICA
1. L'Assemblea dura in carica fino al quarantaseiesimo
giorno antecedente la data delle elezioni per il rinnovo
ordinario dei consigli comunali.
2. Nel periodo che va dalla data di scadenza all'insediamento
della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea
scaduta per il compimento di tutti gli atti necessari
ed assicurare la continuità dell'azione amministrative
e la presentazione dei servizi in atto.
3. I singoli membri dell'assemblea sono sostituiti a
seguito di dimissioni, perdita della qualità
di consigliere comunale, morte, altre cause previste
dalla legge. Essi sono altresì revocabili da
parte dei rispettivi consigli comunali, nei casi di
oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza
politica. La sostituzione dei rappresentanti a seguito
della revoca è disposta nell'osservanza dei
principi della presente legge e dell'effettiva rappresentanza
della minoranza.
4. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti
uno o più comuni ricompresi nella comunità
montana, la composizione dell'assemblea è ridefinita
secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato
1) della presente legge. I comuni interessati dal turno
elettorale rinnovano interamente le loro rappresentanze
nell'assemblea, mentre gli altri comuni provvedono
alle sole variazioni delle rispettive rappresentanze
che risultano necessarie per effetto della nuova composizione
dell'assemblea. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti
restano in carica nell'assemblea i precedenti rappresentanti.
5. Nel caso di scioglimento anticipato di un consiglio
comunale ai sensi degli artt.323 e segg. del R.D. 4
gennaio 1915 n.148, e successive modificazioni, i rappresentanti
eletti nel l'assemblea dal consiglio comunale disciolto
restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti,
eletti dal consiglio comunale rinnovato. In tal caso,
tuttavia, il commissario governativo sostituisce ad
ogni effetto il sindaco negli organi della comunità
montana.
6. Le comunità montane, in sede di adozione dei
nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti,
possono derogare alle disposizioni contenute nel primo,
secondo, terzo e quarto comma, prevedendo comunque
che, nel caso delle elezioni parziali di cui al quarto
comma, i comuni interessati dal turno elettorale rinnovano
interamente le loro rappresentanze nell'assemblea.
Art.7 - ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO
1. Il funzionamento dell'assemblea è disciplinato
da apposito regolamento deliberato dall'assemblea stessa.
2. Fino all'approvazione del regolamento, salve diverse
determinazioni adottate con i nuovi statuti o in sede
di adeguamento degli statuti esistenti, si applicano
le norme vigenti per il consiglio del comune sede della
comunità montana in quanto compatibili. L'assemblea
può integrare tali norme allo scopo di garantire
una migliore funzionalità dell'organo.
Art.8 - ASSEMBLEA - RIESAME DEGLI ATTI
1. Su richiesta di uno o più comuni ricompresi
nella comunità montana, previa deliberazione
dei rispettivi consigli, l'assemblea riesamina, per
non più di una volta, gli atti da essa stessa
deliberati. In sede di riesame l'assemblea può
confermare l'atto deliberato.
2. L'assemblea riesamina inoltre, su richiesta di almeno
un quinto dei propri membri, gli atti della giunta
esecutiva e ne delibera la conferma, la revoca o la
modifica. Gli atti deliberati dall'assemblea in sede
di tale riesame possono essere sottoposti alla ulteriore
procedura di cui al primo comma.
3. Ai fini di cui ai precedenti commi, l'ordine del
giorno e l'elenco delle deliberazioni prese dall'assemblea
sono trasmessi, entro die ci giorni, ai sindaci dei
comuni ricompresi nella comunità montana. Gli
atti della giunta esecutiva sono messi a disposizione,
negli stessi termini, di tutti i membri dell'assemblea.
4. Le richieste di riesame sono presentate al presidente
della comunità montana entro quindici giorni
dalle comunicazioni di cui al precedente comma. Il
riesame è iscritto all'ordine del giorno della
prima riunione successiva dell'assemblea.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
agli atti presi nell'esercizio delle competenze di
cui al quinto comma dell'art. 1.
Art.9 - ASSEMBLEA - INSEDIAMENTO
1. Entro trenta giorni dall'insediamento dei consigli
comunali, dopo le elezioni per il rinnovo ordinario
degli stessi, i presidenti in carica delle comunità
montane acquisiscono dai sindaci dei rispettivi comuni
i dati di cui al punto 3) dell'allegato alla presente
legge e li trasmettono al presidente della giunta regionale.
Il presidente della giunta regionale, nei successivi
trenta giorni, con propri decreti determina per ogni
comunità montana il numero dei rappresentanti
da esprimersi da ciascun comune, distinti per lista
politica. I decreti sono pubblicati sul bollettino
ufficiale della regione e copia di essi è immediatamente
comunicata ai sindaci ed ai presidenti delle comunità
montane.
2. I comuni esprimono nei trenta giorni successivi alla
comunicazione i loro rappresentanti nell'assemblea.
I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono
inviati al presidente della comunità montana,
che provvede all'insediamento della nuova assemblea
una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno
i tre quarti dei componenti della stessa.
3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino
espressi lutti i membri dell'assemblea, questa viene
successivamente integrata per iniziativa del presidente
della comunità montana, via via che ad esso
pervengono i relativi atti da parte dei comuni e comunque
entro il termine di un anno dall'insediamento dell'assemblea.
4. Le modalità di cui ai precedenti commi si
applicano anche nel caso di elezioni amministrative
parziali, ai fini del rinnovo delle rappresentanze
di cui all'art.6, quarto e quinto comma.
5. Le comunità montane, in sede di adozione dei
nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti,
possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti
commi.
Art.10 - ASSEMBLEA - PRIMA SEDUTA
1. La prima seduta della nuova assemblea è presieduta
dal consigliere più anziano d'età, fino
all'elezione del presidente.
2. Nel corso della seduta o nella seduta immediatamente
successiva, l'assemblea nomina la giunta esecutiva
cd elegge il Presidente.
3. Le comunità montane, in sede di adozione dei
nuovi statuti o di adeguamento degli statuti esistenti,
possono derogare alle disposizioni contenute nei precedenti
commi.
Art.11 - GIUNTA ESECUTIVA - COMPOSIZIONE E NOMINA
1. La giunta esecutiva è composta dal presidente
e di norma da un numero di membri pari a quello dei
comuni della comunità montana. Essa è
eletta dall'assemblea al proprio interno in modo da
assicurare comunque la massima rappresentanza di tutti
i comuni interessati ed una visione unitaria degli
interessi dei comuni stessi.
2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento
degli statuti esistenti, si applicano le seguenti disposizioni:
a) la giunta esecutiva è composta dal presidente
e da un numero di membri pari a quello dei comuni della
comunità montana;
b) i membri sono designati dai rispettivi consigli comunali
fra i rappresentanti del comune nell'assemblea della
comunità montana;
c) la giunta esecutiva è nominata dall'assemblea
una volta pervenute dai comuni le designazioni di almeno
i tre quinti dei membri dell'organo;
d) la giunta esecutiva entra in funzione con l'elezione
del presidente della stessa e può essere successivamente
integrata con le stesse modalità previste per
la nomina nella precedente lettera.
Art.12 - GIUNTA ESECUTIVA - COMPITI
1. La giunta esecutiva esercita i compiti di proposta
all'assemblea, di esecuzione dei deliberati di questa,
di direzione e di vigilanza, nonché i compiti
non attribuiti ad altri organi della comunità
montana in conformità alla presente legge.
2. Relativamente ai servizi disciplinati dalla legge
23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del servizio sanitario
nazionale, e dalle leggi statali e regionali di attuazione
o di modifica, la giunta esecutiva delle comunità
montane di cui al quinto comma dell'art.1, esercita
i compiti previsti dalle citate leggi.
3. Lo statuto della comunità montana può
prevedere che i compiti di cui al precedente comma
siano delegati dalla giunta esecutiva ad un comitato
nominato dalla giunta stessa e composto nei modi di
cui all'art.6 e 7 della L.R. 26 maggio 1986 n.26. Tra
i membri del comitato deve essere prevista la presenza
di almeno un componente la giunta esecutiva al quale
sono affidate le funzioni di presidente.
4. Il comitato riferisce periodicamente sull'attività
svolta alla giunta esecutiva, la quale detta direttive
per l'esercizio delle funzioni delegate e può
in ogni tempo avocarle. Ai membri del comitato competono
le indennità di carica nella misura e secondo
la disciplina di cui agli artt.20, 21 e 22 L.R. 19
dicembre 1979 n.63.
5. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento
degli statuti esistenti, la giunta esecutiva delle
comunità montane di cui al quinto comma dell'art.1
può delegare l'esercizio dei compiti in materia
sanitaria ed un comitato nominato e composto secondo
la disciplina di cui al terzo comma.
Art.13 - GIUNTA ESECUTIVA - FUNZIONAMENTO
1. La Giunta esecutiva delibera validamente con l'intervento
della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei
votanti. In caso di parità prevale il voto del
presidente.
2. La Giunta esecutiva svolge collegialmente le proprie
competenze, salvo diverse determinazioni adottate con
i nuovi statuti e in sede di adeguamento degli statuti
esistenti.
3. Il segretario della comunità montana funge
da segretario della giunta esecutiva. Per le competenze
di cui al quinto comma dell'art.1, le funzioni di segretario
della giunta esecutiva sono svolte dal coordinatore
amministratore di cui all'art.18 della L.R. 24 maggio
1980, n.71. In tal caso, il segretario della comunità
montana partecipa comunque alle sedute della giunta
esecutiva e fornisce ad essa la propria collaborazione.
Art.14 - PRESIDENTE - MODALITÀ DI ELEZIONE
1. Il presidente della comunità montana è
eletto dall'assemblea fra i propri componenti.
2. Fino all'approvazione dei nuovi statuti o all'adeguamento
degli statuti esistenti si applicano le disposizioni
di cui ai successivi commi.
3. Le proposte per le candidature alla presidenza devono
essere presentate da almeno un quinto dei membri dell'assemblea.
4. Il presidente è eletto a maggioranza degli
aventi diritto al voto e, dopo il secondo scrutinio,
a maggioranza semplice. L'elezione avviene con votazione
per appello nominale con l'intervento di almeno i tre
quinti dei consiglieri aventi diritto al voto.
5. Se alla votazione non partecipa il numero richiesto
di membri dell'assemblea, o se nessun candidato ottiene
la maggioranza necessaria, l'elezione è rinviata
ad altra seduta da tenersi non prima di otto e non
oltre quindici giorni successivi. La seduta è
valida se è presente la maggioranza degli aventi
diritto al voto e risulta eletto il candidato che ottiene
la maggioranza dei voti. Qualora al terzo scrutinio
più candidati ottengano lo stesso numero di
voti, è eletto il più anziano di età.
Art.15 - PRESIDENTE - COMPITI
1. Il presidente rappresenta la comunità montana,
convoca e presiede la giunta esecutiva e l'assemblea,
esercita gli altri compiti attribuitigli in conformità
alla presente legge.
Art.16 - CONTROLLO DEGLI ATTI
1. Il controllo sugli atti delle comunità montane
è esercitato dalla sezione del comitato regionale
di controllo competente in relazione alla sede della
comunità montana.
2. Per il controllo degli atti deliberati nell'esercizio
delle funzioni di cui al quinto comma dell'art.1, si
applicano le corrispondenti disposizioni.
Art.17- PRIMA APPLICAZIONE
1. Le disposizioni della presente legge relative alla
composizione ed elezione degli organi delle comunità
montane si applicano a decorrere dal primo rinnovo
ordinario dei consigli comunali successivo all'entrata
in vigore della presente legge.
Fino al rinnovo ordinario di cui al primo comma, e comunque
non oltre l'approvazione del nuovo statuto o l'adeguamento
dello statuto esistente, ogni comunità montana
può provvisoriamente regolare con propria deliberazione
la composizione della rispettiva assemblea e giunta
esecutiva in modo difforme da quanto previsto nell'allegato
1) della presente legge e dall'art.11, secondo comma.
La deliberazione è presa nell'osservanza dei
principi di cui all'art.4, primo comma, e all'art.11,
primo comma, ed ha efficacia fino all'approvazione
del nuovo statuto o all'adeguamento dello statuto esistente
e comunque non oltre il rinnovo ordinario dei consigli
comunali successivo a quello di cui al primo comma.
Art.18 - MODIFICAZIONI DEGLI AMBITI TERRITORIALI
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge il Consiglio Regionale, sentito il parere dei
comuni c delle province territorialmente interessati,
verifica la delimitazione delle Comunità montane
adottando le opportune determinazioni.
Art.19 - ADEGUAMENTO DELLA VIGENTE NORMATIVA ALLE NUOVE
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
1. La disciplina relativa agli organi delle comunità
montane di cui al quinto comma dell'art.1 verrà
ridefinita, per l'esercizio delle funzioni sanitarie,
con la legge regionale di adeguamento della normativa
vigente alle nuove disposizioni statali concernenti
la riorganizzazione del servizio sanitario nazionale.
Art.20 - ABROGAZIONI
1. Sono abrogati:
a) L'art.1, il secondo e terzo comma dell'art.2, gli
articoli 4, 5, 6, il primo, il secondo, il terzo e
il quinto comma dell'art.7, gli articoli 8 e 10 della
legge regionale 1 dicembre 1972, n.31;
b) la legge regionale 2 gennaio 1973, n.1;
c) L'art. 12 della legge regionale 12 giugno 1981, n.52.
2. A decorrere dalla data prevista dall'art.17, sono
altresì abrogati:
a) il quarto comma dell'art.7 della legge regionale
1 dicembre 1972, n.31.
b) gli articoli 4 e 11 della legge regionale 12 giugno
1981 n.52.
c) la legge regionale 28 aprile 1986, n.19.
Allegato I
CRITERI DI COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DELLE COMUNITÀ MONTANE
1. L'assemblea della comunità montana è
composta dal seguente numero di membri, stabilito in
rapporto alla popolazione residente nel complesso dei
territori montani dei comuni ricompresi nella comunità
montana:
- 50 membri: oltre i 50.000 residenti;
- 40 membri: oltre i 20.000 residenti;
- 30 membri: fino a 20.000 residenti.
Per i Comuni parzialmente montani ricompresi nelle comunità
montane corrispondenti alle zone A, B, C, D, E, F,
G, H, I, L, ai sensi del primo comma dell'art.1 della
legge regionale 12 giugno 1981 n. 52, il numero dei
membri dell'assemblea di cui al precedente comma è
stabilito in rapporto a tutta la popolazione residente
nei comuni suddetti.
Per le comunità montane comprendenti più
di 6 comuni, il numero dei membri dell'assemblea, stabilito
ai sensi dei precedenti commi, e aumentato delle seguenti
unità:
- 10 membri: 7-8-9 comuni
- 20 membri: 10-11-12 comuni
- 30 membri: 13-14-15 comuni
- 40 membri: oltre i 15 comuni
2. Ciascun Comune ricompreso nella comunità montana
esprime di diritto tre rappresentanti nell'assemblea
della comunità montana.
Gli altri membri dell'assemblea sono espressi dai Comuni
in proporzione alla popolazione residente nel territorio
montano di ciascuno dei Comuni stessi, fatto salvo
quanto disposto dal secondo comma del precedente punto
1).
I singoli Comuni esprimono pertanto nell'assemblea,
oltre ai rappresentanti di diritto di cui al primo
comma, un numero di rappresentanti che, rispetto al
totale dei membri da eleggere, sta nello stesso rapporto
esistente tra la popolazione residente nel territorio
montano del Comune e quella residente nel complesso
dei territori montani dei comuni ricompresi nella comunità
montana, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma
del punto 1). I quozienti così ricavati per
ciascun comune individuano, con l'applicazione del
criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza del
totale dei membri di cui al secondo comma, i rappresentanti
del comune nell'assemblea in aggiunta ai membri di
diritto di cui al primo comma.
Per popolazione residente, agli effetti di cui al presente
e al precedente punto, si intende quella risultante
dall'ultimo censimento ufficiale. Nel caso di comuni
parzialmente montani, per popolazione residente nel
territorio montano del comune si intende quella risultante
da apposita dichiarazione rilasciata dal sindaco sulla
base dei dati ISTAT e degli altri dati disponibili
presso il Comune.
3. L'assemblea della comunità montana e composta,
oltre che sulla base dei criteri di rappresentanza
dei singoli comuni di cui al precedente punto, in modo
da riflettere proporzionalmente le rappresentanze politiche
complessivamente espresse nei consigli dei comuni ricompresi
nella comunità montana.
Ai fini dell'applicazione del principio di proporzionalità
delle rappresentanze politiche nell'assemblea della
comunità montana, la consistenza quantitativa
delle varie liste politiche è calcolata come
segue.
Per i consigli comunali eletti con il sistema proporzionale
(comuni sopra i 5.000 abitanti), si intende che a ciascuno
dei rispettivi consiglieri corrisponda un numero di
voti pari a quelli validi ottenuti nell'elezione comunale
dalla lista nella quale si sono presentati, diviso
il numero dei consiglieri eletti nello stesso consiglio
comunale per la lista suddetta.
Se il consiglio comunale è stato eletto con il
sistema maggioritario (comuni sotto i 5.000 abitanti),
si intende che a ciascun consigliere corrisponda un
numero di voti pari a quelli validi a lui attribuiti
nell'elezione comunale, e risultanti dalla somma dei
voti al solo contrassegno di lista, diviso il numero
dei consiglieri eletti nel consiglio comunale per la
stessa lista, più i voti individuali.
I voti come sopra determinati sono assegnati, ai fini
delle operazioni successivamente descritte, alla lista
politica nella quale il corrispondente consigliere
si era presentato alle elezioni comunali, salvo che
il consigliere stesso, nel termine perentorio di quindici
giorni dalla data di insediamento del rispettivo consiglio
comunale, non presenti al sindaco dichiarazione scritta
e autenticata ai sensi di legge di assegnazione dei
voti, agli effetti della presente legge, ad una lista
politica diversa, chiaramente individuata e che può
essere anche non rappresentata nel consiglio comunale.
I voti assegnati ad una stessa lista, in corrispondenza
a consiglieri del complesso dei comuni ricompresi nella
comunità montana, si sommano agli effetti di
determinare il numero dei consiglieri appartenenti
alla lista da esprimersi nell'assemblea della comunità
montana.
Nel caso di liste miste o liste locali per le quali
siano stati eletti rappresentanti in un consiglio comunale,
i voti ad esse assegnati ai sensi del quinto comma
non si sommano, agli effetti di cui al precedente comma,
ai voti assegnati a liste simili rappresentate in altri
consigli dei comuni ricompresi nella comunità
montana, salvo gli apparentamenti espressamente dichiarati
con le modalità e nei termini di cui allo stesso
quinto comma. Lo stesso principio si applica per le
liste non corrispondenti ai partiti politici nazionali
che si siano presentate alle elezioni in più
comuni ricompresi nella comunità montana con
contrassegni non identici.
Previa applicazione dei suddetti criteri, ciascuna lista
politica è rappresentata nell'assemblea della
comunità montana da un numero di consiglieri
che, rispetto al totale dei membri dell'assemblea ai
sensi del punto 1), sta nello stesso rapporto esistente
tra i voti assegnati alla lista e sommati a norma del
sesto comma e la somma dei voti assegnati a tutte le
liste rappresentate nel complesso dei comuni della
comunità montana. I quozienti così ricavati
per ciascuna lista politica individuano, con l'applicazione
del criterio dei maggiori resti, e fino a concorrenza
del totale dei membri dell'assemblea della comunità
montana, il numero dei consiglieri della lista che
dovranno far parte dell'assemblea stessa.
4. Ciascun consiglio esprime i propri rappresentanti
nell'assemblea della comunità montana, nel numero
di cui al punto 2), in modo da rispettare i dati relativi
alle rappresentanze politiche complessive di cui al
precedente punto e nell'osservanza, al tempo stesso,
del grado di rappresentatività delle liste politiche
al proprio interno.
A tale fine, per ciascun consiglio dei comuni della
comunità montana, si procede preliminarmente
a determinare il grado relativo di rappresentatività
delle liste politiche ivi rappresentate, in rapporto
al numero dei consiglieri da esprimersi dal comune
nell'assemblea della comunità montana.
Tale grado di rappresentatività di ciascuna lista
politica all'interno di ciascun consiglio comunale
sta, rispetto al numero di consiglieri da esprimersi
dal comune nell'assemblea della comunità montana,
nello stesso rapporto esistente tra il numero dei consiglieri
della lista nel consiglio comunale, quale desumibile
dalle operazioni di cui al punto 3), quinto comma,
e il totale dei consiglieri del comune.
Per ciascuna lista politica, si sommano successivamente
i relativi quozienti ricavati, in riferimento ai singoli
comuni, dal calcolo proporzionale di cui al precedente
comma.
La somma dei quozienti comunali della lista, rapportata
al numero complessivo dei consiglieri della lista che
dovranno far parte dell'assemblea della comunità
montana, ai sensi del punto 3), ultimo comma, e fatta
valere ai fini della rettifica dei quozienti comunali
stessi. In particolare, i quozienti comunali della
lista sono rettificati in modo da stare, rispetto ai
corrispondenti quozienti ricavati ai sensi del terzo
comma, nello stesso rapporto esistente tra il numero
complessivo dei consiglieri della lista che dovranno
far parte dell'assemblea e il totale derivante dalla
somma di cui al quarto comma.
I numeri corrispondenti ai quozienti comunali rettificati
individuano, per ciascuna lista politica, il numero
dei consiglieri ad essa appartenenti da esprimersi
da ciascun comune nell'assemblea della comunità
montana, a tal fine si applica altresì il criterio
dei maggiori resti, fino a concorrenza del totale dei
consiglieri della lista da esprimersi nell'assemblea.
Nel caso di parità dei resti, il rappresentante
è espresso dal comune meno rappresentato nell'assemblea
della comunità montana da consiglieri della
lista, in proporzione alla percentuale di voti assegnati
alla lista stessa nei consigli comunali interessati,
ai sensi del punto 3, quinto comma.
5. Qualora dalle operazioni di cui ai precedenti punti
derivi, per determinati comuni, una non perfetta corrispondenza
tra il numero dei consiglieri, distinti per liste politiche,
da esprimersi nell'assemblea della comunità
montana ai sensi del punto 4) e il numero dei rappresentanti
già definito ai sensi del punto 2), si procede
con criteri oggettivi alla correzione dei dati di cui
al precedente punto, fermo restando l'equilibrio complessivo
fissato, in rapporto alle liste politiche, dall'ultimo
comma del punto 3).
La correzione avviene, fino all'adeguamento ai dati
di cui al punto 2), mediante l'aumento, per uno o più
comuni, dei rappresentanti previsti e la corrispondente
diminuzione dei rappresentanti previsti per altro o
altri comuni, rispettivamente con riferimento ai comuni
che, in base alle risultanze del precedente punto,
dovrebbero esprimere nell'assemblea un numero di consiglieri
inferiori ovvero superiore rispetto a quanto stabilito
ai sensi del citato punto 2).
L'aumento e la corrispondente diminuzione dei rappresentanti
opera, in via prioritaria, in rapporto a rappresentanti
della stessa lista politica, per la quale risultino,
rispettivamente per i comuni suddetti, quozienti rettificati
(punto 4, comma sesto) il cui resto sia rimasto inutilizzato
e quozienti invece il cui resto abbia determinato l'attribuzione
di un rappresentante o di un ulteriore rappresentante
rispetto a quelli già assegnati.
Qualora per più liste politiche si verifichino
i presupposti di cui al precedente comma, e la corrispondente
diminuzione sono attuati nei confronti del numero dei
rappresentanti della lista per la quale, in riferimento
ai sopra citati quozienti, la somma tra il resto inutilizzato
e la frazione di unità occorrente a pareggiare
il numero di rappresentanti assegnati esprima la più
alta cifra.
6. I sindaci dei comuni associati fanno parte di diritto
dell'assemblea della comunità montana.
Essi sono computati in diminuzione dei consiglieri della
rispettiva lista politica da eleggersi dal comune nell'assemblea.
Se la lista politica della quale fa parte il sindaco
non esprime, ai sensi dei precedenti punti, alcun consigliere
nell'assemblea, il sindaco è computato, in via
prioritaria, in diminuzione dei consiglieri da esprimersi
nell'assemblea dalla lista politica maggioritaria che
ha concorso all'elezione del sindaco stesso.
7. Il consiglio comunale che, per effetto dell'applicazione
dei precedenti criteri, non esprime nell'assemblea
della comunità montana alcun rappresentante
della propria minoranza, nomina, su designazione di
questa ultima, un ulteriore membro nell'assemblea,
in aggiunta ai membri spettanti ai sensi del precedente
punto 2).
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