(B.U.R.T. 27-1-1995)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI ACCESSO AGLI ATTI.
INDICE
Titolo I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Oggetto della legge
Art.2 - Il procedimento amministrativo regionale
Art.3 - Procedimenti complessi
Art.4 - Semplicità e informalità
Capo II
LA RESPONSABILITÀ
Art.5 - Unità organizzativa responsabile
Art.6 - Individuazione
Art.7 - Responsabile del procedimento
Art.8 - Responsabilità del procedimento e del
contratto
Art.9 - Funzioni
Capo III
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art.10 - Modalità dell'avvio
Art.11 - Mancato avvio del procedimento
Art.12 - Esposti e segnalazioni
Art.13 - Protocollo regionale degli atti
Capo IV
PARTECIPAZIONE
Art.14 - Contenuto
Art.15 - Soggetti
Art.16 - Comunicazione dell'avvio del procedimento
Art.17 - Modalità
Art.18 - Contenuto della comunicazione
Art.l9 - Tempi
Art.20 - Casi di esclusione
Art.21 - Presentazione e valutazione delle memorie e
documenti
Art.22 - Competenza
Art.23 - Ambito di applicazione
Capo V
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art.24 - Modalità di individuazione del termine
Art.25 - Determinazione da parte della giunta regionale
Art.26 - Il termine nei procedimenti complessi
Art.27 - Decorrenza del termine e sospensione
Capo VI
ADEMPIMENTI ISTRUTTORI
Art.28 - Accertamento di fatti, stati e qualità
personali
Art.29 - Dichiarazione sostitutiva
Art.30 - Autenticazione
Art.31 - Acquisizione di pareri e valutazioni tecniche
Art.32 - Ambito di applicazione
Capo VII
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art.33 - Obbligo di conclusione
Art.34 - Superamento del termine
Art.35 - Motivazione
Art.36 - Benefici finanziari
Art.37 - Esecutività
Art.38 - Atti recettizi
Art.39 - Comunicazioni e pubblicazioni
Titolo II
CONOSCIBILITÀ DEGLI ATTI
Capo I
PUBBLICITÀ
Art.40 - Atti amministrativi e documenti
Art 41 - Atti soggetti a pubblicità
Art.42 - Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione
Art.43 - Conoscenza degli atti soggetti a pubblicità
Art.44 - Limiti alla pubblicità
Capo II
DIRITTO DI ACCESSO
Art.45 - Disposizioni generali
Art.46 - Altri atti conoscibili
Art.47 - Visione ed estrazione di copie
Art.48 - Legittimazione all'accesso
Art.49 - Limitazioni ed esclusione dell'accesso
Art.50 - Differimento dell'accesso
Art.51 - Esclusione delle copie
Capo III
ESERCIZIO DELL'ACCESSO
Art.52 - Uffici competenti
Art.53 - Procedura formale
Art.54- Procedura informale
Capo IV
ACCESSO E PARTECIPAZIONE
Art.55 - Atti conoscibili e modalità dell'accesso
Art.56 - Legittimazione e richiesta
Art.57- Decisione
Titolo III
SEMPLIFICAZIONE
Art.58 - Denuncia in sostituzione del provvedimento
Art.59 - Modalità
Art.60 - Regime transitorio
Art.61 - Silenzio-assenso
Art.62 - Conferenze con altre pubbliche amministrazioni,
accordi di programma e altri istituti di collaborazione
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.63 - Ambito di applicazione della presente legge
Art.64 - Struttura competente
Art.65 - Revisione dei procedimenti
Art.66 - Disposizione transitoria
Titolo I
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - OGGETTO DELLA LEGGE
1. La presente legge, in attuazione dell'art. 60 dello
statuto ed in conformità con i principi della
legge 7 agosto 1990, n.241, detta la disciplina per
lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di competenza
della regione al fine di assicurare l'efficacia, l'economicità
e la trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la presente legge
disciplina altresì la conoscibilità degli
atti amministrativi regionali, sia da parte della collettività
che dei singoli interessati e detta le modalità
con le quali gli atti medesimi sono disponibili presso
gli uffici regionali.
Art.2 - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO REGIONALE
1. Ai fini della presente legge, costituisce procedimento
amministrativo regionale il complesso di atti e di
operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati
all'adozione, da parte dell'amministrazione regionale,
di un atto amministrativo finale.
2. L'atto amministrativo finale è conclusivo
dell'azione amministrativa regionale. Esso può
anche costituire fase intermedia di un procedimento
più ampio preordinato all'adozione, da parte
di un'altra pubblica amministrazione, di un atto amministrativo
definitivamente conclusivo dell'azione amministrativa.
3. Ai fini della presente legge, i procedimenti amministrativi
regionali sono individuati con deliberazione della
giunta regionale, previo parere del comitato tecnico
della programmazione.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano,
ove compatibili, anche ai procedimenti amministrativi
che si concludono, anziché con un atto, con
una attività materiale o una mera operazione.
Art.3 - PROCEDIMENTI COMPLESSI
1. Atti ed operazioni di un procedimento amministrativo
regionale possono essere posti in essere anche da soggetti
diversi dall'amministrazione regionale, cui compete
comunque l'adozione dell'atto finale.
2. Salvo che non sia diversamente stabilito, nei casi
di cui al precedente comma, le disposizioni della presente
legge non si applicano alle fasi del procedimento di
competenza dei soggetti diversi dall'amministrazione
regionale.
Art.4 - SEMPLICITÀ E INFORMALITÀ
1. I procedimenti sono disciplinati dalla legge, dagli
atti di attuazione della legge e dagli atti organizzativi
interni di carattere generale.
2. I procedimenti amministrativi sono disciplinati secondo
criteri di semplicità e informalità in
modo da garantire la massima economicità dell'azione
amministrativa e nel contempo assicurare la tutela
delle esigenze cui rispondono gli adempimenti procedimentali.
3. Il singolo procedimento non può essere aggravato
con adempimenti istruttori ulteriori rispetto a quelli
previsti in via generale per i procedimenti del medesimo
tipo, salvo che sussistano esigenze straordinarie,
da motivare nell'atto conclusivo.
Capo II
LA RESPONSABILITÀ
Art.5 - UNITÀ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
1. Per ciascun tipo di procedimento è individuata,
quale responsabile, una unità organizzativa
interna.
2. L'unità organizzativa responsabile costituisce,
all'interno degli uffici regionali, la struttura di
riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua
responsabilità.
3. L'individuazione dell'unità organizzativa
responsabile, ove non sia già prevista da specifiche
leggi regionali ovvero in atti da queste richiamate,
e deliberata dalla giunta regionale con le modalità
di cui al terzo comma dell'art. 2.
4. Possono essere individuate quali unità organizzative
responsabili:
a) i servizi;
b) le strutture equiparate al servizio ai sensi della
legge regionale generale in materia di ordinamento
degli uffici;
c) le unità operative complesse e organiche.
5. Per i procedimenti per i quali non è stata
individuata l'unità organizzativa responsabile
ai sensi del terzo comma, la responsabilità
spetta al servizio competente, ai sensi dell'ordinamento
interno, ad adottare l'atto conclusivo ovvero a proporne
l'adozione agli organi di direzione politica.
Art.6 - INDIVIDUAZIONE
1. E individuata quale responsabile un'unica unità
organizzativa per l'intero procedimento, anche se il
medesimo comprende fasi di competenza di strutture
interne diverse.
2. L'attribuzione della responsabilità non comporta
modificazioni alle competenze delle strutture operative
regionali. L'unità organizzativa responsabile
e le altre eventuali strutture interessate al procedimento,
continuano a svolgere, nel medesimo, le attività
che ad esse competono ai sensi dell'ordinamento interno.
3. Di norma è individuata quale responsabile
l'unità organizzativa competente, in conformità
con le disposizioni dell'ordinamento interno, ad adottare
l'atto conclusivo del procedimento ovvero a proporne
l'adozione agli organi di direzione politica.
4. Quando la fase di avvio del procedimento è
di competenza di una unità organizzativa diversa
da quella responsabile, a tale diversa unità
organizzativa è attribuita la provvisoria responsabilità
del procedimento, fino all'acquisizione degli atti
da parte dell'unità organizzativa definitivamente
responsabile.
5. Per i procedimenti finalizzati all'adozione di atti
amministrativi da parte del consiglio regionale, su
proposta della giunta regionale, sono individuate,
quali unità organizzative responsabili, le strutture
operative della giunta regionale.
Art.7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Il dirigente o il funzionario, preposto, anche in
via sostitutiva, alla unità organizzativa responsabile
del procedimento, ai sensi dell'art. 6, è il
responsabile del procedimento medesimo.
2. La responsabilità del procedimento può
essere affidata dal soggetto di cui al precedente comma
ad altro dipendente appartenente alla medesima unità
organizzativa di qualifica non inferiore alla settima.
Art.8 - RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E DEL
CONTRATTO
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, il dirigente
responsabile del contratto ai sensi dell'art. 9 della
L.R. 25 giugno 1981, n.54 è altresì responsabile
del procedimento amministrativo previsto dalla medesima
legge quale presupposto dell'attività contrattuale
della regione.
2. L'unità organizzativa responsabile è
il servizio o la struttura equiparata cui è
assegnato il dirigente di cui al precedente comma.
Art.9 - FUNZIONI
1. Il responsabile del procedimento:
a) provvede, con le modalità previste dall'ordinamento
interno, agli adempimenti procedimentali di competenza
dell'unità organizzativa alla quale è
addetto, adottando gli atti ed esercitando le attività
che rientrano nelle sue attribuzioni e proponendo quanto
esula da queste ultime al funzionario o al dirigente
competente;
b) esercita funzioni di impulso in ordine agli adempimenti
procedimentali di competenza di altre unità
organizzative, secondo le modalità conseguenti
alle proprie attribuzioni, provvedendo direttamente
o proponendo gli interventi sollecitatori al funzionario
o dirigente competente;
c) svolge compiti di informazione relativamente a tutte
le fasi del procedimento, ivi compresi gli atti di
cui all'art.18.
2. Le funzioni di informazione di cui alla precedente
lett. c) sono svolte principalmente nei confronti dei
terzi interessati e riguardano sia le fasi procedimentali
che si svolgono presso la unità organizzativa
di appartenenza del responsabile, sia le fasi che si
svolgono presso altre strutture regionali o presso
altre pubbliche amministrazioni; per tali fasi il responsabile,
a richiesta dell'interessato, è tenuto ad acquisire
notizie presso i soggetti competenti.
Capo III
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Art.10 - MODALITÀ DELL'AVVIO
1. I procedimenti sono iniziati d'ufficio o ad istanza
di parte.
2. Il procedimento inizia ad istanza di parte nei casi
in cui l'ordinamento vigente prevede la presentazione
di un'istanza, comunque denominata, e l'obbligo dell'amministrazione
di provvedere in merito all'istanza medesima.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il procedimento
inizia con il ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione,
nella data che risulta ai sensi del successivo art.13.
4. Fuori dei casi di cui al secondo comma, il procedimento
è avviato d'ufficio. L'avvio è d'ufficio
anche se si è presentata un'istanza, qualora
non sussista l'obbligo di provvedere in merito all'istanza
medesima.
5. L'avvio d'ufficio del procedimento è obbligatorio
quando, ai sensi della normativa vigente, l'amministrazione
è tenuta ad avviare il procedimento medesimo
al verificarsi di determinate circostanze ovvero in
date prestabilite
6. Nei casi di cui al precedente comma, il procedimento
inizia nella data prestabilita ovvero in quella in
cui si verificano le circostanze previste.
7. Qualora il verificarsi delle circostanze debba essere
accertato, il procedimento inizia dalla data dell'accertamento.
8. Fuori dei casi di cui al quinto comma l'avvio d'ufficio
del procedimento costituisce facoltà discrezionale
dell'amministrazione. Il procedimento si intende avviato
dalla data del primo atto formale dell'amministrazione,
significativo della volontà di iniziare il procedimento.
Art.11 - MANCATO AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. Nei casi in cui il procedimento inizia su istanza
di parte e, unitamente a quest'ultima, devono essere
prodotti, a cura del richiedente, atti e documenti
determinati, la mancata produzione dei medesimi può
comportare il differimento dell'avvio del procedimento.
2. L'amministrazione provvede a richiedere la documentazione
mancante all'interessato, con l'avviso, ove occorra,
che il procedimento avrà inizio dalla data di
ricevimento della documentazione richiesta.
3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell'ordinamento
vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente
all'istanza, comporta l'inammissibilità o la
decadenza dell'istanza medesima.
Art.12 - ESPOSTI E SEGNALAZIONI
1. Salvo che non sia altrimenti disposto, gli esposti
e le segnalazioni che pervengono all'amministrazione
regionale sono valutate, agli effetti della presente
legge, esclusivamente nei casi in cui, sulla base delle
circostanze ivi indicate, risultino finalizzate all'attivazione
di un procedimento amministrativo regionale.
2. Nei casi di cui al precedente comma, l'unità
organizzativa competente ai sensi dell'ordinamento
interno cura gli adempimenti preistruttori al fine
di valutare se il procedimento debba essere avviato.
3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
altresì qualora siano presentate istanze per
le quali non sussiste l'obbligo di provvedere e il
procedimento debba essere iniziato d'ufficio ai sensi
del quarto comma dell'art.10.
Art.13 - PROTOCOLLO REGIONALE DEGLI ATTI
1. Ciascuno dei dipartimenti della giunta regionale,
degli uffici del genio civile e l'ufficio del comitato
regionale di controllo hanno un proprio protocollo.
2. Gli atti si intendono ricevuti dalla data che risulta
dal protocollo di cui al primo comma.
3. Il ricevimento della posta indirizzata alla Regione
Toscana è organizzato in modo da assicurarne
la tempestiva trasmissione al dipartimento e ufficio,
fra quelli di cui al primo comma, competente a riceverla.
4. La giunta regionale organizza il protocollo regionale
in conformità con le disposizioni di cui al
presente articolo.
Capo IV
PARTECIPAZIONE
Art.14 - CONTENUTO
1. I soggetti legittimati ai sensi del successivo art.15
hanno diritto di partecipare al procedimento amministrativo
al fine di tutelare gli interessi di cui sono portatori
.
2. La partecipazione si realizza, di norma, tramite
la presentazione di memorie e documenti, che l'amministrazione
è tenuta a valutare, in conformità con
quanto previsto al successivo art.21.
3. Costituiscono strumenti per l'esercizio del diritto
di partecipazione:
a) l'informazione circa l'avvio del procedimento ai
sensi dei successivi artt.16 e 17;
b) l'accesso agli atti del procedimento, ai sensi del
successivo titolo II, capo IV.
4. Sono fatte salve le diverse forme di partecipazione a specifici provvedimenti previste dalle leggi che disciplinano i procedimenti medesimi.
Art.15 - SOGGETTI
1. Hanno diritto di partecipare al procedimento:
a) coloro nei cui confronti l'atto finale produce effetti
diretti;
b) coloro che possono ricevere dal medesimo atto un
pregiudizio relativamente a interessi giuridicamente
rilevanti e differenziati rispetto alla collettività;
c) coloro che devono intervenire al procedimento ai
sensi delle leggi che disciplinano i singoli procedimenti
amministrativi.
2. Tra i soggetti di cui alla lett. b) del primo comma
sono compresi anche le associazioni, i comitati e gli
altri soggetti collettivi relativamente agli interessi
diffusi di cui siano portatori.
Art.16 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti
di cui al primo comma, lett. a) e c) dell'art. 15 nonché,
qualora siano individuati sulla base degli atti in
possesso dell'amministrazione, a soggetti di cui alla
lett. b) del medesimo primo comma.
2. La comunicazione di avvio è personale nei
casi in cui la medesima interessi, ai sensi del primo
comma, un numero limitato di destinatari, di cui siano
conosciuti identità e recapito, nonché
in ogni altro caso in cui l'amministrazione lo ritenga
opportuno; fuori di tali ipotesi, la comunicazione
è pubblica.
Art.17 - MODALITÀ
1. La comunicazione personale è effettuata tramite
avviso scritto, trasmesso, per posta o con altri mezzi,
all'interessato.
2. La comunicazione pubblica è effettuata, di
regola, tramite la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della regione di apposito avviso o dell'atto del procedimento
contenente gli elementi di cui al successivo art.18.
Restano salve le altre forme prescritte dalla normativa
che disciplina i singoli tipi di procedimento.
3. In casi particolari, dell'avvio del procedimento
può essere data ulteriore informazione tramite
inserzione nei quotidiani a maggior diffusione locale
e nazionale o con altre modalità.
Art.18 - CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
1. La comunicazione dell'avvio del procedimento deve
precisare:
a) il procedimento amministrativo di cui trattasi nonché
l'atto finale cui il medesimo è finalizzato;
b) l'unità organizzativa responsabile, il nominativo
del responsabile del procedimento e i rispettivi recapiti;
c) il termine entro il quale il procedimento deve concludersi;
d) l'avvertenza che i destinatari della stessa possono
prendere visione degli atti e presentare memorie e
documenti e l'indicazione delle relative modalità,
ivi compresa la data entro la quale la presentazione
è ammessa, ai sensi del successivo art.21;
e) le modalità per il ricevimento e l'autenticazione
delle firme e dei documenti ai sensi del successivo
art. 30, ove necessario.
Art.19 - TEMPI
1. La comunicazione è effettuata entro 10 giorni
dall'avvio del procedimento determinato ai sensi del
precedente art.10.
2. La comunicazione è effettuata anche successivamente,
comunque prima dell'adozione dell'atto finale:
a) qualora i soggetti destinatari siano stati individuati
nel corso del procedimento;
b) quando debba essere assicurata, nella fase iniziale,
la riservatezza del procedimento, in rapporto alla
tipologia e alle finalità di quest'ultimo;
c) in tutti gli altri casi in cui non si è potuto
procedere nel termine di cui al primo comma.
3. Nei casi di cui al precedente comma, lett. c), nella
comunicazione è dato atto del ritardo della
medesima e delle relative motivazioni.
Art.20 - CASI DI ESCLUSIONE
1. La comunicazione dell'avvio del procedimento non
è effettuata per i procedimenti che iniziano
ad istanza di parte, quando il termine fissato per
i medesimi è pari o inferiore a trenta giorni,
nonché in tutti gli altri casi in cui vi siano
particolari esigenze di celerità, da motivare
nell'atto conclusivo del procedimento.
2. La comunicazione non è altresì effettuata
qualora, ai sensi della legislazione vigente, siano
previste altre forme per realizzare la conoscenza del
procedimento e consentire la partecipazione degli interessati,
ivi compresi gli atti di contestazione degli addebiti,
comunque denominati.
3. Le forme di conoscenza di cui al precedente comma
sostituiscono la comunicazione purché contengano
almeno l'indicazione dell'unità organizzativa
responsabile del procedimento e il rispettivo recapito.
Art.21 - PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE MEMORIE E
DOCUMENTI
1. L'amministrazione è tenuta a valutare le memorie
e i documenti, presentati dai soggetti legittimati
ai sensi dell'art.15, che contengono elementi di fatto
o di diritto rilevanti ai fini istruttori e che siano
stati presentati entro i termini di cui al terzo comma.
2. Le memorie e i documenti sono trasmessi al responsabile
del procedimento o al diverso soggetto indicato nella
comunicazione di avvio, per posta o con altri mezzi
ovvero consegnati personalmente. In quest'ultimo caso
il soggetto competente a riceverli ne rilascia ricevuta.
3. La trasmissione o la consegna devono essere effettuate
entro la data a tal fine indicata nella comunicazione
di avvio del procedimento e comunque in tempo utile
affinché la relativa valutazione non comporti
un ritardo nella conclusione del procedimento medesimo.
4. La data indicata nella comunicazione è stabilita
tenuto conto della durata complessiva del procedimento
e delle altre circostanze rilevanti, in modo da assicurare
la congruità del termine assegnato agli interessati
.
5. Resta salva la facoltà dell'amministrazione
di tenere comunque conto dei documenti e delle memorie
pervenuti oltre i termini di cui al terzo comma, nei
casi in cui i medesimi riguardino elementi che, ai
sensi della normativa vigente, devono essere obbligatoriamente
accertati dagli uffici ai fini dell'adozione dell'atto.
6. La disposizione di cui al precedente comma non si
applica nei casi di cui al secondo comma del successivo
art.34.
7. Sono fatti salvi i diversi termini di presentazione
previsti, per i singoli procedimenti, dalla normativa
vigente.
Art.22 - COMPETENZA
1. Gli adempimenti dell'amministrazione di cui al presente
capo sono a cura del responsabile del procedimento
che vi provvede in conformità con le disposizioni
dell'art.9.
2. Il responsabile provvede direttamente all'invio della
comunicazione personale.
3. Qualora sia stata individuata una unità organizzativa
provvisoriamente responsabile, ai sensi del quarto
comma dell'art. 6, agli adempimenti di cui ai precedenti
commi provvede il responsabile provvisorio. La relativa
documentazione è trasmessa, unitamente agli
atti del procedimento, al responsabile definitivo.
4. Nei casi di cui al precedente comma, il responsabile
definitivo, ricevuti gli atti, provvede, ove occorra,
all'integrazione delle comunicazioni già effettuate.
Art.23 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni concernenti la partecipazione non
si applicano ai procedimenti tributari nonché
ai procedimenti finalizzati all'adozione di atti normativi
o a contenuto generale, ovvero di atti di programmazione
o di pianificazione territoriale, che sono regolati,
in materia, dalle leggi che li disciplinano.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì
ai procedimenti relativi all'esercizio delle funzioni
di controllo sugli atti di altre pubbliche amministrazioni
o comunque relativi all'esercizio di funzioni attinenti
rapporti istituzionali con le amministrazioni medesime
o rapporti a questi ultimi assimilabili.
3. Nei procedimenti di cui al precedente comma la partecipazione
degli enti pubblici interessati è realizzata
con le modalità previste dalle disposizioni
che disciplinano i procedimenti medesimi.
Capo V
TERMINE Dl CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art.24 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE
1. Per ciascun procedimento sono fissati i termini entro
i quali deve essere adottato l'atto conclusivo e compiuti
gli ulteriori eventuali adempimenti per l'efficacia
di quest'ultimo.
2. Il termine è predeterminato dalla legge o
dagli atti di attuazione della legge ovvero, in mancanza,
dalla giunta regionale ai sensi del successivo art.25.
3. Qualora il termine non sia predeterminato ai sensi
del precedente comma, l'atto conclusivo del procedimento
deve essere adottato entro sessanta giorni dall'avvio
del procedimento medesimo ovvero, per i procedimenti
che si concludono con un atto del consiglio regionale,
entro centocinquanta giorni. Gli ulteriori eventuali
adempimenti integrativi dell'efficacia dell'atto devono
essere compiuti nei successivi dieci giorni.
4. Qualora la legge o gli atti di attuazione prevedano
un termine soltanto per alcune fasi del procedimento,
la giunta regionale integra tali previsioni, con le
modalità di cui al successivo art.25.
5. Nei casi di cui al precedente comma, in mancanza
delle integrazioni da parte della giunta regionale,
per le fasi procedimentali non disciplinate, si applicano
i termini di cui al terzo comma.
Art.25 - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE
1. La giunta regionale fissa i termini di conclusione
dei procedimenti con deliberazione adottata in conformità
con le disposizioni del terzo comma dell'art.2.
2. I termini sono fissati per tipologia di procedimento,
dl regola Individuando un unico termine che comprende
tutte le fasi procedimentali, anche se di competenza
di strutture regionali diverse, fino all'adozione dell'atto
conclusivo.
3. Per gli eventuali adempimenti successivi all'adozione
dell'atto e integrativi dell'efficacia di quest'ultimo
possono essere fissati appositi termini in rapporto
alla tipologia degli adempimenti medesimi e applicabili
alla generalità dei procedimenti.
4. Per i procedimenti che terminano con un atto del
consiglio regionale il termine di cui al secondo comma
è individuato con riferimento all'adozione dell'atto
di proposta da parte della giunta regionale.
5. Il successivo termine per l'adozione dell'atto finale
da parte del consiglio è stabilito con deliberazione
del consiglio medesimo. In mancanza, tale termine è
fissato in centoventi giorni decorrenti dalla h data
in cui il consiglio regionale riceve la proposta della
giunta.
6. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti di attuazione di cui al secondo comma dell'art. 24 si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo.
Art.26 - IL TERMINE NEI PROCEDIMENTI COMPLESSI
1. Il principio della individuazione di un termine unico
comprensivo di tutte le fasi procedimentali, è
realizzato, ove possibile, anche con riferimento ai
procedimenti complessi di cui all'art.3.
2. A tal fine, la giunta regionale, nello stabilire,
ai sensi del precedente art.25, il termine di conclusione
del procedimento, recepisce, ove disciplinata, anche
la durata delle fasi procedimentali di competenza di
altre pubbliche amministrazioni.
3. Ove tale durata non sia determinata, la giunta regionale
promuove intese o altre forme di collaborazione con
le pubbliche amministrazioni interessate per la individuazione
concordata di un unico termine conclusivo del procedimento.
4. Fino al raggiungimento delle intese di cui al precedente
comma, il termine del procedimento è stabilito
per la sola fase procedimentale di competenza regionale.
5. Nei casi di cui al quarto comma, qualora vi siano
fasi intermedie di competenza di altre pubbliche amministrazioni
il termine stabilito per gli adempimenti regionali
è sospeso in conformità con il successivo
art.27.
Art.27 - DECORRENZA DEL TERMINE E SOSPENSIONE
1. Il termine decorre dalla data di avvio del procedimento,
salvo che la legge, i relativi atti di attuazione ovvero
la giunta regionale, nei casi di cui all'art.25, dispongano
diversamente.
2. Il termine è sospeso ogni qualvolta gli uffici
regionali debbano acquisire, per la prosecuzione del
procedimento, atti o documenti da parte di soggetti
privati ovvero, nei casi di cui al quinto comma dell'art.26,
da parte di altre pubbliche amministrazioni.
3. La sospensione opera dalla data in cui l'ufficio
regionale competente comunica la richiesta al terzo
e cessa con il ricevimento dell'atto o documento.
4. Qualora gli atti e i documenti siano richiesti a
uno dei soggetti destinatari della comunicazione di
avvio del procedimento, nella richiesta è fissata
la data entro la quale i medesimi devono essere trasmessi
ed è specificato l'effetto sospensivo di cui
al presente articolo.
Capo VI
ADEMPIMENTI ISTRUTTORI
Art.28 - ACCERTAMENTO DI FATTI, STATI E QUALITÀ
PERSONALI
1. Qualora, ai fini del procedimento amministrativo,
debbano essere accertati fatti, stati e qualità
personali di soggetti privati, la relativa certificazione
o la diversa documentazione idonea ad attestarli è
acquisita d'ufficio o su presentazione degli interessati.
2. Sono acquisite d'ufficio:
a) la certificazione relativa all'assenza di procedimenti
penali e di carichi pendenti:
b) le certificazioni e, in generale, le attestazioni
il cui rilascio è di competenza della stessa
amministrazione regionale, degli enti dipendenti e
delle unità sanitarie locali;
c) le certificazioni di competenza delle altre pubbliche
amministrazioni, nei casi in cui per la relativa acquisizione
siano operative tecnologie informatiche o telematiche.
3. Salvo il caso di cui al precedente comma, lett. a),
le certificazioni che devono essere acquisite d'ufficio
possono essere prodotte spontaneamente dagli interessati
.
Art.29 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
1. Le certificazioni possono essere sostituite, nei
casi previsti dall'ordinamento vigente, da dichiarazioni
sostitutive, in conformità con la legge 4 gennaio
1968, n.15.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale provvede alla revisione
dei casi per i quali è ammessa la dichiarazione
temporaneamente sostitutiva, già previsti dal
regolamento 13 febbraio 1990, n.1 e propone al consiglio
regionale le conseguenti integrazioni di quest'ultimo.
3. E comunque sempre ammessa la dichiarazione sostitutiva
per l'attestazione di fatti, stati e qualità
personali che costituiscono requisiti per la partecipazione
a procedimenti concorsuali di qualsiasi tipo.
4. Nei casi di cui al precedente comma resta fermo,
relativamente ai soli soggetti beneficiari dell'atto
conclusivo, l'obbligo di acquisire le certificazioni
prescritte, prima dell'adozione dell'atto medesimo.
5. E' altresì sempre ammessa la dichiarazione
sostitutiva dell'atto notorio per l'attestazione di
fatti stati e qualità personali che siano a
diretta conoscenza dell'interessato nei casi in cui
per i medesimi non sia prevista, ai sensi dell'ordinamento
vigente, alcuna specifica certificazione.
Art.30 - AUTENTICAZIONE
1. Per ciascun dipartimento sono individuati, con atto
del coordinatore del dipartimento d'intesa con i dirigenti
responsabili delle strutture interessate, i dipendenti,
di qualifica non inferiore alla sesta, autorizzati
a ricevere le dichiarazioni sostitutive nonché
ad autenticare la relativa sottoscrizione, nei procedimenti
di competenza del dipartimento medesimo.
2. I dipendenti di cui al precedente comma, ai fini
del procedimento per i quali sono autorizzati a ricevere
le dichiarazioni sostitutive, procedono altresì
alla autenticazione delle copie dei documenti presentati
all'amministrazione, ai sensi del secondo comma dell'art.14
della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Il nominativo dei dipendenti è reso, di norma,
noto agli interessati nella comunicazione di avvio
del procedimento.
Art.31 - ACQUISIZIONE DI PARERI E VALUTAZIONI TECNICHE
1. Ferma restando la determinazione del termine complessivo
del procedimento, ai sensi del secondo comma dell'art.25,
qualora debba essere obbligatoriamente acquisito il
parere di un organo consultivo regionale ovvero le
valutazioni tecniche di uffici, organi o enti regionali,
è altresì fissato il termine entro il
quale il parere o le valutazioni tecniche devono essere
trasmessi alla struttura richiedente.
2. Salvo che non sia già stabilito dalla legge
o dagli atti di attuazione della legge, il termine
per la trasmissione del parere o delle valutazioni
tecniche è fissato dalla giunta regionale con
le modalità di cui al terzo comma dell'art.2.
In mancanza il termine si ritiene determinato in 60
giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta.
3. Il termine di cui al precedente comma è interrotto
qualora, entro la scadenza, l'organo, l'ufficio o l'ente
rappresenti, con atto motivato, ulteriori esigenze
istruttorie e ricomincia a decorrere dalla acquisizione
delle notizie o dei documenti necessari, ove richiesti,
ovvero dalla data della originaria scadenza.
4. Decorso inutilmente il termine fissato ai sensi dei
precedenti commi, il parere o le valutazioni tecniche
sono richiesti ad altri soggetti dotati di equivalente
qualificazione o capacità tecnica ovvero il
procedimento prosegue senza la relativa acquisizione.
5. Il consiglio regionale, entro dodici mesi dall'entrata
in vigore della presente legge, individua, con regolamento,
i casi in cui, in relazione agli interessi pubblici
coinvolti nel procedimento, la disposizione di cui
al quarto comma non si applica.
6. Il regolamento determina altresì gli eventuali
altri soggetti cui i pareri e le valutazioni tecniche
sono richieste in via sostitutiva.
7. Il regolamento dispone, in conformità con
quanto previsto al quinto e sesto comma, relativamente
ai procedimenti attinenti l'esercizio di funzioni amministrative
nelle materie di attribuzione regionale ovvero delegate
dallo Stato alla regione, anche se i procedimenti stessi
o singole loro fasi sono attribuite o delegate alla
competenza degli enti locali.
8. Fino all'adozione del regolamento e comunque non
oltre la scadenza del termine di cui al quinto comma,
l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche
rimane obbligatoria, in conformità con le disposizioni
vigenti.
Art.32 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni di cui all'art.31 si applicano anche
nel caso di pareri o valutazioni tecniche obbligatori
da parte di organi consultivi non regionali.
2. Ai fini di cui al precedente comma, il termine per
la trasmissione dei pareri o delle valutazioni tecniche
è stabilito dalla legge o dal regolamento ovvero,
in mancanza, è fissato in novanta giorni ai
sensi del primo comma dell'art.16 della legge 7 agosto
1990, n.241.
Capo VII
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Art.33 - OBBLIGO DI CONCLUSIONE
1. I procedimenti avviati ai sensi del secondo o quinto
comma dell'art.10 devono essere conclusi, con l'adozione
degli atti previsti dall'ordinamento vigente quali
conclusivi dei procedimenti medesimi.
2. Devono altresì essere conclusi i procedimenti
il cui avvio, pur costituendo, in base all'ordinamento
vigente, facoltà discrezionale dell'amministrazione,
sia stato comunicato agli interessati ai sensi degli
artt.16 e 17.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il procedimento
è concluso ai sensi del primo comma o comunque
con le medesime formalità dell'avvio.
Art.34 - SUPERAMENTO DEL TERMINE
1. La scadenza del termine non preclude l'adozione dell'atto
conclusivo del procedimento, ancorché in ritardo.
L'adozione dell'atto rimane obbligatoria nei casi previsti
all'art. 33.
2. La disposizione di cui al primo comma non si applica
nei casi in cui il termine è stabilito a pena
di decadenza ovvero qualora la legge o il regolamento
adottato ai sensi del successivo art. 61 prevedano
che, alla scadenza del termine, le istanze presentate
dai terzi si intendono accolte in mancanza di un espresso
provvedimento di diniego.
3. Le ragioni del ritardo sono motivate nell'atto conclusivo,
salvo che, in rapporto alla durata del procedimento,
il superamento del termine risulti di entità
irrilevante.
Art.35 - MOTIVAZIONE
1. Gli atti conclusivi dei procedimenti amministrativi
devono essere motivati.
2. Devono altresì essere motivate le decisioni
adottate nel corso del procedimento destinate ad incidere
sul contenuto dell'atto conclusivo.
3. La motivazione consiste nella esposizione:
a) dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione
dell'atto;
b) della valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento
effettuata dall'amministrazione, nel caso di atti di
contenuto discrezionale.
4. Nell'ambito della esposizione degli elementi di cui
al comma precedente è anche dato atto delle
risultanze dell'istruttoria compiuta nonché
delle memorie e dei documenti presentati ai sensi dell'art.21
e dei risultati della relativa valutazione da parte
dell'amministrazione.
5. La motivazione non è richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
Art.36 - BENEFICI FINANZIARI
1. Fermo restando quanto previsto dall'art.35, gli atti
con i quali vengono concessi benefici finanziari, in
qualsiasi forma, devono contenere espressa motivazione
circa l'osservanza dei criteri e delle modalità
predeterminate per le concessioni in questione.
2. L'amministrazione nell'ambito delle finalità
di trasparenza di cui all'art.1, cura l'estensione
del principio del precedente comma alla generalità
degli atti che attribuiscono vantaggi ai terzi, anche
di natura non finanziaria.
3. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
agli atti vincolati ovvero agli atti che presuppongono
accertamenti meramente tecnici.
Art.37 - ESECUTIVITÀ
1. Salvo che le leggi regionali dispongano diversamente,
gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali
e, nei casi previsti dall'ordinamento vigente, dai
dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.
2. Gli atti amministrativi sottoposti al controllo preventivo
di legittimità sono esecutivi secondo le disposizioni
che regolano tale controllo.
Art.38 - Atti recettizi
1. Fermo quanto previsto dalla normativa vigente, sono
recettizi tutti gli atti amministrativi che contengono
ordini o divieti rivolti:
a) a soggetti nominativamente individuati;
b) a collettività di soggetti non individuati
ai sensi della precedente lett. a) ovvero alla generalità
degli amministrati .
2. Gli atti di cui al primo comma sono produttivi di
effetti rispettivamente, dalla data in cui sono comunicati
al destinatario ai sensi del successivo art.39, nei
casi di cui alla lett. a), e dalla data in cui ne è
dato pubblico avviso, nei casi di cui alla lett. b).
3. Per pubblico avviso si intende qualsiasi mezzo idoneo
a diffondere la conoscenza dell'atto, tra cui, in particolare,
la comunicazione tramite gli organi di stampa e il
sistema radiotelevisivo.
Art.39 - COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI
1. Gli atti amministrativi conclusivi del procedimento,
qualora abbiano quali destinatari persone determinate,
sono comunicati a queste ultime nelle forme previste
dalle leggi vigenti. Ove non sia diversamente prescritto,
la comunicazione è disposta in conformità
alle disposizioni di cui all'art.17.
2. Qualora il contenuto dell'atto sia sfavorevole per
l'interessato, o comunque, per i procedimenti che iniziano
ad istanza di parte, non conforme all'istanza, nella
relativa comunicazione deve essere indicata la facoltà
di ricorrere agli organi giurisdizionali o, in via
amministrativa, al Presidente della Repubblica.
3. Qualora, ai sensi della normativa vigente, avverso
l'atto sia prevista la facoltà di ricorso in
via amministrativa agli organi regionali, nella comunicazione
è dato avviso della facoltà medesima,
dell'autorità competente e del termine entro
il quale il ricorso può essere presentato.
Titolo II
CONOSCIBILITÀ DEGLI ATTI
Capo I
PUBBLICITÀ
Art.40 - ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTI
1. La conoscenza degli atti amministrativi si realizza
mediante la disponibilità dei relativi documenti.
2. Ai fini della presente legge, costituisce documento
ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
degli atti di cui al primo comma.
Art.41 - ATTI SOGGETTI A PUBBLICITÀ
1. Sono soggetti a pubblicità:
a) i provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;
b) gli atti amministrativi generali, in qualunque forma
adottati, con i quali si dispone in ordine alla organizzazione
degli uffici regionali, alle modalità di svolgimento
dei procedimenti amministrativi, alla conoscibilità
degli atti, alla applicazione di norme giuridiche,
ad eccezione degli ordini di servizio dei coordinatori
e dei responsabili dei servizi e delle note ad esclusivo
uso interno;
c) le proposte di legge e di regolamento e le altre
proposte di atti amministrativi trasmessi all'approvazione
del consiglio regionale;
d) gli altri atti dell'amministrazione regionale di
cui sia disposta la pubblicità in base all'ordinamento
vigente.
2. Ai fini di cui al precedente comma sono provvedimenti
amministrativi gli atti amministrativi consistenti
in dichiarazioni di volontà, di scienza o di
giudizio, idonei a produrre, ai sensi dell'ordinamento
vigente, determinati effetti nella sfera giuridica
di soggetti terzi.
Art.42 - PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE
1. Gli atti di cui al precedente art.41 sono pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La legge regionale individua gli atti per il quale
è disposta la pubblicazione del testo integrale
ovvero per estratto nonché gli atti dei quali
sono pubblicati soltanto gli estremi.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, la disciplina del Bollettino Ufficiale della
Regione è riordinata, con legge regionale, in
conformità con i principi di cui alla presente
legge.
4. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma
di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti in ordine alla pubblicazione
degli atti nel Bollettino Ufficiale.
5. Salvo che non sia diversamente disposto la pubblicazione
degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione non
sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti
medesimi, ai sensi dell'art.40.
6. Gli atti di cui sia dato pubblico avviso ai sensi
del terzo comma dell'art.38, sono comunque pubblicati
nel Bollettino Ufficiale della Regione, ove tale pubblicazione
sia prevista ai sensi della legge regionale.
Art.43 - CONOSCENZA DEGLI ATTI SOGGETTI A PUBBLICITÀ
1. Chiunque ha diritto di conoscere gli atti soggetti
a pubblicità ai sensi dell'art.41 nonché,
in quanto compatibile con le disposizioni del successivo
art.44, gli atti negli stessi richiamati.
2. La integrale pubblicazione degli atti nel Bollettino
Ufficiale della Regione realizza la conoscenza di cui
al primo comma.
3. La giunta regionale e il consiglio regionale determinano,
per le rispettive strutture, gli uffici presso i quali
gli interessati possono consultare il Bollettino Ufficiale
della Regione.
4. Per la estrazione di copia si osservano le modalità
di cui al successivo art.47.
5. Gli atti di cui all'art.41 non pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale nonché gli atti amministrativi
regionali richiamati in atti soggetti a pubblicità
sono conoscibili con le modalità di cui al successivo
capo II.
6. La giunta regionale promuove ulteriori strumenti
di conoscenza degli atti di cui all'art.41 anche tramite
l'utilizzazione di strumenti informatici, in conformità
con il D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39 e con le altre
disposizioni che regolano la materia.
Art.44 - LIMITI ALLA PUBBLICITÀ
1. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi,
la pubblicità è esclusa qualora gli atti:
a) contengano notizie sulla situazione sanitaria, professionale
o finanziaria delle persone fisiche o comunque sulla
loro vita privata, la cui divulgazione potrebbe comportare
una lesione alla dignità delle persone medesime
ovvero impedire od ostacolare la loro partecipazione,
sotto qualsiasi forma, alla vita sociale;
b) contengano notizie sull'attività di gruppi,
associazioni e altri soggetti collettivi la cui divulgazione,
particolarmente in rapporto alle finalità dell'ente
ovvero ai requisiti di appartenenza, potrebbe comportare
una lesione immediata e diretta degli interessi sociali;
c) contengano informazioni di carattere industriale,
commerciale e finanziario relative ad imprese determinate
la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'attività
di impresa ovvero alterare la situazione del mercato
o dei rapporti con le altre imprese.
2. La esclusione della pubblicità è motivatamente
disposta nell'atto medesimo ovvero, per determinate
tipologie di atto, con deliberazione della giunta regionale
o del consiglio regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Ferma restando l'esclusione della pubblicità,
è comunque data conoscenza della adozione degli
atti di cui al presente articolo, nei modi stabiliti
dalla legge regionale di cui al terzo comma dell'art.
42.
4. Sono altresì esclusi dalla pubblicità
gli atti per i quali la legislazione vigente prevede
il segreto e comunque il divieto di divulgazione.
Capo II
DIRITTO Dl ACCESSO
Art.45 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce
lo strumento per realizzare la conoscenza degli atti
non soggetti a pubblicità ai sensi del precedente
capo I.
2. Il diritto di accesso, salvo i casi di cui al successivo
capo IV, .si esercita dopo la conclusione del procedimento
amministrativo e ha ad oggetto tutti gli atti amministrativi,
anche interni, formati dalla regione ai fini del procedimento
medesimo nonché, nei casi di cui al successivo
art.46, gli atti formati da altre pubbliche amministrazioni
o da privati.
Art.46 - ALTRI ATTI CONOSCIBILI
1. La Regione consente, tramite l'esercizio del diritto
di accesso, anche la conoscenza degli atti formati
dai privati qualora:
a) siano specificamente richiamati nella motivazione
dell'atto amministrativo regionale o comunque costituiscano,
ai sensi dell'ordinamento vigente, elemento necessario
del procedimento amministrativo e presupposto del relativo
atto finale;
b) si tratti di domande, istanze o altri atti dai quali
siano derivati, in base all'ordinamento vigente, forme
di silenzio-accoglimento o altri istituti che comunque
consentano la produzione degli effetti cui è
preordinato il procedimento, anche senza l'adozione
di un provvedimento amministrativo.
2. Sono altresì conoscibili, tramite l'esercizio
del diritto di accesso, gli atti formati da altre pubbliche
amministrazioni, nei casi di cui al primo comma, lett.
a), nonché, le decisioni della commissione di
controllo sull'amministrazione regionale e gli atti
regionali cui si riferiscono.
Art.47 - VISIONE ED ESTRAZIONE DI COPIE
1. L'accesso si esercita tramite visione da parte dell'interessato
del documento in originale ovvero in copia conforme
presso gli uffici competenti ai sensi del successivo
art.52 e alla presenza di personale regionale incaricato.
2. L'interessato può prendere appunti e trascrivere
in tutto o in parte i documenti in visione.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente
legge, gli interessati possono estrarre copia dei documenti
ai quali è consentito l'accesso.
4. Su richiesta degli interessati, la copia può
essere effettuata dagli uffici regionali.
5. Su richiesta degli interessati, gli uffici possono
altresì trasmettere ai medesimi la copia per
posta ovvero per messaggio fac-simile o con altri strumenti
anche informatici.
6. La giunta regionale e il consiglio regionale determinano,
per gli atti di rispettiva competenza, le modalità
per il rimborso delle spese sostenute per il rilascio
delle copie da parte dell'amministrazione nonché,
nei casi di cui al quinto comma, delle spese per la
trasmissione delle medesime.
7. Il rilascio e la trasmissione di copie agli enti
pubblici non è subordinato ad alcuna forma di
rimborso delle spese.
Art 48 - LEGITTIMAZIONE ALL'ACCESSO
1. L'accesso è consentito ai soggetti titolari
di interessi differenziati giuridicamente rilevanti
ai fini della tutela degli interessi medesimi nonché
alle associazioni, ai comitati e ad altri soggetti
collettivi per la tutela degli interessi diffusi di
cui sono portatori, ai sensi del loro ordinamento interno.
2. L'accesso è altresì consentito alle
pubbliche amministrazioni per gli atti la cui conoscenza
sia funzionale allo svolgimento delle loro competenze.
Art.49 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONE DELL'ACCESSO
1. L'accesso può essere limitato tramite:
a) il differimento del relativo esercizio;
b) l'esclusione della facoltà di estrarre copia
dei documenti.
2. Le limitazioni di cui al precedente comma possono
essere disposte anche con riferimento ad una parte
soltanto dell'atto per il quale è richiesto
l'accesso, quando tale limitazione parziale è
sufficiente per tutelare le esigenze di cui ai successivi
artt.50 e 51.
3. L'accesso è escluso nei casi di cui al quarto
comma dell'art.44.
Art.50 - DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO
1. Il differimento dell'accesso è disposto quando
la divulgazione degli atti potrebbe impedire od ostacolare
l'ulteriore corso dell'attività amministrativa.
2. Nei casi di cui al comma precedente l'accesso è
differito per il tempo strettamente necessario ad evitare
le possibili turbative.
Art.51 - ESCLUSIONE DELLE COPIE
1. Al fine di evitare la divulgazione del contenuto
degli atti, nei casi in cui sussista l'esigenza di
salvaguardare la riservatezza dei terzi, ai sensi del
primo comma all'art.44, l'accesso è esercitato
senza la facoltà di estrarre copia dei documenti
in visione.
2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, la giunta regionale e il consiglio regionale,
per gli atti di rispettiva competenza, individuano,
con propria deliberazione, le categorie di atti per
i quali sussistono o possono sussistere le esigenze
di tutela della riservatezza di cui al primo comma.
3. Resta comunque salva la facoltà dell'amministrazione
di disporre la limitazione per casi particolari non
compresi nelle categorie individuate ai sensi del secondo
comma. La disposizione è presa con lo stesso
atto di cui si limita la divulgazione.
4. Sono comunque soggetti alla limitazione di cui al
presente articolo, gli atti per i quali è esclusa
la pubblicazione ai sensi dell'art.44.
5. Fino all'adozione delle deliberazioni di cui al secondo
comma, la limitazione dell'accesso per la tutela della
riservatezza dei terzi è disposta per le singole
richieste di accesso, in conformità ai criteri
di cui all'art.44.
Capo III
ESERCIZIO DELL'ACCESSO
Art.52 - UFFICI COMPETENTI
1. L'accesso può essere richiesto:
a) al responsabile del procedimento;
b) all'Ufficio Segreteria della giunta regionale per
gli atti adottati dalla giunta medesima nonché
per gli altri atti di cui l'Ufficio debba provvedere
alla tenuta e archiviazione sulla base dell'ordinamento
vigente;
c) all'Ufficio di Gabinetto per gli atti adottati dal
Presidente della giunta regionale;
d) alle altre strutture organizzative individuate dalla
giunta regionale e dal consiglio regionale per i rispettivi
atti, delle quali è data conoscenza ai sensi
del primo comma, lett. b) dell'art. 41.
Art.53 - PROCEDURA FORMALE
1. L'accesso è richiesto mediante domanda scritta
con l'indicazione degli estremi dell'atto o comunque
degli elementi che ne consentano la individuazione.
2. Salvo che si tratti di atti soggetti al regime di
pubblicità, nella domanda è altresì
indicato il titolo della legittimazione all'accesso
da parte del richiedente nonché la motivazione
della richiesta in rapporto alla tutela degli interessi
di cui all'art.48.
3. La domanda è inviata all'amministrazione regionale
ovvero consegnata personalmente agli Uffici competenti,
che ne rilasciano apposita ricevuta, anche ai fini
di cui al successivo nono comma.
4. Qualora l'accesso sia richiesto da persona giuridica
o comunque da un soggetto collettivo, la domanda è
presentata dal legale rappresentante ovvero dal diverso
soggetto a ciò autorizzato ai sensi dell'ordinamento
interno del richiedente.
5. La concessione, l'esclusione, il differimento o la
limitazione dell'accesso sono disposti dal responsabile
del procedimento, ove competente in base all'ordinamento
interno, ovvero dal dirigente preposto all'unità
organizzativa competente.
6. Qualora la richiesta sia presentata agli uffici di
cui alle lett. da b) a d) dell'art. 52, sull'accesso
dispone il dirigente responsabile dell'ufficio medesimo
ovvero il dirigente competente in base all'ordinamento
interno.
7. I dirigenti competenti sono tenuti a disporre sulla
richiesta di accesso con atto motivato.
8. La concessione dell'accesso può anche essere
resa nella forma di cui al successivo art.54.
9. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della domanda
di accesso, senza che l'amministrazione si sia pronunciata
la richiesta si intende rifiutata, agli effetti di
cui al quinto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto
1990, n.241.
Art.54 - PROCEDURA INFORMALE
1. Oltre che con le procedure di cui al precedente art.
53, l'accesso può essere richiesto in via informale,
anche verbalmente, agli uffici competenti, indicando
gli elementi di cui al primo e secondo comma del medesimo
art.53.
2. L'accesso è consentito, ove sussistono i presupposti
di cui alla presente legge, ovvero rifiutato, limitato
o differito ai sensi dei precedenti articoli.
3. Nei casi di rifiuto, limitazione o differimento,
le motivazioni sono comunicate verbalmente al richiedente
ovvero tramite appositi moduli.
4. Resta ferma per l'interessato la facoltà di
iniziare comunque, in qualsiasi momento, il procedimento
formale di cui all'art.53.
5. Dell'esercizio dell'accesso è dato atto con
le modalità stabilite dalla giunta regionale
e dal consiglio regionale, per gli uffici di rispettiva
competenza.
6. La competenza a disporre in merito alle richieste
informali di accesso è disciplinata ai sensi
del quinto e sesto comma dell'art.53.
Capo IV
ACCESSO E PARTECIPAZIONE
Art.55 - ATTI CONOSCIBILI E MODALITÀ DELL'ACCESSO
1. Al fine di rendere effettivo il diritto di partecipazione
al procedimento, ai soggetti legittimati ai sensi dell'art.
15 è garantita, nel corso del procedimento medesimo,
la conoscibilità dei relativi atti.
2. Per i soggetti di cui al precedente comma sono conoscibili,
oltre agli atti formati dalla Regione, quelli formati
da privati o da altre pubbliche amministrazioni, anche
fuori dei casi di cui all'art. 46, purché siano
rilevanti ai fini del procedimento.
3. La estrazione di copie è consentita negli
stessi limiti di cui al precedente capo II.
Art.56 - LEGITTIMAZIONE E RICHIESTA
1. La richiesta di accesso può essere presentata
in via formale ovvero informale ai sensi rispettivamente
degli artt.53 e 54, senza obbligo di motivazione.
2. Nella richiesta è dato atto della legittimazione
del richiedente ai sensi del primo comma dell'art.15.
La legittimazione sussiste comunque per tutti i soggetti
che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento.
3. La richiesta è sempre presentata al responsabile
del procedimento.
Art.57 - DECISIONE
1. Il responsabile del procedimento, se competente ai
sensi dell'ordinamento interno, ovvero il dirigente
preposto all'unità organizzativa competente,
decidono sull'accesso con le modalità di cui
agli artt.53 o 54 rispettivamente nei casi di richiesta
formale o informale.
2. Il differimento dell'accesso è ammesso, nei
casi previsti dall'art. 50, nei limiti in cui rimanga
garantito il diritto di partecipazione, ai sensi del
precedente art. 14.
Titolo III
SEMPLIFICAZIONE
Art.58 - DENUNCIA IN SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO
1. Nei casi in cui, ai sensi della legislazione vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge,
l'esercizio di un'attività privata è
subordinato al rilascio di autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla-osta e altro atto amministrativo
di consenso, comunque denominato, l'atto amministrativo
previsto è sostituito con la denuncia di inizio
dell'attività da parte dell'interessato.
2. La disposizione di cui al primo comma non si applica
nei casi in cui il rilascio dell'atto amministrativo
di consenso è subordinato alla sussistenza di
presupposti e requisiti, il cui accertamento comporta
valutazioni discrezionali, anche tecniche, da parte
dell'amministrazione nonché nei casi in cui
è previsto un limite o un contingente complessivo
in rapporto all'attività da consentire.
3. Sono altresì escluse dalla sostituzione le
concessioni edilizie e le autorizzazioni di cui alle
leggi 1 giugno 1939, n.1089, 29 giugno 1939, n.1497
e al decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito
con legge 8 agosto 1985, n.431.
4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il consiglio regionale, con regolamento, individua
i casi in cui al secondo comma, relativi agli atti
di consenso previsti nell'ambito di procedimenti attinenti
l'esercizio di funzioni amministrative nelle materie
di attribuzione regionale ovvero delegate dallo Stato
alla regione, anche se i procedimenti medesimi o singole
loro fasi, sono attribuite o delegate alla competenza
di enti locali.
Art.59 - MODALITÀ
1. Nella denuncia è attestata, da parte dell'interessato,
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti
dalla legge per l'esercizio dell'attività, con
l'eventuale auto-certificazione dell'esperimento delle
prove effettuate per la verifica dei presupposti e
dei requisiti medesimi.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento, l'amministrazione
verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
e dispone, ove occorra, il divieto di prosecuzione
dell'attività e la rimozione dei suoi effetti,
con provvedimento motivato e notificato all'interessato
entro il medesimo termine.
3. Qualora sia possibile, l'amministrazione fissa un
termine entro il quale l'interessato può provvedere
a conformare l'attività alla normativa vigente.
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine
l'amministrazione provvede alla verifica e dispone
definitivamente in merito alla prosecuzione dell'attività.
4. Trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma
senza che l'amministrazione abbia provveduto, l'interessato
può proseguire l'attività, intendendosi
il silenzio dell'amministrazione come assenso.
5. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non
si applicano nel caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni da parte dell'interessato.
6. La presentazione della denuncia di inizio di attività
non conforme alle disposizioni di cui al primo comma
equivale, a tutti gli effetti di legge, a mancata presentazione
della denuncia.
Art.60 - REGIME TRANSITORIO
1. Fino alla entrata in vigore del regolamento di cui
al quarto comma dell'art.58, le attività di
cui al primo comma del medesimo articolo possono essere
esercitate, previa denuncia di inizio, trascorsi 30
giorni dal ricevimento della denuncia da parte dell'amministrazione.
2. Entro tale termine, l'amministrazione verifica l'ammissibilità
della denuncia in sostituzione dell'autorizzazione,
licenza, nulla-osta o altro atto di consenso previsto,
in rapporto alle ipotesi di esclusione di cui al secondo
e terzo comma dell'art. 58.
3. Nel medesimo termine l'eventuale motivata inammissibilità
è notificata all'interessato.
Fuori dei casi in cui la denuncia sia inammissibile,
l'amministrazione, entro 60 giorni dalla scadenza del
termine di cui al secondo comma, provvede alla verifica
dei presupposti e dei requisiti e all'eventuale adozione
dei conseguenti provvedimenti in conformità
con le disposizioni di cui all'art. 59.
Art.61 - SILENZIO-ASSENSO
1. Fuori dei casi di cui all'art.58, con apposito regolamento
sono individuate le autorizzazioni, le licenze, le
abilitazioni, i nulla-osta e gli altri atti di consenso
previsti dall'ordinamento vigente alla data di entrata
in vigore della presente legge, che si ritengono rilasciati
qualora l'amministrazione non comunichi all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine fissato,
per l'adozione del medesimo, ai sensi dell'art.24.
2. Il regolamento dispone in merito ai provvedimenti
di cui al primo comma, previsti nell'ambito di procedimenti
inerenti l'esercizio di funzioni amministrative nelle
materie di attribuzione regionale ovvero delegate dallo
Stato alla regione, anche se i procedimenti medesimi,
o singole loro fasi, sono attribuite o delegate alla
competenza degli enti locali.
3. L'atto di assenso formato ai sensi del primo comma,
ove illegittimo, può essere successivamente
annullato dall'amministrazione, qualora sussistano
ragioni di pubblico interesse.
4. Nei casi di cui al precedente comma, ove possibile,
si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto
comma dell'art. 59.
Art.62 - CONFERENZA CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI,
ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI ISTITUTI DI COLLABORAZIONE
1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli
altri strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa,
con particolare riferimento alle conferenze di cui
all'art. 14, 2o comma della legge 7 agosto 1990, n.241,
modificato con la legge 24 dicembre 1993, n.537 e agli
accordi di programma di cui all'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n.142.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art.63 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE
1. Le disposizioni della presente legge si applicano,
ove compatibili, anche agli enti pubblici dipendenti
dalla regione e alle unità sanitarie locali.
2. Le medesime disposizioni si applicano altresì
ai comuni, alle province, alle comunità montane
e agli altri enti locali, ove compatibili con il rispettivo
ordinamento interno degli uffici e con le disposizioni
statutarie o comunque di attuazione dello statuto.
3. Per promuovere l'attuazione della presente legge
in maniera coordinata e omogenea in tutto il territorio
regionale, la giunta regionale istituisce, d'intesa
con gli enti di cui al primo comma, apposite commissioni
tecniche paritetiche con compiti di studio, valutazione
ed elaborazione di proposte operative.
Art.64 - STRUTTURA COMPETENTE
1. Con le modalità previste dall'ordinamento
interno, è individuata, nell'ambito del Dipartimento
del Personale, l'unità organizzativa cui compete
lo studio e la elaborazione delle iniziative concernenti
l'adeguamento organizzativo degli uffici regionali
nonché, con le modalità previste dall'ordinamento
interno, il coordinamento delle iniziative di attuazione
della presente legge.
2. Nell'ambito dello stesso Dipartimento opera, ai sensi
dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, l'ufficio incaricato di fornire l'informazione
all'utenza.
Art.65 - REVISIONE DEI PROCEDIMENTI
1. Nell'ambito della individuazione dei procedimenti
amministrativi regionali di cui al terzo comma dell'art.
2 è verificata anche la congruità degli
adempimenti procedimentali previsti in rapporto ai
requisiti di semplicità e informalità
di cui all'art. 4.
2. Alla verifica provvede l'unità organizzativa
di cui all'art. 64 d'intesa con i coordinatori di dipartimenti
interessati e con i titolari delle unità organizzative
competenti agli adempimenti procedimentali.
3. I risultati della verifica di cui ai precedenti commi
sono comunicati alla giunta regionale che ne dà
informazione al consiglio regionale. La giunta e il
consiglio adottano altresì, per quanto di rispettiva
competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti
.
Art.66 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1. Fino alla ricognizione dei procedimenti di cui al
terzo comma dell'art.2, restano operanti le disposizioni
adottate dalla giunta regionale anteriormente all'entrata
in vigore della presente legge ai fini della determinazione
dell'unità organizzativa responsabile e del
termine di conclusione dei procedimenti.
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 14.12.1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 14 gennaio 1995.
(c) 1996 Note's