(B.U.R.T. 31-3-95)
REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E PROCEDURE ATTE A DETERMINARE IL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.14 DELLA L.R. 12 GENNAIO 1995, N.4
Art.1.
1. I Comuni, i loro consorzi, o altre forme associative
di Enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n.142,
i soggetti pubblici e privati concessionari degli impianti
e servizi di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art.4
della L.R. 12 gennaio 1995 n.4 che intendono conferire
rifiuti negli impianti di cui al combinato disposto
dei commi 1 e 4 della L.R. 12 gennaio 1995 n.4, presentano
istanza all'Amministrazione regionale.
2. Nella istanza di cui al comma 1 sono indicati:
a) l'impianto di conferimento;
b) il periodo per il quale si richiede l'autorizzazione;
c) il quantitativo massimo mensile di rifiuti che si
intende conferire;
d) il flusso giornaliero medio di conferimento;
e) la certificazione degli avvenuti pagamenti previsti
dalla eventuale autorizzazione regionale immediatamente
precedente.
3. Alla istanza è allegata la documentazione
necessaria a comprovare la sussistenza delle condizioni
per la determinazione del contributo ai sensi dell'art.2.
Art.2.
1. L'importo del contributo da corrispondere alla Regione
per il conferimento dei rifiuti negli impianti di cui
al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.14 della
L.R. 12.1.1995 n.4 è determinato sulla base
dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato
in lire 5 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti
nel caso in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione
o il suo concedente:
a) abbia realizzato e collaudato l'impianto di smaltimento
di propria competenza previsto dal piano regionale
o provinciale di smaltimento dei rifiuti, e l'impianto
non sia attivato per ragioni indipendenti dalla volontà
del soggetto stesso;
b) i rifiuti vengano conferiti in impianti siti nell'ambito
della medesima Provincia;
c) faccia istanza per un conferimento occasionale non
superiore a due mesi causa attività di manutenzione
dei propri impianti.
3. Il contributo di cui al comma 1 è fissato
in lire 20 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti
nel caso in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione
o il suo concedente abbiano in corso di realizzazione
l'impianto di smaltimento di propria competenza previsto
dal piano regionale o provinciale di smaltimento dei
rifiuti, avendo già provveduto all'atto di consegna
dei lavori.
4. Il contributo di cui al comma 1 è fissato
in lire 30 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti
nel caso in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione
o il suo concedente abbiano già approvato il
progetto dell'impianto di smaltimento di propria competenza
previsto dal piano regionale o provinciale di smaltimento
dei rifiuti e il relativo piano finanziario.
5. Il contributo di cui al comma 1 è fissato
in lire 50 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti
in ogni altra ipotesi diversa da quelle di cui ai commi
2, 3 e 4.
6. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto
del 20% per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti nel
caso in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione
attivi nel proprio territorio servizi di raccolta differenziata
in quota percentuale media maggiore dell'8% rispetto
ai rifiuti prodotti.
Al termine di validità dell'autorizzazione il
soggetto richiedente deve dimostrare, tramite presentazione
di fatture di vendita o di cessione di prodotti destinati
ad un loro recupero, il raggiungimento di tale condizione.
In tal caso gli sarà accreditata la differenza
rispetto al maggiore contributo già versato.
Art.3.
1. Il contributo così come determinato dalla
convenzione di cui al comma 5 dell'art.14 della L.R.
12 gennaio 1995 n.4 è versato bimestralmente
alla Regione Toscana entro il mese successivo alla
scadenza del bimestre di riferimento.
2. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità
di mora:
a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.
3. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla
scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti
ai sensi del comma 2 l'autorizzazione al conferimento
dei rifiuti decade.
4. L'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade
egualmente ove il soggetto conferente effettui tre
pagamenti bimestrali di importo inferiore ai quantitativi
effettivamente conferiti negli impianti quali risultano
dalla documentazione dei gestori degli impianti di
smaltimento.
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