[Note's] REGOLAMENTO REGIONE TOSCANA 22 MARZO 1995, N.8

(B.U.R.T. 31-3-95)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ E PROCEDURE ATTE A DETERMINARE IL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.14 DELLA L.R. 12 GENNAIO 1995, N.4

Art.1.
1. I Comuni, i loro consorzi, o altre forme associative di Enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n.142, i soggetti pubblici e privati concessionari degli impianti e servizi di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art.4 della L.R. 12 gennaio 1995 n.4 che intendono conferire rifiuti negli impianti di cui al combinato disposto dei commi 1 e 4 della L.R. 12 gennaio 1995 n.4, presentano istanza all'Amministrazione regionale.
2. Nella istanza di cui al comma 1 sono indicati:
a) l'impianto di conferimento;
b) il periodo per il quale si richiede l'autorizzazione;
c) il quantitativo massimo mensile di rifiuti che si intende conferire;
d) il flusso giornaliero medio di conferimento;
e) la certificazione degli avvenuti pagamenti previsti dalla eventuale autorizzazione regionale immediatamente precedente.
3. Alla istanza è allegata la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza delle condizioni per la determinazione del contributo ai sensi dell'art.2.

Art.2.
1. L'importo del contributo da corrispondere alla Regione per il conferimento dei rifiuti negli impianti di cui al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art.14 della L.R. 12.1.1995 n.4 è determinato sulla base dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 è fissato in lire 5 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti nel caso in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione o il suo concedente:
a) abbia realizzato e collaudato l'impianto di smaltimento di propria competenza previsto dal piano regionale o provinciale di smaltimento dei rifiuti, e l'impianto non sia attivato per ragioni indipendenti dalla volontà del soggetto stesso;
b) i rifiuti vengano conferiti in impianti siti nell'ambito della medesima Provincia;
c) faccia istanza per un conferimento occasionale non superiore a due mesi causa attività di manutenzione dei propri impianti.
3. Il contributo di cui al comma 1 è fissato in lire 20 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti nel caso in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione o il suo concedente abbiano in corso di realizzazione l'impianto di smaltimento di propria competenza previsto dal piano regionale o provinciale di smaltimento dei rifiuti, avendo già provveduto all'atto di consegna dei lavori.
4. Il contributo di cui al comma 1 è fissato in lire 30 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti nel caso in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione o il suo concedente abbiano già approvato il progetto dell'impianto di smaltimento di propria competenza previsto dal piano regionale o provinciale di smaltimento dei rifiuti e il relativo piano finanziario.
5. Il contributo di cui al comma 1 è fissato in lire 50 per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti in ogni altra ipotesi diversa da quelle di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Il contributo di cui al comma 1 è ridotto del 20% per ogni chilogrammo di rifiuti conferiti nel caso in cui il soggetto richiedente l'autorizzazione attivi nel proprio territorio servizi di raccolta differenziata in quota percentuale media maggiore dell'8% rispetto ai rifiuti prodotti.
Al termine di validità dell'autorizzazione il soggetto richiedente deve dimostrare, tramite presentazione di fatture di vendita o di cessione di prodotti destinati ad un loro recupero, il raggiungimento di tale condizione. In tal caso gli sarà accreditata la differenza rispetto al maggiore contributo già versato.

Art.3.
1. Il contributo così come determinato dalla convenzione di cui al comma 5 dell'art.14 della L.R. 12 gennaio 1995 n.4 è versato bimestralmente alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento.
2. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di mora:
a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.
3. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 2 l'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade.
4. L'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.




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