[Note's] CIRCOLARE DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DEL TERRITORIO, DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE N.1/96

(B.U.R.T. 28-2-1996, n.13)

L.R. 16-1-1995, N.5. "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" ARTICOLO 22 - FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA.

Premessa
L'art.22 della legge regionale 16-1-1995 n.5, pubblicata sul B.U.R.T. del 20-1-1995, attribuisce ai Presidenti delle Giunte Provinciali le funzioni di competenza del Presidente della Giunta Regionale relative al Capo primo della legge 28-2-1985 n.47, avente ad oggetto "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali".
La presente circolare è rivolta a fornire indicazioni su determinati aspetti procedurali e a definire opportuni elementi per lo svolgimento delle funzioni di controllo in materia urbanistico-edilizia attribuite alle Province con tale legge regionale.
Ciò in relazione a specifiche esigenze emerse con il trasferimento di dette funzioni ed in attesa della definizione di una più completa e generale direttiva regionale che fornisca indirizzi per una interpretazione omogenea ed uniforme della disciplina in materia di abusivismo edilizio.

Comma 1o
"Le funzioni di competenza del presidente della Giunta regionale ai sensi del capo primo della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni, sono attribuite ai presidenti delle Giunte provinciali."

Sono trasferite ai Presidenti delle Giunte provinciali le funzioni di esercizio del potere sostitutivo nei confronti del Sindaco (con le necessarie funzioni di controllo e di gestione) che 1a legge attribuisce al Presidente della Giunta regionale in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
L'eventuale esercizio del potere sostitutivo è previsto esclusivamente per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità della medesima o con variazioni essenziali (art.7 L.47/85), per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità di essa (art.9 L.47/85), per lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio (art.18 L.47/85).
In merito a quanto previsto dall'art.5 della L.47/85 in caso di opere abusive eseguite da amministrazioni statali, si precisa che il trasferimento di competenze non ricomprende le funzioni attribuite al Presidente della Giunta Regionale relative all'intesa con il Ministro dei lavori Pubblici finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza di quest'ultimo. Tali funzioni sono strettamente connesse con l'art.81 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977 n.616 e rivolte esclusivamente ad ottenere l'intesa Stato-Regione, intesa che non è delegata alle Province.
Dalla data del 4 agosto 1995 le comunicazioni di accertamento di presunte violazioni urbanistico-edilizie, nonché tutti i successivi provvedimenti adottati in conseguenza, sono inviate ai Presidenti delle province competenti per territorio. Di ciò è stata data comunicazione, con lettera del Dipartimento Urbanistica inviata in data 26-6-1995, ai Sindaci, ai Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni della Toscana, al Comandante della Legione Carabinieri della Toscana, al Comandante del Corpo Forestale dello Stato, ai Comandanti delle Capitanerie di Porto e ai Presidenti degli Enti dei Parchi della Toscana.
Per agevolare la gestione del controllo da parte delle Province si rende necessario che in ogni accertamento di presunta violazione urbanistico-edilizia venga individuata chiaramente la tipologia dell'abuso edilizio.
A tale proposito può essere rinnovata alle Amministrazioni Comunali la richiesta, già avanzata da questa Regione nel 1993, della compilazione di una scheda riassuntiva come da scheda ALLEGATO 1.
Ai sensi dell'art.4 della legge 47/85 è prevista la comunicazione da parte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria dei rapporti relativi a tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia rilevati, compresi pertanto quelli per i quali non è previsto l'eventuale potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta provinciale. Per questi ultimi si ritiene quindi che le Province possano procedere alla immediata archiviazione delle relative comunicazioni non essendo necessaria alcuna funzione di controllo.
Quanto sopra anche in relazione a quanto espressamente precisato dal 2o comma dell'art.22 della L.R.5/95 che prevede la comunicazione dei provvedimenti assunti in relazione agli abusi relativi agli artt. 7, 9 e 18 della legge 47/85.
Per maggior chiarimento si ritiene utile far riferimento allo schema riportato nell'ALLEGATO 2.

Comma 2o
"Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 7, ottavo comma, all'articolo 9, quinto comma, all'articolo 18, ottavo comma, della suddetta legge, il Sindaco è tenuto a dare immediata comunicazione al presidente della Giunta provinciale dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in riferimento al singoli rapporti di polizia giudiziaria."

La legge regionale stabilisce espressamente, colmando una lacuna della legge 47/85, che il Sindaco debba comunicare i provvedimenti adottati in merito ai singoli abusi rilevati dagli organi di polizia giudiziaria, indipendentemente dalla trasmissione dell'elenco mensile redatto e pubblicato dal Segretario comunale.
Per provvedimenti cautelari sono da intendersi le ordinanze di sospensione dei lavori.
Si ritiene opportuno che debbano essere comunicate ai Presidenti delle province i casi in cui vengano avanzate richieste di sanatoria.
I provvedimenti definitivi sono:
- l'archiviazione conseguente all'accertamento della non sussistenza dell'abuso;
- l'ingiunzione alla demolizione o al ripristino;
- la concessione in sanatoria.
Una volta avuta comunicazione del provvedimento definitivo termina la fase del procedimento nella quale è previsto il potere sostitutivo della Provincia.
Occorre precisare che la Provincia non ha competenza, né responsabilità, nella fase di esecuzione successiva all'emissione dei provvedimenti definitivi.

Commi3o e 4o
"In caso di accertata inerzia del Sindaco, il Presidente della Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere nel termine di quindici giorni.
Decorso il termine di cui al terzo comma senza che il Sindaco abbia comunicato le determinazioni assunte, il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi trenta giorni, emette i provvedimenti previsti dalla legge, incaricando il Sindaco della loro esecuzione e dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria."

Per accertare l'eventuale inerzia del Sindaco su un determinato rapporto di polizia giudiziaria si ritiene necessario, una volta trascorso il termine per l'adozione dei provvedimenti definitivi, procedere, come prima attivazione da parte della Provincia, alla richiesta di notizie al Sindaco stesso fissando un termine per la risposta.
Nel caso di mancato riscontro può seguire un eventuale sollecito a fornire immediate notizie.
In assenza di risposta al sollecito effettuato occorre procedere alla diffida al Sindaco intimandogli l'adozione del provvedimento entro un termine prestabilito.
In caso di ulteriore inerzia il Presidente della giunta Provinciale emetterà il provvedimento dovuto in sostituzione del Sindaco stesso, incaricandolo dell'esecuzione e inviando contestuale comunicazione in merito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi art.7, comma 8o, legge 47/85.
Per quanto riguarda i termini fissati per l'attivazione da parte della Provincia si precisa:
In base alla costante giurisprudenza ormai consolidata, nessun termine è da ritenersi perentorio quando non è espressamente indicato come tale dalla legge. Nel caso dell'art.22 della L.R.5/95, così come nella legge 47/85, i termini previsti per l'eventuale attivazione del potere sostituivo sono pertanto da ritenere termini ordinatori.
Per tale motivo, nell'ipotesi di mancato rispetto di detti termini, il Sindaco ed il Presidente della Giunta provinciale non incorrono immediatamente in omissione o ritardo di atti d'ufficio ai sensi del Codice Penale, finché non vi è la successiva specifica messa in mora o diffida da parte di un qualsiasi soggetto (vedi circolare del Ministro per la Funzione Pubblica del 4 dicembre 1990 n.58245/7.464, pubblicata sulla G.U. serie generale n.290 del 13-12-1990).

Comma 5o
"Le province trasmettono alla Regione, entro i mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, un analitico resoconto semestrale dei rapporti pervenuti, dei provvedimenti adottati delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo."

Il resoconto semestrale da trasmettere alla Regione è richiesto per poter utilizzare ed elaborare i dati complessivi sull'abusivismo al fine dell'eventuale formulazione di indirizzi e/o istruzioni tecniche rivolte al possibile superamento, anche attraverso l'integrazione o la revisione dei regolamenti edilizi, di particolari situazioni di abusivismo diffuso.
Tale resoconto può consistere, in questa prima fase di applicazione della legge e per le Province che utilizzano la procedura informatizzata, nell'invio tramite dischetti dei dati registrati semestralmente sull'archivio memorizzato.
Per chi non utilizza la procedura fornita dalla Regione i dati possono essere trasmessi sotto forma di file ASCII.

Comma 6o
"Le disposizioni del presente articolo si applicano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Le disposizioni dell'art.22 della legge regionale sono applicate dal 4 agosto 1995, essendo la legge stessa entrata in vigore il 4 febbraio 1995.
Considerata la non perentorietà dei termini, come sopra evidenziato, le Province devono attivarsi, senza che possa essere addebitata loro alcuna responsabilità, anche sugli accertamenti di presunta violazione urbanistico-edilizia che alla Regione risultavano non ancora definiti al momento del trasferimento delle funzioni alle Province medesime.
Tali rapporti sono stati inviati dalla Regione alle Province essendo venuta meno per gli stessi la competenza per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo.
In caso di segnalazioni od esposti da parte di associazioni, Enti, privati cittadini, ecc. relativi a presunti abusi edilizi la Provincia dovrà attivarsi segnalando al Sindaco del Comune interessato, al quale compete la vigilanza urbanistico-edilizia ex art.4 legge 47/85, la necessità di effettuare i dovuti accertamenti.

ALLEGATO 1
Si omette.

ALLEGATO 2
Si omette.




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