(B.U.R.T. 28-2-1996, n.13)
L.R. 16-1-1995, N.5. "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" ARTICOLO 22 - FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA.
Premessa
L'art.22 della legge regionale 16-1-1995 n.5, pubblicata
sul B.U.R.T. del 20-1-1995, attribuisce ai Presidenti
delle Giunte Provinciali le funzioni di competenza
del Presidente della Giunta Regionale relative al Capo
primo della legge 28-2-1985 n.47, avente ad oggetto
"Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali".
La presente circolare è rivolta a fornire indicazioni
su determinati aspetti procedurali e a definire opportuni
elementi per lo svolgimento delle funzioni di controllo
in materia urbanistico-edilizia attribuite alle Province
con tale legge regionale.
Ciò in relazione a specifiche esigenze emerse
con il trasferimento di dette funzioni ed in attesa
della definizione di una più completa e generale
direttiva regionale che fornisca indirizzi per una
interpretazione omogenea ed uniforme della disciplina
in materia di abusivismo edilizio.
Comma 1o
"Le funzioni di competenza del presidente della
Giunta regionale ai sensi del capo primo della legge
28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni,
sono attribuite ai presidenti delle Giunte provinciali."
Sono trasferite ai Presidenti delle Giunte provinciali
le funzioni di esercizio del potere sostitutivo nei
confronti del Sindaco (con le necessarie funzioni di
controllo e di gestione) che 1a legge attribuisce al
Presidente della Giunta regionale in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia.
L'eventuale esercizio del potere sostitutivo è
previsto esclusivamente per le opere eseguite in assenza
di concessione, in totale difformità della medesima
o con variazioni essenziali (art.7 L.47/85), per gli
interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in
assenza di concessione o in totale difformità
di essa (art.9 L.47/85), per lottizzazione abusiva
di terreni a scopo edificatorio (art.18 L.47/85).
In merito a quanto previsto dall'art.5 della L.47/85
in caso di opere abusive eseguite da amministrazioni
statali, si precisa che il trasferimento di competenze
non ricomprende le funzioni attribuite al Presidente
della Giunta Regionale relative all'intesa con il Ministro
dei lavori Pubblici finalizzata all'adozione dei provvedimenti
di competenza di quest'ultimo. Tali funzioni sono strettamente
connesse con l'art.81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24-7-1977 n.616 e rivolte esclusivamente
ad ottenere l'intesa Stato-Regione, intesa che non
è delegata alle Province.
Dalla data del 4 agosto 1995 le comunicazioni di accertamento
di presunte violazioni urbanistico-edilizie, nonché
tutti i successivi provvedimenti adottati in conseguenza,
sono inviate ai Presidenti delle province competenti
per territorio. Di ciò è stata data comunicazione,
con lettera del Dipartimento Urbanistica inviata in
data 26-6-1995, ai Sindaci, ai Comandanti della Polizia
Municipale dei Comuni della Toscana, al Comandante
della Legione Carabinieri della Toscana, al Comandante
del Corpo Forestale dello Stato, ai Comandanti delle
Capitanerie di Porto e ai Presidenti degli Enti dei
Parchi della Toscana.
Per agevolare la gestione del controllo da parte delle
Province si rende necessario che in ogni accertamento
di presunta violazione urbanistico-edilizia venga individuata
chiaramente la tipologia dell'abuso edilizio.
A tale proposito può essere rinnovata alle Amministrazioni
Comunali la richiesta, già avanzata da questa
Regione nel 1993, della compilazione di una scheda
riassuntiva come da scheda ALLEGATO 1.
Ai sensi dell'art.4 della legge 47/85 è prevista
la comunicazione da parte degli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria dei rapporti relativi a tutti
i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia
rilevati, compresi pertanto quelli per i quali non
è previsto l'eventuale potere sostitutivo da
parte del Presidente della Giunta provinciale. Per
questi ultimi si ritiene quindi che le Province possano
procedere alla immediata archiviazione delle relative
comunicazioni non essendo necessaria alcuna funzione
di controllo.
Quanto sopra anche in relazione a quanto espressamente
precisato dal 2o comma dell'art.22 della L.R.5/95 che
prevede la comunicazione dei provvedimenti assunti
in relazione agli abusi relativi agli artt. 7, 9 e
18 della legge 47/85.
Per maggior chiarimento si ritiene utile far riferimento
allo schema riportato nell'ALLEGATO 2.
Comma 2o
"Ai fini dell'eventuale esercizio del potere sostitutivo
di cui all'articolo 7, ottavo comma, all'articolo 9,
quinto comma, all'articolo 18, ottavo comma, della
suddetta legge, il Sindaco è tenuto a dare immediata
comunicazione al presidente della Giunta provinciale
dei provvedimenti cautelari e definitivi assunti in
riferimento al singoli rapporti di polizia giudiziaria."
La legge regionale stabilisce espressamente, colmando
una lacuna della legge 47/85, che il Sindaco debba
comunicare i provvedimenti adottati in merito ai singoli
abusi rilevati dagli organi di polizia giudiziaria,
indipendentemente dalla trasmissione dell'elenco mensile
redatto e pubblicato dal Segretario comunale.
Per provvedimenti cautelari sono da intendersi le ordinanze
di sospensione dei lavori.
Si ritiene opportuno che debbano essere comunicate ai
Presidenti delle province i casi in cui vengano avanzate
richieste di sanatoria.
I provvedimenti definitivi sono:
- l'archiviazione conseguente all'accertamento della
non sussistenza dell'abuso;
- l'ingiunzione alla demolizione o al ripristino;
- la concessione in sanatoria.
Una volta avuta comunicazione del provvedimento definitivo
termina la fase del procedimento nella quale è
previsto il potere sostitutivo della Provincia.
Occorre precisare che la Provincia non ha competenza,
né responsabilità, nella fase di esecuzione
successiva all'emissione dei provvedimenti definitivi.
Commi3o e 4o
"In caso di accertata inerzia del Sindaco, il Presidente
della Giunta provinciale diffida lo stesso a provvedere
nel termine di quindici giorni.
Decorso il termine di cui al terzo comma senza che il
Sindaco abbia comunicato le determinazioni assunte,
il Presidente della Giunta provinciale, nei successivi
trenta giorni, emette i provvedimenti previsti dalla
legge, incaricando il Sindaco della loro esecuzione
e dandone contestuale comunicazione all'autorità
giudiziaria."
Per accertare l'eventuale inerzia del Sindaco su un
determinato rapporto di polizia giudiziaria si ritiene
necessario, una volta trascorso il termine per l'adozione
dei provvedimenti definitivi, procedere, come prima
attivazione da parte della Provincia, alla richiesta
di notizie al Sindaco stesso fissando un termine per
la risposta.
Nel caso di mancato riscontro può seguire un
eventuale sollecito a fornire immediate notizie.
In assenza di risposta al sollecito effettuato occorre
procedere alla diffida al Sindaco intimandogli l'adozione
del provvedimento entro un termine prestabilito.
In caso di ulteriore inerzia il Presidente della giunta
Provinciale emetterà il provvedimento dovuto
in sostituzione del Sindaco stesso, incaricandolo dell'esecuzione
e inviando contestuale comunicazione in merito alla
competente Autorità Giudiziaria ai sensi art.7,
comma 8o, legge 47/85.
Per quanto riguarda i termini fissati per l'attivazione
da parte della Provincia si precisa:
In base alla costante giurisprudenza ormai consolidata,
nessun termine è da ritenersi perentorio quando
non è espressamente indicato come tale dalla
legge. Nel caso dell'art.22 della L.R.5/95, così
come nella legge 47/85, i termini previsti per l'eventuale
attivazione del potere sostituivo sono pertanto da
ritenere termini ordinatori.
Per tale motivo, nell'ipotesi di mancato rispetto di
detti termini, il Sindaco ed il Presidente della Giunta
provinciale non incorrono immediatamente in omissione
o ritardo di atti d'ufficio ai sensi del Codice Penale,
finché non vi è la successiva specifica
messa in mora o diffida da parte di un qualsiasi soggetto
(vedi circolare del Ministro per la Funzione Pubblica
del 4 dicembre 1990 n.58245/7.464, pubblicata sulla
G.U. serie generale n.290 del 13-12-1990).
Comma 5o
"Le province trasmettono alla Regione, entro i
mesi di gennaio e di luglio di ogni anno, un analitico
resoconto semestrale dei rapporti pervenuti, dei provvedimenti
adottati delle attività svolte nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo."
Il resoconto semestrale da trasmettere alla Regione
è richiesto per poter utilizzare ed elaborare
i dati complessivi sull'abusivismo al fine dell'eventuale
formulazione di indirizzi e/o istruzioni tecniche rivolte
al possibile superamento, anche attraverso l'integrazione
o la revisione dei regolamenti edilizi, di particolari
situazioni di abusivismo diffuso.
Tale resoconto può consistere, in questa prima
fase di applicazione della legge e per le Province
che utilizzano la procedura informatizzata, nell'invio
tramite dischetti dei dati registrati semestralmente
sull'archivio memorizzato.
Per chi non utilizza la procedura fornita dalla Regione
i dati possono essere trasmessi sotto forma di file
ASCII.
Comma 6o
"Le disposizioni del presente articolo si applicano
decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge".
Le disposizioni dell'art.22 della legge regionale sono
applicate dal 4 agosto 1995, essendo la legge stessa
entrata in vigore il 4 febbraio 1995.
Considerata la non perentorietà dei termini,
come sopra evidenziato, le Province devono attivarsi,
senza che possa essere addebitata loro alcuna responsabilità,
anche sugli accertamenti di presunta violazione urbanistico-edilizia
che alla Regione risultavano non ancora definiti al
momento del trasferimento delle funzioni alle Province
medesime.
Tali rapporti sono stati inviati dalla Regione alle
Province essendo venuta meno per gli stessi la competenza
per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo.
In caso di segnalazioni od esposti da parte di associazioni,
Enti, privati cittadini, ecc. relativi a presunti abusi
edilizi la Provincia dovrà attivarsi segnalando
al Sindaco del Comune interessato, al quale compete
la vigilanza urbanistico-edilizia ex art.4 legge 47/85,
la necessità di effettuare i dovuti accertamenti.
ALLEGATO 1
Si omette.
ALLEGATO 2
Si omette.
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