(B.U.R.T. 20-6-1996, n.57)
L.R. 16.1.95 N.5 CIRCOLARE - "NORMATIVA TRANSITORIA PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE IN ASSENZA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO".
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 16-1-1995 n.5;
Visto che l'art.39 comma terzo di detta legge regionale
prevede la possibilità che i Comuni provvedano
all'approvazione del Piano Strutturale, del Regolamento
Urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato
di Intervento, prima che siano approvati i Piani Territoriali
di Coordinamento delle Province, attraverso la conclusione
di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'art.36;
Considerato: che numerosi Comuni tra quelli obbligati
a dotarsi di Piano Strutturale entro il termine del
31-12-98 di cui al primo comma dello stesso art.39,
hanno già avviato o stanno avviando il procedimento
per la formazione del Piano Strutturale tramite l'accordo
di pianificazione, attivando un proficuo rapporto di
collaborazione con le strutture tecniche della Regione
e delle Province secondo le finalità dell'art.3
della stessa L.R.5/95;
che le disposizioni della L.R.5/95 sono profondamente
innovative, sia per quanto riguarda la definizione
dello strumento del Piano Strutturale, sia per quanto
riguarda il particolare procedimento dell'accordo di
pianificazione e che pertanto si rende opportuno illustrare
particolareggiatamente le disposizioni della Legge
Regionale, fornendo così ai Comuni indicazioni
atte a favorire l'omogeneità dei criteri metodologici
e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Ritenuto a tal fine di dover approvare una specifica
circolare delle diverse disposizioni della L.R.5/95
che devono essere tenute presenti per la formazione
del Piano Strutturale in assenza del P.T.C., da pubblicare
sul B.U.R.T.;
Visto il testo della circolare "Normativa transitoria
per la formazione del Piano Strutturale in assenza
del Piano Territoriale di Coordinamento" predisposta
dal Servizio "Valutazione delle Politiche Territoriali"
in collaborazione con il Servizio "Pianificazione
Territoriale";
Sentito il Comitato Tecnico della Programmazione;
A voti unanimi
DECIDE
1. di approvare la circolare "Normativa transitoria
per la formazione del Piano Strutturale in assenza
del Piano Territoriale di Coordinamento" che si
allega quale parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il presente atto debba essere pubblicato
sul B.U.R.T.
Allegato
LEGGE REGIONALE 16-1-1995, N.5
NORMATIVA TRANSITORIA PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE IN ASSENZA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO.
1. PREMESSA
Il Piano Regolatore Generale è composto, secondo
la nuova definizione introdotta dall'art.23 della L.R.5/95
dal Piano Strutturale, dal Regolamento Urbanistico
e, eventualmente, dal Programma Integrato di Intervento.
La stessa L.R.5/95, con il terzo comma dell'art.39,
prevede la possibilità che i Comuni provvedano
alla approvazione del Piano strutturale, del Regolamento
urbanistico e del Programma integrato di intervento,
prima che siano approvati i Piani territoriali di coordinamento
delle province o gli atti di cui al secondo e quarto
comma dell'art.38 (N.d.r.: Si ricorda che il P.T.C.
può essere approvato anche per atti successivi
riguardanti singole porzioni del territorio provinciale
in cui devono essere però affrontate tutte le
problematiche del P.T.C., mentre non sarà possibile
affrontare solo problematiche di settore (cfr. Circolare
illustrativa del Titolo III della L.R.5/95, approvata
con Decisione G.R. 19-6-95 n.7, a proposito del comma
secondo art.38)).
Si tratta di una norma transitoria che prevede, per
l'approvazione degli atti comunali, il ricorso al procedimento
dell'accordo di pianificazione previsto dall'art.36,
che individua una procedura sostitutiva delle procedure
ordinarie per la formazione del P.S., del R.U. ed eventualmente
del Programma integrato di intervento previste dagli
articoli 25, 28 e 30.
Per la formazione del Piano Strutturale costituiscono
comunque riferimento da applicarsi quelle disposizioni
dell'art.25 che specificano il contenuto di elementi
procedurali che vanno ugualmente garantiti anche all'interno
della procedura sostitutiva dell'accordo di pianificazione
ed in particolare le disposizioni relative all'avvio
del procedimento di formazione del Piano Strutturale
e alla consultazione sul suo progetto.
La Circolare illustrativa del Titolo III, norme transitorie,
della L.R.5/95, approvata con decisione della G.R.
n.7 del 19-6-95 (circolare pubblicata sul B.U. n.44
del 5-7-1995), fornisce già, per l'applicazione
del terzo comma dell'art.39, alcuni primi sintetici
elementi di riferimento che oggi possono essere arricchiti
e dettagliati, anche in base all'esperienza maturata
nel primo periodo di applicazione della legge.
Le presenti note illustrative non sviluppano gli argomenti
del R.U., e del P.I.I. salvo che per quanto riguarda
il cenno sul rapporto procedurale tra P.S. e R.U.,
nel caso particolare dell'accordo di pianificazione,
riportati alla sez. 10.
2. L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
L'accordo di pianificazione è uno strumento fondamentale
per il corretto funzionamento dell'attività
di programmazione e pianificazione del territorio che
la legge 5/95 articola nelle autonome competenze della
Regione, delle Province e dei Comuni. Esso è
stato introdotto nella legge con una duplice funzione:
1. la prima funzione è quella di stabilire la
possibilità di attivare a ritroso il percorso
della pianificazione territoriale, garantendo al Comune
la possibilità di proporre, e concordare, la
definizione o la modificazione di atti regionali e
provinciali (P.I.T. e P.T.C.) che risultino in contrasto
con le ipotesi di pianificazione che esso intende perseguire;
in assenza di questo strumento il Comune dovrebbe sottostare
ai tempi ed all'iniziativa degli altri Enti per trovare
una sede procedurale nella quale prospettare le proprie
sopravvenute o mutate esigenze o limitarsi a concorrere
ad una migliore definizione degli atti di livello territoriale
più ampio; in concreto l'accordo di pianificazione
è lo strumento che rende effettiva la scelta
di fondo della L.R.5/95 di superare la pianificazione
gerarchica;
2. la seconda funzione è rispondere alla necessità
di accelerare le procedure ove siano necessarie modifiche
contestuali di atti di pianificazione di competenza
di Enti diversi, pur garantendo il rispetto sostanziale
dei contenuti della legge 5/95. Lo snellimento non
è ottenuto a danno della qualità e della
partecipazione, ma gestendo in sincronismo i tempi
dei diversi Enti.
L'utilizzazione in via transitoria di questo strumento
innovativo, prevista dall'art.39 per l'approvazione
dei P.S. comunali in assenza di P.T.C., richiede una
lettura organica di vari articoli della legge al fine
di evidenziare un percorso procedurale univoco e rende
necessarie alcune indicazioni di tipo meramente organizzativo
per evitare incertezze e conseguenti ritardi.
E' interessante evidenziare che a regime, e cioè
vigente il P.T.C. provinciale, la procedura e le indicazioni
discusse in questa circolare saranno quelle da seguire
nel caso che il Comune, definiti i lineamenti del progetto
di P.S., o di una sua variante, rilevasse una situazione
di non conformità con atti di pianificazione
di competenza di altri Enti e intendesse verificare
la possibilità di giungere ad una loro modificazione.
3. FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE IN ASSENZA DEL P.T.C.
- SCHEMA PROCEDURALE
Schematicamente i passaggi procedurali per la formazione,
adozione ed approvazione del P.S. che discendono dagli
artt. 39 e 36 della L.R.5/95, ed ai quali si farà
riferimento in seguito per precisazioni e commenti,
sono i seguenti:
- Il Comune avvia il procedimento di formazione del
P.S. con uno specifico atto (art.3 secondo comma) ed
invia la deliberazione alla Giunta regionale ed a quella
provinciale. Il Comune provvede contestualmente alla
nomina del Garante per l'informazione (art.36 sesto
comma ed art.18);
- ricevuti i contributi regionali e provinciali o comunque
decorsi 60 giorni (art.3 secondo comma) il Comune inizia
l'elaborazione del progetto di P.S.;
- il Comune elabora il progetto di P.S.. E' opportuno
che in questa fase il Comune provveda al deposito presso
l'Ufficio del Genio Civile degli elaborati relativi
alle indagini e classificazioni geologiche in analogia
con quanto previsto dall'art.32 comma sesto;
- il Sindaco convoca la Conferenza per verificare la
possibilità di concludere l'accordo di pianificazione
(art.39 terzo comma, art.36 secondo comma); alla Conferenza
devono partecipare Regione e Provincia;
- raggiunto il consenso unanime delle amministrazioni
interessate espresso in sede di Conferenza, viene sottoscritto
dalle stesse l'accordo di pianificazione relativo al
progetto di P.S. (art.36 terzo comma);
- l'accordo di pianificazione concluso e sottoscritto
viene depositato presso la sede degli Enti interessati;
del deposito viene dato avviso tramite il BURT e almeno
tre quotidiani (art.36 sesto comma);
- decorrono 30 giorni di deposito ed i 30 giorni successivi
per la presentazione delle osservazioni (art.36 sesto
comma);
- il Sindaco convoca nuovamente la Conferenza per il
riesame dell'accordo alla luce delle eventuali osservazioni
presentate (art.36 sesto comma);
- le amministrazioni interessate confermano l'accordo
di pianificazione o pervengono ed un nuovo accordo
(art.36 sesto comma);
- l'accordo di pianificazione è trasmesso ai
Consigli degli Enti competenti per la ratifica che
deve intervenire entro 40 giorni a pena di decadenza
(art.36 quarto comma);
- l'accordo, conformemente ratificato dai Consigli,
è approvato con decreto del Presidente della
Regione (art.36 quarto comma);
- il Decreto del Presidente viene pubblicato sul BURT
(art.36 quarto comma);
- l'accordo di pianificazione, e quindi il P.S., acquistano
efficacia dalla data di pubblicazione; dalla stessa
data cessa nel Comune l'applicabilità di tutte
le norme transitorie di cui agli articoli 39 e 40 (art.36
quarto comma).
4. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La procedura per la formazione del Piano Strutturale
mediante l'accordo di pianificazione è promossa
dal Sindaco che deve comunque provvedere agli adempimenti
indicati dal secondo comma dell'art.3.
Ai fini del rispetto di quanto previsto dal terzo comma
dell'art.36, l'atto comunale di avvio del procedimento
deve avere i contenuti del 1o comma dell'art.25. Pertanto
al fine di consentire agli altri soggetti che partecipano
all'accordo di fornire al Comune un efficace apporto
conoscitivo è opportuno che l'atto del Sindaco
sia supportato da una deliberazione programmatica che
indica gli obiettivi da perseguire, anche in relazione
alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello
strumento urbanistico comunale vigente, nonché
il quadro conoscitivo e le ulteriori ricerche da svolgere.
Pur non essendo specificato dalla norma, la competenza
ad emettere tale deliberazione appartiene alla Giunta
Comunale, quale organo di impulso e di proposta ai
sensi dell'art.35 della L.142/90.
A questo scopo il Sindaco trasmette la deliberazione
programmatica e avvia il procedimento consentendo anche,
secondo le finalità dell'art.3, primo comma,
alle strutture tecniche della Regione e degli Enti
locali per il governo del territorio, di operare in
un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia
ai fini di migliorare la qualità tecnica degli
atti e di favorire l'omogeneità dei criteri
metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Contestualmente all'avvio del procedimento il Sindaco
provvede, come previsto dall'art.36 comma sesto, alla
nomina del garante per l'informazione.
Gli obiettivi, le verifiche sullo stato di attuazione
e il quadro conoscitivo devono essere esposti secondo
strette relazioni di interdipendenza fra loro e illustrati
in modo sintetico, puntuale e non generico, al fine
di fornire alla Regione e alla Provincia gli elementi
necessari per l'attuazione del secondo comma dell'art.3.
In particolare l'atto relativo all'avvio del procedimento
deve contenere:
1. la ricognizione sullo stato di attuazione dello strumento
urbanistico vigente, riferita alle previsioni insediative
e alle dotazioni di standard, dei servizi e delle infrastrutture
e contenente il raffronto quantitativo tra le dotazioni
di piano e le dotazioni effettivamente realizzate;
2. la definizione degli obiettivi da perseguire con
il Piano Strutturale, con particolare riferimento alle
modifiche significative di orientamento derivanti da
scelte in relazione ai mutati assetti socio-economici
e territoriali;
3. elementi circa i criteri e gli indirizzi che il Comune
intende assumere per conseguire gli obiettivi in coerenza
con le finalità generali definite dall'art.5
ed in relazione alle risorse del territorio;
4. la descrizione degli elementi di conoscenza già
in possesso del Comune e l'elenco delle ulteriori ricerche
da svolgere, costituenti nel loro insieme il quadro
di riferimento da individuare in stretto rapporto di
funzionalità per la definizione finale degli
obiettivi e dei criteri di cui ai precedenti punti
2 e 3;
5. la sintetica illustrazione delle problematiche di
interesse o competenza provinciale o regionale che
si presumano debbano essere affrontate, con lo scopo
di indirizzare il contributo della Regione e della
Provincia (N.d.r.: Sul contenuto del P.S. in relazione
alle problematiche di interesse o competenza regionale
e provinciale vedi la successiva sez.6 relativa alla
fase progettuale di elaborazione del P.S.).
Ricevuto l'atto del Sindaco la Regione e la Provincia
dispongono di 60 giorni di tempo per trasmettere gli
elementi in loro possesso "idonei ad arricchire
il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai
fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione
urbanistica comunale e gli atti della programmazione
territoriale provinciale e regionale".
Resta comunque nella facoltà di ciascuno dei
soggetti partecipanti di convocare una Conferenza dei
servizi ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 per
definire il quadro conoscitivo entro il quale il Comune
si muoverà nella elaborazione del proprio Piano
Strutturale.
5. LA COLLABORAZIONE TRA LE STRUTTURE TECNICHE PER IL
GOVERNO DEL TERRITORIO
5.1. Le norme dell'art.3: i principi del comma primo
e il procedimento del comma secondo
Il secondo comma dell'art.3 definisce un procedimento
e stabilisce quindi il termine di tempo entro il quale
la Regione e la Provincia devono fornire gli elementi
informativi di base per consentire l'inizio delle elaborazioni
di carattere progettuale. Il primo comma dello stesso
articolo definisce invece un principio di carattere
generale che ha valore nei confronti di tutti i procedimenti
individuati dalla L.R.5/95, individuando l'uso del
metodo della collaborazione fra le strutture tecniche
quale modalità da applicarsi nell'attività
di programmazione e pianificazione territoriale che
vale per tutto il processo di formazione ed elaborazione
del Piano Strutturale (N.d.r.: Cfr. nota 4).
Poiché nel caso della formazione del Piano Strutturale
tramite l'accordo di pianificazione si procede alla
contestuale definizione di più atti di programmazione
e pianificazione territoriale attribuiti alla competenza
di amministrazioni diverse, l'avvio del procedimento
con le modalità del citato comma secondo dell'art.3
può risultare non adeguato alla complessità
della fase di elaborazione progettuale che deve precedere
la Conferenza, anche se tale norma, posta dalla legge
esclusivamente a garanzia del Comune promotore del
procedimento, è comunque efficace in quanto
definisce i tempi massimi entro i quali la Provincia
e la Regione devono rendere noti al Comune gli elementi
conoscitivi in loro possesso.
La collaborazione fra le strutture tecniche della Regione
e degli Enti locali deve essere garantita in qualunque
momento del processo di formazione degli atti a richiesta
di uno degli Enti nel caso in cui si ritenga che ricorrano
le condizioni per attivare fruttuosamente tale rapporto
che porta essenzialmente ad acquisire nuovi elementi
di conoscenza e a renderli patrimonio comune "ai
fini di migliorare la qualità tecnica degli
atti e favorire l'omogeneità dei criteri metodologici
e l'efficacia dell'azione amministrativa" (N.d.r.:
Cfr. anche l'art.19 della L.R. 19-7-95 n.77 concernente
il sistema delle Autonomie in Toscana).
E' evidente che il rapporto di stretta collaborazione
e sinergia definito dal primo comma è particolarmente
importante nel caso della formazione del Piano Strutturale
mediante l'accordo di pianificazione, poiché
i tre Enti concorrono a formare un unico atto nel quale
deve realizzarsi la coerenza dei contenuti in relazione
alle distinte competenze degli Enti stessi anche in
considerazione dell'attuale fase di prima applicazione
della nuova legge e in mancanza del P.T.C. e del P.I.T.
Nella fase di elaborazione progettuale, che inizia l'avvio
del procedimento e termina con la formale conclusione
della Conferenza di cui al comma secondo dell'art.36,
potrà eventualmente procedersi attraverso pre-conferenze
dei servizi a contenuto tecnico ai sensi dell'art.14
della legge 241/90 fra i soggetti partecipanti, atte
a definire i documenti e gli elaborati da sottoporre
alla Conferenza stessa. I soggetti partecipanti alle
pre-conferenze saranno comunque le strutture tecniche
delle amministrazioni che concorrono alla conclusione
dell'accordo di pianificazione, cioè del Comune,
della Provincia e della Regione, fermo restando che
ognuno dei tre Enti può valutare l'opportunità
di coinvolgere, durante la fase di elaborazione progettuale
e di formazione del Piano Strutturale e nei modi e
nelle forme che ritiene più opportuni, ma comunque
al di fuori del procedimento formale dell'accordo di
pianificazione, altre amministrazioni, Enti e organismi
dai quali si intenda acquisire notizie o pareri o con
i quali sia necessario definire intese.
5.2. Le indagini e le classificazioni geologiche
Il comma settimo dell'art.32 della L.R.5/95 (N.d.r.:
L'art.32 è stato modificato con L.R. 3-11-95
n.96) stabilisce la possibilità per il Comune,
per le finalità di cui all'art.3 primo comma,
di richiedere, ove lo ritenga opportuno, la collaborazione
del competente ufficio del Genio Civile.
A tal fine il Comune, contestualmente alla comunicazione
alla Provincia e alla Regione dell'avvio del procedimento,
può trasmettere all'Ufficio del Genio Civile
gli elementi conoscitivi già definiti e le indicazioni
circa le ulteriori indagini da svolgere.
L'Ufficio del Genio Civile sarà così messo
in condizioni di integrare, entro sessanta giorni,
la comunicazione con la quale la Regione, ai sensi
del comma secondo dell'art.3, fornisce gli elementi
in suo possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo,
ferma restando la possibilità di attivare anche
successivamente ai sensi del primo comma, la collaborazione
fra le strutture tecniche della Regione e del Comune,
finalizzata al miglioramento della qualità tecnica
degli atti. Tale collaborazione potrà svilupparsi
fino al momento della formale conclusione dell'accordo
di pianificazione.
E' da ritenersi che a corredo del Piano Strutturale
sia da produrre, oltre alle elaborazioni conoscitive
("elaborati di base") di cui alla sez. 3.5
della delibera di C.R. 12-02-85 n.94, la "carta
della pericolosità" di cui alla sez. 3.1,
fermo restando che la "carta della fattibilità"
di cui alla sez. 3.2 deve essere definita soltanto
in presenza di previsioni urbanistiche già localizzate
e deve pertanto essere allegata al Regolamento Urbanistico,
salvo che per quanto riguarda le eventuali particolari
previsioni localizzative di cui all'art.16, quarto
comma lett. c), d) ed e) e sesto comma.
Il Piano Strutturale sarà corredato quindi da
parziali carte della fattibilità solo nel caso
particolare in cui contenga tali prescrizioni localizzative
già definite.
6. IL GARANTE DELL'INFORMAZIONE
Contestualmente all'avvio del procedimento il Sindaco
provvede alla nomina del garante dell'informazione
sul procedimento che ha il compito di assicurare a
chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione
e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le
forme più idonee per favorire la partecipazione
dei cittadini singoli o associati.
La L.R.5/95 tende a dare attuazione alle disposizioni
del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29 stabilendo
che il Garante dell'informazione sia individuato nell'ambito
dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art.12
dello stesso Decreto.
Nel caso in cui il Comune non abbia ancora provveduto
all'istituzione di quest'ufficio, in via transitoria,
il Garante dell'informazione sarà comunque scelto
all'interno della struttura comunale individuando una
figura che per le sue caratteristiche corrisponda il
più possibile alle finalità e alle caratteristiche
definite dalla disposizione citata.
Il Garante opera in analogia con quanto previsto dall'art.18
e, ai sensi anche dell'art.25 comma terzo, si fa carico
di allargare la consultazione sul processo di formazione
del Piano Strutturale a cittadini ed associazioni.
Il Garante deve quindi, sin dall'avvio del procedimento,
assicurare l'informazione al pubblico, accertare che
il procedimento si svolga secondo le regole di massima
pubblicità e che l'informazione sia comprensibile
a tutti. In particolare deve:
- assicurare a chiunque, nelle varie fasi del procedimento,
la conoscenza tempestiva e la comprensibilità
delle scelte dell'amministrazione, rendendo consultabili
gli elementi conoscitivi che le supportano;
- adottare, in forma anche non rituale, iniziative idonee
a favorire al massimo la partecipazione dei cittadini
singoli o associati durante la formazione del Piano
Strutturale;
- trasmettere osservazioni e parere così raccolti
agli organi competenti ai fini dell'elaborazione del
progetto di Piano Strutturale.
L'attività del Garante non deve essere funzionale
all'interesse dell'amministrazione nè deve essere
confusa con la cura degli adempimenti formali relativi
alla pubblicazione, deposito e raccolta delle osservazioni.
Il suo ruolo è infatti più ampio e definibile,
sulla base del richiamo al Decreto Legislativo 29/93,
in relazione a principi di equidistanza, trasparenza
e oggettività e quindi di piena attuazione delle
finalità generali della legge 241/90, ma anche
in relazione all'esigenza di promuovere la consultazione
e la piena espressione degli indirizzi da parte della
comunità locale che, ai sensi del primo comma
art.24, devono integrare la definizione delle indicazioni
strategiche del Piano Strutturale.
7. LA FASE PROGETTUALE DEL COMUNE PER L'ELABORAZIONE
DEL PIANO STRUTTURALE - CENNO SUI CONTENUTI DEL PIANO
STRUTTURALE
Ricevuti i contributi della Regione e della Provincia
e comunque trascorsi i 60 giorni previsti dal secondo
comma dell'art.3, il Comune procede all'elaborazione
del Piano Strutturale. Si apre così la fase
di elaborazione progettuale che è ovviamente
estranea al procedimento formale, e durante la quale
può svilupparsi la collaborazione fra le strutture
tecniche per il governo del territorio di cui alla
successiva sez.9.
Nel corso dell'elaborazione del progetto di P.S. il
Comune valuta l'opportunità di coinvolgere eventualmente
altre amministrazioni, Enti o Organismi (ANAS, FS,
Soprintendenze etc.) per attivare rapporti di collaborazione
su aspetti specifici, fermo restando che tali Enti
non partecipano all'accordo di pianificazione.
I contenuti del P.S. sono quelli definiti dall'art.24.
In tale norma i commi primo e secondo fanno riferimento
ad una situazione a regime e pertanto riferiscono il
contenuto del P.S. esclusivamente al P.T.C. provinciale.
Nell'attuale fase transitoria il Piano Strutturale,
in mancanza del P.T.C. deve:
a) conformarsi agli atti del Q.R.C.T. di cui all'art.2
della L.R.74/84 (N.d.r.: Sull'attuale efficacia degli
atti del Q.R.C.T. vedi la citata circolare illustrativa
(Decisione G.R. n.7 del 19-6-95) a proposito dell'art.37),
ivi compresi quelli derivanti dagli atti di pianificazione
paesistica ed ambientale elaborati dalle province in
base alla L.R.52/82, ferma restando tuttavia la possibilità
di una loro modifica in sede di accordo, con il consenso
della Regione.
b) tenere conto:
- delle attività di coordinamento promosse dai
comuni in base all'art.8 della L.R.74/84
- dei contributi espressi dalla Regione e dalla Provincia
nella fase di avvio del procedimento di cui all'art.3
comma secondo, relativamente agli aspetti di interesse
regionale e provinciale come definiti, quali contenuti
del P.I.T. e del P.T.C., agli artt. 6 e 16 (vedi precedente
sez. 4.2);
- dei Piani regionali di settore.
LA CONFERENZA
Una volta predisposto il progetto del P.S. il Sindaco
convoca la Conferenza alla quale sottopone il progetto
stesso per verificare la possibilità di concludere
l'accordo di pianificazione.
La Conferenza è convocata tra i rappresentanti
legali del Comune, della Provincia e della Regione.
Nel corso della Conferenza il Comune, la Provincia e
la Regione, verificano per quanto di competenza, ai
sensi del terzo comma dell'art.36, "il rispetto
delle finalità" della L.R.5/95, nonché
"l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento
e la coerenza complessiva del sistema di programmazione
e pianificazione territoriale".
Qualora si raggiunga il consenso unanime delle Amministrazioni
interessate, la Conferenza si conclude con la sottoscrizione
dell'accordo di pianificazione il quale contiene in
allegato:
1. gli atti ed elaborati che costituiscono il Piano
Strutturale, conformi alle risultanze della Conferenza;
2. gli atti formali della Regione e della Provincia
con i quali tali Enti si esprimono sugli aspetti di
competenza con eventuali prescrizioni dettate al fine
di garantire la "coerenza complessiva del sistema
di programmazione e pianificazione territoriale";
3. ogni eventuale altro documento necessario a definire
i contenuti dell'accordo.
Per evitare che la Conferenza si prolunghi oltre i tempi
strettamente necessari è opportuno che il Comune
provveda a fornire agli altri Enti gli elaborati del
progetto di Piano Strutturale in tempo utile e comunque
almeno contestualmente alla convocazione della Conferenza.
E' da ritenersi che i tempi della Conferenza potranno
essere ridotti al massimo qualora la fase preparatoria
risulti esaustiva e dettagliata.
Spetterà alla Conferenza, sulla base del materiale
messo a disposizione, stabilire i tempi e le modalità
del suo svolgimento in modo da consentire a Regione
e Provincia di predisporre gli atti formali di competenza
nei tempi tecnici necessari.
9. LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE E LA
SUA APPROVAZIONE
9.1. La conclusione dell'accordo di pianificazione,
la pubblicazione, il deposito, le osservazioni
L'accordo di pianificazione viene concluso mediante
la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti
delle amministrazioni interessate e viene depositato
presso le sedi dei tre Enti ai fini della presentazione
delle osservazioni da parte di altri soggetti interessati.
Il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior
diffusione regionale e locale; tale pubblicazione dovrà
avvenire a cura del Comune, soggetto promotore.
Tutti gli interessati possono prendere visione dell'accordo
e dei relativi elaborati durante il periodo di deposito
e presentare osservazioni nei trenta giorni successivi.
Poiché è il Comune che promuove l'accordo
di pianificazione, tutte le osservazioni devono comunque
essere indirizzate al Comune che provvede alla loro
raccolta.
In applicazione delle disposizioni di cui all'art.32
comma quinto così come modificato con L.R.96/95,
agli elaborati che costituiscono il Piano Strutturale
dovrà essere allegata l'attestazione dei progettisti
circa la conformità degli atti di pianificazione
agli esiti delle indagini geologiche previste dall'art.1
della L.R.21/84.
9.2. L'esame delle osservazioni, la ratifica dei Consigli,
l'approvazione dell'accordo di pianificazione
Una volta ricevute le osservazioni si attiva un'ulteriore
fase elaborativa che coinvolge le strutture tecniche
dei tre Enti interessati che formulano le relative
proposte di controdeduzioni.
Successivamente il Sindaco, trasmettendo le osservazioni
e le relative proposte, convoca nuovamente le amministrazioni
che hanno partecipato all'accordo di pianificazione
per riesaminarlo alla luce delle osservazioni pervenute
e delle proposte formulate.
Qualora unanimemente le amministrazioni interessate
confermino l'accordo o concordino, conseguentemente
all'esame delle osservazioni, di modificare l'accordo
stipulato, si procede alla sottoscrizione dello stesso
da parte dei legali rappresentanti dei tre Enti.
Qualora a seguito dell'esame delle osservazioni si concordi
di apportare sostanziali modifiche al progetto di Piano
Strutturale pubblicato, si deve procedere alla stipula
di un nuovo accordo e ad una nuova pubblicazione per
la quale si applicheranno le stesse norme seguite nella
prima.
Entro i successivi quaranta giorni dalla sottoscrizione
dell'accordo definitivo, a pena di decadenza, deve
avvenire la ratifica da parte dei Consigli comunale,
provinciale e regionale. L'atto di ratifica di ciascun
ente deve obbligatoriamente richiamare le osservazioni
pervenute di specifica competenza e motivare espressamente
le determinazioni conseguentemente assunte.
Successivamente alla ratifica l'accordo di pianificazione
è approvato con decreto del Presidente della
Regione.
L'accordo di pianificazione diviene efficace a partire
dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Dalla stessa data decade nel Comune l'applicabilità
di tutte le norme transitorie di cui agli articoli
39 e 40.
9.3. Efficacia e campo di applicazione delle salvaguardie
Nel caso della formazione del Piano Strutturale mediante
l'accordo di pianificazione, non esiste, nel particolare
procedimento dell'art.36, un momento identificabile
con l'"adozione" cui si riferisce il primo
comma dell'art.33, quale condizione per l'applicabilità
delle ordinarie misure di salvaguardia. Le speciali
norme di salvaguardia definite dal Piano Strutturale
di cui all'art.24, comma secondo, lett. g), nonché
quelle particolari previsioni del Piano Strutturale
che hanno carattere direttamente precettivo e operativo
di cui all'art.16 quarto comma, lettera c), d) ed e)
e sesto comma divengono efficaci soltanto nel momento
in cui diviene efficace il Piano Strutturale stesso,
ossia alla data della pubblicazione sul BURT dell'avviso
dell'avvenuta approvazione.
Tali salvaguardie sono volte a garantire, in assenza
del Regolamento Urbanistico, la gestione ordinaria
delle trasformazioni del territorio che non sono in
contrasto con le indicazioni strategiche del P.S. stesso.
Queste particolari salvaguardie contenute nel P.S. hanno
quindi efficacia a partire dalla pubblicazione sul
BURT del decreto di approvazione dell'accordo di pianificazione
e fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico
fermo restando che tra l'adozione e l'approvazione
del Regolamento Urbanistico, si applicano le normali
misure di salvaguardia di cui all'art.33 con riferimento
alle previsioni del R.U. adottato.
Non trovano invece ragione di applicazione, nel caso
particolare del Piano Strutturale approvato tramite
accordo di pianificazione, le salvaguardie relative
a quelle particolari previsioni del P.S. che hanno
carattere direttamente precettivo e operativo di cui
all'art.16 quarto comma, lett. c), d) ed e) e sesto
comma. Tali previsioni sono infatti pienamente efficaci
esse stesse nel momento in cui acquista efficacia il
Piano Strutturale.
Resta aperta la possibilità che il Comune, in
previsione della formazione del Piano Strutturale,
ove ne abbia valutato l'opportunità, adotti
varianti allo strumento urbanistico generale con contenuto
gestionale o di salvaguardia, applicando le procedure
di cui all'art.40 commi da 9 a 20, oppure, qualora
ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai commi
da 3 a 7. Nel caso in cui il Comune intenda adottare
una variante del tipo previsto dal comma ottavo potrà
provvedere all'avvio del procedimento contestualmente
all'avvio del procedimento per la formazione del Piano
Strutturale ovvero con atto distinto ai sensi dell'art.40
comma nono.
10. PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO
Nella Circolare illustrativa del Titolo III della L.R.5/95,
approvata con decisione della G.R. n.7 del 19-6-95,
si è specificato come l'approvazione del Regolamento
urbanistico non può avvenire se non contestualmente
o dopo l'approvazione del Piano strutturale.
Sebbene sia possibile utilizzare l'accordo di pianificazione
per approvare contestualmente i due strumenti, in linea
di massima è però consigliabile procedere
all'adozione del R.U. successivamente alla definizione
del P.S., sia in considerazione delle possibili complicazioni
procedurali derivanti dalla contestualità di
due procedimenti non perfettamente coincidenti, sia
per il prevalere dell'opportunità di tenere
separato il procedimento del R.U., di esclusiva competenza
comunale, da quello del P.S., nel quale concorrono
la Provincia e la Regione .
In caso di adozione successiva l'aggravio procedurale
può del resto essere limitato ai soli due mesi
della pubblicazione, nell'ambito di un procedimento
esclusivamente comunale, qualora l'adozione del R.U.
avvenga immediatamente dopo la ratifica del P.S. da
parte dei Consigli comunale, provinciale e regionale.
(c) 1996 Note's