[Note's] DECISIONE GIUNTA REGIONE TOSCANA 3 GIUGNO 1996, N.57

(B.U.R.T. 20-6-1996, n.57)

L.R. 16.1.95 N.5 CIRCOLARE - "NORMATIVA TRANSITORIA PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE IN ASSENZA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO".

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 16-1-1995 n.5;
Visto che l'art.39 comma terzo di detta legge regionale prevede la possibilità che i Comuni provvedano all'approvazione del Piano Strutturale, del Regolamento Urbanistico ed eventualmente del Programma Integrato di Intervento, prima che siano approvati i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province, attraverso la conclusione di appositi accordi di pianificazione ai sensi dell'art.36;
Considerato: che numerosi Comuni tra quelli obbligati a dotarsi di Piano Strutturale entro il termine del 31-12-98 di cui al primo comma dello stesso art.39, hanno già avviato o stanno avviando il procedimento per la formazione del Piano Strutturale tramite l'accordo di pianificazione, attivando un proficuo rapporto di collaborazione con le strutture tecniche della Regione e delle Province secondo le finalità dell'art.3 della stessa L.R.5/95;
che le disposizioni della L.R.5/95 sono profondamente innovative, sia per quanto riguarda la definizione dello strumento del Piano Strutturale, sia per quanto riguarda il particolare procedimento dell'accordo di pianificazione e che pertanto si rende opportuno illustrare particolareggiatamente le disposizioni della Legge Regionale, fornendo così ai Comuni indicazioni atte a favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Ritenuto a tal fine di dover approvare una specifica circolare delle diverse disposizioni della L.R.5/95 che devono essere tenute presenti per la formazione del Piano Strutturale in assenza del P.T.C., da pubblicare sul B.U.R.T.;
Visto il testo della circolare "Normativa transitoria per la formazione del Piano Strutturale in assenza del Piano Territoriale di Coordinamento" predisposta dal Servizio "Valutazione delle Politiche Territoriali" in collaborazione con il Servizio "Pianificazione Territoriale";
Sentito il Comitato Tecnico della Programmazione;

A voti unanimi

DECIDE

1. di approvare la circolare "Normativa transitoria per la formazione del Piano Strutturale in assenza del Piano Territoriale di Coordinamento" che si allega quale parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che il presente atto debba essere pubblicato sul B.U.R.T.

Allegato

LEGGE REGIONALE 16-1-1995, N.5

NORMATIVA TRANSITORIA PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE IN ASSENZA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO.

1. PREMESSA
Il Piano Regolatore Generale è composto, secondo la nuova definizione introdotta dall'art.23 della L.R.5/95 dal Piano Strutturale, dal Regolamento Urbanistico e, eventualmente, dal Programma Integrato di Intervento. La stessa L.R.5/95, con il terzo comma dell'art.39, prevede la possibilità che i Comuni provvedano alla approvazione del Piano strutturale, del Regolamento urbanistico e del Programma integrato di intervento, prima che siano approvati i Piani territoriali di coordinamento delle province o gli atti di cui al secondo e quarto comma dell'art.38 (N.d.r.: Si ricorda che il P.T.C. può essere approvato anche per atti successivi riguardanti singole porzioni del territorio provinciale in cui devono essere però affrontate tutte le problematiche del P.T.C., mentre non sarà possibile affrontare solo problematiche di settore (cfr. Circolare illustrativa del Titolo III della L.R.5/95, approvata con Decisione G.R. 19-6-95 n.7, a proposito del comma secondo art.38)).
Si tratta di una norma transitoria che prevede, per l'approvazione degli atti comunali, il ricorso al procedimento dell'accordo di pianificazione previsto dall'art.36, che individua una procedura sostitutiva delle procedure ordinarie per la formazione del P.S., del R.U. ed eventualmente del Programma integrato di intervento previste dagli articoli 25, 28 e 30.
Per la formazione del Piano Strutturale costituiscono comunque riferimento da applicarsi quelle disposizioni dell'art.25 che specificano il contenuto di elementi procedurali che vanno ugualmente garantiti anche all'interno della procedura sostitutiva dell'accordo di pianificazione ed in particolare le disposizioni relative all'avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale e alla consultazione sul suo progetto.
La Circolare illustrativa del Titolo III, norme transitorie, della L.R.5/95, approvata con decisione della G.R. n.7 del 19-6-95 (circolare pubblicata sul B.U. n.44 del 5-7-1995), fornisce già, per l'applicazione del terzo comma dell'art.39, alcuni primi sintetici elementi di riferimento che oggi possono essere arricchiti e dettagliati, anche in base all'esperienza maturata nel primo periodo di applicazione della legge.
Le presenti note illustrative non sviluppano gli argomenti del R.U., e del P.I.I. salvo che per quanto riguarda il cenno sul rapporto procedurale tra P.S. e R.U., nel caso particolare dell'accordo di pianificazione, riportati alla sez. 10.

2. L'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
L'accordo di pianificazione è uno strumento fondamentale per il corretto funzionamento dell'attività di programmazione e pianificazione del territorio che la legge 5/95 articola nelle autonome competenze della Regione, delle Province e dei Comuni. Esso è stato introdotto nella legge con una duplice funzione:
1. la prima funzione è quella di stabilire la possibilità di attivare a ritroso il percorso della pianificazione territoriale, garantendo al Comune la possibilità di proporre, e concordare, la definizione o la modificazione di atti regionali e provinciali (P.I.T. e P.T.C.) che risultino in contrasto con le ipotesi di pianificazione che esso intende perseguire; in assenza di questo strumento il Comune dovrebbe sottostare ai tempi ed all'iniziativa degli altri Enti per trovare una sede procedurale nella quale prospettare le proprie sopravvenute o mutate esigenze o limitarsi a concorrere ad una migliore definizione degli atti di livello territoriale più ampio; in concreto l'accordo di pianificazione è lo strumento che rende effettiva la scelta di fondo della L.R.5/95 di superare la pianificazione gerarchica;
2. la seconda funzione è rispondere alla necessità di accelerare le procedure ove siano necessarie modifiche contestuali di atti di pianificazione di competenza di Enti diversi, pur garantendo il rispetto sostanziale dei contenuti della legge 5/95. Lo snellimento non è ottenuto a danno della qualità e della partecipazione, ma gestendo in sincronismo i tempi dei diversi Enti.
L'utilizzazione in via transitoria di questo strumento innovativo, prevista dall'art.39 per l'approvazione dei P.S. comunali in assenza di P.T.C., richiede una lettura organica di vari articoli della legge al fine di evidenziare un percorso procedurale univoco e rende necessarie alcune indicazioni di tipo meramente organizzativo per evitare incertezze e conseguenti ritardi.
E' interessante evidenziare che a regime, e cioè vigente il P.T.C. provinciale, la procedura e le indicazioni discusse in questa circolare saranno quelle da seguire nel caso che il Comune, definiti i lineamenti del progetto di P.S., o di una sua variante, rilevasse una situazione di non conformità con atti di pianificazione di competenza di altri Enti e intendesse verificare la possibilità di giungere ad una loro modificazione.

3. FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE IN ASSENZA DEL P.T.C. - SCHEMA PROCEDURALE
Schematicamente i passaggi procedurali per la formazione, adozione ed approvazione del P.S. che discendono dagli artt. 39 e 36 della L.R.5/95, ed ai quali si farà riferimento in seguito per precisazioni e commenti, sono i seguenti:
- Il Comune avvia il procedimento di formazione del P.S. con uno specifico atto (art.3 secondo comma) ed invia la deliberazione alla Giunta regionale ed a quella provinciale. Il Comune provvede contestualmente alla nomina del Garante per l'informazione (art.36 sesto comma ed art.18);
- ricevuti i contributi regionali e provinciali o comunque decorsi 60 giorni (art.3 secondo comma) il Comune inizia l'elaborazione del progetto di P.S.;
- il Comune elabora il progetto di P.S.. E' opportuno che in questa fase il Comune provveda al deposito presso l'Ufficio del Genio Civile degli elaborati relativi alle indagini e classificazioni geologiche in analogia con quanto previsto dall'art.32 comma sesto;
- il Sindaco convoca la Conferenza per verificare la possibilità di concludere l'accordo di pianificazione (art.39 terzo comma, art.36 secondo comma); alla Conferenza devono partecipare Regione e Provincia;
- raggiunto il consenso unanime delle amministrazioni interessate espresso in sede di Conferenza, viene sottoscritto dalle stesse l'accordo di pianificazione relativo al progetto di P.S. (art.36 terzo comma);
- l'accordo di pianificazione concluso e sottoscritto viene depositato presso la sede degli Enti interessati; del deposito viene dato avviso tramite il BURT e almeno tre quotidiani (art.36 sesto comma);
- decorrono 30 giorni di deposito ed i 30 giorni successivi per la presentazione delle osservazioni (art.36 sesto comma);
- il Sindaco convoca nuovamente la Conferenza per il riesame dell'accordo alla luce delle eventuali osservazioni presentate (art.36 sesto comma);
- le amministrazioni interessate confermano l'accordo di pianificazione o pervengono ed un nuovo accordo (art.36 sesto comma);
- l'accordo di pianificazione è trasmesso ai Consigli degli Enti competenti per la ratifica che deve intervenire entro 40 giorni a pena di decadenza (art.36 quarto comma);
- l'accordo, conformemente ratificato dai Consigli, è approvato con decreto del Presidente della Regione (art.36 quarto comma);
- il Decreto del Presidente viene pubblicato sul BURT (art.36 quarto comma);
- l'accordo di pianificazione, e quindi il P.S., acquistano efficacia dalla data di pubblicazione; dalla stessa data cessa nel Comune l'applicabilità di tutte le norme transitorie di cui agli articoli 39 e 40 (art.36 quarto comma).

4. L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La procedura per la formazione del Piano Strutturale mediante l'accordo di pianificazione è promossa dal Sindaco che deve comunque provvedere agli adempimenti indicati dal secondo comma dell'art.3.
Ai fini del rispetto di quanto previsto dal terzo comma dell'art.36, l'atto comunale di avvio del procedimento deve avere i contenuti del 1o comma dell'art.25. Pertanto al fine di consentire agli altri soggetti che partecipano all'accordo di fornire al Comune un efficace apporto conoscitivo è opportuno che l'atto del Sindaco sia supportato da una deliberazione programmatica che indica gli obiettivi da perseguire, anche in relazione alle verifiche compiute sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente, nonché il quadro conoscitivo e le ulteriori ricerche da svolgere.
Pur non essendo specificato dalla norma, la competenza ad emettere tale deliberazione appartiene alla Giunta Comunale, quale organo di impulso e di proposta ai sensi dell'art.35 della L.142/90.
A questo scopo il Sindaco trasmette la deliberazione programmatica e avvia il procedimento consentendo anche, secondo le finalità dell'art.3, primo comma, alle strutture tecniche della Regione e degli Enti locali per il governo del territorio, di operare in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e di favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Contestualmente all'avvio del procedimento il Sindaco provvede, come previsto dall'art.36 comma sesto, alla nomina del garante per l'informazione.
Gli obiettivi, le verifiche sullo stato di attuazione e il quadro conoscitivo devono essere esposti secondo strette relazioni di interdipendenza fra loro e illustrati in modo sintetico, puntuale e non generico, al fine di fornire alla Regione e alla Provincia gli elementi necessari per l'attuazione del secondo comma dell'art.3.
In particolare l'atto relativo all'avvio del procedimento deve contenere:
1. la ricognizione sullo stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente, riferita alle previsioni insediative e alle dotazioni di standard, dei servizi e delle infrastrutture e contenente il raffronto quantitativo tra le dotazioni di piano e le dotazioni effettivamente realizzate;
2. la definizione degli obiettivi da perseguire con il Piano Strutturale, con particolare riferimento alle modifiche significative di orientamento derivanti da scelte in relazione ai mutati assetti socio-economici e territoriali;
3. elementi circa i criteri e gli indirizzi che il Comune intende assumere per conseguire gli obiettivi in coerenza con le finalità generali definite dall'art.5 ed in relazione alle risorse del territorio;
4. la descrizione degli elementi di conoscenza già in possesso del Comune e l'elenco delle ulteriori ricerche da svolgere, costituenti nel loro insieme il quadro di riferimento da individuare in stretto rapporto di funzionalità per la definizione finale degli obiettivi e dei criteri di cui ai precedenti punti 2 e 3;
5. la sintetica illustrazione delle problematiche di interesse o competenza provinciale o regionale che si presumano debbano essere affrontate, con lo scopo di indirizzare il contributo della Regione e della Provincia (N.d.r.: Sul contenuto del P.S. in relazione alle problematiche di interesse o competenza regionale e provinciale vedi la successiva sez.6 relativa alla fase progettuale di elaborazione del P.S.).

Ricevuto l'atto del Sindaco la Regione e la Provincia dispongono di 60 giorni di tempo per trasmettere gli elementi in loro possesso "idonei ad arricchire il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie ai fini della corrispondenza tra gli atti della pianificazione urbanistica comunale e gli atti della programmazione territoriale provinciale e regionale".
Resta comunque nella facoltà di ciascuno dei soggetti partecipanti di convocare una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 della Legge 241/90 per definire il quadro conoscitivo entro il quale il Comune si muoverà nella elaborazione del proprio Piano Strutturale.

5. LA COLLABORAZIONE TRA LE STRUTTURE TECNICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
5.1. Le norme dell'art.3: i principi del comma primo e il procedimento del comma secondo
Il secondo comma dell'art.3 definisce un procedimento e stabilisce quindi il termine di tempo entro il quale la Regione e la Provincia devono fornire gli elementi informativi di base per consentire l'inizio delle elaborazioni di carattere progettuale. Il primo comma dello stesso articolo definisce invece un principio di carattere generale che ha valore nei confronti di tutti i procedimenti individuati dalla L.R.5/95, individuando l'uso del metodo della collaborazione fra le strutture tecniche quale modalità da applicarsi nell'attività di programmazione e pianificazione territoriale che vale per tutto il processo di formazione ed elaborazione del Piano Strutturale (N.d.r.: Cfr. nota 4).
Poiché nel caso della formazione del Piano Strutturale tramite l'accordo di pianificazione si procede alla contestuale definizione di più atti di programmazione e pianificazione territoriale attribuiti alla competenza di amministrazioni diverse, l'avvio del procedimento con le modalità del citato comma secondo dell'art.3 può risultare non adeguato alla complessità della fase di elaborazione progettuale che deve precedere la Conferenza, anche se tale norma, posta dalla legge esclusivamente a garanzia del Comune promotore del procedimento, è comunque efficace in quanto definisce i tempi massimi entro i quali la Provincia e la Regione devono rendere noti al Comune gli elementi conoscitivi in loro possesso.
La collaborazione fra le strutture tecniche della Regione e degli Enti locali deve essere garantita in qualunque momento del processo di formazione degli atti a richiesta di uno degli Enti nel caso in cui si ritenga che ricorrano le condizioni per attivare fruttuosamente tale rapporto che porta essenzialmente ad acquisire nuovi elementi di conoscenza e a renderli patrimonio comune "ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa" (N.d.r.: Cfr. anche l'art.19 della L.R. 19-7-95 n.77 concernente il sistema delle Autonomie in Toscana).
E' evidente che il rapporto di stretta collaborazione e sinergia definito dal primo comma è particolarmente importante nel caso della formazione del Piano Strutturale mediante l'accordo di pianificazione, poiché i tre Enti concorrono a formare un unico atto nel quale deve realizzarsi la coerenza dei contenuti in relazione alle distinte competenze degli Enti stessi anche in considerazione dell'attuale fase di prima applicazione della nuova legge e in mancanza del P.T.C. e del P.I.T.
Nella fase di elaborazione progettuale, che inizia l'avvio del procedimento e termina con la formale conclusione della Conferenza di cui al comma secondo dell'art.36, potrà eventualmente procedersi attraverso pre-conferenze dei servizi a contenuto tecnico ai sensi dell'art.14 della legge 241/90 fra i soggetti partecipanti, atte a definire i documenti e gli elaborati da sottoporre alla Conferenza stessa. I soggetti partecipanti alle pre-conferenze saranno comunque le strutture tecniche delle amministrazioni che concorrono alla conclusione dell'accordo di pianificazione, cioè del Comune, della Provincia e della Regione, fermo restando che ognuno dei tre Enti può valutare l'opportunità di coinvolgere, durante la fase di elaborazione progettuale e di formazione del Piano Strutturale e nei modi e nelle forme che ritiene più opportuni, ma comunque al di fuori del procedimento formale dell'accordo di pianificazione, altre amministrazioni, Enti e organismi dai quali si intenda acquisire notizie o pareri o con i quali sia necessario definire intese.

5.2. Le indagini e le classificazioni geologiche
Il comma settimo dell'art.32 della L.R.5/95 (N.d.r.: L'art.32 è stato modificato con L.R. 3-11-95 n.96) stabilisce la possibilità per il Comune, per le finalità di cui all'art.3 primo comma, di richiedere, ove lo ritenga opportuno, la collaborazione del competente ufficio del Genio Civile.
A tal fine il Comune, contestualmente alla comunicazione alla Provincia e alla Regione dell'avvio del procedimento, può trasmettere all'Ufficio del Genio Civile gli elementi conoscitivi già definiti e le indicazioni circa le ulteriori indagini da svolgere.
L'Ufficio del Genio Civile sarà così messo in condizioni di integrare, entro sessanta giorni, la comunicazione con la quale la Regione, ai sensi del comma secondo dell'art.3, fornisce gli elementi in suo possesso idonei ad arricchire il quadro conoscitivo, ferma restando la possibilità di attivare anche successivamente ai sensi del primo comma, la collaborazione fra le strutture tecniche della Regione e del Comune, finalizzata al miglioramento della qualità tecnica degli atti. Tale collaborazione potrà svilupparsi fino al momento della formale conclusione dell'accordo di pianificazione.
E' da ritenersi che a corredo del Piano Strutturale sia da produrre, oltre alle elaborazioni conoscitive ("elaborati di base") di cui alla sez. 3.5 della delibera di C.R. 12-02-85 n.94, la "carta della pericolosità" di cui alla sez. 3.1, fermo restando che la "carta della fattibilità" di cui alla sez. 3.2 deve essere definita soltanto in presenza di previsioni urbanistiche già localizzate e deve pertanto essere allegata al Regolamento Urbanistico, salvo che per quanto riguarda le eventuali particolari previsioni localizzative di cui all'art.16, quarto comma lett. c), d) ed e) e sesto comma.
Il Piano Strutturale sarà corredato quindi da parziali carte della fattibilità solo nel caso particolare in cui contenga tali prescrizioni localizzative già definite.

6. IL GARANTE DELL'INFORMAZIONE
Contestualmente all'avvio del procedimento il Sindaco provvede alla nomina del garante dell'informazione sul procedimento che ha il compito di assicurare a chiunque la conoscenza tempestiva delle scelte dell'amministrazione e dei relativi supporti conoscitivi e di adottare le forme più idonee per favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati.
La L.R.5/95 tende a dare attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29 stabilendo che il Garante dell'informazione sia individuato nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art.12 dello stesso Decreto.
Nel caso in cui il Comune non abbia ancora provveduto all'istituzione di quest'ufficio, in via transitoria, il Garante dell'informazione sarà comunque scelto all'interno della struttura comunale individuando una figura che per le sue caratteristiche corrisponda il più possibile alle finalità e alle caratteristiche definite dalla disposizione citata.
Il Garante opera in analogia con quanto previsto dall'art.18 e, ai sensi anche dell'art.25 comma terzo, si fa carico di allargare la consultazione sul processo di formazione del Piano Strutturale a cittadini ed associazioni.
Il Garante deve quindi, sin dall'avvio del procedimento, assicurare l'informazione al pubblico, accertare che il procedimento si svolga secondo le regole di massima pubblicità e che l'informazione sia comprensibile a tutti. In particolare deve:
- assicurare a chiunque, nelle varie fasi del procedimento, la conoscenza tempestiva e la comprensibilità delle scelte dell'amministrazione, rendendo consultabili gli elementi conoscitivi che le supportano;
- adottare, in forma anche non rituale, iniziative idonee a favorire al massimo la partecipazione dei cittadini singoli o associati durante la formazione del Piano Strutturale;
- trasmettere osservazioni e parere così raccolti agli organi competenti ai fini dell'elaborazione del progetto di Piano Strutturale.
L'attività del Garante non deve essere funzionale all'interesse dell'amministrazione nè deve essere confusa con la cura degli adempimenti formali relativi alla pubblicazione, deposito e raccolta delle osservazioni. Il suo ruolo è infatti più ampio e definibile, sulla base del richiamo al Decreto Legislativo 29/93, in relazione a principi di equidistanza, trasparenza e oggettività e quindi di piena attuazione delle finalità generali della legge 241/90, ma anche in relazione all'esigenza di promuovere la consultazione e la piena espressione degli indirizzi da parte della comunità locale che, ai sensi del primo comma art.24, devono integrare la definizione delle indicazioni strategiche del Piano Strutturale.

7. LA FASE PROGETTUALE DEL COMUNE PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE - CENNO SUI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE
Ricevuti i contributi della Regione e della Provincia e comunque trascorsi i 60 giorni previsti dal secondo comma dell'art.3, il Comune procede all'elaborazione del Piano Strutturale. Si apre così la fase di elaborazione progettuale che è ovviamente estranea al procedimento formale, e durante la quale può svilupparsi la collaborazione fra le strutture tecniche per il governo del territorio di cui alla successiva sez.9.
Nel corso dell'elaborazione del progetto di P.S. il Comune valuta l'opportunità di coinvolgere eventualmente altre amministrazioni, Enti o Organismi (ANAS, FS, Soprintendenze etc.) per attivare rapporti di collaborazione su aspetti specifici, fermo restando che tali Enti non partecipano all'accordo di pianificazione.
I contenuti del P.S. sono quelli definiti dall'art.24. In tale norma i commi primo e secondo fanno riferimento ad una situazione a regime e pertanto riferiscono il contenuto del P.S. esclusivamente al P.T.C. provinciale. Nell'attuale fase transitoria il Piano Strutturale, in mancanza del P.T.C. deve:
a) conformarsi agli atti del Q.R.C.T. di cui all'art.2 della L.R.74/84 (N.d.r.: Sull'attuale efficacia degli atti del Q.R.C.T. vedi la citata circolare illustrativa (Decisione G.R. n.7 del 19-6-95) a proposito dell'art.37), ivi compresi quelli derivanti dagli atti di pianificazione paesistica ed ambientale elaborati dalle province in base alla L.R.52/82, ferma restando tuttavia la possibilità di una loro modifica in sede di accordo, con il consenso della Regione.

b) tenere conto:
- delle attività di coordinamento promosse dai comuni in base all'art.8 della L.R.74/84
- dei contributi espressi dalla Regione e dalla Provincia nella fase di avvio del procedimento di cui all'art.3 comma secondo, relativamente agli aspetti di interesse regionale e provinciale come definiti, quali contenuti del P.I.T. e del P.T.C., agli artt. 6 e 16 (vedi precedente sez. 4.2);
- dei Piani regionali di settore.

LA CONFERENZA
Una volta predisposto il progetto del P.S. il Sindaco convoca la Conferenza alla quale sottopone il progetto stesso per verificare la possibilità di concludere l'accordo di pianificazione.
La Conferenza è convocata tra i rappresentanti legali del Comune, della Provincia e della Regione.
Nel corso della Conferenza il Comune, la Provincia e la Regione, verificano per quanto di competenza, ai sensi del terzo comma dell'art.36, "il rispetto delle finalità" della L.R.5/95, nonché "l'adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale".
Qualora si raggiunga il consenso unanime delle Amministrazioni interessate, la Conferenza si conclude con la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione il quale contiene in allegato:
1. gli atti ed elaborati che costituiscono il Piano Strutturale, conformi alle risultanze della Conferenza;
2. gli atti formali della Regione e della Provincia con i quali tali Enti si esprimono sugli aspetti di competenza con eventuali prescrizioni dettate al fine di garantire la "coerenza complessiva del sistema di programmazione e pianificazione territoriale";
3. ogni eventuale altro documento necessario a definire i contenuti dell'accordo.
Per evitare che la Conferenza si prolunghi oltre i tempi strettamente necessari è opportuno che il Comune provveda a fornire agli altri Enti gli elaborati del progetto di Piano Strutturale in tempo utile e comunque almeno contestualmente alla convocazione della Conferenza. E' da ritenersi che i tempi della Conferenza potranno essere ridotti al massimo qualora la fase preparatoria risulti esaustiva e dettagliata.
Spetterà alla Conferenza, sulla base del materiale messo a disposizione, stabilire i tempi e le modalità del suo svolgimento in modo da consentire a Regione e Provincia di predisporre gli atti formali di competenza nei tempi tecnici necessari.

9. LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE E LA SUA APPROVAZIONE
9.1. La conclusione dell'accordo di pianificazione, la pubblicazione, il deposito, le osservazioni
L'accordo di pianificazione viene concluso mediante la sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle amministrazioni interessate e viene depositato presso le sedi dei tre Enti ai fini della presentazione delle osservazioni da parte di altri soggetti interessati.
Il deposito dura fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno tre dei quotidiani a maggior diffusione regionale e locale; tale pubblicazione dovrà avvenire a cura del Comune, soggetto promotore.
Tutti gli interessati possono prendere visione dell'accordo e dei relativi elaborati durante il periodo di deposito e presentare osservazioni nei trenta giorni successivi.
Poiché è il Comune che promuove l'accordo di pianificazione, tutte le osservazioni devono comunque essere indirizzate al Comune che provvede alla loro raccolta.
In applicazione delle disposizioni di cui all'art.32 comma quinto così come modificato con L.R.96/95, agli elaborati che costituiscono il Piano Strutturale dovrà essere allegata l'attestazione dei progettisti circa la conformità degli atti di pianificazione agli esiti delle indagini geologiche previste dall'art.1 della L.R.21/84.

9.2. L'esame delle osservazioni, la ratifica dei Consigli, l'approvazione dell'accordo di pianificazione
Una volta ricevute le osservazioni si attiva un'ulteriore fase elaborativa che coinvolge le strutture tecniche dei tre Enti interessati che formulano le relative proposte di controdeduzioni.
Successivamente il Sindaco, trasmettendo le osservazioni e le relative proposte, convoca nuovamente le amministrazioni che hanno partecipato all'accordo di pianificazione per riesaminarlo alla luce delle osservazioni pervenute e delle proposte formulate.
Qualora unanimemente le amministrazioni interessate confermino l'accordo o concordino, conseguentemente all'esame delle osservazioni, di modificare l'accordo stipulato, si procede alla sottoscrizione dello stesso da parte dei legali rappresentanti dei tre Enti.
Qualora a seguito dell'esame delle osservazioni si concordi di apportare sostanziali modifiche al progetto di Piano Strutturale pubblicato, si deve procedere alla stipula di un nuovo accordo e ad una nuova pubblicazione per la quale si applicheranno le stesse norme seguite nella prima.
Entro i successivi quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo definitivo, a pena di decadenza, deve avvenire la ratifica da parte dei Consigli comunale, provinciale e regionale. L'atto di ratifica di ciascun ente deve obbligatoriamente richiamare le osservazioni pervenute di specifica competenza e motivare espressamente le determinazioni conseguentemente assunte.
Successivamente alla ratifica l'accordo di pianificazione è approvato con decreto del Presidente della Regione.
L'accordo di pianificazione diviene efficace a partire dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dalla stessa data decade nel Comune l'applicabilità di tutte le norme transitorie di cui agli articoli 39 e 40.

9.3. Efficacia e campo di applicazione delle salvaguardie
Nel caso della formazione del Piano Strutturale mediante l'accordo di pianificazione, non esiste, nel particolare procedimento dell'art.36, un momento identificabile con l'"adozione" cui si riferisce il primo comma dell'art.33, quale condizione per l'applicabilità delle ordinarie misure di salvaguardia. Le speciali norme di salvaguardia definite dal Piano Strutturale di cui all'art.24, comma secondo, lett. g), nonché quelle particolari previsioni del Piano Strutturale che hanno carattere direttamente precettivo e operativo di cui all'art.16 quarto comma, lettera c), d) ed e) e sesto comma divengono efficaci soltanto nel momento in cui diviene efficace il Piano Strutturale stesso, ossia alla data della pubblicazione sul BURT dell'avviso dell'avvenuta approvazione.
Tali salvaguardie sono volte a garantire, in assenza del Regolamento Urbanistico, la gestione ordinaria delle trasformazioni del territorio che non sono in contrasto con le indicazioni strategiche del P.S. stesso.
Queste particolari salvaguardie contenute nel P.S. hanno quindi efficacia a partire dalla pubblicazione sul BURT del decreto di approvazione dell'accordo di pianificazione e fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico fermo restando che tra l'adozione e l'approvazione del Regolamento Urbanistico, si applicano le normali misure di salvaguardia di cui all'art.33 con riferimento alle previsioni del R.U. adottato.
Non trovano invece ragione di applicazione, nel caso particolare del Piano Strutturale approvato tramite accordo di pianificazione, le salvaguardie relative a quelle particolari previsioni del P.S. che hanno carattere direttamente precettivo e operativo di cui all'art.16 quarto comma, lett. c), d) ed e) e sesto comma. Tali previsioni sono infatti pienamente efficaci esse stesse nel momento in cui acquista efficacia il Piano Strutturale.
Resta aperta la possibilità che il Comune, in previsione della formazione del Piano Strutturale, ove ne abbia valutato l'opportunità, adotti varianti allo strumento urbanistico generale con contenuto gestionale o di salvaguardia, applicando le procedure di cui all'art.40 commi da 9 a 20, oppure, qualora ne ricorrano le condizioni, quelle di cui ai commi da 3 a 7. Nel caso in cui il Comune intenda adottare una variante del tipo previsto dal comma ottavo potrà provvedere all'avvio del procedimento contestualmente all'avvio del procedimento per la formazione del Piano Strutturale ovvero con atto distinto ai sensi dell'art.40 comma nono.

10. PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO
Nella Circolare illustrativa del Titolo III della L.R.5/95, approvata con decisione della G.R. n.7 del 19-6-95, si è specificato come l'approvazione del Regolamento urbanistico non può avvenire se non contestualmente o dopo l'approvazione del Piano strutturale.
Sebbene sia possibile utilizzare l'accordo di pianificazione per approvare contestualmente i due strumenti, in linea di massima è però consigliabile procedere all'adozione del R.U. successivamente alla definizione del P.S., sia in considerazione delle possibili complicazioni procedurali derivanti dalla contestualità di due procedimenti non perfettamente coincidenti, sia per il prevalere dell'opportunità di tenere separato il procedimento del R.U., di esclusiva competenza comunale, da quello del P.S., nel quale concorrono la Provincia e la Regione .
In caso di adozione successiva l'aggravio procedurale può del resto essere limitato ai soli due mesi della pubblicazione, nell'ambito di un procedimento esclusivamente comunale, qualora l'adozione del R.U. avvenga immediatamente dopo la ratifica del P.S. da parte dei Consigli comunale, provinciale e regionale.






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