(B.U.R.T. 20-3-1996, n.17)
INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA RISERVATI ALLE FORZE DELL'ORDINE ED ALLE FF.AA. A FRONTE DELLA L.R.28/91 E DELLA DELIBERA DEL C.R. N.622/94. DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 5-8-78 n.457;
Visto il protocollo d'intesa Regione Toscana Comando
della Regione Militare Tosco-Emiliana del 26-3-1984,
e successive integrazioni, con il quale la Regione
si impegnò, fra l'altro, a dare risposte puntuali
e concrete ai problemi abitativi degli appartenenti
alle FF.AA.;
Vista la legge regionale 17-6-1991 n.28, con la quale
è stato attivato un programma straordinario
di edilizia agevolata ed è stata disposta, in
attuazione del Protocollo d'intesa di cui al punto
precedente, una riserva del 5% dei finanziamenti disponibili
a favore dei lavoratori dipendenti delle Forze dell'Ordine
e della Difesa;
Vista la deliberazione n.214 del 16-6-1993, (pubblicata
sul B.U. n.46/1993) con la quale il Consiglio Regionale
assegnò, fra l'altro, alle cooperative di abitazione
fra lavoratori dipendenti delle FF.AA. e delle Forze
dell'Ordine, segnalate dai competenti organi, i contributi
per !a realizzazione di interventi localizzati in diversi
comuni;
Vista la delibera del 16-3-1994 con la quale il CIPE
ha dettato norme e attivate le procedure per l'avvio
di un programma regionale di edilizia residenziale
per il quadriennio 1992-95;
Vista la deliberazione n.622 del 28-12-1994 (pubblicata
sul B.U. n.12/1995), con la quale il Consiglio Regionale
provvede a definire criteri ed opzioni per l'avvio
del programma regionale di cui alla delibera CIPE soprarichiamata
e stabilì, al punto 7.2 dell'allegato "A",
che "In attuazione del protocollo d'intesa fra
Regione Toscana e Forze Armate siglato in data 26-3-1984,
ed in armonia con le scelte effettuate con i programmi
pregressi si ritiene opportuno, al fine di dare una
puntuale risposta ai problemi abitativi degli appartenenti
alle FF.AA. ed alle Forze di Polizia, riservare alle
cooperative di abilitazione, formate dagli stessi,
il 5% dei finanziamenti";
Vista la nota n.0/490/SIOC/8.F del 22-12-1995, con la
quale il Comando della Regione Militare Tosco-Emiliana
dopo aver premesso che la legge regionale 28/91 ha
disposto una riserva del 5% dei finanziamenti disponibili
a favore dei "lavoratori dipendenti delle Forze
dell'Ordine e della Difesa", ciò a modifica
e di fatto ampliando l'ambito di applicazione del protocollo
d'intesa, che usa invece la definizione più
restrittiva di "appartenenti alle FF.AA.",
chiede la conferma che, per gli interventi realizzati
a fronte della legge regionale 28/91 in parola, anche
il personale civile sottoposto a mobilità per
esigenze di servizio possa fruire dei finanziamenti
in questione;
Vista altresì la nota n.0/26/SIOC/8-A del 17-1-1996,
con la quale il Comando della Regione Militare Tosco-Emiliana,
a conferma delle necessità già evidenziate
nella riunione tenuta il 13-12-1995 fra rappresentanti
della Regione e delle FF.AA., chiede:
1) di poter destinare un numero limitato di finanziamenti
a singoli appartenenti alle FF.AA. Ciò al fine
di agevolare il personale che presta servizio in località
isolate e non è quindi in grado di riunirsi
in cooperativa;
2) una conferma circa la possibilità che per
i beneficiari dei contributi riservati a fronte della
legge regionale 28/91 e della delibera del Consiglio
Regionale 622/94, il requisito della residenza, ovvero
del luogo di lavoro, sia valutato con riferimento al
territorio regionale;
Ritenuto, anche alla luce della ratio e delle opzioni
che hanno mitivate le riserve di finanziamenti sopra
richiamate di accogliere le richieste anzidette, avanzate
dal Comando della Regione Militare Tosco-Emiliana;
A voti unanimi
DELIBERA
1) Tutti i lavoratori dipendenti delle Forze dell'Ordine
e della Difesa, in possesso dei prescritti requisiti,
possono fruire dei finanziamenti di cui alla legge
regionale 17-6-1991 n.28 ed alla delibera del Consiglio
Regionale n.622 del 28-12-1994;
2) i finanziamenti riservati con delibera n.622 del
28-12-1994 del Consiglio Regionale, agli appartenenti
alle Forze Armate e di Polizia, possono essere destinati,
nella misura massima del 10%, a far fronte alle esigenze
abitative di coloro che, prestando servizio in località
isolate, non sono in grado di riunirsi in cooperative;
3) i beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale
17-6-1991 n.28 ed alla delibera del Consiglio Regionale
n.622 del 28-12-1994, debbono risiedere o lavorare
in Toscana.
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