[Note's] DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 1996, N.202

(B.U.R.T. 20-3-1996, n.17)

INTERVENTI DI EDILIZIA AGEVOLATA RISERVATI ALLE FORZE DELL'ORDINE ED ALLE FF.AA. A FRONTE DELLA L.R.28/91 E DELLA DELIBERA DEL C.R. N.622/94. DETERMINAZIONI.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 5-8-78 n.457;
Visto il protocollo d'intesa Regione Toscana Comando della Regione Militare Tosco-Emiliana del 26-3-1984, e successive integrazioni, con il quale la Regione si impegnò, fra l'altro, a dare risposte puntuali e concrete ai problemi abitativi degli appartenenti alle FF.AA.;
Vista la legge regionale 17-6-1991 n.28, con la quale è stato attivato un programma straordinario di edilizia agevolata ed è stata disposta, in attuazione del Protocollo d'intesa di cui al punto precedente, una riserva del 5% dei finanziamenti disponibili a favore dei lavoratori dipendenti delle Forze dell'Ordine e della Difesa;
Vista la deliberazione n.214 del 16-6-1993, (pubblicata sul B.U. n.46/1993) con la quale il Consiglio Regionale assegnò, fra l'altro, alle cooperative di abitazione fra lavoratori dipendenti delle FF.AA. e delle Forze dell'Ordine, segnalate dai competenti organi, i contributi per !a realizzazione di interventi localizzati in diversi comuni;
Vista la delibera del 16-3-1994 con la quale il CIPE ha dettato norme e attivate le procedure per l'avvio di un programma regionale di edilizia residenziale per il quadriennio 1992-95;
Vista la deliberazione n.622 del 28-12-1994 (pubblicata sul B.U. n.12/1995), con la quale il Consiglio Regionale provvede a definire criteri ed opzioni per l'avvio del programma regionale di cui alla delibera CIPE soprarichiamata e stabilì, al punto 7.2 dell'allegato "A", che "In attuazione del protocollo d'intesa fra Regione Toscana e Forze Armate siglato in data 26-3-1984, ed in armonia con le scelte effettuate con i programmi pregressi si ritiene opportuno, al fine di dare una puntuale risposta ai problemi abitativi degli appartenenti alle FF.AA. ed alle Forze di Polizia, riservare alle cooperative di abilitazione, formate dagli stessi, il 5% dei finanziamenti";
Vista la nota n.0/490/SIOC/8.F del 22-12-1995, con la quale il Comando della Regione Militare Tosco-Emiliana dopo aver premesso che la legge regionale 28/91 ha disposto una riserva del 5% dei finanziamenti disponibili a favore dei "lavoratori dipendenti delle Forze dell'Ordine e della Difesa", ciò a modifica e di fatto ampliando l'ambito di applicazione del protocollo d'intesa, che usa invece la definizione più restrittiva di "appartenenti alle FF.AA.", chiede la conferma che, per gli interventi realizzati a fronte della legge regionale 28/91 in parola, anche il personale civile sottoposto a mobilità per esigenze di servizio possa fruire dei finanziamenti in questione;
Vista altresì la nota n.0/26/SIOC/8-A del 17-1-1996, con la quale il Comando della Regione Militare Tosco-Emiliana, a conferma delle necessità già evidenziate nella riunione tenuta il 13-12-1995 fra rappresentanti della Regione e delle FF.AA., chiede:
1) di poter destinare un numero limitato di finanziamenti a singoli appartenenti alle FF.AA. Ciò al fine di agevolare il personale che presta servizio in località isolate e non è quindi in grado di riunirsi in cooperativa;
2) una conferma circa la possibilità che per i beneficiari dei contributi riservati a fronte della legge regionale 28/91 e della delibera del Consiglio Regionale 622/94, il requisito della residenza, ovvero del luogo di lavoro, sia valutato con riferimento al territorio regionale;
Ritenuto, anche alla luce della ratio e delle opzioni che hanno mitivate le riserve di finanziamenti sopra richiamate di accogliere le richieste anzidette, avanzate dal Comando della Regione Militare Tosco-Emiliana;

A voti unanimi

DELIBERA

1) Tutti i lavoratori dipendenti delle Forze dell'Ordine e della Difesa, in possesso dei prescritti requisiti, possono fruire dei finanziamenti di cui alla legge regionale 17-6-1991 n.28 ed alla delibera del Consiglio Regionale n.622 del 28-12-1994;
2) i finanziamenti riservati con delibera n.622 del 28-12-1994 del Consiglio Regionale, agli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia, possono essere destinati, nella misura massima del 10%, a far fronte alle esigenze abitative di coloro che, prestando servizio in località isolate, non sono in grado di riunirsi in cooperative;
3) i beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 17-6-1991 n.28 ed alla delibera del Consiglio Regionale n.622 del 28-12-1994, debbono risiedere o lavorare in Toscana.




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