(B.U.R.T. 13-3-1996, n.16)
DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R. 3-11-1995, N.97.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 3 novembre 1995 n.97 "Disciplina
delle forme collaborative speciali per l'esercizio
delle funzioni dei componenti degli organi di direzione
politica della Regione Toscana";
Visto in particolare l'art.3, ai sensi del quale: "1.
La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale
stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione,
finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni
libero-professionali, delibera i relativi incarichi
su proposta nominativa degli amministratori interessati,
in relazione alle funzioni ad essi attribuite. - 2.
La Giunta disciplina, altresì, con propria deliberazione,
i criteri generali ed i requisiti per il conferimento
dei suddetti incarichi e per la determinazione dei
compensi.";
Ritenuto necessario determinare i suddetti criteri generali
e requisiti;
A voti unanimi
DELIBERA
di approvare la seguente disciplina per il conferimento di incarichi di consulenza o prestazioni libero-professionali ai sensi dell'art.3 della L.R. 3-11-1995 n.97:
Art.1.
1. Gli incarichi di cui all'art.3 della L.R. 3-11-1995
n.97 sono conferiti dalla Giunta a soggetti estranei
all'Amministrazione ed agli uffici regionali per consulenze
su oggetti e materie di particolare interesse attinenti
alle funzioni di competenza dell'amministratore proponente.
2. Nell'atto deliberativo, adottato su proposta nominativa
dell'amministratore interessato, sono specificati i
motivi per cui si ricorre all'incarico professionale.
3. L'atto di incarico, avente la forma della convocazione,
deve essere sottoscritto per accettazione dal soggetto
incaricato.
Art.2.
1. Gli incarichi possono essere conferiti a persone
fisiche o giuridiche (ancorché non riconosciute)
che per le loro caratteristiche diano sicuro affidamento
in ordine allo svolgimento dei compiti specifici loro
attribuiti.
2. La motivazione dell'atto di incarico deve tenere
conto della competenza professionale desumibile da
titoli di studio, scientifici, professionali.
3. Deve essere, di norma, evitato il cumulo di incarichi
con riferimento anche alle consulenze affidate dall'Amministrazione
in base alla L.R. 20-7-1972 n.21.
4. Non possono essere incaricati dipendenti pubblici
ad eccezione di docenti universitari, né titolari
di cariche politiche o sindacali di livello regionale
o nazionale.
5. Non possono essere incaricati, inoltre, soggetti
che abbiano riportato condanne per reati di cui alle
leggi antimafia o per reati contro la pubblica amministrazione
e la fede pubblica.
6. L'atto di incarico deve prevedere una specifica clausola
risolutiva che vieti all'incaricato l'assunzione di
altri rapporti professionali o di lavoro subordinato
che possano risultare incompatibili con l'incarico
affidato.
Art.3.
1. L'atto di affidamento dell'incarico deve determinare
l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità
od i criteri di determinazione e le modalità
di pagamento del corrispettivo, nonché di norma
le penali per eventuali ritardi o inadempienze.
2. La durata dell'incarico non può superare l'anno
finanziario, salvi i casi particolari in cui l'oggetto
della prestazione esiga una durata diversa.
3. Gli incarichi possono essere rinnovati con le stesse
modalità del primo incarico.
4. Relativamente agli incarichi per il cui corrispettivo
esistono tariffe professionali, si applica la tariffa
minima, ovvero, se prevista, la riduzione massima.
Art.4.
1. Gli atti di cui alla presente deliberazione, predisposti
dalle strutture di cui alla L.R. 3-11-1995 n.97 di
riferimento dell'Amministratore proponente, sono trasmessi
all'approvazione della Giunta del Dipartimento ORUSI,
previa verifica della corrispondenza alle disposizioni
di cui alla sopra citata L.R..
2. L'Assessore preposto all'organizzazione cura il monitoraggio
degli incarichi, riferendone ove occorra alla Giunta.
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