[Note's] DELIBERAZIONE 19 FEBBRAIO 1996, N.204

(B.U.R.T. 13-3-1996, n.16)

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA O PRESTAZIONI LIBERO-PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R. 3-11-1995, N.97.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 novembre 1995 n.97 "Disciplina delle forme collaborative speciali per l'esercizio delle funzioni dei componenti degli organi di direzione politica della Regione Toscana";
Visto in particolare l'art.3, ai sensi del quale: "1. La Giunta regionale, nell'ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione, finalizzata al finanziamento di consulenze o prestazioni libero-professionali, delibera i relativi incarichi su proposta nominativa degli amministratori interessati, in relazione alle funzioni ad essi attribuite. - 2. La Giunta disciplina, altresì, con propria deliberazione, i criteri generali ed i requisiti per il conferimento dei suddetti incarichi e per la determinazione dei compensi.";
Ritenuto necessario determinare i suddetti criteri generali e requisiti;

A voti unanimi

DELIBERA

di approvare la seguente disciplina per il conferimento di incarichi di consulenza o prestazioni libero-professionali ai sensi dell'art.3 della L.R. 3-11-1995 n.97:

Art.1.
1. Gli incarichi di cui all'art.3 della L.R. 3-11-1995 n.97 sono conferiti dalla Giunta a soggetti estranei all'Amministrazione ed agli uffici regionali per consulenze su oggetti e materie di particolare interesse attinenti alle funzioni di competenza dell'amministratore proponente.
2. Nell'atto deliberativo, adottato su proposta nominativa dell'amministratore interessato, sono specificati i motivi per cui si ricorre all'incarico professionale.
3. L'atto di incarico, avente la forma della convocazione, deve essere sottoscritto per accettazione dal soggetto incaricato.

Art.2.
1. Gli incarichi possono essere conferiti a persone fisiche o giuridiche (ancorché non riconosciute) che per le loro caratteristiche diano sicuro affidamento in ordine allo svolgimento dei compiti specifici loro attribuiti.
2. La motivazione dell'atto di incarico deve tenere conto della competenza professionale desumibile da titoli di studio, scientifici, professionali.
3. Deve essere, di norma, evitato il cumulo di incarichi con riferimento anche alle consulenze affidate dall'Amministrazione in base alla L.R. 20-7-1972 n.21.
4. Non possono essere incaricati dipendenti pubblici ad eccezione di docenti universitari, né titolari di cariche politiche o sindacali di livello regionale o nazionale.
5. Non possono essere incaricati, inoltre, soggetti che abbiano riportato condanne per reati di cui alle leggi antimafia o per reati contro la pubblica amministrazione e la fede pubblica.
6. L'atto di incarico deve prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato l'assunzione di altri rapporti professionali o di lavoro subordinato che possano risultare incompatibili con l'incarico affidato.

Art.3.
1. L'atto di affidamento dell'incarico deve determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità od i criteri di determinazione e le modalità di pagamento del corrispettivo, nonché di norma le penali per eventuali ritardi o inadempienze.
2. La durata dell'incarico non può superare l'anno finanziario, salvi i casi particolari in cui l'oggetto della prestazione esiga una durata diversa.
3. Gli incarichi possono essere rinnovati con le stesse modalità del primo incarico.
4. Relativamente agli incarichi per il cui corrispettivo esistono tariffe professionali, si applica la tariffa minima, ovvero, se prevista, la riduzione massima.

Art.4.
1. Gli atti di cui alla presente deliberazione, predisposti dalle strutture di cui alla L.R. 3-11-1995 n.97 di riferimento dell'Amministratore proponente, sono trasmessi all'approvazione della Giunta del Dipartimento ORUSI, previa verifica della corrispondenza alle disposizioni di cui alla sopra citata L.R..
2. L'Assessore preposto all'organizzazione cura il monitoraggio degli incarichi, riferendone ove occorra alla Giunta.




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