[Note's] DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONE TOSCANA 11 MARZO1996, N.304

(B.U.R.T. 10-4-1996, n.21)

ISTRUZIONI TECNICHE PER IL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E PER I RELATIVI CONTROLLI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.R.5/95.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 17-4-84, n.21 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 16-1-95, n.5 così come modificato con la L.R. 3-11-95, n.96;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.94 del 12-2-85;

PREMESSO

Che la L.R. 3-11-95, n.96 introduce alcune modifiche della L.R.5/95 tra le quali quelle relative all'art.32 che modificano gli adempimenti amministrativi relativi al controllo dell'adeguatezza delle indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica di cui alla L.R. 17-4-84, n.21 e alle direttive tecniche regionali approvate con Delibera di C.R.12-2-85, n.94;
Che tali disposizioni stabiliscono l'obbligo della certificazione dell'adeguatezza delle indagini geologico-tecniche e del deposito delle stesse presso il competente Ufficio del Genio Civile che provvede ad effettuare su di esse i controlli;
Che il comma 6 dell'art.32, così come modificato dalla citata L.R. 3-11-95, n.96 stabilisce che i controlli da parte del Genio Civile siano effettuati sulla base delle istruzioni tecniche di cui all'art.13 della L.R.16-1-95, n.5;
Considerata la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art.32, comma 6 della L.R.5/95 definendo apposite istruzioni tecniche di cui all'art.13 della L.R.16-1-95, n.5;
Considerato altresì che tali istruzioni tecniche debbano disciplinare, ai sensi dell'art.13 della L.R. 16-1-95, n.5 i criteri e le modalità tecniche per il deposito presso gli Uffici del Genio Civile degli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali di cui alla Delibera di C.R. 12-2-85, n.94 in attuazione della L.R. 17-4-84, n.21 e delle certificazioni di cui al comma quinto dell'art.32 della L.R.5/95, nonché per il controllo che deve essere effettuato sugli stessi da parte del competente Ufficio del Genio Civile;
Visto il testo delle "Istruzioni tecniche per il deposito presso l'Ufficio del Genio Civile delle indagini geologico-tecniche e per i relativi controlli in attuazione delle disposizioni di cui all'art.32 della L.R.5/95" elaborato a cura dei Servizi "Pianificazione Territoriale" e "Valutazione delle Politiche Territoriali" del Dipartimento "Politiche del Territorio, dei Trasporti e delle Infrastrutture";
Considerato che ricorrono i motivi di urgenza in quanto le disposizioni introdotte dalla citata L.R. 3-11-95, n.96 sono già operative, mentre non sono state ancora definite le modalità del deposito e i criteri secondo i quali gli Uffici del Genio Civile devono effettuare i previsti controlli e dovendosi pertanto provvedere al più presto per eliminare ogni possibile incertezza operativa e disomogeneità di comportamento;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art.13 della L.R. 16-1-95 n.5 ed in attuazione dell'art.32 comma 6 della stessa legge regionale le allegate "Istruzioni Tecniche per il deposito presso l'Ufficio del Genio Civile delle indagini geologico-tecniche e per i relativi controlli in attuazione delle disposizioni di cui all'art.32 della L.R.5/95 allegate quale parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che tali Istruzioni Tecniche sono soggette alla pubblicazione sul BURT;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse nell'ultimo capoverso della premessa, ai sensi dell'art.49 della legge n.62 del 1953;
4. di dichiarare il presente atto soggetto al controllo della C.C.A.R. ai sensi dell'art.1 lett. b) del D. Lgs. 13-2-93 n.40.

Allegato

ISTRUZIONI TECNICHE PER IL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E PER I RELATIVI CONTROLLI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.R.5/95.

INDICE

1. Premessa
2. Indagini soggette a deposito
3. Controlli obbligatori
4. Controlli a campione
5. Norme transitorie sui controlli
6. Criteri per il controllo
7. Modalità di deposito
8. Disposizioni relative al piano strutturale
9. Adozione e approvazione dell'atto di pianificazione urbanistica - eventuali integrazioni alla documentazione depositata

ALLEGATI:
1) - Fac-simile di certificazione indagini geologico-tecniche
2) - Scheda per deposito presso l'Ufficio del Genio Civile competente

1. PREMESSA
le presenti istruzioni tecniche sono definite ai sensi dell'art.13 della L.R. 16 gennaio 1995 n.5 "Norme per il governo del territorio" e devono essere osservate per il deposito e per il controllo delle indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica comunale di cui al sesto comma dell'art.32 della stessa L.R.5/95.
Le presenti istruzioni disciplinano i criteri e le modalità tecniche:
a) per il deposito presso gli Uffici del Genio Civile degli elaborati prescritti dalle direttive tecniche regionali in attuazione della L.R. 17 aprile 1984 n.21 e delle certificazioni di cui al comma quinto dell'art.32 della L.R.5/95;
b) per il controllo che deve essere effettuato sugli stessi da parte del competente Ufficio del Genio Civile.
Le indagini devono essere redatte ai sensi della L.R. 17-4-1984, n.21, "Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art.20 della L. 10-12-1981 n.741" e della Deliberazione del C.R. 12-02-1985, n.94 "Direttiva sulle indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica, in attuazione della L.R.21/84", integrata per gli aspetti relativi alle classi di pericolosità, con riferimento al rischio idraulico, dal comma 6 dell'art.7 della Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 21-06-1994 "Prescrizioni, vincoli e direttive sul rischio idraulico".

2. INDAGINI SOGGETTE A DEPOSITO
Sono soggette al deposito presso l'Ufficio del Genio Civile competente per territorio tutte le indagini geologico tecniche, descritte in premessa, di supporto alla redazione dei piani urbanistici comunali generali, attuativi e loro varianti, compresi quelli disciplinati dall'art.40 (come previsto dal comma 22 dell'art.40 della L.R.5/95). Per quanto riguarda le indagini di supporto a strumenti urbanistici o loro varianti adottati entro il 3-2-1996 ai sensi del primo comma dell'art.40 della L.R.5/95, restano in vigore le norme procedurali relative alla verifica dell'adeguatezza delle indagini in sede di approvazione regionale degli strumenti urbanistici e loro varianti di cui ai commi secondo e terzo dell'art.2 della L.R. 17-4-84 n.21; le indagini relative a questi strumenti, ove depositate dal Comune ai sensi dell'art.32, non saranno pertanto oggetto di controllo obbligatorio o a campione definiti nei punti seguenti delle presenti istruzioni tecniche, bensì valutate nell'ambito del procedimento di approvazione regionale.

3. CONTROLLI OBBLIGATORI
Sono soggette a "controllo obbligatorio" da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente per territorio provinciale le indagini geologico-tecniche depositate, ai sensi del comma 6 dell'art.32 della L.R.5/95, dopo la pubblicazione delle presenti istruzioni tecniche e che si riferiscono ad uno o più dei seguenti tipi di atti di pianificazione che il Comune intende adottare:

A) Nuovi Piani Regolatori Generali comunali definiti ai sensi dell'art.23 della L.R.5/95: Piani Strutturali, Regolamenti Urbanistici nonché varianti generali ai piani urbanistici generali vigenti da adottarsi con la procedura definita dai commi 9 e 10 dell'art.40 della L.R.5/95.

B) Altre varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, comprese quelle dell'art.40 commi 2 e 8 della L.R.5/95, che prevedano ampliamenti o nuove individuazioni di zone omogenee definite dal D.M. 2-4-1968 n.1444 come B, C, D, F, esclusi i parchi, o ad esse assimilabili, nonché previsioni relative a nuova viabilità, nel caso che tali zone o previsioni ricadano in aree classificate in "pericolosità 4", in attuazione della normativa vigente sulle indagini geologico-tecniche, dallo studio allegato alla variante o dalle indagini già elaborate per la redazione del Piano Urbanistico Generale vigente.

C) Programmi Integrati di Intervento e Piani Urbanistici attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati di "fattibilità 4" dalle indagini geologico-tecniche allegate allo Strumento Urbanistico generale vigente o alla eventuale variante ad esso da adottarsi contestualmente o comunque effettuate in adeguamento alle disposizioni di cui alla sezione 4.2 della D.C.R. 12-2-85, n.94.

D) Ulteriori atti di pianificazione urbanistica che verranno assoggettati al controllo obbligatorio dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale definiti dalla L.R.5/95.

4. CONTROLLI A CAMPIONE
Le indagini geologico-tecniche depositate, con esclusione di quelle soggette a controllo obbligatorio o comunque escluse dal controllo in base al precedente punto 2, saranno sottoposte a "controllo a campione" con il metodo del sorteggio da effettuarsi da parte dell'Ufficio del Genio Civile competente almeno ogni due mesi, nella misura di una ogni dieci o frazione di dieci pratiche non soggette a controllo obbligatorio depositate nel periodo corrispondente. L'Ufficio del Genio Civile potrà suddividere le pratiche da sottoporre a sorteggio in due diversi gruppi, separando le varianti agli strumenti urbanistici generali dai piani e programmi attuativi e individuare per ciascuno dei due gruppi le quantità da assoggettare a controllo a campione, rispettando comunque la misura complessiva indicata in precedenza. In fase di prima applicazione il sorteggio sarà effettuato per le pratiche depositate dalla data della pubblicazione delle presenti istruzioni tecniche.
Del sorteggio dovrà essere redatto apposito verbale vistato dal responsabile dell'Ufficio del Genio Civile, da inviare ai Comuni che avranno depositato indagini non soggette al controllo obbligatorio nel periodo interessato dal sorteggio.

5. NORME TRANSITORIE SUI CONTROLLI
Le pratiche depositate ai sensi del comma 6 dell'art.32 della L.R.5/95 prima del 28-11-1995, data di entrata in vigore della L.R.96/95, restano soggette al parere dell'Ufficio del Genio Civile che, ove necessario, provvede a dettare le necessarie prescrizioni al Comune.
Per le pratiche depositate dalla data di entrata in vigore della L.R.96/95 fino alla pubblicazione delle presenti istruzioni tecniche gli Uffici del Genio Civile procederanno ai controlli che riterranno opportuni con priorità per le varianti generali, tenendo conto comunque della necessità di completare tali controlli entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti istruzioni tecniche o dalla presentazione della documentazione integrativa, necessaria per eseguire il controllo, che l'Ufficio del Genio Civile potrà richiedere entro 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti istruzioni tecniche.

6. CRITERI PER IL CONTROLLO
I tempi tecnici entro i quali il Genio Civile effettuerà il controllo sulla documentazione depositata sono individuati in 90 giorni dal deposito per le indagini soggette a controllo obbligatorio in base al precedente punto 3. ed in 60 giorni dal sorteggio per le indagini soggette a controllo a campione in base al precedente punto 4..
Nel caso in cui l'Ufficio del Genio Civile riscontri la necessità di approfondire particolari aspetti delle indagini presentate, indispensabili per consentire il controllo, richiedendo specifiche integrazioni della documentazione, ne darà comunicazione al Comune nei tempi definiti al punto precedente. I tempi per esercitare il controllo decorreranno nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni.
Nel caso in cui il controllo delle indagini evidenzi nella applicazione della normativa vigente errori od omissioni, tali da comportare conseguenze rilevanti sulle previsioni urbanistiche, l'Ufficio del Genio Civile ne darà notizia al tecnico incaricato, al Comune interessato nonché al Comitato Regionale di Controllo.
Nel caso che dal controllo non emergano errori od omissioni come sopra definiti, l'Ufficio del Genio Civile provvederà all'archiviazione delle indagini e del relativo esito, senza obbligo di comunicazione al Comune interessato.

7. MODALITA' DI DEPOSITO
Gli elaborati da depositare all'Ufficio del Genio Civile competente per provincia prima dell'adozione dello strumento urbanistico comunale sono i seguenti:
a) la certificazione di adeguatezza delle indagini geologico-tecniche sulla base del fac-simile allegato alle presenti istruzioni tecniche (allegato n.1);
b) gli elaborati previsti per le indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica comunale previste dalle normative vigenti al momento del deposito, in relazione al tipo di atto che il comune intende adottare; la carta che evidenzia le classi di fattibilità degli interventi deve riportare anche la zonizzazione urbanistica dell'atto di pianificazione da adottare, in modo che si possa individuare direttamente il riferimento alla normativa urbanistica relativa a ciascuna zona;
c) gli elaborati dell'atto di pianificazione urbanistica da adottare a cui si riferiscono le indagini con evidenziati gli ambiti interessati dall'atto stesso e, comprese le relative norme tecniche di attuazione, firmati dal progettista incaricato;
d) la scheda per il deposito sulla base dello schema allegato alle presenti istruzioni tecniche (allegato n.2);
e) eventuali ulteriori elaborati ritenuti utili dal tecnico incaricato o dal Comune;

La scheda per il deposito potrà, nel caso che il Comune lo ritenga opportuno, essere presentata in duplice copia: in tal caso una copia sarà riconsegnata timbrata, in segno di ricevuta, dall'Ufficio del Genio Civile.

8. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PIANO STRUTTURALE
Per procedere all'adozione del Piano Strutturale ai sensi dell'art.25 della L.R.5/95, è necessaria l'individuazione delle classi di pericolosità per l'intero territorio comunale, mentre l'individuazione delle classi di fattibilità è da limitarsi alle eventuali parti del Piano Strutturale con carattere direttamente precettivo e operativo rispetto alla localizzazione sul territorio degli interventi secondo la definizione di cui all'art.27 comma secondo della L.R.5/95.
Nel caso in cui si debba procedere alla formazione del Piano Strutturale tramite l'accordo di pianificazione ai sensi dell'art.39 comma terzo, il deposito degli elaborati dovrà essere effettuato prima della conferenza di cui all'art.36 comma secondo.

9. ADOZIONE E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
La Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione dell'atto di pianificazione urbanistica deve dare atto all'avvenuto deposito delle indagini geologico-tecniche e delle certificazioni previste al quinto comma dell'art.32 della L.R.5/95 e successive modificazioni; in particolare la attestazione del tecnico incaricato del progetto urbanistico, dovrà dichiarare la conformità dell'atto urbanistico proposto agli esiti delle indagini depositate.
Tali indagini dovranno comunque essere allegate alla deliberazione di adozione in quanto parti integranti dell'atto di adozione.
Nel caso che il Consiglio Comunale intenda modificare in sede di adozione o di approvazione il progetto urbanistico proposto, potrà farlo senza procedere ad integrazioni al deposito delle indagini geologico-tecniche o a nuovo deposito solo nel caso in cui le modifiche non alterino le classi di fattibilità già individuate dal tecnico incaricato.

ALLEGATI
Si omettono.






(c) 1996 Note's