(B.U.R.T. 10-4-1996, n.21)
ISTRUZIONI TECNICHE PER IL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E PER I RELATIVI CONTROLLI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.R.5/95.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 17-4-84, n.21 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 16-1-95, n.5 così come modificato
con la L.R. 3-11-95, n.96;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.94
del 12-2-85;
PREMESSO
Che la L.R. 3-11-95, n.96 introduce alcune modifiche
della L.R.5/95 tra le quali quelle relative all'art.32
che modificano gli adempimenti amministrativi relativi
al controllo dell'adeguatezza delle indagini geologico-tecniche
di supporto alla pianificazione urbanistica di cui
alla L.R. 17-4-84, n.21 e alle direttive tecniche regionali
approvate con Delibera di C.R.12-2-85, n.94;
Che tali disposizioni stabiliscono l'obbligo della certificazione
dell'adeguatezza delle indagini geologico-tecniche
e del deposito delle stesse presso il competente Ufficio
del Genio Civile che provvede ad effettuare su di esse
i controlli;
Che il comma 6 dell'art.32, così come modificato
dalla citata L.R. 3-11-95, n.96 stabilisce che i controlli
da parte del Genio Civile siano effettuati sulla base
delle istruzioni tecniche di cui all'art.13 della L.R.16-1-95,
n.5;
Considerata la necessità di dare attuazione a
quanto disposto dall'art.32, comma 6 della L.R.5/95
definendo apposite istruzioni tecniche di cui all'art.13
della L.R.16-1-95, n.5;
Considerato altresì che tali istruzioni tecniche
debbano disciplinare, ai sensi dell'art.13 della L.R.
16-1-95, n.5 i criteri e le modalità tecniche
per il deposito presso gli Uffici del Genio Civile
degli elaborati prescritti dalle direttive tecniche
regionali di cui alla Delibera di C.R. 12-2-85, n.94
in attuazione della L.R. 17-4-84, n.21 e delle certificazioni
di cui al comma quinto dell'art.32 della L.R.5/95,
nonché per il controllo che deve essere effettuato
sugli stessi da parte del competente Ufficio del Genio
Civile;
Visto il testo delle "Istruzioni tecniche per il
deposito presso l'Ufficio del Genio Civile delle indagini
geologico-tecniche e per i relativi controlli in attuazione
delle disposizioni di cui all'art.32 della L.R.5/95"
elaborato a cura dei Servizi "Pianificazione Territoriale"
e "Valutazione delle Politiche Territoriali"
del Dipartimento "Politiche del Territorio, dei
Trasporti e delle Infrastrutture";
Considerato che ricorrono i motivi di urgenza in quanto
le disposizioni introdotte dalla citata L.R. 3-11-95,
n.96 sono già operative, mentre non sono state
ancora definite le modalità del deposito e i
criteri secondo i quali gli Uffici del Genio Civile
devono effettuare i previsti controlli e dovendosi
pertanto provvedere al più presto per eliminare
ogni possibile incertezza operativa e disomogeneità
di comportamento;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare ai sensi dell'art.13 della L.R. 16-1-95
n.5 ed in attuazione dell'art.32 comma 6 della stessa
legge regionale le allegate "Istruzioni Tecniche
per il deposito presso l'Ufficio del Genio Civile delle
indagini geologico-tecniche e per i relativi controlli
in attuazione delle disposizioni di cui all'art.32
della L.R.5/95 allegate quale parte integrante del
presente atto;
2. di stabilire che tali Istruzioni Tecniche sono soggette
alla pubblicazione sul BURT;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile per le motivazioni espresse nell'ultimo
capoverso della premessa, ai sensi dell'art.49 della
legge n.62 del 1953;
4. di dichiarare il presente atto soggetto al controllo
della C.C.A.R. ai sensi dell'art.1 lett. b) del D.
Lgs. 13-2-93 n.40.
Allegato
ISTRUZIONI TECNICHE PER IL DEPOSITO PRESSO L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DELLE INDAGINI GEOLOGICO-TECNICHE E PER I RELATIVI CONTROLLI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART.32 DELLA L.R.5/95.
INDICE
1. Premessa
2. Indagini soggette a deposito
3. Controlli obbligatori
4. Controlli a campione
5. Norme transitorie sui controlli
6. Criteri per il controllo
7. Modalità di deposito
8. Disposizioni relative al piano strutturale
9. Adozione e approvazione dell'atto di pianificazione
urbanistica - eventuali integrazioni alla documentazione
depositata
ALLEGATI:
1) - Fac-simile di certificazione indagini geologico-tecniche
2) - Scheda per deposito presso l'Ufficio del Genio
Civile competente
1. PREMESSA
le presenti istruzioni tecniche sono definite ai sensi
dell'art.13 della L.R. 16 gennaio 1995 n.5 "Norme
per il governo del territorio" e devono essere
osservate per il deposito e per il controllo delle
indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione
urbanistica comunale di cui al sesto comma dell'art.32
della stessa L.R.5/95.
Le presenti istruzioni disciplinano i criteri e le modalità
tecniche:
a) per il deposito presso gli Uffici del Genio Civile
degli elaborati prescritti dalle direttive tecniche
regionali in attuazione della L.R. 17 aprile 1984 n.21
e delle certificazioni di cui al comma quinto dell'art.32
della L.R.5/95;
b) per il controllo che deve essere effettuato sugli
stessi da parte del competente Ufficio del Genio Civile.
Le indagini devono essere redatte ai sensi della L.R.
17-4-1984, n.21, "Norme per la formazione e l'adeguamento
degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione
del rischio sismico, in attuazione dell'art.20 della
L. 10-12-1981 n.741" e della Deliberazione del
C.R. 12-02-1985, n.94 "Direttiva sulle indagini
geologico-tecniche di supporto alla pianificazione
urbanistica, in attuazione della L.R.21/84", integrata
per gli aspetti relativi alle classi di pericolosità,
con riferimento al rischio idraulico, dal comma 6 dell'art.7
della Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del
21-06-1994 "Prescrizioni, vincoli e direttive
sul rischio idraulico".
2. INDAGINI SOGGETTE A DEPOSITO
Sono soggette al deposito presso l'Ufficio del Genio
Civile competente per territorio tutte le indagini
geologico tecniche, descritte in premessa, di supporto
alla redazione dei piani urbanistici comunali generali,
attuativi e loro varianti, compresi quelli disciplinati
dall'art.40 (come previsto dal comma 22 dell'art.40
della L.R.5/95). Per quanto riguarda le indagini di
supporto a strumenti urbanistici o loro varianti adottati
entro il 3-2-1996 ai sensi del primo comma dell'art.40
della L.R.5/95, restano in vigore le norme procedurali
relative alla verifica dell'adeguatezza delle indagini
in sede di approvazione regionale degli strumenti urbanistici
e loro varianti di cui ai commi secondo e terzo dell'art.2
della L.R. 17-4-84 n.21; le indagini relative a questi
strumenti, ove depositate dal Comune ai sensi dell'art.32,
non saranno pertanto oggetto di controllo obbligatorio
o a campione definiti nei punti seguenti delle presenti
istruzioni tecniche, bensì valutate nell'ambito
del procedimento di approvazione regionale.
3. CONTROLLI OBBLIGATORI
Sono soggette a "controllo obbligatorio" da
parte dell'Ufficio del Genio Civile competente per
territorio provinciale le indagini geologico-tecniche
depositate, ai sensi del comma 6 dell'art.32 della
L.R.5/95, dopo la pubblicazione delle presenti istruzioni
tecniche e che si riferiscono ad uno o più dei
seguenti tipi di atti di pianificazione che il Comune
intende adottare:
A) Nuovi Piani Regolatori Generali comunali definiti ai sensi dell'art.23 della L.R.5/95: Piani Strutturali, Regolamenti Urbanistici nonché varianti generali ai piani urbanistici generali vigenti da adottarsi con la procedura definita dai commi 9 e 10 dell'art.40 della L.R.5/95.
B) Altre varianti agli strumenti urbanistici generali comunali, comprese quelle dell'art.40 commi 2 e 8 della L.R.5/95, che prevedano ampliamenti o nuove individuazioni di zone omogenee definite dal D.M. 2-4-1968 n.1444 come B, C, D, F, esclusi i parchi, o ad esse assimilabili, nonché previsioni relative a nuova viabilità, nel caso che tali zone o previsioni ricadano in aree classificate in "pericolosità 4", in attuazione della normativa vigente sulle indagini geologico-tecniche, dallo studio allegato alla variante o dalle indagini già elaborate per la redazione del Piano Urbanistico Generale vigente.
C) Programmi Integrati di Intervento e Piani Urbanistici attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati di "fattibilità 4" dalle indagini geologico-tecniche allegate allo Strumento Urbanistico generale vigente o alla eventuale variante ad esso da adottarsi contestualmente o comunque effettuate in adeguamento alle disposizioni di cui alla sezione 4.2 della D.C.R. 12-2-85, n.94.
D) Ulteriori atti di pianificazione urbanistica che verranno assoggettati al controllo obbligatorio dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale definiti dalla L.R.5/95.
4. CONTROLLI A CAMPIONE
Le indagini geologico-tecniche depositate, con esclusione
di quelle soggette a controllo obbligatorio o comunque
escluse dal controllo in base al precedente punto 2,
saranno sottoposte a "controllo a campione"
con il metodo del sorteggio da effettuarsi da parte
dell'Ufficio del Genio Civile competente almeno ogni
due mesi, nella misura di una ogni dieci o frazione
di dieci pratiche non soggette a controllo obbligatorio
depositate nel periodo corrispondente. L'Ufficio del
Genio Civile potrà suddividere le pratiche da
sottoporre a sorteggio in due diversi gruppi, separando
le varianti agli strumenti urbanistici generali dai
piani e programmi attuativi e individuare per ciascuno
dei due gruppi le quantità da assoggettare a
controllo a campione, rispettando comunque la misura
complessiva indicata in precedenza. In fase di prima
applicazione il sorteggio sarà effettuato per
le pratiche depositate dalla data della pubblicazione
delle presenti istruzioni tecniche.
Del sorteggio dovrà essere redatto apposito verbale
vistato dal responsabile dell'Ufficio del Genio Civile,
da inviare ai Comuni che avranno depositato indagini
non soggette al controllo obbligatorio nel periodo
interessato dal sorteggio.
5. NORME TRANSITORIE SUI CONTROLLI
Le pratiche depositate ai sensi del comma 6 dell'art.32
della L.R.5/95 prima del 28-11-1995, data di entrata
in vigore della L.R.96/95, restano soggette al parere
dell'Ufficio del Genio Civile che, ove necessario,
provvede a dettare le necessarie prescrizioni al Comune.
Per le pratiche depositate dalla data di entrata in
vigore della L.R.96/95 fino alla pubblicazione delle
presenti istruzioni tecniche gli Uffici del Genio Civile
procederanno ai controlli che riterranno opportuni
con priorità per le varianti generali, tenendo
conto comunque della necessità di completare
tali controlli entro 60 giorni dalla pubblicazione
delle presenti istruzioni tecniche o dalla presentazione
della documentazione integrativa, necessaria per eseguire
il controllo, che l'Ufficio del Genio Civile potrà
richiedere entro 30 giorni dalla pubblicazione delle
presenti istruzioni tecniche.
6. CRITERI PER IL CONTROLLO
I tempi tecnici entro i quali il Genio Civile effettuerà
il controllo sulla documentazione depositata sono individuati
in 90 giorni dal deposito per le indagini soggette
a controllo obbligatorio in base al precedente punto
3. ed in 60 giorni dal sorteggio per le indagini soggette
a controllo a campione in base al precedente punto
4..
Nel caso in cui l'Ufficio del Genio Civile riscontri
la necessità di approfondire particolari aspetti
delle indagini presentate, indispensabili per consentire
il controllo, richiedendo specifiche integrazioni della
documentazione, ne darà comunicazione al Comune
nei tempi definiti al punto precedente. I tempi per
esercitare il controllo decorreranno nuovamente dalla
data di presentazione delle integrazioni.
Nel caso in cui il controllo delle indagini evidenzi
nella applicazione della normativa vigente errori od
omissioni, tali da comportare conseguenze rilevanti
sulle previsioni urbanistiche, l'Ufficio del Genio
Civile ne darà notizia al tecnico incaricato,
al Comune interessato nonché al Comitato Regionale
di Controllo.
Nel caso che dal controllo non emergano errori od omissioni
come sopra definiti, l'Ufficio del Genio Civile provvederà
all'archiviazione delle indagini e del relativo esito,
senza obbligo di comunicazione al Comune interessato.
7. MODALITA' DI DEPOSITO
Gli elaborati da depositare all'Ufficio del Genio Civile
competente per provincia prima dell'adozione dello
strumento urbanistico comunale sono i seguenti:
a) la certificazione di adeguatezza delle indagini geologico-tecniche
sulla base del fac-simile allegato alle presenti istruzioni
tecniche (allegato n.1);
b) gli elaborati previsti per le indagini geologico-tecniche
di supporto alla pianificazione urbanistica comunale
previste dalle normative vigenti al momento del deposito,
in relazione al tipo di atto che il comune intende
adottare; la carta che evidenzia le classi di fattibilità
degli interventi deve riportare anche la zonizzazione
urbanistica dell'atto di pianificazione da adottare,
in modo che si possa individuare direttamente il riferimento
alla normativa urbanistica relativa a ciascuna zona;
c) gli elaborati dell'atto di pianificazione urbanistica
da adottare a cui si riferiscono le indagini con evidenziati
gli ambiti interessati dall'atto stesso e, comprese
le relative norme tecniche di attuazione, firmati dal
progettista incaricato;
d) la scheda per il deposito sulla base dello schema
allegato alle presenti istruzioni tecniche (allegato
n.2);
e) eventuali ulteriori elaborati ritenuti utili dal
tecnico incaricato o dal Comune;
La scheda per il deposito potrà, nel caso che il Comune lo ritenga opportuno, essere presentata in duplice copia: in tal caso una copia sarà riconsegnata timbrata, in segno di ricevuta, dall'Ufficio del Genio Civile.
8. DISPOSIZIONI RELATIVE AL PIANO STRUTTURALE
Per procedere all'adozione del Piano Strutturale ai
sensi dell'art.25 della L.R.5/95, è necessaria
l'individuazione delle classi di pericolosità
per l'intero territorio comunale, mentre l'individuazione
delle classi di fattibilità è da limitarsi
alle eventuali parti del Piano Strutturale con carattere
direttamente precettivo e operativo rispetto alla localizzazione
sul territorio degli interventi secondo la definizione
di cui all'art.27 comma secondo della L.R.5/95.
Nel caso in cui si debba procedere alla formazione del
Piano Strutturale tramite l'accordo di pianificazione
ai sensi dell'art.39 comma terzo, il deposito degli
elaborati dovrà essere effettuato prima della
conferenza di cui all'art.36 comma secondo.
9. ADOZIONE E APPROVAZIONE DELL'ATTO DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA - EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE
DEPOSITATA
La Deliberazione del Consiglio Comunale di adozione
dell'atto di pianificazione urbanistica deve dare atto
all'avvenuto deposito delle indagini geologico-tecniche
e delle certificazioni previste al quinto comma dell'art.32
della L.R.5/95 e successive modificazioni; in particolare
la attestazione del tecnico incaricato del progetto
urbanistico, dovrà dichiarare la conformità
dell'atto urbanistico proposto agli esiti delle indagini
depositate.
Tali indagini dovranno comunque essere allegate alla
deliberazione di adozione in quanto parti integranti
dell'atto di adozione.
Nel caso che il Consiglio Comunale intenda modificare
in sede di adozione o di approvazione il progetto urbanistico
proposto, potrà farlo senza procedere ad integrazioni
al deposito delle indagini geologico-tecniche o a nuovo
deposito solo nel caso in cui le modifiche non alterino
le classi di fattibilità già individuate
dal tecnico incaricato.
ALLEGATI
Si omettono.
(c) 1996 Note's