[Note's] DELIBERAZIONE REGIONE TOSCANA 13 MAGGIO 1996, N.588

(B.U.R.T. 12-6-1996, n.33)

L.R.5/95. "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" - ISTRUZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E LORO VARIANTI E PER LE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI DI CUI ALL'ART.40 COMMA II.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 16-1-95 n.5 così come modificata con la L.R. 3-11-95 n.96, ed in particolare le disposizioni dell'art.13 e dell'art.40 comma secondo;

Premesso:
Che l'art.40 comma secondo della L.R. 16-1-95 n.5, così come modificato con la L.R. 3-11-95 n.96, individua alcune particolari tipologie di varianti agli strumenti urbanistici generali per l'approvazione delle quali, fino all'approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, si applica il procedimento semplificato di cui ai commi da 3 a 7, di esclusiva competenza comunale e che lo stesso procedimento deve essere seguito per l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi;
Che l'art.13 della stessa L.R.5/95 stabilisce che la Giunta Regionale approva Istruzioni tecniche da osservare nella redazione degli atti di pianificazione di competenza degli Enti Locali richiamando le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
Che tali istruzioni stabiliscono gli elaborati che formano o accompagnano gli atti di pianificazione nonché le relative modalità di elaborazione tecnica e metodologica;

Considerato:
Che è urgente dare attuazione alle disposizioni dell'art.13 con particolare riferimento alle istruzioni tecniche da osservare per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi e delle varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'art.40 comma secondo della L.R.5/95 stabilendo gli elaborati che devono accompagnare la deliberazione di adozione, con le seguenti finalità:
- migliorare la qualità tecnica degli atti di pianificazione urbanistica comunale e favorire l'omogeneità dei criteri metodologici da seguire nella loro redazione, normalizzando e agevolando le verifiche da effettuarsi da parte dei Comuni al momento dell'adozione;
- favorire l'efficacia dell'azione amministrativa stabilendo criteri omogenei e modalità di redazione degli atti tali da agevolare anche il controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali;
- favorire l'acquisizione dei dati relativi all'adozione degli strumenti urbanistici da parte del Sistema Informativo Territoriale di cui all'art.4 della L.R.5/95, normalizzando per quanto possibile l'omogeneità dei criteri metodologici;
Che tali istruzioni devono stabilire le modalità da osservare per le comunicazioni alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale di cui all'art.40 comma terzo della L.R.5/95 e definire appositi elaborati da allegare alla delibera di adozione;
Che ricorrono i motivi d'urgenza in quanto la L.R.5/95 introduce previsioni profondamente innovative allargando considerevolmente il campo delle verifiche che i Comuni devono effettuare sulle varianti attribuite dalle norme alla loro esclusiva competenza e pertanto è particolarmente urgente definire e pubblicare le Istruzioni tecniche per fornire ai Comuni indirizzi metodologici omogenei ed eliminare quanto prima ogni possibile incertezza e disomogeneità di comportamento;
Visto il testo delle istruzioni: L.R.5/95 "Norme per il governo del territorio" - Istruzioni tecniche relative agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti e per le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'art.40 comma secondo" elaborato a cura del Servizio "Valutazione delle politiche territoriali";

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell'art.13 della L.R. 16-1-95 n.5 le allegate Istruzioni tecniche: L.R.5/95 "Norme per il governo del territorio" - Istruzioni tecniche relative agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti e per le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'art.40 comma secondo" elaborato a cura del Servizio "Valutazione delle politiche territoriali";
2. di stabilire che tali istruzioni tecniche sono soggette alla pubblicazione sul B.U.R.T.;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nell'ultimo capoverso della premessa ai sensi dell'art.49 della Legge 62 del 1953;
4. di dichiarare il presente atto soggetto al controllo della C.C.A.R. ai sensi dell'art.1 lett. b) del D.Lgs. 13-2-93 n.40.

Allegato

L.R.5/95 "Norme per il governo del territorio" - Istruzione Tecniche relative agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti e per le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'art.40 comma secondo.

1. Obiettivi, finalità e campo di applicazione
Le presenti Istruzioni Tecniche sono stabilite ai sensi dell'art.13 della L.R. 16-1-95 n.5 e debbono essere osservate nella formazione degli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti e delle varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'art.40 comma secondo della L.R.5/95. Esse sono finalizzate:
- a migliorare la qualità tecnica degli atti di pianificazione urbanistica comunale e a favorire l'omogeneità dei criteri metodologici da seguire nella loro redazione, normalizzando e agevolando le verifiche da effettuarsi da parte dei Comuni al momento dell'adozione;
- a favorire l'efficacia dell'azione amministrativa stabilendo criteri omogenei e modalità di redazione degli atti, tali da agevolare il controllo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali;
- a favorire l'acquisizione dei dati relativi all'adozione degli strumenti urbanistici da parte del Sistema Informativo Territoriale di cui all'art.4 della L.R.5/95, normalizzando per quanto possibile l'omogeneità dei criteri metodologici.
Esse stabiliscono, per le finalità e con gli obiettivi di cui sopra, le modalità da osservare per le comunicazioni alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale di cui all'art.40, comma terzo della L.R.5/95, definendo appositi elaborati tecnici da allegare obbligatoriamente alla delibera di adozione, con i quali il Comune certifica le verifiche effettuate circa la congruenza del contenuto dello strumento urbanistico con quanto definito dal citato secondo comma dell'art.40.
Tra gli strumenti urbanistici attuativi non è compreso il Programma di recupero urbano di cui alla Legge 4-12-93 n.493 nè il Programma di riqualificazione urbana di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 21-12-94, che non possono essere considerati atti di rilevanza urbanistica, salvo il caso, previsto dai provvedimenti legislativi istitutivi, in cui detti strumenti comportino la variante degli strumenti urbanistici vigenti. In tal caso le leggi istitutive prevedono il ricorso ad accordi di programma e dunque non attengono alle questioni trattate dalle presenti istruzioni tecniche.

2. Deliberazioni di adozione e di approvazione
Si rammenta che le varianti e gli strumenti attuativi di cui alle presenti istruzioni tecniche devono essere redatte nel rispetto delle finalità e indirizzi definiti al Titolo I della L.R.5/95, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art.5 e sono sottoposte inoltre alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art.32 della stessa legge e successive modificazioni. Il rispetto di tali disposizioni dovrà comunque risultare esplicitamente dall'atto deliberativo.
Analogamente dovrà risultare in modo esplicito nell'atto deliberativo il rispetto delle condizioni previste dall'art.40 secondo comma, ai fini della individuazione della tipologia di variante.
Qualora con una variante riconducibile ad una delle tipologie del secondo comma dell'art.40, venissero riproposte previsioni già oggetto di stralci o di modifiche da parte degli organi regionali competenti per l'approvazione, il Consiglio Comunale dovrà, nell'atto deliberativo, puntualmente argomentare la scelta difforme dalle prescrizioni e dagli stralci operati dalla Regione, dimostrando l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le decisioni regionali.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui in sede di approvazione venissero introdotte modifiche conseguenti alle osservazioni tali da mutare sostanzialmente i dati quantitativi e qualitativi della variante il Comune dovrà procedere ad una nuova adozione e conseguente pubblicazione.
Con riferimento alle specifiche condizioni previste dall'art.5 e dall'art.40, secondo comma, il cui rispetto deve risultare esplicitamente nell'atto, si riportano di seguito le attestazioni da rendere nella premessa narrativa delle delibere comunali di adozione e di approvazione degli atti urbanistici.

1. Attestazione necessaria per i piani attuativi:
a) "dato atto che il presente piano attuativo è conforme allo strumento urbanistico vigente";
b) nel caso in cui il piano attuativo disciplini nuovi insediamenti o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità."

2. Attestazione comune a tutte le tipologie di variante allo S.U. generale:
a) "dato atto che il Comune non è dotato di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico di cui all'art.24 e 28 della L.R.5/95 e che la variante non comporta riduzione delle dotazioni complessive degli standard e che pertanto è stata seguita la procedura di cui all'art.40 comma 2o"
b) nel caso in cui la variante interessi ambiti sottoposti a disposizioni di atti relativi alla disciplina sovraordinata:
"dato atto che la variante rispetta le disposizioni degli atti relativi alla disciplina sovraordinata indicati nella scheda."

3. Attestazioni necessarie relativamente alle diverse tipologie di variante:
P.E.E.P. che costituisce variante allo S.U. generale vigente

a) "dato atto che è stato stimato il fabbisogno complessivo di edilizia residenziale abitativa e che l'estensione delle zone incluse nel P.E.E.P. è stata determinata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 della legge l8-4-62 n.167;"
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale";
c) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità."

Variante necessaria per realizzare opere pubbliche di esclusivo interesse comunale (lettera a)
a) "dato atto che il bacino di utenza o l'ambito d'influenza dell'infrastruttura pubblica prevista è esclusivamente riferito al Comune";
b) nel caso in cui la variante preveda anche modifiche alla precedente disciplina urbanistica sulle aree adiacenti alla nuova previsioni di opera pubblica:
"dato atto che le modifiche alla precedente disciplina urbanistica delle aree adiacenti alla nuova previsione di opera pubblica sono strettamente funzionali a conseguire il corredo inserimento delle previsioni nel contesto urbanistico";
c) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale."

Variante per realizzare i servizi e le infrastrutture, la cui localizzazione sia già stata definita attraverso atti di programmazione definitivamente approvati (lettera b)
"dato atto che le modifiche introdotte sono strettamente funzionali a conseguire il corretto inserimento delle previsioni nel contesto urbanistico."

Variante necessaria per apportare limitate modifiche alla disciplina urbanistica conseguenti alla definizione di progetti esecutivi di opere pubbliche (lettera c)
"dato atto che non sono state introdotte nuovi destinazioni di zona e che le modifiche introdotte sono strettamente funzionali a conseguire il corretto inserimento delle previsioni nel contesto urbanistico."

Variante necessaria per apportare rettifiche di minima entità alle perimetrazioni di zona omogenea che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie utile degli edifici (lettera d)
"dato atto che le rettifiche alla perimetrazione di zona omogenea introdotte non comportano modifiche normative nè degli indici di fabbricabilità e non comportano l'introduzione di nuove destinazioni di zone omogenee nè la soppressione di zone esistenti."

Varianti di mera trascrizione di strumenti urbanistici vigenti su basi cartografiche aggiornate (lettera e)
"dato atto che tutte le modifiche apportate derivano esclusivamente dell'esigenza di adeguare le previsioni vigenti alla nuova base cartografica."

Varianti di cui all'art.1 comma 4o della L.R.64/95
(lettera f 1.1)

a) "dato atto che la variante impone la conservazione dei caratteri di ruralità riconosciuti nell'ambito considerato, la prevenzione o la mitigazione delle situazioni di rischio ambientale attraverso la tutela e la valorizzazione delle risorse essenziali del territorio di cui all'art.2 della L.R.5/95;"
b) nel caso in cui la variante contenga previsioni di nuove edificazioni non agricole:
"dato atto che dal quadro conoscitivo della variante di incrementi di volumi residenziali non agricoli risultano esclusivamente finalizzati ad evitare la separazione dei nuclei familiari legati all'attività agricola e a mantenere una funzione di presidio ambientale nell'ambito considerato;"
c) nel caso in cui la variante contenga la previsione di nuove edificazioni per attività turistico-ricettive, ricreative e del tempo libero:
"dato atto che, dal quadro conoscitivo della variante, le previsioni di nuova edificazione per attività turistico-ricettive, ricreative e del tempo libero risultano esclusivamente finalizzate alla utilizzazione e valorizzazione del territorio rurale o montano ed in particolare di quello compreso nell'ambito della variante."
d) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale;"
e) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità."

Varianti di cui all'art.3 comma 11o della L.R.64/95 (disciplina per consentire la realizzazione degli annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del fondo e nelle aziende agricole aventi superficie inferiore ai minimi di legge)
(lettera f 1.3)

a) "dato atto che la variante consente la realizzazione di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva del/dei fondo/i da parte di azienda/e agricola/e, in funzione esclusiva di potenziare ed integrare il ciclo produttivo della/e azienda/e;"
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della L.R.5/95 che non sussistono possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale";
c) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità."

Varianti di cui all'art.6 della L.R.64/95 (disciplina degli impianti pubblici o di pubblico interesse)
(lettera f 1.6)

a) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale";

Varianti di cui alla L.R.59/80 (lett. f, secondo capoverso)
(lettera f 2)

a) nel caso in cui la variante preveda interventi di ristrutturazione urbanistica:
"dato atto:
- che gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti sono esclusivamente finalizzati al recupero del degrado degli assetti insediativi esistenti, riconosciuti sulla base delle categorie definiti dall'art.8 della L.R.59/80";
- che sulla base della disciplina definita dalla variante è ammessa la sostituzione dei soli immobili di irrilevante valore storico, culturale ed architettonico";
- che la disciplina del patrimonio edilizio esistente contenuta nella presente variante e che prevede la ristrutturazione urbanistica è conforme:
- alla suddivisione in ambiti adottata con deliberazione consiliare n. ... del ..... ed approvata con deliberazione consiliare n. ... del ..... secondo le procedure previste dall'art.40 comma 2o della L.R.5/95,
oppure
- alla suddivisione in ambiti di cui all'art.40 comma 2o della L.R.5/95, contenuta nella variante stessa."
- che gli immobili dei quali si prevede la sostituzione non rappresentano documento materiale della cultura nè elemento significativo del paesaggio e non costituiscono comunque risorse essenziali del territorio ai sensi dell'art.2 della L.R.5/95".
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alle prevenzione e recupero del degrado ambientale";
c) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità".

N.B. Per quanto riguarda la suddivisione in ambiti organici prevista dal comma 2o lett. f, secondo alinea questa deve essere individuata negli elaborati cartografici dello strumento urbanistico generale e deve comunque avere un preciso riferimento normativo che integra le N.T.A.

Variante alla vigente disciplina del recupero del patrimonio edilizio esistente (lett. f, terzo capoverso)
(lettera f 3)

a) "dato atto che la variante non riguarda immobili già classificati come soggetti a restauro o risanamento conservativo o comunque già definiti di rilevante valore storico, artistico o ambientale."
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità".

N.B. Rimane comunque fermo il disposto degli articoli 4 e 7 della L.R.59/80 che, nel caso degli elenchi, consentono soltanto la ristrutturazione edilizia D2 come massimo livello di trasformabilità del patrimonio edilizio esistente.

Variante di cui alla L.R.61/85 (attuazione del piano regionale per gli impianti di distribuzione di carburante)
(lettera f 4)

a) "dato atto che la variante è esclusivamente finalizzata nell'attuazione del piano regionale per gli impianti di distribuzione carburante di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.50 del 24-1-85."

Variante di cui all'art.5 2o comma L.R.34/93 (Sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica)
(lettera f 5)

a) nel caso in cui la variante sia finalizzata al riconoscimento di situazioni in atto:
"dato atto che è stata presentata comunicazione da parte dei proprietari degli impianti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della L.R.34/93, ai sensi del secondo comma dell'art.10".
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale".

Variante art.8 comma 2o L.R.76/94 (disciplina delle attività agrituristiche)
(lettera f 6)

a) "dato atto che la variante è redatta secondo le disposizioni della L.R.76/94, che classifica gli immobili nei quali è consentito il superamento dei limiti di ospitalità posti dalla stessa legge, quali edifici di valore storico-artistico-ambientale e di nuclei classificati zone "A" non urbane sottoposti a specifica disciplina ai sensi della L.R.59/80."

3. Schede di certificazione e notizia
Alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici di cui all'art.40 comma secondo della L.R.5/95 deve essere allegata quale parte integrante la scheda di certificazione e notizia, compilata sulla base:
- del "modello A" allegato nel caso di strumenti urbanistici attuativi o loro varianti;
- del "modello B" allegato nel caso di varianti agli strumenti urbanistici generali.
Tali schede contengono le seguenti certificazioni:
- quella del responsabile dell'ufficio tecnico comunale o del settore urbanistica, secondo l'articolazione organizzativa del comune, relativa alla rispondenza del contenuto dello strumento stesso a quanto attestato nella scheda e alla corrispondenza dello strumento urbanistico ad una o più delle tipologie definite dall'art.40 comma secondo; tale certificazione è preliminare all'adozione dello strumento urbanistico e deve pertanto essere sottoscritta in data non successiva a quella della corrispondente deliberazione;
- quella del Segretario Comunale, con la quale si certifica che la scheda è stata allegata alla delibera di adozione; tale certificazione deve avvenire successivamente alla deliberazione di adozione, della quale deve riportare gli estremi (numero, data e oggetto).

4. Scheda modello "A" relativa agli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti
Alla deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici attuativi o loro varianti deve essere allegata la scheda di cui al modello allegato "A".
Tale scheda deve essere compilata in ogni sua parte e secondo le presenti istruzioni, con particolare riguardo agli elementi quantitativi che rappresentano la verifica effettuata circa la conformità delle previsioni del piano attuativo con la disciplina definita dal vigente strumento urbanistico generale.
Nel caso particolare del P.E.E.P. che costituisce variante allo strumento urbanistico generale devono essere compilate entrambe le schede, tipo "A" e tipo "B", con riferimento ai rispettivi contenuti dello strumento attuativo e della variante allo strumento urbanistico generale.

5. Scheda modello "B" relativa alle varianti agli strumenti urbanistici generali
Alla deliberazione di adozione delle varianti agli strumenti urbanistici generali deve essere allegata la scheda di cui al modello allegato "B" che deve essere compilata in ogni sua parte secondo le presenti istruzioni.
Le diverse sezioni, ognuna delle quali graficamente individuata da un riquadro, sono riferite alle singole tipologie di cui al citato comma secondo, esclusa quella di cui alla lettera f) settimo alinea (varianti di cui alla L.R.36/80 in applicazione del P.R.A.E.) per le quali deve essere compilata e allegata alla deliberazione di adozione la scheda di cui alle specifiche Istruzioni Tecniche approvate con deliberazione della G.R. n.4418 del 20-11-95 e pubblicate sul B.U.R.T. n.75 del 6-12-95.
In ciascuna scheda devono essere cancellate le sezioni relative alle specifiche tipologie che risultano escluse sulla base del contenuto della variante, barrando l'intero riquadro.
La scheda relativa ad una variante può richiedere la compilazione di una o più sezioni corrispondenti alle tipologie riconosciute sulla base dell'effettivo contenuto della variante stessa, con esclusione di quelle barrate secondo il criterio di cui sopra.
Ognuna delle sezioni relativa alle specifiche tipologie individuate deve essere interamente compilata con l'indicazione dei dati richiesti.
Le sezioni relative alla verifica degli standard e al rapporto tra variante e disciplina sovraordinata devono comunque essere compilate con riferimento a tutte le tipologie di variante previste dal 2o comma.

6. Notizia dell'adozione alla Regione e alla Provincia
La notizia dell'adozione ai sensi dell'art.40 comma terzo, da inviare alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale contestualmente all'avviso del deposito nella sede comunale dello strumento urbanistico, deve avvenire mediante la trasmissione della sola delibera di adozione, della allegata scheda di certificazione e dell'estratto su cartografia in scala 1:5000 o 1:10.000 (formato A3 o A4) che localizzi l'ambito sottoposto a variante, senza ulteriori allegati alla deliberazione.
Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia dell'avviso di deposito o comunque l'indicazione del termine di inizio del deposito presso la sede comunale e del termine di cui al quarto comma art.40 entro il quale chiunque può presentare osservazioni.

7. Disposizioni particolari, transitorie e di raccordo con altre Istruzioni Tecniche
La delibera di adozione degli strumenti urbanistici deve dare atto dell'avvenuto deposito delle indagini geologico-tecniche e delle certificazioni previste dal 6o comma dell'art.32 della L.R.5/95 da effettuarsi con le modalità definite dalle specifiche Istruzioni Tecniche approvate e pubblicate sul B.U.R.T. del 10-4-96.
In attesa di una più organica definizione di Istruzioni Tecniche in attuazione dell'art.13 della L.R.5/95, finalizzate alla formazione e gestione del Sistema Informativo Territoriale di cui all'art.4, i Comuni provvedono ad attribuire a ciascuna scheda un numero progressivo secondo l'ordine cronologico dell'adozione a partire dal 4-2-95, data di entrata in vigore della L.R.5/95, distinguendo la numerazione relativa agli strumenti urbanistici attuativi da quella relativa alle variante allo S.U. generale e tenendo conto anche degli S.U. già adottati prima della pubblicazione delle presenti Istruzioni Tecniche anche in mancanza di scheda.
La numerazione relativa alle varianti agli strumenti urbanistici generali comprenderà, indipendentemente dalla presenza della scheda, sia le varianti di cui al secondo comma sia quelle di cui all'ottavo comma dell'art.40 e non terrà conto delle varianti adottate ai sensi del primo comma con riferimento alle norme procedurali abrogate dalla L.R.5/95.
Relativamente agli strumenti urbanistici che eventualmente siano adottati nei primi 15 giorni dalla pubblicazione delle presenti Istruzioni Tecniche privi delle previste certificazioni, il Comune provvede anche successivamente a predisporre la scheda, annotando nella parte riservata alla sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio tecnico che la stessa è stata compilata in data successiva alla deliberazione ed omettendo la certificazione del Segretario Comunale. Il Comune provvede altresì ad inviare la scheda così compilata alla Regione ed alla Provincia, ai fini della notizia di cui al comma terzo dell'art.40.

8. Invio alle Giunte regionale e provinciale dell'atto approvato - Pubblicazione sul B.U.R.T. - Efficacia
La deliberazione di approvazione della variante o del piano attuativo deve essere inviata alla Giunta regionale e alla Giunta provinciale con una copia completa degli elaborati allegati alla deliberazione stessa, così come previsto dall'art.40 comma settimo.
Dell'avvenuta approvazione dello S.U. è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.T. Tale pubblicazione avviene a cura del Comune che ne fa richiesta all'ufficio competente ai sensi della L.R. 15-3-1996 n.18 "Ordinamento del B.U.R.T. e norme per la pubblicazione degli atti". L'avviso deve contenere l'oggetto e gli estremi delle deliberazioni di adozione e di approvazione e l'indicazione della data del deposito presso il Comune, a libera visione del pubblico, dello strumento urbanistico approvato, secondo quanto previsto dall'art.10 comma sesto della legge 17-8-1942 n.1150.
L'efficacia dello strumento urbanistico approvato decorre dal momento della pubblicazione sul B.U.R.T.

Modello A e B
Si omettono. (vedi B.U.R.T. 12 giugno 1996 n.33, parte seconda)






(c) 1996 Note's