(B.U.R.T. 12-6-1996, n.33)
L.R.5/95. "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" - ISTRUZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E LORO VARIANTI E PER LE VARIANTI AGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI DI CUI ALL'ART.40 COMMA II.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 16-1-95 n.5 così come modificata con la L.R. 3-11-95 n.96, ed in particolare le disposizioni dell'art.13 e dell'art.40 comma secondo;
Premesso:
Che l'art.40 comma secondo della L.R. 16-1-95 n.5, così
come modificato con la L.R. 3-11-95 n.96, individua
alcune particolari tipologie di varianti agli strumenti
urbanistici generali per l'approvazione delle quali,
fino all'approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento
Urbanistico, si applica il procedimento semplificato
di cui ai commi da 3 a 7, di esclusiva competenza comunale
e che lo stesso procedimento deve essere seguito per
l'adozione e l'approvazione degli strumenti urbanistici
attuativi;
Che l'art.13 della stessa L.R.5/95 stabilisce che la
Giunta Regionale approva Istruzioni tecniche da osservare
nella redazione degli atti di pianificazione di competenza
degli Enti Locali richiamando le finalità di
cui agli articoli 3 e 4;
Che tali istruzioni stabiliscono gli elaborati che formano
o accompagnano gli atti di pianificazione nonché
le relative modalità di elaborazione tecnica
e metodologica;
Considerato:
Che è urgente dare attuazione alle disposizioni
dell'art.13 con particolare riferimento alle istruzioni
tecniche da osservare per la redazione degli strumenti
urbanistici attuativi e delle varianti agli strumenti
urbanistici generali di cui all'art.40 comma secondo
della L.R.5/95 stabilendo gli elaborati che devono
accompagnare la deliberazione di adozione, con le seguenti
finalità:
- migliorare la qualità tecnica degli atti di
pianificazione urbanistica comunale e favorire l'omogeneità
dei criteri metodologici da seguire nella loro redazione,
normalizzando e agevolando le verifiche da effettuarsi
da parte dei Comuni al momento dell'adozione;
- favorire l'efficacia dell'azione amministrativa stabilendo
criteri omogenei e modalità di redazione degli
atti tali da agevolare anche il controllo di legittimità
da parte del Comitato Regionale di Controllo sugli
atti degli Enti Locali;
- favorire l'acquisizione dei dati relativi all'adozione
degli strumenti urbanistici da parte del Sistema Informativo
Territoriale di cui all'art.4 della L.R.5/95, normalizzando
per quanto possibile l'omogeneità dei criteri
metodologici;
Che tali istruzioni devono stabilire le modalità
da osservare per le comunicazioni alla Giunta Regionale
e alla Giunta Provinciale di cui all'art.40 comma terzo
della L.R.5/95 e definire appositi elaborati da allegare
alla delibera di adozione;
Che ricorrono i motivi d'urgenza in quanto la L.R.5/95
introduce previsioni profondamente innovative allargando
considerevolmente il campo delle verifiche che i Comuni
devono effettuare sulle varianti attribuite dalle norme
alla loro esclusiva competenza e pertanto è
particolarmente urgente definire e pubblicare le Istruzioni
tecniche per fornire ai Comuni indirizzi metodologici
omogenei ed eliminare quanto prima ogni possibile incertezza
e disomogeneità di comportamento;
Visto il testo delle istruzioni: L.R.5/95 "Norme
per il governo del territorio" - Istruzioni tecniche
relative agli strumenti urbanistici attuativi e loro
varianti e per le varianti agli strumenti urbanistici
generali di cui all'art.40 comma secondo" elaborato
a cura del Servizio "Valutazione delle politiche
territoriali";
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di approvare ai sensi dell'art.13 della L.R. 16-1-95
n.5 le allegate Istruzioni tecniche: L.R.5/95 "Norme
per il governo del territorio" - Istruzioni tecniche
relative agli strumenti urbanistici attuativi e loro
varianti e per le varianti agli strumenti urbanistici
generali di cui all'art.40 comma secondo" elaborato
a cura del Servizio "Valutazione delle politiche
territoriali";
2. di stabilire che tali istruzioni tecniche sono soggette
alla pubblicazione sul B.U.R.T.;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, per le motivazioni espresse nell'ultimo
capoverso della premessa ai sensi dell'art.49 della
Legge 62 del 1953;
4. di dichiarare il presente atto soggetto al controllo
della C.C.A.R. ai sensi dell'art.1 lett. b) del D.Lgs.
13-2-93 n.40.
Allegato
L.R.5/95 "Norme per il governo del territorio" - Istruzione Tecniche relative agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti e per le varianti agli strumenti urbanistici generali di cui all'art.40 comma secondo.
1. Obiettivi, finalità e campo di applicazione
Le presenti Istruzioni Tecniche sono stabilite ai sensi
dell'art.13 della L.R. 16-1-95 n.5 e debbono essere
osservate nella formazione degli strumenti urbanistici
attuativi o loro varianti e delle varianti agli strumenti
urbanistici generali di cui all'art.40 comma secondo
della L.R.5/95. Esse sono finalizzate:
- a migliorare la qualità tecnica degli atti
di pianificazione urbanistica comunale e a favorire
l'omogeneità dei criteri metodologici da seguire
nella loro redazione, normalizzando e agevolando le
verifiche da effettuarsi da parte dei Comuni al momento
dell'adozione;
- a favorire l'efficacia dell'azione amministrativa
stabilendo criteri omogenei e modalità di redazione
degli atti, tali da agevolare il controllo di legittimità
da parte del Comitato regionale di controllo sugli
atti degli enti locali;
- a favorire l'acquisizione dei dati relativi all'adozione
degli strumenti urbanistici da parte del Sistema Informativo
Territoriale di cui all'art.4 della L.R.5/95, normalizzando
per quanto possibile l'omogeneità dei criteri
metodologici.
Esse stabiliscono, per le finalità e con gli
obiettivi di cui sopra, le modalità da osservare
per le comunicazioni alla Giunta Regionale e alla Giunta
Provinciale di cui all'art.40, comma terzo della L.R.5/95,
definendo appositi elaborati tecnici da allegare obbligatoriamente
alla delibera di adozione, con i quali il Comune certifica
le verifiche effettuate circa la congruenza del contenuto
dello strumento urbanistico con quanto definito dal
citato secondo comma dell'art.40.
Tra gli strumenti urbanistici attuativi non è
compreso il Programma di recupero urbano di cui alla
Legge 4-12-93 n.493 nè il Programma di riqualificazione
urbana di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 21-12-94,
che non possono essere considerati atti di rilevanza
urbanistica, salvo il caso, previsto dai provvedimenti
legislativi istitutivi, in cui detti strumenti comportino
la variante degli strumenti urbanistici vigenti. In
tal caso le leggi istitutive prevedono il ricorso ad
accordi di programma e dunque non attengono alle questioni
trattate dalle presenti istruzioni tecniche.
2. Deliberazioni di adozione e di approvazione
Si rammenta che le varianti e gli strumenti attuativi
di cui alle presenti istruzioni tecniche devono essere
redatte nel rispetto delle finalità e indirizzi
definiti al Titolo I della L.R.5/95, con particolare
riferimento alle disposizioni di cui all'art.5 e sono
sottoposte inoltre alle disposizioni di cui ai commi
5, 6 e 7 dell'art.32 della stessa legge e successive
modificazioni. Il rispetto di tali disposizioni dovrà
comunque risultare esplicitamente dall'atto deliberativo.
Analogamente dovrà risultare in modo esplicito
nell'atto deliberativo il rispetto delle condizioni
previste dall'art.40 secondo comma, ai fini della individuazione
della tipologia di variante.
Qualora con una variante riconducibile ad una delle
tipologie del secondo comma dell'art.40, venissero
riproposte previsioni già oggetto di stralci
o di modifiche da parte degli organi regionali competenti
per l'approvazione, il Consiglio Comunale dovrà,
nell'atto deliberativo, puntualmente argomentare la
scelta difforme dalle prescrizioni e dagli stralci
operati dalla Regione, dimostrando l'avvenuto superamento
delle condizioni che avevano determinato le decisioni
regionali.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui in sede di approvazione
venissero introdotte modifiche conseguenti alle osservazioni
tali da mutare sostanzialmente i dati quantitativi
e qualitativi della variante il Comune dovrà
procedere ad una nuova adozione e conseguente pubblicazione.
Con riferimento alle specifiche condizioni previste
dall'art.5 e dall'art.40, secondo comma, il cui rispetto
deve risultare esplicitamente nell'atto, si riportano
di seguito le attestazioni da rendere nella premessa
narrativa delle delibere comunali di adozione e di
approvazione degli atti urbanistici.
1. Attestazione necessaria per i piani attuativi:
a) "dato atto che il presente piano attuativo è
conforme allo strumento urbanistico vigente";
b) nel caso in cui il piano attuativo disciplini nuovi
insediamenti o interventi di sostituzione dei tessuti
insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della
L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate
le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non
soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità."
2. Attestazione comune a tutte le tipologie di variante
allo S.U. generale:
a) "dato atto che il Comune non è dotato
di Piano Strutturale e di Regolamento Urbanistico di
cui all'art.24 e 28 della L.R.5/95 e che la variante
non comporta riduzione delle dotazioni complessive
degli standard e che pertanto è stata seguita
la procedura di cui all'art.40 comma 2o"
b) nel caso in cui la variante interessi ambiti sottoposti
a disposizioni di atti relativi alla disciplina sovraordinata:
"dato atto che la variante rispetta le disposizioni
degli atti relativi alla disciplina sovraordinata indicati
nella scheda."
3. Attestazioni necessarie relativamente alle diverse
tipologie di variante:
P.E.E.P. che costituisce variante allo S.U. generale
vigente
a) "dato atto che è stato stimato il fabbisogno
complessivo di edilizia residenziale abitativa e che
l'estensione delle zone incluse nel P.E.E.P. è
stata determinata nel rispetto delle disposizioni di
cui all'art.3 della legge l8-4-62 n.167;"
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni
di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della
L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative
di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni
di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi
insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme
ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale";
c) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti
o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della
L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate
le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non
soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità."
Variante necessaria per realizzare opere pubbliche di
esclusivo interesse comunale (lettera a)
a) "dato atto che il bacino di utenza o l'ambito
d'influenza dell'infrastruttura pubblica prevista è
esclusivamente riferito al Comune";
b) nel caso in cui la variante preveda anche modifiche
alla precedente disciplina urbanistica sulle aree adiacenti
alla nuova previsioni di opera pubblica:
"dato atto che le modifiche alla precedente disciplina
urbanistica delle aree adiacenti alla nuova previsione
di opera pubblica sono strettamente funzionali a conseguire
il corredo inserimento delle previsioni nel contesto
urbanistico";
c) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni
di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della
L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative
di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni
di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi
insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme
ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale."
Variante per realizzare i servizi e le infrastrutture,
la cui localizzazione sia già stata definita
attraverso atti di programmazione definitivamente approvati
(lettera b)
"dato atto che le modifiche introdotte sono strettamente
funzionali a conseguire il corretto inserimento delle
previsioni nel contesto urbanistico."
Variante necessaria per apportare limitate modifiche
alla disciplina urbanistica conseguenti alla definizione
di progetti esecutivi di opere pubbliche (lettera c)
"dato atto che non sono state introdotte nuovi
destinazioni di zona e che le modifiche introdotte
sono strettamente funzionali a conseguire il corretto
inserimento delle previsioni nel contesto urbanistico."
Variante necessaria per apportare rettifiche di minima
entità alle perimetrazioni di zona omogenea
che complessivamente non comportano incremento di volume
o di superficie utile degli edifici (lettera d)
"dato atto che le rettifiche alla perimetrazione
di zona omogenea introdotte non comportano modifiche
normative nè degli indici di fabbricabilità
e non comportano l'introduzione di nuove destinazioni
di zone omogenee nè la soppressione di zone
esistenti."
Varianti di mera trascrizione di strumenti urbanistici
vigenti su basi cartografiche aggiornate (lettera e)
"dato atto che tutte le modifiche apportate derivano
esclusivamente dell'esigenza di adeguare le previsioni
vigenti alla nuova base cartografica."
Varianti di cui all'art.1 comma 4o della L.R.64/95
(lettera f 1.1)
a) "dato atto che la variante impone la conservazione
dei caratteri di ruralità riconosciuti nell'ambito
considerato, la prevenzione o la mitigazione delle
situazioni di rischio ambientale attraverso la tutela
e la valorizzazione delle risorse essenziali del territorio
di cui all'art.2 della L.R.5/95;"
b) nel caso in cui la variante contenga previsioni di
nuove edificazioni non agricole:
"dato atto che dal quadro conoscitivo della variante
di incrementi di volumi residenziali non agricoli risultano
esclusivamente finalizzati ad evitare la separazione
dei nuclei familiari legati all'attività agricola
e a mantenere una funzione di presidio ambientale nell'ambito
considerato;"
c) nel caso in cui la variante contenga la previsione
di nuove edificazioni per attività turistico-ricettive,
ricreative e del tempo libero:
"dato atto che, dal quadro conoscitivo della variante,
le previsioni di nuova edificazione per attività
turistico-ricettive, ricreative e del tempo libero
risultano esclusivamente finalizzate alla utilizzazione
e valorizzazione del territorio rurale o montano ed
in particolare di quello compreso nell'ambito della
variante."
d) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni
di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della
L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative
di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni
di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi
insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme
ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale;"
e) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti
o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della
L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate
le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non
soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità."
Varianti di cui all'art.3 comma 11o della L.R.64/95
(disciplina per consentire la realizzazione degli annessi
agricoli eccedenti la capacità produttiva del
fondo e nelle aziende agricole aventi superficie inferiore
ai minimi di legge)
(lettera f 1.3)
a) "dato atto che la variante consente la realizzazione
di annessi agricoli eccedenti la capacità produttiva
del/dei fondo/i da parte di azienda/e agricola/e, in
funzione esclusiva di potenziare ed integrare il ciclo
produttivo della/e azienda/e;"
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni
di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della
L.R.5/95 che non sussistono possibili alternative di
riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle
infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni di suolo
concorrono alla riqualificazione dei sistemi insediativi
e degli assetti territoriali nel loro insieme ed alla
prevenzione e recupero del degrado ambientale";
c) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti
o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della
L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate
le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non
soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità."
Varianti di cui all'art.6 della L.R.64/95 (disciplina
degli impianti pubblici o di pubblico interesse)
(lettera f 1.6)
a) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni
di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della
L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative
di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni
di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi
insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme
ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale";
Varianti di cui alla L.R.59/80 (lett. f, secondo capoverso)
(lettera f 2)
a) nel caso in cui la variante preveda interventi di
ristrutturazione urbanistica:
"dato atto:
- che gli interventi di ristrutturazione urbanistica
previsti sono esclusivamente finalizzati al recupero
del degrado degli assetti insediativi esistenti, riconosciuti
sulla base delle categorie definiti dall'art.8 della
L.R.59/80";
- che sulla base della disciplina definita dalla variante
è ammessa la sostituzione dei soli immobili
di irrilevante valore storico, culturale ed architettonico";
- che la disciplina del patrimonio edilizio esistente
contenuta nella presente variante e che prevede la
ristrutturazione urbanistica è conforme:
- alla suddivisione in ambiti adottata con deliberazione
consiliare n. ... del ..... ed approvata con deliberazione
consiliare n. ... del ..... secondo le procedure previste
dall'art.40 comma 2o della L.R.5/95,
oppure
- alla suddivisione in ambiti di cui all'art.40 comma
2o della L.R.5/95, contenuta nella variante stessa."
- che gli immobili dei quali si prevede la sostituzione
non rappresentano documento materiale della cultura
nè elemento significativo del paesaggio e non
costituiscono comunque risorse essenziali del territorio
ai sensi dell'art.2 della L.R.5/95".
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni
di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della
L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative
di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni
di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi
insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme
ed alle prevenzione e recupero del degrado ambientale";
c) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti
o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della
L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate
le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non
soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità".
N.B. Per quanto riguarda la suddivisione in ambiti organici prevista dal comma 2o lett. f, secondo alinea questa deve essere individuata negli elaborati cartografici dello strumento urbanistico generale e deve comunque avere un preciso riferimento normativo che integra le N.T.A.
Variante alla vigente disciplina del recupero del patrimonio
edilizio esistente (lett. f, terzo capoverso)
(lettera f 3)
a) "dato atto che la variante non riguarda immobili
già classificati come soggetti a restauro o
risanamento conservativo o comunque già definiti
di rilevante valore storico, artistico o ambientale."
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi insediamenti
o interventi di sostituzione dei tessuti insediativi:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quinto comma della
L.R.5/95, che esistono o saranno contestualmente realizzate
le infrastrutture atte a garantire:
- l'approvvigionamento idrico,
- la depurazione,
- la difesa del suolo per rendere l'insediamento non
soggetto a rischio di inondazione o di frana,
- lo smaltimento dei rifiuti solidi,
- la disponibilità di energia,
- la mobilità".
N.B. Rimane comunque fermo il disposto degli articoli 4 e 7 della L.R.59/80 che, nel caso degli elenchi, consentono soltanto la ristrutturazione edilizia D2 come massimo livello di trasformabilità del patrimonio edilizio esistente.
Variante di cui alla L.R.61/85 (attuazione del piano
regionale per gli impianti di distribuzione di carburante)
(lettera f 4)
a) "dato atto che la variante è esclusivamente
finalizzata nell'attuazione del piano regionale per
gli impianti di distribuzione carburante di cui alla
Deliberazione del Consiglio Regionale n.50 del 24-1-85."
Variante di cui all'art.5 2o comma L.R.34/93 (Sviluppo
dell'acquacoltura e della produzione ittica)
(lettera f 5)
a) nel caso in cui la variante sia finalizzata al riconoscimento
di situazioni in atto:
"dato atto che è stata presentata comunicazione
da parte dei proprietari degli impianti entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della L.R.34/93, ai sensi del
secondo comma dell'art.10".
b) nel caso in cui la variante preveda nuovi impegni
di suolo ai fini insediativi o infrastrutture:
"dato atto, ai sensi dell'art.5 quarto comma della
L.R.5/95, che non sussistono possibili alternative
di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e
delle infrastrutture esistenti e che i nuovi impegni
di suolo concorrono alla riqualificazione dei sistemi
insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme
ed alla prevenzione e recupero del degrado ambientale".
Variante art.8 comma 2o L.R.76/94 (disciplina delle
attività agrituristiche)
(lettera f 6)
a) "dato atto che la variante è redatta
secondo le disposizioni della L.R.76/94, che classifica
gli immobili nei quali è consentito il superamento
dei limiti di ospitalità posti dalla stessa
legge, quali edifici di valore storico-artistico-ambientale
e di nuclei classificati zone "A" non urbane
sottoposti a specifica disciplina ai sensi della L.R.59/80."
3. Schede di certificazione e notizia
Alla delibera di adozione degli strumenti urbanistici
di cui all'art.40 comma secondo della L.R.5/95 deve
essere allegata quale parte integrante la scheda di
certificazione e notizia, compilata sulla base:
- del "modello A" allegato nel caso di strumenti
urbanistici attuativi o loro varianti;
- del "modello B" allegato nel caso di varianti
agli strumenti urbanistici generali.
Tali schede contengono le seguenti certificazioni:
- quella del responsabile dell'ufficio tecnico comunale
o del settore urbanistica, secondo l'articolazione
organizzativa del comune, relativa alla rispondenza
del contenuto dello strumento stesso a quanto attestato
nella scheda e alla corrispondenza dello strumento
urbanistico ad una o più delle tipologie definite
dall'art.40 comma secondo; tale certificazione è
preliminare all'adozione dello strumento urbanistico
e deve pertanto essere sottoscritta in data non successiva
a quella della corrispondente deliberazione;
- quella del Segretario Comunale, con la quale si certifica
che la scheda è stata allegata alla delibera
di adozione; tale certificazione deve avvenire successivamente
alla deliberazione di adozione, della quale deve riportare
gli estremi (numero, data e oggetto).
4. Scheda modello "A" relativa agli strumenti
urbanistici attuativi o loro varianti
Alla deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici
attuativi o loro varianti deve essere allegata la scheda
di cui al modello allegato "A".
Tale scheda deve essere compilata in ogni sua parte
e secondo le presenti istruzioni, con particolare riguardo
agli elementi quantitativi che rappresentano la verifica
effettuata circa la conformità delle previsioni
del piano attuativo con la disciplina definita dal
vigente strumento urbanistico generale.
Nel caso particolare del P.E.E.P. che costituisce variante
allo strumento urbanistico generale devono essere compilate
entrambe le schede, tipo "A" e tipo "B",
con riferimento ai rispettivi contenuti dello strumento
attuativo e della variante allo strumento urbanistico
generale.
5. Scheda modello "B" relativa alle varianti
agli strumenti urbanistici generali
Alla deliberazione di adozione delle varianti agli strumenti
urbanistici generali deve essere allegata la scheda
di cui al modello allegato "B" che deve essere
compilata in ogni sua parte secondo le presenti istruzioni.
Le diverse sezioni, ognuna delle quali graficamente
individuata da un riquadro, sono riferite alle singole
tipologie di cui al citato comma secondo, esclusa quella
di cui alla lettera f) settimo alinea (varianti di
cui alla L.R.36/80 in applicazione del P.R.A.E.) per
le quali deve essere compilata e allegata alla deliberazione
di adozione la scheda di cui alle specifiche Istruzioni
Tecniche approvate con deliberazione della G.R. n.4418
del 20-11-95 e pubblicate sul B.U.R.T. n.75 del 6-12-95.
In ciascuna scheda devono essere cancellate le sezioni
relative alle specifiche tipologie che risultano escluse
sulla base del contenuto della variante, barrando l'intero
riquadro.
La scheda relativa ad una variante può richiedere
la compilazione di una o più sezioni corrispondenti
alle tipologie riconosciute sulla base dell'effettivo
contenuto della variante stessa, con esclusione di
quelle barrate secondo il criterio di cui sopra.
Ognuna delle sezioni relativa alle specifiche tipologie
individuate deve essere interamente compilata con l'indicazione
dei dati richiesti.
Le sezioni relative alla verifica degli standard e al
rapporto tra variante e disciplina sovraordinata devono
comunque essere compilate con riferimento a tutte le
tipologie di variante previste dal 2o comma.
6. Notizia dell'adozione alla Regione e alla Provincia
La notizia dell'adozione ai sensi dell'art.40 comma
terzo, da inviare alla Giunta Regionale e alla Giunta
Provinciale contestualmente all'avviso del deposito
nella sede comunale dello strumento urbanistico, deve
avvenire mediante la trasmissione della sola delibera
di adozione, della allegata scheda di certificazione
e dell'estratto su cartografia in scala 1:5000 o 1:10.000
(formato A3 o A4) che localizzi l'ambito sottoposto
a variante, senza ulteriori allegati alla deliberazione.
Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata
copia dell'avviso di deposito o comunque l'indicazione
del termine di inizio del deposito presso la sede comunale
e del termine di cui al quarto comma art.40 entro il
quale chiunque può presentare osservazioni.
7. Disposizioni particolari, transitorie e di raccordo
con altre Istruzioni Tecniche
La delibera di adozione degli strumenti urbanistici
deve dare atto dell'avvenuto deposito delle indagini
geologico-tecniche e delle certificazioni previste
dal 6o comma dell'art.32 della L.R.5/95 da effettuarsi
con le modalità definite dalle specifiche Istruzioni
Tecniche approvate e pubblicate sul B.U.R.T. del 10-4-96.
In attesa di una più organica definizione di
Istruzioni Tecniche in attuazione dell'art.13 della
L.R.5/95, finalizzate alla formazione e gestione del
Sistema Informativo Territoriale di cui all'art.4,
i Comuni provvedono ad attribuire a ciascuna scheda
un numero progressivo secondo l'ordine cronologico
dell'adozione a partire dal 4-2-95, data di entrata
in vigore della L.R.5/95, distinguendo la numerazione
relativa agli strumenti urbanistici attuativi da quella
relativa alle variante allo S.U. generale e tenendo
conto anche degli S.U. già adottati prima della
pubblicazione delle presenti Istruzioni Tecniche anche
in mancanza di scheda.
La numerazione relativa alle varianti agli strumenti
urbanistici generali comprenderà, indipendentemente
dalla presenza della scheda, sia le varianti di cui
al secondo comma sia quelle di cui all'ottavo comma
dell'art.40 e non terrà conto delle varianti
adottate ai sensi del primo comma con riferimento alle
norme procedurali abrogate dalla L.R.5/95.
Relativamente agli strumenti urbanistici che eventualmente
siano adottati nei primi 15 giorni dalla pubblicazione
delle presenti Istruzioni Tecniche privi delle previste
certificazioni, il Comune provvede anche successivamente
a predisporre la scheda, annotando nella parte riservata
alla sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio tecnico
che la stessa è stata compilata in data successiva
alla deliberazione ed omettendo la certificazione del
Segretario Comunale. Il Comune provvede altresì
ad inviare la scheda così compilata alla Regione
ed alla Provincia, ai fini della notizia di cui al
comma terzo dell'art.40.
8. Invio alle Giunte regionale e provinciale dell'atto
approvato - Pubblicazione sul B.U.R.T. - Efficacia
La deliberazione di approvazione della variante o del
piano attuativo deve essere inviata alla Giunta regionale
e alla Giunta provinciale con una copia completa degli
elaborati allegati alla deliberazione stessa, così
come previsto dall'art.40 comma settimo.
Dell'avvenuta approvazione dello S.U. è data
notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul
B.U.R.T. Tale pubblicazione avviene a cura del Comune
che ne fa richiesta all'ufficio competente ai sensi
della L.R. 15-3-1996 n.18 "Ordinamento del B.U.R.T.
e norme per la pubblicazione degli atti". L'avviso
deve contenere l'oggetto e gli estremi delle deliberazioni
di adozione e di approvazione e l'indicazione della
data del deposito presso il Comune, a libera visione
del pubblico, dello strumento urbanistico approvato,
secondo quanto previsto dall'art.10 comma sesto della
legge 17-8-1942 n.1150.
L'efficacia dello strumento urbanistico approvato decorre
dal momento della pubblicazione sul B.U.R.T.
Modello A e B
Si omettono. (vedi B.U.R.T. 12 giugno 1996 n.33, parte
seconda)
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