[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 7 FEBBRAIO 1996, N.11

(B.U.R.T. 16-2-1996, n.11)

INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DELLE IMPRESE TOSCANE PER L'ANNO 1996.

Titolo I
NORME GENERALI

Art.1 - FINALITÀ
1. La presente legge, in attuazione del Programma regionale di sviluppo 1995-1997 e degli atti di programmazione conseguenti, disciplina interventi straordinari per l'anno 1996 a favore delle imprese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema produttivo toscano.
2. La Giunta regionale assicura l'informazione al Consiglio regionale sugli atti assunti e sui risultati conseguenti in attuazione della presente legge.

Titolo II
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE EXTRAGRICOLE

Capo I
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU PRESTITI PARTECIPATIVI

Art.2 - OGGETTO
1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche finalizzate a favorire l'innovazione finanziaria delle imprese, concede tramite la FIDI Toscana S.p.A. alle piccole e medie imprese manifatturiere, edili estrattive e di servizi alla produzione, contributi in conto interessi su prestiti partecipativi concessi dalla FIDI Toscana S.p.A. medesima.

Art.3 - ISTITUZIONE FONDO PRESSO FIDI TOSCANA S.P.A.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dal precedente articolo 2 è costituito un apposito fondo presso la FIDI Toscana S.p.A., che lo gestisce nelle forme indicate dal Capo I della presente legge.

Art.4 - IMPRESE BENEFICIARIE
1. Sono beneficiarie dei contributi in conto interessi le piccole e medie imprese manifatturiere, edili estrattive e di servizi alla produzione, costituite in forma di società di capitali, che abbiano i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1-6-93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.5 - MISURA DEL CONTRIBUTO
1. La misura del contributo in conto interessi non è superiore alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso ufficiale di sconto e comunque non è superiore alla misura massima definita dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
2. L'importo massimo e la durata massima del prestito partecipativo agevolato sono definiti dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.

Art.6 - PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
1. I contributi in conto interessi sono concessi su prestiti partecipativi accesi a fronte di un programma di investimento dell'impresa beneficiaria.
2. L'importo massimo dell'investimento e le spese ammissibili sono definiti dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i prestiti partecipativi accesi a fronte del mero consolidamento di passività pregresse.

Art.7 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per ottenere i contributi le imprese presentano domanda alla FIDI Toscana S.p.A. allegando la documentazione descritta dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
2. La FIDI Toscana S.p.A. istruisce le domande di contributo, concede ed eroga i contributi secondo le procedure definite dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8. La concessione dei contributi è effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al precedente comma 1 del presente articolo, tenendo conto di eventuali priorità.

Art.8 - DIRETTIVE A FIDI TOSCANA S.P.A.
1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la direttiva contenente i criteri e le modalità di attuazione del Capo I della presente legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attività delle imprese beneficiarie;
b) le eventuali priorità nella concessione dei contributi;
c) la misura massima del contributo;
d) l'importo massimo e la durata massima del prestito partecipativo agevolato;
e) l'importo massimo dell'investimento e le spese di investimento ritenute ammissibili;
f) la documentazione da allegare da parte delle imprese alla domanda di contributo;
g) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
h) i compensi alla FIDI Toscana S.p.A. per l'attività svolta nell'attuazione della presente legge;
i) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.

Art.9 - RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
1. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 7 entro 15 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati, nonché una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del presente Capo I.

Art.10 - DIVIETO DI CUMULO
1. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti dal Capo I della presente legge non possono usufruire per lo stesso investimento di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca dei contributi.

Art.11 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1. Il contributo della Regione Toscana al fondo previsto dal precedente articolo 3 per l'anno 1996 è stabilito in L. 2.500.000.000. A tal fine è autorizzata la spesa di L. 2.500.000.000.

Capo II
INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Art.12 - OGGETTO
1. La Regione Toscana favorisce la realizzazione di interventi di ammodernamento, di riqualificazione dei punti di vendita e di rilocalizzazione delle piccole e medie imprese commerciali nonché le imprese che intendono consociarsi o associarsi nelle forme previste dalie vigenti leggi.

Art.13 - ISTITUZIONE FONDO E IMPRESE BENEFICIARIE
1. Il Fondo di garanzia di cui all'art.23 della L.R. 27 gennaio 1995 n.12 di L. 530.000.000 è unificato con la disponibilità finanziaria di cui all'art.24 di L. 1.150.000.000.
Il Fondo così risultante di L. 1.680.000.000 è destinato all'erogazione di contributi in conto interessi al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali, alle loro associazioni o consorzi che effettuano investimenti di ammodernamento, di rilocalizzazione e di riqualificazione dei punti di vendita, o che si associano o consociano nelle forme previste dall'art.31 lett. a, b, c, della L.R.12-4-94 n.29.
2. Possono accedere ai contributi in conto interessi le piccole e medie imprese commerciali localizzate in Toscana, con meno di 50 dipendenti, le loro associazioni e consorzi.

Art.14 - AUTORIZZAZIONE A FIDI TOSCANA S.P.A.
1. Per le finalità di cui al precedente articolo la FIDI Toscana S.p.A. è autorizzata ad unificare i fondi di cui all'art.23 e 24 della L.R. 27 gennaio 1995, n.12 per costituire un unico fondo contributi in conto interessi di L. 1.680.000.000.

Art.15 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La FIDI Toscana S.p.A. provvede ad istruire le domande, a concedere ed erogare i contributi in conto interessi secondo le procedure e le finalità definite dalla direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale. La concessione dei contributi è effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al successivo comma 2 del presente articolo tenendo conto di eventuali priorità.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva la direttiva contenente le finalità e le procedure di attuazione del Capo II della presente legge, in particolare in merito a:
a) criteri di concessione dei contributi in conto interessi e le eventuali priorità;
b) l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili al contributo in conto interessi;
c) la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge;
d) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
e) il contributo dovuto a FIDI Toscana S.p.A. per l'espletamento della funzione istruttoria;
f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.

Art.16 - RENDICONTAZIONE E DIVIETO DI CUMULO
1. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 15 entro 15 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati, nonché una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del presente Capo II.
2. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti al capo II della presente Legge non possono usufruire, per lo stesso investimento di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca dei contributi.

Art.17 - CONTRIBUTI A FAVORE DEL CONSORZIO TOSCANO FIDI (CTF) E DEL CONSORZIO TOSCANO COM-FIDI
I contributi straordinari previsti per le finalità di cui all'art.1 della L.R. 6-9-1993 n.66 sono concessi, anche per l'anno 1996, al Consorzio Toscano FIDI (CTF) Confcommercio ed al Consorzio Toscano-COM-FIDI-Confesercenti nella misura di L. 400.000.000 ciascuno.
A tali contributi si applicano le procedure previste dalla stessa L.R.66/93.
A tal fine è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

Capo III
INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE

Art.18 - OGGETTO
1. La Regione Toscana, anche in relazione alla legge n.49/1985 recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", favorisce lo sviluppo delle cooperative di lavoro. Agli effetti della presente legge sono considerate cooperative di lavoro le imprese registrate come tali presso i registri prefettizi provinciali.

Art.19 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
1. Per le finalità di cui all'art.18 della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 4.000.000.000 da erogare a FIDI Toscana S.p.A. per l'incremento del fondo di rotazione, di cui all'art.29 della L.R. n.12 del 6-2-1995, per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative di lavoro di nuova costituzione ammissibili ai benefici della Legge n.49/1985, Titolo II.
2. Le anticipazioni finanziarie sono concesse a fronte degli aumenti di capitale finalizzati all'ottenimento delle provvidenze previste nel Titolo II della Legge n.49/1985.
3. Il rimborso delle anticipazioni avverrà in un periodo non superiore a 5 anni e, comunque, non oltre la data di erogazione delle provvidenze previste nel Titolo II della Legge n.49/1985.

Art.20 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La FIDI Toscana S.p.A. provvede ad istruire le domande, a concedere ed erogare le anticipazioni finanziarie di cui all'art.19 della presente legge, secondo le procedure e le finalità definite dalla direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la direttiva contenente le finalità e le procedure di attuazione del presente articolo, in particolare in merito a:
a) i criteri di priorità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni finanziarie;
b) l'importo massimo delle anticipazioni finanziarie;
c) la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge;
d) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare le anticipazioni finanziarie o dichiararne la decadenza;
e) il contributo dovuto a FIDI S.p.A. per l'espletamento della funzione istruttoria;
f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.
3. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette annualmente alla Giunta ed al Consiglio regionale, il rendiconto delle domande ricevute, delle anticipazioni finanziarie concesse ed erogate unitamente ad una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi previsti dalla presente legge.

Art.21 - FONDO SPECIALE RISCHI
1. Per favorire gli interventi di cui all'articolo 18 della presente legge è altresì autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da erogare a Fidi Toscana S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie su finanziamenti concessi dalle banche alle cooperative di lavoro a fronte di aumenti di capitale sociale deliberati dai soci. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, impartisce alla Fidi Toscana S.p.A. direttive in merito, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n.32/74 successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DI UNA RETE DI ECCELLENZA DI SERVIZI ALLE IMPRESE

Art.22 - OGGETTO
1. La Regione Toscana, nell'ambito degli atti di programmazione contenuti nel PRS 1995-97, sostiene lo sviluppo di una rete di eccellenza nel campo dei servizi alle imprese attraverso gli interventi descritti al successivo articolo 23 della presente Legge.

Art.23 - PARTECIPAZIONE A BIC TOSCANA S.P.A.
1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n.10.000 azioni della società BIC Toscana del valore nominale di L. 100.000 ciascuna per gli effetti di cui alla presente Legge.
La partecipazione regionale al capitale sociale della società BIC Toscana è finalizzata al perseguimento delle finalità indicate al precedente art.22.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.
3. La Regione Toscana, concede al BIC Toscana S.p.A. un contributo per la realizzazione di un programma di attività per l'anno 1996 finalizzato al perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 22, elaborato sulla base di una direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale.
A tal fine è autorizzata una spesa di L. 500.000.000.
4. Il Consiglio regionale nomina 3 rappresentanti negli organi sociali del BIC Toscana S.p.A.

Art.24 - DIRETTIVE A BIC TOSCANA S.P.A.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la direttiva contenente le finalità e le procedure di attuazione del Capo IV della presente legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attività del BIC Toscana S.p.A. ai quali è finalizzato il contributo regionale;
b) l'importo del contributo per le varie tipologie di attività;
c) i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute;
d) le indicazioni dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.

Art.25 - RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
1. Il BIC Toscana S.p.A., trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio 1997, una relazione sull'attività svolta contenente la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi previsti dalla presente legge.
La Giunta regionale verifica la congruità dell'attività svolta con le direttive approvate dal Consiglio regionale prima di procedere all'erogazione del contributo.

Capo V
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Art.26 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE A GROSSETO SVILUPPO S.P.A.
1. La Regione Toscana promuove lo sviluppo degli investimenti nel territorio regionale. A tal fine, è concesso, limitatamente all'anno 1996, un contributo straordinario alla Società Grosseto Sviluppo S.p.A. per la realizzazione del programma di promozione degli investimenti nella provincia di Grosseto.
2. Il contributo di cui al comma precedente è concesso previa presentazione da parte della Società Grosseto Sviluppo S.p.A. di un programma di attività da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
3. L'erogazione del contributo è effettuata sulla base della presentazione della documentazione di spesa attestante la realizzazione delle fasi di attuazione del programma di cui al comma precedente.
4. Per il perseguimento delle finalità indicate al precedente comma 1 del presente articolo è autorizzata una spesa di L. 248.000.000 iscritta nel Cap.36060 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.
5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui risultati conseguiti in attuazione degli interventi di cui al presente Capo V.

Capo V
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DI PICCOLE E MEDE IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI ED ESTRATTIVE

Art.27 - OGGETTO
1. La Regione Toscana, tramite la FIDI Toscana S.p.A., concede contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese manifatturiere, edili ed estrattive.

Art.28 - AUTORIZZAZIONE A FIDI TOSCANA S.P.A.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dal precedente articolo 27 la Fidi Toscana S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le disponibilità finanziarie derivanti dal fondo costituito ai sensi dell'art.6, comma 3 della L.R. n.12/1995.

Art.29 - IMPRESE BENEFICIARIE
1. Sono beneficiari dei contributi in conto interessi le piccole e medie imprese manifatturiere, edili ed estrattive, che abbiano i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 1-6-93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.30 - MISURA DEL CONTRIBUTO
1. La misura del contributo in conto interessi è pari a due punti annui, su finanziamenti a medio termine ad un tasso di interesse definito dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33.
2. L'importo del finanziamento a medio termine è non inferiore a 100 milioni e non superiore a 750 milioni, e comunque è non superiore al 75% dell'investimento indicato al successivo articolo 31.
3. La durata del finanziamento a medio termine è non superiore a 7 anni.

Art.31 - PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
1. I contributi in conto interessi sono concessi su finanziamenti a medio termine accesi a fronte di un programma di investimento dell'impresa beneficiaria.
2. L'importo massimo dell'investimento è pari 1.000 milioni. Le spese ammissibili sono definite dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33.
3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i finanziamenti a medio termine accesi a fronte del mero consolidamento di passività pregresse.

Art.32 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge le imprese presentano domanda alla FIDI Toscana S.p.A. allegando la documentazione definita dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33.
2. La FIDI Toscana S.p.A. istruisce le domande di contributo, concede ed eroga i contributi secondo le procedure definite dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33. La concessione dei contributi è effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al precedente comma 1 del presente articolo, tenendo conto di eventuali priorità.

Art.33 - DIRETTIVE A FIDI S.P.A.
1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva la direttiva contenente i criteri e le modalità di attuazione del Capo VI della presente legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attività delle imprese beneficiarie;
b) le eventuali priorità nella concessione dei contributi;
c) le spese di investimento ritenute ammissibili;
d) la documentazione da allegare da parte delle imprese alla domanda di contributo;
e) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
f) i compensi alla FIDI Toscana S.p.A. per l'attività svolta nell'attuazione della presente legge;
g) le indicazioni dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.

Art.34 - RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
1. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 32 entro 15 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati, nonché una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del presente Capo VI.

Art.35 - DIVIETO DI CUMULO
1. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti dal Capo VI della presente legge non possono usufruire per lo stesso investimento di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca dei contributi.

Art.36 - GARANZIE SUSSIDIARIE
1. La FIDI Toscana S.p.A., nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività può concedere la propria garanzia sussidiaria sui finanziamenti a medio termine indicati al precedente articolo 30.

Titolo III
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art.37 - AIUTI ALLE IMPRESE
1. Relativamente ai finanziamenti previsti al Capo I, II e VI, per ciascuna impresa beneficiaria il vantaggio economico derivante dalle misure della presente legge non è superiore a 50.000 ECU nel triennio.

Art.38 - FINANZIAMENTO
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge trovano, ove non già disposto dagli articoli precedenti, copertura nei capitoli del Bilancio di previsione 1996 che vengono istituiti o incrementati con la variazione di cui al successivo articolo 39.

Art.39 - VARIAZIONI DI BILANCIO
1. Allo stato di previsione della parte spesa del Bilancio dell'esercizio finanziario 1996 sono apportate, per analoghi importi in competenza e in cassa, le seguenti variazioni:
Si omettono.




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