(B.U.R.T. 16-2-1996, n.11)
INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DELLE IMPRESE TOSCANE PER L'ANNO 1996.
Titolo I
NORME GENERALI
Art.1 - FINALITÀ
1. La presente legge, in attuazione del Programma regionale
di sviluppo 1995-1997 e degli atti di programmazione
conseguenti, disciplina interventi straordinari per
l'anno 1996 a favore delle imprese per l'adeguamento
e lo sviluppo del sistema produttivo toscano.
2. La Giunta regionale assicura l'informazione al Consiglio
regionale sugli atti assunti e sui risultati conseguenti
in attuazione della presente legge.
Titolo II
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE EXTRAGRICOLE
Capo I
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU PRESTITI PARTECIPATIVI
Art.2 - OGGETTO
1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche finalizzate
a favorire l'innovazione finanziaria delle imprese,
concede tramite la FIDI Toscana S.p.A. alle piccole
e medie imprese manifatturiere, edili estrattive e
di servizi alla produzione, contributi in conto interessi
su prestiti partecipativi concessi dalla FIDI Toscana
S.p.A. medesima.
Art.3 - ISTITUZIONE FONDO PRESSO FIDI TOSCANA S.P.A.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi
previsti dal precedente articolo 2 è costituito
un apposito fondo presso la FIDI Toscana S.p.A., che
lo gestisce nelle forme indicate dal Capo I della presente
legge.
Art.4 - IMPRESE BENEFICIARIE
1. Sono beneficiarie dei contributi in conto interessi
le piccole e medie imprese manifatturiere, edili estrattive
e di servizi alla produzione, costituite in forma di
società di capitali, che abbiano i requisiti
previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato del 1-6-93 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art.5 - MISURA DEL CONTRIBUTO
1. La misura del contributo in conto interessi non è
superiore alla differenza tra il tasso di riferimento
e il tasso ufficiale di sconto e comunque non è
superiore alla misura massima definita dalla direttiva
di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
2. L'importo massimo e la durata massima del prestito
partecipativo agevolato sono definiti dalla direttiva
di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
Art.6 - PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
1. I contributi in conto interessi sono concessi su
prestiti partecipativi accesi a fronte di un programma
di investimento dell'impresa beneficiaria.
2. L'importo massimo dell'investimento e le spese ammissibili
sono definiti dalla direttiva di attuazione prevista
dal successivo articolo 8.
3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i
prestiti partecipativi accesi a fronte del mero consolidamento
di passività pregresse.
Art.7 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per ottenere i contributi le imprese presentano domanda
alla FIDI Toscana S.p.A. allegando la documentazione
descritta dalla direttiva di attuazione prevista dal
successivo articolo 8.
2. La FIDI Toscana S.p.A. istruisce le domande di contributo,
concede ed eroga i contributi secondo le procedure
definite dalla direttiva di attuazione prevista dal
successivo articolo 8. La concessione dei contributi
è effettuata secondo una graduatoria costituita
in base all'ordine cronologico di completamento da
parte dell'impresa della documentazione indicata al
precedente comma 1 del presente articolo, tenendo conto
di eventuali priorità.
Art.8 - DIRETTIVE A FIDI TOSCANA S.P.A.
1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva la direttiva contenente i criteri
e le modalità di attuazione del Capo I della
presente legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attività delle imprese beneficiarie;
b) le eventuali priorità nella concessione dei
contributi;
c) la misura massima del contributo;
d) l'importo massimo e la durata massima del prestito
partecipativo agevolato;
e) l'importo massimo dell'investimento e le spese di
investimento ritenute ammissibili;
f) la documentazione da allegare da parte delle imprese
alla domanda di contributo;
g) le procedure per istruire le domande, concedere,
erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
h) i compensi alla FIDI Toscana S.p.A. per l'attività
svolta nell'attuazione della presente legge;
i) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli
interventi attivabili con la presente legge.
Art.9 - RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
1. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al
Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente
articolo 7 entro 15 giorni dalla sua compilazione e
annualmente il rendiconto delle domande ricevute e
dei contributi in conto interessi concessi ed erogati,
nonché una relazione contenente la valutazione
dei risultati conseguiti attraverso gli interventi
attivati ai sensi del presente Capo I.
Art.10 - DIVIETO DI CUMULO
1. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi
previsti dal Capo I della presente legge non possono
usufruire per lo stesso investimento di altre agevolazioni
finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale,
comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca
dei contributi.
Art.11 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1. Il contributo della Regione Toscana al fondo previsto
dal precedente articolo 3 per l'anno 1996 è
stabilito in L. 2.500.000.000. A tal fine è
autorizzata la spesa di L. 2.500.000.000.
Capo II
INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE COMMERCIALI
Art.12 - OGGETTO
1. La Regione Toscana favorisce la realizzazione di
interventi di ammodernamento, di riqualificazione dei
punti di vendita e di rilocalizzazione delle piccole
e medie imprese commerciali nonché le imprese
che intendono consociarsi o associarsi nelle forme
previste dalie vigenti leggi.
Art.13 - ISTITUZIONE FONDO E IMPRESE BENEFICIARIE
1. Il Fondo di garanzia di cui all'art.23 della L.R.
27 gennaio 1995 n.12 di L. 530.000.000 è unificato
con la disponibilità finanziaria di cui all'art.24
di L. 1.150.000.000.
Il Fondo così risultante di L. 1.680.000.000
è destinato all'erogazione di contributi in
conto interessi al fine di agevolare l'accesso al credito
delle piccole e medie imprese commerciali, alle loro
associazioni o consorzi che effettuano investimenti
di ammodernamento, di rilocalizzazione e di riqualificazione
dei punti di vendita, o che si associano o consociano
nelle forme previste dall'art.31 lett. a, b, c, della
L.R.12-4-94 n.29.
2. Possono accedere ai contributi in conto interessi
le piccole e medie imprese commerciali localizzate
in Toscana, con meno di 50 dipendenti, le loro associazioni
e consorzi.
Art.14 - AUTORIZZAZIONE A FIDI TOSCANA S.P.A.
1. Per le finalità di cui al precedente articolo
la FIDI Toscana S.p.A. è autorizzata ad unificare
i fondi di cui all'art.23 e 24 della L.R. 27 gennaio
1995, n.12 per costituire un unico fondo contributi
in conto interessi di L. 1.680.000.000.
Art.15 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La FIDI Toscana S.p.A. provvede ad istruire le domande,
a concedere ed erogare i contributi in conto interessi
secondo le procedure e le finalità definite
dalla direttiva di attuazione approvata dal Consiglio
regionale. La concessione dei contributi è effettuata
secondo una graduatoria costituita in base all'ordine
cronologico di completamento da parte dell'impresa
della documentazione indicata al successivo comma 2
del presente articolo tenendo conto di eventuali priorità.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
Regionale, approva la direttiva contenente le finalità
e le procedure di attuazione del Capo II della presente
legge, in particolare in merito a:
a) criteri di concessione dei contributi in conto interessi
e le eventuali priorità;
b) l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili al
contributo in conto interessi;
c) la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti
previsti dalla presente legge;
d) le procedure per istruire le domande, concedere,
erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
e) il contributo dovuto a FIDI Toscana S.p.A. per l'espletamento
della funzione istruttoria;
f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli
interventi attivabili con la presente legge.
Art.16 - RENDICONTAZIONE E DIVIETO DI CUMULO
1. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al
Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente
articolo 15 entro 15 giorni dalla sua compilazione
e annualmente il rendiconto delle domande ricevute
e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati,
nonché una relazione contenente la valutazione
dei risultati conseguiti attraverso gli interventi
attivati ai sensi del presente Capo II.
2. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi
previsti al capo II della presente Legge non possono
usufruire, per lo stesso investimento di altre agevolazioni
finanziarie disposte dalla normativa regionale, comunitaria
e di altri enti pubblici pena la revoca dei contributi.
Art.17 - CONTRIBUTI A FAVORE DEL CONSORZIO TOSCANO FIDI
(CTF) E DEL CONSORZIO TOSCANO COM-FIDI
I contributi straordinari previsti per le finalità
di cui all'art.1 della L.R. 6-9-1993 n.66 sono concessi,
anche per l'anno 1996, al Consorzio Toscano FIDI (CTF)
Confcommercio ed al Consorzio Toscano-COM-FIDI-Confesercenti
nella misura di L. 400.000.000 ciascuno.
A tali contributi si applicano le procedure previste
dalla stessa L.R.66/93.
A tal fine è autorizzata la spesa di L. 800.000.000.
Capo III
INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE
Art.18 - OGGETTO
1. La Regione Toscana, anche in relazione alla legge
n.49/1985 recante "Provvedimenti per il credito
alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione", favorisce lo sviluppo
delle cooperative di lavoro. Agli effetti della presente
legge sono considerate cooperative di lavoro le imprese
registrate come tali presso i registri prefettizi provinciali.
Art.19 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
1. Per le finalità di cui all'art.18 della presente
legge è autorizzata la spesa di Lire 4.000.000.000
da erogare a FIDI Toscana S.p.A. per l'incremento del
fondo di rotazione, di cui all'art.29 della L.R. n.12
del 6-2-1995, per la concessione di anticipazioni finanziarie
a favore di cooperative di lavoro di nuova costituzione
ammissibili ai benefici della Legge n.49/1985, Titolo
II.
2. Le anticipazioni finanziarie sono concesse a fronte
degli aumenti di capitale finalizzati all'ottenimento
delle provvidenze previste nel Titolo II della Legge
n.49/1985.
3. Il rimborso delle anticipazioni avverrà in
un periodo non superiore a 5 anni e, comunque, non
oltre la data di erogazione delle provvidenze previste
nel Titolo II della Legge n.49/1985.
Art.20 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. La FIDI Toscana S.p.A. provvede ad istruire le domande,
a concedere ed erogare le anticipazioni finanziarie
di cui all'art.19 della presente legge, secondo le
procedure e le finalità definite dalla direttiva
di attuazione approvata dal Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva la direttiva contenente le finalità
e le procedure di attuazione del presente articolo,
in particolare in merito a:
a) i criteri di priorità e le condizioni per
la concessione delle anticipazioni finanziarie;
b) l'importo massimo delle anticipazioni finanziarie;
c) la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti
previsti dalla presente legge;
d) le procedure per istruire le domande, concedere,
erogare e revocare le anticipazioni finanziarie o dichiararne
la decadenza;
e) il contributo dovuto a FIDI S.p.A. per l'espletamento
della funzione istruttoria;
f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli
interventi attivabili con la presente legge.
3. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette annualmente alla
Giunta ed al Consiglio regionale, il rendiconto delle
domande ricevute, delle anticipazioni finanziarie concesse
ed erogate unitamente ad una relazione contenente la
valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli
interventi previsti dalla presente legge.
Art.21 - FONDO SPECIALE RISCHI
1. Per favorire gli interventi di cui all'articolo 18
della presente legge è altresì autorizzata
la spesa di L. 500.000.000 da erogare a Fidi Toscana
S.p.A. per la costituzione di un fondo speciale rischi
da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie
su finanziamenti concessi dalle banche alle cooperative
di lavoro a fronte di aumenti di capitale sociale deliberati
dai soci. Il Consiglio regionale, su proposta della
Giunta regionale, impartisce alla Fidi Toscana S.p.A.
direttive in merito, ai sensi dell'articolo 4 della
Legge Regionale n.32/74 successive modificazioni ed
integrazioni.
Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DI UNA RETE DI ECCELLENZA
DI SERVIZI ALLE IMPRESE
Art.22 - OGGETTO
1. La Regione Toscana, nell'ambito degli atti di programmazione
contenuti nel PRS 1995-97, sostiene lo sviluppo di
una rete di eccellenza nel campo dei servizi alle imprese
attraverso gli interventi descritti al successivo articolo
23 della presente Legge.
Art.23 - PARTECIPAZIONE A BIC TOSCANA S.P.A.
1. La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere
n.10.000 azioni della società BIC Toscana del
valore nominale di L. 100.000 ciascuna per gli effetti
di cui alla presente Legge.
La partecipazione regionale al capitale sociale della
società BIC Toscana è finalizzata al
perseguimento delle finalità indicate al precedente
art.22.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.
3. La Regione Toscana, concede al BIC Toscana S.p.A.
un contributo per la realizzazione di un programma
di attività per l'anno 1996 finalizzato al perseguimento
delle finalità indicate al precedente articolo
22, elaborato sulla base di una direttiva di attuazione
approvata dal Consiglio regionale.
A tal fine è autorizzata una spesa di L. 500.000.000.
4. Il Consiglio regionale nomina 3 rappresentanti negli
organi sociali del BIC Toscana S.p.A.
Art.24 - DIRETTIVE A BIC TOSCANA S.P.A.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, approva la direttiva contenente le finalità
e le procedure di attuazione del Capo IV della presente
legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attività del BIC Toscana S.p.A.
ai quali è finalizzato il contributo regionale;
b) l'importo del contributo per le varie tipologie di
attività;
c) i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute;
d) le indicazioni dei risultati previsti attraverso
gli interventi attivabili con la presente legge.
Art.25 - RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
1. Il BIC Toscana S.p.A., trasmette alla Giunta ed al
Consiglio regionale, entro il 31 gennaio 1997, una
relazione sull'attività svolta contenente la
rendicontazione analitica delle spese sostenute e la
valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli
interventi previsti dalla presente legge.
La Giunta regionale verifica la congruità dell'attività
svolta con le direttive approvate dal Consiglio regionale
prima di procedere all'erogazione del contributo.
Capo V
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Art.26 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE A GROSSETO SVILUPPO
S.P.A.
1. La Regione Toscana promuove lo sviluppo degli investimenti
nel territorio regionale. A tal fine, è concesso,
limitatamente all'anno 1996, un contributo straordinario
alla Società Grosseto Sviluppo S.p.A. per la
realizzazione del programma di promozione degli investimenti
nella provincia di Grosseto.
2. Il contributo di cui al comma precedente è
concesso previa presentazione da parte della Società
Grosseto Sviluppo S.p.A. di un programma di attività
da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
3. L'erogazione del contributo è effettuata sulla
base della presentazione della documentazione di spesa
attestante la realizzazione delle fasi di attuazione
del programma di cui al comma precedente.
4. Per il perseguimento delle finalità indicate
al precedente comma 1 del presente articolo è
autorizzata una spesa di L. 248.000.000 iscritta nel
Cap.36060 del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1996.
5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale
sui risultati conseguiti in attuazione degli interventi
di cui al presente Capo V.
Capo V
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DI PICCOLE E
MEDE IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI ED ESTRATTIVE
Art.27 - OGGETTO
1. La Regione Toscana, tramite la FIDI Toscana S.p.A.,
concede contributi in conto interessi su finanziamenti
a medio termine concessi dalle banche alle piccole
e medie imprese manifatturiere, edili ed estrattive.
Art.28 - AUTORIZZAZIONE A FIDI TOSCANA S.P.A.
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi
previsti dal precedente articolo 27 la Fidi Toscana
S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le disponibilità
finanziarie derivanti dal fondo costituito ai sensi
dell'art.6, comma 3 della L.R. n.12/1995.
Art.29 - IMPRESE BENEFICIARIE
1. Sono beneficiari dei contributi in conto interessi
le piccole e medie imprese manifatturiere, edili ed
estrattive, che abbiano i requisiti previsti dal Decreto
del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato
del 1-6-93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.30 - MISURA DEL CONTRIBUTO
1. La misura del contributo in conto interessi è
pari a due punti annui, su finanziamenti a medio termine
ad un tasso di interesse definito dalla direttiva di
attuazione prevista dal successivo articolo 33.
2. L'importo del finanziamento a medio termine è
non inferiore a 100 milioni e non superiore a 750 milioni,
e comunque è non superiore al 75% dell'investimento
indicato al successivo articolo 31.
3. La durata del finanziamento a medio termine è
non superiore a 7 anni.
Art.31 - PROGRAMMA DI INVESTIMENTO
1. I contributi in conto interessi sono concessi su
finanziamenti a medio termine accesi a fronte di un
programma di investimento dell'impresa beneficiaria.
2. L'importo massimo dell'investimento è pari
1.000 milioni. Le spese ammissibili sono definite dalla
direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo
33.
3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i
finanziamenti a medio termine accesi a fronte del mero
consolidamento di passività pregresse.
Art.32 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente
legge le imprese presentano domanda alla FIDI Toscana
S.p.A. allegando la documentazione definita dalla direttiva
di attuazione prevista dal successivo articolo 33.
2. La FIDI Toscana S.p.A. istruisce le domande di contributo,
concede ed eroga i contributi secondo le procedure
definite dalla direttiva di attuazione prevista dal
successivo articolo 33. La concessione dei contributi
è effettuata secondo una graduatoria costituita
in base all'ordine cronologico di completamento da
parte dell'impresa della documentazione indicata al
precedente comma 1 del presente articolo, tenendo conto
di eventuali priorità.
Art.33 - DIRETTIVE A FIDI S.P.A.
1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta
Regionale, approva la direttiva contenente i criteri
e le modalità di attuazione del Capo VI della
presente legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attività delle imprese beneficiarie;
b) le eventuali priorità nella concessione dei
contributi;
c) le spese di investimento ritenute ammissibili;
d) la documentazione da allegare da parte delle imprese
alla domanda di contributo;
e) le procedure per istruire le domande, concedere,
erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
f) i compensi alla FIDI Toscana S.p.A. per l'attività
svolta nell'attuazione della presente legge;
g) le indicazioni dei risultati previsti attraverso
gli interventi attivabili con la presente legge.
Art.34 - RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
1. La FIDI Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta ed al
Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente
articolo 32 entro 15 giorni dalla sua compilazione
e annualmente il rendiconto delle domande ricevute
e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati,
nonché una relazione contenente la valutazione
dei risultati conseguiti attraverso gli interventi
attivati ai sensi del presente Capo VI.
Art.35 - DIVIETO DI CUMULO
1. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi
previsti dal Capo VI della presente legge non possono
usufruire per lo stesso investimento di altre agevolazioni
finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale,
comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca
dei contributi.
Art.36 - GARANZIE SUSSIDIARIE
1. La FIDI Toscana S.p.A., nell'ambito delle disposizioni
di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività
può concedere la propria garanzia sussidiaria
sui finanziamenti a medio termine indicati al precedente
articolo 30.
Titolo III
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art.37 - AIUTI ALLE IMPRESE
1. Relativamente ai finanziamenti previsti al Capo I,
II e VI, per ciascuna impresa beneficiaria il vantaggio
economico derivante dalle misure della presente legge
non è superiore a 50.000 ECU nel triennio.
Art.38 - FINANZIAMENTO
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla presente
legge trovano, ove non già disposto dagli articoli
precedenti, copertura nei capitoli del Bilancio di
previsione 1996 che vengono istituiti o incrementati
con la variazione di cui al successivo articolo 39.
Art.39 - VARIAZIONI DI BILANCIO
1. Allo stato di previsione della parte spesa del Bilancio
dell'esercizio finanziario 1996 sono apportate, per
analoghi importi in competenza e in cassa, le seguenti
variazioni:
Si omettono.
(c) 1996 Note's