(B.U.R.T. 5-2-1996, n.7)
DISPOSIZIONE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARA PUBBLICA.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - OGGETTO
1. La presente legge detta disposizioni per favorire
la partecipazione delle imprese alle procedure di gara
pubblica indette dalla Regione per l'acquisizione dei
beni e servizi e per l'aggiudicazione di lavori pubblici,
in conformità con i principi di cui alla legge
7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi" e perseguendo obiettivi
di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.
Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni della presente legge si applicano,
oltre all'amministrazione regionale, agli enti dipendenti
dalla Regione, alle società a partecipazione
regionale e alle aziende sanitarie.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono
inoltre la normativa di riferimento per gli enti locali,
che adeguano in tale direzione i rispettivi ordinamenti
interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo
di procedure per tutte le gare pubbliche che si svolgono
nell'ambito del territorio regionale.
3. L'adeguamento di cui al secondo comma, trascorsi
sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge,
costituisce condizione per la concessione da parte
della Regione di contributi finanziari relativamente
all'oggetto delle gare.
Art.3 - SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
1. La sostituzione delle certificazioni amministrative
tramite dichiarazioni, in conformità con quanto
previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n.15 "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione
e autenticazione delle firme", è ammessa,
nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente
in relazione alla documentazione di fatti, stati e
qualità:
a) dell'impresa;
b) personali dei singoli amministratori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a), la dichiarazione
è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa;
nei casi di cui alla lett. b) dal singolo interessato.
3. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria,
la sostituzione delle certificazioni amministrative
con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese
di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità
previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi
statali di recepimento.
Art.4 - INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D'UFFICIO
1. L'amministrazione può richiedere chiarimenti
e integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi
del precedente art.2 nonché procedere, in qualsiasi
momento delle procedure di cui alla presente legge,
ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati
dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime.
2. Qualora dagli accertamenti in questione emergono
dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli adempimenti
previsti ai sensi della legge penale, provvede, in
conformità all'ordinamento vigente, alla revoca
degli atti eventualmente già adottati in favore
dell'impresa.
Titolo II
FASE DI PRE-QUALIFICAZIONE
Art.5 - SCHEDE PER LA RILEVAZIONE DELLA CAPACITÀ
ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLA CAPACITÀ TECNICA
1. Ai fini della speditezza e della trasparenza dell'attività
amministrativa relativa alla valutazione della capacità
economica e finanziaria e della capacità tecnica
richieste per la partecipazione alle procedure di gara
pubblica, i relativi dati sono acquisiti dall'amministrazione
tramite apposite schede di rilevazione da compilare
a cura dell'impresa, sottoscritte dal rappresentante
legale della medesima con le forme di cui alla legge
4 gennaio 1968, n.15.
2. L'utilizzo delle schede da parte dell'impresa è
obbligatorio e sostituisce la documentazione relativa
ai dati ivi previsti ai fini della valutazione della
domanda di partecipazione alla procedura di gara.
3. La struttura organizzativa regionale competente in
materia di contatti predispone, entro il termine di
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, schemi tipo di schede per la rilevazione della
capacità economica, finanziaria e tecnica delle
imprese. Nell'ambito di tali schemi, ciascun bando
di gara individua ed approva la scheda pertinente.
4. Fermo quanto disposto ai precedenti commi, le schede
possono essere utilizzate per l'attivazione di ulteriori
forme di semplificazione e di razionalizzazione delle
procedure di cui alla presente legge, anche in collegamento
con l'attività dell'Osservatorio regionale degli
appalti e nell'ambito del sistema delle autonomie locali,
ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell'art.2.
5. L'utilizzazione di cui al comma precedente è
disposta in conformità a direttive generali
emanate dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge.
Art.6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE SCHEDE
1. Ai fini della valutazione della capacità economica
e finanziaria, unitamente alle schede di cui al precedente
art.5, il bando può prevedere, in conformità
alla vigente legislazione, la presentazione di idonee
dichiarazioni bancarie.
Art.7 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
AMMINISTRATIVE
1. Gli eventuali ulteriori dati rilevanti ai fini dell'ammissione
a partecipare alle gare pubbliche, ove attestabili
tramite apposite certificazioni amministrative, sono
dimostrati a mezzo di dichiarazioni sostitutive rilasciate
dal soggetto competente ai sensi dell'art.3, con le
modalità di cui all'art.20 della legge 4 gennaio
1968, n.15.
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma sostituiscono,
in via definitiva, limitatamente alla fase procedurale
di pre-qualificazione, le corrispondenti certificazioni
per le seguenti fattispecie:
a) insussistenza di cause di esclusione dalle procedure
di aggiudicazione previste ai sensi della legislazione
vigente;
b) iscrizione in albi tenuti da pubbliche amministrazioni,
ivi compreso l'Albo nazionale dei costruttori;
c) titoli di studio e professionali;
d) precedenti prestazioni eseguite dall'impresa a favore
di altre pubbliche amministrazioni.
Art.8 - TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI
1. La documentazione prevista per la partecipazione
alla gara può essere trasmessa all'amministrazione
tramite fac-simile, supporto magnetico e per rete telematica,
ove previsto dal bando di gara e secondo le modalità
ivi indicate.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la Giunta regionale,
con apposita deliberazione, definisce, anche sotto
il profilo tecnico, i requisiti delle comunicazioni
medesime, in modo da garantirne la autenticità
e la riservatezza.
Art.9 - CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Le imprese richiedenti sono ammesse a partecipare
alla gara sulla base di criteri di valutazione predeterminati
nel bando di gara, di norma consistenti in un punteggio
minimo e massimo attribuito a ciascuno degli elementi
rilevati dalla scheda di cui all'art.5 e certificati
ai sensi degli artt. 6 e 7.
Titolo III
FASE DI AGGIUDICAZIONE
Art.10 - CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE
1. Tutti i requisiti, comprovabili tramite certificazioni
amministrative, richiesti per l'aggiudicazione della
gara, dal bando di gara e dalla lettera di invito sono
temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dall'interessato
nelle forme di cui all'art.20 della legge 4 gennaio
1968, n.15. La sostituzione opera in via definitiva
nei casi previsti dalla legislazione vigente.
2. Le certificazioni temporaneamente sostituite ai sensi
del primo comma sono prodotte dal solo aggiudicatario,
successivamente all'aggiudicazione nel termine fissato
dall'amministrazione.
3. I certificati concernenti i precedenti penali e i
carichi pendenti dell'aggiudicatario nonché
quelli relativi ai procedimenti di applicazione delle
misure di prevenzione di cui alla normativa statale
contro la mafia sono richiesti a cura dell'amministrazione.
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