[Note's] LEGGE REGIONE TOSCANA 25 GENNAIO 1996, N.4

(B.U.R.T. 5-2-1996, n.7)

DISPOSIZIONE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARA PUBBLICA.

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - OGGETTO
1. La presente legge detta disposizioni per favorire la partecipazione delle imprese alle procedure di gara pubblica indette dalla Regione per l'acquisizione dei beni e servizi e per l'aggiudicazione di lavori pubblici, in conformità con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e perseguendo obiettivi di semplificazione e trasparenza dell'azione amministrativa.

Art.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, oltre all'amministrazione regionale, agli enti dipendenti dalla Regione, alle società a partecipazione regionale e alle aziende sanitarie.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono inoltre la normativa di riferimento per gli enti locali, che adeguano in tale direzione i rispettivi ordinamenti interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di procedure per tutte le gare pubbliche che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.
3. L'adeguamento di cui al secondo comma, trascorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, costituisce condizione per la concessione da parte della Regione di contributi finanziari relativamente all'oggetto delle gare.

Art.3 - SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
1. La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n.15 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme", è ammessa, nei casi di cui agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità:
a) dell'impresa;
b) personali dei singoli amministratori.
2. Nei casi di cui al comma 1, lett. a), la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; nei casi di cui alla lett. b) dal singolo interessato.
3. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

Art.4 - INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D'UFFICIO
1. L'amministrazione può richiedere chiarimenti e integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi del precedente art.2 nonché procedere, in qualsiasi momento delle procedure di cui alla presente legge, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime.
2. Qualora dagli accertamenti in questione emergono dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa.

Titolo II
FASE DI PRE-QUALIFICAZIONE

Art.5 - SCHEDE PER LA RILEVAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DELLA CAPACITÀ TECNICA
1. Ai fini della speditezza e della trasparenza dell'attività amministrativa relativa alla valutazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica richieste per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, i relativi dati sono acquisiti dall'amministrazione tramite apposite schede di rilevazione da compilare a cura dell'impresa, sottoscritte dal rappresentante legale della medesima con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15.
2. L'utilizzo delle schede da parte dell'impresa è obbligatorio e sostituisce la documentazione relativa ai dati ivi previsti ai fini della valutazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara.
3. La struttura organizzativa regionale competente in materia di contatti predispone, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, schemi tipo di schede per la rilevazione della capacità economica, finanziaria e tecnica delle imprese. Nell'ambito di tali schemi, ciascun bando di gara individua ed approva la scheda pertinente.
4. Fermo quanto disposto ai precedenti commi, le schede possono essere utilizzate per l'attivazione di ulteriori forme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di cui alla presente legge, anche in collegamento con l'attività dell'Osservatorio regionale degli appalti e nell'ambito del sistema delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell'art.2.
5. L'utilizzazione di cui al comma precedente è disposta in conformità a direttive generali emanate dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.6 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE SCHEDE
1. Ai fini della valutazione della capacità economica e finanziaria, unitamente alle schede di cui al precedente art.5, il bando può prevedere, in conformità alla vigente legislazione, la presentazione di idonee dichiarazioni bancarie.

Art.7 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
1. Gli eventuali ulteriori dati rilevanti ai fini dell'ammissione a partecipare alle gare pubbliche, ove attestabili tramite apposite certificazioni amministrative, sono dimostrati a mezzo di dichiarazioni sostitutive rilasciate dal soggetto competente ai sensi dell'art.3, con le modalità di cui all'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma sostituiscono, in via definitiva, limitatamente alla fase procedurale di pre-qualificazione, le corrispondenti certificazioni per le seguenti fattispecie:
a) insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione previste ai sensi della legislazione vigente;
b) iscrizione in albi tenuti da pubbliche amministrazioni, ivi compreso l'Albo nazionale dei costruttori;
c) titoli di studio e professionali;
d) precedenti prestazioni eseguite dall'impresa a favore di altre pubbliche amministrazioni.

Art.8 - TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI
1. La documentazione prevista per la partecipazione alla gara può essere trasmessa all'amministrazione tramite fac-simile, supporto magnetico e per rete telematica, ove previsto dal bando di gara e secondo le modalità ivi indicate.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce, anche sotto il profilo tecnico, i requisiti delle comunicazioni medesime, in modo da garantirne la autenticità e la riservatezza.

Art.9 - CRITERI DI VALUTAZIONE
1. Le imprese richiedenti sono ammesse a partecipare alla gara sulla base di criteri di valutazione predeterminati nel bando di gara, di norma consistenti in un punteggio minimo e massimo attribuito a ciascuno degli elementi rilevati dalla scheda di cui all'art.5 e certificati ai sensi degli artt. 6 e 7.

Titolo III
FASE DI AGGIUDICAZIONE

Art.10 - CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE
1. Tutti i requisiti, comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l'aggiudicazione della gara, dal bando di gara e dalla lettera di invito sono temporaneamente sostituiti da dichiarazioni rese dall'interessato nelle forme di cui all'art.20 della legge 4 gennaio 1968, n.15. La sostituzione opera in via definitiva nei casi previsti dalla legislazione vigente.
2. Le certificazioni temporaneamente sostituite ai sensi del primo comma sono prodotte dal solo aggiudicatario, successivamente all'aggiudicazione nel termine fissato dall'amministrazione.
3. I certificati concernenti i precedenti penali e i carichi pendenti dell'aggiudicatario nonché quelli relativi ai procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione di cui alla normativa statale contro la mafia sono richiesti a cura dell'amministrazione.




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