Ambiente e Lavoro Toscana
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Legge Regionale Toscana n. 91 del 11/12/1998: "Norme per la difesa del suolo". (Boll. n 43 del 21/12/1998, parte Prima, SEZIONE I)

FINALITA' (ART.1) La legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione, e realizzazione degli interventi, prevenzione, controllo e manutenzione in materia di difesa del suolo ed in particolare: a) disciplina l'istituzione dei bacini di rilievo regionale ed interregionale; b) delimita gli ambiti territoriali di difesa del suolo all'interno dei quali le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate in modo coordinato, individuati dalla cartografia di cui all'allegato A della presente legge. c) definisce i soggetti responsabili ed il procedimento per la formazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento; d) attribuisce le competenze agli enti locali e riordina la struttura regionale per l'esercizio delle proprie competenze; e) raccorda, in attuazione degli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) di cui all'art. 4 della LR 9 giugno 1992, n.26 , l'attivita' di difesa del suolo con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale di cui alla LR 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e con gli strumenti di programmazione settoriale; f) disciplina la tutela dell'equilibrio del bilancio idrico ai sensi dell'art. 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Norme in materia di risorse idriche).Si ricorda che secondo l'art. 3 della legge 36/1994 : "1. L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2. 2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse. 3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati." I BACINI REGIONALI I bacini idrografici regionali sono organizzati secondo i seguenti ambiti, delimitati dalla cartografia allegato A della presente legge nel rispetto delle delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interregionale: a) Toscana Nord (integrato dal Bacino del Serchio alla fine del periodo sperimentale ex D.M. 1/7/1989) b) Toscana Costa c) Ombrone. L'ORGANIZZAZIONE DEI BACINI REGIONALI La gestione dei bacini regionali è affidati ai seguenti soggetti istituzionali a) Conferenza di bacino; b) Comitato tecnico; c) Segretario generale; d) Segreteria tecnica operativa. Conferenza di bacino (art. 3) In ciascuno dei bacini regionali e' istituita la Conferenza di bacino, della quale fanno parte tutte le Province, Comuni, Comunità Montane ed Enti Parco territorialmente interessati. Alla Conferenza partecipa la Regione e possono essere invitati altri enti e soggetti interessati. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del Segretario Generale e del Comitato tecnico durante la fase di predisposizione del Piano di Bacino e dei Programmi di intervento pluriennali, al fine di garantire la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di competenza di ciascun ente. Comitato Tecnico (art. 4) E' istituito, per ciascun bacino regionale, un Comitato Tecnico quale organo di consulenza e supporto tecnico della Giunta Regionale e della Conferenza di bacino. In particolare, il Comitato provvede a: a) elaborare il progetto del Piano di bacino, le misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico, i programmi di intervento; b) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo. Il Comitato Tecnico e' nominato dalla Giunta regionale ed e' composto da un numero di membri designati dalle Province, uno per ciascuna, e da un ugual numero designato dalla Giunta regionale fra i dipendenti pubblici con profilo professionale tecnico adeguato. Del Comitato Tecnico fanno inoltre parte tre funzionari tecnici dello Stato, designati uno ciascuno dal Ministero dei Lavori Pubblici, dal Ministero dell'Ambiente e da quello per le Politiche Agricole. Le decisioni del Comitato Tecnico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Segretario Generale. Segretario Generale (art. 5) Il Segretario Generale e' nominato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, tra i membri del Comitato Tecnico , ed è supportato da una segreteria tecnica organizzativa Il Segretario Generale: a) presiede il Comitato Tecnico e adotta gli atti necessari al suo funzionamento esercitando, in conformita' alle norme che regolano la dirigenza regionale, le funzioni di funzionario delegato ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1997, n.14 (Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali); b) riferisce alla Giunta regionale e alla Conferenza di bacino sullo stato di attuazione del piano di bacino. PIANI DI BACINO Piani di Bacino. Contenuti (art. 7) Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali di Coordinamento di cui alla LR n. 5/1995, nonché dai Piani dei parchi nazionali e regionali. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all'aggiornamento del bilancio idrico Il Piano di Bacino provvede inoltre a quanto disposto nell'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 42 (Disciplina delle attivita' regionali di protezione civile). Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrizionale nonché la programmazione temporale degli interventi e le relative necessita' finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo. Procedimento per la formazione del Piano di Bacino (art.8) Conferenza di bacino Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente della Conferenza di bacino avvia il procedimento di formazione del Piano attraverso la convocazione di una apposita conferenza di programmazione che indica: a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza; b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere. 2. Presentazione piano di bacino alla Giunta Regionale Il progetto di piano di bacino redatto dal Comitato tecnico viene presentato dal Segretario Generale alla Giunta regionale e al Presidente della Conferenza di bacino, il quale provvede alla trasmissione del progetto di piano alle Province e ai Comuni. 3. Deposito progetto di piano presso i Comuni Il progetto medesimo e' depositato presso i Comuni per la durata di 60 giorni, affinché chiunque possa prenderne visione. 4. Nomina Garante dell'Informazione La Giunta regionale nomina il Garante dell'informazione nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali cosi' da favorirne la partecipazione. 5. Pubblicazione deposito e nomina Garante La Giunta regionale da' notizia dell'avvenuto deposito e della nomina del Garante dell'informazione mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale. 6. Osservazioni al Piano Entro la scadenza del deposito presso il Comune ogni interessato può presentare alla Provincia o al Comune osservazioni sul progetto di Piano. Il Comune trasmette alla Provincia le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere entro i successivi dieci giorni. 7. Trasmissione osservazioni alla Giunta Regionale Le Province, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito del progetto di piano, trasmettono le osservazioni pervenute in merito al progetto di Piano e le eventuali proprie osservazioni alla Giunta regionale, anche in relazione ai contenuti del proprio Piano Territoriale di Coordinamento. 8. Adozione del Piano della Giunta Regionale La Giunta regionale provvede alla adozione del Piano, tenuto conto delle osservazioni e degli ulteriori approfondimenti istruttori del Comitato Tecnico, entro i successivi 120 giorni. 9. Approvazione del Piano da parte del Consiglio Regionale Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, dopo aver acquisito il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale 5/95 (Norme sul governo del territorio) , appositamente integrato dal dirigente competente in materia di difesa del suolo. 10. Pubblicazione del Piano Il Piano di Bacino approvato dal Consiglio regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. 11. Modifiche al Piano Le modifiche al Piano di Bacino sono approvate con la stessa procedura di cui sopra e con la riduzione alla meta' dei tempi di deposito del progetto di piano, di presentazione delle osservazione e della loro trasmissione alla Giunta Regionale Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino (art.9) Prescrizioni del Piano di Bacino a rilevanza urbanistica-territoriale Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli Enti competenti devono procedere all'adeguamento dei piani di cui al comma 1. Norme di salvaguardia in attesa dell'adeguamento al piano In attesa dell'adeguamento dei piani e dei programmi di cui sopra, il Piano di Bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare l'efficacia del Piano di Bacino stesso. Diffida e poteri sostitutivi delle Regione Decorsi i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente. Attuazione Piano di Bacino (art.10) Programmi di Intervento pluriennali (art. 10) Il Piano di Bacino si attua attraverso programmi pluriennali di intervento, proposti dal Comitato Tecnico, valutati dal Conferenza di bacino e approvati dal Consiglio regionale. Misure di Salvaguardia (ART.11) In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, approva misure di salvaguardia. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul BURT, sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli Enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati. RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO Competenze della Regione (Art.12) 1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge 36/1994, nonché le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14, 15: a) classificazione opere idrauliche; b) progettazione e realizzazione ove previsto dagli atti di programma, di opere idrauliche ed idrogeologiche; c) progettazione e realizzazione, ove previsto dagli atti di programma, delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; d) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi; e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare; f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico; g) predisposizione del regolamento per la disciplina delle acque superficiali anche ai fini della determinazione della pubblicità delle medesime. Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile (art.13) Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile sulla base della delimitazione degli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui all'art. 2 della presente legge, specificandone denominazione, attribuzioni funzionali e rapporti con il centro direzionale. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, viene tenuto conto delle funzioni tecnico amministrative riservate alla Regione, della opportunità di assicurare adeguato supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio dei Piani di bacino, delle esigenze connesse all'attuazione della legge regionale 5/1995, delle generali necessita' conoscitive e di verifica in materia di pianificazione territoriale e ambientale. Competenze provinciali (art.14) Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di: a) organizzazione e funzionamento del servizio di polizia delle acque pubbliche, di piena e di pronto intervento idraulico; b) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo; c) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacita' fino a 1 milione di metri cubi; d) manutenzione, esercizio, vigilanza e pronto intervento delle opere idrauliche e delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri; e) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più Province la nomina dovrà avvenire d'intesa fra queste ultime. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995 (attuazione legge 36/1994 , disposizioni in materia di risorse idriche) . A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l'unitarietà della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le Province possono avvalersi delle Comunità Montane e dei Consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito territoriale di difesa del suolo, cartografia allegato B. Competenze comunali (art. 15) Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonché alla manutenzione dei muri ed argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora i detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'art. 12 comma 3, dello stesso Regio Decreto. Bacini Interregionali (ART.17) Per i Bacini interregionali l'organizzazione delle Autorità di Bacino, le procedure di formazione, l'efficacia dei Piani di Bacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d'intesa con le altre Regioni interessate, approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale.

La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 24.11.1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 04.12.1998.

AVVISO Ferma restando l'entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell'esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e' subordinata, secondo il disposto dell'articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.

 

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