DIFESA DEL SUOLODECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000 Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Lart. 2 comma 5 del dpcm in oggetto afferma che nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, le regioni potranno far fronte al fabbisogno finanziario avvalendosi delle risorse assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, nel limite delle residue disponibilità.Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di servizi tecnici nazionali al Ministro sen. Edo Ronchi (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2/2/2000)
Con dlg 300/1999 si è stabilito che dalla prossima legislatura lattuale Ministero dellAmbiente diventerà Ministero dellAmbiente e della tutela del territorio. Inoltre i Servizi Tecnici Nazionali previsti dalla legge 183/1989 (difesa del suolo) saranno assorbiti dalla nuova Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. Si ricorda che i Servizi Tecnici sono : Idrografico e Mareografico, Sismico, Dighe, Geologico. Si ricorda che il Servizio Nazionale Dighe è stato trasformato in Registro Italiano Dighe ex art. 91 dlg 112/1998.
Con il Dpcm 20/1/2000 Il Ministro dell'ambiente fino alla effettiva costituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei servizi tecnici nazionali, avvalendosi del relativo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad esclusione del Servizio sismico nazionale.
Deliberazione Giunta Regionale n. 26 del 11/01/2000 Approvazione Linee guida per la compilazione del piano comunale di protezione civile". (Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 7 del 16/02/2000)
La deliberazione della giunta regionale in oggetto si fonda sulla legge 267/98, che allart. 1, comma 4, stabilisce che entro sei mesi dallindividuazione delle aree a rischio idrogeologico da parte delle competenti Autorità di Bacino, gli organi di protezione civile quali definiti dalla legge 24.2.1992 n. 225 (legge quadro protezione civile) e dal DLgs n. 112 del 31.3.1998 (federalismo amministrativo) provvedono a predisporre per le medesime aree piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dellincolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, lallarme e la messa in salvo preventiva. Lart. 108 del richiamato DLgs 112/98 attribuisce alla Regione tra le funzioni di propria competenza quella della predisposizione di indirizzi per la predisposizione da parte degli Enti Locali di piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui allart. 2, comma 1, lettera b) della citata legge 225/92. In tal senso la delibera approvale linee guida che sono contenute in allegato alla stessa .
Deliberazione Consiglio Regionale n. 80 del 29/02/2000 Legge 183/89 - art. 18 comma 9 - Espressione di parere sul progetto di piano stralcio sullassetto idrogeologico del bacino fiume Po, proposto dallAutorita di Bacino.
(Boll. n 14 del 05/04/2000, parte Seconda , SEZIONE I )
Una porzione del bacino del Fiume Po interessa anche il territorio toscano e precisamente parte dei Comuni di Comano in Provincia di Massa Carrara e di Abetone in Provincia di Pistoia. La Regione esprime parere favorevole sul progetto di piano stralcio per lassetto idrogeologico nel bacino del Fiume Po, chiedendo allAutorita di bacino di acquisire il contributo conoscitivo presentato dal Consorzio di bonifica "Burana Leo Scoltenna Panaro" per quanto attiene il sottobacino del Torrente Motte, nonche di integrare il quadro conoscitivo per il territorio del Comune di Comano al fine dellaggiornamento della delimitazione delle aree in dissesto anche ai fini dellapplicazione delle norme di salvaguardia.Deliberazione Consiglio Regionale n. 92 del 29/02/2000 L.183/89 - Art. 31 - Approvazione aggiornamento schemi previsionali e programmatici e del relativo programma di interventi per il quadriennio 1998/2001 nei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa, Ombrone e per la parte toscana del bacino del fiume Lamone (Bollettino Ufficiale n 16 del 19/04/2000, parte Seconda , SEZIONE I )
Lart. 31 della legge 183/1989 (legge quadro difesa suolo) prevede lelaborazione e ladozione di schemi previsionali e programmatici al fine di pianificare le attivita e gli interventi da realizzare in fase transitoria, in attesa dellapprovazione dei piani di bacino.Con DPR 27/07/99, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 3.12.99, è stata approvata la "ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 1998-2001". Per i bacini di rilievo regionale della Toscana, i fondi di cui alla Tab. B del D.P.R 27.07.99, per complessive L.47.390 milioni, risultano così ripartiti:
L. 2.988 milioni per lannualità 1998
L.11.653 milioni per lannualità 1999
L.16.614 milioni per lannualità 2000
L. 16.135 milioni per lannualità 2001
Con Accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche", di cui allintesa istituzionale di programma tra il Governo e la Giunta regionale Toscana del 18 maggio 1999, è stato approvato il programma di interventi finalizzati al recupero progressivo di condizioni di equilibrio idraulico ed idrogeologico nel territorio toscano, nonché al completamento dei piani di ripristino e prevenzione avviati in conseguenza di eventi alluvionali e al progressivo recupero quali - quantitativo delle risorse idriche della loro tutela e valorizzazione.
La deliberazione indica tra le priorità gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi dacqua, assicurando in particolare finanziamenti in via straordinaria agli enti (Consorzi di bonifica, Comunita Montane e Amministrazioni provinciali) cui è stata attribuita, ai sensi dellart. 59 ter della LR 34/94 "Norme in materia di bonifica", la manutenzione di corsi dacqua classificati in 3^ categoria, tenuto conto del tempo necessario allorganizzazione dellemissione dei ruoli di contribuenza per lesercizio delle funzioni loro attribuite.
Si ricorda infine che la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 199 dell1.07.98 che ha stabilito, ai fini di assicurare la massima tempestività nella realizzazione degli interventi:
1. che la Regione possa avvalersi degli enti competenti per la predisposizione dei progetti e lesecuzione degli interventi;
2. che gli enti attuatori dovranno presentare i progetti esecutivi degli interventi entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della regione conseguente allerogazione del finanziamento da parte del Ministero. LL.PP.;
3. che gli enti attuatori dovranno provvedere allaffidamento dei lavori entro 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione del nulla osta regionale ai disposti del decreto ministeriale di finanziamento;
4. che decorsi inutilmente i tempi complessivi di cui sopra, la Giunta regionale potrà provvedere alla riallocazione delle risorse resesi disponibili per la mancata o ridotta realizzazione degli interventi;
5. che le somme derivanti dai ribassi dasta saranno gestite unitariamente dalla Giunta regionale al fine di far fronte ad esigenze impreviste verificatesi in sede di esecuzione dei lavori o provvedere a sopravvenute necessita di interventi urgenti ed indifferibili;Deliberazione Consiglio Regionale n. 63 del 21/02/2000 LR 34/94 Norme in materia di bonifica: Attività pubblica di bonifica in Toscana per il 2000 . (Bollettino Ufficiale n 16 del 19/04/2000, parte Seconda , SEZIONE I )
Secondo la legge 34/1994 costituisce attività di bonifica, ai fini della presente legge, il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi dacqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate. Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzati alla medesima, gli interventi volti ad assicurare la stabilita dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili.La deliberazione in oggetto approva il "Programma per lattività pubblica di bonifica in Toscana per il 2000" comprendente gli interventi di somma urgenza richiesti dalle Amministrazioni Provinciali di Lucca, Pistoia e Firenze nonché gli interventi urgenti e prioritari finalizzati alla prevenzione dellinsorgenza della malaria in Provincia di Grosseto riportati nellallegato A facente parte integrante della presente deliberazione; detti interventi vengono finanziati con le risorse assegnate al capitolo 20040 del bilancio regionale del corrente esercizio, per un ammontare complessivo di L. 2.200.000.000.
Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22/10/1999 "Approvazione della ripartizione di fondi di cui all'art. 8 comma 1 del D.L. 11/6/1998 n. 180 convertito dalla legge 3/8/1998 n. 267" (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21/12/1999)
La legge 267/1998 disciplina le misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania. In particolare il Dpcm in oggetto prevede il finanziamento delle regioni al fine di realizzare, tra gli altri, le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico così come previsto dalla legge 267/1998 art. 1 comma 1.Deliberazione Consiglio Regionale n 348 del 23/11/1999 "L. 267/98 - Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico - Art. 1 - Approvazione piano straordinario degli interventi" (Bollettino Ufficiale. n 52 del 29/12/1999, parte Seconda)
La delibera del Consiglio Regionale costituisce attuazione della legge 267/1998. Il consiglio regionale ha quindi approvato:
- i Piani degli interventi proposti dai Comitati tecnici dei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa, Ombrone e dall'Area Difesa del suolo per il bacino del fiume Lamone (allegati A,B,C,D);
- la ripartizione dei finanziamenti assegnati alla Regione Toscana per i bacini nazionali, interregionale e di rilievo regionale, secondo tabella allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato E);
- il Piano straordinario degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto nei bacini regionali Toscana Nord, Toscana Costa, Ombrone e nel bacino del fiume Lamone -Comune di Marradi (Allegato F), per un importo complessivo di L. 27.875.000.000 da finanziare con i
fondi di cui all'accordo di programma quadro per il settore della difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche stipulato tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione Toscana in data 18 maggio 1999;
- di dare mandato alla Giunta Regionale per l'attuazione e la verifica periodica del Piano di cui al punto precedente, nonché per la eventuale rimodulazione dello stesso in relazione alla disponibilità di ulteriori finanziamenti e/o all'utilizzo di eventuali economie.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (Suppl. Ordinario n.163/1999)
Decreto Ministero Ambiente 4/2/1999 "Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico di cui agli articoli 1 e 8 della legge 3/8/1998 n. 267" (Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4/10/1999)
Il Decreto contiene in allegato la relazione tecnica che dovrà accompagnare la richiesta di finanziamento dei programmi regionali di riduzione del rischio idrogeologico.
Decreto Legge 13/5/1999 n. 132 "Interventi urgenti in materia di protezione civile" (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15/5/1999)
Legge Regionale n 26 del 15/04/1999: "Modifica alla LR 11 dicembre 1998, n. 91 "Norme per la difesa del suolo" (Boll. n 12 del 23/04/1999, parte Prima , SEZIONE I )
Questa legge regionale modifica la composizione dei Comitati tecnici dei bacini regionali escludendo la rappresentanza dei tre funzionari tecnici dello Stato, designati uno ciascuno dal Ministero dei Lavori Pubblici, dal Ministero dell'Ambiente e da quello per le Politiche Agricole, prevista dalla versione precedente ex L.R. 91/1998.
Si ricorda che il Comitato, ex L.R. 91/1998 provvede, in particolare, a :
elaborare il progetto del Piano di bacino, le misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico, i programmi di intervento;
predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo.
Dpcm 12/1/1999 "Approvazione della ripartizione dei fondi di cui all'art. 8 comma1 della legge 3/8/1998 n. 267" (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5/3/1999)
Questo provvedimento stanzia fondi per realizzare gli obiettivi di cui alla legge 267/1998 " Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" . Si ricorda che questa legge stabilisce che entro il 30 giugno 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico (si veda anche dpcm 29/9/1998 che individua i criteri per tale perimetrazione) . Per l'espletamento di tale attività il dpcm 12/1/1999 stanzia lire 78.750 milioni.
Vengono inoltre stanziate 1.500 milioni di lire per assunzioni di personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite di 5 unità per ciascuna Autorità Bacino ai sensi del comma 2 art. 2 legge 267/1998. Si tratta di assunzione che riguarderanno le autorità di bacino nazionali.
Infine sono stanziate 18.500 milioni di lire per le esigenze delle regioni al fine di assumere personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato da destinare alla autorità di bacino regionale e interregionale.
Infine sono stanziate 1.500 milioni di lire per le Regioni il cui territorio ricade nei bacini nazionali.
Dpcm 12/1/1999 "Approvazione del programma di interventi regionali di cui all'art. 1 comma 2 della legge 267/1998" (Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5/3/1999)
Si ricorda che ex comma 2 dell'art. 1 della legge 267/1998 il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali (art. 4 legge 183/1989) definisce, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale. Si veda inoltre il dpcm 29/9/1998 che stabilisce criteri per la redazione di tali programmi. Con dpcm 12/1/1999 viene approvato il suddetto programma di interventi urgenti.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998. " Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5/1/1999)
Il decreto da attuazione a quanto indicato dal comma 2 art. 1 della legge 267/1998 che ha convertito il d.l. 180/1998 la quale prevede che: "il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4della richiamata legge n. 183 del 1989, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisca programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone per le quali la maggiore vulnerabilità si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale", sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento, da adottarsi entro il 30 settembre 1998 su proposta del predetto Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo, di intesa con la predetta conferenza Stato regioni, che individui i criteri relativi agli adempimenti dei ricordati commi 1 e 2 dello stesso decreto legge, come convertito con legge n. 267 del 1998 . Quindi l'atto di indirizzo stabilisce criteri anche per la redazione dei piani stralcio di bacino delle autorità di bacino di cui al comma 1 della legge 267/1998
Con DPCM 1/12/1998 si è data conferma dei termini stabiliti dal DPCM 29/9/1998 per gli adempimenti previsti dalla legge 267/1998 (vedi Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5/1/1999)
Legge Regionale n 83 del 18/11/1998. Modifiche ed integrazioni agli articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e successive modificazioni recante "Norme in materia di bonifica" (Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 39 del 27/11/1998, parte Prima, SEZIONE I).
La legge regionale 34 del 1994 disciplina le disposizioni per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica nell'ambito di tutto il territorio regionale e disciplina l'istituzione ed il funzionamento dei Consorzi di bonifica, ai quali riconosce un prevalente ruolo ai fini della progettazione, realizzazione nonché della gestione delle opere di bonifica. Il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra-agricoli situati nell'ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall'attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani di bonifica.Secondo la legge regionale 34/1994 costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali , a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate. Costituiscono inoltre attività di bonifica gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili.
Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ed è suddiviso in comprensori. L'attività di bonifica è svolta per ciascun comprensorio secondo le previsione del piano generale di bonifica approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
In particolare la Provincia ha, tra le sue varie funzioni, quella dell'esercizio di poteri sostitutivi per gli atti dei Consorzi che devono essere compiuti obbligatoriamente entro un termine ai sensi della legislazione vigente (art. 29.7). La nuova legge regionale 83/1998 aggiunge al comma 7 dell'art. 29 L.R. 34/1994 quanto segue: "Per gli atti di particolare complessità previsti dalla presente legge le Province, su richiesta motivata dei Consorzi, prima di avviare la procedura di sostituzione, possono concedere per una sola volta, prima della scadenza una proroga dei termini fino ad un massimo di dodici mesi".
Inoltre il comma 8 dell'art 29 della L.R. 34/1994 afferma che in caso di inerzia del Consorzio o di annullamento di un suo atto da parte della Provincia, questa possa nominare un Commissario per l'attuazione dell'atto non eseguito dal Consorzio. La L.R. 83/1998 aggiunge "Gli oneri conseguenti all'attività del Commissario sono a carico del Consorzio di bonifica." Infine la L.R. 83/1998 sostituisce il comma 1 dell'art. 56 della LR 34/1994 con il seguente: "1. Fino all'elaborazione dei piani generali di bonifica di cui all'art. 8 l'attivita' pubblica di bonifica e' realizzata sulla base di un programma annuale deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta."; rispetto al testo precedente scompare il riferimento temporale alla scadenza del 31/12/1998 come data ultima per elaborare i piani generali di bonifica.
D.L. 11/6/1998 n. 180 convertito nella legge 3/8/1998 n. 267 "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania" (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7/8/1998)
Piani stralcio di bacino e misure di salvaguardia
Entro il 30 giugno 1999, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico . Si tratta delle misure ex art. 17 comma 3 della legge 183/1989 (legge quadro in materia di difesa del suolo) relative:
individuazione situazioni di degrado del sistema fisico e relative cause
direttive per la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e utilizzazione acque e suoli
lindicazione delle opere necessarie
individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, di forestazione, di consolidamento dei terreni ai fini della conservazione del suolo
la normativa per lestrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo
lindicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche ai fini della conservazione del suolo e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi umani.
Poteri sostitutivi Comitato Ministri
Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino.
Programmi di intervento urgenti
Il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali (art. 4 legge 183/1989) definisce, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale.
Piani di emergenza
Entro sei mesi dall'adozione dei piani stralcio e dei programmi di interventi di cui sopra , gli organi di protezione civile, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva
Misure di incentivazione
Nei piani stralcio sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, determinando altresì un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate.